Articolo 12 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 11Articolo 10
Versione
22 marzo 1913
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Versione
4 ottobre 1923
Art. 12.

Non puo' validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.

((Non puo' nemmeno prendere parte validamente ad un altro concorso chi ebbe gia' a conseguire la nomina o il trasloco ad un ufficio notarile, quando non abbia preso possesso dell'ufficio medesimo ed esercitato ivi effettivamente le sue funzioni da almeno due anni))
Entrata in vigore il 4 ottobre 1923