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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/11/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI
REGGIO EMILIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice EL Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 770/2025 R.G.L. (cui è riunita la n. 817/2025) proposta da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Amedeo Stoppa ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Sansepolcro (AR), Via XXV Aprile n.
62 ricorrente
COo
(C.F. COoparte_1
), in persona EL Ministro pro tempore P.IVA_1
convenuto
OGGETTO: RISARCIMENTO ART. 36 COMMA 5) D.LGS. N. 165/2001
EX DIRETTIVA 1999/70/CE E CARTA DOCENTE.
Conclusioni
Per il ricorrente: “1) DISAPPLICARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, ELla
Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, per violazione ELla clausola 4 ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Direttiva 1999/70/CE EL Consiglio ELl'Unione Europea;
ovvero
INTERPRETARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, ELla Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i destinatari EL beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione EL personale docente, di cui all'art. 1 ELla Legge n. 107/2015 anche il personale docente non di ruolo;
di conseguenza,
2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte Ricorrente ad usufruire EL beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione EL personale docente, di cui all'art. 1 ELla Legge n. 107/2015, e,
3) CONDANNARE il in COoparte_2
persona EL in carica, (C.F. ), corrente in Roma, CP_3 P.IVA_1
Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione ELla Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa, ELl'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di Prof. (C.F. Parte_1
) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, C.F._1
2022/2023, 2023/2024 secondo le modalità EL D.P.C.M. EL 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 2.000,00, o, la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ovvero, in subordine, CONDANNARE il
in persona EL COoparte_2 CP_3
in carica, (C.F. ), a corrispondere al Ricorrente una somma P.IVA_1
pari ad Euro 2.000,00 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
a titolo di risarcimento EL danno.
Pag. 2 di 22 4) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione EL compenso ex lege EL 30% ai sensi ELl'art. 4 comma
1 bis come modificato dall'art. 7, comma 1, ELlo stesso D.M. n. 147/2022
(ricerca testuale all'interno ELl'atto) EL Decreto ministeriale 10/03/2014,
n. 55 da liquidarsi in favore EL difensore antistatario.”
Ancora, per il ricorrente: “1) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità ELla sequenza di contratti a tempo determinato stipulati tra il ricorrente e il
, come indicati nel corpo EL presente COoparte_2
atto, costituendo questa violazione dei principi comunitari in materia di reiterazione di contratti a tempo determinato per effetto ELla dichiarazione di illegittimità costituzionale ELl'art. 4 commi 1 e 11 ELla legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione ELla Direttiva 1999/70/CE;
2) CONDANNARE il al COoparte_2
risarcimento, in favore EL Prof. (C.F. Parte_1
), nei limiti ELla prescrizione decennale, EL danno C.F._1
derivante dall'abuso di contratti a termine, nella misura corrispondente a
10 mensilità ELl'ultima retribuzione utile ai fini EL calcolo EL trattamento di fine rapporto;
ovvero, in subordine, CONDANNARE
l'Amministrazione resistente a corrispondere un'indennità minore e nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione EL credito sino all'effettivo soddisfo;
3) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione EL compenso di Legge EL 30% ai sensi ELl'art. 4 comma 1 bis come modificato dall'art. 7, comma 1, ELlo stesso D.M. n.
Pag. 3 di 22 147/2022 (ricerca testuale all'interno ELl'atto ex ) EL Decreto CP_4
ministeriale 10/03/2014, n. 55 da liquidarsi in favore EL difensore antistatario come da nota spese.”
Per il Ministero: “1) preliminarmente, adottare i provvedimenti di cui all'art. 274 c.p.c., ai fini ELla riunione EL presente giudizio a quello più antico in ruolo pendente dinnanzi al Giudice EL Lavoro dott.ssa Tes_1
recante RGN 770/2025 proposto dal medesimo ricorrente avverso la convenuta amministrazione;
2) Nel merito, rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato e comunque non provato, con vittoria di spese.
3) In caso di accoglimento anche parziale EL ricorso, si chiede di voler contenere la pretesa entro i limiti EL giusto e EL provato dichiarando, in ogni caso, prescritta ogni pretesa risalente oltre i cinque anni antecedenti il primo atto interruttivo notificato all'Amministrazione resistente che, nel caso in esame, è costituito dal ricorso introduttivo depositato in data
09.07.2025.
4) Il tutto con la integrale o comunque proporzionata e maggior congrua compensazione ELle spese di lite, in ragione ELla controvertibilità ELla fattispecie giuridica in esame e ELla dedotta violazione EL divieto di frazionamento EL credito in sede processuale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso, depositato il 27.06.2025, il ricorrente chiede l'accertamento EL diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite
“Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo ELle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna EL
Pag. 4 di 22 al pagamento, in favore ELle singole COoparte_2
ricorrenti, ELla somma complessiva pari ad € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con riferimento alla carta docente, il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze EL medesimo , in CP_2
forza di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine ELle attività didattiche nei seguenti anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
tuttavia, il non gli ha riconosciuto il beneficio succitato, agendo CP_2
in violazione EL divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, il ricorrente chiede l'accertamento EL diritto de quo
(riconoscimento bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
PA LA conviene, inoltre, il con un secondo ricorso CP_2
depositato il 09.07.2025, denunciando l'abuso dei contratti a termine e chiedendo il risarcimento EL danno extracontrattuale o comunitario ex art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001.
In ordine a tale domanda il ricorrente espone di avere prestato servizio per quattro anni scolastici consecutivi, con contratti al 30 giugno (organico di fatto), presso il medesimo istituto scolastico e sulla medesima classe di concorso, per un totale di mesi 39 e giorni 10 più un quinto anno con contratto al 31 agosto (organico di diritto) sulla medesima classe di concorso, per poi conseguire l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2025 a seguito di superamento ELla procedura concorsuale ordinaria per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli ELla scuola secondaria di primo e secondo grado, indetta dal
[...]
con il decreto dipartimentale n. 2575 EL 6 COoparte_2
dicembre 2023.
Denuncia pertanto il reiterato illegittimo ricorso a contratti a TD da parte CO EL , in violazione ELla normativa italiana ed eurounitaria.
Si è costituito il in tale seconda controversia chiedendo il rigetto CP_2
EL ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato e comunque non provato, nonché la riunione con altro procedimento più risalente per connessione soggettiva, con vittoria di spese.
Chiede, inoltre, di voler contenere la pretesa entro i limiti EL giusto e EL provato dichiarando, in ogni caso, prescritta ogni pretesa risalente oltre i cinque anni antecedenti il primo atto interruttivo notificato all'Amministrazione resistente che, nel caso in esame, è costituito dal ricorso introduttivo depositato in data 09.07.2025.
In ultimo, il tutto con la integrale o comunque proporzionata e maggior congrua compensazione ELle spese di lite, in ragione ELla controvertibilità ELla fattispecie giuridica in esame e ELla dedotta violazione EL divieto di frazionamento EL credito in sede processuale.
Sul contradditorio così instauratosi, le due cause, istruite documentalmente e successivamente riunite, sono decise all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte.
*** *** ***
Pag. 6 di 22 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Riguardo alla carta docente, dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine ELle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio negli a.s.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, come da contratti e/o cedolini allegati.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 EL 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto EL limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente di ruolo ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, ELl'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione ELle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di COoparte_6
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito EL piano triennale ELl'offerta formativa ELle scuole e EL Piano nazionale di
Pag. 7 di 22 formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 EL 23/9/2015 e il DPCM EL 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari ELla Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato ELla direttiva 1999/70/CE EL Consiglio EL 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato EL , e non al personale docente a COoparte_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2
finanziario ELl'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni ELla contrattazione collettiva EL comparto scuola ed in particolare l'art. 63 EL C.C.N.L EL
27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 EL 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma ELla decisione EL TAR Lazio, ha affermato che la scelta EL di CP_2
escludere dal beneficio ELla Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai
Pag. 8 di 22 principi di non discriminazione e di buon andamento ELla P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi ELl'art. 4, comma 1, L. n. 124 EL 1999 o incarichi per docenza fino al termine ELle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi ELl'art.
4, comma secondo, ELla L. n. 124 EL 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.” CP_2
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento EL beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro e stato matricolare completo), il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine ELle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova EL presupposto ELla permanenza in servizio al momento EL deposito EL ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_2
riconoscere alle ricorrenti l'utilizzo ELla carta docente per gli anni scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui sulla base ELla documentazione prodotta.
Pag. 9 di 22 Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi ELl'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione EL diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Con riferimento alla reiterazione di contratti a termine, la parte ricorrente ha prestato servizio quale docente precario con contratti su posto vacante e disponibile, per oltre 180 giorni per ciascun anno, per cinque anni scolastici e segnatamente nei seguenti periodi:
- dal 14/09/2020 al 30/06/2021 presso l'istituto IIS 'P. COoparte_7
(REIS00300N)
- dal 04.09.2021 al 30.06.2022 presso l'istituto IIS 'P. COoparte_7
(REIS00300N)
- dal 01/09/2022 al 30/06/2023 presso l'istituto IIS 'P. COoparte_7
(REIS00300N)
- dal 01/09/2023 al 30/06/2024 presso l'istituto IIS 'P. COoparte_7
(REIS00300N)
- dal 01/09/2024 al 31/08/2025 presso l'Istituto Superiore "LA AL".
Evidenzia come la circostanza è fornita di prova documentale;
e precisa di essere attualmente docente di ruolo presso l'Istituto di Istruzione Superiore
LA AL in Reggio Emilia (RE).
Com'è noto, il complesso contenzioso sulle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico ha registrato tre tappe fondamentali corrispondenti ad altrettante pronunce ELle Supreme Corti: la sentenza n. 10127 EL 2012 ELla Corte di Cassazione;
l'ordinanza n. 207 EL 2013 ELla
Corte costituzionale;
la sentenza EL 26 novembre 2014 (cd. Sentenza
) ELla Corte di giustizia Europea, che, in risposta alla Per_1
sollecitazione proveniente dalla Corte costituzionale (oltre che da un
Pag. 10 di 22 giudice di merito), ha dichiarato che la clausola 5, punto 1, ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa ELl'espletamento ELle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo ELle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento EL danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo, aggiungendo che risulterebbe che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici EL rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Dopo la pronuncia ELla Corte di Giustizia è stata emanata la legge 107 EL
2015 al fine di adeguare la normativa nazionale a quella europea (vd. relazione illustrativa).
Sono poi intervenute la Corte costituzionale (che aveva effettuato il rinvio pregiudiziale alla Corte UE) con la sentenza n. 187 EL 15 giugno 2016 e la
Corte di Cassazione con la sentenza 22552 EL 7 novembre 2016 che hanno ricostruito la disciplina ELla materia alla luce ELlo ius superveniens.
Pag. 11 di 22 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 EL 15 giugno 2016, tenendo conto EL diritto sopravvenuto, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale ELl'art. 4 commi 1 e 11 ELla L. 124/1999, in materia di supplenze annuali su organico di diritto, alla luce dei parametri posti dalla
Corte di Giustizia con la sentenza EL 26.11.2014. Per_1
I giudici costituzionali hanno quindi dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, ELl'art. 4 commi
1 e 11 ELla legge n. 124 EL 1999 (disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
La Corte Costituzionale ha evidenziato come le disposizioni ELla L. n. 107 EL 2015 abbiano impattato proprio sui predetti profili di contrasto tra il diritto nazionale e quello comunitario denunciati dai giudici europei.
Essa, infatti, per un verso ha garantito l'immissione in ruolo (o serie chances di immissione in ruolo) ai docenti destinatari, nel corso degli anni passati, di ripetute assunzioni a termine;
per l'altro ha previsto una misura alternativa (il risarcimento EL danno) per le altre ipotesi di ripetuto e illegittimo ricorso ad assunzioni a tempo determinato.
A questo punto la Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 22552 EL
2016 si è preoccupata di applicare i principi costituzionali descritti alle diverse ipotesi di assunzione a termine di personale scolastico che
Pag. 12 di 22 potrebbero verificarsi in concreto al fine di assicurare uniformi linee interpretative. Ha quindi statuito che:
-la disciplina EL reclutamento EL personale a termine nel settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. 124/1999, atteso il suo carattere speciale ex art. 70 EL D.Lgs. n. 165 EL 2001, non è stata abrogata dal D.Lgs.
368/2001 (vd. Cass. 10127/2012);
-la reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi ELl'art. 4 co. 1 e 11 ELla L. 124/1999 (per supplenze annuali su organico di diritto) è illegittima se realizzata dopo il termine previsto dalla direttiva 1999/70/CE per adeguare le normative statati alla direttiva stessa e se ha durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi;
-in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nei termini descritti, costituisce misura proporzionata, effettiva ed idonea a prevenire e sanzionare l'abuso: a) per il personale docente, la
“stabilizzazione” prevista nella L. 107/2015 sia in caso di concreta assegnazione EL posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego;
b)per il personale docente e ATA la stabilizzazione acquisita attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
In entrambe le ipotesi di stabilizzazione, l'avvenuta iscrizione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda risarcitoria per i danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo con onere di allegazione e prova a carico EL lavoratore;
-per il personale docente e ATA non stabilizzato (o senza certezza di stabilizzazione) va invece riconosciuto il risarcimento EL danno nella
Pag. 13 di 22 misura e secondo i principi affermati nella sentenza ELle SSUU
5072/2016;
-nell'ipotesi di reiterazioni di contratti a termine per supplenze temporanee su organico di fatto o altrimenti temporanee (art. 4, co. 2 e 3, L. 124/1999) non è in sé configurabile alcun abuso, fermo restando il diritto EL lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete ELla medesima (quali il susseguirsi ELle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
Alla luce di questi principi va risolta la fattispecie dedotta in giudizio.
Agli atti emerge che la parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente alle CO dipendenze EL dall'a.s. 2020/2021 sino all'a.s. 2024/2025 sulla base di n. 5 contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali sia su posti di organico “di fatto” che “di diritto” (art. 4 co. 1 L. 124/1999).
Risulta quindi integrata la fattispecie ELla illegittima reiterazione di contratti a termine ELineata dalla Cassazione, tanto con riguardo al dispiegamento nel tempo dei rinnovi (di durata complessiva superiore a 36 mesi) quanto in relazione alle ragioni per cui le supplenze sono state disposte. CO Il eccepisce che il ricorrente ha attualmente conseguito l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2025 a seguito di superamento ELla procedura concorsuale ordinaria per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli ELla scuola secondaria di primo e secondo grado, indetta dal con il decreto dipartimentale n. COoparte_2
2575 EL 6 dicembre 2023.
Tale immissione in ruolo avrebbe, a dire ELl'ente, efficacia sanante.
Pag. 14 di 22 La procedura concorsuale in esame infatti prevedeva una riserva di posti pari al 30% in favore di coloro che, entro il termine di presentazione ELle istanze, avessero maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso o tipologia di posto oggetto di partecipazione.
Nella regione Emilia-Romagna (essendo il concorso indetto su base regionale) degli 86 posti disponibili per la classe di concorso Matematica
A026, era prevista una riserva di n. 25 posti ai sensi dei commi 9 e 10 ELl'art. 13 EL D.M. n. 205 EL 26.10.2023.
È dunque ragionevole ritenere, nel caso ELla procedura concorsuale in esame, che la riserva prevista a favore dei docenti cha avessero svolto un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi ELl'articolo 11, comma 14, ELla legge 3 maggio 1999, n. 124, rappresenti una misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica, idonea a sanzionare l'abuso e a cancellare le conseguenze ELla violazione EL diritto ELl'Unione, escludendo il diritto al risarcimento EL danno cd. comunitario, salvo che il lavoratore non provi l'esistenza di danni ulteriori rispetto a quelli sanati dalla stabilizzazione
(Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 10548 EL 18 aprile 2024).
Tale assunto non è fondato.
La SC si è recentemente espressa su questione EL tutto analoga riguardante i contratti a termine dei docenti di religione.
In Cass. 30779/2025 si legge:
“Tutto ciò posto, si rileva che, secondo la giurisprudenza già consolidata e cui va data continuità, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo EL lavoratore costituisce misura
Pag. 15 di 22 sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli ELl'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli ELl'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-
103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto ELl'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come p di valenza riparatoria (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815 – in rel e procedura di procedura di reclutamento, per titoli ed esami, previ pe operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, EL d.l. n. 101 2 conv., con mod., dalla l. n. 125 EL 2013 – e poi, in senso confo , t altre, Cass. 18698/2022 cit., punto 12.1, sul tema proprio dei n religione;
Cass. 15 dicembre 2023, n. 35145; Cass. 6 aprile 2025 90
Il precedente cardine di Cass. 14815/2021 cit., ha fatto leva s rt
Giustizia 19 marzo 2020, p 1 Persona_2 Persona_3
101…Su tale base si è ritenuto che non siano idonei a sanar ll concorsi riservati, ma destinati a svolgersi “per titoli ed esami qu destinati solo ad offrire «al dipendente precario una mera c assunzione» (Cass. 14815/2021 cit.). Analogamente, seco
9049/2025 cit., riguardante l'immissione in ruolo di docenti ss
Regione Val D'Aosta, «non rilevano ... la qualificazione EL conc c
“straordinario”, la dichiarata finalità di superare il precaria n Parte_2 previsione di una sola prova scritta su quesiti a risposta multipla (rispetto alle due prove scritte e alla prova orale previste per il concorso ordinario), essendo dirimente il carattere “automatico” ELla procedura», sicché non poteva dirsi sanante una procedura, come quella ivi impostata, organizzata attraverso «una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, la formazione di una graduatoria di vincitori sulla base EL punteggio riportato ......., l'immissione in ruolo nei limiti dei posti annualmente autorizzati ai sensi EL comma 4».. Tali conclusioni vanno qui pienamente confermate.
5. Per altro verso, non vi è dubbio che già Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187 valorizzò, quale misura idonea ad incidere sull'illecito eurounitario «cancellandolo» rispetto alle situazioni più risalenti di precariato e comunque pregresse, il realizzarsi ELla stabilizzazione grazie «o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande».
Ipotesi ravvisata come sussistente nel piano straordinario Nazionale di assunzioni di cui all'art. 1, co. 95 ss. ELla legge n. 107/2015 nel mantenimento per i precari ELla possibilità di accesso ai ruoli «fino al totale scorrimento ELle graduatorie ad esaurimento» (co. 109 ELla legge citata). Tale assetto – che costituisce in sostanza applicazione EL criterio di alternatività ELle sanzioni, alla condizione di un loro carattere proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo (Corte di
Giustizia 26 novembre 2014, , punti 77-79 e Corte di Giustizia 3 Per_1
luglio 2014, punti 64-65) - è stato poi ripreso dal noto arresto di Cass. 7
Pag. 17 di 22 novembre 2016, n. 22552, secondo la quale la quale si realizzerebbe invece una «astratta “chance” di stabilizzazione», come tale inidonea a cancellare l'illecito, nei casi in cui il conseguimento EL posto di ruolo non sia «certo» ovvero non sia «conseguibile in tempi ravvicinati» (in quel caso ravvisati in quelli «compresi tra l'entrata in vigore ELla legge n.107 EL
2015 ed il totale scorrimento ELle graduatorie»). Anche perché, come rileva Cass. 28 febbraio 2024, n. 5244, «il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione EL danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante».
6. Tirando le fila EL ragionamento, il punto di convergenza tra le selezioni “blande” di cui a Cass. 22552/2016 cit. e l'automatismo richiesto da Cass.
14815/2021 cit. e dalle altre pronunce conformi successive, sta nel ritenere che la stabilizzazione, per essere sanante ELl'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito EL candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari”.
Nel caso in esame è evidente essersi trattata di procedura di reclutamento ordinario per titoli ed esami (ancorchè con riserva di posti), contenente pertanto l'alea insista in ogni concorso e come tale non creando alcun automatismo nell'assunzione. CO Per altro, il non ha né dedotto né provato che il ricorrente sia stato assunto mediante assunzione diretta senza sostenere alcuna prova concorsuale. Deve essere quindi dichiarata l' illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti e va riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al risarcimento EL danno quale misura alternativa alla stabilizzazione idonea a porre rimedio al ricorso abusivo e reiterato alle assunzioni a termine.
Tanto chiarito, e sotto il profilo risarcitorio, la sanzione dissuasiva va liquidata sempre secondo i parametri di cui alle Sez. Un. n. 5072/2016, come tuttavia integrati dal recente Decreto-legge 16/09/2024, n. 131, rubricato “disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti ELl'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti ELlo Stato italiano. Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 settembre
2024, n. 217”.
La succitata novella normativa, in vigore dal 17 settembre 2024, ha invero disposto come noto la modifica all'articolo 36 EL decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina ELla responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231, disponendo che
“all'articolo 36, comma 5, EL decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un' indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità ELl'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo EL trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità ELla violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva EL rapporto”. In applicazione dei principi descritti, alla luce dei criteri indicati nell'art. 8
L. 604/1966 (richiamati dall'art. 32 comma 5 L. 183/2010), in particolare ELla anzianità di servizio EL ricorrente (assunto a termine per 5 anni) e ELle dimensioni EL datore di lavoro, nonché ELla consistenza ELla violazione (superamento ELla soglia dei 36 mesi per molteplici annualità), si ritiene congruo determinare il risarcimento EL danno nella misura di 4 mensilità, misura che appare adeguata a compensare la parte ricorrente ELl'ingiustizia patita.
Le spese EL presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a CO carico EL nella misura liquidata in dispositivo sulla base ELlo scaglione minimo e tenuto conto ELla serialità ELle controversie e ELla mancanza ELla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione EL Giudice EL Lavoro, dott.ssa Elena z definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda tta nella causa n. 770/2025 (cui è riunita la n. 817/2025) R.G.L.:
1) dichiara il diritto EL ricorrente ad usufruire EL beneficio econ co cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente con a a rendere disponibile l a COoparte_2
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stes g previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni ast
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, per un impo di
2.000,00 a favore di oltre interessi sino al sodd;
Parte_1
2) accerta e dichiara l'abuso EL diritto da parte EL
[...]
COoparte_8 derivante dalla reiterazione ingiustificata di COoparte_2
contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile e dichiara l'illegittimità e/o nullità dei contratti a termine stipulati tra le parti;
3) per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento EL danno cd. comunitario in favore di parte ricorrente nella misura di 4 mensilità;
4) condanna il , in persona EL COoparte_2
pro tempore, a rifondere al ricorrente, con distrazione in favore CP_3
EL procuratore antistatario, le spese EL giudizio, liquidate in euro
1.030,00 per spese legali, oltre spese generali EL 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 27.11.2025
Il Giudice Elena Vezzosi
Pag. 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI
REGGIO EMILIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice EL Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 770/2025 R.G.L. (cui è riunita la n. 817/2025) proposta da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Amedeo Stoppa ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Sansepolcro (AR), Via XXV Aprile n.
62 ricorrente
COo
(C.F. COoparte_1
), in persona EL Ministro pro tempore P.IVA_1
convenuto
OGGETTO: RISARCIMENTO ART. 36 COMMA 5) D.LGS. N. 165/2001
EX DIRETTIVA 1999/70/CE E CARTA DOCENTE.
Conclusioni
Per il ricorrente: “1) DISAPPLICARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, ELla
Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, per violazione ELla clausola 4 ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Direttiva 1999/70/CE EL Consiglio ELl'Unione Europea;
ovvero
INTERPRETARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, ELla Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i destinatari EL beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione EL personale docente, di cui all'art. 1 ELla Legge n. 107/2015 anche il personale docente non di ruolo;
di conseguenza,
2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte Ricorrente ad usufruire EL beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione EL personale docente, di cui all'art. 1 ELla Legge n. 107/2015, e,
3) CONDANNARE il in COoparte_2
persona EL in carica, (C.F. ), corrente in Roma, CP_3 P.IVA_1
Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione ELla Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa, ELl'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di Prof. (C.F. Parte_1
) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, C.F._1
2022/2023, 2023/2024 secondo le modalità EL D.P.C.M. EL 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 2.000,00, o, la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ovvero, in subordine, CONDANNARE il
in persona EL COoparte_2 CP_3
in carica, (C.F. ), a corrispondere al Ricorrente una somma P.IVA_1
pari ad Euro 2.000,00 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
a titolo di risarcimento EL danno.
Pag. 2 di 22 4) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione EL compenso ex lege EL 30% ai sensi ELl'art. 4 comma
1 bis come modificato dall'art. 7, comma 1, ELlo stesso D.M. n. 147/2022
(ricerca testuale all'interno ELl'atto) EL Decreto ministeriale 10/03/2014,
n. 55 da liquidarsi in favore EL difensore antistatario.”
Ancora, per il ricorrente: “1) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità ELla sequenza di contratti a tempo determinato stipulati tra il ricorrente e il
, come indicati nel corpo EL presente COoparte_2
atto, costituendo questa violazione dei principi comunitari in materia di reiterazione di contratti a tempo determinato per effetto ELla dichiarazione di illegittimità costituzionale ELl'art. 4 commi 1 e 11 ELla legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione ELla Direttiva 1999/70/CE;
2) CONDANNARE il al COoparte_2
risarcimento, in favore EL Prof. (C.F. Parte_1
), nei limiti ELla prescrizione decennale, EL danno C.F._1
derivante dall'abuso di contratti a termine, nella misura corrispondente a
10 mensilità ELl'ultima retribuzione utile ai fini EL calcolo EL trattamento di fine rapporto;
ovvero, in subordine, CONDANNARE
l'Amministrazione resistente a corrispondere un'indennità minore e nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione EL credito sino all'effettivo soddisfo;
3) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione EL compenso di Legge EL 30% ai sensi ELl'art. 4 comma 1 bis come modificato dall'art. 7, comma 1, ELlo stesso D.M. n.
Pag. 3 di 22 147/2022 (ricerca testuale all'interno ELl'atto ex ) EL Decreto CP_4
ministeriale 10/03/2014, n. 55 da liquidarsi in favore EL difensore antistatario come da nota spese.”
Per il Ministero: “1) preliminarmente, adottare i provvedimenti di cui all'art. 274 c.p.c., ai fini ELla riunione EL presente giudizio a quello più antico in ruolo pendente dinnanzi al Giudice EL Lavoro dott.ssa Tes_1
recante RGN 770/2025 proposto dal medesimo ricorrente avverso la convenuta amministrazione;
2) Nel merito, rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato e comunque non provato, con vittoria di spese.
3) In caso di accoglimento anche parziale EL ricorso, si chiede di voler contenere la pretesa entro i limiti EL giusto e EL provato dichiarando, in ogni caso, prescritta ogni pretesa risalente oltre i cinque anni antecedenti il primo atto interruttivo notificato all'Amministrazione resistente che, nel caso in esame, è costituito dal ricorso introduttivo depositato in data
09.07.2025.
4) Il tutto con la integrale o comunque proporzionata e maggior congrua compensazione ELle spese di lite, in ragione ELla controvertibilità ELla fattispecie giuridica in esame e ELla dedotta violazione EL divieto di frazionamento EL credito in sede processuale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso, depositato il 27.06.2025, il ricorrente chiede l'accertamento EL diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite
“Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo ELle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna EL
Pag. 4 di 22 al pagamento, in favore ELle singole COoparte_2
ricorrenti, ELla somma complessiva pari ad € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con riferimento alla carta docente, il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze EL medesimo , in CP_2
forza di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine ELle attività didattiche nei seguenti anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
tuttavia, il non gli ha riconosciuto il beneficio succitato, agendo CP_2
in violazione EL divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, il ricorrente chiede l'accertamento EL diritto de quo
(riconoscimento bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
PA LA conviene, inoltre, il con un secondo ricorso CP_2
depositato il 09.07.2025, denunciando l'abuso dei contratti a termine e chiedendo il risarcimento EL danno extracontrattuale o comunitario ex art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001.
In ordine a tale domanda il ricorrente espone di avere prestato servizio per quattro anni scolastici consecutivi, con contratti al 30 giugno (organico di fatto), presso il medesimo istituto scolastico e sulla medesima classe di concorso, per un totale di mesi 39 e giorni 10 più un quinto anno con contratto al 31 agosto (organico di diritto) sulla medesima classe di concorso, per poi conseguire l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2025 a seguito di superamento ELla procedura concorsuale ordinaria per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli ELla scuola secondaria di primo e secondo grado, indetta dal
[...]
con il decreto dipartimentale n. 2575 EL 6 COoparte_2
dicembre 2023.
Denuncia pertanto il reiterato illegittimo ricorso a contratti a TD da parte CO EL , in violazione ELla normativa italiana ed eurounitaria.
Si è costituito il in tale seconda controversia chiedendo il rigetto CP_2
EL ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato e comunque non provato, nonché la riunione con altro procedimento più risalente per connessione soggettiva, con vittoria di spese.
Chiede, inoltre, di voler contenere la pretesa entro i limiti EL giusto e EL provato dichiarando, in ogni caso, prescritta ogni pretesa risalente oltre i cinque anni antecedenti il primo atto interruttivo notificato all'Amministrazione resistente che, nel caso in esame, è costituito dal ricorso introduttivo depositato in data 09.07.2025.
In ultimo, il tutto con la integrale o comunque proporzionata e maggior congrua compensazione ELle spese di lite, in ragione ELla controvertibilità ELla fattispecie giuridica in esame e ELla dedotta violazione EL divieto di frazionamento EL credito in sede processuale.
Sul contradditorio così instauratosi, le due cause, istruite documentalmente e successivamente riunite, sono decise all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte.
*** *** ***
Pag. 6 di 22 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Riguardo alla carta docente, dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine ELle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio negli a.s.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, come da contratti e/o cedolini allegati.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 EL 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto EL limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente di ruolo ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, ELl'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione ELle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di COoparte_6
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito EL piano triennale ELl'offerta formativa ELle scuole e EL Piano nazionale di
Pag. 7 di 22 formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 EL 23/9/2015 e il DPCM EL 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari ELla Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato ELla direttiva 1999/70/CE EL Consiglio EL 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato EL , e non al personale docente a COoparte_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2
finanziario ELl'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni ELla contrattazione collettiva EL comparto scuola ed in particolare l'art. 63 EL C.C.N.L EL
27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 EL 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma ELla decisione EL TAR Lazio, ha affermato che la scelta EL di CP_2
escludere dal beneficio ELla Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai
Pag. 8 di 22 principi di non discriminazione e di buon andamento ELla P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi ELl'art. 4, comma 1, L. n. 124 EL 1999 o incarichi per docenza fino al termine ELle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi ELl'art.
4, comma secondo, ELla L. n. 124 EL 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.” CP_2
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento EL beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro e stato matricolare completo), il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine ELle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova EL presupposto ELla permanenza in servizio al momento EL deposito EL ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_2
riconoscere alle ricorrenti l'utilizzo ELla carta docente per gli anni scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui sulla base ELla documentazione prodotta.
Pag. 9 di 22 Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi ELl'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione EL diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Con riferimento alla reiterazione di contratti a termine, la parte ricorrente ha prestato servizio quale docente precario con contratti su posto vacante e disponibile, per oltre 180 giorni per ciascun anno, per cinque anni scolastici e segnatamente nei seguenti periodi:
- dal 14/09/2020 al 30/06/2021 presso l'istituto IIS 'P. COoparte_7
(REIS00300N)
- dal 04.09.2021 al 30.06.2022 presso l'istituto IIS 'P. COoparte_7
(REIS00300N)
- dal 01/09/2022 al 30/06/2023 presso l'istituto IIS 'P. COoparte_7
(REIS00300N)
- dal 01/09/2023 al 30/06/2024 presso l'istituto IIS 'P. COoparte_7
(REIS00300N)
- dal 01/09/2024 al 31/08/2025 presso l'Istituto Superiore "LA AL".
Evidenzia come la circostanza è fornita di prova documentale;
e precisa di essere attualmente docente di ruolo presso l'Istituto di Istruzione Superiore
LA AL in Reggio Emilia (RE).
Com'è noto, il complesso contenzioso sulle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico ha registrato tre tappe fondamentali corrispondenti ad altrettante pronunce ELle Supreme Corti: la sentenza n. 10127 EL 2012 ELla Corte di Cassazione;
l'ordinanza n. 207 EL 2013 ELla
Corte costituzionale;
la sentenza EL 26 novembre 2014 (cd. Sentenza
) ELla Corte di giustizia Europea, che, in risposta alla Per_1
sollecitazione proveniente dalla Corte costituzionale (oltre che da un
Pag. 10 di 22 giudice di merito), ha dichiarato che la clausola 5, punto 1, ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa ELl'espletamento ELle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo ELle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento EL danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo, aggiungendo che risulterebbe che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici EL rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Dopo la pronuncia ELla Corte di Giustizia è stata emanata la legge 107 EL
2015 al fine di adeguare la normativa nazionale a quella europea (vd. relazione illustrativa).
Sono poi intervenute la Corte costituzionale (che aveva effettuato il rinvio pregiudiziale alla Corte UE) con la sentenza n. 187 EL 15 giugno 2016 e la
Corte di Cassazione con la sentenza 22552 EL 7 novembre 2016 che hanno ricostruito la disciplina ELla materia alla luce ELlo ius superveniens.
Pag. 11 di 22 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 EL 15 giugno 2016, tenendo conto EL diritto sopravvenuto, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale ELl'art. 4 commi 1 e 11 ELla L. 124/1999, in materia di supplenze annuali su organico di diritto, alla luce dei parametri posti dalla
Corte di Giustizia con la sentenza EL 26.11.2014. Per_1
I giudici costituzionali hanno quindi dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, ELl'art. 4 commi
1 e 11 ELla legge n. 124 EL 1999 (disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
La Corte Costituzionale ha evidenziato come le disposizioni ELla L. n. 107 EL 2015 abbiano impattato proprio sui predetti profili di contrasto tra il diritto nazionale e quello comunitario denunciati dai giudici europei.
Essa, infatti, per un verso ha garantito l'immissione in ruolo (o serie chances di immissione in ruolo) ai docenti destinatari, nel corso degli anni passati, di ripetute assunzioni a termine;
per l'altro ha previsto una misura alternativa (il risarcimento EL danno) per le altre ipotesi di ripetuto e illegittimo ricorso ad assunzioni a tempo determinato.
A questo punto la Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 22552 EL
2016 si è preoccupata di applicare i principi costituzionali descritti alle diverse ipotesi di assunzione a termine di personale scolastico che
Pag. 12 di 22 potrebbero verificarsi in concreto al fine di assicurare uniformi linee interpretative. Ha quindi statuito che:
-la disciplina EL reclutamento EL personale a termine nel settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. 124/1999, atteso il suo carattere speciale ex art. 70 EL D.Lgs. n. 165 EL 2001, non è stata abrogata dal D.Lgs.
368/2001 (vd. Cass. 10127/2012);
-la reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi ELl'art. 4 co. 1 e 11 ELla L. 124/1999 (per supplenze annuali su organico di diritto) è illegittima se realizzata dopo il termine previsto dalla direttiva 1999/70/CE per adeguare le normative statati alla direttiva stessa e se ha durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi;
-in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nei termini descritti, costituisce misura proporzionata, effettiva ed idonea a prevenire e sanzionare l'abuso: a) per il personale docente, la
“stabilizzazione” prevista nella L. 107/2015 sia in caso di concreta assegnazione EL posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego;
b)per il personale docente e ATA la stabilizzazione acquisita attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
In entrambe le ipotesi di stabilizzazione, l'avvenuta iscrizione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda risarcitoria per i danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo con onere di allegazione e prova a carico EL lavoratore;
-per il personale docente e ATA non stabilizzato (o senza certezza di stabilizzazione) va invece riconosciuto il risarcimento EL danno nella
Pag. 13 di 22 misura e secondo i principi affermati nella sentenza ELle SSUU
5072/2016;
-nell'ipotesi di reiterazioni di contratti a termine per supplenze temporanee su organico di fatto o altrimenti temporanee (art. 4, co. 2 e 3, L. 124/1999) non è in sé configurabile alcun abuso, fermo restando il diritto EL lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete ELla medesima (quali il susseguirsi ELle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
Alla luce di questi principi va risolta la fattispecie dedotta in giudizio.
Agli atti emerge che la parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente alle CO dipendenze EL dall'a.s. 2020/2021 sino all'a.s. 2024/2025 sulla base di n. 5 contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali sia su posti di organico “di fatto” che “di diritto” (art. 4 co. 1 L. 124/1999).
Risulta quindi integrata la fattispecie ELla illegittima reiterazione di contratti a termine ELineata dalla Cassazione, tanto con riguardo al dispiegamento nel tempo dei rinnovi (di durata complessiva superiore a 36 mesi) quanto in relazione alle ragioni per cui le supplenze sono state disposte. CO Il eccepisce che il ricorrente ha attualmente conseguito l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2025 a seguito di superamento ELla procedura concorsuale ordinaria per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli ELla scuola secondaria di primo e secondo grado, indetta dal con il decreto dipartimentale n. COoparte_2
2575 EL 6 dicembre 2023.
Tale immissione in ruolo avrebbe, a dire ELl'ente, efficacia sanante.
Pag. 14 di 22 La procedura concorsuale in esame infatti prevedeva una riserva di posti pari al 30% in favore di coloro che, entro il termine di presentazione ELle istanze, avessero maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso o tipologia di posto oggetto di partecipazione.
Nella regione Emilia-Romagna (essendo il concorso indetto su base regionale) degli 86 posti disponibili per la classe di concorso Matematica
A026, era prevista una riserva di n. 25 posti ai sensi dei commi 9 e 10 ELl'art. 13 EL D.M. n. 205 EL 26.10.2023.
È dunque ragionevole ritenere, nel caso ELla procedura concorsuale in esame, che la riserva prevista a favore dei docenti cha avessero svolto un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi ELl'articolo 11, comma 14, ELla legge 3 maggio 1999, n. 124, rappresenti una misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica, idonea a sanzionare l'abuso e a cancellare le conseguenze ELla violazione EL diritto ELl'Unione, escludendo il diritto al risarcimento EL danno cd. comunitario, salvo che il lavoratore non provi l'esistenza di danni ulteriori rispetto a quelli sanati dalla stabilizzazione
(Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 10548 EL 18 aprile 2024).
Tale assunto non è fondato.
La SC si è recentemente espressa su questione EL tutto analoga riguardante i contratti a termine dei docenti di religione.
In Cass. 30779/2025 si legge:
“Tutto ciò posto, si rileva che, secondo la giurisprudenza già consolidata e cui va data continuità, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo EL lavoratore costituisce misura
Pag. 15 di 22 sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli ELl'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli ELl'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-
103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto ELl'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come p di valenza riparatoria (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815 – in rel e procedura di procedura di reclutamento, per titoli ed esami, previ pe operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, EL d.l. n. 101 2 conv., con mod., dalla l. n. 125 EL 2013 – e poi, in senso confo , t altre, Cass. 18698/2022 cit., punto 12.1, sul tema proprio dei n religione;
Cass. 15 dicembre 2023, n. 35145; Cass. 6 aprile 2025 90
Il precedente cardine di Cass. 14815/2021 cit., ha fatto leva s rt
Giustizia 19 marzo 2020, p 1 Persona_2 Persona_3
101…Su tale base si è ritenuto che non siano idonei a sanar ll concorsi riservati, ma destinati a svolgersi “per titoli ed esami qu destinati solo ad offrire «al dipendente precario una mera c assunzione» (Cass. 14815/2021 cit.). Analogamente, seco
9049/2025 cit., riguardante l'immissione in ruolo di docenti ss
Regione Val D'Aosta, «non rilevano ... la qualificazione EL conc c
“straordinario”, la dichiarata finalità di superare il precaria n Parte_2 previsione di una sola prova scritta su quesiti a risposta multipla (rispetto alle due prove scritte e alla prova orale previste per il concorso ordinario), essendo dirimente il carattere “automatico” ELla procedura», sicché non poteva dirsi sanante una procedura, come quella ivi impostata, organizzata attraverso «una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, la formazione di una graduatoria di vincitori sulla base EL punteggio riportato ......., l'immissione in ruolo nei limiti dei posti annualmente autorizzati ai sensi EL comma 4».. Tali conclusioni vanno qui pienamente confermate.
5. Per altro verso, non vi è dubbio che già Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187 valorizzò, quale misura idonea ad incidere sull'illecito eurounitario «cancellandolo» rispetto alle situazioni più risalenti di precariato e comunque pregresse, il realizzarsi ELla stabilizzazione grazie «o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande».
Ipotesi ravvisata come sussistente nel piano straordinario Nazionale di assunzioni di cui all'art. 1, co. 95 ss. ELla legge n. 107/2015 nel mantenimento per i precari ELla possibilità di accesso ai ruoli «fino al totale scorrimento ELle graduatorie ad esaurimento» (co. 109 ELla legge citata). Tale assetto – che costituisce in sostanza applicazione EL criterio di alternatività ELle sanzioni, alla condizione di un loro carattere proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo (Corte di
Giustizia 26 novembre 2014, , punti 77-79 e Corte di Giustizia 3 Per_1
luglio 2014, punti 64-65) - è stato poi ripreso dal noto arresto di Cass. 7
Pag. 17 di 22 novembre 2016, n. 22552, secondo la quale la quale si realizzerebbe invece una «astratta “chance” di stabilizzazione», come tale inidonea a cancellare l'illecito, nei casi in cui il conseguimento EL posto di ruolo non sia «certo» ovvero non sia «conseguibile in tempi ravvicinati» (in quel caso ravvisati in quelli «compresi tra l'entrata in vigore ELla legge n.107 EL
2015 ed il totale scorrimento ELle graduatorie»). Anche perché, come rileva Cass. 28 febbraio 2024, n. 5244, «il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione EL danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante».
6. Tirando le fila EL ragionamento, il punto di convergenza tra le selezioni “blande” di cui a Cass. 22552/2016 cit. e l'automatismo richiesto da Cass.
14815/2021 cit. e dalle altre pronunce conformi successive, sta nel ritenere che la stabilizzazione, per essere sanante ELl'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito EL candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari”.
Nel caso in esame è evidente essersi trattata di procedura di reclutamento ordinario per titoli ed esami (ancorchè con riserva di posti), contenente pertanto l'alea insista in ogni concorso e come tale non creando alcun automatismo nell'assunzione. CO Per altro, il non ha né dedotto né provato che il ricorrente sia stato assunto mediante assunzione diretta senza sostenere alcuna prova concorsuale. Deve essere quindi dichiarata l' illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti e va riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al risarcimento EL danno quale misura alternativa alla stabilizzazione idonea a porre rimedio al ricorso abusivo e reiterato alle assunzioni a termine.
Tanto chiarito, e sotto il profilo risarcitorio, la sanzione dissuasiva va liquidata sempre secondo i parametri di cui alle Sez. Un. n. 5072/2016, come tuttavia integrati dal recente Decreto-legge 16/09/2024, n. 131, rubricato “disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti ELl'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti ELlo Stato italiano. Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 settembre
2024, n. 217”.
La succitata novella normativa, in vigore dal 17 settembre 2024, ha invero disposto come noto la modifica all'articolo 36 EL decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina ELla responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231, disponendo che
“all'articolo 36, comma 5, EL decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un' indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità ELl'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo EL trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità ELla violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva EL rapporto”. In applicazione dei principi descritti, alla luce dei criteri indicati nell'art. 8
L. 604/1966 (richiamati dall'art. 32 comma 5 L. 183/2010), in particolare ELla anzianità di servizio EL ricorrente (assunto a termine per 5 anni) e ELle dimensioni EL datore di lavoro, nonché ELla consistenza ELla violazione (superamento ELla soglia dei 36 mesi per molteplici annualità), si ritiene congruo determinare il risarcimento EL danno nella misura di 4 mensilità, misura che appare adeguata a compensare la parte ricorrente ELl'ingiustizia patita.
Le spese EL presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a CO carico EL nella misura liquidata in dispositivo sulla base ELlo scaglione minimo e tenuto conto ELla serialità ELle controversie e ELla mancanza ELla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione EL Giudice EL Lavoro, dott.ssa Elena z definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda tta nella causa n. 770/2025 (cui è riunita la n. 817/2025) R.G.L.:
1) dichiara il diritto EL ricorrente ad usufruire EL beneficio econ co cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente con a a rendere disponibile l a COoparte_2
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stes g previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni ast
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, per un impo di
2.000,00 a favore di oltre interessi sino al sodd;
Parte_1
2) accerta e dichiara l'abuso EL diritto da parte EL
[...]
COoparte_8 derivante dalla reiterazione ingiustificata di COoparte_2
contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile e dichiara l'illegittimità e/o nullità dei contratti a termine stipulati tra le parti;
3) per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento EL danno cd. comunitario in favore di parte ricorrente nella misura di 4 mensilità;
4) condanna il , in persona EL COoparte_2
pro tempore, a rifondere al ricorrente, con distrazione in favore CP_3
EL procuratore antistatario, le spese EL giudizio, liquidate in euro
1.030,00 per spese legali, oltre spese generali EL 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 27.11.2025
Il Giudice Elena Vezzosi
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