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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8245/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8245/2021 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. MORANDINI FEDERICA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/07/2021, a assunto di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con , in AR (BS), in data 20/4/1996; che dal CP_1 matrimonio sono nati i figli (n. 4/6/1998) e (4/12/2004). Per_1 Per_2
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e i conseguenti provvedimenti in ordine ai rapporti patrimoniali fra le parti e rispetto alla prole.
All'esito dell'udienza presidenziale tenutasi il 18/1/2022, venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “-conferma le condizioni della separazione in punto di affido e collocamento del figlio -dispone che versi alla ricorrente per il mantenimento di Per_2 CP_1 Per_2
1 l'importo di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% tra le parti, da individuarsi ed accordarsi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Brescia;
-dispone che il padre veda il figlio secondo tempi e modalità da concordarsi con il figlio stesso previo accordo con la madre”.
Con ordinanze del 3/11/2022 e del 18/5/2023 il Giudice, rilevata l'irregolarità della notificazione dell'ordinanza presidenziale, ha invitato parte ricorrente al rinnovo della medesima.
Dopo una serie di rinvii, parte ricorrente ha allegato prova dell'intervenuta notifica a parte resistente, chiedendo l'emissione di sentenza non definitiva relativa alla cessazione dello status coniugale e la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
A seguito della rimessione al Collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3/4/2025.
***
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente
“da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale il 28/2/2014, sicché alla data del deposito del ricorso (9/7/2021) erano già trascorsi ben più di sei mesi, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa dell'accordo di separazione del 6/3/2014.
Appare, inoltre, evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da diversi anni durante i quali non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, attualmente vivono separati e parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
La prosecuzione del processo per la decisione sulle ulteriori questioni è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
Visti gli artt. 3 ss. della legge n. 898/1970, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AR (BS), in data 20/4/1996 tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
2 ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AR (BS) C.F._2
al n. 3, parte II, serie A, anno 1996;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 03/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8245/2021 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. MORANDINI FEDERICA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/07/2021, a assunto di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con , in AR (BS), in data 20/4/1996; che dal CP_1 matrimonio sono nati i figli (n. 4/6/1998) e (4/12/2004). Per_1 Per_2
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e i conseguenti provvedimenti in ordine ai rapporti patrimoniali fra le parti e rispetto alla prole.
All'esito dell'udienza presidenziale tenutasi il 18/1/2022, venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “-conferma le condizioni della separazione in punto di affido e collocamento del figlio -dispone che versi alla ricorrente per il mantenimento di Per_2 CP_1 Per_2
1 l'importo di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% tra le parti, da individuarsi ed accordarsi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Brescia;
-dispone che il padre veda il figlio secondo tempi e modalità da concordarsi con il figlio stesso previo accordo con la madre”.
Con ordinanze del 3/11/2022 e del 18/5/2023 il Giudice, rilevata l'irregolarità della notificazione dell'ordinanza presidenziale, ha invitato parte ricorrente al rinnovo della medesima.
Dopo una serie di rinvii, parte ricorrente ha allegato prova dell'intervenuta notifica a parte resistente, chiedendo l'emissione di sentenza non definitiva relativa alla cessazione dello status coniugale e la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
A seguito della rimessione al Collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3/4/2025.
***
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente
“da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale il 28/2/2014, sicché alla data del deposito del ricorso (9/7/2021) erano già trascorsi ben più di sei mesi, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa dell'accordo di separazione del 6/3/2014.
Appare, inoltre, evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da diversi anni durante i quali non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, attualmente vivono separati e parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
La prosecuzione del processo per la decisione sulle ulteriori questioni è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
Visti gli artt. 3 ss. della legge n. 898/1970, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AR (BS), in data 20/4/1996 tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
2 ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AR (BS) C.F._2
al n. 3, parte II, serie A, anno 1996;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 03/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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