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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG 422/2019
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 422/2019 tra:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vito Crimi e dall'avv. Michela Domenica Catanese
APPELLANTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo CP_1 C.F._2
Accardo
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 565/2019
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 6 febbraio 2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
al fine di ottenere l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà per CP_1 intervenuta usucapione dell'immobile situato a Reggio Calabria via Sbarre Centrali n.32, secondo piano, censito al catasto al foglio 102, particella n. 86, sub 6, intestato a
[...]
. A sostegno della propria domanda ha dedotto di aver esercitato il possesso sul CP_1
suddetto immobile pubblicamente e pacificamente, avendo in via esclusiva le chiavi e pagato anche le utenze domestiche e le imposte per oltre 20 anni, ossia sin dal 1987, anno di decesso della suocera che ne aveva avuto la disponibilità sino a quel momento. Persona_1
, costituitosi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Nel dettaglio, ha rappresentato che era proprietaria dell'appartamento Persona_1
censito non già al sub 6 ma al sub 2, il quale era stato alienato al convenuto stesso con contratto di compravendita del 12.05.1993 da (coniuge dell'attrice e figlio di PE
, che lo aveva acquistato iure successionis dalla madre. Pertanto, l'attrice - Persona_1 che non risiedeva nell'appartamento - non avrebbe potuto esercitare il possesso sul sub 6, in quanto neppure la suocera ne aveva la disponibilità. Ha altresì precisato: che, una volta entrato nel possesso del sub 2, aveva collegato il sub 2 al sub 6, di cui era già titolare per acquisto mortis causa dalla madre (a sua volta succeduta al fratello ON [...]
); che egli aveva eseguito i necessari lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione Per_4 senza tuttavia ristrutturare per motivi economici l'immobile, attualmente disabitato;
di avere le chiavi e di aver sempre pagato utenze e tributi.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale, c.t.u. ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
2 Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 565/2019, pubblicata in data 04.04.2019, notificata in data 08.04.2019, nell'ambito del procedimento R.G. n. 2945/2013, ha rigettato la domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali, in ragione dell'estrema genericità della prova testimoniale, “indeterminata nel tempo e nello spazio inidonea a dimostrare circostanze indispensabili a supporto della domanda, essendosi limitata a riferire su concetti astratti di possesso, godimento e disponibilità e con riferimenti temporali che, tenuto conto che parte attrice ha dichiarato di possedere il bene dal 1987, non offrono elementi per riconoscere la maturazione nel tempo utile ad usucapire il bene nel ventennio precedente alla proposizione della domanda (2013)”.
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello contestando: Parte_1
a) l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei testimoni citati da parte attrice, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dalle stesse è emerso inequivocabilmente che l'odierna TE ha posseduto pacificamente l'immobile per cui è causa per oltre 20 anni e che l'edificio identificato come sub 6, distinto dal CP_ sub 2 (di proprietà del sig. ), è stato sempre nella disponibilità dell'attrice, la quale lo ha utilizzato per riporvi suppellettili e, per un periodo, quale sede di corsi di formazione organizzati dal figlio;
Parte_2
b) l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei testimoni citati da parte convenuta, i quali hanno in parte contraddetto la ricostruzione avversaria, confermando piuttosto l'esistenza di due parti distinte dell'immobile;
c) l'erronea valutazione delle risultanze della c.t.u. da cui emerge inequivocabilmente che i sub 2 e 6 fossero nella disponibilità di soggetti diversi, attese la differente tinteggiatura della parete divisoria, la sostituzione della sola finestra del sub 2,
l'esistenza di due impianti elettrici distinti, l'assenza di alimentazione idrica nel sub 6.
3 Pertanto, l'TE ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accogliere l'appello e per
l'effetto: 1) dichiarare e riconoscere come unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile, per come in premessa descritto ed individuato, per intervenuta usucapione, la signora
[...]
, in virtù del possesso continuato da oltre vent'anni; 2) condannare parte Parte_1
convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”, insistendo per la rinnovazione dell'escussione dei testi sentiti in primo grado.
, costituitosi in giudizio, eccepita in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, ha contestato le difese avversarie, evidenziando sia la contraddittorietà e genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice, sia che, a dispetto di quanto sostenuto dall'TE, il c.t.u. ha rilevato dalla documentazione (frazionamento del 03.05.1972 e disegno di progetto del secondo piano) e dalla verifica dei luoghi che, presumibilmente, il secondo piano è stato diviso immediatamente dopo la costruzione o da un muro o dall'attuale porta interna chiusa a chiave e solo successivamente i due sub sono stati collegati da una porta interna.
Ha dunque domandato il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 13.02.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata.
4 Dalla disamina dell'atto di appello, infatti, si evince quali siano le parti della sentenza oggetto di contestazione, nel rispetto dei requisiti di forma prescritti dall'art. 342 c.p.c.: “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ. SU n. 36481/2022; Cass. civ. SU n.
27199/2017).
Sempre in via preliminare occorre rilevare che i documenti prodotti da parte TE, cioè gli allegati nn. 3,4,5 sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., così come novellato dal D.L. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 134/2012, in quanto prodotti per la prima volta in appello, senza che, peraltro, l'TE abbia fornito prova dell'impossibilità di produrli in primo grado: «Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre
2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile» (Cass. civ. 26522/2017).
3. Nel merito l'appello è infondato.
Parte TE ha censurato la motivazione della sentenza per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, deducendo che dalle testimonianze e dalla c.t.u. emerge inequivocabilmente che l'TE ha posseduto per oltre venti anni l'immobile oggetto di contestazione.
5 In punto di diritto giova rilevare che costituiscono presupposti dell'acquisto per usucapione di cui all'art. 1158 c.c. sia l'esercizio di un potere di godimento pieno ed esclusivo (corpus possessionis) sia l'intenzione del possessore di comportarsi uti dominus (animus possidendi), ossia di godere e disporre del bene come se fosse proprio, a prescindere dallo stato soggettivo di buona fede, non richiesto dalla citata disposizione, per cui è onere dell'attore fornire la prova del corpus possessionis, incombendo invece su parte convenuta l'onere processuale di dedurre e dimostrare che il potere esercitato sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza.
È inoltre pacifico il principio secondo cui il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, per un ventennio, contrapposta all'inerzia del titolare (ex multis Cass. civ. 25922/2005; Cass. civ. 18392/2006; Cass. civ. 8662/2010).
Dunque, occorre, per un verso, il compimento da parte del possessore di atti idonei a manifestare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa e, per altro verso, l'inerzia del titolare del diritto.
Ancora, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui colui che agisce per l'accertamento dell'usucapione su un bene deve fornire una prova certa e rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione del dominio sulla cosa (Cass. civ. 31238/2021). Non basta dunque affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni - espressione talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (Cass. civ. 21873/ 2018) - ma, colui che pretende di avere acquistato il bene per usucapione, deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere, fornendo la prova del possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus del potere di fatto esercitato sul bene.
6 D'altra parte, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. civ. n. 20539/2017).
Venendo all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi la correttezza della motivazione della sentenza gravata, coerente con le risultanze istruttorie acquisite nel primo grado di giudizio.
3.1 Innanzitutto, nessuno dei testimoni escussi ha confermato univocamente l'utilizzo continuo ed esclusivo del fabbricato oggetto di domanda per un ventennio nei termini prospettati dall'odierna TE, come in premessa esposti.
escusso all'udienza del 14.10.2015, titolare di una pasticceria Testimone_1 ubicata di fronte all'immobile per cui è giudizio, ha affermato di aver consegnato generi alimentari alla madre del “sig. ” (coniuge dell'TE), recandosi fino al Parte_3
“portone di ingresso dell'appartamento sito al piano secondo” circa trent'anni fa senza precisare con quale frequenza (“mi è capitato”), contraddicendosi poi sul periodo in cui ha visto parte attrice nell'appartamento per cui è causa: “Non mi ricordo il periodo in cui è morta la mamma del sig. ; ricordo che, dopo che la madre è morta, mi è capitato di Parte_3
vedere entrare e uscire dallo stabile o affacciati al balcone il sig. e sua moglie, così Pt_3 come i loro figli” […]; “Non so dove abiti parte attrice. A tutt'oggi mi capita, ogni tanto, di vederla recarsi presso l'appartamento per cui è causa” e, successivamente: ”L'ultima volta che ho visto parte attrice entrare nel fabbricato di cui fa parte l'appartamento di cui è causa
è stato una decina di anni fa ; quando invece ho riferito di averla vista affacciata ad un balcone prospiciente la strada pubblica mi riferivo a diversi anni fa.” Pertanto, la dichiarazione testimoniale, oltre che generica (anche in ordine all'esecuzione di corsi all'interno dell'appartamento da parte del figlio dell'TE: “Mi pare che il figlio di parte attrice abbia svolto nell'appartamento di cui riferisco dei corsi di formazione anzi ne sono sicuro ma non ricordo l'anno”), risulta scarsamente attendibile.
7 Nessun apporto decisivo nella dimostrazione dell'esercizio del possesso utile ad acquistare il diritto di proprietà per usucapione è stato fornito dal figlio dell'TE , il Parte_2
quale si è limitato a confermare pedissequamente le circostanze dei capitoli di prova senza neppure esplicitare in cosa sia consistito l'esercizio del possesso da parte della madre: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché l'appartamento in oggetto è stato posseduto da mia nonna fino al momento del decesso avvenuto nell'anno 1987; successivamente al 1987
l'appartamento è stato detenuto dai miei genitori e pertanto le chiavi sono state nel mio possesso e del mio nucleo familiare”. Peraltro, il suddetto testimone ha riferito di aver esercitato nell'immobile attività di formazione soltanto negli anni 1998-2000.
Di analogo tenore è la testimonianza di cugina di parte attrice, la quale ha Testimone_2 riferito di essersi recata nell'appartamento in questione quando viveva la signora
[...]
e negli anni immediatamente successivi oltre che quando il figlio della signora Per_1
ha tenuto corsi di formazione, quindi, per quanto riferito da (cfr. Parte_1 Parte_2
testimonianza sopra esaminata) negli anni 1998-2000: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché io in pratica ho vissuto in quella casa nel senso che spesso mi recavo a trovare mia zia
. […]. Preciso che mi sono recata nell'immobile in questione fino al Persona_1
momento del decesso della sig. ra e successivamente. Preciso che dopo la Persona_1 morte della signora mi sono recata qualche volta presso l'appartamento con la Per_1
sig. ra che andava a trovare il figlio nei primi anni successivi alla morte della sig. Parte_1
ra Preciso che poi a causa delle mie condizioni fisiche non ci sono più Persona_1
andata. Preciso altresì che mi recavo nell'appartamento in questione per andare a trovare il figlio dell' che effettuava i corsi di formazione”. Dunque, la testimone non ha Parte_1 conoscenza diretta dei fatti successivamente all'anno 2000, nè si comprende la ragione per cui la signora sarebbe andata a trovare il figlio nell'appartamento dopo il decesso della Parte_1
signora essendo stato dedotto solo che questi abbia svolto corsi di formazione nel Per_1
periodo 1998-2000 e non già che abbia abitato nell'immobile dopo il decesso della signora avvenuto nel 1987. Persona_1
8 Neppure elementi dirimenti a sostegno della tesi di parte attrice rivestono le ricevute dei pagamenti della fornitura di energia elettrica eseguiti da in favore di Enel Parte_2 relativi a singole mensilità del periodo compreso tra l'anno 2002 e l'anno 2013, periodo dunque non coincidente con quello dedotto da parte attrice (dal 1987) e comunque inferiore ad un ventennio.
Di contro, tutti i testimoni di parte convenuta, i quali hanno dimostrato di avere diretta e dettagliata conoscenza dei luoghi di causa, hanno confermato sia l'esecuzione di lavori da CP_ parte del sig. all'interno del sub 6, sia la sussistenza del collegamento tra sub 2 e sub 6 attraverso porte interne.
, conduttore dell'immobile situato al piano terra del fabbricato in via Sbarre Controparte_2
CP_ Centrali n. 32, ha affermato di essersi rivolto al sig. per la caduta di calcinacci dal balcone del secondo piano e che questi ha quindi provveduto ai lavori di riparazione. Ha aggiunto di essersi recato all'interno dell'appartamento al secondo piano una decina di anni fa
(dunque all'incirca nel 2005), constatando “delle normali porte interne per passare da una parte all'altra”.
tecnico che ha curato i lavori della facciata e di impermeabilizzazione della Testimone_3
CP_ terrazza nel 2005, ha dichiarato che il sig. ha assistito ai lavori di ripristino “di tutta la facciata e di tutti i balconi di primo e secondo piano e del terrazzo dell'immobile di via Sbarre
Centrali n. 32, anche dei balconi degli appartamenti compreso quello del secondo piano lato
CP_ Sud” ed era il sig. ad aprire la porta. Ha inoltre precisato che durante lo svolgimento dei lavori egli attraversava l'appartamento “da una parte all'altra per accedere ai balconi” e che non “ci sono porte chiuse”.
9 CP_ Infine, il teste premesso di avere avuto spesso rapporti di lavoro con il sig. Tes_4 in ragione dell'attività svolta (lavori idraulici ed edili), ha dichiarato di essere entrato più volte nel 2000 nell'appartamento sito in via Sbarre Centrali 32 sub 6, nel 2000 e nel 2010 e di non aver constatato alcuna porta chiusa passando dall'appartamento lato Nord a quello lato Sud, precisando di distinguere l'appartamento sub 2 e sub 6 perché “entrando , salendo le scale, a sinistra c'era l'appartamento sub 2 e a destra l'appartamento sub 6”. Il testimone, peraltro, CP_ coerentemente con quanto dedotto e documentato dal sig. con la comparsa di costituzione del giudizio di primo grado (ossia che dopo aver acquistato il fabbricato individuato al foglio
102 part. 86 sub 2 con atto pubblico di compravendita del 12.05.1993, era riuscito ad entrare nella disponibilità dell'appartamento solo a seguito di procedimento di sfratto con l'Ufficiale CP_ Giudiziario in data 3.5.1995), ha dichiarato di essere stato chiamato nel 1995 dal dott. con l'Ufficiale Giudiziario per intervenire sulla porta di ingresso e permettere l' accesso nell'appartamento del proprietario.
Dunque, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta, dettagliate e coerenti anche rispetto alla documentazione in atti, escludono inequivocabilmente l'inerzia del titolare del diritto di proprietà sul bene in contestazione.
3.2 Ciò posto, neppure condivisibile è la doglianza dell' TE in ordine all'erronea interpretazione della c.t.u. da parte del Tribunale, in quanto, a dispetto di quanto affermato dalla signora il differente stato dei due sub di cui consta l'appartamento al secondo Parte_1
piano non può essere indicativo, di per sé, del possesso ultraventennale esercitato dalla signora
CP_ sul sub 6 e della disponibilità del sig. del solo sub
2. Viceversa, esso è Parte_1
compatibile con la prospettazione del convenuto, secondo cui il sub 6 non è abitato né ristrutturato.
CP_ Peraltro, la consulenza conferma per diversi aspetti le circostanze dedotte dal sig. . Il c.t.u. ha difatti rilevato:
a) l'esistenza di una porta in legno collocata in corrispondenza dell'attraversamento tra il sub 2
e il sub 6 che sono quindi internamente collegati;
b) l'esecuzione di opere di impermeabilizzazione del lastrico, di ripristino delle facciate e adeguamento normativo parti condominiali eseguita dalla Ditta “ ed altri” nel CP_1
2005,con direttore dei lavori l'architetto ; Tes_3
10 c) che dalla documentazione (frazionamento del 03.05.1972 e disegno di progetto del secondo piano) e dalla verifica dei luoghi, presumibilmente, il secondo piano è stato diviso immediatamente dopo la costruzione o da un muro o dall'attuale porta interna chiusa a chiave e solo successivamente i due sub sono stati collegati da una porta interna;
d) che le chiavi nella disponibilità della signora non hanno consentito l'accesso al Parte_1
portone di ingresso né ai due portoncini dopo la scala (di fronte alla rampa e sulla destra), per cui, in sede di sopralluogo, l'entrata dell'ausiliario nel fabbricato per cui è causa è avvenuto CP_ attraverso le chiavi del sig. .
In ordine a tale ultimo punto giova osservare che la contestazione mossa dalla signora in merito al recente cambio di serratura è smentita dalla vetustà di quest'ultima, Parte_1 constatata dall'ausiliario medesimo.
Alla luce di tali risultanze e applicando i principi di diritto prima esposti, deve addivenirsi alla conclusione che non è stata fornita la prova da parte dell'odierna TE, nei termini rigorosi richiesti, dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Pertanto, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro
5201,00 ad euro 26.000,00) parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1 presente procedimento che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge;
11 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'TE dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 10 giugno 2025
Il consigliere rel. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
12
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 422/2019 tra:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vito Crimi e dall'avv. Michela Domenica Catanese
APPELLANTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo CP_1 C.F._2
Accardo
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 565/2019
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 6 febbraio 2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
al fine di ottenere l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà per CP_1 intervenuta usucapione dell'immobile situato a Reggio Calabria via Sbarre Centrali n.32, secondo piano, censito al catasto al foglio 102, particella n. 86, sub 6, intestato a
[...]
. A sostegno della propria domanda ha dedotto di aver esercitato il possesso sul CP_1
suddetto immobile pubblicamente e pacificamente, avendo in via esclusiva le chiavi e pagato anche le utenze domestiche e le imposte per oltre 20 anni, ossia sin dal 1987, anno di decesso della suocera che ne aveva avuto la disponibilità sino a quel momento. Persona_1
, costituitosi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Nel dettaglio, ha rappresentato che era proprietaria dell'appartamento Persona_1
censito non già al sub 6 ma al sub 2, il quale era stato alienato al convenuto stesso con contratto di compravendita del 12.05.1993 da (coniuge dell'attrice e figlio di PE
, che lo aveva acquistato iure successionis dalla madre. Pertanto, l'attrice - Persona_1 che non risiedeva nell'appartamento - non avrebbe potuto esercitare il possesso sul sub 6, in quanto neppure la suocera ne aveva la disponibilità. Ha altresì precisato: che, una volta entrato nel possesso del sub 2, aveva collegato il sub 2 al sub 6, di cui era già titolare per acquisto mortis causa dalla madre (a sua volta succeduta al fratello ON [...]
); che egli aveva eseguito i necessari lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione Per_4 senza tuttavia ristrutturare per motivi economici l'immobile, attualmente disabitato;
di avere le chiavi e di aver sempre pagato utenze e tributi.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale, c.t.u. ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
2 Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 565/2019, pubblicata in data 04.04.2019, notificata in data 08.04.2019, nell'ambito del procedimento R.G. n. 2945/2013, ha rigettato la domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali, in ragione dell'estrema genericità della prova testimoniale, “indeterminata nel tempo e nello spazio inidonea a dimostrare circostanze indispensabili a supporto della domanda, essendosi limitata a riferire su concetti astratti di possesso, godimento e disponibilità e con riferimenti temporali che, tenuto conto che parte attrice ha dichiarato di possedere il bene dal 1987, non offrono elementi per riconoscere la maturazione nel tempo utile ad usucapire il bene nel ventennio precedente alla proposizione della domanda (2013)”.
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello contestando: Parte_1
a) l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei testimoni citati da parte attrice, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dalle stesse è emerso inequivocabilmente che l'odierna TE ha posseduto pacificamente l'immobile per cui è causa per oltre 20 anni e che l'edificio identificato come sub 6, distinto dal CP_ sub 2 (di proprietà del sig. ), è stato sempre nella disponibilità dell'attrice, la quale lo ha utilizzato per riporvi suppellettili e, per un periodo, quale sede di corsi di formazione organizzati dal figlio;
Parte_2
b) l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei testimoni citati da parte convenuta, i quali hanno in parte contraddetto la ricostruzione avversaria, confermando piuttosto l'esistenza di due parti distinte dell'immobile;
c) l'erronea valutazione delle risultanze della c.t.u. da cui emerge inequivocabilmente che i sub 2 e 6 fossero nella disponibilità di soggetti diversi, attese la differente tinteggiatura della parete divisoria, la sostituzione della sola finestra del sub 2,
l'esistenza di due impianti elettrici distinti, l'assenza di alimentazione idrica nel sub 6.
3 Pertanto, l'TE ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accogliere l'appello e per
l'effetto: 1) dichiarare e riconoscere come unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile, per come in premessa descritto ed individuato, per intervenuta usucapione, la signora
[...]
, in virtù del possesso continuato da oltre vent'anni; 2) condannare parte Parte_1
convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”, insistendo per la rinnovazione dell'escussione dei testi sentiti in primo grado.
, costituitosi in giudizio, eccepita in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, ha contestato le difese avversarie, evidenziando sia la contraddittorietà e genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice, sia che, a dispetto di quanto sostenuto dall'TE, il c.t.u. ha rilevato dalla documentazione (frazionamento del 03.05.1972 e disegno di progetto del secondo piano) e dalla verifica dei luoghi che, presumibilmente, il secondo piano è stato diviso immediatamente dopo la costruzione o da un muro o dall'attuale porta interna chiusa a chiave e solo successivamente i due sub sono stati collegati da una porta interna.
Ha dunque domandato il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 13.02.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata.
4 Dalla disamina dell'atto di appello, infatti, si evince quali siano le parti della sentenza oggetto di contestazione, nel rispetto dei requisiti di forma prescritti dall'art. 342 c.p.c.: “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ. SU n. 36481/2022; Cass. civ. SU n.
27199/2017).
Sempre in via preliminare occorre rilevare che i documenti prodotti da parte TE, cioè gli allegati nn. 3,4,5 sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., così come novellato dal D.L. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 134/2012, in quanto prodotti per la prima volta in appello, senza che, peraltro, l'TE abbia fornito prova dell'impossibilità di produrli in primo grado: «Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre
2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile» (Cass. civ. 26522/2017).
3. Nel merito l'appello è infondato.
Parte TE ha censurato la motivazione della sentenza per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, deducendo che dalle testimonianze e dalla c.t.u. emerge inequivocabilmente che l'TE ha posseduto per oltre venti anni l'immobile oggetto di contestazione.
5 In punto di diritto giova rilevare che costituiscono presupposti dell'acquisto per usucapione di cui all'art. 1158 c.c. sia l'esercizio di un potere di godimento pieno ed esclusivo (corpus possessionis) sia l'intenzione del possessore di comportarsi uti dominus (animus possidendi), ossia di godere e disporre del bene come se fosse proprio, a prescindere dallo stato soggettivo di buona fede, non richiesto dalla citata disposizione, per cui è onere dell'attore fornire la prova del corpus possessionis, incombendo invece su parte convenuta l'onere processuale di dedurre e dimostrare che il potere esercitato sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza.
È inoltre pacifico il principio secondo cui il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, per un ventennio, contrapposta all'inerzia del titolare (ex multis Cass. civ. 25922/2005; Cass. civ. 18392/2006; Cass. civ. 8662/2010).
Dunque, occorre, per un verso, il compimento da parte del possessore di atti idonei a manifestare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa e, per altro verso, l'inerzia del titolare del diritto.
Ancora, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui colui che agisce per l'accertamento dell'usucapione su un bene deve fornire una prova certa e rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione del dominio sulla cosa (Cass. civ. 31238/2021). Non basta dunque affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni - espressione talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (Cass. civ. 21873/ 2018) - ma, colui che pretende di avere acquistato il bene per usucapione, deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere, fornendo la prova del possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus del potere di fatto esercitato sul bene.
6 D'altra parte, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. civ. n. 20539/2017).
Venendo all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi la correttezza della motivazione della sentenza gravata, coerente con le risultanze istruttorie acquisite nel primo grado di giudizio.
3.1 Innanzitutto, nessuno dei testimoni escussi ha confermato univocamente l'utilizzo continuo ed esclusivo del fabbricato oggetto di domanda per un ventennio nei termini prospettati dall'odierna TE, come in premessa esposti.
escusso all'udienza del 14.10.2015, titolare di una pasticceria Testimone_1 ubicata di fronte all'immobile per cui è giudizio, ha affermato di aver consegnato generi alimentari alla madre del “sig. ” (coniuge dell'TE), recandosi fino al Parte_3
“portone di ingresso dell'appartamento sito al piano secondo” circa trent'anni fa senza precisare con quale frequenza (“mi è capitato”), contraddicendosi poi sul periodo in cui ha visto parte attrice nell'appartamento per cui è causa: “Non mi ricordo il periodo in cui è morta la mamma del sig. ; ricordo che, dopo che la madre è morta, mi è capitato di Parte_3
vedere entrare e uscire dallo stabile o affacciati al balcone il sig. e sua moglie, così Pt_3 come i loro figli” […]; “Non so dove abiti parte attrice. A tutt'oggi mi capita, ogni tanto, di vederla recarsi presso l'appartamento per cui è causa” e, successivamente: ”L'ultima volta che ho visto parte attrice entrare nel fabbricato di cui fa parte l'appartamento di cui è causa
è stato una decina di anni fa ; quando invece ho riferito di averla vista affacciata ad un balcone prospiciente la strada pubblica mi riferivo a diversi anni fa.” Pertanto, la dichiarazione testimoniale, oltre che generica (anche in ordine all'esecuzione di corsi all'interno dell'appartamento da parte del figlio dell'TE: “Mi pare che il figlio di parte attrice abbia svolto nell'appartamento di cui riferisco dei corsi di formazione anzi ne sono sicuro ma non ricordo l'anno”), risulta scarsamente attendibile.
7 Nessun apporto decisivo nella dimostrazione dell'esercizio del possesso utile ad acquistare il diritto di proprietà per usucapione è stato fornito dal figlio dell'TE , il Parte_2
quale si è limitato a confermare pedissequamente le circostanze dei capitoli di prova senza neppure esplicitare in cosa sia consistito l'esercizio del possesso da parte della madre: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché l'appartamento in oggetto è stato posseduto da mia nonna fino al momento del decesso avvenuto nell'anno 1987; successivamente al 1987
l'appartamento è stato detenuto dai miei genitori e pertanto le chiavi sono state nel mio possesso e del mio nucleo familiare”. Peraltro, il suddetto testimone ha riferito di aver esercitato nell'immobile attività di formazione soltanto negli anni 1998-2000.
Di analogo tenore è la testimonianza di cugina di parte attrice, la quale ha Testimone_2 riferito di essersi recata nell'appartamento in questione quando viveva la signora
[...]
e negli anni immediatamente successivi oltre che quando il figlio della signora Per_1
ha tenuto corsi di formazione, quindi, per quanto riferito da (cfr. Parte_1 Parte_2
testimonianza sopra esaminata) negli anni 1998-2000: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché io in pratica ho vissuto in quella casa nel senso che spesso mi recavo a trovare mia zia
. […]. Preciso che mi sono recata nell'immobile in questione fino al Persona_1
momento del decesso della sig. ra e successivamente. Preciso che dopo la Persona_1 morte della signora mi sono recata qualche volta presso l'appartamento con la Per_1
sig. ra che andava a trovare il figlio nei primi anni successivi alla morte della sig. Parte_1
ra Preciso che poi a causa delle mie condizioni fisiche non ci sono più Persona_1
andata. Preciso altresì che mi recavo nell'appartamento in questione per andare a trovare il figlio dell' che effettuava i corsi di formazione”. Dunque, la testimone non ha Parte_1 conoscenza diretta dei fatti successivamente all'anno 2000, nè si comprende la ragione per cui la signora sarebbe andata a trovare il figlio nell'appartamento dopo il decesso della Parte_1
signora essendo stato dedotto solo che questi abbia svolto corsi di formazione nel Per_1
periodo 1998-2000 e non già che abbia abitato nell'immobile dopo il decesso della signora avvenuto nel 1987. Persona_1
8 Neppure elementi dirimenti a sostegno della tesi di parte attrice rivestono le ricevute dei pagamenti della fornitura di energia elettrica eseguiti da in favore di Enel Parte_2 relativi a singole mensilità del periodo compreso tra l'anno 2002 e l'anno 2013, periodo dunque non coincidente con quello dedotto da parte attrice (dal 1987) e comunque inferiore ad un ventennio.
Di contro, tutti i testimoni di parte convenuta, i quali hanno dimostrato di avere diretta e dettagliata conoscenza dei luoghi di causa, hanno confermato sia l'esecuzione di lavori da CP_ parte del sig. all'interno del sub 6, sia la sussistenza del collegamento tra sub 2 e sub 6 attraverso porte interne.
, conduttore dell'immobile situato al piano terra del fabbricato in via Sbarre Controparte_2
CP_ Centrali n. 32, ha affermato di essersi rivolto al sig. per la caduta di calcinacci dal balcone del secondo piano e che questi ha quindi provveduto ai lavori di riparazione. Ha aggiunto di essersi recato all'interno dell'appartamento al secondo piano una decina di anni fa
(dunque all'incirca nel 2005), constatando “delle normali porte interne per passare da una parte all'altra”.
tecnico che ha curato i lavori della facciata e di impermeabilizzazione della Testimone_3
CP_ terrazza nel 2005, ha dichiarato che il sig. ha assistito ai lavori di ripristino “di tutta la facciata e di tutti i balconi di primo e secondo piano e del terrazzo dell'immobile di via Sbarre
Centrali n. 32, anche dei balconi degli appartamenti compreso quello del secondo piano lato
CP_ Sud” ed era il sig. ad aprire la porta. Ha inoltre precisato che durante lo svolgimento dei lavori egli attraversava l'appartamento “da una parte all'altra per accedere ai balconi” e che non “ci sono porte chiuse”.
9 CP_ Infine, il teste premesso di avere avuto spesso rapporti di lavoro con il sig. Tes_4 in ragione dell'attività svolta (lavori idraulici ed edili), ha dichiarato di essere entrato più volte nel 2000 nell'appartamento sito in via Sbarre Centrali 32 sub 6, nel 2000 e nel 2010 e di non aver constatato alcuna porta chiusa passando dall'appartamento lato Nord a quello lato Sud, precisando di distinguere l'appartamento sub 2 e sub 6 perché “entrando , salendo le scale, a sinistra c'era l'appartamento sub 2 e a destra l'appartamento sub 6”. Il testimone, peraltro, CP_ coerentemente con quanto dedotto e documentato dal sig. con la comparsa di costituzione del giudizio di primo grado (ossia che dopo aver acquistato il fabbricato individuato al foglio
102 part. 86 sub 2 con atto pubblico di compravendita del 12.05.1993, era riuscito ad entrare nella disponibilità dell'appartamento solo a seguito di procedimento di sfratto con l'Ufficiale CP_ Giudiziario in data 3.5.1995), ha dichiarato di essere stato chiamato nel 1995 dal dott. con l'Ufficiale Giudiziario per intervenire sulla porta di ingresso e permettere l' accesso nell'appartamento del proprietario.
Dunque, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta, dettagliate e coerenti anche rispetto alla documentazione in atti, escludono inequivocabilmente l'inerzia del titolare del diritto di proprietà sul bene in contestazione.
3.2 Ciò posto, neppure condivisibile è la doglianza dell' TE in ordine all'erronea interpretazione della c.t.u. da parte del Tribunale, in quanto, a dispetto di quanto affermato dalla signora il differente stato dei due sub di cui consta l'appartamento al secondo Parte_1
piano non può essere indicativo, di per sé, del possesso ultraventennale esercitato dalla signora
CP_ sul sub 6 e della disponibilità del sig. del solo sub
2. Viceversa, esso è Parte_1
compatibile con la prospettazione del convenuto, secondo cui il sub 6 non è abitato né ristrutturato.
CP_ Peraltro, la consulenza conferma per diversi aspetti le circostanze dedotte dal sig. . Il c.t.u. ha difatti rilevato:
a) l'esistenza di una porta in legno collocata in corrispondenza dell'attraversamento tra il sub 2
e il sub 6 che sono quindi internamente collegati;
b) l'esecuzione di opere di impermeabilizzazione del lastrico, di ripristino delle facciate e adeguamento normativo parti condominiali eseguita dalla Ditta “ ed altri” nel CP_1
2005,con direttore dei lavori l'architetto ; Tes_3
10 c) che dalla documentazione (frazionamento del 03.05.1972 e disegno di progetto del secondo piano) e dalla verifica dei luoghi, presumibilmente, il secondo piano è stato diviso immediatamente dopo la costruzione o da un muro o dall'attuale porta interna chiusa a chiave e solo successivamente i due sub sono stati collegati da una porta interna;
d) che le chiavi nella disponibilità della signora non hanno consentito l'accesso al Parte_1
portone di ingresso né ai due portoncini dopo la scala (di fronte alla rampa e sulla destra), per cui, in sede di sopralluogo, l'entrata dell'ausiliario nel fabbricato per cui è causa è avvenuto CP_ attraverso le chiavi del sig. .
In ordine a tale ultimo punto giova osservare che la contestazione mossa dalla signora in merito al recente cambio di serratura è smentita dalla vetustà di quest'ultima, Parte_1 constatata dall'ausiliario medesimo.
Alla luce di tali risultanze e applicando i principi di diritto prima esposti, deve addivenirsi alla conclusione che non è stata fornita la prova da parte dell'odierna TE, nei termini rigorosi richiesti, dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Pertanto, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro
5201,00 ad euro 26.000,00) parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1 presente procedimento che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge;
11 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'TE dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 10 giugno 2025
Il consigliere rel. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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