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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio di iscritto al nr. R.G.NR. 2022/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(avv. Mario Iuorio, giusta procura in atti) Parte_1 parte ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Jean Jacques Kerambrun, giusta Controparte_1 procura in atti)
parte resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 20/11/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per il risarcimento dal danno da perdita del valore del fondo sito in Ariano Irpino (AV), al catasto
[...] al fg. 4, p.lla 8, in ragione della presenza di pali per il sostegno della linea telefonica. Chiedeva anche “il risarcimento dell'indennità dovuta stante il pregiudizio subito per le difficoltà relative alla coltivazione del fondo” (ricorso, pag. 2). Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda, sia perché l'attore è solo affittuario del fondo, sia perché infondata, come in atti motivato.
2. La domanda è rigettata. Infatti, quanto alla richiesta di risarcimento del danno da perdita del valore del fondo per la sistemazione al suo interno di pali per il sostegno della linea telefonica da parte di
, si rileva che tale posta di danno spetta al proprietario del fondo, il quale per effetto CP_1 dell'apposizione di detti pali potrebbe aver subito un danno patrimoniale consistente proprio nel deprezzamento del fondo di sua proprietà, dunque, un danno sub specie di diminuzione di valore del fondo, posta di danno che chiaramente non ha subito l'affittuario odierno ricorrente, che di tale fondo è solo detentore qualificato. Quanto al danno per “difficoltà nella coltivazione del fondo”, se ne rileva l'infondatezza, atteso che tale posta di danno è stata allegata in modo oltremodo generico, senza
p. 1/2 circostanziate allegazioni di oggettivo riscontro probatorio. Invero, la perizia depositata dalla parte ricorrente è tutta incentrata sulla perdita di valore del fondo in ragione della presenza dei pali e solo nelle conclusioni vi è un riferimento alle difficoltà di coltivazione del fondo, difficoltà cui il perito si è riferito in modo generico. D'altronde, anche il perito ha dato per scontato che l'attore fosse proprietario del fondo, come agevolmente desumibile dal contenuto della relazione. A fronte di tali carenti deduzioni e allegazioni di tipo probatorio, legittimamente non è stata disposta C.T.U., stante il carattere meramente esplorativo che l'accertamento peritale avrebbe assunto.
3. Tutto ciò premesso, la domanda è infondata ed è rigettata.
4. Le spese di lite sostenute dalla parte resistente sono poste a carico della parte ricorrente secondo il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.5.200/01 e €.26.000 – valori medi di liquidazione, con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla parte ricorrente;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in €.
3.397 per onorari, oltre rimb. forf. ed
[...] oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio di iscritto al nr. R.G.NR. 2022/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(avv. Mario Iuorio, giusta procura in atti) Parte_1 parte ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Jean Jacques Kerambrun, giusta Controparte_1 procura in atti)
parte resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 20/11/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per il risarcimento dal danno da perdita del valore del fondo sito in Ariano Irpino (AV), al catasto
[...] al fg. 4, p.lla 8, in ragione della presenza di pali per il sostegno della linea telefonica. Chiedeva anche “il risarcimento dell'indennità dovuta stante il pregiudizio subito per le difficoltà relative alla coltivazione del fondo” (ricorso, pag. 2). Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda, sia perché l'attore è solo affittuario del fondo, sia perché infondata, come in atti motivato.
2. La domanda è rigettata. Infatti, quanto alla richiesta di risarcimento del danno da perdita del valore del fondo per la sistemazione al suo interno di pali per il sostegno della linea telefonica da parte di
, si rileva che tale posta di danno spetta al proprietario del fondo, il quale per effetto CP_1 dell'apposizione di detti pali potrebbe aver subito un danno patrimoniale consistente proprio nel deprezzamento del fondo di sua proprietà, dunque, un danno sub specie di diminuzione di valore del fondo, posta di danno che chiaramente non ha subito l'affittuario odierno ricorrente, che di tale fondo è solo detentore qualificato. Quanto al danno per “difficoltà nella coltivazione del fondo”, se ne rileva l'infondatezza, atteso che tale posta di danno è stata allegata in modo oltremodo generico, senza
p. 1/2 circostanziate allegazioni di oggettivo riscontro probatorio. Invero, la perizia depositata dalla parte ricorrente è tutta incentrata sulla perdita di valore del fondo in ragione della presenza dei pali e solo nelle conclusioni vi è un riferimento alle difficoltà di coltivazione del fondo, difficoltà cui il perito si è riferito in modo generico. D'altronde, anche il perito ha dato per scontato che l'attore fosse proprietario del fondo, come agevolmente desumibile dal contenuto della relazione. A fronte di tali carenti deduzioni e allegazioni di tipo probatorio, legittimamente non è stata disposta C.T.U., stante il carattere meramente esplorativo che l'accertamento peritale avrebbe assunto.
3. Tutto ciò premesso, la domanda è infondata ed è rigettata.
4. Le spese di lite sostenute dalla parte resistente sono poste a carico della parte ricorrente secondo il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.5.200/01 e €.26.000 – valori medi di liquidazione, con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla parte ricorrente;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in €.
3.397 per onorari, oltre rimb. forf. ed
[...] oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 2/2