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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, RE
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 301/2021 depositato il 31/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Angelo In Vado - Piazza Umberto 1 61048 Sant'Angelo In Vado PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 208/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 09/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 221/2019 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria provinciale di Pesaro con la sentenza in epigrafe ha rigettato il ricorso avanzato da Ricorrente_1 avverso l' avviso di accertamento TARI emesso dal Comune di Sant'Angelo In Vado.
Il ricorrente aveva eccepito che l'equiparazione dell'attività di agriturismo a quella alberghiera compiuta dal Comune impositore era illegittima per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza deducendo lo svolgimento prevalente di attività agricola.
Per quanto di interesse, nella sentenza gravata si stabilisce:
che la TARI non disciplina e non inserisce gli agriturismi in una categoria tariffaria specifica, ma che era accettabile l'operato del comune che ha applicato la tariffa alberghiera senza ristorazione, atteso che la disciplina dell'attività in questione, ex L . n . 96/2006 nell'elencare le attività che possono essere svolte all'interno delle strutture adibite ad agriturismo, comprende la somministrazione di alimenti e bevande nonché la messa a disposizione di alloggi;
che il contribuente non ha provato lo svolgimento dell'attività agricola in modo esclusivo o prevalente, non fornendo alcun elemento circa il periodo di apertura della struttura, il numero delle persone ospitate o i pasti forniti;
che per il principio comunitario "chi inquina paga", sussiste una presunzione iuris tantum superabile dalla prova contraria sicchè il contribuente può dimostrare la mancata produzione di rifiuti, che l'avviso era sufficientemente motivato essendo stati indicati i criteri adottati e gli atti ai quali fa riferimento, tanto che il contribuente aveva potuto difendersi.
La sentenza è stata impugnata dal contribuente prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva. Il Comune non si è costituito sicchè va dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col gravame la parte appellante torna ad affermare l'erroneità della equiparazione – sia pure “temperata”- dell'attività di agriturismo a quella alberghiera;
invoca giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza
Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 n. 1162) secondo cui l'attività agrituristica va qualificata come agricola ai sensi dell'articolo 2135 c.c...
Il motivo è infondato.
Va richiamato Consiglio di Stato sez. V, 30/09/2025, (ud. 25/09/2025- dep. 30/09/2025) - n. 7614, ove si legge che “il criterio fondamentale per l'equiparazione o la distinzione tra categorie ai fini della determinazione della tariffa … rappresentato dalla idoneità delle singole attività a produrre rifiuti (secondo indici quantitativi o qualitativi) è costantemente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in particolare in tema di tariffe maggiorate per le attività alberghiere, nella quale si sottolinea come, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe che preveda la classificazione in distinte categorie degli esercizi alberghieri e delle civili abitazioni, e che applichi ai primi una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime”; che pertanto “Va affermato o, che la assimilazione o la distinzione tra le categorie di attività assoggettate al tributo in materia di rifiuti urbani, come, nel caso di specie, tra attività di agriturismo e attività alberghiera, non può essere fondata sulle differenze di disciplina normativa cui le diverse attività sono assoggettate dall'ordinamento generale o sulla diversa natura giuridica dei soggetti che esercitano dette attività, come erroneamente ritenuto dalla sentenza appellata, ma va unicamente basata sulla capacità di produrre rifiuti.”
… “Né rileva, sul piano della disciplina generale della tassa, il fatto che l'agriturismo sia connesso all'attività agricola, svolta in maniera prevalente dal ricorrente in primo grado: il problema si risolve sul piano applicativo del tributo, separando le superfici (aree scoperte o locali) sulle quali sono esercitate le due attività (agricola e agrituristica), alle quali saranno applicate le differenti tariffe sulla base delle diverse categorie del regolamento comunale alle quali ciascuna è riconducibile (tenuto conto che anche l'attività agricola, se rientra nei limiti territoriali di applicazione della tassa comunale, e se produce rifiuti urbani, è anch'essa assoggettata al tributo comunale, salvo norme speciali di agevolazione o esenzione, anche di fonte regolamentare: cfr. art. 1, comma 659, della legge n. 147 del 2013).”
Va inoltre richiamata la giurisprudenza di legittimità più recente (Cassazione civile sez. trib. - 22/07/2025,
n. 20581) ove si chiarisce che la scelta normativa (e anche regolamentare) di suddividere in categorie diverse le utenze si basa su una valutazione astratta circa la capacità delle utenze, a seconda della loro tipologia,
a produrre rifiuti. In questo senso questa Sezione ha affermato che "La classificazione delle categorie di beni con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 507 del 1993, postula una verifica in astratto, rimanendo salva, tuttavia, la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizione non è manifestamente commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti, posto che le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 dello stesso D.Lgs. non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. (Cass. Sez. 5, 12/06/2024, n. 16287).
Pertanto facendo riferimento alla natura dell'attività svolta nella struttura oggetto di tributo, tale attività va ritenuta più affine a quella alberghiera che a quella agricola – di cui del resto non vi è prova - perché connotata da prestazioni simili, che comportano una 'più marcata' capacità di produrre rifiuti.
Era infatti il contribuente che doveva fornire elementi di prova idonei a dimostrare la prevalenza dell'attività agricola e la marginalità dell'attività di agriturismo.
L'appello va quindi rigettato. Nulla sulle spese in assenza di costituzione del Comune.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria delle Marche così provvede:
rigetta l'appello. Nulla sulle spese di lite del grado.
Ancona lì 17.02.2026
Il Giudice rel.
Dott AL CE
IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Maria Fantini
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, RE
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 301/2021 depositato il 31/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Angelo In Vado - Piazza Umberto 1 61048 Sant'Angelo In Vado PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 208/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 09/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 221/2019 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria provinciale di Pesaro con la sentenza in epigrafe ha rigettato il ricorso avanzato da Ricorrente_1 avverso l' avviso di accertamento TARI emesso dal Comune di Sant'Angelo In Vado.
Il ricorrente aveva eccepito che l'equiparazione dell'attività di agriturismo a quella alberghiera compiuta dal Comune impositore era illegittima per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza deducendo lo svolgimento prevalente di attività agricola.
Per quanto di interesse, nella sentenza gravata si stabilisce:
che la TARI non disciplina e non inserisce gli agriturismi in una categoria tariffaria specifica, ma che era accettabile l'operato del comune che ha applicato la tariffa alberghiera senza ristorazione, atteso che la disciplina dell'attività in questione, ex L . n . 96/2006 nell'elencare le attività che possono essere svolte all'interno delle strutture adibite ad agriturismo, comprende la somministrazione di alimenti e bevande nonché la messa a disposizione di alloggi;
che il contribuente non ha provato lo svolgimento dell'attività agricola in modo esclusivo o prevalente, non fornendo alcun elemento circa il periodo di apertura della struttura, il numero delle persone ospitate o i pasti forniti;
che per il principio comunitario "chi inquina paga", sussiste una presunzione iuris tantum superabile dalla prova contraria sicchè il contribuente può dimostrare la mancata produzione di rifiuti, che l'avviso era sufficientemente motivato essendo stati indicati i criteri adottati e gli atti ai quali fa riferimento, tanto che il contribuente aveva potuto difendersi.
La sentenza è stata impugnata dal contribuente prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva. Il Comune non si è costituito sicchè va dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col gravame la parte appellante torna ad affermare l'erroneità della equiparazione – sia pure “temperata”- dell'attività di agriturismo a quella alberghiera;
invoca giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza
Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 n. 1162) secondo cui l'attività agrituristica va qualificata come agricola ai sensi dell'articolo 2135 c.c...
Il motivo è infondato.
Va richiamato Consiglio di Stato sez. V, 30/09/2025, (ud. 25/09/2025- dep. 30/09/2025) - n. 7614, ove si legge che “il criterio fondamentale per l'equiparazione o la distinzione tra categorie ai fini della determinazione della tariffa … rappresentato dalla idoneità delle singole attività a produrre rifiuti (secondo indici quantitativi o qualitativi) è costantemente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in particolare in tema di tariffe maggiorate per le attività alberghiere, nella quale si sottolinea come, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe che preveda la classificazione in distinte categorie degli esercizi alberghieri e delle civili abitazioni, e che applichi ai primi una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime”; che pertanto “Va affermato o, che la assimilazione o la distinzione tra le categorie di attività assoggettate al tributo in materia di rifiuti urbani, come, nel caso di specie, tra attività di agriturismo e attività alberghiera, non può essere fondata sulle differenze di disciplina normativa cui le diverse attività sono assoggettate dall'ordinamento generale o sulla diversa natura giuridica dei soggetti che esercitano dette attività, come erroneamente ritenuto dalla sentenza appellata, ma va unicamente basata sulla capacità di produrre rifiuti.”
… “Né rileva, sul piano della disciplina generale della tassa, il fatto che l'agriturismo sia connesso all'attività agricola, svolta in maniera prevalente dal ricorrente in primo grado: il problema si risolve sul piano applicativo del tributo, separando le superfici (aree scoperte o locali) sulle quali sono esercitate le due attività (agricola e agrituristica), alle quali saranno applicate le differenti tariffe sulla base delle diverse categorie del regolamento comunale alle quali ciascuna è riconducibile (tenuto conto che anche l'attività agricola, se rientra nei limiti territoriali di applicazione della tassa comunale, e se produce rifiuti urbani, è anch'essa assoggettata al tributo comunale, salvo norme speciali di agevolazione o esenzione, anche di fonte regolamentare: cfr. art. 1, comma 659, della legge n. 147 del 2013).”
Va inoltre richiamata la giurisprudenza di legittimità più recente (Cassazione civile sez. trib. - 22/07/2025,
n. 20581) ove si chiarisce che la scelta normativa (e anche regolamentare) di suddividere in categorie diverse le utenze si basa su una valutazione astratta circa la capacità delle utenze, a seconda della loro tipologia,
a produrre rifiuti. In questo senso questa Sezione ha affermato che "La classificazione delle categorie di beni con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 507 del 1993, postula una verifica in astratto, rimanendo salva, tuttavia, la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizione non è manifestamente commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti, posto che le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 dello stesso D.Lgs. non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. (Cass. Sez. 5, 12/06/2024, n. 16287).
Pertanto facendo riferimento alla natura dell'attività svolta nella struttura oggetto di tributo, tale attività va ritenuta più affine a quella alberghiera che a quella agricola – di cui del resto non vi è prova - perché connotata da prestazioni simili, che comportano una 'più marcata' capacità di produrre rifiuti.
Era infatti il contribuente che doveva fornire elementi di prova idonei a dimostrare la prevalenza dell'attività agricola e la marginalità dell'attività di agriturismo.
L'appello va quindi rigettato. Nulla sulle spese in assenza di costituzione del Comune.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria delle Marche così provvede:
rigetta l'appello. Nulla sulle spese di lite del grado.
Ancona lì 17.02.2026
Il Giudice rel.
Dott AL CE
IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Maria Fantini