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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6849 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
La Corte composta da:
dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5140/2019, posta in deliberazione all'udienza del 3 luglio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Bruno e Domenico Galati)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Silvio Carloni)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 11300/2019 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 11300/19 il Tribunale di Roma ha statuito come segue: “1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4653/2016 del 25/29.2.2016 emesso dal Tribunale di Roma e condanna il condominio di Roma, via dei Girasoli n. 5 al pagamento in favore di Controparte_1
quale titolare della ditta individuale DO CO della somma di € 3.128,00 oltre interessi legali dal 4.4.2016 al saldo, rigettando le maggiori pretese avanzate in fase monitoria a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo del condominio di via dei Girasoli n. 5 a confine col sig. Pt_1 CP_2
(consistente nella demolizione di pavimenti e massetti e nella fornitura e messa in opera di due strati di guaina, massetti e pavimenti) ed accessori;
2) rigetta la domanda del condominio di via dei Girasoli n. 5 di condanna di al Pt_1 Controparte_1
risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; 3) dichiara compensate tra le parti le spese processuali della fase monitoria e del giudizio di opposizione”.
Avverso la citata sentenza, il Via dei Girasoli 5, ha Parte_1
proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione deduzione rejecta, in via cautelare si chiede che l'Ecc.mo collegio voglia previamente disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva (o
l'esecuzione) della sentenza impugnata per quanto illustrato, dedotto ed eccepito nella superiore parte motiva;
nel merito ritenere fondati gli esposti motivi d'appello addotti col presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 11300/2019 pubblicata il 29.5.2019 del Tribunale di Roma, accogliere le conclusioni come già rassegnate nel giudizio di primo grado, ritenendo e dichiarando infondata ogni pretesa di pagamento avanzata dal sig. nel presente giudizio. Con vittoria Controparte_1
delle spese del doppio grado del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , che ha rassegnato Controparte_1
le conclusioni di seguito riportate: “Voglia la Corte di Appello di Roma, rigettare
l'appello formulato dal Condominio di via dei Girasoli 5, Roma e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare parzialmente la sentenza n. 11300/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data 29.05.2019 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n°4653/2016 emesso dal Tribunale di Roma (n°RG10734/2016) in data 25-
29 febbraio 2016, ovvero in ogni caso condannare il Condominio di via dei Girasoli,
5, Roma a pagare all'opposto la ulteriore somma di € 15.640,00, oltre interessi dalla data della fattura ed alle spese competenze ed onorari del procedimento monitorio e di primo grado e del presente procedimento”.
Con provvedimento emesso in data 9 gennaio 2020 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, attese l'esiguità della somma oggetto della condanna e l'insussistenza di ragioni di pericolo.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 3 luglio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dal
[...]
, avverso il decreto ingiuntivo n. 4653/16 ottenuto da Parte_1 CP_1
per la somma di € 18.768,00, quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori
[...]
di rifacimento del terrazzo, come da fattura n. 1 emessa il 28 febbraio 2010.
Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, sul presupposto che il aveva dimostrato, tramite il deposito delle ricevute sottoscritte dal titolare Parte_1
della ditta, l'avvenuto pagamento della somma di € 15.700,00 e ha condannato l'opponente al pagamento in favore di del saldo, pari a € 3.128,00, Controparte_1
oltre interessi.
La sentenza è stata impugnata sia, in via principale, dal - che ha Parte_1
dedotto di avere versato l'intero corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei lavori - che, in via incidentale, da che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
sostenendo di non aver ricevuto affatto l'intera somma portata dal decreto ingiuntivo. Per ragioni di carattere logico, viene, quindi, esaminato in via prioritaria l'appello incidentale, che investe la prova dei pagamenti effettuati dal , Parte_1
così come riconosciuti dal Tribunale.
Premesso che è pacifico tra le parti che il ha eseguito per conto del CP_1
Condominio i lavori di rifacimento del terrazzo e che la somma a tale titolo dovuta ammonta a complessivi € 18.768,00, il primo motivo, con il quale l'appellato eccepisce di avere contestato e disconosciuto le ricevute di pagamento depositate in atti, dolendosi del mancato avvio della procedura di verificazione, va disatteso.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, all'esito della contestazione espressa dall'opposto della conformità delle copie prodotte dal agli originali delle ricevute di pagamento, l'opponente ha depositato i Parte_1
documenti in originale, cosicché il profilo relativo alla corrispondenza è stato superato, essendo emerso che la parziale difformità va ascritta alla mera circostanza (descritta dal Tribunale) che “data la modesta dimensione di alcune ricevute sono state talora fotocopiate più ricevute documentalmente separate su un unico foglio”.
Quanto all'autenticità delle sottoscrizioni, risulta del pari corretta la ricostruzione operata dal Tribunale, secondo cui è mancato un formale disconoscimento delle firme apposte in calce alle ricevute.
Invero, all'udienza del 6 ottobre 2016, in cui l'opponente ha depositato gli originali, la parte opposta si è limitata a dichiarare, in modo del tutto generico, “si riporta a quanto dedotto, riservandosi in ogni caso di verificare la conformità degli originali con le copie prodotte in giudizio, e a tutte le eccezioni già sollevate;
si ribadisce il disconoscimento”, laddove è noto il costante orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui “il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art.
214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca” (Cass. 1537/18); e ancora “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento
e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. 17913/21).
Tra l'altro, nelle note appositamente autorizzate dal Tribunale, l'opposto non ha aggiunto ulteriori specificazioni in ordine al generico disconoscimento operato in udienza né ha analizzato in modo dettagliato le plurime sottoscrizioni riportate nelle ricevute, ma si è limitato a sostenere che il pagamento del corrispettivo sarebbe dovuto avvenire tramite il conto corrente intestato al e non poteva essere Parte_1
effettuato in contanti.
Benché quest'ultimo aspetto sia suscettibile di condivisione in ragione dell'effettiva anomalia dell'adempimento in contanti da parte del , la Parte_1
valenza probatoria delle ricevute sottoscritte dall'opposto non può essere posta in discussione posto che dalle stesse si trae il riconoscimento dell'avvenuta ricezione delle somme ivi riportate.
Del resto, i testi e estranei alla compagine Testimone_1 Testimone_2
condominiale, hanno confermato di avere assistito alla consegna delle banconote da parte dell'amministratore del e, ancorché non siano stati in grado di Parte_1
indicare con precisione l'ammontare della somma, hanno fornito elementi di riscontro tali da corroborare la - sia pur inusuale - modalità di pagamento attestata dalla documentazione in atti.
Con riguardo alla contestata riferibilità delle ricevute ai lavori oggetto di causa,
a fronte del riferimento al Condominio di Via dei Girasoli 5 contenuto nelle ricevute di pagamento, l'appellato avrebbe dovuto dimostrare a quali eventuali e diversi lavori andavano attribuiti i pagamenti, mentre sul punto la difesa è risultata del tutto lacunosa e generica.
L'appello incidentale va, quindi, respinto, risultando provato il pagamento della somma complessiva di € 15.700,00, di cui alle ricevute depositate sub 2), 3), 4) e 5).
Passando all'esame dell'appello principale proposto dal , che Parte_1
assume di avere adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni, la prima censura, afferente alla mancata inclusione - tra quelle versate - della somma di € 2.500,00 riportata nel documento 3), merita condivisione.
Effettivamente il Tribunale, pur dando atto dei pagamenti riportati nel citato documento, non ha considerato, senza dare conto delle ragioni, l'importo di € 2.500,00, nonostante l'indicazione fosse corredata della sottoscrizione dell'appellato e risultasse espressamente riferita al Condominio di Via dei Girasoli 5.
La somma suindicata, verosimilmente esclusa per una mera svista o, comunque, erroneamente non computata, va quindi aggiunta alle somme già detratte dall'importo di cui al decreto ingiuntivo, cosicché la pronuncia di condanna al versamento del citato importo deve essere riformata, con il relativo rigetto della pretesa avanzata dall'opposto.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire, in accoglimento della seconda censura afferente al mancato riconoscimento dei pagamenti relativi all'acquisto delle mattonelle.
Al riguardo, il giudice di primo grado - nel rilevare che in calce alla fattura emessa dalla a carico della DO CO (ossia della ditta del Parte_2
), afferente alle mattonelle utilizzate per l'esecuzione dei lavori, risulta CP_1
l'annotazione della ricezione dell'assegno tratto sulla per l'importo di Controparte_3
€ 1.066,00 e dell'assegno della Banca San Paolo emesso per la somma di € 304,00, entrambi corredate della sottoscrizioni dell'opposto - non ha tenuto conto dei citati pagamenti, sul presupposto che mancava l'indicazione dei numeri e della tipologia degli assegni, nonché della prova del relativo incasso. Come eccepito dalla parte appellante, a fronte della consegna degli assegni - sicuramente attestata dalla firma per ricevuta apposta dal - è mancata da parte CP_1
di quest'ultimo qualsiasi contestazione in merito al mancato incasso dei titoli, cosicché in difetto di osservazioni sul punto da parte dell'appellato, che ha incentrato piuttosto le proprie difese sulle modalità di tenuta della contabilità da parte del , Parte_1
deve ritenersi che l'appellato abbia riscosso le relative somme.
In accoglimento integrale dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza gravata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo già disposta dal
Tribunale, la domanda di condanna al pagamento del saldo dei lavori va quindi respinta, risultando provato l'integrale adempimento delle obbligazioni gravanti sul
. Parte_1
La riforma della sentenza impone una nuova regolamentazione delle spese di lite che, come richiesto dalla parte appellante, vanno poste a carico del , rimasto CP_1
soccombente in entrambi i gradi di giudizio;
segue la liquidazione come da dispositivo nella misura minima tariffaria, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello proposto dal , e in Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 11300/19 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1
Condominio in , per ottenere il pagamento della Pt_1 Parte_1
somma di € 3.128,00 a titolo di saldo dei lavori di rifacimento del terrazzo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1 3) condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo in complessivi € 2.868,00, di cui 130,00 per esborsi,
e per il secondo in complessivi € 3.166,00, di cui € 160,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
La Corte composta da:
dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5140/2019, posta in deliberazione all'udienza del 3 luglio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Bruno e Domenico Galati)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Silvio Carloni)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 11300/2019 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 11300/19 il Tribunale di Roma ha statuito come segue: “1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4653/2016 del 25/29.2.2016 emesso dal Tribunale di Roma e condanna il condominio di Roma, via dei Girasoli n. 5 al pagamento in favore di Controparte_1
quale titolare della ditta individuale DO CO della somma di € 3.128,00 oltre interessi legali dal 4.4.2016 al saldo, rigettando le maggiori pretese avanzate in fase monitoria a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo del condominio di via dei Girasoli n. 5 a confine col sig. Pt_1 CP_2
(consistente nella demolizione di pavimenti e massetti e nella fornitura e messa in opera di due strati di guaina, massetti e pavimenti) ed accessori;
2) rigetta la domanda del condominio di via dei Girasoli n. 5 di condanna di al Pt_1 Controparte_1
risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; 3) dichiara compensate tra le parti le spese processuali della fase monitoria e del giudizio di opposizione”.
Avverso la citata sentenza, il Via dei Girasoli 5, ha Parte_1
proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione deduzione rejecta, in via cautelare si chiede che l'Ecc.mo collegio voglia previamente disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva (o
l'esecuzione) della sentenza impugnata per quanto illustrato, dedotto ed eccepito nella superiore parte motiva;
nel merito ritenere fondati gli esposti motivi d'appello addotti col presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 11300/2019 pubblicata il 29.5.2019 del Tribunale di Roma, accogliere le conclusioni come già rassegnate nel giudizio di primo grado, ritenendo e dichiarando infondata ogni pretesa di pagamento avanzata dal sig. nel presente giudizio. Con vittoria Controparte_1
delle spese del doppio grado del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , che ha rassegnato Controparte_1
le conclusioni di seguito riportate: “Voglia la Corte di Appello di Roma, rigettare
l'appello formulato dal Condominio di via dei Girasoli 5, Roma e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare parzialmente la sentenza n. 11300/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data 29.05.2019 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n°4653/2016 emesso dal Tribunale di Roma (n°RG10734/2016) in data 25-
29 febbraio 2016, ovvero in ogni caso condannare il Condominio di via dei Girasoli,
5, Roma a pagare all'opposto la ulteriore somma di € 15.640,00, oltre interessi dalla data della fattura ed alle spese competenze ed onorari del procedimento monitorio e di primo grado e del presente procedimento”.
Con provvedimento emesso in data 9 gennaio 2020 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, attese l'esiguità della somma oggetto della condanna e l'insussistenza di ragioni di pericolo.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 3 luglio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dal
[...]
, avverso il decreto ingiuntivo n. 4653/16 ottenuto da Parte_1 CP_1
per la somma di € 18.768,00, quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori
[...]
di rifacimento del terrazzo, come da fattura n. 1 emessa il 28 febbraio 2010.
Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, sul presupposto che il aveva dimostrato, tramite il deposito delle ricevute sottoscritte dal titolare Parte_1
della ditta, l'avvenuto pagamento della somma di € 15.700,00 e ha condannato l'opponente al pagamento in favore di del saldo, pari a € 3.128,00, Controparte_1
oltre interessi.
La sentenza è stata impugnata sia, in via principale, dal - che ha Parte_1
dedotto di avere versato l'intero corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei lavori - che, in via incidentale, da che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
sostenendo di non aver ricevuto affatto l'intera somma portata dal decreto ingiuntivo. Per ragioni di carattere logico, viene, quindi, esaminato in via prioritaria l'appello incidentale, che investe la prova dei pagamenti effettuati dal , Parte_1
così come riconosciuti dal Tribunale.
Premesso che è pacifico tra le parti che il ha eseguito per conto del CP_1
Condominio i lavori di rifacimento del terrazzo e che la somma a tale titolo dovuta ammonta a complessivi € 18.768,00, il primo motivo, con il quale l'appellato eccepisce di avere contestato e disconosciuto le ricevute di pagamento depositate in atti, dolendosi del mancato avvio della procedura di verificazione, va disatteso.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, all'esito della contestazione espressa dall'opposto della conformità delle copie prodotte dal agli originali delle ricevute di pagamento, l'opponente ha depositato i Parte_1
documenti in originale, cosicché il profilo relativo alla corrispondenza è stato superato, essendo emerso che la parziale difformità va ascritta alla mera circostanza (descritta dal Tribunale) che “data la modesta dimensione di alcune ricevute sono state talora fotocopiate più ricevute documentalmente separate su un unico foglio”.
Quanto all'autenticità delle sottoscrizioni, risulta del pari corretta la ricostruzione operata dal Tribunale, secondo cui è mancato un formale disconoscimento delle firme apposte in calce alle ricevute.
Invero, all'udienza del 6 ottobre 2016, in cui l'opponente ha depositato gli originali, la parte opposta si è limitata a dichiarare, in modo del tutto generico, “si riporta a quanto dedotto, riservandosi in ogni caso di verificare la conformità degli originali con le copie prodotte in giudizio, e a tutte le eccezioni già sollevate;
si ribadisce il disconoscimento”, laddove è noto il costante orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui “il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art.
214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca” (Cass. 1537/18); e ancora “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento
e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. 17913/21).
Tra l'altro, nelle note appositamente autorizzate dal Tribunale, l'opposto non ha aggiunto ulteriori specificazioni in ordine al generico disconoscimento operato in udienza né ha analizzato in modo dettagliato le plurime sottoscrizioni riportate nelle ricevute, ma si è limitato a sostenere che il pagamento del corrispettivo sarebbe dovuto avvenire tramite il conto corrente intestato al e non poteva essere Parte_1
effettuato in contanti.
Benché quest'ultimo aspetto sia suscettibile di condivisione in ragione dell'effettiva anomalia dell'adempimento in contanti da parte del , la Parte_1
valenza probatoria delle ricevute sottoscritte dall'opposto non può essere posta in discussione posto che dalle stesse si trae il riconoscimento dell'avvenuta ricezione delle somme ivi riportate.
Del resto, i testi e estranei alla compagine Testimone_1 Testimone_2
condominiale, hanno confermato di avere assistito alla consegna delle banconote da parte dell'amministratore del e, ancorché non siano stati in grado di Parte_1
indicare con precisione l'ammontare della somma, hanno fornito elementi di riscontro tali da corroborare la - sia pur inusuale - modalità di pagamento attestata dalla documentazione in atti.
Con riguardo alla contestata riferibilità delle ricevute ai lavori oggetto di causa,
a fronte del riferimento al Condominio di Via dei Girasoli 5 contenuto nelle ricevute di pagamento, l'appellato avrebbe dovuto dimostrare a quali eventuali e diversi lavori andavano attribuiti i pagamenti, mentre sul punto la difesa è risultata del tutto lacunosa e generica.
L'appello incidentale va, quindi, respinto, risultando provato il pagamento della somma complessiva di € 15.700,00, di cui alle ricevute depositate sub 2), 3), 4) e 5).
Passando all'esame dell'appello principale proposto dal , che Parte_1
assume di avere adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni, la prima censura, afferente alla mancata inclusione - tra quelle versate - della somma di € 2.500,00 riportata nel documento 3), merita condivisione.
Effettivamente il Tribunale, pur dando atto dei pagamenti riportati nel citato documento, non ha considerato, senza dare conto delle ragioni, l'importo di € 2.500,00, nonostante l'indicazione fosse corredata della sottoscrizione dell'appellato e risultasse espressamente riferita al Condominio di Via dei Girasoli 5.
La somma suindicata, verosimilmente esclusa per una mera svista o, comunque, erroneamente non computata, va quindi aggiunta alle somme già detratte dall'importo di cui al decreto ingiuntivo, cosicché la pronuncia di condanna al versamento del citato importo deve essere riformata, con il relativo rigetto della pretesa avanzata dall'opposto.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire, in accoglimento della seconda censura afferente al mancato riconoscimento dei pagamenti relativi all'acquisto delle mattonelle.
Al riguardo, il giudice di primo grado - nel rilevare che in calce alla fattura emessa dalla a carico della DO CO (ossia della ditta del Parte_2
), afferente alle mattonelle utilizzate per l'esecuzione dei lavori, risulta CP_1
l'annotazione della ricezione dell'assegno tratto sulla per l'importo di Controparte_3
€ 1.066,00 e dell'assegno della Banca San Paolo emesso per la somma di € 304,00, entrambi corredate della sottoscrizioni dell'opposto - non ha tenuto conto dei citati pagamenti, sul presupposto che mancava l'indicazione dei numeri e della tipologia degli assegni, nonché della prova del relativo incasso. Come eccepito dalla parte appellante, a fronte della consegna degli assegni - sicuramente attestata dalla firma per ricevuta apposta dal - è mancata da parte CP_1
di quest'ultimo qualsiasi contestazione in merito al mancato incasso dei titoli, cosicché in difetto di osservazioni sul punto da parte dell'appellato, che ha incentrato piuttosto le proprie difese sulle modalità di tenuta della contabilità da parte del , Parte_1
deve ritenersi che l'appellato abbia riscosso le relative somme.
In accoglimento integrale dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza gravata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo già disposta dal
Tribunale, la domanda di condanna al pagamento del saldo dei lavori va quindi respinta, risultando provato l'integrale adempimento delle obbligazioni gravanti sul
. Parte_1
La riforma della sentenza impone una nuova regolamentazione delle spese di lite che, come richiesto dalla parte appellante, vanno poste a carico del , rimasto CP_1
soccombente in entrambi i gradi di giudizio;
segue la liquidazione come da dispositivo nella misura minima tariffaria, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello proposto dal , e in Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 11300/19 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1
Condominio in , per ottenere il pagamento della Pt_1 Parte_1
somma di € 3.128,00 a titolo di saldo dei lavori di rifacimento del terrazzo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1 3) condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo in complessivi € 2.868,00, di cui 130,00 per esborsi,
e per il secondo in complessivi € 3.166,00, di cui € 160,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin