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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1845 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 R.G. promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , e , in
[...] C.F._2 Parte_3
proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
, tutte rappresentate e difese dall'AVV. FRANCESCO Parte_4
CASILE, attori contro
(CF ), Controparte_1 C.F._3
convenuto contumace
e
(P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_1
convenuta che hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
ATTORI
NEL MERITO
IN VIA DI PRINCIPALITA' • ACCERTARE E DICHIARARE la esclusiva responsabilità del convenuto CP_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto,
[...]
• CONDANNARE lo stesso residente in [...] 14 - e la in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Controparte_2 GL NE (TV) – Via Marocchesa n. 14 – in via solidale tra loro al pagamento in favore delle attrici , residente a [...] –, Parte_1
, residente a [...] – e , Parte_2 Parte_3 residente a [...] –, essa in proprio in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore della somma complessiva di € 515.727,21 ut Parte_4 supra determinata al netto degli acconti versati, ovvero quella minore e/o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni dalle stesse subiti, nessuno escluso, in conseguenza della morte del loro congiunto signor per i fatti di cui è causa, oltre Parte_5 rivalutazione e interessi dal dovuto fino alla data dell'effettivo soddisfo.
IN VIA MERAMENTE GRADATA nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento integrale della domanda principale di cui supra, Voglia l'On. le TRIBUNALE DI LECCO, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattese anche in via istruttoria ed incidentale:
• ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità prevalente del convenuto CP_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto,
[...]
• CONDANNARE lo stesso residente in [...] 14 - e la in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Controparte_2 GL NE (TV) – Via Marocchesa n. 14 – in via solidale tra loro al pagamento in favore delle attrici , residente a [...] –, Parte_1
, residente a [...] – e , Parte_2 Parte_3 residente a [...] –, essa in proprio in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore della somma che verrà ritenuta di giustizia al Parte_4 netto degli acconti versati, a titolo di risarcimento di tutti i danni dalle stesse subiti, nessuno escluso, in conseguenza della morte del loro congiunto signor per i fatti di cui è Parte_5 causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto fino alla data dell'effettivo soddisfo.
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis…
Controparte_2
In via principale e nel merito: respingere le richieste risarcitorie di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali in ragione del 15%, Iva e C.p.a..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) OGGETTO DELLA CONTROVERSIA. La causa verte sulla domanda di risarcimento del danno patito dalle sig.re , Parte_1
e , anche quale Parte_2 Parte_3
rappresentante del figlio minore a causa della morte di Parte_4
, di cui erano rispettivamente moglie, figlie e nipote, Parte_5
che, in data 16.12.2021 è stato investito dall'autoveicolo guidato dal sig.
, assicurato con . Controparte_1 Controparte_2
2 a) Difese delle attrici. La difesa attorea sostiene l'integrale responsabilità del convenuto, rimasto contumace nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, in quanto il sig. è stato Pt_2
violentemente investito, tanto da essere sbalzato sul cofano ed essere scaraventato prima sul parabrezza e poi a terra, mentre attraversava la strada al termine di un tratto curvilineo sinistroso gravato da limite di velocità di 30 km/h, “con piano viabile umido per le basse temperature del momento, con il sole alto ma in posizione frontale”.
Tali circostanze, desumibili dal verbale della Polizia Stradale, dalle dichiarazioni rese dallo stesso conducente nell'immediatezza del fatto e dalla moglie che viaggiava con lui in sede di sommarie informazioni, dalla perizia di parte e dalla ricostruzione contenuta nella sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione all'imputato della pena di anni uno e mesi sei di reclusione, dimostrerebbero l'esclusiva colpa del sig. che non si è CP_1
avveduto della presenza del pedone al centro della carreggiata, nonostante che le caratteristiche della strada (curva sinistrorsa), della luce (sole in faccia) e precise prescrizioni limitative della velocità (divieto di procedere oltre i 30 orari) avrebbero imposto particolare prudenza, evidentemente non adottata.
Comunque, a prescindere dal concreto accertamento dell'imprudenza, nel caso di specie opererebbe la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1° c.c., superabile solo con la prova che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, di cui però nel caso di specie non vi sarebbe riscontro.
La quantificazione del risarcimento è proposta in applicazione della tabella sul danno non patrimoniale per perdita del congiunto, elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, in ragione del forte legale affettivo che caratterizzava il rapporto di tutti gli attori con il defunto.
a) Difese dell'Assicurazione. La Compagnia convenuta, sul presupposto del concorso di colpa in capo al pedone , ha Parte_5
corrisposto alle controparti alcune somme (euro 130.000,00 in favore della
3 moglie;
euro 100.000,00 in favore della figlia convivente Parte_1
; euro 90.000,00 in favore della figlia ), Parte_2 Parte_3
ritenute satisfattive.
Infatti, la corresponsabilità della vittima deriverebbe dall'aver attraversato imprudentemente la strada sinistrorsa, senza ricorrere all'attraverso pedonale che si trovava a circa cento metri di distanza. In senso contrario non hanno efficacia contro la società convenuta la sentenza del
Giudice di Pace, che ha accertato la violazione dall'art. 191 comma 2° CdS da parte del sig. né la sentenza di patteggiamento nei suoi CP_1
confronti.
In ogni caso, la convenuta ha contestato la quantificazione del danno non patrimoniale ipotizzata da parte attrice non risultando sufficientemente allegate e provate le circostanze oggettive da cui desumere la relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
2) ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DEI
CONVENUTI. Alla stregua delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, ritenuta la superfluità delle prove orali non ammesse e della CTU cinematica, deve essere affermata l'integrale responsabilità del sig. per il tragico evento dell'investimento CP_1
del sig. ai sensi dell'art. 2054 comma 1° c.c., con conseguente Pt_2
azione diretta ai sensi dell'art. 144 D. Lgs. 209/2005 nei confronti dell'Assicurazione del veicolo del danneggiante.
a) Principi giurisprudenziali applicabili. Alla stregua dell'art. 2054 comma 1° c.c., il conducente va esente da responsabilità solo qualora dimostri
“di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento”. In applicazione di tale inciso la Suprema corte (ad es. Cass. ord. 4551/2017) ha affermato che “In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo,
4 alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”. Altre decisioni (ad es.
Cass. ord. 20137/2023) hanno precisato che non è preclusa l'operatività dell'art. 1227 c.c. cosicché “stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente”.
b) Assenza di prova liberatoria. Nel caso di specie, è palese che il sig. non ha adottato tutti gli accorgimenti di cautela idonei ad CP_1
evitare l'incidente, tanto che neppure l costituita ha ipotizzato CP_3
la sussistenza dei presupposti per l'esonero da responsabilità, versando ai parenti della vittima l'indennizzo sul presupposto del concorso di colpa dell'investito. Infatti, la violenza dell'impatto, desumibile dalla relazione della polizia stradale in cui si dà atto specificamente dei danni al veicolo, così da dedurre che il sig. è stato sbalzato sul cofano e sul parabrezza, Pt_2
dimostra, senza necessità di accertamenti tecnici o assunzione di testimonianze, che la velocità dell'automobile non era adeguata per consentire le necessarie manovre atte ad evitare l'investimento, come invece il limite prescritto (30 km orari), l'uscita da una curva e le condizioni di luce (transito da un tratto con sole frontale ad uno ombreggiato) avrebbero imposto secondo i normali canoni di prudenza.
c) Esclusione di colpa in capo alla vittima. Inoltre, non vi sono elementi per attribuire al comportamento della vittima efficienza causale, integrale o solo parziale, nella verificazione dell'evento mortale.
Infatti, dalle dichiarazioni del conducente e da quelle contraddittorie di sua moglie, che gli stava al fianco, non emergono comportamenti anomali del
5 pedone. Non vi è dimostrazione di attraversamenti repentini (n.d.r. tanto che lo stesso sig. ammette di aver visto il sig. “in CP_1 Pt_2
mezzo alla strada” e questa è la conclusione dei verbalizzanti sulla base di molteplici rilievi) o trasversali, né tantomeno del mancato rispetto dell'art. 190 comma 2° CdS, visto che la Polizia stradale dà atto che l'attraversamento pedonale più vicino distava 129 metri. Di conseguenza, nonostante quanto sostenuto dall'Assicurazione convenuta, non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
d) Responsabilità dell'Assicurazione. L'accertamento della responsabilità dell'assicurato obbliga altresì la Compagnia con cui era assicurato, che costituendosi non ha contestato la copertura assicurativa, e che risponde direttamente ai sensi del citato art. 144 D. Lgs. 209/2005.
3) QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE. In ragione di quanto esposto, sussistono i presupposti per il ristoro del danno non patrimoniale patito dagli attori a causa della perdita del congiunto vittima del sinistro mortale, rispettivamente marito, padre e nonno.
a) Principi giurisprudenziali applicabili. Come oramai acclarato dalla giurisprudenza, tale posta risarcitoria consegue alla lesione dell'“interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela - alla stregua dei principi sanciti con le sentenze nn.
8827 e 8828 del 2003 della Corte di cassazione - è individuabile negli artt. 2,
29 e 30 Cost.” (ad es. Cass. 1203/2007).
Viene dunque in rilievo sia l'eventuale sconvolgimento delle abitudini di vita, cioè i riflessi della perdita parentale sul piano dinamico-relazionale, sia il patimento d'animo, cioè l'interiore sofferenza morale soggettiva del parente della vittima primaria: “il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è
6 limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (ad es. Cass. ord. 7748/2020). In particolare, “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione
"iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno
(ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione”
(Cass. 9010/2022). Inoltre, “…ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” (Cass. ord. 18824/2021). Tanto è vero che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza
morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del
"quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. 22397/2022).
La monetizzazione di questa figura di danno avviene inevitabilmente attraverso una valutazione equitativa unitaria, di cui la Suprema corte (ad. es. ord. 26300/2021) ha individuato i limiti di discrezionalità: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo
7 un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle
circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei
correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
b) Accertamento del rapporto tra attori e familiare deceduto. Alla stregua delle indicazioni del Giudice di legittimità, è possibile valorizzare in via presuntiva le caratteristiche del rapporto degli attori con il sig.
, nei limiti con cui sono state allegate, considerando che parte Pt_2
convenuta non ha allegato, né dimostrato alcunché in senso contrario.
Al riguardo la difesa attorea ha precisato che la sig.ra Parte_1
, di 73 anni al momento del sinistro, era la coniuge convivente ed
[...]
è stata colpita da “un profondo stato depressivo”, anche in ragione di precedenti lutti per incidenti stradali, così da avere necessità di un supporto psicologico (come da attestazione del professionista depositata); Parte_2
, al tempo trentenne, era figlia convivente dell'investito;
[...]
, al tempo quarantacinquenne, era figlia non Parte_3
convivente, nonché madre del minore nipote del Parte_4
defunto, con cui aveva un'importante frequentazione, come dimostrato dalle foto prodotte e dalla testimonianza assunta.
Dunque, pur in assenza di maggiori specificazioni riguardo alla quotidianità familiare, sono ravvisabili elementi sufficienti su cui fondare la
8 presunzione del profondo patimento morale e del disagio esistenziale conseguente alla perdita dello stretto congiunto.
In particolare, è suscettibile di ristoro anche la posizione del nipote, che gli elementi acquisiti al giudizio provano avere un legame non occasionale con il nonno, da cui si può desumere secondo l'id quod plerumque accidit il coinvolgimento emotivo per la perdita.
c) Applicazione del sistema di quantificazione milanese. Al fine di determinare l'entità del risarcimento, questo Giudice ritiene di adottare i criteri elaborati da ultimo (giugno 2024) dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano, che adottando la metodologia “a punti” sono stati conformati al dictat della Corte di legittimità. La scelta dell'applicazione del sistema elaborato nel distretto di appartenenza del Tribunale adito è vieppiù confortata dal fatto che è stata proposta dalla parte attrice e non è stata contestata dalla convenuta costituita.
- Per quanto riguarda la sig.ra , moglie Parte_1
convivente, che ha particolarmente sofferto per la morte del marito, tanto da necessitare del documentato supporto psicologico, l'applicazione del sistema a punti conduce alla somma di euro 305.058,00, data dal prodotto del valore del punto (euro 3.911,00) e del coefficiente di 78, così ottenuto: 8 punti per l'età della vittima primaria (81 anni); 12 punti per l'età della vittima secondaria (73 anni al tempo dell'evento mortale); 16 punti per la convivenza;
12 punti per la sopravvivenza di 2 superstiti del nucleo familiare primario, cioè le due figlie odierne attrici;
30 punti per l'intensità della relazione affettiva. In particolare, quest'ultimo punteggio, che contrariamente agli altri
è caratterizzato da un elevato margine di discrezionalità, è stato determinato nella misura massima, in considerazione della lunga relazione coniugale e del patimento interiore dell'attrice, che ha giustificato alcuni colloqui di supporto di uno specialista, pur non trasmodando in vera e propria patologia.
9 - A deve essere riconosciuto il ristoro di euro Parte_2
254.215,00, in quanto il punteggio da moltiplicare per il valore del punto è pari a 65, così ottenuto: 8 punti per l'età della vittima primaria (81 anni); 24 punti per l'età della vittima secondaria (30 anni al tempo dell'evento mortale);
16 punti per la convivenza;
12 punti per la sopravvivenza di 2 superstiti del nucleo familiare primario, cioè madre e sorella;
5 punti per l'intensità della relazione affettiva. La bassa quantificazione di quest'ultimo valore è conseguenza dell'assenza di specifiche allegazioni (ad es. secondo l'Osservatorio si deve tenere in conto delle frequentazioni;
della condivisione delle festività o di vacanze;
della condivisione di attività lavorativa/hobby/sport; dell'attività di assistenza sanitaria/domestica, dell'agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria), se non circa la convivenza, che però ha già autonoma valorizzazione e non implica di per sé l'intensità della relazione affettiva secondo gli indici menzionati.
- Il danno non patrimoniale di deve essere Parte_3
liquidato in euro 164.262,00, in quanto il punteggio da moltiplicare per il valore del punto è pari a 42, così ottenuto: 8 punti per l'età della vittima primaria (81 anni); 20 punti per l'età della vittima secondaria (45 anni al tempo dell'evento mortale); 0 punti in quanto non convivente;
9 punti per la sopravvivenza di 3 superstiti del nucleo familiare primario, cioè madre, sorella e il proprio figlio;
5 punti per l'intensità della relazione affettiva.
Anche in questo caso la bassa quantificazione di quest'ultimo valore è conseguenza dell'assenza di specifiche allegazioni, pur non emergendo la totale assenza di frequentazioni.
- Infine, deve essere riconosciuto un risarcimento anche ad Pt_4
figlio di e dunque nipote del defunto. Pur collocandosi
[...] Pt_3
al di fuori del nucleo familiare primario, l'esistenza di un rapporto non secondario con il nonno si deve desumere dalla frequentazione quotidiana, su
10 cui è stata sentita la teste, e dall'atteggiamento che emerge nelle numerose foto depositate a dimostrazione della frequente presenza del nipote, anche in occasione delle festività. L'operazione di quantificazione, tuttavia, in questo caso risulta più problematica in quanto il sistema milanese prende in considerazione esclusivamente l'ipotesi della perdita del nipote ma non quella opposta. Comunque, la tendenziale analogia tra le due situazioni consente di ricorrere ai medesimi criteri in via equitativa. Di conseguenza, si deve moltiplicare il valore del punto, che in questo caso ammonta ad euro 1.698,00, per il coefficiente di 43, così ottenuto: 4 punti per l'età della vittima primaria
(81 anni); 20 punti per l'età della vittima secondaria (minorenne al tempo dell'evento mortale); 0 punti in quanto non convivente;
9 punti per la sopravvivenza di 3 superstiti entro il secondo grado di parentela;
10 punti per l'intensità della relazione affettiva in considerazione della frequentazione e della condivisione di festività. Il risultato che si ottiene è pari ad euro
73.014,00.
d) Determinazione della somma spettante a ciascun danneggiato.
Dunque, escluso il concorso di colpa e calcolato l'ammontare in applicazione del sistema a punti descritto, occorre aggiungere altresì il danno patrimoniale preteso dalla sig.ra per le spese mediche e funerarie (euro Parte_1
15.194,61), documentate dalla difesa attorea e non specificamente contestate dalla convenuta, e detrarre quanto già percepito dall'Assicurazione. Di conseguenza, a spetta la somma di euro Parte_1
175.058,00 (305.058,00 - 130.000,00), oltre all'ammontare menzionato relativo alle spese;
a spetta la somma di euro Parte_2
154.215,00 (254.215,00 - 100.000,00); a spetta la Parte_3
somma di euro 74.262,00 (164.262,00 - 90.000,00); ad Parte_4
spetta la somma di euro 73.014,00.
Il superamento per alcuni superstiti della somma indicata negli atti sul presupposto dell'applicazione del precedente sistema di quantificazione, non
11 viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la domanda è stata formulata con espressa richiesta di ottenere la diversa cifra
“minore e/o maggiore che verrà ritenuta di giustizia” e comunque dal contesto complessivo delle difese è palese che l'intenzione attorea fosse rivolta ad ottenere quanto stabilito dalla tabella milanese applicabile al momento della decisione.
L'adozione del sistema di quantificazione aggiornato ha comportato l'applicazione di valori già rivalutati dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268%, come da relazione dell'Osservatorio, con la conseguenza che la rivalutazione monetaria sarà dovuta solo da tale momento.
Inoltre, al fine di determinare l'importo degli interessi compensativi, tale cifra dovrà essere devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data odierna (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995). Sull'importo ottenuto decorrono gli interessi dalla pubblicazione della sentenza.
Infine, per quanto riguarda le spese, trattandosi di rimborso, sono dovuti solo gli interessi legali dal momento del relativo pagamento.
4) SPESE DI LITE. Considerata la soccombenza dei convenuti, gli stessi sono tenuti a rifondere le spese di giudizio sopportate dagli attori, quantificate come da dispositivo con riferimento allo scaglione relativo all'ammontare della somma residua liquidata, applicando la tabella n. 2 del D.M. 55/2014, sulla base di valori medi delle prime due fasi e minimi per le ultime due, con l'aumento del 15% per ogni parte oltre la prima ai sensi dell'art. 4 comma 2
D.M. 55/2014, ed il rimborso delle spese vive.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
, , e , in proprio e
[...] Parte_2 Parte_3
quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_4
12 contro e , ogni diversa Controparte_1 Controparte_2
istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
CONDANNA
e a pagare, in solido, a Controparte_1 Controparte_2
favore degli attori le seguenti somme:
- a euro 175.058,00 a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dall'1.1.2024 ed interessi compensativi sulla somma devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino al giorno della pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione;
- sempre a euro 15.194,61 per danno patrimoniale, Parte_1
oltre interessi dalla data del pagamento di ogni singola spesa;
- a euro 154.215,00 a titolo di danno non Parte_2
patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dall'1.1.2024 ed interessi compensativi sulla somma devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino al giorno della pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione;
- a euro 74.262,00 a titolo di danno non Parte_3
patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dall'1.1.2024 ed interessi compensativi sulla somma devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino al giorno della pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione;
- a euro 73.014,00 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_4
oltre rivalutazione monetaria dall'1.1.2024 ed interessi compensativi sulla somma devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino al
13 giorno della pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione;
condanna
e , a rifondere, in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, a , , e Parte_1 Parte_2
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale Parte_3
sul figlio minore le spese del presente giudizio, Parte_4
complessivamente quantificate in euro 23.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali,
IVA e CPA, oltre le spese vive sostenute per il contributo unificato, pari ad euro 1.214,00; manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 12.4.2025.
Il Giudice
Dario Colasanti
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1845 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 R.G. promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , e , in
[...] C.F._2 Parte_3
proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
, tutte rappresentate e difese dall'AVV. FRANCESCO Parte_4
CASILE, attori contro
(CF ), Controparte_1 C.F._3
convenuto contumace
e
(P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_1
convenuta che hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
ATTORI
NEL MERITO
IN VIA DI PRINCIPALITA' • ACCERTARE E DICHIARARE la esclusiva responsabilità del convenuto CP_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto,
[...]
• CONDANNARE lo stesso residente in [...] 14 - e la in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Controparte_2 GL NE (TV) – Via Marocchesa n. 14 – in via solidale tra loro al pagamento in favore delle attrici , residente a [...] –, Parte_1
, residente a [...] – e , Parte_2 Parte_3 residente a [...] –, essa in proprio in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore della somma complessiva di € 515.727,21 ut Parte_4 supra determinata al netto degli acconti versati, ovvero quella minore e/o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni dalle stesse subiti, nessuno escluso, in conseguenza della morte del loro congiunto signor per i fatti di cui è causa, oltre Parte_5 rivalutazione e interessi dal dovuto fino alla data dell'effettivo soddisfo.
IN VIA MERAMENTE GRADATA nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento integrale della domanda principale di cui supra, Voglia l'On. le TRIBUNALE DI LECCO, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattese anche in via istruttoria ed incidentale:
• ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità prevalente del convenuto CP_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto,
[...]
• CONDANNARE lo stesso residente in [...] 14 - e la in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Controparte_2 GL NE (TV) – Via Marocchesa n. 14 – in via solidale tra loro al pagamento in favore delle attrici , residente a [...] –, Parte_1
, residente a [...] – e , Parte_2 Parte_3 residente a [...] –, essa in proprio in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore della somma che verrà ritenuta di giustizia al Parte_4 netto degli acconti versati, a titolo di risarcimento di tutti i danni dalle stesse subiti, nessuno escluso, in conseguenza della morte del loro congiunto signor per i fatti di cui è Parte_5 causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto fino alla data dell'effettivo soddisfo.
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis…
Controparte_2
In via principale e nel merito: respingere le richieste risarcitorie di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali in ragione del 15%, Iva e C.p.a..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) OGGETTO DELLA CONTROVERSIA. La causa verte sulla domanda di risarcimento del danno patito dalle sig.re , Parte_1
e , anche quale Parte_2 Parte_3
rappresentante del figlio minore a causa della morte di Parte_4
, di cui erano rispettivamente moglie, figlie e nipote, Parte_5
che, in data 16.12.2021 è stato investito dall'autoveicolo guidato dal sig.
, assicurato con . Controparte_1 Controparte_2
2 a) Difese delle attrici. La difesa attorea sostiene l'integrale responsabilità del convenuto, rimasto contumace nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, in quanto il sig. è stato Pt_2
violentemente investito, tanto da essere sbalzato sul cofano ed essere scaraventato prima sul parabrezza e poi a terra, mentre attraversava la strada al termine di un tratto curvilineo sinistroso gravato da limite di velocità di 30 km/h, “con piano viabile umido per le basse temperature del momento, con il sole alto ma in posizione frontale”.
Tali circostanze, desumibili dal verbale della Polizia Stradale, dalle dichiarazioni rese dallo stesso conducente nell'immediatezza del fatto e dalla moglie che viaggiava con lui in sede di sommarie informazioni, dalla perizia di parte e dalla ricostruzione contenuta nella sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione all'imputato della pena di anni uno e mesi sei di reclusione, dimostrerebbero l'esclusiva colpa del sig. che non si è CP_1
avveduto della presenza del pedone al centro della carreggiata, nonostante che le caratteristiche della strada (curva sinistrorsa), della luce (sole in faccia) e precise prescrizioni limitative della velocità (divieto di procedere oltre i 30 orari) avrebbero imposto particolare prudenza, evidentemente non adottata.
Comunque, a prescindere dal concreto accertamento dell'imprudenza, nel caso di specie opererebbe la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1° c.c., superabile solo con la prova che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, di cui però nel caso di specie non vi sarebbe riscontro.
La quantificazione del risarcimento è proposta in applicazione della tabella sul danno non patrimoniale per perdita del congiunto, elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, in ragione del forte legale affettivo che caratterizzava il rapporto di tutti gli attori con il defunto.
a) Difese dell'Assicurazione. La Compagnia convenuta, sul presupposto del concorso di colpa in capo al pedone , ha Parte_5
corrisposto alle controparti alcune somme (euro 130.000,00 in favore della
3 moglie;
euro 100.000,00 in favore della figlia convivente Parte_1
; euro 90.000,00 in favore della figlia ), Parte_2 Parte_3
ritenute satisfattive.
Infatti, la corresponsabilità della vittima deriverebbe dall'aver attraversato imprudentemente la strada sinistrorsa, senza ricorrere all'attraverso pedonale che si trovava a circa cento metri di distanza. In senso contrario non hanno efficacia contro la società convenuta la sentenza del
Giudice di Pace, che ha accertato la violazione dall'art. 191 comma 2° CdS da parte del sig. né la sentenza di patteggiamento nei suoi CP_1
confronti.
In ogni caso, la convenuta ha contestato la quantificazione del danno non patrimoniale ipotizzata da parte attrice non risultando sufficientemente allegate e provate le circostanze oggettive da cui desumere la relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
2) ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DEI
CONVENUTI. Alla stregua delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, ritenuta la superfluità delle prove orali non ammesse e della CTU cinematica, deve essere affermata l'integrale responsabilità del sig. per il tragico evento dell'investimento CP_1
del sig. ai sensi dell'art. 2054 comma 1° c.c., con conseguente Pt_2
azione diretta ai sensi dell'art. 144 D. Lgs. 209/2005 nei confronti dell'Assicurazione del veicolo del danneggiante.
a) Principi giurisprudenziali applicabili. Alla stregua dell'art. 2054 comma 1° c.c., il conducente va esente da responsabilità solo qualora dimostri
“di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento”. In applicazione di tale inciso la Suprema corte (ad es. Cass. ord. 4551/2017) ha affermato che “In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo,
4 alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”. Altre decisioni (ad es.
Cass. ord. 20137/2023) hanno precisato che non è preclusa l'operatività dell'art. 1227 c.c. cosicché “stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente”.
b) Assenza di prova liberatoria. Nel caso di specie, è palese che il sig. non ha adottato tutti gli accorgimenti di cautela idonei ad CP_1
evitare l'incidente, tanto che neppure l costituita ha ipotizzato CP_3
la sussistenza dei presupposti per l'esonero da responsabilità, versando ai parenti della vittima l'indennizzo sul presupposto del concorso di colpa dell'investito. Infatti, la violenza dell'impatto, desumibile dalla relazione della polizia stradale in cui si dà atto specificamente dei danni al veicolo, così da dedurre che il sig. è stato sbalzato sul cofano e sul parabrezza, Pt_2
dimostra, senza necessità di accertamenti tecnici o assunzione di testimonianze, che la velocità dell'automobile non era adeguata per consentire le necessarie manovre atte ad evitare l'investimento, come invece il limite prescritto (30 km orari), l'uscita da una curva e le condizioni di luce (transito da un tratto con sole frontale ad uno ombreggiato) avrebbero imposto secondo i normali canoni di prudenza.
c) Esclusione di colpa in capo alla vittima. Inoltre, non vi sono elementi per attribuire al comportamento della vittima efficienza causale, integrale o solo parziale, nella verificazione dell'evento mortale.
Infatti, dalle dichiarazioni del conducente e da quelle contraddittorie di sua moglie, che gli stava al fianco, non emergono comportamenti anomali del
5 pedone. Non vi è dimostrazione di attraversamenti repentini (n.d.r. tanto che lo stesso sig. ammette di aver visto il sig. “in CP_1 Pt_2
mezzo alla strada” e questa è la conclusione dei verbalizzanti sulla base di molteplici rilievi) o trasversali, né tantomeno del mancato rispetto dell'art. 190 comma 2° CdS, visto che la Polizia stradale dà atto che l'attraversamento pedonale più vicino distava 129 metri. Di conseguenza, nonostante quanto sostenuto dall'Assicurazione convenuta, non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
d) Responsabilità dell'Assicurazione. L'accertamento della responsabilità dell'assicurato obbliga altresì la Compagnia con cui era assicurato, che costituendosi non ha contestato la copertura assicurativa, e che risponde direttamente ai sensi del citato art. 144 D. Lgs. 209/2005.
3) QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE. In ragione di quanto esposto, sussistono i presupposti per il ristoro del danno non patrimoniale patito dagli attori a causa della perdita del congiunto vittima del sinistro mortale, rispettivamente marito, padre e nonno.
a) Principi giurisprudenziali applicabili. Come oramai acclarato dalla giurisprudenza, tale posta risarcitoria consegue alla lesione dell'“interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela - alla stregua dei principi sanciti con le sentenze nn.
8827 e 8828 del 2003 della Corte di cassazione - è individuabile negli artt. 2,
29 e 30 Cost.” (ad es. Cass. 1203/2007).
Viene dunque in rilievo sia l'eventuale sconvolgimento delle abitudini di vita, cioè i riflessi della perdita parentale sul piano dinamico-relazionale, sia il patimento d'animo, cioè l'interiore sofferenza morale soggettiva del parente della vittima primaria: “il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è
6 limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (ad es. Cass. ord. 7748/2020). In particolare, “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione
"iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno
(ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione”
(Cass. 9010/2022). Inoltre, “…ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” (Cass. ord. 18824/2021). Tanto è vero che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza
morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del
"quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. 22397/2022).
La monetizzazione di questa figura di danno avviene inevitabilmente attraverso una valutazione equitativa unitaria, di cui la Suprema corte (ad. es. ord. 26300/2021) ha individuato i limiti di discrezionalità: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo
7 un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle
circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei
correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
b) Accertamento del rapporto tra attori e familiare deceduto. Alla stregua delle indicazioni del Giudice di legittimità, è possibile valorizzare in via presuntiva le caratteristiche del rapporto degli attori con il sig.
, nei limiti con cui sono state allegate, considerando che parte Pt_2
convenuta non ha allegato, né dimostrato alcunché in senso contrario.
Al riguardo la difesa attorea ha precisato che la sig.ra Parte_1
, di 73 anni al momento del sinistro, era la coniuge convivente ed
[...]
è stata colpita da “un profondo stato depressivo”, anche in ragione di precedenti lutti per incidenti stradali, così da avere necessità di un supporto psicologico (come da attestazione del professionista depositata); Parte_2
, al tempo trentenne, era figlia convivente dell'investito;
[...]
, al tempo quarantacinquenne, era figlia non Parte_3
convivente, nonché madre del minore nipote del Parte_4
defunto, con cui aveva un'importante frequentazione, come dimostrato dalle foto prodotte e dalla testimonianza assunta.
Dunque, pur in assenza di maggiori specificazioni riguardo alla quotidianità familiare, sono ravvisabili elementi sufficienti su cui fondare la
8 presunzione del profondo patimento morale e del disagio esistenziale conseguente alla perdita dello stretto congiunto.
In particolare, è suscettibile di ristoro anche la posizione del nipote, che gli elementi acquisiti al giudizio provano avere un legame non occasionale con il nonno, da cui si può desumere secondo l'id quod plerumque accidit il coinvolgimento emotivo per la perdita.
c) Applicazione del sistema di quantificazione milanese. Al fine di determinare l'entità del risarcimento, questo Giudice ritiene di adottare i criteri elaborati da ultimo (giugno 2024) dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano, che adottando la metodologia “a punti” sono stati conformati al dictat della Corte di legittimità. La scelta dell'applicazione del sistema elaborato nel distretto di appartenenza del Tribunale adito è vieppiù confortata dal fatto che è stata proposta dalla parte attrice e non è stata contestata dalla convenuta costituita.
- Per quanto riguarda la sig.ra , moglie Parte_1
convivente, che ha particolarmente sofferto per la morte del marito, tanto da necessitare del documentato supporto psicologico, l'applicazione del sistema a punti conduce alla somma di euro 305.058,00, data dal prodotto del valore del punto (euro 3.911,00) e del coefficiente di 78, così ottenuto: 8 punti per l'età della vittima primaria (81 anni); 12 punti per l'età della vittima secondaria (73 anni al tempo dell'evento mortale); 16 punti per la convivenza;
12 punti per la sopravvivenza di 2 superstiti del nucleo familiare primario, cioè le due figlie odierne attrici;
30 punti per l'intensità della relazione affettiva. In particolare, quest'ultimo punteggio, che contrariamente agli altri
è caratterizzato da un elevato margine di discrezionalità, è stato determinato nella misura massima, in considerazione della lunga relazione coniugale e del patimento interiore dell'attrice, che ha giustificato alcuni colloqui di supporto di uno specialista, pur non trasmodando in vera e propria patologia.
9 - A deve essere riconosciuto il ristoro di euro Parte_2
254.215,00, in quanto il punteggio da moltiplicare per il valore del punto è pari a 65, così ottenuto: 8 punti per l'età della vittima primaria (81 anni); 24 punti per l'età della vittima secondaria (30 anni al tempo dell'evento mortale);
16 punti per la convivenza;
12 punti per la sopravvivenza di 2 superstiti del nucleo familiare primario, cioè madre e sorella;
5 punti per l'intensità della relazione affettiva. La bassa quantificazione di quest'ultimo valore è conseguenza dell'assenza di specifiche allegazioni (ad es. secondo l'Osservatorio si deve tenere in conto delle frequentazioni;
della condivisione delle festività o di vacanze;
della condivisione di attività lavorativa/hobby/sport; dell'attività di assistenza sanitaria/domestica, dell'agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria), se non circa la convivenza, che però ha già autonoma valorizzazione e non implica di per sé l'intensità della relazione affettiva secondo gli indici menzionati.
- Il danno non patrimoniale di deve essere Parte_3
liquidato in euro 164.262,00, in quanto il punteggio da moltiplicare per il valore del punto è pari a 42, così ottenuto: 8 punti per l'età della vittima primaria (81 anni); 20 punti per l'età della vittima secondaria (45 anni al tempo dell'evento mortale); 0 punti in quanto non convivente;
9 punti per la sopravvivenza di 3 superstiti del nucleo familiare primario, cioè madre, sorella e il proprio figlio;
5 punti per l'intensità della relazione affettiva.
Anche in questo caso la bassa quantificazione di quest'ultimo valore è conseguenza dell'assenza di specifiche allegazioni, pur non emergendo la totale assenza di frequentazioni.
- Infine, deve essere riconosciuto un risarcimento anche ad Pt_4
figlio di e dunque nipote del defunto. Pur collocandosi
[...] Pt_3
al di fuori del nucleo familiare primario, l'esistenza di un rapporto non secondario con il nonno si deve desumere dalla frequentazione quotidiana, su
10 cui è stata sentita la teste, e dall'atteggiamento che emerge nelle numerose foto depositate a dimostrazione della frequente presenza del nipote, anche in occasione delle festività. L'operazione di quantificazione, tuttavia, in questo caso risulta più problematica in quanto il sistema milanese prende in considerazione esclusivamente l'ipotesi della perdita del nipote ma non quella opposta. Comunque, la tendenziale analogia tra le due situazioni consente di ricorrere ai medesimi criteri in via equitativa. Di conseguenza, si deve moltiplicare il valore del punto, che in questo caso ammonta ad euro 1.698,00, per il coefficiente di 43, così ottenuto: 4 punti per l'età della vittima primaria
(81 anni); 20 punti per l'età della vittima secondaria (minorenne al tempo dell'evento mortale); 0 punti in quanto non convivente;
9 punti per la sopravvivenza di 3 superstiti entro il secondo grado di parentela;
10 punti per l'intensità della relazione affettiva in considerazione della frequentazione e della condivisione di festività. Il risultato che si ottiene è pari ad euro
73.014,00.
d) Determinazione della somma spettante a ciascun danneggiato.
Dunque, escluso il concorso di colpa e calcolato l'ammontare in applicazione del sistema a punti descritto, occorre aggiungere altresì il danno patrimoniale preteso dalla sig.ra per le spese mediche e funerarie (euro Parte_1
15.194,61), documentate dalla difesa attorea e non specificamente contestate dalla convenuta, e detrarre quanto già percepito dall'Assicurazione. Di conseguenza, a spetta la somma di euro Parte_1
175.058,00 (305.058,00 - 130.000,00), oltre all'ammontare menzionato relativo alle spese;
a spetta la somma di euro Parte_2
154.215,00 (254.215,00 - 100.000,00); a spetta la Parte_3
somma di euro 74.262,00 (164.262,00 - 90.000,00); ad Parte_4
spetta la somma di euro 73.014,00.
Il superamento per alcuni superstiti della somma indicata negli atti sul presupposto dell'applicazione del precedente sistema di quantificazione, non
11 viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la domanda è stata formulata con espressa richiesta di ottenere la diversa cifra
“minore e/o maggiore che verrà ritenuta di giustizia” e comunque dal contesto complessivo delle difese è palese che l'intenzione attorea fosse rivolta ad ottenere quanto stabilito dalla tabella milanese applicabile al momento della decisione.
L'adozione del sistema di quantificazione aggiornato ha comportato l'applicazione di valori già rivalutati dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268%, come da relazione dell'Osservatorio, con la conseguenza che la rivalutazione monetaria sarà dovuta solo da tale momento.
Inoltre, al fine di determinare l'importo degli interessi compensativi, tale cifra dovrà essere devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data odierna (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995). Sull'importo ottenuto decorrono gli interessi dalla pubblicazione della sentenza.
Infine, per quanto riguarda le spese, trattandosi di rimborso, sono dovuti solo gli interessi legali dal momento del relativo pagamento.
4) SPESE DI LITE. Considerata la soccombenza dei convenuti, gli stessi sono tenuti a rifondere le spese di giudizio sopportate dagli attori, quantificate come da dispositivo con riferimento allo scaglione relativo all'ammontare della somma residua liquidata, applicando la tabella n. 2 del D.M. 55/2014, sulla base di valori medi delle prime due fasi e minimi per le ultime due, con l'aumento del 15% per ogni parte oltre la prima ai sensi dell'art. 4 comma 2
D.M. 55/2014, ed il rimborso delle spese vive.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
, , e , in proprio e
[...] Parte_2 Parte_3
quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_4
12 contro e , ogni diversa Controparte_1 Controparte_2
istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
CONDANNA
e a pagare, in solido, a Controparte_1 Controparte_2
favore degli attori le seguenti somme:
- a euro 175.058,00 a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dall'1.1.2024 ed interessi compensativi sulla somma devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino al giorno della pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione;
- sempre a euro 15.194,61 per danno patrimoniale, Parte_1
oltre interessi dalla data del pagamento di ogni singola spesa;
- a euro 154.215,00 a titolo di danno non Parte_2
patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dall'1.1.2024 ed interessi compensativi sulla somma devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino al giorno della pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione;
- a euro 74.262,00 a titolo di danno non Parte_3
patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dall'1.1.2024 ed interessi compensativi sulla somma devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino al giorno della pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione;
- a euro 73.014,00 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_4
oltre rivalutazione monetaria dall'1.1.2024 ed interessi compensativi sulla somma devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino al
13 giorno della pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione;
condanna
e , a rifondere, in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, a , , e Parte_1 Parte_2
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale Parte_3
sul figlio minore le spese del presente giudizio, Parte_4
complessivamente quantificate in euro 23.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali,
IVA e CPA, oltre le spese vive sostenute per il contributo unificato, pari ad euro 1.214,00; manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 12.4.2025.
Il Giudice
Dario Colasanti
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