Art. 12.
Non puo' validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.
((Non puo' nemmeno prendere parte validamente ad un altro concorso chi ebbe gia' a conseguire la nomina o il trasloco ad un ufficio notarile, quando non abbia preso possesso dell'ufficio medesimo ed esercitato ivi effettivamente le sue funzioni da almeno due anni))
Non puo' validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.
((Non puo' nemmeno prendere parte validamente ad un altro concorso chi ebbe gia' a conseguire la nomina o il trasloco ad un ufficio notarile, quando non abbia preso possesso dell'ufficio medesimo ed esercitato ivi effettivamente le sue funzioni da almeno due anni))