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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1879/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di IR, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1879/2024
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 Parte_1
elettivamente domiciliata in IR presso lo studio dell'Avv. Emanuele Taccetti, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Bechi come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, CP_2
elettivamente domiciliata in IR presso lo studio dell'Avv. Maurizio CP_3
Bufalini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
Avv. Maurizio Bufalini, in proprio per avere la qualità di difensore legalmente esercente ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in IR.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1120/2024 del Tribunale di IR
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “IN VIA PREGIUDIZIALE Sospendere il presente procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della sentenza definitiva della causa civile R.G. 7651/21
Tribunale di IR e del suindicato appello R.G. 551/23 Corte di Appello di IR , oggi pendente in Corte di Cassazione R.G. n. 12872/2024 , avente ad oggetto l'azione di riscatto promossa da RRs BA s.r.l oggi NEL MERITO In riforma della Controparte_1
sentenza impugnata n.1120/2024 del Tribunale di IR : revocare ovvero dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 2224/23 R.G. 7014/23 emesso dal Tribunale di
IR il 14.6.23 e notificato a il 15.6.23, ovvero , in ogni caso , CP_1 CP_1 accertare e dichiarare non dovuta in favore di la somma ingiunta di € 29.101,83 CP_2 oltre accessori chiesta nei confronti di , e per l'effetto condannare Controparte_1 [...]
CP_ al rimborso in favore di della somma di € 29.101,83 oltre interessi Controparte_1 per € 1.100,62. già corrisposti da a come già dedotto in Controparte_1 CP_2
narrativa. condannare l'avv. Maurizio Bufalini, per effetto dell'appello alla restituzione in favore di già RRs BA s.r.l. di tutte le spese legali di cui ai titoli Controparte_1 liquidate nell'ingiunzione di pagamento e nella sentenza de quo allo stesso corrisposte come da specifica in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali, 15% spese generali, oltre IVA e CAP come per legge per entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata “Voglia la Corte d'Appello di FIRENZE, contrariis CP_2 reiectis, rigettare l'appello proposto da già HARRY'S BAR Srl avverso la CP_1 sentenza 4.4.2024 n. 1120 del Tribunale di IR nonché l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 Cpc avanzata dall'appellante siccome inammissibili, improponibili e comunque infondati in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata”.
Per la parte appellata Avv. Bufalini: “Voglia la Corte d'Appello di FIRENZE, contrariis reiectiis, rigettare l'appello proposto da già HARRY'S BAR Srl avverso CP_1
la sentenza 4.4.2024 n. 1120 del Tribunale di IR siccome inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto anche per difetto di legittimazione passiva dell'appellato Avv. Maurizio Bufalini, con conferma della sentenza impugnata”.
2 MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ), già RRs BA S.r.l., ha proposto appello Controparte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1120/2024 del Tribunale di IR, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dalla stessa nei confronti del decreto ingiuntivo n. CP_1
Con 2224/2023 emesso dal Tribunale di IR su ricorso di (di seguito: ) per CP_2
l'ammontare di € 29.101,83 oltre accessori. Con 1.1) Il decreto ingiuntivo era stato chiesto da adducendo l'esistenza di un proprio credito nei confronti d , correlato al mancato pagamento di indennità di CP_1
occupazione per il periodo aprile-giugno 2023, all'esito della sentenza resa dal Tribunale di IR (n. 552/2023, resa nella causa iscritta al n. 7561/2021 RG) con cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione esistente tra le parti (originariamente stipulato dal sig. con la soc. RRs BA S.r.l.) ed avente ad oggetto un Controparte_4
locale ad uso commerciale sito in IR, Lungarno Vespucci.
1.2) Nei confronti di tale decreto aveva proposto opposizione , adducendo CP_1
che:
• la sentenza 552/2023 era stata impugnata avanti alla Corte d'Appello di IR e non era dunque ancora passata in giudicato;
• in altra controversia (rubricata al n. 7529/2021 RG) avente ad oggetto analoga domanda di pagamento, il Tribunale di IR (con sentenza 2045/2022) aveva ritenuto che la decisione sul punto si poneva in rapporto di pregiudizialità con la causa 7561/2021, in cui la questione della risoluzione del contratto di locazione si affiancava alla domanda di riscatto del fondo avanzata (in tale sede) da RRs
BA (poi divenuta ), sospendendo quindi il giudizio in attesa della CP_1
definizione di tale controversia;
• il credito non era quindi certo, né liquido, né esigibile, anche in considerazione del fatto che risultava pendente ulteriore giudizio (rubricato al n. 648/2022 RG Corte
d'Appello di IR) avente ad oggetto la domanda di riduzione del canone a suo tempo avanzata da RRs BA S.r.l. Con 1.3) aveva contestato la fondatezza dell'opposizione, adducendo in particolare che:
o la sentenza 552/2023 (con cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione e respinto la domanda di riscatto avanzata da RRs BA) era stata resa dopo la sentenza 2045/2022;
Con
o con decreto ingiuntivo n. 1257/2023 era stata accolta l'istanza monitoria di volta ad ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti di RRs BA (per
3 l'importo di € 227.350,16) a titolo di indennità di occupazione per le mensilità da aprile 2021 a marzo 2023: nei confronti di tale decreto ingiuntivo era stata promossa opposizione con motivazioni coincidenti con quelle svolte nella presente causa ed il Tribunale aveva respinto la richiesta di sospensione della già concessa provvisoria esecuzione (rilevando tra l'altro che “...la sospensione della causa, che aveva ad oggetto anche il pagamento dei canoni da aprile a agosto 2021, decisa con la sentenza n. 2045/2022 fino al passaggio in giudicato della decisione sul rapporto pregiudiziale, rappresentato dalla validità dell'esercizio del diritto di riscatto da parte di RRs BA s.r.l. – validità negata in primo grado dalla sentenza n. 552/2023, il che, alla luce del più recente insegnamento della Corte di legittimità (vedi S.U. 21763/2021; sez. VI 160/2023) lascia al giudice della causa dipendente la facoltà di scegliere se conformarsi alla decisione non definitiva, sciogliendo il vincolo della sospensione, o attenderne il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione- non è di ostacolo alla concessione del decreto ingiuntivo qui opposto, per i canoni da aprile 2021 a marzo 2023; -che infatti in questa sede la sospensione disposta in altra causa non opera in alcun modo, mentre deve tenersi conto della pronuncia che ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice
RRs BA s.r.l. e ha rigettato la domanda di riscatto di RRs BA s.r.l. che precludeva l'accoglimento della richiesta di condanna al pagamento dei canoni da parte della ”) CP_2
o la domanda di riduzione del canone (oggetto della causa rubricata al n. 10851/2020
RG Tribunale di IR ed attualmente pendente in appello) era stata respinta dal predetto Tribunale con sentenza 2845/2022.
1.4) Il Tribunale di IR aveva infine ritenuto che:
− “...i giudizi pendenti tra le parti sono nelle more andati avanti, essendo state emesse sentenze definitive della Corte d'Appello sede sia in relazione alla questione inerente il diritto di riscatto, che a quella della risoluzione per inadempimento imputabile a e la riduzione del canone (vedi docc. N. 17 CP_1
e 18 parte opposta). Pur essendo tuttora pendenti i termini per l'eventuale proposizione di ricorso per Cassazione, in questa fase è solo da evidenziare che il giudice di appello ha in sostanza confermato le sentenze emesse da questo
Tribunale, il quale aveva respinto la domanda di accertamento della legittimità del riscatto effettuato da , nonché quella diretta ottenere una CP_1
rideterminazione quantitativa del canone spettante in ragione delle problematiche
4 afferenti alla pandemia per COVID-19 e dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di ”; CP_1
− “Questo giudice non può non rilevare che, malgrado si tratti di pronunce non ancora non passate in giudicato, si è di fatto ormai consolidata una decisione doppia conforme in relazione alla: 1) inesistenza di un valido esercizio del diritto di riscatto;
2) al diritto alla riduzione del canone locativo;
3) dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di ”; CP_1
− “Non è vero poi che la sentenza n. 2045/22 di questo Ufficio, emessa a seguito di conversione del rito in procedimento iniziato con convalida di sfratto per morosità, sarebbe stato statuita “la non debenza dei canoni di locazione” fino al passaggio in giudicato della decisione avente ad oggetto l'esercizio del diritto del riscatto, che oggi è sub iudice non essendo spirato il termine per la proposizione di ricorso per cassazione. Infatti, in conseguenza della risoluzione giudiziale del rapporto locatizio il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto ex art. 1591 CC a corrispondere al locatore “il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna” (CASS. 25 gennaio 2022 n. 21232; CASS. 6 aprile 2021 n.
92563; CASS. 4 aprile 2017 n. 86754; CASS. 11 maggio 2010 n. 11373). D'altra parte, al di là dei passaggi argomentativi di parte della motivazione della sentenza indicata, il giudicato sostanziale formatosi su tale pronuncia riguarda esclusivamente l'inesistenza di grave inadempimento di alla data del CP_1
21.4.2021, come si evince chiaramente dal dispositivo emesso, avendo ogni altra decisione presa in quella sede (sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.) una valenza meramente processuale”;
− “E' infatti da escludere che nelle more del definitivo accertamento dell'esercizio legittimo del riscatto la società , che è rimasta nella detenzione CP_1
dell'immobile, non sia tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione conseguente alla intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della parte conduttrice, così come dichiarata da questo ufficio con sentenza che risulta essere stata sul punto confermata dalla citata pronuncia della Corte d'appello.
D'altra parte, diversamente ragionando, si arriverebbe a un palese squilibrio tra le rispettive posizioni contrattuali perché la , che non ha pagato il prezzo CP_1
della compravendita, continuerebbe a godere direttamente dell'immobile senza pagare alcunché. D'altra parte, la pendenza delle cause per la riduzione del canone e sul riscatto non rende incerto od illiquido il credito per indennità di occupazione, la cui determinazione ai sensi dell'articolo 1591 codice civile, va effettuata con riferimento al canone da ultimo pattuito secondo contratto”.
5 1.4.1) Sulla base di tali rilievi il Tribunale di IR aveva quindi emesso la seguente statuizione: “Visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c. c.p.c. Il Tribunale di IR, Sez.
II civile, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa: 1)
RESPINGE l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (2224/2023 RI); 2)
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento in favore dell'avvocato Maurizio Bufalini delle spese di lite, che si liquidano in
€ 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per trattazione ed istruttoria ed € 1.500,00 per decisoria, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello , citando nel CP_1
Con presente grado di giudizio sia che, in proprio, il difensore di quest'ultima, Avv.
Maurizio Bufalini.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “In via pregiudiziale sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. Decisione del giudizio R.G. 7651/21 Tribunale di IR e successivo appello RG 551/23 Corte di appello di IR oggi pendente in Corte di Cassazione. Errata valutazione del
Giudice di primo grado”, censurando l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla sospensione del processo, pur dando atto della pendenza del giudizio in ordine al riscatto esercitato da RRs BA, e rilevando come il Tribunale di
IR avesse pronunciato sulla base del contenuto di sentenze non definitive, rilevando come la sentenza 574/24 della Corte d'Appello di IR (che aveva respinto il gravame contro la sentenza 552/2023 del Tribunale di IR) fosse stata impugnata in Cassazione (con trascrizione in particolare, nel contesto dell'atto di appello, del terzo motivo del predetto ricorso per Cassazione, onde evidenziare l'erroneità della sentenza della Corte d'Appello);
2°. “Omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. e/o motivazione apparente - principio Corte di Cassazione III Sez. 12.10.2018 n. 25376”, rilevando come la giurisprudenza di legittimità fosse consolidata nel senso che “...l'unico titolo che legittima il retraente a godere del bene è quello dominicale insorto fin dal momento della originaria compravendita (effetto sostitutivo ex tunc) subentrando lo stesso nella stessa posizione del terzo acquirente-retrattato sin dal momento del trasferimento del bene, con conseguente illegittimità della pretesa di richiedere allo stesso il pagamento dei canoni di locazione essendo egli tenuto a versare solo il prezzo di acquisto dell'immobile e non i canoni di locazione”, evidenziando per l'effetto che
“... quale conduttore violato nel suo diritto di prelazione, con Controparte_1
l'esercizio del diritto di riscatto si sostituisce al terzo acquirente con effetto ex
6 tunc, subentrando quindi nella sua stessa posizione sin dal momento del trasferimento del bene, con conseguente illegittimità della pretesa di di CP_2
Par richiedere allo stesso il pagamento dei canoni di locazione dovendo egli versare il prezzo di acquisto dell'immobile”: il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi in ordine a tale eccezione, con conseguente nullità della sentenza;
3°. “Erroneità della lettura della Sent. 2045/22 del Tribunale di IR”, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, “...La sentenza del
Tribunale di IR n. 2045/2022 , avente ad oggetto gli sfratti per morosità R.G.
7529/21- riunito a quello R.G. 13513/21 - promossi da ha sospeso i CP_2
giudizi, e quindi ogni debenza delle somme richieste da successive alla CP_2 compravendita “fino al passaggio in giudicato della decisione della causa R.G. n.
7651/21” applicando il predetto principio della Cassazione. La pronuncia è chiara: “fino al passaggio in giudicato” e, a tutt'oggi il giudizio di riscatto pende dinanzi alla Corte di Cassazione”;
4°. “Fondamento della domanda di riscatto”, esponendo che “L'accoglimento della domanda di avrebbe efficacia ex tunc dal 29.3.21 divenendone ad Controparte_1 ogni titolo legittimata al subentro dell'acquisto del bene e quindi nella sostituzione di Alba Leasing s.p.a con restituzione di tutte le somme corrisposte dei giudizi conseguenti all'azione di riscatto, quindi anche nel presente”, ciò che non era stato invece tenuto in considerazione dal giudice di prime cure;
5°. “Restituzione delle somme corrisposte in forza del D.I. opposto e della sentenza n.
1120/24 Tribunale di IR”, indicando che “ in forza dell'Ordinanza CP_2
di concessione della provvisoria esecutività del D.I. n. 2224/23 notificato atto di precetto in data 14/02/2024 (doc. 4) per un totale complessivo di euro 33.129,93 che ha provveduto a pagare come da bonifici in date 21/02/2024 , Controparte_1
01/03/2024 e 22/03/2024 (doc. 5) nonché comunicazione dell'avv. Bufalini del
11/03/2024 all'avv. Taccetti di estinzione del credito (doc. 6). ha Controparte_1
inoltre provveduto al pagamento delle spese lite liquidate dal Giudice di cui alla sentenza n. 1120/24 come da bonifico del 02/09/2024 (doc. 7)”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Con 2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto pertanto la conferma.
2.3) L'Avv. Maurizio Bufalini, costituitosi in proprio, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non sussisteva alcuna controversia
7 sul provvedimento con cui era stata disposta la distrazione delle spese (unica ipotesi in cui il difensore poteva essere convenuto in proprio), contestando poi il merito del gravame
Con mediante richiamo alle argomentazioni esposte da .
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente all'analisi del merito del gravame occorre prendere in considerazione l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte dell'Avv.
Bufalini, quale destinatario in proprio del gravame.
A) ha in proposito indicato di aver notificato il gravame anche all'Avv. CP_1
Bufalini “...quale procuratore e difensore di nel giudizio di primo grado, CP_2
dichiaratosi antistatario, al solo fine della ripetizione dei compensi professionali allo stesso corrisposti da RRs BA S.r.l.”, allegando quindi di aver “...provveduto al pagamento delle spese lite liquidate dal Giudice di cui alla sentenza n. 1120/24 come da bonifico del 02/09/2024” e chiedendo quindi di “...condannare l'avv. Maurizio Bufalini, per effetto dell'appello alla restituzione in favore di già RRs BA s.r.l. Controparte_1 di tutte le spese legali di cui ai titoli liquidate nell'ingiunzione di pagamento e nella sentenza de quo allo stesso corrisposte come da specifica in narrativa”.
Dunque, pur nella laconicità delle allegazioni dell'appellante, risulta come la notifica del gravame anche all'Avv. Bufalini, in proprio, e la domanda di condanna sopra ricordata siano basate sul fatto che, nella sentenza impugnata, è stata emessa a carico di statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite con distrazione a favore CP_1
del difensore dichiaratosi antistatario.
B) L'Avv. Bufalini ha eccepito il difetto della propria legittimazione, rilevando come l'unica ipotesi in cui la giurisprudenza di legittimità avesse ritenuto possibile procedere alla partecipazione in giudizio del difensore antistatario, ed a favore del quale fosse stato emesso un provvedimento di distrazione delle spese, sia quella in cui sorga controversia in ordine alla stessa possibilità della distrazione in questione.
C) L'eccezione dell'Avv. Bufalini è fondata, sol che si rilevi come la Corte di
Cassazione abbia avuto modo – del tutto condivisibilmente – di indicare che “La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore” (così Cass.
8561 del 27.3.2023, in aderenza a Cass. 11746 del 24.6.2004), con conseguente inammissibilità del gravame.
3.1.1) L'impugnazione proposta direttamente nei confronti dell'Avv. Bufalini deve quindi essere dichiarata inammissibile.
8 3.2) Con il primo motivo di gravame, come accennato, ha lamentato che: CP_1
a) il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulla sospensione della causa ex art. 295 c.p.c., con riferimento alla perdurante pendenza della causa avente ad oggetto la domanda di riscatto a suo tempo avanzata da RRs BA;
b) la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente l'obbligo di pagamento in capo a facendo applicazione del contenuto di sentenze non definitive, anche in CP_1 considerazione del fatto che il giudizio instaurato all'esito dell'impugnazione proposta contro la sentenza 552/2023 (resa nella causa iscritta al n. 7561/2021 RG del Tribunale di IR) era stato definito con sentenza 574/2024 della Corte
d'Appello di IR che, tuttavia, era stata impugnata in Cassazione;
nell'ambito dei motivi di impugnazione in sede di legittimità era compiutamente indicato perché il diritto di prelazione spettante (a suo tempo) ad RRs BA fosse stato leso, con conseguente spettanza a quest'ultima (ed ora a ) del diritto di CP_1
riscatto.
3.2.1) Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
A) In primo luogo, deve rilevarsi come non consti che in prime cure sia mai stata avanzata istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. né, del resto, l'appellante ha operato alcuna allegazione in tal senso, adducendo invece che il Tribunale di IR “...ha omesso di pronunciarsi ancorché abbia espressamente preso atto della pendenza dei giudizi citati tra cui quello di riscatto pregiudiziale ai fini della decisione del presente giudizio”.
Dunque, sul piano formale, già in base alla stessa prospettazione dell'appellante risulta come non si sia in presenza di un'omessa pronuncia in senso tecnico (e, cioè, della mancata statuizione in ordine a domande e/o eccezioni della parte) ma, piuttosto, di una contestazione alla mancata attivazione d'ufficio del giudice di prime cure in ordine alla sospensione de qua.
Ove inteso in tal senso, tuttavia, l'appello deve considerarsi inammissibile in quanto non risulta l'indicazione della norma di legge violata.
B) In secondo luogo, va rilevato come il Collegio ritenga di non disporre la sospensione del processo nel presente grado di giudizio, rilevando che:
− allo stato, trattasi di sospensione facoltativa, trovando applicazione (non più l'art. 295 c.p.c. ma) l'art. 337 c.p.c., in aderenza all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai
9 sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art.
337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati,
l'art. 336, comma 2 c.p.c..” (così Cass. 12258 del 9.5.2025);
− in ogni caso, non si è in presenza di pregiudizialità “tecnica” (“...che ricorre se, in ragione di una disposizione di legge o di una domanda di parte, è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale”, come indicato da
Cass. 19934 del 19.7.2024, con indicazione di una tipologia di ipotesi indubbiamente non ravvisabile nel caso di specie), ma di mera pregiudizialità logica.
C) Infine, con valutazione che si estende all'impostazione che costituisce il cardine dell'impostazione difensiva dell'odierno appellante, deve osservarsi come la causa
7561/2021 RG del Tribunale di IR (definita con la predetta sentenza 552/2023, confermata in appello dalla sentenza 574/2024) sia stata promossa da RRs BA onde ottenere l'accertamento della violazione del proprio diritto di prelazione e la legittimità del riscatto che intendeva esercitare.
Tale domanda è stata, come detto, respinta sia in prime cure che in appello.
Dunque, nel caso di specie non si tratta di attribuire efficacia esecutiva ad una statuizione che risulta tuttora assoggettata a gravame, ma di prendere atto che CP_1
risulta invocare un diritto che non è (mai) stato riconosciuto.
Dunque non si pone una questione di non ancora piena efficacia di una statuizione i cui effetti sarebbero invece stati posti a fondamento della sentenza contestata, ma, semplicemente, di invocazione di un diritto che non è in alcun modo mai stato oggetto di riconoscimento e che, allo stato, risulta unicamente oggetto di domanda.
Né è possibile svolgere, nella presente sede, una sorta di valutazione incidentale sulla fondatezza del ricorso in Cassazione proposto da nei confronti della sentenza CP_1
574/2024 della Corte d'Appello di IR, dal momento che ciò che preme – unicamente
– valutare nella presente sede è se esista o meno un titolo ostativo all'accoglimento della Con richiesta di pagamento avanzata in via monitoria da .
In considerazione del fatto che tale titolo ostativo è rappresentato da con CP_1
riferimento alla sussistenza di un proprio diritto dominicale sul bene immobile in oggetto, derivante dalla prospettata fondatezza della domanda di riscatto più volte menzionata, è agevole concludere che non sussiste alcun ostacolo all'accoglimento della pretesa Con monitoria di .
3.3) Le considerazioni ora esposte determinano la reiezione anche del secondo motivo di gravame, atteso che in tale contesto l'appellante ha prospettato un proprio diritto dominicale sul bene (derivante, si ripete, dall'esercizio del diritto di riscatto come
10 interpretato dalla Suprema Corte: “...l'unico titolo che legittima il retraente a godere del bene è quello dominicale insorto fin dal momento della originaria compravendita (effetto sostitutivo ex tunc) subentrando lo stesso nella stessa posizione del terzo acquirente- retrattato sin dal momento del trasferimento del bene, con conseguente illegittimità della pretesa di richiedere allo stesso il pagamento dei canoni di locazione essendo egli tenuto
a versare solo il prezzo di acquisto dell'immobile e non i canoni di locazione”) sì che
, quale conduttore violato nel suo diritto di prelazione, con l'esercizio del Controparte_1
diritto di riscatto si sostituisce al terzo acquirente con effetto ex tunc, subentrando quindi nella sua stessa posizione sin dal momento del trasferimento del bene, con conseguente
Par illegittimità della pretesa di di richiedere allo stesso il pagamento dei canoni CP_2 di locazione dovendo egli versare il prezzo di acquisto dell'immobile”.
In questo caso, peraltro, l'appellante espone un passaggio logico ulteriore, rispetto alle pregresse deduzioni, sembrando invocare già da adesso l'intervenuta sussistenza del proprio diritto ad esercitare il riscatto (nonostante, come detto, non sia mai stato riconosciuto).
Premesso che già tali rilievi rendono comunque infondato il motivo di gravame in esame, va evidenziato come non possa condividersi la censura secondo cui il giudice di Con prime cure non si sarebbe pronunciato sulla “illegittimità della richiesta di ” derivante dai principi giurisprudenziali invocati dall'appellante.
Nella sentenza impugnata è dato infatti leggere (come già ricordato in precedenza) che “Questo giudice non può non rilevare che, malgrado si tratti di pronunce non ancora non passate in giudicato, si è di fatto ormai consolidata una decisione doppia conforme in relazione alla: 1) inesistenza di un valido esercizio del diritto di riscatto;
2) al diritto alla riduzione del canone locativo;
3) dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di .”, ciò che, in effetti, rappresenta una decisione precipuamente CP_1
concernente il punto in questione.
3.4) Con il terzo motivo di gravame è stato invece dedotto che “Il Giudice ha erroneamente attribuito un significato meramente processuale - sospensione del processo art. 295 c.p.c. - alla ratio contenuta nella motivazione della sentenza n. 2045/22”.
Tale censura risulta mossa al passaggio argomentativo della sentenza impugnata in cui il giudice di prime cure ha esposto che “Non è vero poi che la sentenza n. 2045/22 di questo Ufficio, emessa a seguito di conversione del rito in procedimento iniziato con convalida di sfratto per morosità, sarebbe stato statuita “la non debenza dei canoni di locazione” fino al passaggio in giudicato della decisione avente ad oggetto l'esercizio del diritto del riscatto, che oggi è sub iudice non essendo spirato il termine per la proposizione di ricorso per cassazione. Infatti, in conseguenza della risoluzione giudiziale
11 del rapporto locatizio il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto ex art. 1591 CC a corrispondere al locatore “il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna” (CASS. 25 gennaio 2022 n. 21232; CASS. 6 aprile 2021 n. 92563; CASS. 4 aprile 2017 n. 86754; CASS. 11 maggio 2010 n. 11373). D'altra parte, al di là dei passaggi argomentativi di parte della motivazione della sentenza indicata, il giudicato sostanziale formatosi su tale pronuncia riguarda esclusivamente l'inesistenza di grave inadempimento di alla data del 21.4.2021, come si evince chiaramente dal CP_1
dispositivo emesso, avendo ogni altra decisione presa in quella sede (sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.) una valenza meramente processuale”.
Tale censura risulta ulteriormente articolata nelle allegazioni per cui:
− “La sentenza del Tribunale di IR n. 2045/2022 , avente ad oggetto gli sfratti per morosità R.G. 7529/21- riunito a quello R.G. 13513/21 - promossi da
[...]
CP_ ha sospeso i giudizi, e quindi ogni debenza delle somme richieste da
[...]
CP_ successive alla compravendita “fino al passaggio in giudicato della decisione della causa R.G. n. 7651/21” applicando il predetto principio della Cassazione.
La pronuncia è chiara: “fino al passaggio in giudicato” e, a tutt'oggi il giudizio di riscatto pende dinanzi alla Corte di Cassazione”;
− “Atteso il chiaro tenore letterale di tale sentenza non si condivide quanto il
Giudice di prime cure ha motivato nella predetta sentenza. Il Tribunale infatti con la sentenza n. 2045/22 ha compiutamente deciso ponendo quale presupposto la “ facoltà” del retraente fino al paggio in giudicato in quanto agisce a titolo domenicale e non già di conduttore. Ergo la motivazione non può avere contenuto processuale come invero asserito dal Giudice di prime cure che quindi ha errato nel decidere”.
3.4.1) Il motivo è infondato già sul piano astratto.
In proposito va infatti rilevato come la sentenza 2045/2022 del Tribunale di
IR, resa nella causa 7529/2021, abbia avuto ad oggetto – per quanto qui interessa – la Con domanda di di condanna di RRs BA “al pagamento della somma di €. 43.038,57 per canoni di locazione relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021” e, dunque, attenga a profili diversi da quelli trattati nella presente causa, ove vengono in rilievo gli importi dovuti da a titolo di pagamento dell'indennità di occupazione CP_1
(non del canone) per il periodo aprile-giugno 2023 (non di aprile-agosto 2021), sì che la sospensione disposta nella predetta causa 7529/2021 non esplica alcuna efficacia nel presente giudizio.
3.5) Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha ribadito che
“L'accoglimento della domanda di avrebbe efficacia ex tunc dal 29.3.21 Controparte_1
12 divenendone ad ogni titolo legittimata al subentro dell'acquisto del bene e quindi nella sostituzione di Alba Leasing s.p.a con restituzione di tutte le somme corrisposte dei giudizi conseguenti all'azione di riscatto , quindi anche nel presente”, esponendo poi che “E' evidente che il giudice non ha assolutamente né tenuto in debito conto delle argomentazioni di nel merito in considerazione del giudizio definitivo Controparte_1
della causa R.G. n. 7651/2021 né ha applicato la ratio del principio enunciato dalla
Suprema Corte;
la motivazione è palesemente errata nel suo ragionamento logico – giuridico avendo disatteso il titolo “domenicale” azionato dal retraente. Il giudice di prime cure nel non conformarsi al predetto principio nomofilattico è giunto a condannare al pagamento dell'indennità di occupazione applicando il seguente Controparte_1 ragionamento : “diversamente ragionando si arriverebbe a un ...” palese squilibrio contrattuale perché che non ha pagato il prezzo della compravendita , Controparte_1 continuerebbe a godere direttamente l'immobile senza pagare alcunché”. Non si tratta di uno squilibrio contrattuale, ma dell'applicazione di un principio stabilito dalla Suprema
Corte”.
Il motivo è infondato in forza dei rilievi già in precedenza esposti ai paragrafi
3.2.1) e 3.3) avendo attinenza ai medesimi profili.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di IR, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1120/2024 del Tribunale di IR, così statuisce: Controparte_1
1) dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti dell'Avv. Maurizio Bufalini in proprio;
13 2) respinge per il residuo l'appello;
3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le Controparte_1 CP_2 spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore, Avv. Maurizio Bufalini, dichiaratosi antistatario;
4) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Avv. Maurizio Controparte_1
Bufalini le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, CP_1
per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.9.2025 dalla Corte di Appello di IR su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di IR, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1879/2024
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 Parte_1
elettivamente domiciliata in IR presso lo studio dell'Avv. Emanuele Taccetti, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Bechi come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, CP_2
elettivamente domiciliata in IR presso lo studio dell'Avv. Maurizio CP_3
Bufalini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
Avv. Maurizio Bufalini, in proprio per avere la qualità di difensore legalmente esercente ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in IR.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1120/2024 del Tribunale di IR
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “IN VIA PREGIUDIZIALE Sospendere il presente procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della sentenza definitiva della causa civile R.G. 7651/21
Tribunale di IR e del suindicato appello R.G. 551/23 Corte di Appello di IR , oggi pendente in Corte di Cassazione R.G. n. 12872/2024 , avente ad oggetto l'azione di riscatto promossa da RRs BA s.r.l oggi NEL MERITO In riforma della Controparte_1
sentenza impugnata n.1120/2024 del Tribunale di IR : revocare ovvero dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 2224/23 R.G. 7014/23 emesso dal Tribunale di
IR il 14.6.23 e notificato a il 15.6.23, ovvero , in ogni caso , CP_1 CP_1 accertare e dichiarare non dovuta in favore di la somma ingiunta di € 29.101,83 CP_2 oltre accessori chiesta nei confronti di , e per l'effetto condannare Controparte_1 [...]
CP_ al rimborso in favore di della somma di € 29.101,83 oltre interessi Controparte_1 per € 1.100,62. già corrisposti da a come già dedotto in Controparte_1 CP_2
narrativa. condannare l'avv. Maurizio Bufalini, per effetto dell'appello alla restituzione in favore di già RRs BA s.r.l. di tutte le spese legali di cui ai titoli Controparte_1 liquidate nell'ingiunzione di pagamento e nella sentenza de quo allo stesso corrisposte come da specifica in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali, 15% spese generali, oltre IVA e CAP come per legge per entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata “Voglia la Corte d'Appello di FIRENZE, contrariis CP_2 reiectis, rigettare l'appello proposto da già HARRY'S BAR Srl avverso la CP_1 sentenza 4.4.2024 n. 1120 del Tribunale di IR nonché l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 Cpc avanzata dall'appellante siccome inammissibili, improponibili e comunque infondati in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata”.
Per la parte appellata Avv. Bufalini: “Voglia la Corte d'Appello di FIRENZE, contrariis reiectiis, rigettare l'appello proposto da già HARRY'S BAR Srl avverso CP_1
la sentenza 4.4.2024 n. 1120 del Tribunale di IR siccome inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto anche per difetto di legittimazione passiva dell'appellato Avv. Maurizio Bufalini, con conferma della sentenza impugnata”.
2 MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ), già RRs BA S.r.l., ha proposto appello Controparte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1120/2024 del Tribunale di IR, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dalla stessa nei confronti del decreto ingiuntivo n. CP_1
Con 2224/2023 emesso dal Tribunale di IR su ricorso di (di seguito: ) per CP_2
l'ammontare di € 29.101,83 oltre accessori. Con 1.1) Il decreto ingiuntivo era stato chiesto da adducendo l'esistenza di un proprio credito nei confronti d , correlato al mancato pagamento di indennità di CP_1
occupazione per il periodo aprile-giugno 2023, all'esito della sentenza resa dal Tribunale di IR (n. 552/2023, resa nella causa iscritta al n. 7561/2021 RG) con cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione esistente tra le parti (originariamente stipulato dal sig. con la soc. RRs BA S.r.l.) ed avente ad oggetto un Controparte_4
locale ad uso commerciale sito in IR, Lungarno Vespucci.
1.2) Nei confronti di tale decreto aveva proposto opposizione , adducendo CP_1
che:
• la sentenza 552/2023 era stata impugnata avanti alla Corte d'Appello di IR e non era dunque ancora passata in giudicato;
• in altra controversia (rubricata al n. 7529/2021 RG) avente ad oggetto analoga domanda di pagamento, il Tribunale di IR (con sentenza 2045/2022) aveva ritenuto che la decisione sul punto si poneva in rapporto di pregiudizialità con la causa 7561/2021, in cui la questione della risoluzione del contratto di locazione si affiancava alla domanda di riscatto del fondo avanzata (in tale sede) da RRs
BA (poi divenuta ), sospendendo quindi il giudizio in attesa della CP_1
definizione di tale controversia;
• il credito non era quindi certo, né liquido, né esigibile, anche in considerazione del fatto che risultava pendente ulteriore giudizio (rubricato al n. 648/2022 RG Corte
d'Appello di IR) avente ad oggetto la domanda di riduzione del canone a suo tempo avanzata da RRs BA S.r.l. Con 1.3) aveva contestato la fondatezza dell'opposizione, adducendo in particolare che:
o la sentenza 552/2023 (con cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione e respinto la domanda di riscatto avanzata da RRs BA) era stata resa dopo la sentenza 2045/2022;
Con
o con decreto ingiuntivo n. 1257/2023 era stata accolta l'istanza monitoria di volta ad ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti di RRs BA (per
3 l'importo di € 227.350,16) a titolo di indennità di occupazione per le mensilità da aprile 2021 a marzo 2023: nei confronti di tale decreto ingiuntivo era stata promossa opposizione con motivazioni coincidenti con quelle svolte nella presente causa ed il Tribunale aveva respinto la richiesta di sospensione della già concessa provvisoria esecuzione (rilevando tra l'altro che “...la sospensione della causa, che aveva ad oggetto anche il pagamento dei canoni da aprile a agosto 2021, decisa con la sentenza n. 2045/2022 fino al passaggio in giudicato della decisione sul rapporto pregiudiziale, rappresentato dalla validità dell'esercizio del diritto di riscatto da parte di RRs BA s.r.l. – validità negata in primo grado dalla sentenza n. 552/2023, il che, alla luce del più recente insegnamento della Corte di legittimità (vedi S.U. 21763/2021; sez. VI 160/2023) lascia al giudice della causa dipendente la facoltà di scegliere se conformarsi alla decisione non definitiva, sciogliendo il vincolo della sospensione, o attenderne il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione- non è di ostacolo alla concessione del decreto ingiuntivo qui opposto, per i canoni da aprile 2021 a marzo 2023; -che infatti in questa sede la sospensione disposta in altra causa non opera in alcun modo, mentre deve tenersi conto della pronuncia che ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice
RRs BA s.r.l. e ha rigettato la domanda di riscatto di RRs BA s.r.l. che precludeva l'accoglimento della richiesta di condanna al pagamento dei canoni da parte della ”) CP_2
o la domanda di riduzione del canone (oggetto della causa rubricata al n. 10851/2020
RG Tribunale di IR ed attualmente pendente in appello) era stata respinta dal predetto Tribunale con sentenza 2845/2022.
1.4) Il Tribunale di IR aveva infine ritenuto che:
− “...i giudizi pendenti tra le parti sono nelle more andati avanti, essendo state emesse sentenze definitive della Corte d'Appello sede sia in relazione alla questione inerente il diritto di riscatto, che a quella della risoluzione per inadempimento imputabile a e la riduzione del canone (vedi docc. N. 17 CP_1
e 18 parte opposta). Pur essendo tuttora pendenti i termini per l'eventuale proposizione di ricorso per Cassazione, in questa fase è solo da evidenziare che il giudice di appello ha in sostanza confermato le sentenze emesse da questo
Tribunale, il quale aveva respinto la domanda di accertamento della legittimità del riscatto effettuato da , nonché quella diretta ottenere una CP_1
rideterminazione quantitativa del canone spettante in ragione delle problematiche
4 afferenti alla pandemia per COVID-19 e dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di ”; CP_1
− “Questo giudice non può non rilevare che, malgrado si tratti di pronunce non ancora non passate in giudicato, si è di fatto ormai consolidata una decisione doppia conforme in relazione alla: 1) inesistenza di un valido esercizio del diritto di riscatto;
2) al diritto alla riduzione del canone locativo;
3) dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di ”; CP_1
− “Non è vero poi che la sentenza n. 2045/22 di questo Ufficio, emessa a seguito di conversione del rito in procedimento iniziato con convalida di sfratto per morosità, sarebbe stato statuita “la non debenza dei canoni di locazione” fino al passaggio in giudicato della decisione avente ad oggetto l'esercizio del diritto del riscatto, che oggi è sub iudice non essendo spirato il termine per la proposizione di ricorso per cassazione. Infatti, in conseguenza della risoluzione giudiziale del rapporto locatizio il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto ex art. 1591 CC a corrispondere al locatore “il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna” (CASS. 25 gennaio 2022 n. 21232; CASS. 6 aprile 2021 n.
92563; CASS. 4 aprile 2017 n. 86754; CASS. 11 maggio 2010 n. 11373). D'altra parte, al di là dei passaggi argomentativi di parte della motivazione della sentenza indicata, il giudicato sostanziale formatosi su tale pronuncia riguarda esclusivamente l'inesistenza di grave inadempimento di alla data del CP_1
21.4.2021, come si evince chiaramente dal dispositivo emesso, avendo ogni altra decisione presa in quella sede (sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.) una valenza meramente processuale”;
− “E' infatti da escludere che nelle more del definitivo accertamento dell'esercizio legittimo del riscatto la società , che è rimasta nella detenzione CP_1
dell'immobile, non sia tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione conseguente alla intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della parte conduttrice, così come dichiarata da questo ufficio con sentenza che risulta essere stata sul punto confermata dalla citata pronuncia della Corte d'appello.
D'altra parte, diversamente ragionando, si arriverebbe a un palese squilibrio tra le rispettive posizioni contrattuali perché la , che non ha pagato il prezzo CP_1
della compravendita, continuerebbe a godere direttamente dell'immobile senza pagare alcunché. D'altra parte, la pendenza delle cause per la riduzione del canone e sul riscatto non rende incerto od illiquido il credito per indennità di occupazione, la cui determinazione ai sensi dell'articolo 1591 codice civile, va effettuata con riferimento al canone da ultimo pattuito secondo contratto”.
5 1.4.1) Sulla base di tali rilievi il Tribunale di IR aveva quindi emesso la seguente statuizione: “Visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c. c.p.c. Il Tribunale di IR, Sez.
II civile, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa: 1)
RESPINGE l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (2224/2023 RI); 2)
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento in favore dell'avvocato Maurizio Bufalini delle spese di lite, che si liquidano in
€ 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per trattazione ed istruttoria ed € 1.500,00 per decisoria, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello , citando nel CP_1
Con presente grado di giudizio sia che, in proprio, il difensore di quest'ultima, Avv.
Maurizio Bufalini.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “In via pregiudiziale sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. Decisione del giudizio R.G. 7651/21 Tribunale di IR e successivo appello RG 551/23 Corte di appello di IR oggi pendente in Corte di Cassazione. Errata valutazione del
Giudice di primo grado”, censurando l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla sospensione del processo, pur dando atto della pendenza del giudizio in ordine al riscatto esercitato da RRs BA, e rilevando come il Tribunale di
IR avesse pronunciato sulla base del contenuto di sentenze non definitive, rilevando come la sentenza 574/24 della Corte d'Appello di IR (che aveva respinto il gravame contro la sentenza 552/2023 del Tribunale di IR) fosse stata impugnata in Cassazione (con trascrizione in particolare, nel contesto dell'atto di appello, del terzo motivo del predetto ricorso per Cassazione, onde evidenziare l'erroneità della sentenza della Corte d'Appello);
2°. “Omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. e/o motivazione apparente - principio Corte di Cassazione III Sez. 12.10.2018 n. 25376”, rilevando come la giurisprudenza di legittimità fosse consolidata nel senso che “...l'unico titolo che legittima il retraente a godere del bene è quello dominicale insorto fin dal momento della originaria compravendita (effetto sostitutivo ex tunc) subentrando lo stesso nella stessa posizione del terzo acquirente-retrattato sin dal momento del trasferimento del bene, con conseguente illegittimità della pretesa di richiedere allo stesso il pagamento dei canoni di locazione essendo egli tenuto a versare solo il prezzo di acquisto dell'immobile e non i canoni di locazione”, evidenziando per l'effetto che
“... quale conduttore violato nel suo diritto di prelazione, con Controparte_1
l'esercizio del diritto di riscatto si sostituisce al terzo acquirente con effetto ex
6 tunc, subentrando quindi nella sua stessa posizione sin dal momento del trasferimento del bene, con conseguente illegittimità della pretesa di di CP_2
Par richiedere allo stesso il pagamento dei canoni di locazione dovendo egli versare il prezzo di acquisto dell'immobile”: il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi in ordine a tale eccezione, con conseguente nullità della sentenza;
3°. “Erroneità della lettura della Sent. 2045/22 del Tribunale di IR”, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, “...La sentenza del
Tribunale di IR n. 2045/2022 , avente ad oggetto gli sfratti per morosità R.G.
7529/21- riunito a quello R.G. 13513/21 - promossi da ha sospeso i CP_2
giudizi, e quindi ogni debenza delle somme richieste da successive alla CP_2 compravendita “fino al passaggio in giudicato della decisione della causa R.G. n.
7651/21” applicando il predetto principio della Cassazione. La pronuncia è chiara: “fino al passaggio in giudicato” e, a tutt'oggi il giudizio di riscatto pende dinanzi alla Corte di Cassazione”;
4°. “Fondamento della domanda di riscatto”, esponendo che “L'accoglimento della domanda di avrebbe efficacia ex tunc dal 29.3.21 divenendone ad Controparte_1 ogni titolo legittimata al subentro dell'acquisto del bene e quindi nella sostituzione di Alba Leasing s.p.a con restituzione di tutte le somme corrisposte dei giudizi conseguenti all'azione di riscatto, quindi anche nel presente”, ciò che non era stato invece tenuto in considerazione dal giudice di prime cure;
5°. “Restituzione delle somme corrisposte in forza del D.I. opposto e della sentenza n.
1120/24 Tribunale di IR”, indicando che “ in forza dell'Ordinanza CP_2
di concessione della provvisoria esecutività del D.I. n. 2224/23 notificato atto di precetto in data 14/02/2024 (doc. 4) per un totale complessivo di euro 33.129,93 che ha provveduto a pagare come da bonifici in date 21/02/2024 , Controparte_1
01/03/2024 e 22/03/2024 (doc. 5) nonché comunicazione dell'avv. Bufalini del
11/03/2024 all'avv. Taccetti di estinzione del credito (doc. 6). ha Controparte_1
inoltre provveduto al pagamento delle spese lite liquidate dal Giudice di cui alla sentenza n. 1120/24 come da bonifico del 02/09/2024 (doc. 7)”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Con 2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto pertanto la conferma.
2.3) L'Avv. Maurizio Bufalini, costituitosi in proprio, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non sussisteva alcuna controversia
7 sul provvedimento con cui era stata disposta la distrazione delle spese (unica ipotesi in cui il difensore poteva essere convenuto in proprio), contestando poi il merito del gravame
Con mediante richiamo alle argomentazioni esposte da .
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente all'analisi del merito del gravame occorre prendere in considerazione l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte dell'Avv.
Bufalini, quale destinatario in proprio del gravame.
A) ha in proposito indicato di aver notificato il gravame anche all'Avv. CP_1
Bufalini “...quale procuratore e difensore di nel giudizio di primo grado, CP_2
dichiaratosi antistatario, al solo fine della ripetizione dei compensi professionali allo stesso corrisposti da RRs BA S.r.l.”, allegando quindi di aver “...provveduto al pagamento delle spese lite liquidate dal Giudice di cui alla sentenza n. 1120/24 come da bonifico del 02/09/2024” e chiedendo quindi di “...condannare l'avv. Maurizio Bufalini, per effetto dell'appello alla restituzione in favore di già RRs BA s.r.l. Controparte_1 di tutte le spese legali di cui ai titoli liquidate nell'ingiunzione di pagamento e nella sentenza de quo allo stesso corrisposte come da specifica in narrativa”.
Dunque, pur nella laconicità delle allegazioni dell'appellante, risulta come la notifica del gravame anche all'Avv. Bufalini, in proprio, e la domanda di condanna sopra ricordata siano basate sul fatto che, nella sentenza impugnata, è stata emessa a carico di statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite con distrazione a favore CP_1
del difensore dichiaratosi antistatario.
B) L'Avv. Bufalini ha eccepito il difetto della propria legittimazione, rilevando come l'unica ipotesi in cui la giurisprudenza di legittimità avesse ritenuto possibile procedere alla partecipazione in giudizio del difensore antistatario, ed a favore del quale fosse stato emesso un provvedimento di distrazione delle spese, sia quella in cui sorga controversia in ordine alla stessa possibilità della distrazione in questione.
C) L'eccezione dell'Avv. Bufalini è fondata, sol che si rilevi come la Corte di
Cassazione abbia avuto modo – del tutto condivisibilmente – di indicare che “La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore” (così Cass.
8561 del 27.3.2023, in aderenza a Cass. 11746 del 24.6.2004), con conseguente inammissibilità del gravame.
3.1.1) L'impugnazione proposta direttamente nei confronti dell'Avv. Bufalini deve quindi essere dichiarata inammissibile.
8 3.2) Con il primo motivo di gravame, come accennato, ha lamentato che: CP_1
a) il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulla sospensione della causa ex art. 295 c.p.c., con riferimento alla perdurante pendenza della causa avente ad oggetto la domanda di riscatto a suo tempo avanzata da RRs BA;
b) la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente l'obbligo di pagamento in capo a facendo applicazione del contenuto di sentenze non definitive, anche in CP_1 considerazione del fatto che il giudizio instaurato all'esito dell'impugnazione proposta contro la sentenza 552/2023 (resa nella causa iscritta al n. 7561/2021 RG del Tribunale di IR) era stato definito con sentenza 574/2024 della Corte
d'Appello di IR che, tuttavia, era stata impugnata in Cassazione;
nell'ambito dei motivi di impugnazione in sede di legittimità era compiutamente indicato perché il diritto di prelazione spettante (a suo tempo) ad RRs BA fosse stato leso, con conseguente spettanza a quest'ultima (ed ora a ) del diritto di CP_1
riscatto.
3.2.1) Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
A) In primo luogo, deve rilevarsi come non consti che in prime cure sia mai stata avanzata istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. né, del resto, l'appellante ha operato alcuna allegazione in tal senso, adducendo invece che il Tribunale di IR “...ha omesso di pronunciarsi ancorché abbia espressamente preso atto della pendenza dei giudizi citati tra cui quello di riscatto pregiudiziale ai fini della decisione del presente giudizio”.
Dunque, sul piano formale, già in base alla stessa prospettazione dell'appellante risulta come non si sia in presenza di un'omessa pronuncia in senso tecnico (e, cioè, della mancata statuizione in ordine a domande e/o eccezioni della parte) ma, piuttosto, di una contestazione alla mancata attivazione d'ufficio del giudice di prime cure in ordine alla sospensione de qua.
Ove inteso in tal senso, tuttavia, l'appello deve considerarsi inammissibile in quanto non risulta l'indicazione della norma di legge violata.
B) In secondo luogo, va rilevato come il Collegio ritenga di non disporre la sospensione del processo nel presente grado di giudizio, rilevando che:
− allo stato, trattasi di sospensione facoltativa, trovando applicazione (non più l'art. 295 c.p.c. ma) l'art. 337 c.p.c., in aderenza all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai
9 sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art.
337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati,
l'art. 336, comma 2 c.p.c..” (così Cass. 12258 del 9.5.2025);
− in ogni caso, non si è in presenza di pregiudizialità “tecnica” (“...che ricorre se, in ragione di una disposizione di legge o di una domanda di parte, è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale”, come indicato da
Cass. 19934 del 19.7.2024, con indicazione di una tipologia di ipotesi indubbiamente non ravvisabile nel caso di specie), ma di mera pregiudizialità logica.
C) Infine, con valutazione che si estende all'impostazione che costituisce il cardine dell'impostazione difensiva dell'odierno appellante, deve osservarsi come la causa
7561/2021 RG del Tribunale di IR (definita con la predetta sentenza 552/2023, confermata in appello dalla sentenza 574/2024) sia stata promossa da RRs BA onde ottenere l'accertamento della violazione del proprio diritto di prelazione e la legittimità del riscatto che intendeva esercitare.
Tale domanda è stata, come detto, respinta sia in prime cure che in appello.
Dunque, nel caso di specie non si tratta di attribuire efficacia esecutiva ad una statuizione che risulta tuttora assoggettata a gravame, ma di prendere atto che CP_1
risulta invocare un diritto che non è (mai) stato riconosciuto.
Dunque non si pone una questione di non ancora piena efficacia di una statuizione i cui effetti sarebbero invece stati posti a fondamento della sentenza contestata, ma, semplicemente, di invocazione di un diritto che non è in alcun modo mai stato oggetto di riconoscimento e che, allo stato, risulta unicamente oggetto di domanda.
Né è possibile svolgere, nella presente sede, una sorta di valutazione incidentale sulla fondatezza del ricorso in Cassazione proposto da nei confronti della sentenza CP_1
574/2024 della Corte d'Appello di IR, dal momento che ciò che preme – unicamente
– valutare nella presente sede è se esista o meno un titolo ostativo all'accoglimento della Con richiesta di pagamento avanzata in via monitoria da .
In considerazione del fatto che tale titolo ostativo è rappresentato da con CP_1
riferimento alla sussistenza di un proprio diritto dominicale sul bene immobile in oggetto, derivante dalla prospettata fondatezza della domanda di riscatto più volte menzionata, è agevole concludere che non sussiste alcun ostacolo all'accoglimento della pretesa Con monitoria di .
3.3) Le considerazioni ora esposte determinano la reiezione anche del secondo motivo di gravame, atteso che in tale contesto l'appellante ha prospettato un proprio diritto dominicale sul bene (derivante, si ripete, dall'esercizio del diritto di riscatto come
10 interpretato dalla Suprema Corte: “...l'unico titolo che legittima il retraente a godere del bene è quello dominicale insorto fin dal momento della originaria compravendita (effetto sostitutivo ex tunc) subentrando lo stesso nella stessa posizione del terzo acquirente- retrattato sin dal momento del trasferimento del bene, con conseguente illegittimità della pretesa di richiedere allo stesso il pagamento dei canoni di locazione essendo egli tenuto
a versare solo il prezzo di acquisto dell'immobile e non i canoni di locazione”) sì che
, quale conduttore violato nel suo diritto di prelazione, con l'esercizio del Controparte_1
diritto di riscatto si sostituisce al terzo acquirente con effetto ex tunc, subentrando quindi nella sua stessa posizione sin dal momento del trasferimento del bene, con conseguente
Par illegittimità della pretesa di di richiedere allo stesso il pagamento dei canoni CP_2 di locazione dovendo egli versare il prezzo di acquisto dell'immobile”.
In questo caso, peraltro, l'appellante espone un passaggio logico ulteriore, rispetto alle pregresse deduzioni, sembrando invocare già da adesso l'intervenuta sussistenza del proprio diritto ad esercitare il riscatto (nonostante, come detto, non sia mai stato riconosciuto).
Premesso che già tali rilievi rendono comunque infondato il motivo di gravame in esame, va evidenziato come non possa condividersi la censura secondo cui il giudice di Con prime cure non si sarebbe pronunciato sulla “illegittimità della richiesta di ” derivante dai principi giurisprudenziali invocati dall'appellante.
Nella sentenza impugnata è dato infatti leggere (come già ricordato in precedenza) che “Questo giudice non può non rilevare che, malgrado si tratti di pronunce non ancora non passate in giudicato, si è di fatto ormai consolidata una decisione doppia conforme in relazione alla: 1) inesistenza di un valido esercizio del diritto di riscatto;
2) al diritto alla riduzione del canone locativo;
3) dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di .”, ciò che, in effetti, rappresenta una decisione precipuamente CP_1
concernente il punto in questione.
3.4) Con il terzo motivo di gravame è stato invece dedotto che “Il Giudice ha erroneamente attribuito un significato meramente processuale - sospensione del processo art. 295 c.p.c. - alla ratio contenuta nella motivazione della sentenza n. 2045/22”.
Tale censura risulta mossa al passaggio argomentativo della sentenza impugnata in cui il giudice di prime cure ha esposto che “Non è vero poi che la sentenza n. 2045/22 di questo Ufficio, emessa a seguito di conversione del rito in procedimento iniziato con convalida di sfratto per morosità, sarebbe stato statuita “la non debenza dei canoni di locazione” fino al passaggio in giudicato della decisione avente ad oggetto l'esercizio del diritto del riscatto, che oggi è sub iudice non essendo spirato il termine per la proposizione di ricorso per cassazione. Infatti, in conseguenza della risoluzione giudiziale
11 del rapporto locatizio il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto ex art. 1591 CC a corrispondere al locatore “il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna” (CASS. 25 gennaio 2022 n. 21232; CASS. 6 aprile 2021 n. 92563; CASS. 4 aprile 2017 n. 86754; CASS. 11 maggio 2010 n. 11373). D'altra parte, al di là dei passaggi argomentativi di parte della motivazione della sentenza indicata, il giudicato sostanziale formatosi su tale pronuncia riguarda esclusivamente l'inesistenza di grave inadempimento di alla data del 21.4.2021, come si evince chiaramente dal CP_1
dispositivo emesso, avendo ogni altra decisione presa in quella sede (sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.) una valenza meramente processuale”.
Tale censura risulta ulteriormente articolata nelle allegazioni per cui:
− “La sentenza del Tribunale di IR n. 2045/2022 , avente ad oggetto gli sfratti per morosità R.G. 7529/21- riunito a quello R.G. 13513/21 - promossi da
[...]
CP_ ha sospeso i giudizi, e quindi ogni debenza delle somme richieste da
[...]
CP_ successive alla compravendita “fino al passaggio in giudicato della decisione della causa R.G. n. 7651/21” applicando il predetto principio della Cassazione.
La pronuncia è chiara: “fino al passaggio in giudicato” e, a tutt'oggi il giudizio di riscatto pende dinanzi alla Corte di Cassazione”;
− “Atteso il chiaro tenore letterale di tale sentenza non si condivide quanto il
Giudice di prime cure ha motivato nella predetta sentenza. Il Tribunale infatti con la sentenza n. 2045/22 ha compiutamente deciso ponendo quale presupposto la “ facoltà” del retraente fino al paggio in giudicato in quanto agisce a titolo domenicale e non già di conduttore. Ergo la motivazione non può avere contenuto processuale come invero asserito dal Giudice di prime cure che quindi ha errato nel decidere”.
3.4.1) Il motivo è infondato già sul piano astratto.
In proposito va infatti rilevato come la sentenza 2045/2022 del Tribunale di
IR, resa nella causa 7529/2021, abbia avuto ad oggetto – per quanto qui interessa – la Con domanda di di condanna di RRs BA “al pagamento della somma di €. 43.038,57 per canoni di locazione relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021” e, dunque, attenga a profili diversi da quelli trattati nella presente causa, ove vengono in rilievo gli importi dovuti da a titolo di pagamento dell'indennità di occupazione CP_1
(non del canone) per il periodo aprile-giugno 2023 (non di aprile-agosto 2021), sì che la sospensione disposta nella predetta causa 7529/2021 non esplica alcuna efficacia nel presente giudizio.
3.5) Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha ribadito che
“L'accoglimento della domanda di avrebbe efficacia ex tunc dal 29.3.21 Controparte_1
12 divenendone ad ogni titolo legittimata al subentro dell'acquisto del bene e quindi nella sostituzione di Alba Leasing s.p.a con restituzione di tutte le somme corrisposte dei giudizi conseguenti all'azione di riscatto , quindi anche nel presente”, esponendo poi che “E' evidente che il giudice non ha assolutamente né tenuto in debito conto delle argomentazioni di nel merito in considerazione del giudizio definitivo Controparte_1
della causa R.G. n. 7651/2021 né ha applicato la ratio del principio enunciato dalla
Suprema Corte;
la motivazione è palesemente errata nel suo ragionamento logico – giuridico avendo disatteso il titolo “domenicale” azionato dal retraente. Il giudice di prime cure nel non conformarsi al predetto principio nomofilattico è giunto a condannare al pagamento dell'indennità di occupazione applicando il seguente Controparte_1 ragionamento : “diversamente ragionando si arriverebbe a un ...” palese squilibrio contrattuale perché che non ha pagato il prezzo della compravendita , Controparte_1 continuerebbe a godere direttamente l'immobile senza pagare alcunché”. Non si tratta di uno squilibrio contrattuale, ma dell'applicazione di un principio stabilito dalla Suprema
Corte”.
Il motivo è infondato in forza dei rilievi già in precedenza esposti ai paragrafi
3.2.1) e 3.3) avendo attinenza ai medesimi profili.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di IR, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1120/2024 del Tribunale di IR, così statuisce: Controparte_1
1) dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti dell'Avv. Maurizio Bufalini in proprio;
13 2) respinge per il residuo l'appello;
3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le Controparte_1 CP_2 spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore, Avv. Maurizio Bufalini, dichiaratosi antistatario;
4) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Avv. Maurizio Controparte_1
Bufalini le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, CP_1
per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.9.2025 dalla Corte di Appello di IR su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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