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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 11327/2023 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abbagnato ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio sito di quest'ultimo sito in Palermo, Via A.
Narbone n. 66, giusta procura in atti
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato CP_1
in Roma ed elettivamente in Palermo, presso la sede dell'avvocatura, sita in Via
Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: MAGGIORAZIONE SOCIALE
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 6 novembre 2024, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara il diritto di a percepire per l'anno 2021 la maggiorazione Parte_1
sociale per l'importo mensile di euro 145,65.
1 ❖ Rigetta la domanda di parte ricorrente con riferimento all'anno 2022 per i motivi di cui in narrativa.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.9.2023 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'aver presentato in data 17.03.21 istanza tesa ad ottenere la pensione di invalidità civile, di cui all'art. 12 L. 118/71;
- d'aver ricevuto provvedimento del 13 luglio 2022 con cui l' convenuto CP_2
le riconosceva la prestazione economica con l'erogazione degli arretrati con decorrenza da aprile 2021 e precisamente €. 287,09 mensili per l'anno 2021 ed euro 291,98 per l'anno 2022 e che a tale emolumento veniva aggiunta per il
2022 la maggiorazione sociale di €. 77,73 mensili;
- d'aver successivamente ricevuto comunicazione - datata 1 agosto 2022 - di riliquidazione della prestazione per l'anno 2022 con cui l'istituto riconosceva la maggiorazione sociale nella quota ridotta di euro 35,65, con contestuale contestazione di indebito per l'anno 2022 dell'importo di euro 336,64;
- d'aver presentato ricorso amministrativo (per annullare l'indebito vantato e per ottenere le somme dovute per l'anno 2021, oltre alla mensilità di settembre
2022) che veniva respinto;
conveniva in giudizio l'ente previdenziale chiedendo di “[..] Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra alla maggiorazione sociale di cui all'art. 38 L. Parte_1
448/01, per il periodo 1.04.21 – 31.05.23 (rectius 31.5.2022 - come rettificato con note conclusive), per un importo mensile di €. 77,73. Conseguentemente, ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla sig.ra all' Per l'effetto, Pt_1 CP_1
condannare l' convenuto al pagamento del predetto beneficio sin dall'1.04.21, CP_2
oltre interessi e rivalutazioni, come per legge.”, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto nulla deducendo in ordine alla richiesta per l'anno 2021 ed evidenziando per l'anno 2022 che “[..] La ricorrente, a decorrere da 04/2021, diviene titolare di prestazione INVCIV n.
2 07210617, con riconoscimento del diritto alla maggiorazione sociale e alla maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione), in quanto invalida civile totale di fascia 30. Con provvedimento di prima liquidazione del 22/07/2022, la signora viene riconosciuta altresì Pt_1 quale titolare di prestazione IO n. 15050964 (decorrenza 06/22). L'imponibile annuo della prestazione IO previsto per l'anno 2022 è pari ad € 545,24 e rileva ai fini dell'importo erogato a titolo di maggiorazione sociale sulla prestazione INVCIV.
Infatti, con provvedimento di riliquidazione derivante da ricostituzione per motivi reddituali n. domus 2120933400170, definita in data 01/08/2022, l ha CP_1
rideterminato l'importo della prestazione INVCIV e, segnatamente: - della maggiorazione sociale;
- della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). Tale ricalcolo ha tenuto conto, altresì, della titolarità di altra pensione. Ne è derivato un debito sull'importo della maggiorazione erogata per l'anno 2022, pari a complessivi € 336,64. L'importo del debito è stato calcolato tenendo conto di quanto erogato a titolo di prestazione IO per
l'anno 2022, pari a complessivi € 545,24. Conseguentemente, la somma mensile erogata a titolo di maggiorazione prima della ricostituzione è pari ad € 77,73, mentre quella realmente spettante è pari ad € 35,65, perché tiene conto dell'importo annuo della prestazione IO, che incide sulla maggiorazione sociale e ne ridetermina l'esatto ammontare. Infatti, ai sensi della tabella M5 relativa agli importi annui previsti per il rinnovo delle pensioni, il limite di reddito personale annuo è pari ad € 8.583,51. Nel caso di specie, per calcolare l'importo di maggiorazione eventualmente spettante, è stata effettuata la seguente sommatoria:
- Importo annuo della pensione di invalidità (291,98*13 mensilità), ossia € 3.795,74;
- Importo annuo prestazione assegno ordinario di invalidità (IO), pari ad € 545,24;
- Importo dei redditi di lavoro dipendente, pari a complessivi € 3.783,59.
Il totale complessivo così ricavato, pari ad € 8.124,54, va sottratto dal limite reddituale per soggetto non coniugato, pari ad € 8.583,51 ed il risultato così ottenuto va diviso per 13 mensilità, al fine di ricavare l'importo della maggiorazione sociale spettante, pari ad € 35 mensili circa (come si evince chiaramente dal TE08 relativo alla ricostituzione).”; pertanto, la riliquidazione nel minor ammontare della
3 maggiorazione nel 2022 risultava corretta.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 6 novembre
2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Nel merito il ricorso merita di essere accolto solo parzialmente.
Preliminarmente si rende doverosa una disamina della normativa di riferimento.
Com'è ben noto, le maggiorazioni sociali costituiscono una forma particolare d'incremento delle prestazioni previdenziali in favore di soggetti economicamente svantaggiati che abbiano maturato il requisito anagrafico (variabile a secondo il tipo di prestazione).
Nel corso degli anni si sono stratificati diversi interventi normativi:
1. art. 1 L. n. 140 del 1985 («
1. Con effetto dall'1 gennaio 1985, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 10.000 mensili dall'1 gennaio 1985, elevata a lire
20.000 mensili dall' 1 luglio 1985 ed elevata a lire 30.000 mensili dall'1 gennaio
1987, per tredici mensilità [..])»;
2. art. 1 L. n. 544 del 1988 («Con effetto dall'1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale delle pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità»;
4 3. art. 70 L. 388 del 2000 che ha istituito la maggiorazione sia dell'assegno sociale
(comma 1) sia delle prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti (comma 6);
4. art. 38 L. 448 del 2001 commi da 1 a 6 - cd “incremento al milione” – («1. A decorrere dall'1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 alla presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'articolo 10 CP_1
della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3.
L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino a un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto alla presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio. 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione d'inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5.
L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a
6.713,98 euro, nei redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno
5 sociale; c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere
a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. 6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. [..]»).
5. Art 15 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito con modificazioni dalla
L. 13 ottobre 2020, n. 126) - cd. “decreto agosto” che da un lato, ha modificato la norma già censurata e dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (cioè, il comma 4, dell'articolo 38 della legge 448/2001 cambiando il passaggio «di età pari o superiore a sessanta anni» con «di età superiore a diciotto anni»), dall'altro ha fissato la decorrenza della maggiorazione, anche per i nuovi beneficiari, al 20 luglio 2020, cioè la data di deposito della Sentenza della Corte
Costituzionale n.152/2020.
Orbene nel caso che ci occupa, dal tenore delle domande di cui al ricorso è evidente che il ricorrente ha espressamente fatto riferimento alla maggiorazione sociale di cui all'articolo 38 L. n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002).
Come sopra evidenziato, detta disposizione normativa ha previsto, l'aumento a decorrere dal 1° gennaio 2002 della misura delle “maggiorazioni sociali” fino a garantire un reddito mensile pari a euro 516,46 (il cd. “aumento “al milione”)
L'aumento in questione viene riconosciuto:
- ai titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi a essa sostitutivi o esclusivi (comprese le pensioni ai superstiti);
- ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'assegno sociale, la pensione sociale
(anche sostitutivi delle prestazioni d'invalidità civile);
- agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti.
In particolare, per quanto riguarda gli invalidi civili (fattispecie ricorrente nel caso in esame), in forza della succitata sentenza della Corte Costituzionale e delle
6 modifiche introdotte dal “Decreto Agosto”, l'incremento è stato esteso ai soggetti di età superiore ai diciotto anni, titolari della pensione di inabilità di cui alla Legge n. 222 del 1984.
Ciò premesso, al fine di riconoscere la sussistenza del diritto a tale incremento, è necessario che venga provata in giudizio la sussistenza di tutti i requisiti ex lege.
Infatti, per avere riconosciuto il diritto alla pensione, gli invalidi civili totali non devono superare il limite di reddito esclusivamente personale (cfr. tabella M3 punto 3 allegata alla Circolare del 23.12.2021) che: CP_1
- per il 2021 è fissato in €. 16.982,49, con un importo mensile di pensione di euro
287,09;
- per il 2022 è fissato in €. 17.050,42 con un importo mensile di pensione di euro
291,69;
Una volta soddisfatto detto requisito, ai fini dell'incremento al milione occorre fare riferimento, per aver diritto alla maggiorazione, a limiti di reddito più stringenti - sia individuale sia coniugale - come evidenziati per gli anni in questione nella tabella
M5 allegata alla summenzionata Circolare (2021: pensionato = euro 8.476,26; CP_1
pensionato coniugato 14.459,90; 2022: pensionato = euro 8.583,51; pensionato coniugato 14.662,96).
Devono esser considerati i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi interessi di depositi bancari o postali, redditi percepiti all'estero e quelli esenti da IRPEF
(indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile e rendite/indennizzi
Inail), con l'esclusione del reddito della casa di abitazione e gli assegni alimentari.
Delineata la normativa di riferimento, emerge ex actis quanto segue.
A) CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2021
Con il provvedimento datato 13 luglio 2022 è stata liquidata (e accreditata con valuta 1.8.2022) solamente la pensione d'inabilità dall'1 aprile fino al 31 dicembre
2021 per il complessivo importo di euro 2.799,13, senza applicare alcuna maggiorazione sociale.
Poiché nell'anno 2021 gli unici redditi percepiti dalla rilevanti ai fini della Pt_1
maggiorazione sociale sono pari a euro 6.582,72 (di cui euro 3.783,59 per redditi da lavori dipendente ed euro 2.799,13 per i ratei di pensione di inabilità percepiti,
7 comprensivi della quota di tredicesima), applicando la formula come espressa nella succitata tabella M5 [euro 8.476,26 (limite reddituale) - euro 6.582,72 (reddito annuo)/13], l'importo mensile dovuto a titolo di maggiorazione sociale sarà pari a euro 145,65.
B) CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2022
Con il provvedimento datato 13 luglio 2022 è stata liquidata la pensione d'inabilità anche per l'anno 2022 (e accreditati con valuta 1.8.2022 i ratei mensili di euro
369,71 già maturati fino a luglio 2022, con applicazione della maggiorazione sociale nella misura di euro 77.73).
Con successivo provvedimento datato 22 luglio 2022 è stato liquidato l'Assegno
Ordinario n. 002-550015050964 Cat. IO, decorrenza 1 giugno 2022 (giusta domanda del 31 maggio 2022) per l'importo mensile di euro 72,27 (545,24 per l'anno comprensivo della tredicesima pro quota).
Pertanto, per l'anno 2022 corretta si appalesa la liquidazione operata dall CP_1
con il provvedimento datato 1 agosto 2022 (che, ovviamente, non poteva non tenere conto della contabilizzazione già effettuata per le pensioni liquidate con i precedenti provvedimenti del 13 luglio 2022 e del 22 luglio 2022)
Infatti, nell'anno 2022, i redditi percepiti dalla rilevanti ai fini della Pt_1
maggiorazione sociale sono pari a euro 8.124,57 (di cui euro 3.783,59 per redditi da lavori dipendente, euro 3.795,74 per ratei di pensione di inabilità percepiti comprensivi della quota di tredicesima;
euro 545,24 per ratei di assegno ordinario percepiti comprensivi della quota di tredicesima) per cui, applicando la formula come espressa nella succitata tabella M5 [euro 8.583,51 (limite reddituale) - euro
8.124,57 (reddito annuo)/13], l'importo mensile dovuto a titolo di maggiorazione sociale è pari circa a euro 35,30.
Né è condivisibile la tesi sostenuta da parte ricorrente che, in ogni caso la riduzione non può essere applicata ai mesi antecedenti il mese di maggio 2022 (prima dell'erogazione dell'assegno ordinario) perché il calcolo del reddito da valutare ai fini dell'importo della maggiorazione sociale va effettuato su base annua per cui legittima è la contestazione dell'indebito per l'anno 2022 di euro 336,64.
8 In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, la domanda va accolta solo parzialmente e sarà onere dell' provvedere ad effettuare le dovute CP_1
compensazioni tra dare e avere.
In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso e della peculiarità delle questioni trattate, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 6 novembre 2024
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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