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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6527/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 27/05/2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to RAUCCIO Parte_1
CONCETTA, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in cancelleria in data 04/11/2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08.10.2020 con parte resistente, dal quale non sono nati figli. Deduceva che dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è stata più ripresa.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza formulare istanze accessorie.
All'udienza del 04.02.2025, il giudice delegato, preso atto della regolarità della notifica effettuata, dichiarava la contumacia di parte resistente e autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati.
Previo breve rinvio, all'udienza cartolare del 27.05.2025 la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data
19.02.2024, previa comparizione dinanzi al giudice relatore.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento processuale di parte resistente, contumace nel presente giudizio, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
L'assenza di ulteriori richieste accessorie esime il Tribunale da ulteriori valutazioni.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'assenza di una vera e propria soccombenza, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 6527/2024, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Capua l'08.10.2020 da nata il [...] in [...] Parte_1
VETERE (CE) e nato il [...] in [...] Controparte_1
CAPUA VETERE (CE); (Atto n. 33, P. II, S. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 27.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso