Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03583/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 812 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Ravì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Agliano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di protocollo del 6 marzo 2025, con il quale il Responsabile del Settore Tecnico, Servizio Lavori Pubblici del Comune di -OMISSIS-, ha respinto l’istanza del ricorrente del 5 marzo 2023 prot. n. -OMISSIS-, volta alla ostensione degli atti e provvedimenti, adottati nell’ambito del procedimento che ha portato alla revoca della determina n. -OMISSIS-del 6 dicembre 2024, con la quale è stato conferito al ricorrente l’incarico di svolgere il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di rigenerazione e riqualificazione del centro polifunzionale di inclusione sociale in -OMISSIS- dello stesso Comune;
- di ogni altro atto o provvedimento antecedente e/o successivo, comunque, presupposto, connesso o consequenziale, nonché
per l’accertamento e la declaratoria
dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di consentire l’accesso, mediante estrazione di copia degli atti e provvedimenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. RE SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia trae origine dal conferimento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo disposto dal Comune di -OMISSIS-all’Ing. -OMISSIS- (con Determina n. 204 del 16 ottobre 2023) per lavori relativi al centro polifunzionale sito in -OMISSIS-.
Il professionista rinunciava all’incarico con pec del 13 novembre 2024 per “ sopraggiunti problemi familiari ”.
Con Determina Dirigenziale n. 240 del 6 dicembre 2024 lo stesso incarico era altresì revocato dall’Amministrazione comunale per presunta dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, giusta “ nota acquisita al protocollo generale n. 15054 del 8 novembre 2024 ”.
Il provvedimento era trasmesso all’NA, che disponeva l’archiviazione della segnalazione.
Nelle more, a seguito della stessa revoca, l’Ing. -OMISSIS- avanzava due distinte istanze di accesso agli atti amministrativi.
La prima richiesta del 9 dicembre 2024 (doc. 2 del foliario di parte resistente) mirava a ottenere copia della menzionata nota acquisita al protocollo comunale n. -OMISSIS- del 8 novembre 2024. Il Comune rigettava l’istanza, con provvedimento del 3 gennaio 2025, con la motivazione che: “ attualmente si è in presenza di atti di indagine specificatamente attribuita dall’ordinamento alla pubblica amministrazione in qualità di polizia giudiziaria e che come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’articolo 329 del c.p.p. e conseguentemente sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 241/1991 ” (doc. 3 di parte resistente).
Il ricorrente presentava, quindi, una seconda istanza di accesso del 4 marzo 2025 (all. 13 al ricorso; doc. 4 di parte resistente) con la quale richiedeva nuovamente la denuncia protocollata al n. 15054 del 8 novembre 2024 nonché, inoltre, copia della segnalazione NA (Prot. n. 149343 del 14 marzo 2024). Anche questa seconda istanza veniva rigettata dal Comune con provvedimento del 6 marzo 2025, nel quale si ribadiva l’identica motivazione secondo cui: “ attualmente si è in presenza di atti di indagine specificatamente attribuita dall’ordinamento alla pubblica amministrazione in qualità di polizia giudiziaria e che come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’articolo 329 del c.p.p. e conseguentemente sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 241/1991 ” (all. 15 al ricorso; doc. 5 di parte resistente).
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 aprile 2025 e depositato il 18 aprile 2025, parte ricorrente agisce per l’annullamento del predetto provvedimento reiettivo del 6 marzo 2025 e per l’accertamento del diritto all’accesso agli atti di cui all’istanza del 4 marzo 2025.
Lamentando, con unico articolato mezzo di gravame “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e 24 della Legge n. 241/1991 – Violazione dell’articolo 329 c.p.c. – Eccesso di potere per travisamento e carenza di presupposti – violazione dell’articolo 3 della Legge 24171990 – eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’articolo 24 della Costituzione ” il ricorrente deduce, in sintesi, che l’esistenza di un’indagine, anche penale, non preclude l’accesso se gli atti richiesti non sono oggetto di sequestro o non sono stati compiuti direttamente dal P.M. o dalla polizia giudiziaria: gli atti posti in essere dalla P.A. nell’esercizio delle sue funzioni amministrative istituzionali (anche se inoltrati all’A.G. come notitiae criminis ) mantengono la loro natura amministrativa e non rientrano nell’eccezione dell’art. 24 relativa all’attività di polizia giudiziaria, non essendo coperti da segreto istruttorio. Pertanto giacché in specie non consta un’attività delegata dall’A.G. o atti propri di polizia giudiziaria e non c'è sequestro, ma atti di origine extraprocessuale (notizie raccolte in veste di stazione appaltante), l’accesso non poteva essere negato e il diritto all’ostensione del ricorrente deve essere riconosciuto.
Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-che, con documenti e memoria, ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse concreto e attuale in quanto, per un verso, il ricorrente ha reiterato un’istanza di accesso (Denuncia Prot. n. 15054/2024) già oggetto di diniego non impugnato, cercando di eludere il termine decadenziale (art. 25 L. 241/90) relativo alla medesima decisione amministrativa sostanziale, ribadita con atto meramente confermativo; per altro verso il deducente aveva già rinunciato all’incarico prima della revoca formale e l’NA ha archiviato la segnalazione: la richiesta avrebbe pertanto contorni esplorativi e non sarebbe suffragata dal necessario nesso di strumentalità tra gli atti richiesti e la difesa di un interesse giuridicamente protetto. Nel merito, il Comune ha ribadito la natura non ostensibile della denuncia richiesta, giacché soggetta a segreto istruttorio, e ha precisato di non essere in possesso della “segnalazione NA Prot. n. 149343 del 14.03.2024” e dei relativi allegati richiesti, per cui, anche ai sensi dell’art. 2, comma 2, DPR 184/2006, tali atti non sono da questo esigibili.
All’udienza camerale del 4 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile, ritenendo il collegio dirimenti e fondate le eccezioni in rito dell’Amministrazione intimata.
Da quanto esposto, emerge chiaramente che il ricorrente ha avanzato -rispetto alla medesima situazione fattuale, ossia la revoca dell’incarico professionale (già rinunciato) per presunta dichiarazione mendace- due istanze di accesso: la prima del 9 dicembre 2024 e la seconda, più recente, del 4 marzo 2025, dalla quale ha poi avuto origine l’odierno gravame. La differenza tra le due istanze risiede nel più esteso oggetto della seconda con la quale, oltre alla denuncia protocollata al n. 15054 del 8 novembre 2024 già chiesta con la prima istanza, l’interessato ha domandato anche la segnalazione all’NA e i relativi allegati.
Ora, come pure evidenziato, la prima istanza è stata respinta dal Comune di -OMISSIS-con provvedimento del 3 gennaio 2025 (doc. 3 di parte resistente) per asserita sussistenza di segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., rimasto -come pacifico- inoppugnato. La stessa motivazione è stata pedissequamente ribadita nel successivo provvedimento del 6 marzo 2025, di rigetto della seconda istanza (doc. 5 di parte resistente).
La piena sovrapponibilità dei rispettivi impianti motivazionali porta a qualificare il secondo diniego come atto meramente confermativo del primo, in ossequio al consolidato indirizzo per cui la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi risiede nella circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi (cfr. ancora da ultimo Cons. Stato sez. II, 18 luglio 2025, n. 6350).
Rispetto, quindi, alla richiesta ostensione della denuncia protocollata al n. 15054 del 8 novembre 2024, già denegata con il provvedimento del 3 gennaio 2025 non impugnato, il ricorso è inammissibile conformemente all’insegnamento per cui “ la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo ” (Cons. Stato, Sez. V, n. 1779/2021). Né nella vicenda in esame il collegio ravvisa l’eccezione -pure chiarita in giurisprudenza- per la quale non si ha diniego meramente confermativo allorché la successiva istanza di accesso sia fondata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso (Cons. Stato, Sez. V, n. 5099/2017). Non si può, infatti, intendere in questi termini l’interlocuzione procedimentale nelle more intercorsa tra il ricorrente e NA, posto che questa aveva ad oggetto soltanto la segnalazione del Comune. Rispetto, invece, all’originario atto di denuncia allo stesso Comune non sono stati rappresentati nuovi fatti o circostanze tali da far emergere una diversa prospettazione dell’interesse rilevante all’accesso.
Quanto, poi, alla richiesta ostensione dell’atto di segnalazione dal Comune all’NA il ricorrente, sia in sede procedimentale sia nell’odierno giudizio, ha mancato di fornire congrua rappresentazione di un interesse concreto e attuale all’accesso.
Più nello specifico, ai fini dell’accesso documentale devono concorrere: a) un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato; b) un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione; c) in ipotesi di accesso difensivo, che lo stesso sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Ora se è vero che, come affermato nella nota di riscontro di NA alla richiesta del ricorrente, “ lo schema di segnalazione B), pubblicato sul sito internet dell’Autorità, prevede, nella parte riservata agli indirizzi dei destinatari, anche l’operatore economico eventualmente segnalato, al quale dunque deve essere trasmessa il modulo e la relativa documentazione ai fini della instaurazione del relativo contraddittorio ” (all. 14 al ricorso), nondimeno tale interesse manca di attualità dal momento che il procedimento avviato innanzi all’Autorità si è già concluso -come dedotto anche dal ricorrente- con provvedimento di archiviazione, non sussistendo quindi più un’esigenza di contraddittorio in quella sede; né il ricorrente ha fornito prova di elementi atti a rappresentare un perdurante interesse all’ostensione di tale atto, essendosi limitato, nell’ambito del procedimento di accesso, a qualificarsi come “ soggetto interessato ” (all. 13 al ricorso) e, nel presente giudizio, a dedurre un interesse a tutelare i suoi diritti (pag. 3 del ricorso).
Per la loro genericità, tali allegazioni, tuttavia, non sono idonee a fornire congrua rappresentazione di un interesse giuridicamente rilevante e del nesso di strumentalità tra la tutela di tale interesse e la richiesta di accesso.
La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e ogni altro dato idoneo a identificare, anche in via indiretta, parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
US GI, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
RE SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE SA | US GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.