Sentenza 20 maggio 2024
Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
Decreto cautelare 6 novembre 2024
Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Ordinanza cautelare 2 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 15 dicembre 2025
Sentenza breve 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 26/03/2026, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01413/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Immigrazione di -OMISSIS- in connessione alla domanda di rilascio del nulla osta per lo svolgimento di lavoro subordinato e, quanto alla Questura di i -OMISSIS-, per il rilascio in conversione del permesso di soggiorno I16358225 scaduto in data 8.6.2022, per motivi di lavoro, nonché
per l’annullamento del decreto del Questore di -OMISSIS-, di rigettato della domanda di rilascio del permesso di soggiorno di lavoro in conversione emesso il 13.03.2024 e notificato in data 15.03.2024;
atti impugnati con il ricorso principale, nonché
del decreto del Questore di -OMISSIS- del 21.10.2024, prot -OMISSIS-;
atti impugnati con i motivi aggiunti presentati in data 2.5.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. AU TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa., lo stesso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente dichiarato, con nota depositata in giudizio in data 17.3.26, di non conservare interesse alla sua definizione, senza che la difesa erariale abbia replicato sul punto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AU TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU TT | CH GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.