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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1909/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, Via XXVII Luglio C.F._1
34 is. 195, presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Mariantonietta Piras, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
- resistente -
Avente ad oggetto: Pensione di vecchiaia anticipata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2024 esponeva di Parte_1
aver presentato, in data 20.01.2023, domanda di pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetta da una serie di infermità in grado di compromettere la capacità lavorativa;
di aver ricevuto, in data 22.03.2023, provvedimento con cui l' CP_1
aveva respinto la domanda non riconoscendo la ricorrente invalida in misura pari o superiore all'80%; di aver proposto ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale dell' in data 14.09.2023, senza sortire alcun effetto. Affermava CP_1
che le infermità da cui era affetta determinavano una invalidità pari o superiore all'80%, con diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che in conseguenza delle infermità da cui era affetta, ella presentava una invalidità pari o superiore all'80% e, pertanto, si trovava nelle condizioni previste per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, dal compimento dei 60 anni di età e/o dalla diversa data da accertarsi, senza soluzione di continuità ed in via definitiva e che, pertanto, aveva diritto ad usufruire del requisito ridotto di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata dal riconoscimento della percentuale di invalidità all'80% e/o dalla diversa data da accertarsi, senza soluzione di continuità ed in via definitiva, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 02.12.2024 eccependo il difetto del requisito sanitario e chiedendo il rigetto del ricorso. In caso di riconoscimento del requisito sanitario, chiedeva che venisse applicata la decorrenza prevista dalla legge. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite la nomina di C.T.U.
In data odierna la causa viene decisa.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 “
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L.
29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato
2 articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati ...8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Il consulente tecnico, nominato nel corso del giudizio, deduceva di aver
“convocato le parti con comunicazione pec per dare inizio alle operazioni di consulenza il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15,30, presso lo Studio Medico sito in via Fratelli Cervi n. 26 a Patti. In data 24 marzo 2025 ricevevo comunicazione pec da parte dell'avv. Francesco Micali, il quale informava che la ricorrente non avrebbe presenziato alle operazioni peritali “perché non più interessata a coltivare la causa”. Ciò premesso, deposito la relazione CTU senza esprimere alcun giudizio in merito, non essendo in grado di espletare l'incarico assunto”
(cfr. CTU in atti).
È pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte,
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19845 del 23 luglio 2019; Cass. civ. n.
16061/2019).
Ancora “La rinuncia unilaterale alla domanda costituisce rinuncia all'azione, come tale non necessitante di accettazione, come invece la mera
3 rinuncia agli atti (ex art. 306 c.p.c.), ma equivalente a rigetto nel merito della relativa domanda, il che non può che incidere anche sulle spese del giudizio”
(Tribunale Bolzano sez. I, 26/02/2019, n.200) e “La rinuncia alla domanda determina l'estinzione dell'azione e preclude ogni ulteriore attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione della controparte che non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio, equivalendo l'estinzione dell'azione a rigetto nel merito della domanda” (Tribunale Milano Sez. spec. Impresa,
10/02/2022, n.1190).
Dichiarazione di rinuncia alla domanda che può essere contenuta anche in una dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente e depositata in atti (Cass.
9896 del 1996).
Nel caso di specie, come emerge dagli atti di causa la ricorrente per il tramite del proprio procuratore faceva pervenire una pec al consulente tecnico nominato dall'odierno giudicante, con la quale testualmente dichiarava che “la stessa si è da poco trasferita a Milano e non ha interesse a coltivare la causa”.
La conseguenza, nel caso in esame, di detta scelta è un rigetto nel merito.
Difatti, parte ricorrente non si offre di provare quanto originariamente richiesto.
In merito, alle spese di giudizio vanno fatte delle puntualizzazioni.
Non è applicabile sul punto l'art. 306 e l'art. 310 c.p.c. poiché a differenza della rinuncia agli atti (che il convenuto deve accettare), nel caso di rinuncia alla domanda la pronuncia conclusiva del giudizio consiste in una declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia all'azione (vedi ad es. Corte Appello Venezia sez. I, 07/07/2021, n.1912) e non opera il vaglio della c.d. soccombenza virtuale ma bensì l'equiparazione dell'estinzione dell'azione al rigetto, nel merito, della domanda, le spese di lite vanno poste a carico del rinunciante.
Ancora, nel caso di specie parte ricorrente depositava in atti dichiarazione ex articolo 152 Disp. Att. C.p.c.
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte
4 dell'odierno resistente nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono in via
CP_ definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 20.06.2024 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla CP_1
consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 6 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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