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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9441/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Chiara Campagner Giudice dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9441/2021 promossa da:
rappr. e dif. dall'Avv. MANTIA SALVATORE, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Canove Vecchie n.10
- parte attrice - contro
, rappr e dif dall'Avv. Sergio Benetti, elettivamente domiciliata presso il di lui Controparte_1 studio in Vicenza, via Battaglione Framarin nr. 14,
, Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , tutti rappr e dif. dall'Avv. Luca Siviero ed elettivamente
[...] Controparte_6 domiciliati presso il di lui studio in Vicenza, via Battaglione Framarin nr. 14,
- convenuti -
Controparte_7
- convenuta contumace -
Conclusioni di parte attrice
1 Nel Merito:
a) Accertata la grave violazione dell'obbligo di diligenza tecnica che impone la carica di amministratore e più in generale gli obblighi di diligenza e buona fede che incombono su colui che svolga la propria attività in conseguenza di mandati ricevuti e quindi la piena responsabilità in capo ai convenuti medesimi nella determinazione dei danni subiti dalla società attrice, condannarsi i convenuti in solido al pagamento della somma di € 250.022,83 o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a norma degli articoli 2497 cc e 2497 sexies cc.
b) In subordine, accertata la grave violazione dell'obbligo di diligenza tecnica che impone la carica di amministratore e più in generale gli obblighi di diligenza e buona fede che incombono su colui che svolga la propria attività in conseguenza di mandati ricevuti e quindi la piena responsabilità in capo ai convenuti medesimi nella determinazione dei danni subiti dalla società attrice, condannarsi i convenuti in solido al pagamento della somma di € 250.022,83 o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a norma dell'art. 2043 cc.
c) Rifusione delle spese di causa.
In via istruttoria, e solamente per scrupolo difensivo è confermata, la richiesta di CTU – volta a - confermare o stabilire il ruolo delle persone fisiche convenute all'interno delle società convenute, in quanto solidalmente responsabili con la società - confermare o stabilire le partecipazioni di
[...]
all'interno di e Controparte_1 CP_7 CP_7
- accertare e valutare le conseguenze economiche sui bilanci di e delle CP_7 CP_7 partecipazioni possedute, su quest'ultima società, da parte nel periodo considerato in Controparte_1 narrativa.
Conclusioni di Controparte_1
NEL MERITO
1. Rigettare le domande proposte da in quanto prescritte le relative azioni e Parte_1 comunque infondate nel merito, per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e negli scritti successivamente dimessi.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni di , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
2 CP_6
NEL MERITO
1. Rigettare le domande proposte da in quanto prescritte e comunque Parte_1 infondate nel merito per i motivi esposti in narrativa.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Ragioni della decisione
professatasi creditrice di , ha Parte_1 Controparte_7 evocato in giudizio i convenuti in epigrafe indicati proponendo, nei loro confronti, azione di responsabilità ex art. 2497 cc ovvero, in subordine, ex art. 2043 cc.
A fondamento della domanda, parte attrice ha prospettato i seguenti fatti:
- nel 2004 (di seguito ) e Pt_1 Parte_1 Pt_1 CP_7 Controparte_7
(di seguito ) si erano riunite in un raggruppamento temporaneo di imprese, nel quale aveva CP_7 CP_7 assunto il ruolo di mandataria, per la realizzazione di un appalto che vedeva come committente l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura;
- nel 2013 aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo per il pagamento del Pt_1 credito vantato nei confronti della mandataria per l'esecuzione dell'appalto, portato dalla fattura n.
2/2013, contestata dalla mandataria;
- il decreto ingiuntivo era stato opposto e, con sentenza n. 1972/2019, il Tribunale di Vicenza aveva condannato a versare, in favore di , l'importo di euro 250.022,83; CP_7 Pt_1
- nel frattempo , in dissesto economico finanziario, aveva tentato di sottrarsi ai Controparte_7 creditori, anche mediante trasferimento della propria sede legale a Roma;
- aveva dunque proposto istanza di fallimento di ma il ricorso non veniva accolto, posto Pt_1 CP_7 che il Tribunale di Vicenza, pur riconoscendo lo stato di insolvenza, aveva riscontrato che il debito complessivo non superava la soglia minima di legge;
- il credito vantato da nei confronti di non era stato inserito nel bilancio di , e Pt_1 CP_7 CP_7 nemmeno la pendenza della causa avviata nel 2013; il credito era stato inserito solo nel 2020, a seguito della notifica del precetto e della presentazione dell'istanza di fallimento da parte di , mentre Pt_1 prima di quella data era indicato in favore di un minor credito di € 6.657,00; Pt_1
3 - nelle more, aveva appreso che, nel 2007, anno in cui era stata ceduta a Pt_1 CP_7 [...]
successivamente incorporata da , aveva avviato Controparte_8 Controparte_1 CP_7 innanzi al Tribunale di Vicenza una causa contro la committente per il pagamento delle competenze dovute in esecuzione dell'appalto; il procedimento si era concluso con la sentenza n. 803/2012, che aveva condannato la committente a versare, in favore di , quale rappresentante dell'ATI, l'importo CP_7 di euro 329.853,00, comprensivo dunque anche delle some spettanti a;
Pt_1
- successivamente la mandataria e la committente addivenivano ad un accordo, in forza del quale CP_7 aveva incassato dalla committente euro 310.000,00;
- , anziché trattenere quantomeno una parte della somma incassata a seguito della transazione CP_7 per saldare il debito nei confronti della mandante , aveva versato l'intera somma in favore della Pt_1
Cont propria controllante inanziaria, come emergeva dal bilancio di del 2013, approvato nel 2014. CP_7
* * *
Premesso quanto sopra in linea di fatto, ha prospettato la responsabilità ex art. 2497 cc, primo Pt_1 comma, e, in via sussidiaria, ex art. 2043 cc, di quale controllante ed esercente attività CP_1 di direzione e coordinamento nei confronti di , nonché di tutti i componenti del cda della CP_7 controllante, quali responsabili in solido, per avere violato l'obbligo di inserire nel bilancio della controllata la reale consistenza del credito vantato da nei confronti di e per essersi Pt_1 CP_7 [...]
appropriata della somma spettante a , versatale da successivamente alla CP_1 Pt_1 CP_7 conclusione dell'accordo transattivo concluso tra la rappresentante dell'ATI e la committente.
Il danno patito, identificato nella lesione all'integrità patrimoniale della società controllata a seguito di tale indebita percezione di denari, è quantificato in misura pari al credito vantato da nei confronti Pt_1 della mandataria.
* * *
Si sono costituiti, e i componenti del Cda, i quali, pur assistiti da patrocini diversi, Controparte_1 hanno svolto difese sovrapponibili.
In via pregiudiziale, i convenuti hanno eccepito la prescrizione delle domande proposte.
4 I convenuti hanno in ogni caso contestato recisamente la domanda, adducendo che le deduzioni di parte attrice in ordine ai presupposti di cui all'art. 2497 cc erano generiche e comunque infondate e non provate.
Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
* * *
Nessuno si è costituito per , dichiarata contumace con ordinanza Controparte_7 del 30.12.2022.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
* * *
Ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti sia fondata, per le ragioni che seguono.
L'azione dei creditori ex art. 2497 primo comma, cc, ha natura extra contrattuale, non essendo configurabile alcun rapporto contrattuale tra i creditori della società eterodiretta e la che eserciti Pt_2 attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest'ultima.
Si tratta di un'azione che viene considerata dall'orientamento interpretativo prevalente, che il Collegio condivide, come parificabile all'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 cc. e quindi riconducibile alla tutela aquiliana ex art. 2043 cc.
La prescrizione dell'azione ha in ogni caso durata quinquennale, come prescritto dall'art. 2949 cc in tema di rapporti societari.
Ebbene, ciò premesso, va ora ricordato che, nel caso dell'azione ex art .2497 comma 3.. cc, il danno è quello cagionato dall'etero direzione all'integrità del patrimonio sociale e quindi, il dies a quo del termine prescrizionale, in linea di principio, viene a coincidere con il momento nel in cui i creditori siano oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo - raffrontato alle passività - a soddisfare i loro crediti ( cfr. in tal senso, ex multis, cass. civ. ord n. 15839/2020).
In ragione dell'onerosità della prova gravante su parte attrice, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo su chi solleva l'eccezione la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello
5 stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito (Cass. civ n. 3352/2023).
Nel caso in esame, parte convenuta ha individuato il dies a quo nella data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013 di , approvato il 22 aprile 2014, che evidenziava un patrimonio netto Pt_1 negativo pari ad euro -118.216,00 (cfr. doc. n. 9 di ). Pt_1
Le deduzioni delle parti convenute sono condivisibili.
É infatti a partire da tale data che certamente poteva ritenersi conoscibile ai creditori l'incapienza patrimoniale della propria debitrice, posto che, a prescindere dalla ricorrenza o meno dei presupposti per la dichiarazione del fallimento - che non è avvenuta poiché l'impresa è stata ritenuta non assoggettabile a fallimento per mancato superamento dei limiti minimi di legge(cfr. doc. n 7 di parte attrice) - , la sussistenza di un patrimonio ampiamente negativo, in assenza di significative componenti di attivo (costituito prevalentemente da rimanenze date da lavori in corso di produzione e semilavorati e da crediti verso il fisco e verso altri, dai tempi di riscossione incerti), necessariamente rendeva il patrimonio stesso insufficiente a soddisfare integralmente i creditori, soprattutto chirografari, quali
. Pt_1
La circostanza che il credito fosse contestato e che parte attrice abbia ottenuto un titolo giudiziale nel
2019 non rileva ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione in esame, posto che la pretesa creditoria trovava fondamento in un rapporto antecedente, che il decreto ingiuntivo era stato emesso nel 2013, e dunque l'incapienza patrimoniale era già certa in data ampiamente antecedente alla sentenza che ne ha accertato l'esatto ammontare.
Va poi escluso che le azioni recuperatorie avviate da nei confronti della propria debitrice abbiano Pt_1 interrotto la prescrizione della presente azione nei confronti della società controllante e dell'organo amministrativo, trattandosi di azioni che, in base alle scarne allegazioni svolte sul punto da parte attrice, lette alla luce dei documenti prodotti in causa (cfr. sentenza del Tribunale di Vicenza - doc. n. 2 di
), sono state proposte da per il pagamento del proprio credito, e quindi sono fondate su di Pt_1 Pt_1 un titolo diverso rispetto a quello per il quale agisce in questa sede nei confronti dei convenuti Pt_1 che hanno eccepito la prescrizione.
6 In ragione di tutto quanto sin qui esposto, va dichiarata la prescrizione dell'azione proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 2497 cc , posto che l'atto di citazione è stato notificato ben oltre il quinquennio dal termine come sopra individuato.
È prescritta anche l'azione proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2043, fondata sui medesimi fatti, posto che la condotta data dalla mancata iscrizione del credito vantato da risultava già dal Pt_1 bilancio 2013, così come dal bilancio del 2013 emergeva il pagamento, da parte di , del credito di CP_7
ossia la condotta che sostiene abbia pregiudicato le proprie ragioni creditorie. CP_1 Pt_1
* * *
Per l'effetto, le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_9
[... e dei componenti del Cda all'epoca dei fatti, meglio indicati in epigrafe, vanno rigettate.
* * *
Venendo alla posizione di rimasta contumace e nei cui confronti Controparte_7 non può dispiegare effetto l'eccezione di prescrizione, il Tribunale osserva che parte attrice non ha nemmeno esplicitato in modo chiaro a quale titolo la suddetta convenuta sarebbe stata chiamata in giudizio.
Ed invero, a pag. 13 parte attrice ha espressamente individuato, quali corresponsabili delle condotte ex art. 2497 e 2043 cc riportate nelle conclusioni (che presuppongono la violazione degli obblighi di diligenza tecnica che impone la carica di amministratore o che comunque si fondano sull'assunzione di mandati ricevuti, si presume in forza dell'asserita assunzione di attività di direzione e coordinamento da parte della controllante), solo la società controllante e il suo organo amministrativo, e non ha nemmeno menzionato la convenuta che pacificamente non riveste alcuna delle qualifiche Controparte_7 indicate nelle conclusioni rassegnate. non è nemmeno espressamente indicata come concorrente nell'illecito ad altro Controparte_7 titolo.
Le uniche condotte imputate alla convenuta contumace sono descritte a pag. 3 dell'atto introduttivo, ove parte attrice afferma che e avrebbe tentato di sottrarsi ai creditori anche a mezzo CP_7 CP_7 del trasferimento in altra sede, e a pag. 13, ove si afferma che avrebbe mantenuto un CP_7 comportamento defatigatorio e dilatorio per tutto il procedimento.
7 Si tratta deduzioni di oltremodo generiche, non meglio circostanziate mediante allegazione di fatti specifici e non supportate da alcuna prova, e che pertanto si rivelano inidonee a fondare, in capo alla convenuta contumace, alcun profilo di responsabilità riconducibile alle domande proposte e alle conclusioni rassegnate.
Le domande proposte nei confronti di vanno, per l'effetto, Controparte_7 respinte.
* * *
Parte attrice, secondo soccombenza, va condannata a rifondere le spese di lite nei confronti delle parti costituite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2024, operate le riduzioni ritenute opportune in ragione del mancato svolgimento di attività istruttoria dopo il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma, cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Dichiara prescritte e, per l'effetto, rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_1
, , ; Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
- Rigetta le domande proposte nei confronti di;
Controparte_7
- Condanna a rifondere, in favore delle convenute costituite, le spese Parte_1 di lite, che liquida
- in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa in favore di Controparte_1
- in complessivi euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa, in favore di , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
. Controparte_6
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Lisa Torresan dott. Lina Tosi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Chiara Campagner Giudice dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9441/2021 promossa da:
rappr. e dif. dall'Avv. MANTIA SALVATORE, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Canove Vecchie n.10
- parte attrice - contro
, rappr e dif dall'Avv. Sergio Benetti, elettivamente domiciliata presso il di lui Controparte_1 studio in Vicenza, via Battaglione Framarin nr. 14,
, Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , tutti rappr e dif. dall'Avv. Luca Siviero ed elettivamente
[...] Controparte_6 domiciliati presso il di lui studio in Vicenza, via Battaglione Framarin nr. 14,
- convenuti -
Controparte_7
- convenuta contumace -
Conclusioni di parte attrice
1 Nel Merito:
a) Accertata la grave violazione dell'obbligo di diligenza tecnica che impone la carica di amministratore e più in generale gli obblighi di diligenza e buona fede che incombono su colui che svolga la propria attività in conseguenza di mandati ricevuti e quindi la piena responsabilità in capo ai convenuti medesimi nella determinazione dei danni subiti dalla società attrice, condannarsi i convenuti in solido al pagamento della somma di € 250.022,83 o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a norma degli articoli 2497 cc e 2497 sexies cc.
b) In subordine, accertata la grave violazione dell'obbligo di diligenza tecnica che impone la carica di amministratore e più in generale gli obblighi di diligenza e buona fede che incombono su colui che svolga la propria attività in conseguenza di mandati ricevuti e quindi la piena responsabilità in capo ai convenuti medesimi nella determinazione dei danni subiti dalla società attrice, condannarsi i convenuti in solido al pagamento della somma di € 250.022,83 o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a norma dell'art. 2043 cc.
c) Rifusione delle spese di causa.
In via istruttoria, e solamente per scrupolo difensivo è confermata, la richiesta di CTU – volta a - confermare o stabilire il ruolo delle persone fisiche convenute all'interno delle società convenute, in quanto solidalmente responsabili con la società - confermare o stabilire le partecipazioni di
[...]
all'interno di e Controparte_1 CP_7 CP_7
- accertare e valutare le conseguenze economiche sui bilanci di e delle CP_7 CP_7 partecipazioni possedute, su quest'ultima società, da parte nel periodo considerato in Controparte_1 narrativa.
Conclusioni di Controparte_1
NEL MERITO
1. Rigettare le domande proposte da in quanto prescritte le relative azioni e Parte_1 comunque infondate nel merito, per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e negli scritti successivamente dimessi.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni di , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
2 CP_6
NEL MERITO
1. Rigettare le domande proposte da in quanto prescritte e comunque Parte_1 infondate nel merito per i motivi esposti in narrativa.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Ragioni della decisione
professatasi creditrice di , ha Parte_1 Controparte_7 evocato in giudizio i convenuti in epigrafe indicati proponendo, nei loro confronti, azione di responsabilità ex art. 2497 cc ovvero, in subordine, ex art. 2043 cc.
A fondamento della domanda, parte attrice ha prospettato i seguenti fatti:
- nel 2004 (di seguito ) e Pt_1 Parte_1 Pt_1 CP_7 Controparte_7
(di seguito ) si erano riunite in un raggruppamento temporaneo di imprese, nel quale aveva CP_7 CP_7 assunto il ruolo di mandataria, per la realizzazione di un appalto che vedeva come committente l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura;
- nel 2013 aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo per il pagamento del Pt_1 credito vantato nei confronti della mandataria per l'esecuzione dell'appalto, portato dalla fattura n.
2/2013, contestata dalla mandataria;
- il decreto ingiuntivo era stato opposto e, con sentenza n. 1972/2019, il Tribunale di Vicenza aveva condannato a versare, in favore di , l'importo di euro 250.022,83; CP_7 Pt_1
- nel frattempo , in dissesto economico finanziario, aveva tentato di sottrarsi ai Controparte_7 creditori, anche mediante trasferimento della propria sede legale a Roma;
- aveva dunque proposto istanza di fallimento di ma il ricorso non veniva accolto, posto Pt_1 CP_7 che il Tribunale di Vicenza, pur riconoscendo lo stato di insolvenza, aveva riscontrato che il debito complessivo non superava la soglia minima di legge;
- il credito vantato da nei confronti di non era stato inserito nel bilancio di , e Pt_1 CP_7 CP_7 nemmeno la pendenza della causa avviata nel 2013; il credito era stato inserito solo nel 2020, a seguito della notifica del precetto e della presentazione dell'istanza di fallimento da parte di , mentre Pt_1 prima di quella data era indicato in favore di un minor credito di € 6.657,00; Pt_1
3 - nelle more, aveva appreso che, nel 2007, anno in cui era stata ceduta a Pt_1 CP_7 [...]
successivamente incorporata da , aveva avviato Controparte_8 Controparte_1 CP_7 innanzi al Tribunale di Vicenza una causa contro la committente per il pagamento delle competenze dovute in esecuzione dell'appalto; il procedimento si era concluso con la sentenza n. 803/2012, che aveva condannato la committente a versare, in favore di , quale rappresentante dell'ATI, l'importo CP_7 di euro 329.853,00, comprensivo dunque anche delle some spettanti a;
Pt_1
- successivamente la mandataria e la committente addivenivano ad un accordo, in forza del quale CP_7 aveva incassato dalla committente euro 310.000,00;
- , anziché trattenere quantomeno una parte della somma incassata a seguito della transazione CP_7 per saldare il debito nei confronti della mandante , aveva versato l'intera somma in favore della Pt_1
Cont propria controllante inanziaria, come emergeva dal bilancio di del 2013, approvato nel 2014. CP_7
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Premesso quanto sopra in linea di fatto, ha prospettato la responsabilità ex art. 2497 cc, primo Pt_1 comma, e, in via sussidiaria, ex art. 2043 cc, di quale controllante ed esercente attività CP_1 di direzione e coordinamento nei confronti di , nonché di tutti i componenti del cda della CP_7 controllante, quali responsabili in solido, per avere violato l'obbligo di inserire nel bilancio della controllata la reale consistenza del credito vantato da nei confronti di e per essersi Pt_1 CP_7 [...]
appropriata della somma spettante a , versatale da successivamente alla CP_1 Pt_1 CP_7 conclusione dell'accordo transattivo concluso tra la rappresentante dell'ATI e la committente.
Il danno patito, identificato nella lesione all'integrità patrimoniale della società controllata a seguito di tale indebita percezione di denari, è quantificato in misura pari al credito vantato da nei confronti Pt_1 della mandataria.
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Si sono costituiti, e i componenti del Cda, i quali, pur assistiti da patrocini diversi, Controparte_1 hanno svolto difese sovrapponibili.
In via pregiudiziale, i convenuti hanno eccepito la prescrizione delle domande proposte.
4 I convenuti hanno in ogni caso contestato recisamente la domanda, adducendo che le deduzioni di parte attrice in ordine ai presupposti di cui all'art. 2497 cc erano generiche e comunque infondate e non provate.
Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
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Nessuno si è costituito per , dichiarata contumace con ordinanza Controparte_7 del 30.12.2022.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
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Ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti sia fondata, per le ragioni che seguono.
L'azione dei creditori ex art. 2497 primo comma, cc, ha natura extra contrattuale, non essendo configurabile alcun rapporto contrattuale tra i creditori della società eterodiretta e la che eserciti Pt_2 attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest'ultima.
Si tratta di un'azione che viene considerata dall'orientamento interpretativo prevalente, che il Collegio condivide, come parificabile all'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 cc. e quindi riconducibile alla tutela aquiliana ex art. 2043 cc.
La prescrizione dell'azione ha in ogni caso durata quinquennale, come prescritto dall'art. 2949 cc in tema di rapporti societari.
Ebbene, ciò premesso, va ora ricordato che, nel caso dell'azione ex art .2497 comma 3.. cc, il danno è quello cagionato dall'etero direzione all'integrità del patrimonio sociale e quindi, il dies a quo del termine prescrizionale, in linea di principio, viene a coincidere con il momento nel in cui i creditori siano oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo - raffrontato alle passività - a soddisfare i loro crediti ( cfr. in tal senso, ex multis, cass. civ. ord n. 15839/2020).
In ragione dell'onerosità della prova gravante su parte attrice, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo su chi solleva l'eccezione la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello
5 stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito (Cass. civ n. 3352/2023).
Nel caso in esame, parte convenuta ha individuato il dies a quo nella data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013 di , approvato il 22 aprile 2014, che evidenziava un patrimonio netto Pt_1 negativo pari ad euro -118.216,00 (cfr. doc. n. 9 di ). Pt_1
Le deduzioni delle parti convenute sono condivisibili.
É infatti a partire da tale data che certamente poteva ritenersi conoscibile ai creditori l'incapienza patrimoniale della propria debitrice, posto che, a prescindere dalla ricorrenza o meno dei presupposti per la dichiarazione del fallimento - che non è avvenuta poiché l'impresa è stata ritenuta non assoggettabile a fallimento per mancato superamento dei limiti minimi di legge(cfr. doc. n 7 di parte attrice) - , la sussistenza di un patrimonio ampiamente negativo, in assenza di significative componenti di attivo (costituito prevalentemente da rimanenze date da lavori in corso di produzione e semilavorati e da crediti verso il fisco e verso altri, dai tempi di riscossione incerti), necessariamente rendeva il patrimonio stesso insufficiente a soddisfare integralmente i creditori, soprattutto chirografari, quali
. Pt_1
La circostanza che il credito fosse contestato e che parte attrice abbia ottenuto un titolo giudiziale nel
2019 non rileva ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione in esame, posto che la pretesa creditoria trovava fondamento in un rapporto antecedente, che il decreto ingiuntivo era stato emesso nel 2013, e dunque l'incapienza patrimoniale era già certa in data ampiamente antecedente alla sentenza che ne ha accertato l'esatto ammontare.
Va poi escluso che le azioni recuperatorie avviate da nei confronti della propria debitrice abbiano Pt_1 interrotto la prescrizione della presente azione nei confronti della società controllante e dell'organo amministrativo, trattandosi di azioni che, in base alle scarne allegazioni svolte sul punto da parte attrice, lette alla luce dei documenti prodotti in causa (cfr. sentenza del Tribunale di Vicenza - doc. n. 2 di
), sono state proposte da per il pagamento del proprio credito, e quindi sono fondate su di Pt_1 Pt_1 un titolo diverso rispetto a quello per il quale agisce in questa sede nei confronti dei convenuti Pt_1 che hanno eccepito la prescrizione.
6 In ragione di tutto quanto sin qui esposto, va dichiarata la prescrizione dell'azione proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 2497 cc , posto che l'atto di citazione è stato notificato ben oltre il quinquennio dal termine come sopra individuato.
È prescritta anche l'azione proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2043, fondata sui medesimi fatti, posto che la condotta data dalla mancata iscrizione del credito vantato da risultava già dal Pt_1 bilancio 2013, così come dal bilancio del 2013 emergeva il pagamento, da parte di , del credito di CP_7
ossia la condotta che sostiene abbia pregiudicato le proprie ragioni creditorie. CP_1 Pt_1
* * *
Per l'effetto, le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_9
[... e dei componenti del Cda all'epoca dei fatti, meglio indicati in epigrafe, vanno rigettate.
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Venendo alla posizione di rimasta contumace e nei cui confronti Controparte_7 non può dispiegare effetto l'eccezione di prescrizione, il Tribunale osserva che parte attrice non ha nemmeno esplicitato in modo chiaro a quale titolo la suddetta convenuta sarebbe stata chiamata in giudizio.
Ed invero, a pag. 13 parte attrice ha espressamente individuato, quali corresponsabili delle condotte ex art. 2497 e 2043 cc riportate nelle conclusioni (che presuppongono la violazione degli obblighi di diligenza tecnica che impone la carica di amministratore o che comunque si fondano sull'assunzione di mandati ricevuti, si presume in forza dell'asserita assunzione di attività di direzione e coordinamento da parte della controllante), solo la società controllante e il suo organo amministrativo, e non ha nemmeno menzionato la convenuta che pacificamente non riveste alcuna delle qualifiche Controparte_7 indicate nelle conclusioni rassegnate. non è nemmeno espressamente indicata come concorrente nell'illecito ad altro Controparte_7 titolo.
Le uniche condotte imputate alla convenuta contumace sono descritte a pag. 3 dell'atto introduttivo, ove parte attrice afferma che e avrebbe tentato di sottrarsi ai creditori anche a mezzo CP_7 CP_7 del trasferimento in altra sede, e a pag. 13, ove si afferma che avrebbe mantenuto un CP_7 comportamento defatigatorio e dilatorio per tutto il procedimento.
7 Si tratta deduzioni di oltremodo generiche, non meglio circostanziate mediante allegazione di fatti specifici e non supportate da alcuna prova, e che pertanto si rivelano inidonee a fondare, in capo alla convenuta contumace, alcun profilo di responsabilità riconducibile alle domande proposte e alle conclusioni rassegnate.
Le domande proposte nei confronti di vanno, per l'effetto, Controparte_7 respinte.
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Parte attrice, secondo soccombenza, va condannata a rifondere le spese di lite nei confronti delle parti costituite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2024, operate le riduzioni ritenute opportune in ragione del mancato svolgimento di attività istruttoria dopo il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma, cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Dichiara prescritte e, per l'effetto, rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_1
, , ; Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
- Rigetta le domande proposte nei confronti di;
Controparte_7
- Condanna a rifondere, in favore delle convenute costituite, le spese Parte_1 di lite, che liquida
- in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa in favore di Controparte_1
- in complessivi euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa, in favore di , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
. Controparte_6
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Lisa Torresan dott. Lina Tosi
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