Articolo 12 della Legge 24 ottobre 1962, n. 1593
Articolo 11Articolo 13
Versione
12 dicembre 1962
Art. 12.
I maggiori oneri conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli saranno coperti con le disponibilita' risultanti al 1 gennaio 1961 dal bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1962