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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 01/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 356/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Claudio Di Franco Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
L'assegno sociale è stato istituito dall'art. art. 3, commi 6 e 7, L. 335 del 1995 in sostituzione della pensione sociale.
Tale prestazione compete a coloro che a partire dall'1/1/2029 abbiano compiuto 67 anni, risiedano abitualmente in Italia e si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla stessa legge.
Per i cittadini stranieri l'art. 20 comma 10 del D.L. 112/2008, convertito dalla
L. 133/2008, ha modificato la previgente disciplina dettata dall'art. 80, comma 19, L. 388/2000 - la quale prescriveva il solo il possesso della carta di soggiorno - disponendo che“A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.”.
In buona sostanza, oltre alla carta di soggiorno, il Legislatore ha introdotto il requisito supplementare dello stabile soggiorno “materiale” e continuativo per almeno 10 anni.
Il termine “soggiorno” sta a indicare, per interpretazione giurisprudenziale del tutto pacifica, che la permanenza sul territorio nazionale deve essere effettiva, prescindendosi, pertanto, in via di principio dal dato formale della residenza anagrafica.
Questa è posseduta da molti anni dalla ricorrente, la quale, come attestato dall'all. 17, risiede dal 16/4/2004 in Italia, prima a Monopoli (Ba) e poi in
Taggia.
L' è altresì titolare di permesso di soggiorno (all. 18), rinnovato nel Pt_1
2023 nella forma della carta di soggiorno permanente UE (all. 19).
La donna ha poi compiuto 67 anni e fruisce d'una pensione estera dell'importo annuo di € 1.320,00 (doc. n.4), versando, pertanto, in stato di bisogno economico.
La domanda di riconoscimento dell'assegno sociale è stata però respinta dall' con la seguente motivazione che fedelmente di seguito si trascrive: CP_1
“l'autodichiarazione relativa ai periodi trascorsi all'estero conteneva affermazioni smentite dai passaporti. In particolare, nel passaporto con validità dal 26/01/2010 Numero_1 al 25/01/2020 sono presenti alcuni timbri non compatibili con le dichiarazioni della richiedente. Tra gli altri: in uscita dall'Italia del 30/01/2014 (Pag. 3); CP_2 CP_2
in ingresso in Italia del 08/12/2017 (Pag. 3); in uscita dall'Italia del CP_2
25/12/2015 (Pag. 5). Di questi timbri non vi è menzione nell'autodichiarazione fornita dalla signora.
Pur dando atto che il soggetto risiede a Taggia dal 16/04/2004, la discrepanza fra le dichiarazioni fornite e quanto riportato sul passaporto non consente di poter valutare il requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni”.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il requisito della stabile effettiva residenza decennale in Italia è elemento che deve sussistere al momento in cui vengono ad esistenza i fatti costitutivi del diritto.
Privo di pregio è, pertanto, l'assunto secondo cui il possesso del requisito dei
10 anni continuativi di soggiorno in Italia andrebbe accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui s'è protratto il soggiorno stesso, il quale, dunque, potrebbe risalire anche ad un periodo distante dal momento di presentazione della domanda cosicchè la avrebbe Pt_1
egualmente diritto a percepire l'assegno in oggetto.
Invero, contrasterebbe palesemente con la ratio della norma, la quale richiede allo straniero extracomunitario un radicamento particolarmente intenso nella nostra società, concedere la prestazione de qua a colui che, ad es., dopo aver vissuto per 10 o più anni abbandoni il territorio nazionale per alcuni anni, per poi farvi ritorno, ristabilendosi, ad es., per un solo anno, usufruire dell'assegno per tale periodo, per poi andar via nuovamente ed eventualmente ritornare, percependo ancora il beneficio. L'argomento, inoltre, va disatteso in concreto poiché, se corrispondesse al vero quanto affermato dall' la ricorrente, residente in Italia dal CP_1
16/4/2004, si sarebbe allontanata nel gennaio del 2014 per poi far ritorno in un'epoca imprecisata, con conseguente mancanza della prova della sussistenza del requisito di legge in epoca antecedente di circa 8 anni al suo compimento dei 67 anni.
Non si condivide poi la tesi secondo cui dovrebbe farsi applicazione analogica dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Tale norma stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 (5 anni) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
Diverso è il fondamento di tale disposizione e della disciplina del permesso di soggiorno in generale.
Il suo rilascio costituisce titolo esclusivamente legittimante lo straniero a vivere in Italia per “lungo periodo”, potendo egli esercitare o meno un'attività lavorativa nonché usufruire di tutti i servizi pubblici e privati alla pari dei cittadini italiani. Ben differente è la ratio dell'assegno sociale, il quale costituisce una prestazione assistenziale a carico dello Stato in favore di determinati soggetti vita natural durante in ragione del fatto che costoro non percepiscono un reddito lavorativo e versano in condizioni economiche particolarmente disagiate.
Da ciò la prescrizione del Legislatore di requisiti più stringenti, tra cui la decennalità della permanenza nonché, in particolare, della continuità.
Al riguardo, però, la giurisprudenza ha chiarito che: “ai fini dell'erogazione della prestazione, la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione, giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, nel senso che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. n. 24454 del 2019; cfr
Cassazione civile sez. lav., 06/06/2023, n. 15827).
Nel venire all'esame della fondatezza delle ragioni che hanno indotto l' CP_1
a rigettare la richiesta della si rileva quanto segue: Pt_1
-alla pag. 3 del passaporto (prodotto anche in originale) è in effetti presente un timbro in uscita dal Comune di Brindisi, recante data 30-1-2014;
-in atti v'è però anche l'estratto previdenziale rilasciato dall' (all. 16), CP_1
estratto dal quale risulta che la ricorrente lavorò come badante nell'anno 2014 per 39 settimane ossia per quasi l'intero anno;
-alla pag. 5 pagina figura un timbro in uscita dal Comune di Brindisi recante data 25/12/2015; -tuttavia, alla pag. 7 risulta apposto un timbro in ingresso in Bari dell'11/1/2016;
-alla pag. 3 v'è anche un timbro in ingresso in Bari del 08/12/2017;
-deve però rilevarsi che è presente anche un timbro in uscita da Bari in epoca antecedente alla predetta, il 4/8/2017, nonché, forse - poiché le ultime 2 cifre non sono chiaramente leggibili – un timbro in uscita da Genova del
24/4/2017 (oppure, il che, sarebbe irrilevante, del 2022);
-inoltre, l'estratto previdenziale riporta che la donna prestò attività lavorativa dal 9/2/2017 al 7/3/2017;
Ebbene, a fronte di tale sole risultanze deve ragionevolmente concludersi che la s'assentò dall'Italia soltanto per brevi periodi – verosimilmente Pt_1
per fare ritorno in Albania ossia nel proprio Paese, essendo lei partita quasi sempre dalla Puglia - come tali inidonei ad interrompere il carattere ultradecennale richiesto dalla legge e che, conseguentemente, la sua volontà di rimanere stabilmente in Italia, nei termini puntualizzati dalla succitata giurisprudenza, sia adeguatamente comprovata, deponendo in tal senso sia il certificato di residenza storico che, volendosi condividere l'impostazione dell'ente previdenziale, il rilievo per cui il passaporto non riporta alcuna uscita dall'Italia dopo 8/12/2017, dal che deve presumersi che l non sia più Pt_1
allontanata dal territorio nazionale.
In termini generali, va poi osservato che le risultanze d'un passaporto sono scarsamente significative poiché un cittadino si rechi in un paese al di fuori dell'UE e/o faccia ritorno in patria ben potrebbe utilizzare un mezzo di trasporto tale da non essere indefettibilmente assoggettato al controllo del passaporto, come invece accade nei viaggi in aereo o in nave (ad. es. auto o treno).
Le domande con cui è stato chiesto “dichiarare l'illegittimità del diniego pronunciato dall' e, conseguentemente, riconoscere a il diritto a percepire l'assegno Parte_1
sociale di cui all'art. 3 comma della legge 8 agosto 1995 n. 335 a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda del 25/01/2022; - conseguentemente, condannare l' ad erogare e liquidare il detto beneficio a decorrere dal 1° febbraio 2022 con il pagamento dei relativi ratei arretrati, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo” va dunque accolta e l' CP_1
condannata alla rifusione delle spese processuali che si quantificano come in dispositivo sulla base dell'importo costituito dalla sommatoria dei ratei di prestazione che allo stato competono all'attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
Condanna l' ad erogare alla ricorrente l'assegno sociale di cui all'art. 3 CP_1
comma della legge 8 agosto 1995 n. 335 con decorrenza dall'1/2/2022, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo sino al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € CP_1
1600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria e € 1250,00 per la fase decisionale, e oltre a spese generali, Iva
e Cpa come da legge.
Imperia 27/3/2025 Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli