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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 407/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
OI IO, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2382/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Soverato - . 88068 Soverato CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 IMU 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 IMU 2019 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 IMU 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 IMU 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 TARI 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 TARI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 TARI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 TARI 2021
- ISCR. IPOTECA n. 0000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 impugnava l'iscrizione ipotecaria numero 018/9/2024 ex art. 77 d.p.r. 603/72 ad istanza della predetta società privata C&C srl, sulla scorta dei seguenti tributi: a) IMU anno 2021 per € 2.825,00; b) TARI anni 2014-2015-2016- 2017 per € 1.938,26; c)
TARI anni 2020 e 2021 per € 723,46; d) IMU anni 2017-2018-2019 per € 11.239,00; e) IMU anni
2020-2021 per € 17.507,00; per un totale di presunti tributi dovuti di € 34.232,72, nonché del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 018/25/2024 notificato il 11.06.2024.
A sostegno della propria domanda la ricorrente deduceva:
-Nullità della iscrizione ipotecaria per omesso rispetto degli artt. 50 e 77 d.p.r. 602/1973 nonché dell'art. 6
L. 212/2000 – Nullità della notifica del preavviso per violazione a falsa applicazione degli artt. 60 d.p.r.
600/73 e 140 c.p.c.. stante la mancata notifica nel termine di legge del preavviso di iscrizione ipotecaria;
-Illegittimità del preavviso di iscrizione e iscrizione ipotecaria per infondatezza ed erroneità dei presupposti assunti ai fini dell'imposizione nonché per difetto di motivazione e per difetto di prova.
Concludeva chiedendo “ Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità dell'avvenuta iscrizione ipotecaria;
2) Accertare e dichiarare la nullità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e conseguentemente di tutti gli atti successivi;
3) Dichiarare nullo e/o annullare gli atti presupposti o, in via subordinata e salva impugnativa, rideterminare l'importo accertato in relazione all'effettiva consistenza ed utilizzabilità dell'immobile effettivamente adibito ad abitazione e domicilio della ricorrente;
Condannare in solido il Comune di Soverato e la C&C srl, come meglio in epigrafe, a restituire maggiorate degli interessi le somme eventualmente pagate medio-tempore per l'atto impugnato”.
Si costituiva la C&C SRL, in persona del legale rappresentante, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnativa.
Non si costituiva il Comune di Soverato.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere, dunque, accolto per le ragioni di seguito descritte.
Ed invero, dalla documentazione prodotta da parte resistente non risulta che l'iscrizione ipotecaria impugnata sia stata preceduta dalla corretta notifica del preavviso di iscrizione.
Orbene, qualora l'amministrazione finanziaria intenda procedere a esecuzione forzata su beni del contribuente, il contraddittorio con quest'ultimo è imposto dall'art. 50, comma secondo, D.P.R. 602/1973
(sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 46/1999).
Tale norma stabilisce che “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica (…) di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Qualora l'amministrazione finanziaria intenda procedere con iscrizione ipotecaria dovrà preventivamente avvertire il debitore che procederà all' iscrizione, concedendo trenta giorni per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, e tale onere è richiesto a pena di nullità (Cass., III civ., sentenza n. 12237/2019).
Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine di trenta giorni perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'Amministrazione di attivare il
“contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Nel caso di specie, il preavviso de quo, numero 018/25/2024, veniva depositato presso la casa comunale l'8.3.2024, considerata l'assenza della destinataria nella sua residenza - Soverato, Indirizzo_1; in pari data, il messo notificatore inviava la raccomandata informativa numero 20164592251-0, ex art. 140 c.p.c., consegnata dall'agente postale e sottoscritta dalla ricorrente il 18.5.2024.
Orbene, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 D.P.R.
600/1973, va eseguita secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando sono conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si è potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non
è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisce il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto;
a questa conclusione si arriva dopo che il messo abbia effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (Corte di Cassazione, l'ordinanza 1.10.2020, n. 20949).
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa, come nel caso di specie stante la temporanea assenza della ricorrente, la notifica deve seguire obbligatoriamente tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.: deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e spedizione (e effettiva ricezione) della raccomandata informativa.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa che avvisa del deposito dell'atto se anteriore alla compiuta giacenza. Nel caso di specie la raccomandata informativa è stata inviata l'8.3.2024 e consegnata dall'agente postale e sottoscritta dalla ricorrente il 18.5.2024, mentre l'iscrizione ipotecaria è avvenuta in data
16.4.2024.
Considerando la compita giacenza in data 18.3.2024, l'iscrizione ipotecaria risulta avvenuta senza il rispetto del termine di 30 giorni.
Tanto basta a ritenere il ricorso fondato con conseguente annullamento dell'iscrizione ipotecaria impugnata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro accoglie il ricorso e dichiara nulla l'iscrizione ipotecaria impugnata disponendone la cancellazione;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.335,00, oltre accessori come per legge, oltre spese di contributo unificato se pagato.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
OI IO, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2382/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Soverato - . 88068 Soverato CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 IMU 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 IMU 2019 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 IMU 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 IMU 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 TARI 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 TARI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 TARI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018/25/2024 TARI 2021
- ISCR. IPOTECA n. 0000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 impugnava l'iscrizione ipotecaria numero 018/9/2024 ex art. 77 d.p.r. 603/72 ad istanza della predetta società privata C&C srl, sulla scorta dei seguenti tributi: a) IMU anno 2021 per € 2.825,00; b) TARI anni 2014-2015-2016- 2017 per € 1.938,26; c)
TARI anni 2020 e 2021 per € 723,46; d) IMU anni 2017-2018-2019 per € 11.239,00; e) IMU anni
2020-2021 per € 17.507,00; per un totale di presunti tributi dovuti di € 34.232,72, nonché del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 018/25/2024 notificato il 11.06.2024.
A sostegno della propria domanda la ricorrente deduceva:
-Nullità della iscrizione ipotecaria per omesso rispetto degli artt. 50 e 77 d.p.r. 602/1973 nonché dell'art. 6
L. 212/2000 – Nullità della notifica del preavviso per violazione a falsa applicazione degli artt. 60 d.p.r.
600/73 e 140 c.p.c.. stante la mancata notifica nel termine di legge del preavviso di iscrizione ipotecaria;
-Illegittimità del preavviso di iscrizione e iscrizione ipotecaria per infondatezza ed erroneità dei presupposti assunti ai fini dell'imposizione nonché per difetto di motivazione e per difetto di prova.
Concludeva chiedendo “ Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità dell'avvenuta iscrizione ipotecaria;
2) Accertare e dichiarare la nullità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e conseguentemente di tutti gli atti successivi;
3) Dichiarare nullo e/o annullare gli atti presupposti o, in via subordinata e salva impugnativa, rideterminare l'importo accertato in relazione all'effettiva consistenza ed utilizzabilità dell'immobile effettivamente adibito ad abitazione e domicilio della ricorrente;
Condannare in solido il Comune di Soverato e la C&C srl, come meglio in epigrafe, a restituire maggiorate degli interessi le somme eventualmente pagate medio-tempore per l'atto impugnato”.
Si costituiva la C&C SRL, in persona del legale rappresentante, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnativa.
Non si costituiva il Comune di Soverato.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere, dunque, accolto per le ragioni di seguito descritte.
Ed invero, dalla documentazione prodotta da parte resistente non risulta che l'iscrizione ipotecaria impugnata sia stata preceduta dalla corretta notifica del preavviso di iscrizione.
Orbene, qualora l'amministrazione finanziaria intenda procedere a esecuzione forzata su beni del contribuente, il contraddittorio con quest'ultimo è imposto dall'art. 50, comma secondo, D.P.R. 602/1973
(sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 46/1999).
Tale norma stabilisce che “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica (…) di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Qualora l'amministrazione finanziaria intenda procedere con iscrizione ipotecaria dovrà preventivamente avvertire il debitore che procederà all' iscrizione, concedendo trenta giorni per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, e tale onere è richiesto a pena di nullità (Cass., III civ., sentenza n. 12237/2019).
Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine di trenta giorni perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'Amministrazione di attivare il
“contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Nel caso di specie, il preavviso de quo, numero 018/25/2024, veniva depositato presso la casa comunale l'8.3.2024, considerata l'assenza della destinataria nella sua residenza - Soverato, Indirizzo_1; in pari data, il messo notificatore inviava la raccomandata informativa numero 20164592251-0, ex art. 140 c.p.c., consegnata dall'agente postale e sottoscritta dalla ricorrente il 18.5.2024.
Orbene, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 D.P.R.
600/1973, va eseguita secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando sono conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si è potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non
è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisce il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto;
a questa conclusione si arriva dopo che il messo abbia effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (Corte di Cassazione, l'ordinanza 1.10.2020, n. 20949).
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa, come nel caso di specie stante la temporanea assenza della ricorrente, la notifica deve seguire obbligatoriamente tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.: deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e spedizione (e effettiva ricezione) della raccomandata informativa.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa che avvisa del deposito dell'atto se anteriore alla compiuta giacenza. Nel caso di specie la raccomandata informativa è stata inviata l'8.3.2024 e consegnata dall'agente postale e sottoscritta dalla ricorrente il 18.5.2024, mentre l'iscrizione ipotecaria è avvenuta in data
16.4.2024.
Considerando la compita giacenza in data 18.3.2024, l'iscrizione ipotecaria risulta avvenuta senza il rispetto del termine di 30 giorni.
Tanto basta a ritenere il ricorso fondato con conseguente annullamento dell'iscrizione ipotecaria impugnata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro accoglie il ricorso e dichiara nulla l'iscrizione ipotecaria impugnata disponendone la cancellazione;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.335,00, oltre accessori come per legge, oltre spese di contributo unificato se pagato.