Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 31/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 117 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. DINGHILE MICHELE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “prende atto che in data 22.11.2024 Parte_1
il CTU Dott. ha depositato CTU che ha riconosciuto alla ricorrente il beneficio Persona_1
richiesto fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e, pertanto, si insiste nel ricorso introduttivo e nella condanna della resistente alla refusione delle spese del CP_2
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ai fini della pratica forense, il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Antonella Castagna. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
25/01/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza di una invalidità pari o superiore al 67% per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 21 legge 104/92, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Mengioma encefalico, Ipoacusia bilaterale con acufeni, Ipertensione arteriosa, Discopatie multiple del rachide lombosacrali, Ernia discale C4-C5, Asma bronchiale, Varici arti inferiori e Stato ansioso depressivo.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Occorre adesso stabilire quale sia la riduzione della capacità lavorativa per le infermità presentate.
A tale riguardo, le direttive sono indicate dalle “Tabelle indicative delle percentuali d'invalidità” per le minorazioni e malattie invalidanti previste dal D.M. del 05/02/1992.
Le tabelle prevedono nove fasce di invalidità corrispondenti a menomazioni del 91%-100% per la
1°fascia con successiva discesa di 10 in 10% per ognuna delle fasce successive fino alla settima;
fa eccezione l'ottava fascia che va dall'11 al 30% mentre la nona e l'ultima comprende infermità da 0
a 10%.
Ogni fascia racchiude un certo numero di infermità di gravità differente dei vari organi ed apparati.
Prendiamo in considerazione le affezioni presentate dalla periziata:
IO : Con questo termine indichiamo una neoplasia di natura benigna che si sviluppa dalle meningi, membrane che rivestono il cervello.
Nel nostro caso trattasi di un'affezione risalente al 2014, che dai vari controlli di follow-up non ha manifestato tendenza alla crescita delle proprie dimensioni, risultando sempre asintomatica all'esame neurologico, per cui possiamo riconoscere una percentuale di invalidità in misura pari al
11%, facendo riferimento alla voce “ Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale” cod. 9322, della tabella delle percentuali di invalidità del D.M. 05/02/1992.
IPERTENSIONE ARTERIOSA: Con questo termine indichiamo una condizione caratterizzata da un aumento dei valori pressori, che sono determinati dalla quantità di sangue che viene pompata dal cuore e dalla resistenza delle arterie al flusso del sangue. Il persistere di elevati valori pressori, nel corso del tempo, può determinare l'insorgenza di complicanze a carico di vari organi bersaglio.
Nel nostro caso trattasi di affezione caratterizzata da un aumento dei valori pressori in buon compenso farmacologico senza complicanze d'organo.
Tenuto conto dell'entità del quadro clinico dell'affezione, appare opportuno riconoscere una percentuale di invalidità in misura pari al 10% , per cui l'affezione non alcuna rilevanza medico- legale ai fini del calcolo per la determinazione della percentuale di invalidità complessiva, da riconoscere alla periziata.
IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE: Con questo termine indichiamo una riduzione del senso dell'udito, che può interessare un solo orecchio o entrambe, comportando una riduzione lieve, media o grave.
Nel nostro caso trattasi di deficit uditivo bilaterale di media entità, associato alla presenza di acufeni bilaterali, per cui tenuto conto che trattasi di affezioni in rapporto di concorrenza funzionale, possiamo riconoscere una percentuale di invalidità complessiva delle singole infermità, in misura pari al 15%
OP : con questo termine indichiamo una patologia della colonna vertebrale che consiste in un'alterazione del disco intervertebrale che è posizionato tra le vertebre e serve a rendere più flessibili ed elastici i movimenti della schiena. Si manifesta con un dolore alla schiena dovuto ad uno o più dischi schiacciati. In alcuni casi la compressione sulle radici nervose determina deficit neurologici sensitivi e/o motori.
Nel nostro caso l'affezione interessa il rachide cervicolombosacrale e si manifesta con lieve limitazione antalgica dei movimenti del collo e dolore ai movimenti del tronco, ai gradi estremi, senza segni di compromissioni radicolari.
Il quadro patologico in esame, tenuto conto della moderata entità dell'affezione e, considerato che trattasi di affezioni in rapporto di concorrenza funzionale, appare opportuno riconoscere una percentuale complessiva in misura pari al 29% ( calcolo Salomonico)
Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, nel nostro caso trattasi di un disturbo d'ansia con lieve deflessione del tono dell'umore.
Tenuto conto che trattasi di affezioni in concorrenza funzionale, appare opportuno riconoscere una percentuale di invalidità complessiva in misura pari al 30%. ( calcolo Salomonico)
Asma bronchiale: con questo temine indichiamo una malattia infiammatoria cronica delle vie aree caratterizzata nei soggetti predisposti da una iperattività bronchiale secondaria a stimoli fisici, chimici, meccanici o allergenici con conseguente restringimento dei bronchi di grosso e piccolo calibro (broncospasmo) che regredisce spontaneamente o dopo trattamento farmacologico. La malattia si manifesta frequentemente con attacchi di dispnea (affanno) improvvisa associata a tosse secca, oppressione toracica e respiro sibilante.
Nel nostro caso, dal dato clinico raccolto è merso che trattasi di una asma bronchiale di lieve- moderata entità, per cui possiamo riconoscere con criterio proporzionale alla voce tabellare “ASMA
INTRINSECO ” cod. 6004 una percentuale di invalidità in misura pari al 15%
VARICI ARTI INFERIORI: con questo termine indichiamo una patologia cronica causata dalla difficoltà del sangue nel ritornare dalle degli arti inferiori al cuore. I sintomi sono legati alla gravita dell'insufficienza venosa. I primi segni sono vene varicose, pesantezza, formicolii, gonfiore, e crampi fino ad arrivare ai segni più gravi di atrofia cutanea, ipodermite ed ulcerazioni
Nel nostro caso, dalla documentazione sanitaria, agli atti di causa, risulta che la periziata non presenta segni di insufficienza venosa, per cui l'affezione ha scarsa rilevanza medico legale ai fini del calcolo della percentuale di invalidità da assegnare alla stessa.
Facendo un calcolo riduzionistico delle infermità presentate dalla periziata otteniamo una percentuale di invalidità complessiva in misura pari al 68%
CONCLUSIONI
La sig.ra è affetta da Mengioma encefalico, Ipoacusia bilaterale con acufeni, Parte_1
Ipertensione arteriosa, Discopatie multiple del rachide lombosacrali, Ernia discale C4-C5, Asma bronchiale, Varici arti inferiori e Stato ansioso-depressivo.
Per tale complesso morboso la periziata può essere riconosciuta invalida civile in misura pari al
68%
Ciò a far data dalla domanda amministrativa
PRECISAZIONI MEDICO-LEGALI
Il sottoscritto CTU, dott. presa visione delle osservazioni formulate, dal medico di Persona_1
parte dott.ssa. alla propria bozza di elaborato peritale espletata sulla sig.ra CP_2 Parte_2 Pt_1
nell'ambito del procedimento giudiziario contro , R.G. 117/2024.
[...] CP_2
chiarisce quanto segue:
Non si condividono le contestazioni formulate dal medico di parte dott.ssa in merito CP_2 Pt_2
al riconoscimento della percentuale di invalidità attribuita allo stato ansioso-depressivo.
Dal dato clinico raccolto è emerso che la patologia in esame risulta essere presente da molti anni e per la quale la periziata ha praticato terapia farmacologica giornaliera con ansiolitici e fluoxetina.
Infatti, dalle visite specialistici, documentati agli atti di causa, veniva formulata, nel 2017, la diagnosi di Disturbo d'ansia con attacchi di panico e prescrizione terapia medica e nel 2020, diagnosi di stato ansioso-depressivo e relativa prescrizione. La stessa Civ. nella seduta del 10/05/2023, all'esame obiettivo evidenziava Controparte_3 CP_2 un stato di deflessione del tono dell'umore, ponendo diagnosi di stato ansioso.
Altresì, da successiva documentazione sanitaria, agli atti di causa, risulta che ha seguito di visita
Cont specialistica neurologa, effettuata dalla dott.ssa dell' di Agrigento, veniva formulata la Per_2
diagnosi di Sindrome depressiva in paziente in già uso di terapia antidepressiva. (Fluoxetina)
Pertanto, dopo un attento esame obiettivo e preso visione della documentazione sanitaria esibita, il sottoscritto CTU poneva diagnosi di Stato ansioso-depressivo.
Tenuto conto che trattasi di affezioni in concorrenza funzionale, poiché insistono sullo stesso apparato psichico, si è ritenuto riconoscere una percentuale di invalidità complessiva del 30%. “
Sindrome ansiosa 15%- Sindrome depressiva lieve 15%, percentuale proporzionalmente ridotta”
(calcolo Salomonico)
Si ribadiscono, quindi, le conclusione già espresse nella bozza di relazione di consulenza tecnica, ritenendo la sig. di invalidità civile in misura pari al 68%“ (v. conclusioni della relazione Pt_1
tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e dichiarare che presenta una invalidità Parte_1
pari al 68% per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 21 legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta una invalidità pari al 68% per poter Parte_1 usufruire dei benefici di cui all'art. 21 legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese legali che liquida complessivamente in € 1.500,00 oltre oneri accessori da distrarre a favore del procuratore antistatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_5
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 31/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini