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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 9157/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. COLOMO GIAMPAOLO
e
MESSINA FILIPPA , (C.F. con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv. PISTIS DONATELLA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“- in data 19 dicembre.2000 i ricorrenti hanno contratto in Acireale (CT) matrimonio con rito concordatario, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Acireale per l'anno 2001 al nr.
9 - parte II - serie A;
- dalla loro unione sono nati due figli, in data 06 giugno.2001 a Catania, e Persona_1
in data 21.03.2005 a Cagliari CP_1 Persona_2
- in data 06.06.2011 i coniugi sono comparsi nanti il Presidente del Tribunale di Cagliari e si sono separati consensualmente, verbale che è stato omologato dal Tribunale in data 19.07.2011;
- in data 15.02.2018 il Tribunale di Cagliari, con Sentenza parziale n° 568/2018, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, nell'ambito del procedimento iscritto al n° R.G.
2329/2015;
- con successiva Sentenza n° 2089/2020, nel procedimento distinto al n° R.G. 2329/2015, il
01.10.2020 il Tribunale ha pronunciato sentenza definitiva, statuendo, tra l'altro, che il Sig. CP_1
corrispondesse alla Sig.ra NA, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , CP_1 Per_2
conviventi con la madre, la somma mensile di €. 650,00, da rivalutarsi annualmente come per legge;
- tale importo è stato altresì confermato dalla Sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del
19.12.2022, che ha respinto l'impugnazione proposta dallo;
CP_1
- attualmente, rispetto all'epoca in cui sono state assunte tali decisioni, la situazione economica e logistica è sostanzialmente mutata, entrambi i figli hanno raggiunto la maggiore età, Persona_1
ha completato gli studi, diplomandosi, si è arruolato presso le Forze armate VF P1 con contratto a tempo determinato, non vive più con la madre e non grava sul suo reddito, per cui è economicamente indipendente, mentre il fratello che quest'anno ha completato i ciclo scolastico e Persona_2
Pag. 2 a 5 si è diplomato, non intende proseguire gli studi, sta svolgendo un lavoro stagionale con contratto a termine al 31.10.2024, quindi non ha una propria autonomia economica e non è ancora indipendente.
Il Sig. intende comunque corrispondere il contributo al mantenimento con versamento alla CP_1
GN NA e prelievo diretto dalla busta paga, come da prassi fino ad ora attuata;
- l'attuale mutato assetto logistico e lavorativo del figlio maggiore impone che quanto Persona_1
statuito nella suindicata sentenza venga rideterminato, revocando l'obbligo dello di CP_1
corrispondere alla NA la quota di assegno a suo tempo stabilito quale contributo per il mantenimento del figlio maggiore, oggi economicamente autonomo;
- per quanto attiene l'altro figlio anch'egli maggiorenne, il Sig. intende Persona_2 CP_1
comunque corrispondere il contributo al mantenimento nella misura di €. 325,00 mensili, oltre aumento ISTAT, con prelievo diretto dalla busta paga e versamento alla GN NA, come da prassi sino ad ora attuata;
- il Sig. inoltre rimborserà alla GN NA il 50% delle spese straordinarie, sanitarie, CP_1
sportive e scolastiche debitamente documentate e previamente concordate. Tutte le spese straordinarie, nessuna esclusa ad eccezione di quelle mediche urgenti e indifferibili e non garantite dal SSN dovranno essere sempre concordemente e preventivamente stabilite tra i genitori e potranno essere richieste nella misura del 50% al genitore non anticipatario ed essere rimborsate a quello anticipatario entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta;
- le parti stabiliscono che l'assegno unico (o eventuale altro emolumento equipollente) spetterà
integralmente alla GN NA.
Tutto ciò premesso ed esposto, e Controparte_1 Controparte_3
, c.s. dom.ti, rappr.ti e difesi,
[...]
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE
Pag. 3 a 5 Che l'intestato Ill.mo Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, a parziale revisione delle statuizioni assunte con la Sentenza n° 2089/2020 e confermate dalla Sentenza della Corte d'Appello di Cagliari
del 19.12.2022, voglia sentire accolte le seguenti
CONCLUSIONI
A) Accertato il sostanziale mutamento delle condizioni economiche delle parti, rispetto all'epoca della Sentenza di divorzio del 01.10.2020, in particolare, a seguito della raggiunta indipendenza economica del figlio che non coabita più con la madre, disporre la revoca della quota Persona_1
dell'assegno disposto a carico dello per il mantenimento del figlio maggiore, pari ad €. CP_1
325,00 mensili, con decorrenza dall'attuale domanda fino all'effettiva pronuncia.
B) Disporre che il Sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento del figlio , CP_1 Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, un assegno dell'importo di €. 325,00
mensili, oltre aumento ISTAT, con prelievo diretto dalla busta paga e versamento alla GN
NA con da prassi sono ad ora attuata. Oltre al 50% delle spese straordinarie, sanitarie sportive e scolastiche, debitamente documentate e previamente concordate. Tutte le spese straordinarie,
nessuna esclusa ad eccezione di quelle mediche urgenti e indifferibili e non garantite dal SSN
dovranno essere sempre concordemente e preventivamente stabilite tra i genitori, e potranno essere richieste nella misura del 50% al genitore non anticipatario ed essere rimborsate a quello anticipatario entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. L'assegno unico (o eventuale altro emolumento equipollente) spetterà integralmente alla madre.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e dei figli.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 4 a 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 2089/2020 emessa dal Tribunale di Cagliari il 01.10.2020 nel procedimento R.G. 2329/2015, così dispone:
1. provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2. dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14.01.2024.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5