Art. 12.
I maggiori oneri conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli saranno coperti con le disponibilita' risultanti al 1 gennaio 1961 dal bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari.
I maggiori oneri conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli saranno coperti con le disponibilita' risultanti al 1 gennaio 1961 dal bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari.