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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8733
dell'anno 2020
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Bellomo ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 05/04/2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2022/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 16.05.2020, ad istanza di , con CP_1
il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 16.713,07 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente disconosceva l'esistenza del rapporto contrattuale, eccepiva la prescrizione del credito e la legittimazione attiva della società creditrice.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza dell'08.06.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, anche ai sensi dell'art. 309 c.p.c., la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 5 aprile 2024, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi pagina 2 di 4 del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito che non è stato specificamente contestato dagli opponenti.
Vi è in atti la copia dei contratti di finanziamento nonché la prova della regolare cessione del credito in favore della opposta. Dagli estratti conto depositati da quest'ultima e non specificamente contestati dall'opponente, si evince che i contratti hanno avuto parziale esecuzione con il pagamento di una ventina di rate.
L'eccepita prescrizione del credito è inammissibile poiché generica, trattandosi di due distinti contratti,
ed infondata in quanto la prescrizione è decennale e decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento.
Quanto al disconoscimento operato dall'opponente, si osserva che l'esecuzione seppur parziale di un contratto comporta il suo riconoscimento tacito da parte del debitore. In particolare, il pagamento di alcune rate di un contratto di finanziamento rappresenta una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale, che produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione (Trib. Bari 04/07/2023
n.2691).
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Controparte_1
pagina 3 di 4 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2022/2020
emesso dal Tribunale di Bari in data 16.05.2020;
2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 28.04.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8733
dell'anno 2020
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Bellomo ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 05/04/2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2022/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 16.05.2020, ad istanza di , con CP_1
il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 16.713,07 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente disconosceva l'esistenza del rapporto contrattuale, eccepiva la prescrizione del credito e la legittimazione attiva della società creditrice.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza dell'08.06.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, anche ai sensi dell'art. 309 c.p.c., la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 5 aprile 2024, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi pagina 2 di 4 del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito che non è stato specificamente contestato dagli opponenti.
Vi è in atti la copia dei contratti di finanziamento nonché la prova della regolare cessione del credito in favore della opposta. Dagli estratti conto depositati da quest'ultima e non specificamente contestati dall'opponente, si evince che i contratti hanno avuto parziale esecuzione con il pagamento di una ventina di rate.
L'eccepita prescrizione del credito è inammissibile poiché generica, trattandosi di due distinti contratti,
ed infondata in quanto la prescrizione è decennale e decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento.
Quanto al disconoscimento operato dall'opponente, si osserva che l'esecuzione seppur parziale di un contratto comporta il suo riconoscimento tacito da parte del debitore. In particolare, il pagamento di alcune rate di un contratto di finanziamento rappresenta una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale, che produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione (Trib. Bari 04/07/2023
n.2691).
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Controparte_1
pagina 3 di 4 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2022/2020
emesso dal Tribunale di Bari in data 16.05.2020;
2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 28.04.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4