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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/05/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4081/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Mariachiara Rizzo che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede provinciale dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Michela Foti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 19 maggio 2022 lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 2724/2022 r.g.). Nella resistenza dell' , veniva disposta ed CP_2 espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 23 luglio 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza dell'8 maggio 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022). Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire)
e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP ha accertato che la ricorrente è affetta da “*pregresso ca mammella in atto senza esiti riscontrabili. *artrosi poli distrettuale ad elevata incidenza funzionale sul rachide e sulle articolazioni delle ginocchia. *pregresso intervento di isterectomia totale. * riduzione visus in O pari a 4/10 OS 4/10 corretto con lenti rispettivamente 3/10 e 1/20”, precisando che trattasi di “… patologie invalidanti in atto attive sulla integrità della periziata, altre pregresse da cui la stessa ad oggi risulta guarita senza ulteriori segni patologici in atto rilevabili dall'esame clinico e documentale.
Nel merito si richiama il pregresso carcinoma della mammella destra ad oggi clinicamente guarito;
tanto vale anche per l'intervento di mixoma dell'atrio destro da cui sono decorsi oltre 20 anni. Tali condizioni non sono rilevanti in sede di valutazione odierna.
La ricorrente presenta una severa artrosi deformante del rachide in toto con deformazione di molti metameri vertebrali e presenza di prolusioni e bulging interdiscali che compromettono la funzionalità del rachide, rendono precaria la stazione eretta per lungo periodo, riducono la deambulazione gravata anche da severa gonartrosi, infatti la deambulazione è possibile con appoggio a base allargata e passo strisciante. Tali patologie sono tabellate nel DM 5.2.92 e rispondono ai seguenti codici: 7001 75% anchilosi rachide in toto per analogia;
7204 per analogia 55+55; deficit visivo tabellare 35 %. Applicando la formula riduzionistica del di perviene ad una valutazione invalidante del 97 % elevabile a Parte_2
100%.
In merito alla valutazione dell'handicap ai sensi della legge 104/92 il sottoscritto riscontra difficoltà nella deambulazione e nella movimentazione, condizioni migliorabile con ausili ed assistenza per lo spostamento su lunghi tratti;
pertanto ritiene corretto riconoscere lo status di handicap previsto dall'art.3 comma 1 e 2.
La richiesta della indennità di accompagnamento a parere dello scrivente non può essere accolta in quanto, lo stesso medico certificatore ha indicato che la ricorrente è in condizione di svolgere le attività della vita quotidiana compatibili con la sua età, è stato richiesto l'accompagno perché impossibilitata a deambulare senza aiuto permanente. Nel merito si richiama quanto affermato dallo specialista neurochirurgo che ha consultato la il quale non ha riscontrato condizioni cliniche di Parte_1 competenza neurochirurgica consigliando la pratica di fisioterapia da cui potrebbe trarre beneficio;
pertanto appare di tutta evidenza che nella ricorrente insistono condizioni di difficoltà alla deambulazione non certamente di impossibilità cosi come previsto per gli aventi diritto all'assegno di accompagnamento.”
In merito ai motivi di opposizione, ha precisato in questa fase che “… il certificato medico introduttivo sottoscritto dal medico certificatore di fiducia della …, nella descrizione delle Parte_1
diagnosi relative alle patologie invalidanti non ha censito la patologia oculare, infatti indicava espressamente che la paziente era in grado di svolgere le attività quotidiane e che presentava solo impossibilità alla deambulazione autonoma.
Pertanto, la valutazione espressa dal sottoscritto che diversamente ha considerato la ridotta capacità visiva, non ha ritenuto tale infermità compromettente l'autonomia personale, in accordo con il medico curante e la commissione medica CP_1
Il giudizio di questo CTU è fondato sulla obiettività semiologica da cui si evince che la ricorrente ha/aveva, all'epoca della visita medico legale d'ufficio, difficoltà nella movimentazione e nella deambulazione che tuttavia poteva esercitare pur con appoggio. Tale condizione non è propriamente identificabile alla “impossibilità” richiesta per il riconoscimento del vantato assegno di accompagnamento. Infatti, nella certificazione di visita neurochirurgica si fa riferimento alla degenerazione artrosica del rachide vertebrale come appariva nell'esame tc esibito, cui non è seguito un approfondimento diagnostico quale la risonanza magnetica, esame non espletato per non definiti motivi cardiologici, tuttavia lo specialista ha posto indicazione a terapia farmacologica e riabilitativa, da cui la paziente avrebbe tratto benefico.
Alla luce dei dati oggettivi riportati il sottoscritto, rivalutando il caso non ritiene di condividere la valutazione percettiva dell'Avv. Rizzo, pertanto conferma che, poste le condizioni valutate a suo tempo, anche in questa sede si ribadisce il giudizio di non raggiungimento del requisito sanitario atto a riconoscere la impossibilità deambulatoria della ricorrente.”
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Per_1
congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
Si precisa che non è stata ritenuta utilizzabile a tal fine la documentazione prodotta da parte ricorrente solo con le ultime note del 5 maggio 2025, trattandosi di certificati redatti a dicembre 2023 e febbraio
2024, che avrebbero dovuto essere depositati prima del richiamo del CTU. La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 9.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro