TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/12/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta”
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 8/2025 R.G.A.C. promossa da (avv. Guido Marone), contro il Parte_1 [...]
(ex art. 417 bis c.p.c.) avente ad oggetto: Controparte_1
Riconoscimento e valutazione a fini giuridici dell'anno 2013 con progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive maturate, osserva quanto segue:
- 1 -
Con ricorso depositato in data 3.1.2025 la ricorrente, docente di ruolo del
[...]
, assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere Controparte_1 dall'01.09.1992, collocata a riposo a decorrere dal 01.09.2021, lamentava il mancato riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali. Dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.
178/2015, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del blocco delle progressioni economiche del personale del pubblico impiego, evidenziava che tale blocco impediva un aumento del trattamento economico solo nel periodo oggetto del blocco (anno 2013), ferma restando la valutazione del servizio prestato nel 2013 sia ai fini giuridici, che ai fini della maturazione delle fasce di anzianità superiori e del conseguimento degli incrementi economici negli anni successivi al blocco stipendiale. Tanto esposto, chiedeva di: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla Controparte_1 rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condannare del al pagamento di Controparte_1 tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi
e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto
e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.”
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese, CP_1 così concludendo: “1)In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimità del decreto di ricostruzione di carriera impugnato ed accertare l'intervenuta adozione del provvedimento di progressione di carriera;
3) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi;
4) Stante l'assoluta infondatezza del ricorso e considerata
l'esigenza di valutare la pretesa di parte ricorrente alla luce dei principi di cui agli artt. 2-
36-81-117-119 della Costituzione si chiede di condannare la parte ricorrente alle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. del cod. proc. civile , relativo alle liquidazioni delle spese legali in favore delle Pubbliche Amministrazioni oppure in alternativa si chiede la
Pag. 2 di 5 compensazione delle spese di lite”.
La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni da parte del solo ricorrente.
- 2 -
In primo luogo occorre dare atto della dichiarazione, sopravvenuta in corso di causa (si vedano le note scritte dell'11.12.2025), “espressa rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. rispetto esclusivamente ai capi della domanda, autonomi ed indipendenti, che sono appunto relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ”.
Quanto alle restanti parti delle domande, in primo luogo deve essere rilevata la carenza di interesse ad agire nel presente giudizio da parte del ricorrente, questione senz'altro rilevabile d'ufficio.
A tal fine, giova richiamare alla mente, in primo luogo, il disposto generale dell'art. 100
c.p.c., a norma del quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
In linea generale – ed in conformità con quanto costantemente sostenuto anche in dottrina – si può affermare che, sulla scorta del tenore letterale della norma in esame,
l'interesse ad agire giuridicamente rilevante sia definibile nei termini della condizione di ammissibilità della domanda (ovvero anche di concessione della tutela), nel senso che esso rappresenta, al pari della legittimazione ad agire, un requisito intrinseco della domanda stessa, che ne influenza in modo diretto la proponibilità prima e l'accoglibilità
(nel merito) poi. Al momento della proposizione della domanda, in altre parole, deve sussistere un interesse non a proporre la domanda in sé e per sé, bensì ad ottenere il provvedimento giurisdizionale richiesto con la domanda stessa: l'interesse ad agire, infatti, esprime un rapporto di utilità tra il tipo di lesione del diritto (la cui attuale esistenza viene affermata in giudizio) e quel tipo di provvedimento giurisdizionale che specificatamente si richiede.
Pag. 3 di 5 Tale interesse, per conforme giurisprudenza, deve avere poi i caratteri della concretezza e dell'attualità, nel senso che, senza l'intervento dell'autorità giurisdizionale, la parte istante subirebbe un danno, non essendo sufficiente neppure l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 12637 del 19/05/2008; Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 2057 del 24/01/2019:
“l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice”) e deve persistere per tutta la durata del giudizio;
di conseguenza, tale interesse non può dirsi sussistente laddove il giudizio sia stato instaurato per ottenere la risoluzione solo in via di massima o accademica di una questione di diritto, e ciò in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (in questi termini si vedano, tra le altre, Cass. 11010/2000;
Cass. 10062/1998; Cass. 4444/1995; Cass. 2622/1995; Cass. 6177/1985).
Da questo punto di vista, perciò, il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare (Cass. Sez. L Sentenza n. 17788 del 22/11/2003). Inoltre, da tali caratteristiche dell'interesse ad agire consegue “la non attualità e la ipoteticità dell'interesse ad agire nella causa, quando lo stesso interesse risulti condizionato all'esito di altro giudizio” (Cass. Sez. L., Sentenza n 24334 del 2007).
Tanto premesso in generale, deve a questo punto osservarsi come sia pacifico tra le parti che il rapporto di lavoro sia cessato per effetto del pensionamento della parte ricorrente e quest'ultima non ha in alcun modo chiarito in che termini l'accoglimento delle domande del ricorso- parte delle quali oggetto di rinuncia – possa produrre una qualche utilità rispetto al trattamento pensionistico in godimento (in relazione al quale, del resto, sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei Conti e la legittimazione processuale CP_ dell' .
Inoltre, deve osservarsi come sebbene in ricorso si legga che “Inopinatamente, accadeva che, dall'esame della propria posizione economica e dal decreto di ricostruzione (doc. 3),
Pag. 4 di 5 il ricorrente si avvedeva l'Amministrazione resistente aveva valutato in modo incompleto e parziale l'anzianità di carriera effettivamente maturata siccome non aveva computato
l'anno 2013”, il doc.n. 3 richiamato contenga un decreto del provveditorato agli studi di
Cupramontana del 17 luglio 1995, evidentemente non conferente rispetto all'anzianità di servizio maturata nel 2013.
Ne consegue che in alcun modo possa, allo stato, ritenersi sussistente un “interesse, concreto ed attuale, a ricorrere ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ,” rispetto al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013.
- 3 -
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente va infine condannata al pagamento delle spese di lite che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, nonché della consistenza dell'attività difensiva posta in essere nel corso del giudizio (d.m. 55/2014, riferimento ai valori minimi del primo scaglione delle cause di valore indeterminabile ed espunto il compenso per la fase istruttoria, data la natura puramente documentale della causa ed applicata la decurtazione di cui all'art. 152 bis disp.att. c.p.c.), si liquidano in complessivi euro 5901,6 per compensi professionali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: dichiara inammissibili le domande proposte da parte ricorrente contro il con ricorso del 3.1.2025 e la condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5901,6 per compensi professionali.
Chieti, 23 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 5 di 5
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 8/2025 R.G.A.C. promossa da (avv. Guido Marone), contro il Parte_1 [...]
(ex art. 417 bis c.p.c.) avente ad oggetto: Controparte_1
Riconoscimento e valutazione a fini giuridici dell'anno 2013 con progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive maturate, osserva quanto segue:
- 1 -
Con ricorso depositato in data 3.1.2025 la ricorrente, docente di ruolo del
[...]
, assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere Controparte_1 dall'01.09.1992, collocata a riposo a decorrere dal 01.09.2021, lamentava il mancato riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali. Dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.
178/2015, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del blocco delle progressioni economiche del personale del pubblico impiego, evidenziava che tale blocco impediva un aumento del trattamento economico solo nel periodo oggetto del blocco (anno 2013), ferma restando la valutazione del servizio prestato nel 2013 sia ai fini giuridici, che ai fini della maturazione delle fasce di anzianità superiori e del conseguimento degli incrementi economici negli anni successivi al blocco stipendiale. Tanto esposto, chiedeva di: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla Controparte_1 rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condannare del al pagamento di Controparte_1 tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi
e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto
e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.”
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese, CP_1 così concludendo: “1)In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimità del decreto di ricostruzione di carriera impugnato ed accertare l'intervenuta adozione del provvedimento di progressione di carriera;
3) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi;
4) Stante l'assoluta infondatezza del ricorso e considerata
l'esigenza di valutare la pretesa di parte ricorrente alla luce dei principi di cui agli artt. 2-
36-81-117-119 della Costituzione si chiede di condannare la parte ricorrente alle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. del cod. proc. civile , relativo alle liquidazioni delle spese legali in favore delle Pubbliche Amministrazioni oppure in alternativa si chiede la
Pag. 2 di 5 compensazione delle spese di lite”.
La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni da parte del solo ricorrente.
- 2 -
In primo luogo occorre dare atto della dichiarazione, sopravvenuta in corso di causa (si vedano le note scritte dell'11.12.2025), “espressa rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. rispetto esclusivamente ai capi della domanda, autonomi ed indipendenti, che sono appunto relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ”.
Quanto alle restanti parti delle domande, in primo luogo deve essere rilevata la carenza di interesse ad agire nel presente giudizio da parte del ricorrente, questione senz'altro rilevabile d'ufficio.
A tal fine, giova richiamare alla mente, in primo luogo, il disposto generale dell'art. 100
c.p.c., a norma del quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
In linea generale – ed in conformità con quanto costantemente sostenuto anche in dottrina – si può affermare che, sulla scorta del tenore letterale della norma in esame,
l'interesse ad agire giuridicamente rilevante sia definibile nei termini della condizione di ammissibilità della domanda (ovvero anche di concessione della tutela), nel senso che esso rappresenta, al pari della legittimazione ad agire, un requisito intrinseco della domanda stessa, che ne influenza in modo diretto la proponibilità prima e l'accoglibilità
(nel merito) poi. Al momento della proposizione della domanda, in altre parole, deve sussistere un interesse non a proporre la domanda in sé e per sé, bensì ad ottenere il provvedimento giurisdizionale richiesto con la domanda stessa: l'interesse ad agire, infatti, esprime un rapporto di utilità tra il tipo di lesione del diritto (la cui attuale esistenza viene affermata in giudizio) e quel tipo di provvedimento giurisdizionale che specificatamente si richiede.
Pag. 3 di 5 Tale interesse, per conforme giurisprudenza, deve avere poi i caratteri della concretezza e dell'attualità, nel senso che, senza l'intervento dell'autorità giurisdizionale, la parte istante subirebbe un danno, non essendo sufficiente neppure l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 12637 del 19/05/2008; Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 2057 del 24/01/2019:
“l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice”) e deve persistere per tutta la durata del giudizio;
di conseguenza, tale interesse non può dirsi sussistente laddove il giudizio sia stato instaurato per ottenere la risoluzione solo in via di massima o accademica di una questione di diritto, e ciò in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (in questi termini si vedano, tra le altre, Cass. 11010/2000;
Cass. 10062/1998; Cass. 4444/1995; Cass. 2622/1995; Cass. 6177/1985).
Da questo punto di vista, perciò, il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare (Cass. Sez. L Sentenza n. 17788 del 22/11/2003). Inoltre, da tali caratteristiche dell'interesse ad agire consegue “la non attualità e la ipoteticità dell'interesse ad agire nella causa, quando lo stesso interesse risulti condizionato all'esito di altro giudizio” (Cass. Sez. L., Sentenza n 24334 del 2007).
Tanto premesso in generale, deve a questo punto osservarsi come sia pacifico tra le parti che il rapporto di lavoro sia cessato per effetto del pensionamento della parte ricorrente e quest'ultima non ha in alcun modo chiarito in che termini l'accoglimento delle domande del ricorso- parte delle quali oggetto di rinuncia – possa produrre una qualche utilità rispetto al trattamento pensionistico in godimento (in relazione al quale, del resto, sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei Conti e la legittimazione processuale CP_ dell' .
Inoltre, deve osservarsi come sebbene in ricorso si legga che “Inopinatamente, accadeva che, dall'esame della propria posizione economica e dal decreto di ricostruzione (doc. 3),
Pag. 4 di 5 il ricorrente si avvedeva l'Amministrazione resistente aveva valutato in modo incompleto e parziale l'anzianità di carriera effettivamente maturata siccome non aveva computato
l'anno 2013”, il doc.n. 3 richiamato contenga un decreto del provveditorato agli studi di
Cupramontana del 17 luglio 1995, evidentemente non conferente rispetto all'anzianità di servizio maturata nel 2013.
Ne consegue che in alcun modo possa, allo stato, ritenersi sussistente un “interesse, concreto ed attuale, a ricorrere ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ,” rispetto al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013.
- 3 -
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente va infine condannata al pagamento delle spese di lite che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, nonché della consistenza dell'attività difensiva posta in essere nel corso del giudizio (d.m. 55/2014, riferimento ai valori minimi del primo scaglione delle cause di valore indeterminabile ed espunto il compenso per la fase istruttoria, data la natura puramente documentale della causa ed applicata la decurtazione di cui all'art. 152 bis disp.att. c.p.c.), si liquidano in complessivi euro 5901,6 per compensi professionali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: dichiara inammissibili le domande proposte da parte ricorrente contro il con ricorso del 3.1.2025 e la condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5901,6 per compensi professionali.
Chieti, 23 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 5 di 5