Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Paolo Celentano Consigliere dott. Caterina Di Martino Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 593 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del
2023 , avente ad oggetto: risarcimento del danno da lesione personale
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MASSIMO DE MARTINO ( c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
( c.f. ) nella qualità di genitore Controparte_1 C.F._3 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia , rappresentato e Persona_1
difeso dall'avvocato Romano CICCONE ( c.f. ) C.F._4
APPELLATO
NONCHE'
“ING. (P.Iva: Controparte_2
) in persona del legale rappresentante (Cod. Fisc.: P.IVA_1 Controparte_2
) rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Altamura CodiceFiscale_5
(Cod. Fisc.: ) e Luciano Lo Conte (Cod. Fisc.: CodiceFiscale_6 [...]
) APPELLATA C.F._7
Per tutte le parti, nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con una citazione notificata il 23.3.2017, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Avellino , quale genitore esercente la Controparte_1
potestà genitoriale della minore , nonché la Ing. Persona_1 Controparte_2 al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento del danno da lesioni
[...]
personali subite in seguito al sinistro verificatosi il 4.1.2015, alle ore 12.10 circa, in
Bagnoli Irpino (Av) all'interno del comprensorio sciistico di Lago Laceno. Riferiva che mentre si trovava all'interno dell'area sciistica, gestita dalla società convenuta, era stata investita dalla minore , che conduceva uno slittino, e che in Persona_1
seguito all'investimento rovinava al suolo, riportando gravi lesioni personali al ginocchio sinistro.
La Ing. si costituiva resistendo alla domanda ed eccependo Controparte_2
l'insussistenza di qualsivoglia propria responsabilità. Allegava che l'area, costituita da dieci piste sciabili aperte gestite con regolare concessione del Controparte_3
, era soggetta a regolare sorveglianza nei limiti della regolare esigibilità, tenuto
[...] conto dell'ampiezza del territorio sciistico;
che l'area era munita di segnaletica ben visibile di divieto assoluto di uso di bob e/o slittini di qualsiasi natura, in conformità dell'art. 2 comma II L. 363/2003; che pertanto l'uso dello slittino era imprevedibile e non contestabile al gestore dell'impianto; eccepiva, inoltre, che la danneggiata aveva a sua volta violato l'art. 15 comma I della normativa di settore percorrendo a piedi la pista, in tal modo rendendosi esclusiva responsabile dell'evento da cui era derivato il danno. Eccepiva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore dell'impianto era del tutto insussistente e che l'eventuale responsabilità ex art. 2043 c.c. avrebbe potuto essere contestata esclusivamente al convenuto , quale genitore della Controparte_1
minore . Per_1
Quest'ultimo si costituiva contestando la domanda ed eccependo l'inammissibilità ed infondatezza della stessa. In punto di fatto contestava la ricostruzione dell'attrice ed affermava che ella procedeva a piedi sulla pista dando le spalle alla discesa e tagliava la strada alla bambina che procedeva per piccole spinte su una “paletta scivolo”; aggiungeva che l'urto non era stato violento e che la era caduta per aver Pt_1 perso l'equilibrio con conseguente torsione dell'arto inferiore. Inoltre il marito della danneggiata, ai CC intervenuti, aveva confermato la condotta imprudente della moglie.
Nella fase istruttoria venivano espletate le prove orali ( interrogatori formali e testimonianze) e la ctu medico legale. Con la sentenza n. 1205/2022, pubblicata il
28.06.2022, il Tribunale di Avellino rigettava la domanda e condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della Ing. Controparte_4
compensando le spese di lite nel rapporto tra attrice e convenuto . Per_1
Avverso tale sentenza, la ha proposto appello rassegnando le seguenti Pt_1 conclusioni “ in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado condannare il sig.
, quale genitore esercente la potestà genitoriale della minore Controparte_1 [...]
, e la società Ing. in persona del Per_1 Controparte_2
legale rapp.te p.t., in solido o ciascuno secondo la sua responsabilità, al risarcimento dei danni sofferti dall'Appellante per il fatto illecito sub iudice quantificati nella somma contenuta di €
8.638,83 (ottomilaseicentotrentotto/83), col beneficio della rivalutazione ed interessi dal fatto illecito;
condannare gli appellati alla rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
La Ing. si è costituita il 5.6.2023 per resistere all'appello Controparte_2
ed ha rassegnato le seguenti conclusioni “ Dichiarare inammissibile per le motivazioni ed eccezioni così come articolate e sviluppate, anche ex art. 342 C.p.c., e/o ex art. 345 C.p.c. e - comunque - rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Sentenza n. 1205/2022 - emessa e depositata il Parte_1
28.06.2022 – dal Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico,
Dott.ssa Gerarda Fiore;
condannare parte appellante alle spese e competenze difensive anche del presente grado di giudizio”.
Il si è costituito con comparsa depositata il 18.5.2023 resistendo a tutti i Per_1 motivi di gravame. Ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del modello impugnatorio delineato dall'art. 342 c.p.c. . Ha rassegnato le seguenti conclusioni “ In via preliminare accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per i motivi suesposti e, per l'effetto condannare la Sig.ra alle spese e alle competenze legali del secondo grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., Pt_1
così come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. Nel merito rigettare, in ogni caso, lo spiegato appello e, per l'effetto condannare l'appellante alle spese e alle competenze legali del secondo grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., così come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. In via meramente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche parziale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. della Soc. Ing. Controparte_5
in persona del l.r.p.t., e, per l'effetto, condannare la Soc. Ing. e
[...] Controparte_2
in persona del l.r.p.t., a tenere indenne il Sig. Controparte_5 Controparte_1
da qualsiasi richiesta avanzata dall'appellante nei suoi confronti”.
All'udienza dell'8.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni;
la Corte ha trattenuto l'appello in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nelle comparse depositate dalla e dal nel primo termine non si Pt_1 Per_1 leggono istanze e conclusioni difformi da quelle incardinate in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato con riferimento all'art. 342 c.p.c.; a parere della Corte, infatti, l'appello Per_1 proposto supera il vaglio di ammissibilità in quanto le doglianze, pur verbose e prolisse oltre il necessario, sono idonee ad investire il giudice dell'impugnazione delimitando con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica e i motivi per i quali la stessa dovrebbe essere riformata ( cfr. Cass. SS.UU. n.
21799/2017).
Nel merito l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Con l'atto di appello precisa che intende impugnare il rigetto della Parte_1
domanda nei confronti di entrambi i convenuti nonché la pronunzia sul governo delle spese e lamenta, in sintesi, l'errata ricostruzione del fatto da parte del giudice di primo grado;
in particolare lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto a) che il sinistro sarebbe accaduto su una pista da sci “attiva” e b) che l'attrice non avrebbe offerto adeguata prova sulla dinamica del sinistro, che, secondo il Tribunale, sarebbe rimasta incerta.
Tali doglianze sono imperniate su diversi argomenti costituenti i motivi di censura:
1) Erroneamente il Tribunale ha affermato che l'attrice si trovava “nella zona in cui vige il divieto che riguarda l'accesso sulle piste da sci e impianti di risalita”;
2) Erroneamente il Tribunale avrebbe interpretato la disciplina normativa applicabile, la Legge n. 363/2003, escludendo la responsabilità della CP_2
“non risultando emersi profili di inadempimento o inesatto adempimento delle
[...]
obbligazioni gravanti sul gestore della pista da sci in rapporto causale con il danno lamentato da parte attrice, dalla medesima ricondotto alla collisione con la piccola
”; Per_1
3) Erroneamente il giudice di primo grado ha rigettato anche la domanda risarcitoria nei confronti del padre della minore ritenendo inattendibili le testimonianze del marito e della sorella per il sol fatto di essere legati da vincolo di parentela con l'attrice e irrilevanti rispetto alla tesi attorea in quanto “la percezione del teste non è chiara, non essendo possibile avere un quadro preciso Tes_1 di quanto stava verificandosi alle spalle dell'attrice, essendo a distanza da lei una cinquantina di metri, distanza colmata dalla presenza della figlia dell'attrice che giocava con la neve, non ricordando neanche il luogo del sinistro (.....) come altrettanto resta sconosciuta la dinamica dei fatti, può essere accaduto che, nell'attesa, abbia perso
l'equilibrio (......) , è pur vero che, nel caso in esame, non è stata riscontrata dai pubblici ufficiali, accorsi sui luoghi nell'immediatezza del fatto, la presenza di alcun ostacolo o anomalia o pericolo derivante dalla condotta della minore che inducesse a Per_1
ritenere plausibile la sua responsabilità”.
In particolare, quanto al primo motivo, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe travisato anche le dichiarazioni rese dal Maresciallo nella Testimone_2
relazione di servizio in cui si legge “ il sig. , genitore della minore Controparte_1
, riferiva che la propria figlia stava giocando con una paletta di plastica nel Per_1
comprensorio sciistico, verso le ore 12.10, mentre effettuava la piccola discesa che si trova a fine pista, andava a collidere contro una persona. Gli scriventi immediatamente si portavano all'interno del predetto impianto sciistico con la motoslitta pattuglia notando effettivamente sulla predetta pista, riversa per terra dolorante ad una gamba una donna identificata a nome
..”. Inoltre, secondo il Carabiniere, il si rendeva Parte_1 Per_1
disponibile a risarcire i danni provocati dalla collisione della figlia con la Pt_1 come riportato nella relazione e confermato dal Maresciallo Testimone_2
escusso all'udienza del 09/11/21. Ha aggiunto che anche l'altro Carabiniere escusso,
, confermava il contenuto delle relazioni redatte nell'immediatezza del Tes_3
sinistro e specificava, relativamente al luogo del sinistro, “ preciso che in questa zona i bambini sono soliti usare gli slittini”, quindi secondo l'appellante, non si era su una pista da sci attiva ma in un luogo diverso.
Le censure sono infondate e, in parte , inammissibili.
Vero è che la motivazione adottata dal Tribunale contiene un erroneo riferimento ad una sorta di inattendibilità “intrinseca” dei testimoni e Testimone_4 [...]
– coniuge e sorella dell'attrice - che non trova conferma nell'impianto del Tes_5
codice di rito. Ha errato il Tribunale nell'assimilare sic et simpliciter il divieto di testimoniare di cui all' 247 c.p.c. ( nella formulazione anteriore all'intervento della
Corte Cost. con la decisione n. 248/1974) all'art. 246 c.p.c. con cui si descrive l'incapacità a testimoniare a carico di soggetti non “indifferenti” al contenuto della lite, tanto da rendere possibile una loro partecipazione al giudizio, ciò indipendentemente dal grado di parentela con l'attore che li ha indicati.
Ed infatti, secondo i giudici di legittimità, “In tema di prova testimoniale, una volta venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'articolo 247 cod. proc. civ. per effetto dell'intervento della Consulta i soggetti che sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela od affinità possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva, al di là della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'articolo 246 cod. proc.civ., la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all'esito del loro esame. Infatti, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone il quale abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, non potendo l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (cfr, anche Cass. n. 6001 del 28.2.2023).
Ebbene nel caso in esame non si dubita del fatto che il Tribunale abbia errato nel ritenere i due testi suddetti inattendibili solo in quanto legati alla danneggiata da vincolo di parentela ma la censura non apporta utilità processuale alla domanda attorea, quindi diviene censura sterile cioè inammissibile. Ed infatti, secondo la stessa appellante, il Tribunale ha anche giudicato irrilevante rispetto alla tesi attorea le altre testimonianze ed in particolare la testimonianza di indotta Testimone_6
dall'attrice; inoltre ha esaminato il corredo documentale costituito dalla relazione di servizio dei CC della stazione di Bagnoli Irpino e dalla relazione del personale del
Soccorso Alpino intervenuto per soccorrere l'infortunata ed ha concluso che il sinistro
è avvenuto all'interno dell'impianto, nella “zona antistante l'impianto di seggiovia”.
A fronte di tale disamina, l'appellante, per dare corpo alla censura relativa alla attendibilità delle due testimonianze, avrebbe dovuto allegare e sostenere con argomenti logici che, se i due testimoni fossero stati giudicati attendibili, il contenuto delle loro dichiarazioni avrebbe determinato il ribaltamento della decisione di primo grado in senso a lei favorevole. Ciò non risulta e non appare neanche correttamente argomentato. In atto di appello, infatti, si legge che il teste ha Testimone_4 dichiarato: “Eravamo in semicerchio con mia moglie spalle al comprensorio ed io di fronte a lei, con le spalle alla biglietteria e tra di noi c'era mia figlia e accanto a me c'erano mia cognata
e la cugina di mia moglie. Preciso che la minore scivolava su una Persona_1
paletta/slittino e proveniva da una collinetta alle spalle di mia moglie. La collisione è avvenuta tra la parte anteriore dello slittino/paletta e la parte posteriore della gamba sinistra di mia moglie”. Il teste escusso all'udienza del 28/11/2019, così Testimone_5
dichiarava: “Ero all'interno del comprensorio, nei pressi dei campi da tennis [….. ….] ed in questa circostanza ho visto che mia sorella veniva investita da una bambina che scivolava su una paletta e prendeva mia sorella alle spalle. Mia sorella veniva colpita alla gamba sinistra.
[…… …..] la bambina scivolava da una pendenza. Noi ci trovavamo nei pressi del campo da tennis, a valle della discesa da cui scivolava la bambina. […. ….] Preciso che ho visto
l'impatto e posso ritenere che la piccola ha preso in pieno mia sorella con le Persona_1
gambe”.
Ebbene tali dichiarazioni non apportano utilità alla tesi attorea poiché non investono in chiave favorevole alla il punto focale della decisione cioè l'esatto punto in Pt_1 cui è avvenuto l'urto tra la parte anteriore della paletta scivolo su cui era seduta la bambina ( o con le sue gambe) e la parte posteriore dell'arto inferiore sinistro della signora. Sono testimonianze irrilevanti – come quella resa da - al Testimone_6 fine di superare il nodo della decisione adottata dal Tribunale, costituito dalla affermata lacunosità della prova offerta dall'attrice sulla dinamica del fatto nonché sulla “autoresponsabilità “ della responsabile di aver violato colpevolmente Pt_1
il divieto di stazionamento a piedi nell'area sciistica, peraltro tenendo posizione visiva sfavorevole alla discesa, come emerge incontestatamente dagli atti.
Né può assegnarsi valore dirimente in senso favorevole all'attrice al fatto che la pista fosse o meno “attiva”, circostanza anodinamente riportata dal Tribunale, CP_6
poiché la signora non è stata investita da uno sciatore in fase di discesa dalla pista
. CP_6
La tesi dell'appellante secondo la quale ella non avrebbe violato il divieto suddetto – essendosi verificatosi il sinistro in una zona adibita ad intrattenimento degli utenti – si basa verosimilmente su di un equivoco: l'impianto sciistico non è costituito esclusivamente dal tracciato delle piste adibite alla discesa su sci ma da un'ampia superficie in cui sono comprese zone funzionali all'utilizzo degli impianti di risalita, come la seggiovia, lo skilift, l'ovovia ecc., che sono ubicati anche immediatamente oltre l'ingresso con biglietteria e che sono riservate agli utenti dell'impianto. Tale realtà strutturale giustifica di per sé, indipendentemente dal fatto che le piste siano attive e frequentate o meno, il fatto che sull'intera area vige il divieto di transito a piedi, come previsto dall'art. 15 della legge n. 363/2003 ( nella versione applicabile ratione temporis). L'esistenza del divieto è risultata essere chiara ed evidente ad un utente di media diligenza;
era prevista nel regolamento dell'impianto di cui trattasi, affisso in biglietteria, ed era segnalata dai segnali verticali affissi in loco, visibili nella fotografia depositata in primo grado dalla stessa attrice ove si vede che nel medesimo segnale era indicato divieto di transito a piedi e di uso dello slittino, elementi probatori non specificamente contestati da parte appellante.
Ma c'è di più; l'ubicazione del punto di impatto veniva descritta lucidamente dalla stessa attrice in citazione laddove si legge che l'evento dannoso era avvenuto
“all'interno del comprensorio sciistico […..] in zona immediatamente antistante l'impianto di seggiovia ove è vietato l'utilizzo di slittini”, (ma anche di transito a piedi, ndr). Tale chiara indicazione – che la ha inammissibilmente mutato con la memoria ex Pt_1
art. 183 5 co. c.p.c. (primo termine) in cui l'urto si assumeva verificatosi “ in uno spazio adibito ad intrattenimento dell'utenza del comprensorio” – trovava riscontro processuale in diversi elementi probatori documentali, quali il rapporto di intervento redatto dai
CC nell'immediatezza del fatto, il 4.1.2015, in cui si legge che il fatto era avvenuto “ sulla predetta pista” – confermato dai verbalizzanti escussi come testi - ed il verbale di intervento del Soccorso Alpino poco dopo la caduta ove si legge “ investita sulla pista da una ( ) con bob o paletta”.
Tale circostanza è risultata altresì confermata dai testi addotti dal gestore dell'impianto – l'attendibilità dei quali non va revocata in dubbio in considerazione dei richiamati riscontri documentali e non messa in crisi dalla ipotizzata, peraltro tardivamente, “non indifferenza” alla lite del direttore dell'impianto – e non è sufficientemente contrastata dai testi addotti dalla Tra essi, la teste Pt_1 Tes_1 che non solo non ha saputo indicare il luogo esatto dell'impatto ma ha anche detto che si trovava di spalle alla biglietteria a distanza di ben 50 metri dalla divisa da Pt_1 lei dal corpo della figlia dell'amica “ che giocava con la neve”. La sua visuale era, pertanto, del tutto compromessa.
A questo punto, premesse le emergenze scrutinate, deve distinguersi il titolo di responsabilità che la ha azionato nei confronti di ciascuna parte, stante il Pt_1 fatto che anche in questa sede ella chiede la condanna in solido o individualmente
“secondo la sua responsabilità” sia del gestore dell'impianto che del genitore della minore.
Con riferimento alla vocatio della Ing. oggetto del secondo Controparte_2
motivo di appello, il fatto come dedotto dall'attrice in primo grado non potrebbe giammai configurare la responsabilità custodiale del gestore dell'impianto ex art. 2051 c.c. in quanto, secondo la prospettazione dell'attrice, il danno non è stato determinato dal “modo d'essere” dell'impianto ma da una pretesa omissione di vigilanza, quindi da un fattore colposo del gestore, tema notoriamente estraneo alla responsabilità custodiale ( anche Cass. 30775/2017). Tanto vale ad escludere la fattispecie suddetta ed inquadrare il fatto in ambito aquiliano, ex art. 2043 c.c.; ebbene, l'inquadramento in tale figura ha comportato che a carico della cedeva la prova del fatto che la dedotta omissione di vigilanza, Pt_1
non meglio precisata in citazione, costituisse violazione di un obbligo positivo – di natura, nel nostro caso, extracontrattuale cioè assunto nei confronti di tutti i soggetti che si trovavano all'interno del comprensorio sciistico anche se privi di biglietto per l'uso degli impianti di risalita - che, sulla base di un giudizio di causalità adeguata, aveva determinato l'evento dannoso. Tale prova, come affermato dal Tribunale, la non ha offerto essendo, per contro, emerso in giudizio che il gestore Pt_1
dell'impianto ha osservato le prescrizioni della normativa di settore, ha esposto segnaletica specifica, avendo anche più volte dal 2003 al 2017 richiesto all'amministrazione comunale di emettere un provvedimento di divieto di transito dell'area sciistica a piedi e con slittini, riscontrata la resistenza degli utenti a rispettare le regole, ed ha provveduto al soccorso dell'infortunata. Non è individuabile, quindi, un diverso e maggiore grado di diligenza esigibile dal gestore.
Con riferimento alla responsabilità da culpa in vigilando del , oggetto del terzo Per_1
motivo di appello, inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'art. 2048 c.c., essa è stata esclusa dal Tribunale con una motivazione disarmonica e lacunosa (in cui ha trattato in prevalenza il tema della carenza di prova sulla dinamica del fatto), che in questa sede tocca integrare sulla base delle effettive emergenze probatorie. A parere della Corte, premessa la natura presuntiva della culpa in vigilando del genitore, è noto che la responsabilità può essere esclusa se il genitore dimostra di aver adottato cautele parametrate all'età del minore ed alla situazione di fatto in cui è maturata l'azione che ha dato luogo all'evento ( Cass. n. 26200/2011). Nel caso in esame il ha Per_1
eccepito che la bimba aveva solo sei anni, circostanza oggettiva;
i testi addotti dal convenuto ( , hanno concordemente affermato che la Tes_7 Tes_8 Tes_9
bimba si trovava a circa due metri dai genitori, che la tenevano d'occhio, e che ella incedeva lentamente;
i testi dell'attrice hanno descritto la paletta di plastica di piccole dimensioni sulla quale la bimba era seduta, quindi non era uno slittino;
il soccorritore ha descritto il fondo del luogo ove è avvenuto l'impatto come un “falsopiano” cioè un tratto in leggera pendenza, quindi l'urto è stato necessariamente modesto. Tenuto conto di tutte queste circostanze deve ritenersi che la lieve responsabilità genitoriale – sia pur presuntivamente configurabile - sia stata ampiamente superata e sovrastata dal fortuito incidentale, come in sostanza ha inteso il Tribunale nel governare il rapporto processuale tra la ed il , posto che come Pt_1 Per_1 emerso dalla documentazione sanitaria e dalla ctu la signora, a seguito dell'urto da tergo, ha effettuato una spontanea torsione dell'articolazione del ginocchio sinistro a piede fisso a terra, con tutte le infauste conseguenze che ne sono scaturite.
Per altro verso, non può trascurarsi l'altra emergenza processuale – cui il Tribunale ha fatto cenno senza tuttavia esplicitare le sue conseguenze - e cioè il fatto che la signora dava le spalle al “falsopiano” e stazionava a piedi in un'area del Pt_1
comprensorio sciistico, vicino all'impianto di seggiovia, come esposto in citazione ( pagina 1); tale condotta è stata connotata da grave imprudenza ed imperizia, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo, ed integra il fatto impeditivo contemplato dall'art. 1227 co. 2 c.c., come eccepito da entrambe le parti, inteso come contributo esclusivo e determinante a generare l'evento lesivo.
Il governo delle spese di lite da parte del giudice di primo grado, in particolare nel rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto , non è oggetto di appello Per_1 incidentale;
nel rapporto tra attrice e società convenuta il Tribunale ha applicato correttamente il principio di soccombenza.
In definitiva, l'appello va respinto, con conferma integrale della pronunzia appellata.
Il governo delle spese processuali del grado è ispirato al principio di cui all'art. 91 cpc;
la liquidazione è operata d' ufficio in dispositivo mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Spettano in favore del , tenuto Per_1
conto dello scaglione di valore applicabile, parametrato sulla domanda ( da euro
5.200,00 a 26.00,00) € 600,00 per la fase di studio, 500,00 per l'atto introduttivo, €
921,50 per la fase di trattazione ed € 1200,00 per la fase decisoria, oltre l'aumento del
15% per le spese generali;
in totale € 3704,15 . In favore della “Ing. Controparte_2
la stessa somma per le prime tre fasi ed € 955,50 per la fase decisoria, tenuto
[...] conto della quantità di attività espletata;
aggiunte le spese generali, spettano in totale alla € 3.423,55 . Controparte_2
Per il procuratore del va accolta l'istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c.. Per_1
Infine, considerato l'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e della in Controparte_1 Controparte_7 persona del titolare avverso la sentenza del Tribunale di Avellino Controparte_2
n. 1205/2022 del 28.6.2022 così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al rimborso delle spese processuali sostenute da ciascuna parte appellata, liquidate in € 3704,15 in favore del – con Per_1
distrazione in favore dell'avvocato Romano Ciccone - ed € 3423,55 in favore della Ing. Controparte_2
c) secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino