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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/09/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2027/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Antonio Buccaro Presidente Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2027/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SIMONA Parte_1 C.F._1 MUZZO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Cascina (PI) alla Via Tosco Romagnola, n.900 RICORRENTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI DE Parte_2 C.F._2 BIASE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia, alla Via Lecce, n.12 RESISTENTE E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE In data 28.04.2025, per il tramite del proprio difensore, depositava presso questo Parte_1 Tribunale ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Napoli il 26.06.1997 con
[...]
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli nell'anno 1997 (Atto Pt_2 n.70, Parte I, sez. Q, anno 1997) in regime di separazione dei beni, per il quale è già intervenuta separazione consensuale tra i coniugi, omologata dal Tribunale di Foggia con decreto n.464/2019, unitamente ai patti e alle condizioni inerenti alla figlia nata dall'unione coniugale il Persona_1
27.12.1998. Il ricorrente, nel proprio atto introduttivo, chiedeva lo scioglimento del matrimonio, oltre la revoca dell'assegno di mantenimento versato in favore della figlia ventisettenne, da ritenere ormai economicamente indipendente, e non dovuto l'assegno divorzile in favore dell'altro coniuge. Con atto depositato l'08.07.2025, si costituiva in giudizio che, concordando sulla Parte_2 richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con e precisando di Parte_1 non avere alcuna pretesa in relazione all'assegno divorzile, contestava la domanda, formulata dal ricorrente, di revoca dell'assegno di mantenimento da versare in favore della figlia, ritenuta, al contrario, ancora economicamente non autosufficiente. pagina 1 di 2 Così costituite le parti, all'udienza del 10.09.2025, il Giudice delegato, designato con decreto del Presidente del 06.05.2025, dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti per le condizioni dello scioglimento del matrimonio e del fallimento del tentativo di conciliazione, onerava le parti al deposito dei patti, a cui provvedevano in data 17.09.2025, riservando di riferire al Collegio per l'omologa e mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo il 22.09.2025.
***** La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler divorziare. Dalla situazione si deduce l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Dagli atti emerge, infatti, che la convivenza coniugale è cessata con la separazione e che detto stato di separazione si è poi protratto nel tempo senza alcuna interruzione. Sono inoltre ampiamente decorsi i termini di legge per potere chiedere la pronuncia divorzile. Pertanto, la domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b), L. 1/12/1970, n. 898 (e successive modificazioni). In riferimento alle condizioni per lo scioglimento del matrimonio, trova conferma, e da intendersi conforme a diritto, quanto stabilito nell'accordo sottoscritto dalle parti il 17.09.2025 e depositato in pari data. Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Napoli il 26.06.1997 tra
[...] ed , in epigrafe meglio generalizzati, trascritto nel Registro degli Parte_1 Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Napoli nell'anno 1997 (Atto n.70, Parte I, sez. Q, anno 1997);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni dell'accordo sottoscritto dalle parti il 17.09.2025 e depositato in pari data, che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del 23.09.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Antonio Buccaro Presidente Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2027/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SIMONA Parte_1 C.F._1 MUZZO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Cascina (PI) alla Via Tosco Romagnola, n.900 RICORRENTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI DE Parte_2 C.F._2 BIASE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia, alla Via Lecce, n.12 RESISTENTE E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE In data 28.04.2025, per il tramite del proprio difensore, depositava presso questo Parte_1 Tribunale ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Napoli il 26.06.1997 con
[...]
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli nell'anno 1997 (Atto Pt_2 n.70, Parte I, sez. Q, anno 1997) in regime di separazione dei beni, per il quale è già intervenuta separazione consensuale tra i coniugi, omologata dal Tribunale di Foggia con decreto n.464/2019, unitamente ai patti e alle condizioni inerenti alla figlia nata dall'unione coniugale il Persona_1
27.12.1998. Il ricorrente, nel proprio atto introduttivo, chiedeva lo scioglimento del matrimonio, oltre la revoca dell'assegno di mantenimento versato in favore della figlia ventisettenne, da ritenere ormai economicamente indipendente, e non dovuto l'assegno divorzile in favore dell'altro coniuge. Con atto depositato l'08.07.2025, si costituiva in giudizio che, concordando sulla Parte_2 richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con e precisando di Parte_1 non avere alcuna pretesa in relazione all'assegno divorzile, contestava la domanda, formulata dal ricorrente, di revoca dell'assegno di mantenimento da versare in favore della figlia, ritenuta, al contrario, ancora economicamente non autosufficiente. pagina 1 di 2 Così costituite le parti, all'udienza del 10.09.2025, il Giudice delegato, designato con decreto del Presidente del 06.05.2025, dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti per le condizioni dello scioglimento del matrimonio e del fallimento del tentativo di conciliazione, onerava le parti al deposito dei patti, a cui provvedevano in data 17.09.2025, riservando di riferire al Collegio per l'omologa e mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo il 22.09.2025.
***** La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler divorziare. Dalla situazione si deduce l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Dagli atti emerge, infatti, che la convivenza coniugale è cessata con la separazione e che detto stato di separazione si è poi protratto nel tempo senza alcuna interruzione. Sono inoltre ampiamente decorsi i termini di legge per potere chiedere la pronuncia divorzile. Pertanto, la domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b), L. 1/12/1970, n. 898 (e successive modificazioni). In riferimento alle condizioni per lo scioglimento del matrimonio, trova conferma, e da intendersi conforme a diritto, quanto stabilito nell'accordo sottoscritto dalle parti il 17.09.2025 e depositato in pari data. Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Napoli il 26.06.1997 tra
[...] ed , in epigrafe meglio generalizzati, trascritto nel Registro degli Parte_1 Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Napoli nell'anno 1997 (Atto n.70, Parte I, sez. Q, anno 1997);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni dell'accordo sottoscritto dalle parti il 17.09.2025 e depositato in pari data, che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del 23.09.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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