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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.131/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 146/2025 pubblicata in data 3 febbraio
2025 promossa con ricorso depositato in data 7 marzo 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Milano via Quintino Sella n.4 presso e nello studio dell'avv. Manuel Galdo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso l'Area Legale della società a Bologna in via Zanardi n.28/6 rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Ianniello giusta procura generale alle liti a ministero notaio n. 57001 rep datata 13 novembre 2024 Persona_1
APPELLATA
OGGETTO: sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 30 ottobre 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, dichiarava la legittimità della sanzione disciplinare inflitta da
[...]
a in data 09/05/2024 e, per l'effetto, confermava CP_1 Parte_1 detta sanzione, compensando le spese del giudizio.
In particolare nel ricorso deduceva che suo Controparte_1 Parte_2 dipendente con mansioni di portalettere presso il centro di distribuzione di San
Giorgio in Piano aveva recapitato un pacco raccomandato apponendo personalmente la firma della destinataria.
Sosteneva che tale ricostruzione dei fatti provenisse dallo stesso che, Pt_1 interpellato in seguito al reclamo sporto dalla cliente che lamentava di non aver ricevuto il pacco, aveva riferito ai suoi responsabili di essere stato autorizzato dalla destinataria stessa a sottoscrivere la ricevuta in suo nome durante il recapito del pacco che aveva, poi, lasciato all'ingresso dell'edificio.
Deduceva, quindi, di aver avviato un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso, contestandogli la violazione dei doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2015cc, oltre che dell'art. 52 CCNL e di avergli irrogato all'esito la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno.
Concludeva, quindi, chiedendo che venisse accertata la legittimità della sanzione irrogata.
Si costituiva con memoria contestando quanto dedotto da Parte_1 [...]
. CP_1
Eccepiva preliminarmente la violazione dell'art. 7 l. 300/1970 sottolineando che, nonostante la sua espressa richiesta, la società non aveva né effettuato la sua audizione, né gli aveva consegnato copia delle dichiarazioni a lui attribuite.
Deduceva, inoltre, che mancasse la prova dei fatti addebitatigli e che non fosse stata precisata la procedura di consegna.
Domandava, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare e il suo conseguente annullamento.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro all'esito dell'istruttoria decideva la causa come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello impugnava la sentenza del Tribunale di Bologna
2 sostenendo che vi fosse un difetto di prova della condotta addebitatagli.
Evidenziava, in particolare, che il documento n.5 prodotto in giudizio dall'appellata contenente la relazione del colloquio tra lo stesso e i suoi responsabili non presentava la sua firma e riportava soltanto un codice da cui non era possibile identificare con certezza la spedizione.
Censurava, inoltre, il fatto che il giudice di prime cure aveva ricavato dalle deposizioni testimoniali di e la prova del fatto contestato Tes_1 Tes_2 sostenendo che fossero inammissibili, non pertinenti ai fatti oggetto di causa e, in ogni caso, irrilevanti.
Con il secondo motivo di appello rilevava che non era neppure Parte_1 chiara la procedura di consegna applicabile alla tipologia di spedizione oggetto della contestazione dal momento che non si trattava di una raccomandata a/r e che era una spedizione del tipo “Poste Delivery Business Standard”, per la quale sosteneva non occorresse alcuna sottoscrizione.
Evidenziava, inoltre, che la società non aveva allegato in giudizio riferimenti testuali che illustrassero le modalità di consegna di tale spedizione, istruzioni che sarebbe stato necessario indicare per valutare eventuali comportamenti illeciti del dipendente.
Argomentava, infine, che, anche se per tale tipo di spedizione fosse stata necessaria la firma del ricevente, comunque, la sottoscrizione attribuitagli era stata autorizzata e, anzi, sollecitata dalla cliente.
Con il terzo motivo l'appellante censurava la sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto che non vi fosse violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ascrivendo allo stesso la responsabilità per la mancata comparizione per rendere chiarimenti, sebbene fosse stato convocato due volte.
Sosteneva, infatti, che la convocazione fosse stata apparente in quanto la sua mancata comparizione non era dovuta alla sua mancata convocazione, bensì all'ingiustificata mancata fornitura del documento posto alla base della contestazione disciplinare dallo stesso richiesto per poter articolare le proprie difese.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, fosse rigettato il ricorso proposto da . Controparte_1
Si costituiva con memoria depositata in data 15 ottobre 2025 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado,
3 sostenendo l'infondatezza delle argomentazioni dell'appellante.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria testimoniale assunta in primo grado, veniva discussa e decisa all'udienza del 30 ottobre 2025 mediante lettura del dispositivo della sentenza.
3. Occorre, innanzitutto, esaminare il primo motivo di appello relativo alla mancata prova dei fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare irrogata da a . CP_1 Parte_1
In proposito si ritiene che seppure il documento 5 “Scheda del colloquio individuale” prodotto dall'appellata non sia effettivamente sottoscritto dall'appellante, ma solo dai rappresentanti aziendali e CP_2 [...]
, tuttavia, lo stesso unitamente alla deposizione testimoniale di questi Per_2 ultimi e in assenza di elementi probatorio contrari sia idoneo a provare il fatto contestato.
Tale documento, in particolare, risulta redatto in occasione del colloquio avvenuto in data 13.03.2024 tra e i suoi responsabili, colloquio che Pt_1 peraltro l'appellante non ha mai contestato essere avvenuto, e riporta come motivi del colloquio:“Errata operatività consegna pacco” .
Nello stesso, quindi, si legge: “A seguito del reclamo 8012112651 in cui si chiedeva la modalità di consegna della spedizione 1UW17AH863262 in cui il destinatario contestava la ricezione del pacco si accerta che il pti ha lasciato il pacco all'ingresso firmando lui medesimo… il postino riferisce che ha firmato lui stesso il pacco dopo essere stato autorizzato al citofono dal destinatario mettendo la firma dell'utente”
Considerato ciò non è condivisibile il rilievo dell'appellante secondo cui tale documento non conterrebbe elementi identificativi della spedizione oggetto di contestazione in quanto, come si evince dalla documentazione prodotta da
[...]
nel giudizio di primo grado ( cfr. doc. n. 9 e 10 di parte appellata) , CP_1 il tracking number 1UW17AH863262 collima con quello relativo alla spedizione per cui è causa e, pertanto, è evidente che il colloquio abbia riguardato proprio la medesima.
Risulta, inoltre, inverosimile ritenere che e non abbiano fornito Tes_1 Tes_2 alcuna contestualizzazione relativa alla contestata consegna del pacco e, ciononostante, l'appellante sia stato in grado di riferire di aver consegnato il pacco e firmato per la cliente.
4 Ne consegue, pertanto, che le dichiarazioni di riportate nel documento Pt_1
5 prodotto dalla società appellata devono considerarsi rese consapevolmente in relazione alla consegna per cui è causa.
Si evidenzia, inoltre, che quanto indicato in tale documento è suffragato dalla deposizione dei testi e che, sentiti nel giudizio di primo grado Tes_2 Tes_1 come testimoni, hanno concordemente confermato di aver appreso da Pt_1 stesso che egli aveva consegnato il pacco sottoscrivendo la ricevuta per conto della destinataria, su autorizzazione della medesima.
Tali deposizioni possono essere poste insieme agli altri elementi probatori alla base dell'odierna decisione in quanto sono concordi e lineari e confermano quanto emerge documentalmente sia da tale verbale sia dalla corrispondenza intercorsa a mezzo e-mail (cfr. doc 3 di parte appellata).
Non vi sono, poi, motivi per ritenere che detti testi non siano attendibili
Si ritiene, quindi, che il primo motivo di appello sia infondato in quanto correttamente il giudice di primo grado sulla base della documentazione in atti e delle prove orali ha ritenuto provato il fatto contestato.
In relazione al secondo motivo di gravame, con cui contesta la mancata Pt_1 allegazione di norme o discipline che indichino quale regola il dipendente avrebbe infranto durante la procedura di consegna, si osserva quanto segue.
In primo luogo si evidenzia che l'atto di contestazione notificato all'appellante specifica le norme violate e cioè gli artt. 2104 e 2015 c.c. e art. 52 CCNL.
In particolare, gli viene esplicitamente ascritto l'inadempimento delle disposizioni che regolano la consegna di pacchi a firma, ossia delle procedure che richiedono l'acquisizione della firma del destinatario in fase di recapito.
Dall'istruttoria testimoniale espletata è, altresì, risultato provato che il codice disciplinare era regolarmente affisso in prossimità della macchinetta del caffè, quindi in un luogo sovente frequentato dai dipendenti.
Tanto premesso, circa il comportamento concreto che il portalettere avrebbe dovuto tenere in relazione alla consegna ed in relazione al quale lo stesso afferma che “non è dato capire come avrebbe dovuto avvenire tale consegna” sottolineando che si trattava di una spedizione di tipo “Poste Delivery Business
Standard”, per la quale non occorreva la sottoscrizione del destinatario e, se anche fosse occorsa, in ogni caso sarebbe stata autorizzata, si osserva quanto segue.
5 Parte appellata ha prodotto sub doc n. 9 schermata cui si evince che il servizio in oggetto era di “Posta registrata”, modalità di consegna che permette al mittente di avere conferma della ricezione del plico proprio con la sottoscrizione del destinatario e che era disponibile la firma.
Ne consegue, quindi, che trattandosi di posta registrata la firma del destinatario era elemento distintivo di tale tipo di consegna.
Del resto se così non fosse stato non si comprende perché l'appellante avrebbe apposto, previa autorizzazione della stessa, la firma in sostituzione della destinataria del pacco.
L'assunto, poi, dell'appellante secondo cui essendo stata la firma autorizzata dalla cliente il suo comportamento non sarebbe, comunque, sanzionabile non è condivisibile.
Tale comportamento viola, infatti, le norme di diligenza in quanto espone la società al reclamo da parte del cliente che può disconoscere come propria la firma apposta da altri, seppure sia stato lui stesso a chiederne l'apposizione.
Il secondo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
Deve essere parimenti rigettato il terzo motivo di impugnazione.
In particolare l'appellante sostiene che la mancata audizione dello stesso sia avvenuta per colpa dell'appellata che non ha consegnato prima dell'audizione, come invece richiesto dallo stesso, il verbale del colloquio del 13 marzo 2024.
Orbene dai documenti di causa emerge che ha convocato per Controparte_1
l'audizione l'appellato il 30 aprile 2024 e, poi, il 7 maggio 2024 e che lo stesso non si è presentato.
Risulta, altresì, che, a seguito delle convocazioni per l'audizione, in data Pt_1
26 aprile 2024 e in data 30 aprile 2024 abbia chiesto, come già fatto in data 10 aprile 2024 quando ha richiesto l'audizione, che gli venisse fornita copia del verbale delle dichiarazioni rilasciate il 13 marzo alla responsabile del CD e all'MQ in modo da poter meglio organizzare le sue difese e che parte appellata non abbia provveduto a fornire ciò né abbia formalizzato e spiegato il diniego.
Si ritiene che, nonostante il comportamento dell'appellata non sia stato collaborativo, tuttavia, non sia possibile ascrivere alla stessa il mancato svolgimento dell'audizione con conseguente violazione dell'art. 7 della legge n.
300/1970.
Nella contestazione di addebito era, infatti, dettagliatamente indicato quanto
6 dichiarato dall'appellato in data 13/3/2024 e, peraltro, non si faceva riferimento ad alcun verbale redatto in tale data.
Il fatto di non aver fornito tale verbale neppure menzionato nella contestazione disciplinare non era, quindi, ostativo all'audizione e alla difesa dell'appellante.
Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, (Cass. civ. sez. lavoro ord.
9268/2025, Trib. Milano sez lavoro 3520/2025) “Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa…”
Ne consegue che anche questo motivo di appello va rigettato.
L'appello deve, quindi, essere rigettato con conferma della sentenza impugnata
Stante la controvertibilità e peculiarità della fattispecie sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.131/2025 R.G.A così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, 30/10/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.131/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 146/2025 pubblicata in data 3 febbraio
2025 promossa con ricorso depositato in data 7 marzo 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Milano via Quintino Sella n.4 presso e nello studio dell'avv. Manuel Galdo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso l'Area Legale della società a Bologna in via Zanardi n.28/6 rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Ianniello giusta procura generale alle liti a ministero notaio n. 57001 rep datata 13 novembre 2024 Persona_1
APPELLATA
OGGETTO: sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 30 ottobre 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, dichiarava la legittimità della sanzione disciplinare inflitta da
[...]
a in data 09/05/2024 e, per l'effetto, confermava CP_1 Parte_1 detta sanzione, compensando le spese del giudizio.
In particolare nel ricorso deduceva che suo Controparte_1 Parte_2 dipendente con mansioni di portalettere presso il centro di distribuzione di San
Giorgio in Piano aveva recapitato un pacco raccomandato apponendo personalmente la firma della destinataria.
Sosteneva che tale ricostruzione dei fatti provenisse dallo stesso che, Pt_1 interpellato in seguito al reclamo sporto dalla cliente che lamentava di non aver ricevuto il pacco, aveva riferito ai suoi responsabili di essere stato autorizzato dalla destinataria stessa a sottoscrivere la ricevuta in suo nome durante il recapito del pacco che aveva, poi, lasciato all'ingresso dell'edificio.
Deduceva, quindi, di aver avviato un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso, contestandogli la violazione dei doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2015cc, oltre che dell'art. 52 CCNL e di avergli irrogato all'esito la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno.
Concludeva, quindi, chiedendo che venisse accertata la legittimità della sanzione irrogata.
Si costituiva con memoria contestando quanto dedotto da Parte_1 [...]
. CP_1
Eccepiva preliminarmente la violazione dell'art. 7 l. 300/1970 sottolineando che, nonostante la sua espressa richiesta, la società non aveva né effettuato la sua audizione, né gli aveva consegnato copia delle dichiarazioni a lui attribuite.
Deduceva, inoltre, che mancasse la prova dei fatti addebitatigli e che non fosse stata precisata la procedura di consegna.
Domandava, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare e il suo conseguente annullamento.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro all'esito dell'istruttoria decideva la causa come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello impugnava la sentenza del Tribunale di Bologna
2 sostenendo che vi fosse un difetto di prova della condotta addebitatagli.
Evidenziava, in particolare, che il documento n.5 prodotto in giudizio dall'appellata contenente la relazione del colloquio tra lo stesso e i suoi responsabili non presentava la sua firma e riportava soltanto un codice da cui non era possibile identificare con certezza la spedizione.
Censurava, inoltre, il fatto che il giudice di prime cure aveva ricavato dalle deposizioni testimoniali di e la prova del fatto contestato Tes_1 Tes_2 sostenendo che fossero inammissibili, non pertinenti ai fatti oggetto di causa e, in ogni caso, irrilevanti.
Con il secondo motivo di appello rilevava che non era neppure Parte_1 chiara la procedura di consegna applicabile alla tipologia di spedizione oggetto della contestazione dal momento che non si trattava di una raccomandata a/r e che era una spedizione del tipo “Poste Delivery Business Standard”, per la quale sosteneva non occorresse alcuna sottoscrizione.
Evidenziava, inoltre, che la società non aveva allegato in giudizio riferimenti testuali che illustrassero le modalità di consegna di tale spedizione, istruzioni che sarebbe stato necessario indicare per valutare eventuali comportamenti illeciti del dipendente.
Argomentava, infine, che, anche se per tale tipo di spedizione fosse stata necessaria la firma del ricevente, comunque, la sottoscrizione attribuitagli era stata autorizzata e, anzi, sollecitata dalla cliente.
Con il terzo motivo l'appellante censurava la sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto che non vi fosse violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ascrivendo allo stesso la responsabilità per la mancata comparizione per rendere chiarimenti, sebbene fosse stato convocato due volte.
Sosteneva, infatti, che la convocazione fosse stata apparente in quanto la sua mancata comparizione non era dovuta alla sua mancata convocazione, bensì all'ingiustificata mancata fornitura del documento posto alla base della contestazione disciplinare dallo stesso richiesto per poter articolare le proprie difese.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, fosse rigettato il ricorso proposto da . Controparte_1
Si costituiva con memoria depositata in data 15 ottobre 2025 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado,
3 sostenendo l'infondatezza delle argomentazioni dell'appellante.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria testimoniale assunta in primo grado, veniva discussa e decisa all'udienza del 30 ottobre 2025 mediante lettura del dispositivo della sentenza.
3. Occorre, innanzitutto, esaminare il primo motivo di appello relativo alla mancata prova dei fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare irrogata da a . CP_1 Parte_1
In proposito si ritiene che seppure il documento 5 “Scheda del colloquio individuale” prodotto dall'appellata non sia effettivamente sottoscritto dall'appellante, ma solo dai rappresentanti aziendali e CP_2 [...]
, tuttavia, lo stesso unitamente alla deposizione testimoniale di questi Per_2 ultimi e in assenza di elementi probatorio contrari sia idoneo a provare il fatto contestato.
Tale documento, in particolare, risulta redatto in occasione del colloquio avvenuto in data 13.03.2024 tra e i suoi responsabili, colloquio che Pt_1 peraltro l'appellante non ha mai contestato essere avvenuto, e riporta come motivi del colloquio:“Errata operatività consegna pacco” .
Nello stesso, quindi, si legge: “A seguito del reclamo 8012112651 in cui si chiedeva la modalità di consegna della spedizione 1UW17AH863262 in cui il destinatario contestava la ricezione del pacco si accerta che il pti ha lasciato il pacco all'ingresso firmando lui medesimo… il postino riferisce che ha firmato lui stesso il pacco dopo essere stato autorizzato al citofono dal destinatario mettendo la firma dell'utente”
Considerato ciò non è condivisibile il rilievo dell'appellante secondo cui tale documento non conterrebbe elementi identificativi della spedizione oggetto di contestazione in quanto, come si evince dalla documentazione prodotta da
[...]
nel giudizio di primo grado ( cfr. doc. n. 9 e 10 di parte appellata) , CP_1 il tracking number 1UW17AH863262 collima con quello relativo alla spedizione per cui è causa e, pertanto, è evidente che il colloquio abbia riguardato proprio la medesima.
Risulta, inoltre, inverosimile ritenere che e non abbiano fornito Tes_1 Tes_2 alcuna contestualizzazione relativa alla contestata consegna del pacco e, ciononostante, l'appellante sia stato in grado di riferire di aver consegnato il pacco e firmato per la cliente.
4 Ne consegue, pertanto, che le dichiarazioni di riportate nel documento Pt_1
5 prodotto dalla società appellata devono considerarsi rese consapevolmente in relazione alla consegna per cui è causa.
Si evidenzia, inoltre, che quanto indicato in tale documento è suffragato dalla deposizione dei testi e che, sentiti nel giudizio di primo grado Tes_2 Tes_1 come testimoni, hanno concordemente confermato di aver appreso da Pt_1 stesso che egli aveva consegnato il pacco sottoscrivendo la ricevuta per conto della destinataria, su autorizzazione della medesima.
Tali deposizioni possono essere poste insieme agli altri elementi probatori alla base dell'odierna decisione in quanto sono concordi e lineari e confermano quanto emerge documentalmente sia da tale verbale sia dalla corrispondenza intercorsa a mezzo e-mail (cfr. doc 3 di parte appellata).
Non vi sono, poi, motivi per ritenere che detti testi non siano attendibili
Si ritiene, quindi, che il primo motivo di appello sia infondato in quanto correttamente il giudice di primo grado sulla base della documentazione in atti e delle prove orali ha ritenuto provato il fatto contestato.
In relazione al secondo motivo di gravame, con cui contesta la mancata Pt_1 allegazione di norme o discipline che indichino quale regola il dipendente avrebbe infranto durante la procedura di consegna, si osserva quanto segue.
In primo luogo si evidenzia che l'atto di contestazione notificato all'appellante specifica le norme violate e cioè gli artt. 2104 e 2015 c.c. e art. 52 CCNL.
In particolare, gli viene esplicitamente ascritto l'inadempimento delle disposizioni che regolano la consegna di pacchi a firma, ossia delle procedure che richiedono l'acquisizione della firma del destinatario in fase di recapito.
Dall'istruttoria testimoniale espletata è, altresì, risultato provato che il codice disciplinare era regolarmente affisso in prossimità della macchinetta del caffè, quindi in un luogo sovente frequentato dai dipendenti.
Tanto premesso, circa il comportamento concreto che il portalettere avrebbe dovuto tenere in relazione alla consegna ed in relazione al quale lo stesso afferma che “non è dato capire come avrebbe dovuto avvenire tale consegna” sottolineando che si trattava di una spedizione di tipo “Poste Delivery Business
Standard”, per la quale non occorreva la sottoscrizione del destinatario e, se anche fosse occorsa, in ogni caso sarebbe stata autorizzata, si osserva quanto segue.
5 Parte appellata ha prodotto sub doc n. 9 schermata cui si evince che il servizio in oggetto era di “Posta registrata”, modalità di consegna che permette al mittente di avere conferma della ricezione del plico proprio con la sottoscrizione del destinatario e che era disponibile la firma.
Ne consegue, quindi, che trattandosi di posta registrata la firma del destinatario era elemento distintivo di tale tipo di consegna.
Del resto se così non fosse stato non si comprende perché l'appellante avrebbe apposto, previa autorizzazione della stessa, la firma in sostituzione della destinataria del pacco.
L'assunto, poi, dell'appellante secondo cui essendo stata la firma autorizzata dalla cliente il suo comportamento non sarebbe, comunque, sanzionabile non è condivisibile.
Tale comportamento viola, infatti, le norme di diligenza in quanto espone la società al reclamo da parte del cliente che può disconoscere come propria la firma apposta da altri, seppure sia stato lui stesso a chiederne l'apposizione.
Il secondo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
Deve essere parimenti rigettato il terzo motivo di impugnazione.
In particolare l'appellante sostiene che la mancata audizione dello stesso sia avvenuta per colpa dell'appellata che non ha consegnato prima dell'audizione, come invece richiesto dallo stesso, il verbale del colloquio del 13 marzo 2024.
Orbene dai documenti di causa emerge che ha convocato per Controparte_1
l'audizione l'appellato il 30 aprile 2024 e, poi, il 7 maggio 2024 e che lo stesso non si è presentato.
Risulta, altresì, che, a seguito delle convocazioni per l'audizione, in data Pt_1
26 aprile 2024 e in data 30 aprile 2024 abbia chiesto, come già fatto in data 10 aprile 2024 quando ha richiesto l'audizione, che gli venisse fornita copia del verbale delle dichiarazioni rilasciate il 13 marzo alla responsabile del CD e all'MQ in modo da poter meglio organizzare le sue difese e che parte appellata non abbia provveduto a fornire ciò né abbia formalizzato e spiegato il diniego.
Si ritiene che, nonostante il comportamento dell'appellata non sia stato collaborativo, tuttavia, non sia possibile ascrivere alla stessa il mancato svolgimento dell'audizione con conseguente violazione dell'art. 7 della legge n.
300/1970.
Nella contestazione di addebito era, infatti, dettagliatamente indicato quanto
6 dichiarato dall'appellato in data 13/3/2024 e, peraltro, non si faceva riferimento ad alcun verbale redatto in tale data.
Il fatto di non aver fornito tale verbale neppure menzionato nella contestazione disciplinare non era, quindi, ostativo all'audizione e alla difesa dell'appellante.
Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, (Cass. civ. sez. lavoro ord.
9268/2025, Trib. Milano sez lavoro 3520/2025) “Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa…”
Ne consegue che anche questo motivo di appello va rigettato.
L'appello deve, quindi, essere rigettato con conferma della sentenza impugnata
Stante la controvertibilità e peculiarità della fattispecie sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.131/2025 R.G.A così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, 30/10/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
7