Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 205
CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità equiparazione attività agriturismo a quella alberghiera

    La Corte ritiene che la classificazione delle attività ai fini tariffari debba basarsi sulla capacità di produrre rifiuti, non sulla disciplina normativa o sulla natura giuridica dei soggetti. L'attività di agriturismo, per le prestazioni simili a quelle alberghiere, ha una maggiore capacità di produrre rifiuti. Il contribuente non ha provato la prevalenza dell'attività agricola.

  • Rigettato
    Motivazione insufficiente dell'avviso di accertamento

    L'avviso di accertamento era sufficientemente motivato, avendo indicato i criteri adottati e gli atti di riferimento, permettendo al contribuente di difendersi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 205
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 205
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo