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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/09/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2022 N. R.G. 251/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Luciano Guaglione Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 251 del 2022
T R A rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Parte_1
Maria Giovanna Fortunato e Innocente Cataldi, del foro di Bari, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato e Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, dagli avv.ti. Angelo Ragone e Domenico Sollazzo, del foro di Bari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via P. Amedeo n. 36, nonché presso il loro domicilio digitale e Email_3 Email_4
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, dall'avv. Maurizio Masellis, del foro di Trani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Molfetta al viale Papa Giovanni Paolo II n. 16/D, nonché presso il suo domicilio digitale
. Email_5 pagina 1 di 10 APPELLATA avverso la sentenza n. cron. 2054/2021 del 26.11.2021, emessa dal Tribunale di Trani - Sezione
Civile in composizione monocratica, pubblicata il 29.11.2021, nel giudizio portante il numero di
R.G. 94000164/2011.
*
All'udienza dell'11.10.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.3.2011, la conveniva in giudizio Controparte_2
e affinché il Tribunale di Trani condannasse loro, in solido (o, in Parte_1 Controparte_1 subordine, soltanto ), al pagamento della somma di €12.000,00, oltre IVA, a titolo di Controparte_1 corrispettivo dovuto all'attrice per l'attività di raccolta di olive svolta in favore di con Parte_1 vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda la deduceva: 1) che, nel mese di novembre Controparte_2
2008, era stata contattata dall'agronomo , il quale, recatosi presso l'azienda, le aveva Controparte_1 commissionato, in nome e per conto di le operazioni di raccolta di olive presso i
Parte_1 terreni agricoli “di proprietà della famiglia , siti in Bari nei pressi del quartiere S. Paolo ed
Parte_1 in località Palombaio”; 2) che, in base all'estensione dei terreni, era stata prevista la raccolta di 50 quintali di olive, al prezzo di € 15,00 per quintale raccolto, da effettuarsi con dipendenti e mezzi della stessa attrice;
3) che, secondo gli accordi intercorsi tra le parti, avrebbe provveduto
Parte_1 personalmente al pagamento del corrispettivo dovuto, come garantito dallo stesso agronomo;
4) di aver eseguito le operazioni di raccolta di olive presso i terreni del , “in media 80 quintali al
Parte_1 giorno”, avvalendosi di “mezzi di trasporto che provvedevano a recarsi presso il frantoio della famiglia per procedere alla loro molitura”; 5) che la raccolta, eseguita nel mese di dicembre
Parte_1
2008, era durata complessivamente 10 giorni lavorativi, durante i quali aveva impiegato 10 dipendenti e utilizzato macchinari e mezzi propri “sia per la raccolta che per i vari spostamenti da e per i fondi oggetto di raccolta”; 6) di aver raccolto un totale di 800 quintali di olive, maturando così un corrispettivo di € 12.000,00 (€ 15,00 x 800q), oltre iva;
7) che tale somma non era stata mai corrisposta dal nonostante i solleciti intervenuti nel corso del biennio successivo alla raccolta;
8) Parte_1 che i convenuti erano obbligati in solido: il per aver commissionato e accettato la Parte_1 prestazione eseguita dall'attrice, , invece, per aver promesso e garantito il pagamento Controparte_1 del corrispettivo da parte del primo. pagina 2 di 10 Si costituiva il quale, in via preliminare, eccepiva sia il difetto di competenza del Parte_1
Tribunale di Trani in favore di quello di Bari, sia il difetto di legittimazione passiva, deducendo di non essere proprietario, né possessore, dei fondi agricoli non meglio indicati dall'attrice. Per tale ragione, quindi, il convenuto eccepiva, altresì, la nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto, mentre, nel merito concludeva per il rigetto della domanda, ovvero, in subordine, di accoglierla limitatamente alla posizione di con condanna della Controparte_1 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., vinte, in ogni caso, le spese Controparte_2 processuali. asseriva di non avere mai conferito degli incarichi alla Parte_1 Controparte_2 nemmeno per il tramite del citato agronomo, precisando di avere la disponibilità di mezzi e maestranze per eseguire direttamente la raccolta presso i fondi “di famiglia”, senza necessità di ricorrere all'attività di terzi;
aggiungeva, inoltre, che l'attrice non aveva mai avuto accesso ai terreni agricoli e, in ogni caso, “il dato tecnico (raccolta di 800 quintali di olive su superficie di Ha 16,5) non era in linea con la produzione media dei fondi di olive nel territorio della Provincia di Bari”.
, invece, non si costituiva, ragione per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Istruita la causa a mezzo prova orale1 e c.t.u., il Tribunale di Trani, con sentenza n. 2054/2021 del
29.11.2021, in accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della della somma di € 12.000,00, oltre iva (se dovuta) Controparte_2
e agli interessi legali dalla data della domanda (16.3.2011) sino all'effettivo soddisfo, ponendo le spese di lite a carico degli stessi convenuti secondo il criterio di soccombenza.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, avendo questa dimostrato la fonte del diritto, ossia l'incarico professionale ricevuto da CP_1 per conto di l'adempimento della prestazione, consistita nella raccolta di 800
[...] Parte_1 quintali di olive, per la quale era stato pattuito il prezzo di €15.00 per quintale raccolto, per un totale di
€12.000,00.
A parere del primo giudice, sono risultate decisive le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 valutate unitamente al comportamento processuale dei convenuti, e, in particolare, alla loro mancata comparizione a rendere interrogatorio formale, oltre a non avere questi dimostrato, “come invece avrebbe dovuto fare all'esito della prova della prestazione dedotta in giudizio”, di aver estinto l'obbligazione. 1 Con ordinanza del 28.6.2012, veniva ammesso interrogatorio formale deferito nei confronti di e del Parte_1 contumace . Disposto l'interpello, all'udienza del 22.11.2012 e 13.11.2024, i convenuti non comparivano. Controparte_1 pagina 3 di 10 Passando alla quantificazione del corrispettivo, il Tribunale ha condiviso le conclusioni del c.t.u., il quale, rispondendo al quesito postogli giusta ordinanza del 19.2.20152, ha confermato la congruità della quantità di olive raccolte, nonché del prezzo convenuto, con la “presentazione di parte attrice e in relazione all'estensione dei fondi così come indicata nell'atto introduttivo”.
Con atto di citazione notificato il 16.2.2022, avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 riproponendo l'eccezione di nullità della citazione di primo grado ex artt. 163 e 164 c.p.c., nonché di difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda della
[...]
e la condanna della stessa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., mentre, in Controparte_2 subordine, la condanna esclusiva di vinte in ogni caso le spese di lite del doppio Controparte_1 grado di giudizio.
Nel costituirsi, la ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle Controparte_2 spese processuali.
Si è costituito, altresì, il quale, nel proporre appello incidentale, ha così concluso: Controparte_1
“Rigettare, previa verifica della regolare notifica dell'atto introduttivo del 16 marzo 2011, ogni domanda diretta a condannare il sig. anche in via solidale al pagamento “della Controparte_1 somma di euro 12.000,00 oltre IVA (se dovuta) ed agli interessi legali dalla data della domanda
(16/3/2011) sino all'effettivo soddisfo” per le ragioni indicate in narrativa. Con condanna alle spese e onorari del presente grado di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”
All'udienza dell'11.10.2024, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha Controparte_1 inteso proporre – nel rispetto del termine ex art. 343 c.p.c. (ratione temporis applicabile) - appello incidentale avverso la sentenza n. 2054/2021 del 29.11.2021, volontà, questa, manifestata espressamente a pagine 3 della memoria difensiva ( “e ritiene, a sua volta di proporre appello incidentale”) e ribadita nelle conclusioni in essa rassegnate (“rigettare […] ogni domanda diretta a condannare il sig. ”), a nulla rilevando – contrariamente a quanto sostenuto Controparte_1 dall'appellata - l'inesatta denominazione dell'atto in epigrafe (“comparsa di costituzione”) senza la dicitura “appello incidentale”. 2 “Accertare la congruità della quantità di olive raccolte secondo la presentazione di parte attrice in relazione all'estensione dei fondi così come indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché al fine di valutare la congruità del prezzo di raccolta convenuto”. pagina 4 di 10 Ciò detto, col primo motivo di appello principale, si duole dell'omessa pronuncia del Parte_1
Tribunale sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva e richiesta di estromissione dal giudizio, nonostante l'allegazione, sin dal primo grado, della propria estraneità ai fatti di causa e dell'assenza di titolarità dei fondi agricoli sui quali la avrebbe eseguito le operazioni di Controparte_2 raccolta.
Col secondo motivo si censura l'accoglimento della domanda della avendo Controparte_2 il primo giudice errato nel ritenere assolto l'onere probatorio di essa attrice soltanto in base alle dichiarazioni del teste , valutate unitamente alla mancata comparizione dei convenuti Testimone_1
a rendere interrogatorio formale.
Col terzo motivo, si eccepisce, invece, la nullità e inutilizzabilità della c.t.u. di primo grado, oltremodo esplorativa, avendo essa supplito – “in maniera illegittima e irrituale” - alle carenze documentali di parte attrice.
Col primo motivo di appello incidentale, lamenta il vizio di notifica della citazione Controparte_1 di primo grado, non avendo la prodotto in atti la comunicazione di avvenuto Controparte_2 deposito (CAD). Col secondo motivo, invece, si duole della omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, essendosi il primo giudice limitato a richiamare le prova orale assunta in giudizio, senza dare conto dei motivi di fatto e di diritto sui quali ha fondato il proprio convincimento.
In applicazione del principio della ragione più liquida, che consente al giudice di decidere la causa sulla base della questione di merito di più agevole soluzione, anche se successiva alle altre nella progressione logico giuridica (Cass. civ. n. 12346/2021; n. 30745/2019; n. 363/2019), va esaminata unicamente la fondatezza della domanda proposta da nei confronti di Controparte_2
e , restando assorbiti gli ulteriori profili processuali (regolarità della Parte_1 Controparte_1 notificazione dell'atto di citazione di primo grado;
eccezione di difetto di legittimazione passiva di nullità ex art. art. 163 e 164 c.p.c. della citazione di primo grado), tradottisi nelle Parte_1 esposte censure.
Gli appelli, principale e incidentale, sono fondati sul punto e, pertanto, vanno entrambi accolti per quanto di ragione.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, cui si intende dar continuità, l'attore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto, per la risoluzione, ovvero per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento del contratto (in tal senso, Cass.
19110/2023; 13685/2019; 826/2015; SS.UU. n. 13533/2001). pagina 5 di 10 Invero, con specifico riguardo alla richiesta di pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per l'esecuzione della prestazione d'opera (ipotesi, questa, che ricorre nel caso di specie), spetta al professionista provare l'esistenza del rapporto, ovvero l'avvenuto conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà del cliente di avvalersi della sua attività e della sua opera, il relativo contenuto e, ulteriormente, l'esecuzione della prestazione (in materia di contratto di prestazione d'opera, v. Cass. civ. n. 21522/2019, secondo cui “Nei giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte”; n. 29812/2018; n. 24568/2013; in termini anche Cass. civ. n. 28226/2021; n.
23983/2016, secondo cui “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicchè, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione”).
Ebbene, a tale onere si è sottratta la non avendo essa dimostrato, nel corso Controparte_2 del presente procedimento, né il titolo a fondamento del proprio diritto di credito, e cioè il presunto incarico ricevuto da di raccogliere le olive presso i fondi agricoli di Controparte_1 Parte_1 né tantomeno l'adempimento della prestazione, consistita – a suo dire - nelle operazioni di raccolta di
800 quintali di olive, per le quali avrebbe maturato il corrispettivo di € 12.000,00 (oltre iva).
Ha errato, dunque, il Tribunale nel ritenere adempiuto l'onere probatorio posto a carico dell'attrice in forza di un generico richiamo alla escussione del teste (“collaboratore” della Testimone_1
e alla mancata comparizione dei convenuti a rendere interrogatorio formale. Controparte_2
Quanto alla prova dichiarativa, va precisato che i testimoni de relato actoris solo coloro che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. civ. n. 4530/2025; n. 569/2015).
Perché la dichiarazione testimoniale sia qualificabile come de relato actoris, non rileva affatto il diretto interesse del teste ad un preciso esito del giudizio, tale da fargli assumere la qualità di parte pagina 6 di 10 processuale, quanto, piuttosto, le modalità con cui lo stesso è venuto a conoscenza delle circostanze fattuali sulle quali è chiamato a deporre.
Ciò detto, è emerso che il teste , ancorchè impiegato nel settore “commerciale” della Testimone_1 società appellata, non ebbe conoscenza diretta e immediata dei fatti di causa, avendo ammesso di averli appresi dalle conversazioni intrattenute dal titolare con altri dipendenti “presso l'azienda”, o dai discorsi tra gli stessi dipendenti (v. verbale d'udienza del 13.11.2014: “[…] tanto so, perché lavorando in azienda, ho sentito parlare il e gli altri operai”; “[…] tanto so, lo ripeto, per averlo CP_2 sentito in azienda” – risposta al capitolo di prova n. 1 della seconda memoria istruttoria di parte attrice;
“[…] tanto so perché se ne è sempre parlato in azienda sia con gli operai che con il – CP_2 risposta al capito di prova n. 2 della seconda memoria istruttoria di parte attrice;
“[…] tanto so perché se ne è parlato in azienda” - risposta al capito di prova n. 6 della seconda memoria istruttoria di parte attrice)3.
In realtà, al di là della esatta qualificazione della predetta prova dichiarativa, assume qui carattere dirimente il fatto che il dipendente non ha offerto alcun contributo alla fondatezza della Tes_1 domanda proposta dalla essendosi limitato, per un verso, a confermare il Controparte_2 numero identificativo dei capitoli di prova (“è vera la circostanza”), per l'altro, ad aggiungere elementi privi di pertinenza e di ulteriore riscontro probatorio.
Non bastano, infatti, le risposte date ai capitoli di prova n. 4 e n. 5 della citata memoria istruttoria4, perché con esse il ha dato atto della prassi dell'azienda di avvalersi “di mezzi Tes_1 Controparte_2 propri e operai specializzati” nell'esecuzione degli incarichi, specificando l'ammontare del “compenso usualmente percepito nel 2008 per la tipologia delle operazioni indicate”; così facendo, però, nulla ha aggiunto in merito all'effettiva esecuzione di lavori presso i fondi in agro di Bari, alla modalità e ai tempi delle operazioni di raccolta, alla quantità di maestranze e di mezzi adoperati. Irrilevanti, infine, le dichiarazioni confermative rese sui capitoli n. 7, n. 8 e n. 9 della richiamata memoria5. Altrettanto generica è l'affermazione del teste, all'udienza del 19 febbraio 2015, di aver visto CP_1 in azienda, “due anni” prima (“fa”), in quanto tale asserzione, se da un lato ha confermato la
[...] preesistenza di un rapporto professionale tra l'agronomo e il titolare , dall'altro non ha CP_2 comprovato che il primo si recò in azienda, proprio nel settembre del 2008, per conferire l'incarico per conto del se non altro per l'incertezza del dato temporale. Parte_1
Privo di rilevanza, poi, è l'assunto del teste di aver visionato personalmente la documentazione afferente alla dedotta raccolta di olive presso i terreni del (v. capitolo di prova n. 3 - tanto so Parte_1 perché ho visto in azienda i documenti che attestano questo evento”)6, non essendo state precisati la tipologia e il contenuto di detta documentazione, che, del resto, l'attrice ha omesso di produrre in atti.
È singolare, infatti, che, a fronte del dichiarato impiego di manodopera e mezzi, nonché del trasporto di quintali di olive “presso il frantoio della famiglia per la molitura”, la Parte_1 Controparte_2 non abbia depositato la relativa documentazione (fatture di pagamento;
DDT relativi al trasporto;
[...] libri matricola dipendenti).
A tale ultimo proposito, non giova all'appellata affermare che era onere del formulare Parte_1 richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., trattandosi di documentazione nella sua immediata disponibilità e che la stessa avrebbe potuto – e dovuto – depositare in atti a sostegno delle proprie ragioni.
Così riassunti gli esiti dell'istruttoria, è evidente che la non ha dimostrato di Controparte_2 essere stata incaricata da di raccogliere le olive su fondi agricoli “di proprietà della Controparte_1 famiglia ”, né tantomeno di aver eseguito la raccolta, in favore dell'appellante, con l'ausilio Parte_1 di “mezzi e dipendenti propri”.
Tale difetto di prova non viene sufficientemente compensato dalla mancata presentazione dei convenuti
- nella contumacia del - a rendere interrogatorio formale, atteso che l'art. 232 c.p.c. Controparte_1 prescrive che, in tale ipotesi, possano essere ritenuti come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ma soltanto dopo aver "valutato ogni altro elemento di prova".
Secondo l'interpretazione letterale, la citata norma non ricollega automaticamente alla mancata comparizione o risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificate, l'effetto della confessione (ficta confessio), ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. civ. n.
9436/2018; n. 6204/2016; n. 17719/2014; n. 3258/2007). 6 “3) vero che in quelle circostanza di tempo e di luogo, il sig. precisava che i fondi su cui la avrebbe CP_1 CP_2 dovuto operare erano due terreni dell'estensione di 2,5 ha (quello di Bari) e di 14 ha (quello di Palombaio), con una previsione di raccolta di circa 50 quintali di olive per ettaro”. pagina 8 di 10 Ne consegue che, dalla mancata comparizione della parte a rendere il deferito interrogatorio non possono ricavarsi argomenti di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c., né tantomeno ritenere provati i fatti dedotti, ove la domanda della controparte sia del tutto sfornita – come nel caso di specie - di qualsivoglia elemento documentale a supporto e difetti di elementi di prova ulteriori rispetto a quelli
"in negativo" desumibili da tale mancata comparizione (in termini, Cass. civ. 5240/2006, che cita Cass.
n. 19964/2005; n.15055/2003; Cass. n. 11233/1997; v. anche App. Torino n. 794/2020; App. Reggio
Calabria n. 96/2018).
Tanto è vero qui, a maggior ragione, a fronte delle specifiche e puntuali contestazioni sollevate da sin dal primo grado di giudizio. Parte_1
In particolare, l'appellante ha asserito di non essere stato né proprietario, né possessore, dei fondi agricoli in agro di Bari e Palombaio, circostanza, questa, che ha trovato conferma nelle risultanze della c.t.u. (in disparte i profili di nullità delle operazioni peritali), la quale, nel verificare la congruità del corrispettivo richiesto, ha rilevato che “i fondi in questione non risultano di proprietà del sig. bensì di proprietà del sig. , nato in [...] il Parte_1 Parte_2
03/1271976, dal 19.12.2006” (pg. 9 della relazione peritale).
Dunque, spettava alla – e non l'ha fatto - allegare e dimostrare a che titolo il Controparte_2 le commissionò, per il tramite di , le operazioni di raccolta di olive Parte_1 Controparte_1 sui fondi della famiglia, non risultando sufficiente la presunzione dell'“enorme beneficio economico” che lo stesso appellante ne avrebbe tratto.
Del tutto errata, quindi, la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, in quale, nell'affermare che i convenuti “non hanno dimostrato […] di aver estinto l'obbligazione”, ha di fatto invertito l'onere probatorio.
In definitiva, nei limiti di quanto innanzi evidenziato, si impone l'accoglimento dell'appello principale e incidentale, e, in riforma della sentenza n. 2054/2021 del 29.11.2021, emessa dal Tribunale di Trani, va rigettata la domanda proposta dalla mentre restano assorbite tutte le altre Controparte_2 domande e/o eccezioni di parte.
L'accoglimento dell'appello principale comporta, altresì, l'assorbimento del quarto motivo, con cui si contesta l'errata liquidazione delle spese processuali di primo grado poste erroneamente a carico dell'odierno appellante.
*
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza, le spese processuali del primo e secondo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (secondo i parametri fissati dal DM 147/22, vigenti a far data dal
23 ottobre 2022, tenuto conto dello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 – valori medi), nei rapporti pagina 9 di 10 tra nonché tra e l'appellata Parte_3 Controparte_1
(limitatamente al grado di appello, stante la contumacia di in primo grado), sono Controparte_1 interamente poste a carico della Controparte_2
*
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. della come Controparte_2 richiesto da per mancanza dei presupposti e di prove specifiche in merito. Parte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nonché sull'appello incidentale proposto da , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 2054/2021 del 26.11.2021, emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica e pubblicata in data 29.11.2021, nel giudizio portante il numero di R.G. n. 94000164/2011, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei Controparte_2 confronti di e;
Parte_1 Controparte_1
2) Condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 alla rifusione, in favore di delle spese giudiziali liquidate, per il primo grado, Parte_1 in €5.077,00, e per il grado di appello in €6.191,50 (di cui €5.809,00 per compensi ed €382,50 per esborsi), oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
3) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 rifusione, in favore di , delle spese giudiziali liquidate, per il grado di appello, Controparte_1 in €5.809,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
4) pone le spese di c.t.u. di primo grado definitivamente a carico della Controparte_2
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da nei Parte_1 confronti della Controparte_2
Così deciso il 5 settembre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “1) vero che verso la fine del mese di settembre 2008 il sig. incaricò il dott. di Parte_1 Controparte_1 contattare in suo nome e per suo conto la per commissionare ad essa società le operazioni di Controparte_2 raccolta delle olive sui terreni agricoli di proprietà della famiglia siti in Bari e in località Palombaio”; “2) vero Parte_1 che in ossequio all'incarico ricevuto, verso la fine del mese di settembre 2008 il sig. si recò presso la Controparte_1 sede della società per commissionare, appunto in nome e per conto del sig. , le Controparte_2 Parte_1 operazioni sopra meglio descritte”; “6) vero che sempre in quelle circostanze di tempo e di luogo il sig. riferiva CP_1 alla che al pagamento del corrispettivo pattuito avrebbe provveduto il sig. ”. Controparte_2 Parte_1 4 “4) vero che sempre in quelle circostanza di tempo e di luogo il sig. precisava che tutte le operazioni di raccolta CP_1 e trasporto di olive sarebbero dovute essere gestite dalla con personale e mezzi propri”; “5) vero Controparte_2 che il sig. conveniva con la il prezzo delle attività richieste in ragioni di complessivi CP_1 Controparte_2
€15,00 (euro quindici/00) per quintale raccolto”. 5 “7) vero che nel mese di dicembre 2008 la società ha provveduto a eseguire tutte le operazioni di Controparte_2 raccolta e trasporto delle olive nell'interesse del sig. ”; “8) vero che nell'esecuzione delle attività di cui sopra la Parte_1 ha impiegato personale, macchinari e mezzi propri”; “9) vero che in ossequio all'incarico in Controparte_2 discorso la ha raccolto e consegnato circa 800 quintali di olive al sig. ”. Controparte_2 Parte_1 pagina 7 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Luciano Guaglione Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 251 del 2022
T R A rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Parte_1
Maria Giovanna Fortunato e Innocente Cataldi, del foro di Bari, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato e Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, dagli avv.ti. Angelo Ragone e Domenico Sollazzo, del foro di Bari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via P. Amedeo n. 36, nonché presso il loro domicilio digitale e Email_3 Email_4
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, dall'avv. Maurizio Masellis, del foro di Trani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Molfetta al viale Papa Giovanni Paolo II n. 16/D, nonché presso il suo domicilio digitale
. Email_5 pagina 1 di 10 APPELLATA avverso la sentenza n. cron. 2054/2021 del 26.11.2021, emessa dal Tribunale di Trani - Sezione
Civile in composizione monocratica, pubblicata il 29.11.2021, nel giudizio portante il numero di
R.G. 94000164/2011.
*
All'udienza dell'11.10.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.3.2011, la conveniva in giudizio Controparte_2
e affinché il Tribunale di Trani condannasse loro, in solido (o, in Parte_1 Controparte_1 subordine, soltanto ), al pagamento della somma di €12.000,00, oltre IVA, a titolo di Controparte_1 corrispettivo dovuto all'attrice per l'attività di raccolta di olive svolta in favore di con Parte_1 vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda la deduceva: 1) che, nel mese di novembre Controparte_2
2008, era stata contattata dall'agronomo , il quale, recatosi presso l'azienda, le aveva Controparte_1 commissionato, in nome e per conto di le operazioni di raccolta di olive presso i
Parte_1 terreni agricoli “di proprietà della famiglia , siti in Bari nei pressi del quartiere S. Paolo ed
Parte_1 in località Palombaio”; 2) che, in base all'estensione dei terreni, era stata prevista la raccolta di 50 quintali di olive, al prezzo di € 15,00 per quintale raccolto, da effettuarsi con dipendenti e mezzi della stessa attrice;
3) che, secondo gli accordi intercorsi tra le parti, avrebbe provveduto
Parte_1 personalmente al pagamento del corrispettivo dovuto, come garantito dallo stesso agronomo;
4) di aver eseguito le operazioni di raccolta di olive presso i terreni del , “in media 80 quintali al
Parte_1 giorno”, avvalendosi di “mezzi di trasporto che provvedevano a recarsi presso il frantoio della famiglia per procedere alla loro molitura”; 5) che la raccolta, eseguita nel mese di dicembre
Parte_1
2008, era durata complessivamente 10 giorni lavorativi, durante i quali aveva impiegato 10 dipendenti e utilizzato macchinari e mezzi propri “sia per la raccolta che per i vari spostamenti da e per i fondi oggetto di raccolta”; 6) di aver raccolto un totale di 800 quintali di olive, maturando così un corrispettivo di € 12.000,00 (€ 15,00 x 800q), oltre iva;
7) che tale somma non era stata mai corrisposta dal nonostante i solleciti intervenuti nel corso del biennio successivo alla raccolta;
8) Parte_1 che i convenuti erano obbligati in solido: il per aver commissionato e accettato la Parte_1 prestazione eseguita dall'attrice, , invece, per aver promesso e garantito il pagamento Controparte_1 del corrispettivo da parte del primo. pagina 2 di 10 Si costituiva il quale, in via preliminare, eccepiva sia il difetto di competenza del Parte_1
Tribunale di Trani in favore di quello di Bari, sia il difetto di legittimazione passiva, deducendo di non essere proprietario, né possessore, dei fondi agricoli non meglio indicati dall'attrice. Per tale ragione, quindi, il convenuto eccepiva, altresì, la nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto, mentre, nel merito concludeva per il rigetto della domanda, ovvero, in subordine, di accoglierla limitatamente alla posizione di con condanna della Controparte_1 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., vinte, in ogni caso, le spese Controparte_2 processuali. asseriva di non avere mai conferito degli incarichi alla Parte_1 Controparte_2 nemmeno per il tramite del citato agronomo, precisando di avere la disponibilità di mezzi e maestranze per eseguire direttamente la raccolta presso i fondi “di famiglia”, senza necessità di ricorrere all'attività di terzi;
aggiungeva, inoltre, che l'attrice non aveva mai avuto accesso ai terreni agricoli e, in ogni caso, “il dato tecnico (raccolta di 800 quintali di olive su superficie di Ha 16,5) non era in linea con la produzione media dei fondi di olive nel territorio della Provincia di Bari”.
, invece, non si costituiva, ragione per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Istruita la causa a mezzo prova orale1 e c.t.u., il Tribunale di Trani, con sentenza n. 2054/2021 del
29.11.2021, in accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della della somma di € 12.000,00, oltre iva (se dovuta) Controparte_2
e agli interessi legali dalla data della domanda (16.3.2011) sino all'effettivo soddisfo, ponendo le spese di lite a carico degli stessi convenuti secondo il criterio di soccombenza.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, avendo questa dimostrato la fonte del diritto, ossia l'incarico professionale ricevuto da CP_1 per conto di l'adempimento della prestazione, consistita nella raccolta di 800
[...] Parte_1 quintali di olive, per la quale era stato pattuito il prezzo di €15.00 per quintale raccolto, per un totale di
€12.000,00.
A parere del primo giudice, sono risultate decisive le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 valutate unitamente al comportamento processuale dei convenuti, e, in particolare, alla loro mancata comparizione a rendere interrogatorio formale, oltre a non avere questi dimostrato, “come invece avrebbe dovuto fare all'esito della prova della prestazione dedotta in giudizio”, di aver estinto l'obbligazione. 1 Con ordinanza del 28.6.2012, veniva ammesso interrogatorio formale deferito nei confronti di e del Parte_1 contumace . Disposto l'interpello, all'udienza del 22.11.2012 e 13.11.2024, i convenuti non comparivano. Controparte_1 pagina 3 di 10 Passando alla quantificazione del corrispettivo, il Tribunale ha condiviso le conclusioni del c.t.u., il quale, rispondendo al quesito postogli giusta ordinanza del 19.2.20152, ha confermato la congruità della quantità di olive raccolte, nonché del prezzo convenuto, con la “presentazione di parte attrice e in relazione all'estensione dei fondi così come indicata nell'atto introduttivo”.
Con atto di citazione notificato il 16.2.2022, avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 riproponendo l'eccezione di nullità della citazione di primo grado ex artt. 163 e 164 c.p.c., nonché di difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda della
[...]
e la condanna della stessa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., mentre, in Controparte_2 subordine, la condanna esclusiva di vinte in ogni caso le spese di lite del doppio Controparte_1 grado di giudizio.
Nel costituirsi, la ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle Controparte_2 spese processuali.
Si è costituito, altresì, il quale, nel proporre appello incidentale, ha così concluso: Controparte_1
“Rigettare, previa verifica della regolare notifica dell'atto introduttivo del 16 marzo 2011, ogni domanda diretta a condannare il sig. anche in via solidale al pagamento “della Controparte_1 somma di euro 12.000,00 oltre IVA (se dovuta) ed agli interessi legali dalla data della domanda
(16/3/2011) sino all'effettivo soddisfo” per le ragioni indicate in narrativa. Con condanna alle spese e onorari del presente grado di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”
All'udienza dell'11.10.2024, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha Controparte_1 inteso proporre – nel rispetto del termine ex art. 343 c.p.c. (ratione temporis applicabile) - appello incidentale avverso la sentenza n. 2054/2021 del 29.11.2021, volontà, questa, manifestata espressamente a pagine 3 della memoria difensiva ( “e ritiene, a sua volta di proporre appello incidentale”) e ribadita nelle conclusioni in essa rassegnate (“rigettare […] ogni domanda diretta a condannare il sig. ”), a nulla rilevando – contrariamente a quanto sostenuto Controparte_1 dall'appellata - l'inesatta denominazione dell'atto in epigrafe (“comparsa di costituzione”) senza la dicitura “appello incidentale”. 2 “Accertare la congruità della quantità di olive raccolte secondo la presentazione di parte attrice in relazione all'estensione dei fondi così come indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché al fine di valutare la congruità del prezzo di raccolta convenuto”. pagina 4 di 10 Ciò detto, col primo motivo di appello principale, si duole dell'omessa pronuncia del Parte_1
Tribunale sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva e richiesta di estromissione dal giudizio, nonostante l'allegazione, sin dal primo grado, della propria estraneità ai fatti di causa e dell'assenza di titolarità dei fondi agricoli sui quali la avrebbe eseguito le operazioni di Controparte_2 raccolta.
Col secondo motivo si censura l'accoglimento della domanda della avendo Controparte_2 il primo giudice errato nel ritenere assolto l'onere probatorio di essa attrice soltanto in base alle dichiarazioni del teste , valutate unitamente alla mancata comparizione dei convenuti Testimone_1
a rendere interrogatorio formale.
Col terzo motivo, si eccepisce, invece, la nullità e inutilizzabilità della c.t.u. di primo grado, oltremodo esplorativa, avendo essa supplito – “in maniera illegittima e irrituale” - alle carenze documentali di parte attrice.
Col primo motivo di appello incidentale, lamenta il vizio di notifica della citazione Controparte_1 di primo grado, non avendo la prodotto in atti la comunicazione di avvenuto Controparte_2 deposito (CAD). Col secondo motivo, invece, si duole della omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, essendosi il primo giudice limitato a richiamare le prova orale assunta in giudizio, senza dare conto dei motivi di fatto e di diritto sui quali ha fondato il proprio convincimento.
In applicazione del principio della ragione più liquida, che consente al giudice di decidere la causa sulla base della questione di merito di più agevole soluzione, anche se successiva alle altre nella progressione logico giuridica (Cass. civ. n. 12346/2021; n. 30745/2019; n. 363/2019), va esaminata unicamente la fondatezza della domanda proposta da nei confronti di Controparte_2
e , restando assorbiti gli ulteriori profili processuali (regolarità della Parte_1 Controparte_1 notificazione dell'atto di citazione di primo grado;
eccezione di difetto di legittimazione passiva di nullità ex art. art. 163 e 164 c.p.c. della citazione di primo grado), tradottisi nelle Parte_1 esposte censure.
Gli appelli, principale e incidentale, sono fondati sul punto e, pertanto, vanno entrambi accolti per quanto di ragione.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, cui si intende dar continuità, l'attore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto, per la risoluzione, ovvero per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento del contratto (in tal senso, Cass.
19110/2023; 13685/2019; 826/2015; SS.UU. n. 13533/2001). pagina 5 di 10 Invero, con specifico riguardo alla richiesta di pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per l'esecuzione della prestazione d'opera (ipotesi, questa, che ricorre nel caso di specie), spetta al professionista provare l'esistenza del rapporto, ovvero l'avvenuto conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà del cliente di avvalersi della sua attività e della sua opera, il relativo contenuto e, ulteriormente, l'esecuzione della prestazione (in materia di contratto di prestazione d'opera, v. Cass. civ. n. 21522/2019, secondo cui “Nei giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte”; n. 29812/2018; n. 24568/2013; in termini anche Cass. civ. n. 28226/2021; n.
23983/2016, secondo cui “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicchè, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione”).
Ebbene, a tale onere si è sottratta la non avendo essa dimostrato, nel corso Controparte_2 del presente procedimento, né il titolo a fondamento del proprio diritto di credito, e cioè il presunto incarico ricevuto da di raccogliere le olive presso i fondi agricoli di Controparte_1 Parte_1 né tantomeno l'adempimento della prestazione, consistita – a suo dire - nelle operazioni di raccolta di
800 quintali di olive, per le quali avrebbe maturato il corrispettivo di € 12.000,00 (oltre iva).
Ha errato, dunque, il Tribunale nel ritenere adempiuto l'onere probatorio posto a carico dell'attrice in forza di un generico richiamo alla escussione del teste (“collaboratore” della Testimone_1
e alla mancata comparizione dei convenuti a rendere interrogatorio formale. Controparte_2
Quanto alla prova dichiarativa, va precisato che i testimoni de relato actoris solo coloro che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. civ. n. 4530/2025; n. 569/2015).
Perché la dichiarazione testimoniale sia qualificabile come de relato actoris, non rileva affatto il diretto interesse del teste ad un preciso esito del giudizio, tale da fargli assumere la qualità di parte pagina 6 di 10 processuale, quanto, piuttosto, le modalità con cui lo stesso è venuto a conoscenza delle circostanze fattuali sulle quali è chiamato a deporre.
Ciò detto, è emerso che il teste , ancorchè impiegato nel settore “commerciale” della Testimone_1 società appellata, non ebbe conoscenza diretta e immediata dei fatti di causa, avendo ammesso di averli appresi dalle conversazioni intrattenute dal titolare con altri dipendenti “presso l'azienda”, o dai discorsi tra gli stessi dipendenti (v. verbale d'udienza del 13.11.2014: “[…] tanto so, perché lavorando in azienda, ho sentito parlare il e gli altri operai”; “[…] tanto so, lo ripeto, per averlo CP_2 sentito in azienda” – risposta al capitolo di prova n. 1 della seconda memoria istruttoria di parte attrice;
“[…] tanto so perché se ne è sempre parlato in azienda sia con gli operai che con il – CP_2 risposta al capito di prova n. 2 della seconda memoria istruttoria di parte attrice;
“[…] tanto so perché se ne è parlato in azienda” - risposta al capito di prova n. 6 della seconda memoria istruttoria di parte attrice)3.
In realtà, al di là della esatta qualificazione della predetta prova dichiarativa, assume qui carattere dirimente il fatto che il dipendente non ha offerto alcun contributo alla fondatezza della Tes_1 domanda proposta dalla essendosi limitato, per un verso, a confermare il Controparte_2 numero identificativo dei capitoli di prova (“è vera la circostanza”), per l'altro, ad aggiungere elementi privi di pertinenza e di ulteriore riscontro probatorio.
Non bastano, infatti, le risposte date ai capitoli di prova n. 4 e n. 5 della citata memoria istruttoria4, perché con esse il ha dato atto della prassi dell'azienda di avvalersi “di mezzi Tes_1 Controparte_2 propri e operai specializzati” nell'esecuzione degli incarichi, specificando l'ammontare del “compenso usualmente percepito nel 2008 per la tipologia delle operazioni indicate”; così facendo, però, nulla ha aggiunto in merito all'effettiva esecuzione di lavori presso i fondi in agro di Bari, alla modalità e ai tempi delle operazioni di raccolta, alla quantità di maestranze e di mezzi adoperati. Irrilevanti, infine, le dichiarazioni confermative rese sui capitoli n. 7, n. 8 e n. 9 della richiamata memoria5. Altrettanto generica è l'affermazione del teste, all'udienza del 19 febbraio 2015, di aver visto CP_1 in azienda, “due anni” prima (“fa”), in quanto tale asserzione, se da un lato ha confermato la
[...] preesistenza di un rapporto professionale tra l'agronomo e il titolare , dall'altro non ha CP_2 comprovato che il primo si recò in azienda, proprio nel settembre del 2008, per conferire l'incarico per conto del se non altro per l'incertezza del dato temporale. Parte_1
Privo di rilevanza, poi, è l'assunto del teste di aver visionato personalmente la documentazione afferente alla dedotta raccolta di olive presso i terreni del (v. capitolo di prova n. 3 - tanto so Parte_1 perché ho visto in azienda i documenti che attestano questo evento”)6, non essendo state precisati la tipologia e il contenuto di detta documentazione, che, del resto, l'attrice ha omesso di produrre in atti.
È singolare, infatti, che, a fronte del dichiarato impiego di manodopera e mezzi, nonché del trasporto di quintali di olive “presso il frantoio della famiglia per la molitura”, la Parte_1 Controparte_2 non abbia depositato la relativa documentazione (fatture di pagamento;
DDT relativi al trasporto;
[...] libri matricola dipendenti).
A tale ultimo proposito, non giova all'appellata affermare che era onere del formulare Parte_1 richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., trattandosi di documentazione nella sua immediata disponibilità e che la stessa avrebbe potuto – e dovuto – depositare in atti a sostegno delle proprie ragioni.
Così riassunti gli esiti dell'istruttoria, è evidente che la non ha dimostrato di Controparte_2 essere stata incaricata da di raccogliere le olive su fondi agricoli “di proprietà della Controparte_1 famiglia ”, né tantomeno di aver eseguito la raccolta, in favore dell'appellante, con l'ausilio Parte_1 di “mezzi e dipendenti propri”.
Tale difetto di prova non viene sufficientemente compensato dalla mancata presentazione dei convenuti
- nella contumacia del - a rendere interrogatorio formale, atteso che l'art. 232 c.p.c. Controparte_1 prescrive che, in tale ipotesi, possano essere ritenuti come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ma soltanto dopo aver "valutato ogni altro elemento di prova".
Secondo l'interpretazione letterale, la citata norma non ricollega automaticamente alla mancata comparizione o risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificate, l'effetto della confessione (ficta confessio), ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. civ. n.
9436/2018; n. 6204/2016; n. 17719/2014; n. 3258/2007). 6 “3) vero che in quelle circostanza di tempo e di luogo, il sig. precisava che i fondi su cui la avrebbe CP_1 CP_2 dovuto operare erano due terreni dell'estensione di 2,5 ha (quello di Bari) e di 14 ha (quello di Palombaio), con una previsione di raccolta di circa 50 quintali di olive per ettaro”. pagina 8 di 10 Ne consegue che, dalla mancata comparizione della parte a rendere il deferito interrogatorio non possono ricavarsi argomenti di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c., né tantomeno ritenere provati i fatti dedotti, ove la domanda della controparte sia del tutto sfornita – come nel caso di specie - di qualsivoglia elemento documentale a supporto e difetti di elementi di prova ulteriori rispetto a quelli
"in negativo" desumibili da tale mancata comparizione (in termini, Cass. civ. 5240/2006, che cita Cass.
n. 19964/2005; n.15055/2003; Cass. n. 11233/1997; v. anche App. Torino n. 794/2020; App. Reggio
Calabria n. 96/2018).
Tanto è vero qui, a maggior ragione, a fronte delle specifiche e puntuali contestazioni sollevate da sin dal primo grado di giudizio. Parte_1
In particolare, l'appellante ha asserito di non essere stato né proprietario, né possessore, dei fondi agricoli in agro di Bari e Palombaio, circostanza, questa, che ha trovato conferma nelle risultanze della c.t.u. (in disparte i profili di nullità delle operazioni peritali), la quale, nel verificare la congruità del corrispettivo richiesto, ha rilevato che “i fondi in questione non risultano di proprietà del sig. bensì di proprietà del sig. , nato in [...] il Parte_1 Parte_2
03/1271976, dal 19.12.2006” (pg. 9 della relazione peritale).
Dunque, spettava alla – e non l'ha fatto - allegare e dimostrare a che titolo il Controparte_2 le commissionò, per il tramite di , le operazioni di raccolta di olive Parte_1 Controparte_1 sui fondi della famiglia, non risultando sufficiente la presunzione dell'“enorme beneficio economico” che lo stesso appellante ne avrebbe tratto.
Del tutto errata, quindi, la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, in quale, nell'affermare che i convenuti “non hanno dimostrato […] di aver estinto l'obbligazione”, ha di fatto invertito l'onere probatorio.
In definitiva, nei limiti di quanto innanzi evidenziato, si impone l'accoglimento dell'appello principale e incidentale, e, in riforma della sentenza n. 2054/2021 del 29.11.2021, emessa dal Tribunale di Trani, va rigettata la domanda proposta dalla mentre restano assorbite tutte le altre Controparte_2 domande e/o eccezioni di parte.
L'accoglimento dell'appello principale comporta, altresì, l'assorbimento del quarto motivo, con cui si contesta l'errata liquidazione delle spese processuali di primo grado poste erroneamente a carico dell'odierno appellante.
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Secondo l'ordinario criterio della soccombenza, le spese processuali del primo e secondo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (secondo i parametri fissati dal DM 147/22, vigenti a far data dal
23 ottobre 2022, tenuto conto dello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 – valori medi), nei rapporti pagina 9 di 10 tra nonché tra e l'appellata Parte_3 Controparte_1
(limitatamente al grado di appello, stante la contumacia di in primo grado), sono Controparte_1 interamente poste a carico della Controparte_2
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Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. della come Controparte_2 richiesto da per mancanza dei presupposti e di prove specifiche in merito. Parte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nonché sull'appello incidentale proposto da , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 2054/2021 del 26.11.2021, emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica e pubblicata in data 29.11.2021, nel giudizio portante il numero di R.G. n. 94000164/2011, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei Controparte_2 confronti di e;
Parte_1 Controparte_1
2) Condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 alla rifusione, in favore di delle spese giudiziali liquidate, per il primo grado, Parte_1 in €5.077,00, e per il grado di appello in €6.191,50 (di cui €5.809,00 per compensi ed €382,50 per esborsi), oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
3) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 rifusione, in favore di , delle spese giudiziali liquidate, per il grado di appello, Controparte_1 in €5.809,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
4) pone le spese di c.t.u. di primo grado definitivamente a carico della Controparte_2
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da nei Parte_1 confronti della Controparte_2
Così deciso il 5 settembre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “1) vero che verso la fine del mese di settembre 2008 il sig. incaricò il dott. di Parte_1 Controparte_1 contattare in suo nome e per suo conto la per commissionare ad essa società le operazioni di Controparte_2 raccolta delle olive sui terreni agricoli di proprietà della famiglia siti in Bari e in località Palombaio”; “2) vero Parte_1 che in ossequio all'incarico ricevuto, verso la fine del mese di settembre 2008 il sig. si recò presso la Controparte_1 sede della società per commissionare, appunto in nome e per conto del sig. , le Controparte_2 Parte_1 operazioni sopra meglio descritte”; “6) vero che sempre in quelle circostanze di tempo e di luogo il sig. riferiva CP_1 alla che al pagamento del corrispettivo pattuito avrebbe provveduto il sig. ”. Controparte_2 Parte_1 4 “4) vero che sempre in quelle circostanza di tempo e di luogo il sig. precisava che tutte le operazioni di raccolta CP_1 e trasporto di olive sarebbero dovute essere gestite dalla con personale e mezzi propri”; “5) vero Controparte_2 che il sig. conveniva con la il prezzo delle attività richieste in ragioni di complessivi CP_1 Controparte_2
€15,00 (euro quindici/00) per quintale raccolto”. 5 “7) vero che nel mese di dicembre 2008 la società ha provveduto a eseguire tutte le operazioni di Controparte_2 raccolta e trasporto delle olive nell'interesse del sig. ”; “8) vero che nell'esecuzione delle attività di cui sopra la Parte_1 ha impiegato personale, macchinari e mezzi propri”; “9) vero che in ossequio all'incarico in Controparte_2 discorso la ha raccolto e consegnato circa 800 quintali di olive al sig. ”. Controparte_2 Parte_1 pagina 7 di 10