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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 282/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Daniela Rosano per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
P.IVA_1
APPELLATO contumace
Oggetto: trasferimento del lavoratore
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate l'11.2.2025. FATTI DI CAUSA ha chiamato in giudizio il Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di Savona Controparte_1
esponendo essere docente di sostegno psicofisico EH e di avere partecipato alla procedura straordinaria per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2022/23, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno;
di avere indicato come prima sede di preferenza l'IISS
“Mazzini-Da Vinci” di Savona;
che nell'elenco dei posti disponibili e vacanti pubblicato dall per la Liguria il CP_2
26.6.2023 tale sede non era risultata disponibile;
che, pertanto, ella era stata costretta a scegliere la sede dell'IISS “Patetta” di
Cairo Montenotte, dove aveva preso servizio il 1°.9.2023; che con decreto dell per la Sicilia del 29.6.2023 la docente CP_2
titolare della cattedra di proprio interesse, aveva Persona_1
ottenuto il trasferimento a domanda all'IISS “Volta” di Palermo, dove aveva preso servizio il 1°.9.2023; che, pertanto, al momento della scelta della sede da parte sua, il posto di sostegno presso l'IISS “Mazzini-Da Vinci” di Savona si era reso vacante e disponibile per l'anno 2023/24. Ha chiesto, pertanto, di condannare il ad assegnare in suo Controparte_1
favore la titolarità definitiva della sede presso l'IISS “Mazzini-
Da Vinci” di Savona per il posto di sostegno vacante e
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disponibile, con decorrenza giuridica ed economica dal 1°.
9.2023 ed assunzione in servizio dal 1°.9.2024.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 282/2024, pubblicata l'11.6.2024, il Tribunale ha respinto il ricorso.
Propone appello la sig.ra il è Pt_1 Controparte_1
rimasto contumace anche in appello.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 18.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
- al fine di garantire la trasparenza e la correttezza della procedura di individuazione delle sedi e dell'abbinamento con i docenti, e per valutarne la legittimità, è necessario avere riguardo al momento di pubblicazione del decreto dell e non ad uno successivo;
CP_2
- al momento della pubblicazione dei posti (decreto dell'U.S.R. Liguria n. 1332 del 26.6.2023) e dell'assegnazione incrociata ed automatizzata degli stessi con i docenti, il posto di interesse della ricorrente era occupato e non compreso nell'elenco;
- è irrilevante che in data posteriore il posto si sia liberato, a seguito della mobilità ottenuta dalla docente Per_1
trattandosi di evento successivo e sopravvenuto rispetto a quello della pubblicazione dei posti;
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- dal provvedimento dell'U.S.R. Sicilia emerge come i beneficiari della mobilità avrebbero preso servizio nell'ufficio di destinazione in data 1°.
9.2023 e, pertanto, fino a quella data hanno conservato il posto di lavoro presso l'Istituto originario;
ne discende che neppure quando la ricorrente è stata convocata per la scelta e l'individuazione della sede definitiva nella qualifica di ruolo in data 29.6.2023, il posto di suo interesse poteva essere qualificato vacante e disponibile.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per erronea ricostruzione dei fatti, rilevando che il trasferimento a Palermo della docente titolare presso l'IISS “Mazzini-Da Per_1
Vinci” di Savona, era stato reso pubblico il giorno 29.6.2023 alle ore 8,57 e pertanto la docente avrebbe potuto accettare tale Pt_1
sede, che aveva indicato come prima preferenza, alle ore 15,00 del 29.6.2023: la mancata ricezione, nell'elenco dei posti vacanti e disponibili in Liguria, del posto liberatosi all'IISS “Mazzini-Da
Vinci” di Savona il 29.6.2023 alle ore 8,57, in tempo utile per consentirle di scegliere quel posto il 29.6.2023 alle ore 15.00, era imputabile esclusivamente all della Liguria. CP_2
Con il secondo motivo l'appellante sottolinea che la procedura di mobilità si conclude con il decreto di trasferimento dei docenti interessati – nel caso di specie, il decreto dell della Sicilia CP_2
– che è perfetto ed efficace una volta emesso e i posti rimasti privi di titolare a seguito di mobilità del personale di ruolo sono quelli su cui prima si operano i trasferimenti di ruolo e, successivamente, le immissioni in ruolo, sicché il posto liberatosi
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all'IISS “Mazzini-Da Vinci” di Savona avrebbe dovuto essere inserito tra quelli offerti alla sua scelta.
L'appello è infondato.
Come correttamente indicato dal primo Giudice, ragioni di trasparenza e correttezza della procedura di individuazione delle sedi e di assegnazione delle stesse ai docenti impongono di considerare come unico momento rilevante quello di pubblicazione dell'elenco dei posti vacanti e disponibili: alla data di pubblicazione dell'elenco dei posti per la Liguria (26.6.2023), il posto di interesse dell'appellante (IISS “Mazzini-Da Vinci” di
Savona) era occupato e non era compreso nell'elenco, ed è irrilevante che si sia liberato successivamente (29.6.2023).
Non risulta nemmeno che il trasferimento a Palermo della docente disposto con decreto dell' per la Sicilia del Per_1 CP_2
29.6.2023, fosse stato deliberato e reso noto già in data anteriore al 26.6.2023 e dunque che, prima di quella data, fosse già noto che il posto da lei ricoperto all'IISS “Mazzini-Da Vinci” di
Savona si sarebbe liberato in tempo utile per essere inserito nell'elenco dei posti vacanti per la Liguria pubblicato il
26.6.2023.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la contumacia dell'appellato.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di
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un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello; dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2024
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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