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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/09/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 381 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 13.05.2025 e vertente
TRA
Attore
, rappresentata e difesa dall'avv. Damasco Massimo e Raffaele Parte_1
Pisano., giusta delega in atti:
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Ester Balduini e Simonetta De _1
Carolis, giusta delega in atti, ele.tte domiciliata, viale Italia n.7;
Convenuta
, rappresentato e difeso dall' avv. Cannata Maria Giulia, giusta Controparte_2 delega in atti;
Convenuta
rappresentata e difesa dall' avv. Paolo Gelli, giusta delega in Controparte_3 atti
Terza chiamata ( dott. ); Controparte_2
e , rappresentate e difese dall' avv. Lucia Marini, Controparte_4 Controparte_5 giusta delega in atti;
Terza chiamata ( Giomi);
OGGETTO: azione risarcitoria per responsabilità medica.
Conclusioni: all'udienza del 13.05.2025 le parti concludevano come da verbale in atti
Motivi della decisione.
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria per responsabilità medica proposta da in relazione ai danni non patrimoniali (biologico e morale) subiti a Parte_1 seguito di trattamenti sanitari ricevuti in relazione all' intervento chirurgico del
15.02.2010 di Osteotomia Alta Tibiale in adduzione con placca di , eseguito Per_1 dal dott. presso l' ICOT, in regime di libero professionista in forza Controparte_2 di un contratto di collaborazione professionale.
In particolare, l' attrice deduceva la non corretta esecuzione dell' intervento atteso che a distanza di tempo e nonostante le rassicurazione del medico curante in merito all' andamento della fase post operatoria, in seguito ad un controllo RX in data 24.06.2010, emergevano talune criticità in esito all' intervento eseguito (modica diastasi tra i capi ossei); recatasi novamente a visita dal dott. , quest' ultimo diagnosticava CP_2
“frattura tibiale tra le due viti della placca di e dava indicazioni per un secondo Per_1 intervento.
In data 2.09.2010 l' attrice veniva quindi sottoposta ad un secondo intervento di artroplastica tricompartimentale presso la struttura “Pineta Grande” ove veniva riscontrata la rottura della placca e la perdita di una delle viti di fissaggio.
L' attrice ascriveva quindi la necessità di questo secondo e ben più invasivo intervento di ortoprotesi totale, quale conseguenza della non corretta esecuzione del primo intervento del 15.02.2010 eseguito presso l'ICOT dal dott. , alla luce della CP_2 rottura della placca e della perdita in sede di una delle viti di fissaggio, con conseguente aggravamento della patologia e delle limitazioni funzionali dell' arto interessato dai suddetti trattamenti sanitari, da cui la domanda risarcitoria. Instaurato il contraddittorio nei confronti della Struttura Sanitaria convenuta e del dott.
, sanitario autore materiale dei trattamenti sanitari ricevuti e chiamata Controparte_6 in manleva dai convenuti le compagnie e in Controparte_4 Controparte_5 regime di coassicurazioni per la e per il dott. , _1 Controparte_3 CP_2 formulate tanto dalla quanto dalla domanda riconvenzionale _1 CP_7 trasversale atta a determinare la quota di responsabilità del sanitario nella causazione del danno, la causa è stata istruita mediante CTU medico-legale sulla responsabilità sanitaria ed all' udienza del 13.05.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc .
_________________________
Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato che la responsabilita' dell'ente ospedaliero, sia esso pubblico o privato, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha, in ogni caso, natura contrattuale di tipo professionale, mentre quella del sanitario è, qualificabile come di natura extracontrattuale.
Sul punto va richiamato il recente intervento chiarificatore da parte del legislatore all'
l'articolo 7 della Legge Gelli – Bianco ( legge n. 24/2017), che seppur non trovando applicazione al caso di specie, in quanto norma sostanziale non retroattiva, essendosi verificati i fatti in data antecedente la sua entrata in vigore, tuttavia costituisce un valido parametro interpretativo anche nel caso di specie ai fini dell' inquadramento della natura della responsabilità dei convenuti, attraverso la “ codificazione” di un indirizzo giurisprudenziale c.d. “diritto vivente” , seppur non maggioritario, con riferimento alla responsabilità extracontrattuale del sanitario al momento dell' entrata in vigore della legge.
Sul punto va rappresentato che è prevista una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria. In particolare la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del o, delle loro condotte dolose o colpose. La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. In altre parole, la struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni, il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l'obbligazione (ad es. c.d. contratto di spedalità) rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo.
L'esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie non essendo stato allegato alcun contratto), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono – per quanto qui di interesse – un termine prescrizionale di "soli" cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno, l'elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento.
Va inoltre considerato che con riferimento alla posizione del Sanitario, la limitazione di responsabilita' professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art 2236
c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta' che trascendono la preparazione media (Cass. civ. 4152/'95), o perche' la particolare complessità discende dal fatto che il caso non e' stato ancora studiato a sufficienza o perché non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass 5945/2000; 8045/'95; 4152/'95).
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono tenuto conto delle risultanze della CTU medico-legale allegata e dalla copiosa documentazione in atti, ( relazione medico legale di parte, cartelle cliniche, referti e certificati medici), ritiene questo giudicante che può essere affermata la responsabilità tanto della che del _1 dott. in relazione al danno “differenziale” riconosciuto all' attrice CP_2 [...]
a seguito dei trattamenti sanitari ricevuti Parte_1
In particolare, va rilevato che in base alla consulenza tecnica d'ufficio, logicamente motivata in base ad argomentazioni scientifiche e condivisibile nelle conclusioni, la condotta del primo chirurgo operante nell' occasione presso il presidio ICOT non fu, nell' esecuzione dell' intervento, conforme alle leges artis ed alle linee guida temporalmente vigenti soprattutto in relazione alla scelta terapeutica praticata. In particolare, l' ausiliare del giudice evidenzia che l' intervento sul piano tecnico fu ben eseguito, tuttavia, le condizioni complessive della paziente, ovvero età ( anni 69), con una vita relazionale comunque ridotta, con una artrosi sia del compartimento interno che della femororotulea,con una qualita' dell'osso non certo eccellente, erano circostanze che avrebbero dovuto far desistere il sanitario dall' esecuzione dell' intervento.
L' insuccesso dello stesso, sotto il profile tecnico è stato determinato da una complicanza dell'intervento non legata al comportamento post chirurgico della paziente che ha eseguito le indicazioni fornitegli , ne' alla tecnica chirurgica che e' stata effettuata sostanzialmente nei modi specifici della ostetomia valgizzante con placca di quanto al verificarsi di una delle complicanze della osteotomia Per_2 valgizzante quale appunto la mal unione che in questo caso puo' ritenersi il portato di un errore di indicazione . La rottura di una delle quattro viti non puo' essere ritenuta la causa dell'insuccesso visto che non si e' rilevata mobilizzazione alcuna della placca
,mentre la mancata guarigione della frattura iatrogena osteotomica ha portato al cedimento strutturale del piano articolare esterno tibiale che ha generato dolore e la limitazione funzionale accusata dalla paziente . nel periodo compreso tra il primo ed il secondo intervento
Il secondo intervento, alla luce della non corretta opzione sanitaria operata dal dott.
è stato solo anticipato rispetto ad un' evoluzione clinica che avrebbe CP_2 sostanzialmente condotto la sig.ra a sottoporsi comunque successivamente ad Pt_1 un intervento di Artroplastica totale.
In punto di quantificazione del danno direttamente connesso alla suddetta anticipazione del trattamento sanitario dovuta all' insucesso del primo intervento di osteotomia il CTU chiamato a chiarimenti ed integrazione sul puntro evidenzia che:
considerato che
l'invalidita' permanente espressa nella relazione della ctu era dell'ordine del 18 % a questa va' sottratta quella antecedente all'intervento del 5 %
,per cui l'invalidita' permanente definitiva connessa direttamente all'intervento di osteotomia sia del'ordine del 13 %, danno cui va aggiunto come da CTU invalidita' temporanea al 40 % per sei mesi invaldita' temporanea al 30 % per tre mesi
Alla luce di quanto sopra, avviso di questo giudicante, pur riconducendo la responsabilità del sanitario nell' ambito dell' illecito aquiliano, l' attrice, alla luce della
CTU in atti e delle allegazioni documentali, hanno assolto l' onere probatorio di cui era gravata ex art 2697 c.c., dando dimostrazione tanto della colposa condotta illecita del dott. quanto del danno subito nonché del nesso causale tra la condotta e CP_2
l' evento.
Con riferimento alla quantificazione del danno va osservato che in termini monetari, quanto dovuto all' attrice per il risarcimento del danno non patrimoniale è la somma appresso quantificata: Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni
Percentuale di invalidità permanente 13%
Punto danno biologico € 2.972,04
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 40% 180
Giorni di invalidità temporanea parziale al 30% 90
Danno non patrimoniale risarcibile € 25.500,00
Invalidità temporanea parziale al 40% € 8.280,00
Invalidità temporanea parziale al 30% € 3.105,00
Totale danno biologico temporaneo € 11.385,00
Totale generale: € 36.885,00
Per un totale complessivo di danno non patrimoniale ( biologico in senso stretto) quindi di € 36.885,00
Il danno biologico da invalidità permanente riportato dall'attrice viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d.liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. Gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati calcolati secondo i parametri della Tabelle di Milano aggiornate all' anno
2024, trattandosi di criteri a vocazione nazionale, non potendo trovare “ratione temporsi” applicazione nella fattispecie la Tabella Unica Nazionale, applicabile per i danni verificatesi tesi a far data dalla sua entrata in vigore ( 5.03.2025). Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di
Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso
(inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo Tribunale,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico
– tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del
30.10.2007).
Nella fattispecie, l' attrice non ha dimostrato alcun concreto pregiudizio agli aspetti dinamico-relazionali della vita, quale conseguenza del trattamento sanitario ricevuto e del conseguenziale danno iatrogeno non avendo articolato sul punto alcuna prova testimoniale a riguardo ( cfr II memoria ex art 183 VI comma cpc).
Dunque, nulla le spetterà a titolo di danno morale e personalizzazione del danno non patrimoniale (danno esistenziale) atteso che in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale ( Cass. Civ. n. 6444/2023).
Sulla somma così derivante andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato giusti indici ISTAT anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, e determinato nella fattispecie negli interessi legali, presumendosi in assenza di prova contraria, il deposito delle somma su un conto corrente;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Con riferimento all' azione di rivalsa sollevata dalla nei confronti del dott, _1
, la stessa è infondata e non meritevole di accoglimento atteso che in tema CP_2 di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati. ( Cass civ. n. 29001/2021).
Gli esiti della CTU medico-legale espletata non hanno dato conto di una condotta anomala del medico idonea ad elidere il nesso di causalità tra l' evento e la condotta della per conto della quale ha operato sia pur nell' ambito di un rapporto di CP_8 collaborazione continuata e non di un rapporto di dipendenza atteso la sostanziale correttezza dell' intervento sul piano tecnico e la riconduzione di un danno differenziale a colpa medica in relazione solo ad una scelta terapeutica che non aveva tenuto conto del complessivo quadro anamnestico della paziente.
Invero, il complesso degli elementi istruttori acquisiti porta ad escludere che la condotta del medico, sebbene caratterizzata da profili di colpa, possa qualificarsi come eccezionale e del tutto imprevedibile devianza del sanitario dal programma di tutela della salute condiviso con la struttura ospedaliera. Non vi sono pertanto i presupposti per la qualificazione come colpa grave e, in via definitiva, per il legittimo esercizio dell'azione di rivalsa.
Dunque, nei rapporti interni tra i convenuti in solido, la responsabilità tra la _1
e ed il dott. si accerta nella misura pro quota del 50% per ciascuna parte.
[...] CP_2
Con riferimento all' azione di manleva proposta dal Dott nei confronti della CP_2 va accolta la preliminare eccezione della Compagnia di Controparte_3 inoperatività della polizza, in ragione della circostanza che la richiesta risarcitoria dell' attrice ( per quanto il sinistro si fosse verificato sotto il periododi vigenza della copertura assicurativa) sia pervenuta dal terzo quando la polizza era scaduta.
Sul punto va osservato che l a clausola “claims made” è una clausola che condiziona l'operatività della copertura assicurativa alla presentazione della richiesta di risarcimento del terzo nel periodo di vigenza del contratto;
non rileva, quindi, che l'evento si sia verificato prima della sottoscrizione della polizza, ma occorre che la denuncia di sinistro avvenga nel corso del periodo assicurato. Tale clausola è stata spesso al centro di controversie poiché ritenuta da alcuni limitativa per i diritti dell'assicurato, il quale subisce incolpevolmente i tempi dell'iniziativa del danneggiato.
Con l'ordinanza n. 29483 del 15 novembre 2024, la Suprema Corte ha confermato la validità della clausola “claims made” nei contratti assicurativi, chiarendo definitivamente i confini applicativi di questo tipo di clausole e precisando che la clausola non ha natura vessatoria e non può quindi essere affetta da nullità ex art. 2965
c.c., per il solo fatto di far dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo, giacché la richiesta del terzo, evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni, in cui l'operatività della copertura deve semplicemente dipendere da fatto non dell'assicurato.
Di conseguenza, la clausola “claims made” è da considerarsi valida ed al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 2965 cod. civ.
Nella fattispecie il sinistro si è verificato in data 15.02.2010 ( sotto copertura assicurativa) la richiesta di risarcimento del danno è pervenuta al convenuto con messa in mora del 17.10.2013 mentre il contratto assicurativo era scaduto in data 27.06.2011
( polizza in atti) con la conseguente inoperatività della polizza atteso che la domanda risarcitoria è sopravvenuta rispetto alla scadenza della polizza.
Ne consegue l' assorbimento di ogni altra eccezione.
Con riferimento alle eccezioni formulate dalle Compagnie convenute in manleva dalla in regime di coassicurazione si rappresenta quanto segue. _1
In primo luogo, si rappresenta che la circostanza che il dott. operasse in regime CP_2 libero professionale all' interno della Struttura non esime le Compagni dalla domanda di manleva proposta dalla ciò ai sensi dell' art 3 delle Condizioni di _1 contratto che esclude in tal caso soltanto la mancata estensione della garanzia a tali soggetti, non configurandosi quindi l' assicurazione come contratto a favore del terzo medico “non dipendente” dell' Ente assicurato.
Con riferimento all' accertamento delle rispettive quote di responsabilità, in vista di un futuro regresso della Compagnia verso il sanitario ( riparto interno di responsabilità tra ed il Dott. ) si rimanda in ordine a quanto evidenziato con _1 CP_2 riferimento al rigetto della domanda di manlva della ei confronti del suddetto _1 sanitario, con applicazione del principio di riparto in via presuntiva e paritaria delle rispettive quote di responsabilità ex art 1298 c.c. Alla luce di quanto sopra, la domanda di garanzia della nei confronti della _1
e della in regime di coassicurazione, deve Controparte_4 Controparte_9 essere accolta nei limiti delle seguenti condizioni di polizza documentate e non contestate espressamente: ) Scoperto del 20%, con franchigia minima di € 15.000,00
e massima di € 50.000,00 per ciascun sinistro. ii) riparto di assicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c., con esclusione del vincolo solidale, per le seguenti quote: - 30%
- 40% in L.C.A. - 20 % (già Controparte_10 _11 Controparte_12
Spa - 10 % . _13 Controparte_5
Sul punto va osservato che nel caso di coassicurazione, ciascun assicuratore è contrattualmente obbligato nei limiti della quota di sua pertinenza, sussistendo plurime obbligazioni parziarie anche nel caso in cui il contratto sia formalmente unico.
Assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di giudizio, liquidate nei limiti del decisum tra l' attrice e la _1 nonché dott. , seguiranno la soccombenza e sono poste in solido a carico dei CP_2 convenuti nella misura del 50%, stante l' accoglimento parziale della domanda.
Con riferimento ai restanti rapporti processuali, la complessità in fatto delle questioni affrontate e la peculiarità delle eccezioni sollevate dalla Compagnie in relazione all' insussistenza di copertura del sinistro, giustifica la compensazione delle spese di causa
( art 92 cpc Corte Cost. n 77/2018).
Le spese di CTU graveranno sulla ed il dott. in solido in ragione _1 CP_2 del riconoscimento della responsabilità sanitaria
PQM
il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta l' esclusiva responsabilità del dott. e della in relazione ai CP_2 _1 danni subiti da , per l' effetto, accoglie per quanto di ragione la Parte_1 domanda risarcitoria proposta da nei confronti della e Parte_1 _1 del dott. ; Controparte_2 2) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 36.885,00 oltre lucro cessante come in motivazione , ed interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
3) Rigetta l' azione di regresso proposta dalla nei confronti del dott. _1
.,accertando un concorso di responsabilità ex art 1298 c.c in pari Controparte_2 misura nella determinazione del danno subito dall' attrice;
4) Rigetta la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti Controparte_2 della per inoperatività della polizza in quanto non vigente al Controparte_3 momento della domanda proposta;
5) Accoglie la domanda di manleva proposta dalla nei confronti di _1 [...]
e nei limiti della franchigia e nel rispetto delle CP_4 Controparte_5 rispettive quote assicurative, come riportati in motivazione condannando le citate compagnie, in ragione delle rispettive quote, a manlevare la convenuta da _1 quanto dovuto all' attrice in forza della presente sentenza;
6 ) Assorbita ogni altra domanda;
7) Condanna la ed il dott. al pagamento del 50% delle _1 Controparte_2 spese legali in favore del procuratore antistatario di parte attrice, quota liquidate in €
4200,00 per competenze € 390,00 per esborsi documentati, oltre accessori di legge;
8) Compensa per il resto le spese di causa;
9) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Latina il 10.09.2025
IL GIUDICE
Dott.Alfonso PICCIALLI
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 381 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 13.05.2025 e vertente
TRA
Attore
, rappresentata e difesa dall'avv. Damasco Massimo e Raffaele Parte_1
Pisano., giusta delega in atti:
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Ester Balduini e Simonetta De _1
Carolis, giusta delega in atti, ele.tte domiciliata, viale Italia n.7;
Convenuta
, rappresentato e difeso dall' avv. Cannata Maria Giulia, giusta Controparte_2 delega in atti;
Convenuta
rappresentata e difesa dall' avv. Paolo Gelli, giusta delega in Controparte_3 atti
Terza chiamata ( dott. ); Controparte_2
e , rappresentate e difese dall' avv. Lucia Marini, Controparte_4 Controparte_5 giusta delega in atti;
Terza chiamata ( Giomi);
OGGETTO: azione risarcitoria per responsabilità medica.
Conclusioni: all'udienza del 13.05.2025 le parti concludevano come da verbale in atti
Motivi della decisione.
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria per responsabilità medica proposta da in relazione ai danni non patrimoniali (biologico e morale) subiti a Parte_1 seguito di trattamenti sanitari ricevuti in relazione all' intervento chirurgico del
15.02.2010 di Osteotomia Alta Tibiale in adduzione con placca di , eseguito Per_1 dal dott. presso l' ICOT, in regime di libero professionista in forza Controparte_2 di un contratto di collaborazione professionale.
In particolare, l' attrice deduceva la non corretta esecuzione dell' intervento atteso che a distanza di tempo e nonostante le rassicurazione del medico curante in merito all' andamento della fase post operatoria, in seguito ad un controllo RX in data 24.06.2010, emergevano talune criticità in esito all' intervento eseguito (modica diastasi tra i capi ossei); recatasi novamente a visita dal dott. , quest' ultimo diagnosticava CP_2
“frattura tibiale tra le due viti della placca di e dava indicazioni per un secondo Per_1 intervento.
In data 2.09.2010 l' attrice veniva quindi sottoposta ad un secondo intervento di artroplastica tricompartimentale presso la struttura “Pineta Grande” ove veniva riscontrata la rottura della placca e la perdita di una delle viti di fissaggio.
L' attrice ascriveva quindi la necessità di questo secondo e ben più invasivo intervento di ortoprotesi totale, quale conseguenza della non corretta esecuzione del primo intervento del 15.02.2010 eseguito presso l'ICOT dal dott. , alla luce della CP_2 rottura della placca e della perdita in sede di una delle viti di fissaggio, con conseguente aggravamento della patologia e delle limitazioni funzionali dell' arto interessato dai suddetti trattamenti sanitari, da cui la domanda risarcitoria. Instaurato il contraddittorio nei confronti della Struttura Sanitaria convenuta e del dott.
, sanitario autore materiale dei trattamenti sanitari ricevuti e chiamata Controparte_6 in manleva dai convenuti le compagnie e in Controparte_4 Controparte_5 regime di coassicurazioni per la e per il dott. , _1 Controparte_3 CP_2 formulate tanto dalla quanto dalla domanda riconvenzionale _1 CP_7 trasversale atta a determinare la quota di responsabilità del sanitario nella causazione del danno, la causa è stata istruita mediante CTU medico-legale sulla responsabilità sanitaria ed all' udienza del 13.05.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc .
_________________________
Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato che la responsabilita' dell'ente ospedaliero, sia esso pubblico o privato, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha, in ogni caso, natura contrattuale di tipo professionale, mentre quella del sanitario è, qualificabile come di natura extracontrattuale.
Sul punto va richiamato il recente intervento chiarificatore da parte del legislatore all'
l'articolo 7 della Legge Gelli – Bianco ( legge n. 24/2017), che seppur non trovando applicazione al caso di specie, in quanto norma sostanziale non retroattiva, essendosi verificati i fatti in data antecedente la sua entrata in vigore, tuttavia costituisce un valido parametro interpretativo anche nel caso di specie ai fini dell' inquadramento della natura della responsabilità dei convenuti, attraverso la “ codificazione” di un indirizzo giurisprudenziale c.d. “diritto vivente” , seppur non maggioritario, con riferimento alla responsabilità extracontrattuale del sanitario al momento dell' entrata in vigore della legge.
Sul punto va rappresentato che è prevista una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria. In particolare la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del o, delle loro condotte dolose o colpose. La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. In altre parole, la struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni, il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l'obbligazione (ad es. c.d. contratto di spedalità) rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo.
L'esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie non essendo stato allegato alcun contratto), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono – per quanto qui di interesse – un termine prescrizionale di "soli" cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno, l'elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento.
Va inoltre considerato che con riferimento alla posizione del Sanitario, la limitazione di responsabilita' professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art 2236
c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta' che trascendono la preparazione media (Cass. civ. 4152/'95), o perche' la particolare complessità discende dal fatto che il caso non e' stato ancora studiato a sufficienza o perché non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass 5945/2000; 8045/'95; 4152/'95).
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono tenuto conto delle risultanze della CTU medico-legale allegata e dalla copiosa documentazione in atti, ( relazione medico legale di parte, cartelle cliniche, referti e certificati medici), ritiene questo giudicante che può essere affermata la responsabilità tanto della che del _1 dott. in relazione al danno “differenziale” riconosciuto all' attrice CP_2 [...]
a seguito dei trattamenti sanitari ricevuti Parte_1
In particolare, va rilevato che in base alla consulenza tecnica d'ufficio, logicamente motivata in base ad argomentazioni scientifiche e condivisibile nelle conclusioni, la condotta del primo chirurgo operante nell' occasione presso il presidio ICOT non fu, nell' esecuzione dell' intervento, conforme alle leges artis ed alle linee guida temporalmente vigenti soprattutto in relazione alla scelta terapeutica praticata. In particolare, l' ausiliare del giudice evidenzia che l' intervento sul piano tecnico fu ben eseguito, tuttavia, le condizioni complessive della paziente, ovvero età ( anni 69), con una vita relazionale comunque ridotta, con una artrosi sia del compartimento interno che della femororotulea,con una qualita' dell'osso non certo eccellente, erano circostanze che avrebbero dovuto far desistere il sanitario dall' esecuzione dell' intervento.
L' insuccesso dello stesso, sotto il profile tecnico è stato determinato da una complicanza dell'intervento non legata al comportamento post chirurgico della paziente che ha eseguito le indicazioni fornitegli , ne' alla tecnica chirurgica che e' stata effettuata sostanzialmente nei modi specifici della ostetomia valgizzante con placca di quanto al verificarsi di una delle complicanze della osteotomia Per_2 valgizzante quale appunto la mal unione che in questo caso puo' ritenersi il portato di un errore di indicazione . La rottura di una delle quattro viti non puo' essere ritenuta la causa dell'insuccesso visto che non si e' rilevata mobilizzazione alcuna della placca
,mentre la mancata guarigione della frattura iatrogena osteotomica ha portato al cedimento strutturale del piano articolare esterno tibiale che ha generato dolore e la limitazione funzionale accusata dalla paziente . nel periodo compreso tra il primo ed il secondo intervento
Il secondo intervento, alla luce della non corretta opzione sanitaria operata dal dott.
è stato solo anticipato rispetto ad un' evoluzione clinica che avrebbe CP_2 sostanzialmente condotto la sig.ra a sottoporsi comunque successivamente ad Pt_1 un intervento di Artroplastica totale.
In punto di quantificazione del danno direttamente connesso alla suddetta anticipazione del trattamento sanitario dovuta all' insucesso del primo intervento di osteotomia il CTU chiamato a chiarimenti ed integrazione sul puntro evidenzia che:
considerato che
l'invalidita' permanente espressa nella relazione della ctu era dell'ordine del 18 % a questa va' sottratta quella antecedente all'intervento del 5 %
,per cui l'invalidita' permanente definitiva connessa direttamente all'intervento di osteotomia sia del'ordine del 13 %, danno cui va aggiunto come da CTU invalidita' temporanea al 40 % per sei mesi invaldita' temporanea al 30 % per tre mesi
Alla luce di quanto sopra, avviso di questo giudicante, pur riconducendo la responsabilità del sanitario nell' ambito dell' illecito aquiliano, l' attrice, alla luce della
CTU in atti e delle allegazioni documentali, hanno assolto l' onere probatorio di cui era gravata ex art 2697 c.c., dando dimostrazione tanto della colposa condotta illecita del dott. quanto del danno subito nonché del nesso causale tra la condotta e CP_2
l' evento.
Con riferimento alla quantificazione del danno va osservato che in termini monetari, quanto dovuto all' attrice per il risarcimento del danno non patrimoniale è la somma appresso quantificata: Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni
Percentuale di invalidità permanente 13%
Punto danno biologico € 2.972,04
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 40% 180
Giorni di invalidità temporanea parziale al 30% 90
Danno non patrimoniale risarcibile € 25.500,00
Invalidità temporanea parziale al 40% € 8.280,00
Invalidità temporanea parziale al 30% € 3.105,00
Totale danno biologico temporaneo € 11.385,00
Totale generale: € 36.885,00
Per un totale complessivo di danno non patrimoniale ( biologico in senso stretto) quindi di € 36.885,00
Il danno biologico da invalidità permanente riportato dall'attrice viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d.liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. Gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati calcolati secondo i parametri della Tabelle di Milano aggiornate all' anno
2024, trattandosi di criteri a vocazione nazionale, non potendo trovare “ratione temporsi” applicazione nella fattispecie la Tabella Unica Nazionale, applicabile per i danni verificatesi tesi a far data dalla sua entrata in vigore ( 5.03.2025). Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di
Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso
(inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo Tribunale,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico
– tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del
30.10.2007).
Nella fattispecie, l' attrice non ha dimostrato alcun concreto pregiudizio agli aspetti dinamico-relazionali della vita, quale conseguenza del trattamento sanitario ricevuto e del conseguenziale danno iatrogeno non avendo articolato sul punto alcuna prova testimoniale a riguardo ( cfr II memoria ex art 183 VI comma cpc).
Dunque, nulla le spetterà a titolo di danno morale e personalizzazione del danno non patrimoniale (danno esistenziale) atteso che in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale ( Cass. Civ. n. 6444/2023).
Sulla somma così derivante andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato giusti indici ISTAT anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, e determinato nella fattispecie negli interessi legali, presumendosi in assenza di prova contraria, il deposito delle somma su un conto corrente;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Con riferimento all' azione di rivalsa sollevata dalla nei confronti del dott, _1
, la stessa è infondata e non meritevole di accoglimento atteso che in tema CP_2 di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati. ( Cass civ. n. 29001/2021).
Gli esiti della CTU medico-legale espletata non hanno dato conto di una condotta anomala del medico idonea ad elidere il nesso di causalità tra l' evento e la condotta della per conto della quale ha operato sia pur nell' ambito di un rapporto di CP_8 collaborazione continuata e non di un rapporto di dipendenza atteso la sostanziale correttezza dell' intervento sul piano tecnico e la riconduzione di un danno differenziale a colpa medica in relazione solo ad una scelta terapeutica che non aveva tenuto conto del complessivo quadro anamnestico della paziente.
Invero, il complesso degli elementi istruttori acquisiti porta ad escludere che la condotta del medico, sebbene caratterizzata da profili di colpa, possa qualificarsi come eccezionale e del tutto imprevedibile devianza del sanitario dal programma di tutela della salute condiviso con la struttura ospedaliera. Non vi sono pertanto i presupposti per la qualificazione come colpa grave e, in via definitiva, per il legittimo esercizio dell'azione di rivalsa.
Dunque, nei rapporti interni tra i convenuti in solido, la responsabilità tra la _1
e ed il dott. si accerta nella misura pro quota del 50% per ciascuna parte.
[...] CP_2
Con riferimento all' azione di manleva proposta dal Dott nei confronti della CP_2 va accolta la preliminare eccezione della Compagnia di Controparte_3 inoperatività della polizza, in ragione della circostanza che la richiesta risarcitoria dell' attrice ( per quanto il sinistro si fosse verificato sotto il periododi vigenza della copertura assicurativa) sia pervenuta dal terzo quando la polizza era scaduta.
Sul punto va osservato che l a clausola “claims made” è una clausola che condiziona l'operatività della copertura assicurativa alla presentazione della richiesta di risarcimento del terzo nel periodo di vigenza del contratto;
non rileva, quindi, che l'evento si sia verificato prima della sottoscrizione della polizza, ma occorre che la denuncia di sinistro avvenga nel corso del periodo assicurato. Tale clausola è stata spesso al centro di controversie poiché ritenuta da alcuni limitativa per i diritti dell'assicurato, il quale subisce incolpevolmente i tempi dell'iniziativa del danneggiato.
Con l'ordinanza n. 29483 del 15 novembre 2024, la Suprema Corte ha confermato la validità della clausola “claims made” nei contratti assicurativi, chiarendo definitivamente i confini applicativi di questo tipo di clausole e precisando che la clausola non ha natura vessatoria e non può quindi essere affetta da nullità ex art. 2965
c.c., per il solo fatto di far dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo, giacché la richiesta del terzo, evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni, in cui l'operatività della copertura deve semplicemente dipendere da fatto non dell'assicurato.
Di conseguenza, la clausola “claims made” è da considerarsi valida ed al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 2965 cod. civ.
Nella fattispecie il sinistro si è verificato in data 15.02.2010 ( sotto copertura assicurativa) la richiesta di risarcimento del danno è pervenuta al convenuto con messa in mora del 17.10.2013 mentre il contratto assicurativo era scaduto in data 27.06.2011
( polizza in atti) con la conseguente inoperatività della polizza atteso che la domanda risarcitoria è sopravvenuta rispetto alla scadenza della polizza.
Ne consegue l' assorbimento di ogni altra eccezione.
Con riferimento alle eccezioni formulate dalle Compagnie convenute in manleva dalla in regime di coassicurazione si rappresenta quanto segue. _1
In primo luogo, si rappresenta che la circostanza che il dott. operasse in regime CP_2 libero professionale all' interno della Struttura non esime le Compagni dalla domanda di manleva proposta dalla ciò ai sensi dell' art 3 delle Condizioni di _1 contratto che esclude in tal caso soltanto la mancata estensione della garanzia a tali soggetti, non configurandosi quindi l' assicurazione come contratto a favore del terzo medico “non dipendente” dell' Ente assicurato.
Con riferimento all' accertamento delle rispettive quote di responsabilità, in vista di un futuro regresso della Compagnia verso il sanitario ( riparto interno di responsabilità tra ed il Dott. ) si rimanda in ordine a quanto evidenziato con _1 CP_2 riferimento al rigetto della domanda di manlva della ei confronti del suddetto _1 sanitario, con applicazione del principio di riparto in via presuntiva e paritaria delle rispettive quote di responsabilità ex art 1298 c.c. Alla luce di quanto sopra, la domanda di garanzia della nei confronti della _1
e della in regime di coassicurazione, deve Controparte_4 Controparte_9 essere accolta nei limiti delle seguenti condizioni di polizza documentate e non contestate espressamente: ) Scoperto del 20%, con franchigia minima di € 15.000,00
e massima di € 50.000,00 per ciascun sinistro. ii) riparto di assicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c., con esclusione del vincolo solidale, per le seguenti quote: - 30%
- 40% in L.C.A. - 20 % (già Controparte_10 _11 Controparte_12
Spa - 10 % . _13 Controparte_5
Sul punto va osservato che nel caso di coassicurazione, ciascun assicuratore è contrattualmente obbligato nei limiti della quota di sua pertinenza, sussistendo plurime obbligazioni parziarie anche nel caso in cui il contratto sia formalmente unico.
Assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di giudizio, liquidate nei limiti del decisum tra l' attrice e la _1 nonché dott. , seguiranno la soccombenza e sono poste in solido a carico dei CP_2 convenuti nella misura del 50%, stante l' accoglimento parziale della domanda.
Con riferimento ai restanti rapporti processuali, la complessità in fatto delle questioni affrontate e la peculiarità delle eccezioni sollevate dalla Compagnie in relazione all' insussistenza di copertura del sinistro, giustifica la compensazione delle spese di causa
( art 92 cpc Corte Cost. n 77/2018).
Le spese di CTU graveranno sulla ed il dott. in solido in ragione _1 CP_2 del riconoscimento della responsabilità sanitaria
PQM
il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta l' esclusiva responsabilità del dott. e della in relazione ai CP_2 _1 danni subiti da , per l' effetto, accoglie per quanto di ragione la Parte_1 domanda risarcitoria proposta da nei confronti della e Parte_1 _1 del dott. ; Controparte_2 2) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 36.885,00 oltre lucro cessante come in motivazione , ed interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
3) Rigetta l' azione di regresso proposta dalla nei confronti del dott. _1
.,accertando un concorso di responsabilità ex art 1298 c.c in pari Controparte_2 misura nella determinazione del danno subito dall' attrice;
4) Rigetta la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti Controparte_2 della per inoperatività della polizza in quanto non vigente al Controparte_3 momento della domanda proposta;
5) Accoglie la domanda di manleva proposta dalla nei confronti di _1 [...]
e nei limiti della franchigia e nel rispetto delle CP_4 Controparte_5 rispettive quote assicurative, come riportati in motivazione condannando le citate compagnie, in ragione delle rispettive quote, a manlevare la convenuta da _1 quanto dovuto all' attrice in forza della presente sentenza;
6 ) Assorbita ogni altra domanda;
7) Condanna la ed il dott. al pagamento del 50% delle _1 Controparte_2 spese legali in favore del procuratore antistatario di parte attrice, quota liquidate in €
4200,00 per competenze € 390,00 per esborsi documentati, oltre accessori di legge;
8) Compensa per il resto le spese di causa;
9) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Latina il 10.09.2025
IL GIUDICE
Dott.Alfonso PICCIALLI