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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei SInori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5576 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.07.1992, residente in NO (SU) nel Vico Terzo delle Aie n.6, elettivamente domiciliata nella Via A. Solmi n. 30 presso lo Studio legale dell'avv. Roberta Senni, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in CP_1
NN (SU), Via Marcolongo n. 9, C.F: ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2
in Iglesias, Via Isonzo n. 34, presso lo studio dell'Avv. Maria Paola Figus, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al presente atto;
CONVENUTO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti : “ Voglia L'Ill.mo Tribunale
Per_ a) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica R_
Per_ presso la madre ma con collocazione privilegiata per presso l'abitazione materna sita in
Selegas (Su) via Napoleone n. 11, mentre per presso l'abitazione della nonna paterna ove R_
attualmente risiede il sig. in Seuni- Selegas alla via Campu Milargiu n. 5/A . Pt_2
b) trascorrerà i pomeriggi con la madre dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00 ( durante il R_
periodo estivo fino alle 22,00) e pernotterà con il padre, salvo diversa volontà del bambino;
durante
Per_ l'estate, se il minore lo vorrà, potrà stare con la madre dalle ore 10,00 alle ore 22,00.
trascorrerà col padre due pomeriggi a settimana, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ( durante il periodo estivo dalle ore 10,00 fino alle 22,00) anche con pernottamento , assecondando la volontà del bambino.
c) I minori trascorreranno due fine settimana al mese col padre e due con la madre, anche senza pernottamento, assecondando la volontà dei bambini.
d) Tutte le festività alternate: nel 2024 i minori trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre ed il
25 Dicembre col padre e così via;
durante le vacanze estive entrambi i bambini trascorreranno due settimane anche non consecutive col padre da concordarsi entro il 30 maggio,
Per_ e) il sig. si obbliga, a contribuire al mantenimento del figlio minore con versamento Pt_2
mensile entro il giorno 5 del mese di Euro 150,00 (centocinquantaeuro/00) importo da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT., mentre nulla sarà dovuto per il figlio dalla signora R_
, . Il SI. si occuperà inoltre del mantenimento del piccolo . Le spese Pt_3 Pt_2 R_
straordinarie, previamente concordate e documentate come da elencazione del Protocollo CNF , saranno divise nella misura del 50% tra le parti. L'assegno unico universale dei bambini , pari ad
400,00 mensili verrà percepito dalla SI.ra . Pt_3
f) La SI.ra si impegna a lasciare l'abitazione sita in Selegas (Su) via Napoleone n. 11, entro Pt_3
il 31 gennaio 2025 e a reperire altra abitazione il cui canone di locazione verrà pagato dal SI.
nella misura del 50%. Pt_2
g) Il SI. si occuperà del pagamento delle spese ( utenze e spese domestiche) relative Pt_2
all'immobile di via Napoleone n. 11 in Selegas, fino quando la SI.ra lascerà la su detta Pt_3
abitazione.
h) La SI.ra dichiara di volere rimettere la querela presentata contro il SI. e di Pt_3 Persona_3
volere rinunciare al proseguimento del procedimento penale contro lo stesso.”
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.09.2024, ha chiesto la regolamentazione delle Parte_1
modalità di affido e di mantenimento del figlio minore avuta dalla relazione more Persona_4
uxorio intercorsa con il sig. . CP_1
Con memoria difensiva depositata in data 17.02.2025 si è costituita in giudizio il resistente.
All'udienza del 19.03.2025 le parti comparse personalmente hanno dichiarato di volersi accordare alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e avrà Persona_4
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre a NO vico III delle Aie n.6; 2)
Il padre potrà tenere con sé la figlia nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 21
(dal 15 ottobre al 30 marzo) e alle ore 21,30 (dal 1 aprile al 14 ottobre); la settimana successiva il martedì e giovedì con gli stessi orari e il fine settimana alternato dal sabato mattina alle 10,00 alla domenica sera con gli orari sopra indicati;
3) I genitori terranno costanti contatti tra loro e garantiranno contatti anche in videochiamata con la figlia minore durante in tempi di permanenza;
4) Sono fatti salvi diversi accordi in concomitanza con festività particolari compleanni dei genitori dei nonni e dell'altra figlia del , con lui convivente, e della stessa minore. 5) Durante le ferie Per_4
estive il padre potrà tenere con sé la figlia minore per due settimane anche non consecutive, per le principali festività la minore starà con il padre con il regime dell'alternanza; 6) Il verserà a Per_4
titolo di mantenimento della figlia la somma mensile di euro 230,00 entro il giorno 15 di ogni mese oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e la partecipazione alle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del CNF del novembre 2017 nella misura del 50%; l'assegno unico sarà
percepito integralmente dalla madre.
Il Giudice all'esito dell'udienza ha quindi emesso l'ordinanza ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c.,
provvedendo in conformità agli accordi e ha trattenuto la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
il Tribunale così dispone:
1) Dispone in conformità agli accordi raggiunti come sopra riportato;
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 20.5.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti