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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice estensore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1109 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1971, rappresentata e difesa dall'avvocato MERLO SILVIA
RICORRENTE
contro
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/07/1970, rappresentato e difeso dall'avvocato CONTALDO ALESSANDRO
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
1 In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Pronunziare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del mutuo reciproco rispetto con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dei relativi adempimenti;
2. L'autovettura tipo Peugeot 206 targata CP740DK di proprietà del sig. (cf. Controparte_1
) nato a [...] viene trasferita alla moglie sig.ra C.F._3 Parte_1
(cf. ) nata a [...] il [...], senza compenso
[...] C.F._4 alcuno, nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti la separazione;
sarà la sig.ra ad occuparsi del passaggio ed a sostenere di ogni onere/spesa eventualmente Parte_1 richiesta dai competenti uffici per il relativo passaggio;
3. I coniugi dichiarano di aver definito tra loro, con separato accordo, ogni altro aspetto economico
e patrimoniale compreso le modalità di vendita dell'immobile in comproprietà;
4. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto di mantenimento;
5. Spese di causa compensate tra le parti;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/02/2023 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1 in Rossano Veneto (VI) il giorno 15/04/1995; che dalla loro unione era nato il Controparte_1 figlio in data 17/10/2002; che il marito si era allontanato dalla casa familiare dal mese di Per_1 dicembre del 2022 senza farvi più rientro;
che dall'interruzione della convivenza il resistente aveva cessato di contribuire al pagamento delle rate del mutuo cointestato tra i coniugi;
che le proprie condizioni economico-reddituali non le consentivano di far fronte da sola a detto pagamento.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti con l'obbligo del sig. di corrispondere in suo favore un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili. CP_1
Con provvedimento ex art. 708 comma 3 c.p.c., reso all'esito della prima udienza in cui solo la ricorrente compariva personalmente, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva che il resistente versasse a un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di Parte_1 mantenimento.
Con comparsa depositata il 3.10.2023 si costituiva in giudizio il quale, in via Controparte_1
2 pregiudiziale, eccepiva la nullità della notifica degli atti con richiesta di rimessione in termini e revoca dei provvedimenti presidenziali. Nel merito il resistente aderiva alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse, chiedendo di non prevedersi alcun assegno di mantenimento per la moglie o, in subordine, che il suo ammontare fosse contenuto tenendo conto della sua situazione economico- reddituale.
Accolta l'istanza di rimessione in termini e celebrata una nuova udienza per il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. disponeva che nulla fosse dovuto alla ricorrente a titolo di mantenimento;
contestualmente rimetteva le parti dinnanzi a sé quale Giudice Istruttore, assegnando i termini per le memorie integrative.
Instaurata la fase contenziosa di merito le parti chiedevano l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c.
Scambiate le memorie istruttorie, il G.I., pur rilevando che la causa era matura per la decisione, le invitava nuovamente a valutare possibili ipotesi conciliative.
Dopo una serie di rinvii per trattative le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e rassegnavano conclusioni conformi;
pertanto, il giudice istruttore, provvedendo sulle note sostitutive dell'udienza del 26.06.2025, mutava il rito, da separazione giudiziale a separazione consensuale, e tratteneva la causa in decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: entrambe concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dai coniugi, di cui alle rassegnate conclusioni, il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
3 a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in ROSSANO VENETO in data 15/04/1995 con atto trascritto al CP_1
n. 1, parte I, anno 1995, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROSSANO VENETO perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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