Trib. Chieti, sentenza 23/12/2025, n. 448
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Mancanza di interesse ad agire

    La Corte rileva la carenza di interesse ad agire del ricorrente, poiché il rapporto di lavoro è cessato per pensionamento e non è stato chiarito come l'accoglimento delle domande possa produrre utilità rispetto al trattamento pensionistico in godimento. Inoltre, il documento richiamato a supporto della domanda non è pertinente all'anzianità di servizio maturata nel 2013.

  • Inammissibile
    Rinuncia agli atti

    Il ricorrente ha espressamente rinunciato agli atti del giudizio relativamente ai capi della domanda che riguardano il riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    In applicazione dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente viene condannata al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Chieti, sentenza 23/12/2025, n. 448
    Giurisdizione : Trib. Chieti
    Numero : 448
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo