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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 25/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20/05/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5761 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2019 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Patrizia Totaro e Giuseppe
Marziale, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n. 127, presso lo studio dell'avv. Patrizia Totaro;
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Presidente legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., sig. , con sede in Capaccio Scalo (SA) alla Via Magna Controparte_2
Graecia, n. 341, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e di Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 271 del 18 giugno 2020,
1 dagli avv.ti Antonio Cardaropoli e Maria Citro, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso
Vittorio Emanuele, n. 58, presso lo studio dell'avv. Maria Citro;
PEC: .salerno. ; Email_3 CP_3
; Email_5
Resistente
OGGETTO: qualificazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 12.7.2019, agiva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno - Sezione Lavoro nei confronti del , al fine di vedere Controparte_1
accertato il suo inquadramento “nella già 7° q.f., ora Area A, parametro 159 a far data dal
1.6.2004 e nell'Area A, parametro 184, a far data dal 1.6.2011” e, per l'effetto, ottenere la condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande in CP_1
ragione del sottoinquadramento.
Nel dettaglio, il ricorrente deduceva in via di fatto:
- di essere Perito Agrario e Geometra, abilitato all'esercizio della professione di Perito
Agrario dal 1999;
- di essere stato assunto il 16.10.2003 dal , con contratto Controparte_1
di lavoro subordinato di natura privatistica, a tempo pieno e indeterminato;
- di essere stato inquadrato nella V fascia funzionale con mansioni di impiegato d'ordine e collaborazione agraria;
- di aver ricoperto fin dal 29.4.2004 il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Espropri,
occupandosi direttamente della predisposizione degli elenchi delle ditte oggetto di procedura di esproprio;
della pubblicazione degli avvisi di esproprio sui quotidiani, sugli albi pretori dei Comuni interessati dai lavori e sul sito della;
del contatto Controparte_4
diretto con le ditte proprietarie delle particelle catastali oggetto di procedura;
2 - di essere stato assegnato nel 2010 all'Area Agraria – Ufficio Catasto e all'Area Tecnica –
Ufficio Espropriazioni, con nuovo inquadramento nel parametro 135/A, giusta Delibera di
D.A. n. 250 del 26.6.2011;
- di essere stato inquadrato dall'1.1.2018 nel parametro 159/A del P.O.V., avendo maturato l'anzianità di servizio nelle funzioni richiesta per la progressione automatica, mantenendo le stesse mansioni;
- di aver ricoperto dal momento dell'assunzione e fino all'attualità i seguenti ruoli:
-- collaboratore alla progettazione/progettista;
-- ispettore di cantiere;
-- preposto al rilascio di concessioni e/o sdemanializzazioni, con potere di firma di atti e relazioni, confrontandosi con i vertici dell'Agenzia del Demanio;
-- responsabile dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio dal 29.4.2004 e Dirigente
dell'Ufficio Espropri dal 2011;
-- responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche di importi oltre la soglia comunitaria;
-- responsabile unico del procedimento di opere pubbliche;
-- collaudatore in stabilimento relativamente alla fornitura di tubazioni e macchinari necessari alla realizzazione ed al completamento di opere pubbliche sia in Italia che all'estero, sottoscrivendo i verbali di collaudo;
-- assistente e segretario verbalizzante della commissione giudicatrice in gare di appalto;
-- certificatore, unitamente al Presidente del , della carenza di personale in CP_1
organico con competenze legali idonee allo svolgimento dell'incarico di supporto al R.U.P.,
attività di regola di competenza del Dirigente di Area;
-- referente nei rapporti con la società incaricata della manutenzione delle apparecchiature hardware;
3 -- preposto all'elaborazione della relazione giustificativa, sottoscritta unitamente al Dirigente
di Area;
- di aver sottoscritto dal 2012, fino all'ultimo bilancio di previsione del 2019, in qualità di
R.U.P., i documenti di cui all'Allegato H – prospetto analitico dei lavori già finanziati e di quelli già assegnati;
- di aver assunto il ruolo di responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. c, del
D.Lgs. n. 81/2008;
- di aver eseguito i sopralluoghi con i funzionari regionali per la verifica della conformità dei progetti realizzati su finanziamenti della Regione, con sottoscrizione di atti e dichiarazioni;
- di aver sottoscritto la corrispondenza in uscita con i vari Enti, anche in uno al legale rappresentante p.t. e al Direttore Generale;
- di aver assunto, in relazione a specifici interventi, seguenti ruoli:
-- Responsabile Unico del Procedimento nominato con Delibera della D.A. n. 131 del
18.4.2012, nell'opera “Lavori di ammodernamento ed estendimento rete irrigua Comuni di
Altavilla Silentina e Serre – Opere Complementari – impiego economie”;
-- Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione e tecnico addetto agli espropri nominato con Delibera della D.A. n. 94 del 19.4.2010, nell'opera “Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua Comune di Altavilla Silentina località Olivella – Cerrelli –
Campolongo 1° stralcio”, nonché Responsabile Unico del Procedimento, nominato con
Delibera della D.A. n. 86 del 29.2.2012, svolgendo, altresì, nell'ambito della medesima opera, i collaudi di stabilimento delle tubazioni in acciaio in Turchia;
-- Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Delibera della D.A. n. 56 del
16.2.2012, nell'opera “Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua Comune
di Altavilla Silentina località Olivella – Cerrelli – Campolongo 3° stralcio”;
-- Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Delibera della D.A. n. 352 del
9.8.2012, nell'opera “Realizzazione centrale fotovoltaica Vasca Scigliati”;
4 -- Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Delibera della D.A. n. 306 del
27.7.2012, nell'opera “Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua Comune
di Altavilla Silentina località Olivella – Cerrelli – Campolongo 4° stralcio”;
-- Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Delibera della D.A. n. 307 del
27.2.2012, nell'opera “Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua Comune
di Altavilla Silentina località Olivella – Cerrelli – Campolongo 5° stralcio”;
-- Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Delibera della D.A. n. 237 del
15.6.2012, nell'opera “AGC151 - Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua Comune
di Altavilla Silentina località Olivella – Cerrelli – Campolongo – adduttori primari”;
-- Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori, nominato con Delibera della D.A. n. 489
del 26.10.2012, nell'opera “Primo stralcio urgente dei lavori per il Ripristino arginale del Rio
Ciorlitto – Rio La Lama e sistemazione affluente collettore acque Salse pe prevenire l'allagamento della frazione Gromola del Comune di Capaccio (SA)”;
-- Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Delibera Commissariale n. 55 del
30.1.2017 e Delibera D.A. n. 237/2012, nell'opera “Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua Comune di Altavilla Silentina località Olivella – Cerrelli – Campolongo – adduttori primari – Lavori Secondari”;
-- Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Delibera della D.A. n. 275 del
24.6.2013, nell'opera “Ristrutturazione impianto di sollevamento Ponte Calore – Rete irrigua
Cannizzola e Ferraggine”;
-- Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Delibera Commissariale n. 73 del
3.4.2017, dei lavori di “Ristrutturazione impianto idroelettrico Località Ponte Calore Comune
di Serre (Sa) …”;
-- Progettista, in virtù di Deliberazione Commissariale n. 171 del 14.8.2018, del progetto stralcio denominato “Ristrutturazione impianto di sollevamento Ponte Calore – Rete irrigua
Cannizzola e Ferraggine – 1° stralcio”, nonché incaricato di supportare il R.U.P. per tutte le
5 procedure finalizzate alla candidatura della suddetta iniziativa al P.S.R. CP_4
2014/2020;
- di essergli stati affidati, inoltre, i seguenti incarichi:
-- con la Delibera della D.A. n. 180 del 17.10.2005 gli veniva assegnato il compito di redigere l'adeguamento del piano di classifica per il riparto delle contribuenze, incarico confermato con nota n. 1729 del 13.3.2006;
-- con Deliberazione Commissariale n. 171 del 16.11.2009 gli veniva conferito l'incarico di ispettore di cantiere e di addetto agli espropri sul progetto esecutivo “Lavori di P.O.R.
Campania – Misura 1.4 – approvazione progetti esecutivi unificati…”;
-- con Delibera della D.A. n. 123 del 19.4.2010 veniva nominato responsabile della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del progetto di “Realizzazione condotta di acquedotto DN
160 Comune di Capaccio località Sterpinia”;
-- con Delibera della D.A. n. 124 del 31.3.2011 veniva nominato Responsabile della
Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Ammodernamento ed estendimento rete irrigua
”; Parte_2
-- con Delibera Commissariale n. 172 del 16.11.2009 gli veniva conferito l'incarico di ispettore di cantiere e addetto agli espropri;
-- nell'ambito dei lavori di “Realizzazione fotovoltaica Vasca Scigliati” ricopriva il ruolo di
R.U.P. e con Delibera della D.A. n. 530 del 18.12.2013 gli veniva conferito l'incarico di predisporre apposita relazione per la;
Controparte_4
- di aver assunto, altresì, il ruolo di progettista in molteplici interventi e di essere stato nominato Consulente Tecnico di Parte del in diversi giudizi;
CP_1
- di essergli stata imposta, con nota prot. 843 del mese di gennaio 2008, la costante reperibilità, regolarmente retribuita solo in alcuni fine settimana ed in alcuni giorni festivi,
nonché la reperibilità in ufficio nei giorni festivi e di chiusura del con cadenza CP_1
mensile;
6 - di aver operato in tutti i ruoli ricoperti in totale autonomia, svolgendo i compiti di maggiore complessità ed importanza della sezione cui era preposto, tenuto contyo anche della circostanza che in precedenza l'incarico di era stato affidato sempre a personale di Pt_3
livello dirigenziale;
- di aver collaborato, nella qualità di Assistente con funzioni di Ispettore di Cantiere, con il
Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto;
- di aver operato da solo per ciascun turno e di essere stato sempre presente a tempo pieno durante lo svolgimento dei lavori richiedenti controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di manutenzione, rispondendo della sua attività direttamente al Direttore dei
Lavori;
- di essergli stato affidato, con Delibera n. 127 del 24.5.2019, unitamente ad altri quattro dipendenti, l'incarico di “funzionario per lo svolgimento delle attività di autentica delle firme
dei candidati e dei presentatori delle liste di candidati a norma dell'art. 41, comma 3, nonché
delle deleghe al voto ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Consortile”;
- di essere stato abilitato alla firma digitale e all'accesso alla piattaforma telematica
ASMECOM;
- di aver conseguito l'abilitazione di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
- di aver espletato con la massima professionalità, diligenza e competenza tutte le attività e gli incarichi assegnatigli, senza mai incorrere in sanzioni disciplinari o di demerito;
- di aver in più occasioni chiesto al l'inquadramento nella qualifica professionale CP_1
superiore, senza ottenere alcun riscontro;
- di aver subito a causa del sottoinquadramento un'ingiusta decurtazione del trattamento retributivo, circostanza risultante dai conteggi allegati;
7 - di non aver ricevuto l'indennità prevista dall'art. 51 del CCNL per la costante reperibilità
anche nei giorni festivi.
In punto di diritto, dopo aver ribadito la natura privatistica del rapporto di lavoro intercorrente tra i consorzi di bonifica e i propri di pendenti, e richiamato il CCNL di Settore, ribadiva la sussumibilità delle funzioni svolte nel profilo di Impiegato Direttivo, essendo stato preposto,
dal momento dell'assunzione, in condizioni di assoluta autonomia professionale, all'Ufficio
Espropri, all'attività di progettazione e collaudo, alle funzioni di ispettore di cantiere e di responsabile unico del procedimento, nonché ad ulteriori incarichi svolti con assunzione diretta di responsabilità.
Pertanto, evidenziava il suo diritto ad essere inquadrato nella già 7° fascia funzionale, poi divenuta profilo di Impiegato Direttivo, parametro 159, per i primi sette anni,
successivamente parametro 184, con qualifica di “Quadro”.
In via meramente subordinata, chiedeva di essere inquadrato nella ex 7° fascia funzionale,
ora area A, parametro 159, limitatamente al periodo 11.10.2011/1.1.2018.
Rimarcava il suo diritto di percepire, limitatamente al periodo 1.1.2004/1.8.2018, le differenze retributive maturate in ragione dell'illegittimo sottoinquadramento, ammontanti ad
€ 113.812,43, nonché, limitatamente al periodo 1.4.2004/1.8.2018, l'indennità di reperibilità
feriale, pari ad € 46.815,00 e l'indennità di reperibilità festiva, pari ad € 11.100,00.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:
< 1) accertare e dichiarare – per le causali di cui in ricorso – il diritto del ricorrente
all'inquadramento nella già 7° q.f., ora Area A, parametro 159 a far data dal 1.6.2004 e nella
Area A, parametro 184 a far data dal 1.6.2011, di cui al vigente ccnl di settore e di cui al
vigente POV o comunque a far data dalle diverse decorrenze che il Giudicante dovesse
individuare; per l'effetto condannare il convenuto al pagamento di tutte le differenze
retributive maturate e maturande in ragione del sottoinquadramento;
differenze che –
limitatamente al periodo dal 1.4.2004 al 1.8.2018 - ammontano ad euro 113.812,43 e che
8 per il restante periodo dal 1.8.2018 sino alla data del deposito del ricorso ci si riserva di
quantificare in corso di causa;
2) in via meramente subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
all'inquadramento nell'Area A, parametro 159 a far data dal 11.6.2011 e per l'effetto
condannare il convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande in
ragione dell'illegittimo sottoinquadramento, che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per le causali di cui in atti, a titolo
di indennità di reperibilità la complessiva somma di euro 57.915,00;
4) rivalutazione ed interessi, vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzioni ai
difensori antistatari>>.
3. Instaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria di costituzione, depositata il
6.11.2020, si costituiva in giudizio il , il quale deduceva, in Controparte_1
via preliminare, la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza,
essendo stata eseguita telematicamente presso l'indirizzo PEC estratto dall'elenco IPA,
nonché la nullità del ricorso per indeterminatezza del quantum della domanda avanzata in via subordinata.
Nel merito, poi, contestava la ricostruzione compiuta in fatto ed in diritto dal ricorrente.
In particolare, dopo aver evidenziato che il ricorrente era stato assunto il 16.10.2003, con le mansioni di impiegato d'ordine e collaborazione agraria, con la qualifica di applicato, V
fascia funzionale, II livello del CCNL di Settore all'epoca vigente, rappresentava che il POV
del 1997 non contemplava l'Ufficio Espropri, né la figura del Responsabile.
Pertanto, le funzioni che il ricorrente assumeva di aver svolto in qualità di Responsabile
dell'Ufficio Espropri, fin dall'anno 2004, e tutte le altre funzioni dallo stesso richiamate rientravano tra i compiti del R.U.P., assegnati al dipendente a decorrere dal 2012 e per la cui esecuzione aveva percepito un incentivo economico.
9 In merito all'attività di autentica della firma dei candidati, dei presentatori delle liste e dei consorziati deleganti, evidenziava che con la Deliberazione Commissariale n. 126 del
24.5.2019, il Commissario Straordinario individuava i dipendenti a cui assegnare, per il tempo strettamente necessario, le suddette attività, prescindendo dall'inquadramento del dipendente all'interno della struttura consortile.
Infatti, tra i dipendenti autorizzati oltre al ricorrente figuravano altri lavoratori che non rivestivano all'interno dell'Ente la qualifica di funzionari.
Circa l'abilitazione all'uso della firma digitale e l'accesso alla piattaforma telematica
ASMECOM, richiamava l'obbligo, entrato in vigore dal 18.10.2018, di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di appalto.
Pertanto, il ricorrente, essendo dipendente dell'Area tecnica con funzioni di R.U.P. non poteva non essere dotato di firma digitale e di accesso alla piattaforma telematica per l'espletamento obbligatorio delle procedure di gara.
Evidenziava, altresì, l'irrilevanza dell'espletamento dell'incarico di CTP del , CP_1
considerato che anche altri dipendenti, con analogo profilo professionale, avevano espletato la medesima attività.
Riteneva infondata la domanda volta ad ottenere l'indennità di reperibilità, essendo stata la stessa sempre regolarmente retribuita.
Nel dettaglio, precisava che, ai sensi dell'art. 51 del CCNL, i dipendenti potevano, a rotazione, essere chiamati a rendersi disponibili al di fuori dell'orario di lavoro per esigenze dei servizi;
che la reperibilità poteva essere richiesta per non più di sei giorni consecutivi,
previa corresponsione di un'indennità giornaliera pari a 15,00 € per i giorni feriali e 20,00 €
per i giorni festivi;
che dall'esame delle buste paga del ricorrente risultava la regolare retribuzione della reperibilità.
Riteneva, altresì, infondata la domanda volta ad ottenere l'inquadramento nella qualifica di
“Quadro”, prevista dal CCNL di categoria e dal POV vigente, in quanto quest'ultimo
10 richiedeva espressamente, per ricoprire la funzione di Capo di Settore, una specifica formazione accademica e professionale, non posseduta dal ricorrente.
Infine, evidenziava la prescrizione quinquennale dei crediti retribuiti del ricorrente con riferimento al periodo antecedente al 11.7.2013, risalendo l'ultimo atto interruttivo della prescrizione all'11.7.2018, nonché l'incomprensibilità e l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso, contemplanti voci non provate e comunque regolarmente corrisposte.
Tanto considerato chiedeva al Tribunale:
<
3.a in via assolutamente preliminare, dichiarare la nullità della notificazione del ricorso
eseguita telematicamente, per le causali di cui in parte narrativa sub n.
2.a; 3.b sempre in
via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso per mancanza di specificazione e lesione del
diritto di difesa ovvero, la nullità relativa della domanda meramente subordinata di condanna
nella parte in cui il ricorrente si riserva di elaborare il conteggio delle differenze retributive in
corso di causa nonché della richiesta di elaborare, in corso di causa, le differenze retributive
maturate dal 01/01/2018 alla data di deposito del ricorso;
3.c nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, non
provato;
3.d sempre nel merito, in caso di accoglimento del ricorso, contenere le pretese entro i limiti
di quanto effettivamente provato e dovuto, anche in ragione dell'intervenuta prescrizione
quinquennale della richiesta. >>.
4. Con ordinanza del 20.11.2020 venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti e nel corso del processo, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, si procedeva al libero interrogatorio delle parti e all'escussione dei testi , Testimone_1
, e . Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Conclusa l'istruttoria orale, con ordinanza del 22.2.2024, il Giudice, ritenuta la necessità di acquisire elementi di carattere tecnico atti a quantificare le somme in ipotesi spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive, disponeva lo svolgimento di consulenza tecnica
11 contabile, nominando CTU il dott. che prestava giuramento in modalità Persona_1
telematica il 16.4.2024 e depositava il suo elaborato il 3.5.2025
Si perveniva, infine, all'udienza di discussione del 20.5.2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vanno in primo luogo disattese le eccezioni di nullità formulate da parte convenuta.
E, infatti, quanto all'asserito vizio concernente la notifica a mezzo PEC del ricorso introduttivo, è sufficiente evidenziare – al di là di ogni valutazione in punto di fondatezza dell'eccezione alla luce dell'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto – come in ragione dello spostamento d'ufficio della prima udienza (originariamente fissata per il 31.3.2020) al
20.11.2020 e dell'ottenimento da parte del convenuto, in data 26.6.2020, della CP_1
visibilità del fascicolo d'ufficio, previa dimostrazione dell'avvenuta conoscenza del ricorso introduttivo (allegato all'istanza di visibilità), nonché in considerazione della tempestiva costituzione in giudizio della convenuta, ogni eventuale vizio attinente all'atto di vocatio in
jus si sia pienamente sanato, non configurandosi nessun possibile profilo di pregiudizio a carico della posizione processuale della parte convenuta.
Parimenti risulta infondata la deduzione di nullità del ricorso per indeterminatezza dello stesso in violazione del dettato dell'art. 414 c.p.c.
Nel caso di specie, difatti, il ricorso introduttivo permette di comprendere con assoluta chiarezza quali siano gli elementi identificativi della domanda di parte attrice, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, essendovi un'esplicazione del tutto adeguata
12 degli elementi di fatto posti a base dell'azione (mansioni espletate, CCNL invocato, livello contrattuale di inquadramento, livello retributivo rivendicato, modalità di computo delle spettanze), tale da porre parte convenuta in condizione – come del resto ella ha compiutamente fatto – di difendersi ratione cognita e di articolare con piena consapevolezza le proprie controdeduzioni in merito ai fatti oggetto del giudizio.
In punto di diritto, del resto, va ricordato come, secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte: <Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione
delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente
impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo
dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria
difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio>> (ex multis, v. Cass Sez. L.,
Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018, Rv. 649932). E' stato, altresì, chiarito che: <Nel rito
del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata
determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di
fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa
indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede
di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa
dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la
suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto
spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di
attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la
somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze,
rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata
notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (Principio affermato ai
13 sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)>> (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3126 del
08/02/2011, Rv. 615981).
2. Come si trae, dunque, con chiarezza dalla lettura dell'atto introduttivo le domande dell'attore concernono due aspetti del rapporto lavorativo in parola: a) il suo corretto inquadramento retributivo alla luce delle mansioni e degli incarichi svolti nel corso del tempo,
posto che, come già detto, egli chiede in via principale che venga riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nella 7^ qualifica funzionate, ora area A, par. 159 a far data dall'1.6.2004
e successivamente , a far data dall'1.6.2011, nel par. 184 dell'area A, o, in via subordinata,
che gli venga riconosciuto l'inquadramento nel par. 159 suddetto a far data dall'11.6.2011;
b) la spettanza dell'indennità di reperibilità.
Prima di passare, tuttavia, all'esame del merito delle domande attoree, conviene innanzitutto dare conto delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria orale.
2.1. ha premesso di essere lavoratore dipendente del dal 2003, Testimone_1 CP_1
attualmente come Direttore Generale, precedentemente come Direttore dell'Area tecnica.
In merito alle mansioni svolte dal ricorrente ha affermato che lo stesso era incardinato da sempre nel settore dell'Ente che si occupava della progettazione delle opere e della direzione dei lavori e che aveva ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Espropri
all'incirca dal 2006 al 2012, fin quando tale responsabilità era stata affidata all'Area Agraria;
in seguito, con la riorganizzazione delle attribuzioni degli uffici, detta incombenza era stata assegnata prima all'Area Tecnica e poi alla Direzione Generale.
Il ricorrente si occupava delle procedure di esproprio in ogni loro aspetto, sia progettuale
(piani particellari, grafici descrittivi), sia attuativo (pubblicazione degli avvisi, immissioni in possesso) e anche allo stato attuale, data la sua esperienza nel settore, coadiuvava la
Direzione nell'espletamento delle suddette procedure.
14 In merito alla previsione di un Ufficio deputato agli espropri, tenuto conto delle funzioni assegnate dalla legge al , come l'acquisizione al Demanio Pubblico mediante CP_1
espropriazione delle aree di interesse per le opere consortili, ha evidenziato che necessariamente l'organigramma dell'Ente doveva prevedere un Ufficio specifico.
Nell'espletamento della funzione di Responsabile dell'Ufficio Espropri, nonché in tutte le occasioni in cui veniva designato come RUP o Direttore dei lavori, il ricorrente operava con autonomia decisionale ed assunzione di responsabilità a suo carico.
Invece, nell'abito della progettazione il lavoro era caratterizzato in equipe, con partecipazione delle decisioni.
Gli incarichi di RUP, nei limiti delle soglie di legge previsti in relazione alle opere da eseguire,
erano stati affidati anche a dipendenti non aventi la qualifica di Dirigente, come
[...]
e , Geometri con l'inquadramento di Tes_4 Persona_2 Pt_4
Quando svolgeva il ruolo di Ispettore di cantiere il ricorrente si occupava dei compiti propri di detta carica.
In particolare, si recava, secondo le turnazioni stabilite, presso il cantiere per effettuare i controlli sull'andamento dei lavori, assumendo determinazioni in autonomia limitatamente alle indicazioni operative che non prevedevano modifiche significative della progettazione o delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, informando quest'ultimo, cui spettava l'onere decisorio finale, delle problematiche di maggiore impegno.
Il teste, inoltre, ha affermato che con Delibera del 24.5.2019, era stato affidato al Parte_1
il compito di funzionario incaricato delle attività di autentica delle firme dei candidati e dei delegati per le elezioni del Consiglio dei Delegati.
Ha aggiunto di non ricordare quale fosse stato l'importo corrisposto al ricorrente per la funzione di RUP nel corso degli anni, ma di poter asseverare che il ricorrente aveva percepito l'incentivo previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici.
15 Circa la reperibilità dei tecnici dell'Area Tecnica per l'orario notturno ed i giorni festivi, poteva dire che non vi era stata una vera e propria turnazione, essendo stata disposta una turnazione relativa soltanto alla squadra di pronto intervento e concretizzandosi la necessità
dell'intervento tecnico in ipotesi meno frequenti. In casi eccezionali era prevista una reperibilità a chiamata.
Nel 2005-2006 era stato assegnato a tutto il personale un telefono cellulare e previsto un obbligo generalizzato di reperibilità in capo a tutti i dipendenti.
Tale previsione, essendo stata contestata da molti lavoratori, era stata applicata parzialmente, nel senso che solo alcuni lavoratori rispondevano alle chiamate sul telefono di reperibilità.
All'incirca nel 2016, con l'avvento del Commissario , era stato formalizzato un turno Pt_5
di reperibilità per le urgenze, comprendente, per i primi anni, anche un esponente dell'Area
Tecnica.
Tuttavia, a partire dal 2018, riscontrata la necessità dell'intervento tecnico solo in casi sporadici, tale figura era stata esclusa dalla turnazione.
L'entità economica dell'indennità giornaliera di reperibilità era prevista dal contratto collettivo ed in tale misura riconosciuta dal;
i dipendenti e CP_1 Persona_3 Per_2
tra gli altri, svolgevano per conto del incarichi di Consulenti Tecnici di
[...] CP_1
Parte in giudizi in cui era impegnato l'Ente; l'incarico di autentica delle firma di candidati e presentatori di liste in occasione delle elezioni consortili era stato affidato anche a dipendenti non aventi la qualifica di tra cui e , nonché a Per_4 Parte_6 Persona_5
dipendenti di livello inferiore al VII;
il Dirigente dell' , trasformata nel 2015, a Parte_7
seguito della riorganizzazione complessiva delle articolazioni del , in Settore, con CP_1
eliminazione della relativa dirigenza, fino al 2012 era il dott. ; nello stesso periodo il CP_5
ricorrente era stato assegnato all'Area Tecnica e fin quando era inserito nell'Area Agraria
prendeva le direttive direttamente dal dott. ; il era munito di firma digitale CP_5 Parte_1
16 istituzionale riferibile al , mentre non ricordava se e CP_1 Parte_6 Parte_8
ossero dotati di una firma digitale, implicando le attività del settore ragioneria, nella
[...]
parte relativa ai rapporti con le banche, l'adozione di atti trasmessi con firma digitale.
2.2. , dipendente del dal 2007, con mansioni di responsabile Testimone_2 CP_1
dell'Ufficio Ragioneria e Patrimonio, ha dichiarato che al ricorrente, dal mese di aprile 2004,
era stato affidato il ruolo di responsabile del settore Espropri, facente parte dell'Ufficio
Tecnico dell'Ente.
Non sapeva se, oltre al , altro personale dell'Ufficio Tecnico fosse addetto al Parte_1
settore in parola.
In particolare, il ricorrente si occupava dell'istruttoria funzionale alle delibere di approvazione degli espropri, provvedendo all'esatta individuazione catastale delle particelle;
egli in diverse occasioni aveva svolto l'incarico di RUP in vari procedimenti.
Era direttamente a conoscenza di tale circostanza in quanto il ricorrente provvedeva alla firma e alla trasmissione dei quadri economici dei lavori oggetto dei procedimenti.
L'incarico di RUP in alcune occasioni era stato conferito anche a personale non avente la qualifica dirigenziale, come ad esempio il geom. capo settore. Tes_4
Nulla sapeva in merito alle incombenze poste a carico del ricorrente nei casi in cui aveva ricevuto l'incarico di Assistente del DL con funzioni di Ispettore di cantiere.
Nel mese di maggio 2019 il aveva ricevuto l'incarico di funzionario addetto Parte_1
all'autentica delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste, nonché delle deleghe ai sensi dello Statuto consortile.
Tra gli incaricati vi erano anche i colleghi e , quest'ultimo privo Per_6 Tes_4 Per_5
della qualifica di non sapeva precisamente, tuttavia, se gli stessi fossero stati Per_4
delegati per le elezioni del 2019 o in altre occasioni e se gli incarichi furono conferiti dal
Commissario Straordinario.
17 Tra le incombenze del RUP rientrava quella di responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori;
il ricorrente aveva percepito gli incentivi legati agli incarichi di RUP ai sensi della legge sugli appalti, ma non ricordava l'importo di detti incentivi;
i dipendenti dell'Area
Tecnica erano inseriti in turni di reperibilità, essendo la relativa indennità contemplata tra le voci della busta paga, redatte sulla base degli ordini di servizio trasmessi;
tra i dipendenti che percepivano la reperibilità ve ne erano alcuni con compiti di capo settore;
a seguito di rivalutazione ed aumento contrattuale, l'indennità di reperibilità feriale era di 20,00 € e quella festiva di 30,00 €.
Già prima dell'istituzione dell'Ufficio Espropri, avvenuta pochi anni dopo la sua assunzione,
il ricorrente si occupava della cura dei dati catastali, atteso che ella si rivolgeva a lui per avere informazioni in merito.
Aveva riscontrato direttamente lo svolgimento in autonomia da parte del ricorrente di una serie di mansioni sia appartenenti al suo mansionario generale, sia attinenti all'incarico di
RUP.
In particolare, nei casi in cui veniva designato come RUP, trasmetteva i dati economici dei procedimenti di cui era responsabile, ed era a conoscenza dello stato di avanzamento tecnico ed economico degli stessi.
Per le firme dei mandati di pagamento l aveva munito di firma digitale solo quattro Pt_9
dipendenti, cioè lei, il Presidente, il Direttore Generale ed il collega Parte_8
In merito alle firme digitali relative agli atti degli altri settori, era a conoscenza del fatto che l'Ente avesse attivato una procedura per il rilascio di altre firme digitali per i software degli atti deliberativi;
non sapeva se il ricorrente fosse stato o meno munito di firma digitale;
la collega era stata munita di firma digitale per far fronte all'eventualità in cui fosse Parte_6
stata chiamata a effettuare delle sostituzioni per la firma dei mandati di pagamento;
non ricordava precisamente chi si occupasse dell'istruttoria delle pratiche di esproprio prima dell'istituzione del relativo Ufficio, trattandosi di fatti accaduti poco dopo la sua assunzione,
18 in un momento in cui non aveva la responsabilità dell' ; al perito Parte_10 Per_2
all'epoca impiegato non avente incarico di capo settore, né per un periodo era stato Per_4
affidato un incarico di RUP, forse anche più di uno.
Il collega era impiegato di VI livello, mentre la collega di VII livello. Pt_8 Parte_6
2.3. ha dichiarato di essere lavoratrice dipendente del Testimone_3 CP_1
dall'1.6.2004 con mansioni di impiegata, attualmente addetta al servizio tributi;
aveva controversia pendente in primo grado nei confronti dell' per demansionamento;
aveva Pt_9
lavorato con il ricorrente all'interno dello stesso ufficio per circa sei anni, dal 2006 al 2012,
pur appartenendo, per il periodo in cui lo stesso operava per il , all'Area Agraria e CP_1
svolgendo le mansioni di responsabile del magazzino e di coadiutrice del capo settore manutenzione e poi del dirigente . CP_5
In merito alle mansioni espletate dal ha affermato che il medesimo, prima Parte_1
rispondendo direttamente al Direttore Generale e poi rapportandosi direttamente Pt_11
con il Dirigente dell'Area Agraria, dott. , e, successivamente, con il Direttore CP_5
Generale, Ing. si occupava di tutte le procedure espropriative relative alla fase Tes_1
tecnica di individuazione delle aree, di attivazione delle procedure, di pubblicazione degli avvisi di esproprio, di contatto con le ditte espropriande, di formale acquisizione dei terreni,
di quantificazione degli indennizzi, etc., non occupandosi solo della fase della liquidazione degli indennizzi.
Il ricorrente, inoltre, seguiva l'Area Tecnica, essendo stato designato come RUP per molteplici lavori (ad esempio realizzazione di condotte irrigue, manutenzione degli argini,
etc.), nonché si occupava di attività progettuali.
In quest'ultimo contesto operava all'interno di linee guida definite a monte ma procedendo in maniera autonoma all'elaborazione della progettazione.
L'Ufficio Espropri, nella sostanza composto dal solo ricorrente, si occupava dell'acquisizione delle aree nell'ambito di progetti di interventi di pertinenza del . CP_1
19 Le aree da acquisire mediante espropriazione venivano individuate all'interno della progettazione relativa a detti interventi, già deliberata ed approvata dagli organi di vertice del . CP_1
Molto spesso il ricorrente veniva nominato RUP di tali interventi, pur essendovi progetti che implicavano l'attività di acquisizione di aree nei quali il ricorrente non aveva il ruolo di RUP.
In ogni caso, ogni qual volta i progetti di intervento richiedessero l'acquisizione di aree, sia che il RUP fosse il ricorrente, sia che non lo fosse, veniva attivato l'Ufficio Espropri, nella persona del geom. , il quale, in sostanziale autonomia e attenendosi alle previsioni Parte_1
progettuali, attivava le necessarie procedure di esproprio.
Parte Le nomine a venivano sempre date ai Capi Settore o ai Direttori Generali e, poi, ai colleghi dell'Area Tecnica privi di funzioni dirigenziali, Geom. , Geom. e Parte_1 Per_5
Per_ forse il Geom. ; un incarico di RUP era stato conferito anche al collega Per_2
dell'Area Agraria, perito agrario, inquadrato in fascia superiore rispetto al ricorrente ma privo di funzioni dirigenziali;
il ricorrente, prima di essere designato come RUP aveva anche svolto il ruolo di Ispettore di cantiere, nonché di progettista e di Direttore dei Lavori, ma non ricordava con precisione per quali procedure;
nel 2019 il era stato designato come Parte_1
Funzionario addetto all'autentica delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste,
nonché delle deleghe al voto per le operazioni elettorali previste dallo Statuto consortile;
tra il 2006 ed il 2012 il Direttore dell'Area Tecnica era l'Ing. certamente dal 2006 Tes_1
esisteva l'Ufficio Espropri, posto che sin da allora il geometra se ne occupava, ma non sapeva se l'Ufficio esistesse anche precedentemente, né se l'attività di progettazione fosse affidata a gruppi di progettazione, a singoli, oppure talvolta agli uni e talvolta agli altri;
i dipendenti che si occupavano della progettazione erano sempre gli stessi.
2.4. , lavoratore dipendente del dal 20.2.1978, attualmente con Testimone_4 CP_1
mansioni di Capo Settore Area Tecnica, ha dichiarato che gli incarichi di RUP per i lavori del erano stati affidati anche a dipendenti non aventi qualifica dirigenziale, come CP_1
20 egli stesso, il collega e forse il collega dipendente dell'ex Persona_5 Per_2 [...]
. Pt_7
Lui e il collega erano inquadrati come Quadro e forse anche il collega Per_5 Per_2
tra i compiti del RUP rientrava anche quello di responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nell'ambito dell'appalto; non era a conoscenza della somma percepita nel corso degli anni dal Geom. a titolo di incentivo economico per le funzioni di RUP. Parte_1
Circa il turno di reperibilità ha dichiarato che lo stesso era stato sempre previsto ed era tuttora previsto per il personale operaio, mentre per il personale tecnico impiegatizio, ivi compreso il Geom. , era stato previsto solo per alcuni periodi, a seconda delle Parte_1
determinazioni dell'amministrazione.
Fino al 2017 i turni avevano coinvolto il personale impiegatizio, soprattutto tecnico, e fino al
2010 erano stati disposti in modo da coprire gran parte dell'anno.
Successivamente la previsione dei turni del personale tecnico impiegatizio era stata ridotta ad alcuni periodi dell'anno e, principalmente, veniva disposta per far fronte alle esigenze del periodo estivo, da giugno a settembre, o del periodo invernale per assicurare l'ottimale funzionamento della rete dei canali di bonifica e dell'impianto dell'idrovora.
Dal 2017 in poi l'amministrazione non aveva ritenuto più necessario inserire in turno il personale tecnico impiegatizio.
Nel periodo della gestione commissariale i turni avevano riguardato specificamente l'esercizio dell'acquedotto per l'intero periodo estivo, coprendo, in base ad una turnazione tra tutti i dipendenti tecnici, tutti i giorni della settimana.
Tale determinazione, poi, era stata modificata dalle gestioni successive.
La reperibilità non riguardava soltanto i capi settore ma coinvolgeva tutto il personale;
l'indennità di reperibilità era dell'importo di € 15,00 per i giorni feriali e di € 20,00 per i giorni festivi e, infine, era stata incrementata a € 20,00 per i giorni feriali e € 25 per quelli festivi;
i
21 turni di reperibilità venivano regolarmente remunerati con la busta paga del mese successivo.
Non ricordava se i colleghi e fossero stati nominati come CTP dal Per_3 Per_2
; l'incarico di autentica delle firme in occasione delle elezioni consortili del 2019 CP_1
era stato affidato anche a colleghi non aventi la qualifica di , tra i quali Per_4 Parte_6
e .
[...] Persona_5
In merito alle mansioni svolte dal ricorrente, ha affermato di non ricordare l'anno in cui era stato costituito l'Ufficio Espropri;
prima della costituzione dell' era Controparte_6
inquadrato nell'Area Agraria, in base a quella che era l'organizzazione in settori del
; il ricorrente si occupava inizialmente della tenuta e dell'aggiornamento del CP_1
catasto irriguo consortile;
all'epoca l'attività espropriativa faceva capo all' , il cui Parte_7
dirigente si chiamava . CP_7
Nel settore espropriazioni il rispondeva soltanto al Dirigente dell'Ufficio Parte_1
espropriazioni che era il medesimo Direttore generale.
Inoltre, derivando le necessità espropriative nella loro totalità dalle attività progettuali relative agli interventi da effettuare ad opera del , una volta approvata la progettazione le CP_1
pratiche che richiedevano attività espropriativa venivano passate direttamente al , Parte_1
il quale in sostanziale autonomia provvedeva alla procedura di esproprio.
Negli ultimi anni era aumentato notevolmente il numero degli interventi che il era CP_1
chiamato a compiere, essendo aumentati i finanziamenti per il settore, sicché ciascuno degli addetti dell'Area Tecnica veniva incaricato di compiti all'interno delle procedure amministrative di appalto relative agli interventi suddetti, in fase progettuale o esecutiva, con la qualifica di co-progettista, di RUP, di Direttore dei lavori, di ispettore di cantiere, etc.
Tale attività era stata sempre remunerata in base alla disciplina del codice degli appalti ed alla normativa regolamentare secondaria in relazione ai rispettivi ruoli assegnati.
22 Il si occupava, altresì, in uno ad altri geometri dell'Area Tecnica, seppure con un Parte_1
carico di lavoro maggiore, delle istruttorie relative a tutte le istanze provenienti dai consorziati.
Circa il dispositivo di firma digitale assegnato dal , poteva riferire che lo stesso CP_1
era stato dato certamente a tutti coloro che svolgevano attività di progettazione o di RUP,
ma non sapeva se esso fosse stato assegnato anche ai colleghi dell'area amministrativa,
e per l'esercizio delle altre funzioni. Parte_6 Parte_8
Non era mai esistito un settore espropri, ma soltanto un Ufficio Espropri.
3. Terminata l'esposizione delle risultanze testimoniali, può essere esaminata in primo luogo la questione in precedenza riassunta sub a), cioè quella del corretto inquadramento mansionale e retributivo del ricorrente.
In tal senso va in primo luogo evidenziato come non sia in discussione la successione dei passaggi di qualifica che sono stati riconosciuti al ricorrente dall'Ente datore di lavoro nel corso del rapporto:
- egli è stato assunto dal con contratto di lavoro Controparte_1
subordinato a tempo pieno e indeterminato in data 16.10.2003 ed è stato inizialmente inquadrato nella 5° fascia funzionale del CCNL Consorzi di Bonifica e Miglioramento
Fondiario;
- successivamente, con nota prot. 6581 del 11.10.2011, è stato inquadrato nel parametro
135/A del medesimo CCNL (come successivamente modificato), con assegnazione all'ufficio Catasto e Espropriazioni;
- a far data dal 1.1.2018, infine, è stato inquadrato nel parametro 159/A dello stesso contratto collettivo.
Occorre, dunque, stabilire se detti inquadramenti siano o meno coerenti con il quadro delle attività cui era addetto il ricorrente, per come emerso dall'istruttoria.
23 3.1. Prima, tuttavia, di procedere oltre nella disamina della questione appare necessario soffermarsi sull'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata da parte convenuta.
In tal senso la giurisprudenza tradizionale di legittimità, dai cui insegnamenti non vi è motivo di discostarsi, è consolidata nell'indicare che: <L'azione promossa dal lavoratore
subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive
nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad
ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel
termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ., il quale decorre anche quando il diritto
a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla
qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale>> (Cass. Sez. L, n. 8057 del
08/04/2011, e, negli stessi termini, tra le molte, Cass. Sez. L, n. 21645 del 26/10/2016, per cui: <L'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della qualifica
superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le
azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si
prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.>>).
Relativamente, poi, alla decorrenza dei suddetti termini di prescrizione, occorre richiamare la giurisprudenza tradizionale di legittimità, dai cui insegnamenti non vi è motivo di discostarsi, ormai consolidata nell'indicare che: <L'azione promossa dal lavoratore
subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive
nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad
ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel
termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ., il quale decorre anche quando il diritto
a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla
qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale>> (Cass. Sez. L, n. 8057 del
08/04/2011, e, negli stessi termini, tra le molte, Cass. Sez. L, n. 21645 del 26/10/2016, per cui: <L'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della qualifica
24 superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le
azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si
prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.>>).
Con riguardo, tuttavia, alla decorrenza dei suddetti termini di prescrizione, occorre prendere atto dei mutamenti da ultimo intervenuti nella giurisprudenza di legittimità rispetto al tradizionale orientamento esegetico giurisprudenziale (discendente dalla lettura costituzionalizzata dell'art. 2948 c.c.), secondo cui in caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato garantiti dalla tutela reale la prescrizione dei diritti del lavoratore, ai sensi dell'art. 2935 c.c., si maturava anche nel corso del rapporto di lavoro.
Con due distinte pronunce di segno identico, difatti, la Suprema Corte ha preso atto della radicale trasformazione degli strumenti di tutela dai licenziamenti illegittimi intervenuta prima con la L. n. 92 del 2012 e, poi, mediante l'introduzione del contratto a tutele crescenti di cui al d.lgs n. 23 del 2015, ed ha completamente rivisto l'impostazione precedente, affermando il condivisibile principio per cui: <Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come
modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei
presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano
prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione
decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione
del rapporto di lavoro>> (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 26246 del 06/09/2022, e,
immediatamente dopo, Cass. Sez. Lav., n.30957 del 20/10/2022).
Né è applicabile al caso di specie il principio, valevole per i soli dipendenti del pubblico impiego, affermato da Cass. Sez. Un., n. 36197 del 28/12/2023, posto che, in base alla migliore esegesi di legittimità “I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici
e sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in quanto l'art. 1,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, include tra le P.A. destinatarie della disciplina per
25 l'impiego pubblico i soli consorzi costituiti tra gli enti territoriali, ma non quelli che esplicano
la propria attività con risorse quasi totalmente locali, per il raggiungimento di scopi
territorialmente limitati e sono sottoposti alla mera vigilanza della regione. (In applicazione
di tale principio, la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. 2103 c.c. al dipendente di un consorzio
di bonifica che aveva chiesto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento)”
(Cass., Sez. Lav., n. 20332 del 10/10/2016).
Ne consegue che nel caso di specie, essendo ancora in essere il rapporto di lavoro di cui si discute, possono ritenersi prescritti solo quei diritti del ricorrente per i quali alla data del 18
luglio 2012, cioè al momento dell'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, si era già maturata la causa estintiva.
Più specificamente, avuto riguardo all'indicata durata decennale della prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica superiore, detto diritto, per come rivendicato in questa sede,
cioè a decorrere da aprile 2004, non può ritenersi in alcun modo prescritto (atteso che detta prescrizione potrebbe rilevare solo per un periodo antecedente al 18.7.2002, data che precede il momento in cui è stato assunto con contratto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo indeterminato).
Parimenti non può essere ritenuto prescritto – neppure per il periodo antecedente al
18.7.2007 – il diritto alla percezione delle correlative differenze retributive, atteso sotto tale specifico profilo il termine quinquennale di prescrizione delle spettanze risulta essere stato interrotto dal ricorrente con atti di messa in mora del 7.2.2007, dell'8.10.2008 e del
12.8.2009.
3.2. Venendo, dunque, alla più specifica disamina del merito della questione in parola, va sin d'ora affermato che, ad avviso dello scrivente le prove acquisite dimostrano che,
sebbene non possa essere ritenuta fondata la domanda formulata in via principale dal ricorrente, cioè quella volta ad ottenere il riconoscimento della 7^ qualifica funzionale, ora area A, par. 159 a far data dall'1.6.2004 e successivamente, a far data dall'1.6.2011, nel
26 par. 184 dell'area A, nondimeno merita accoglimento la domanda attorea subordinata di riconoscimento del diritto ad ottenere da aprile 2004 sino al 31.5.2011 l'inquadramento nella
6^ area funzionale del CCNL Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario, refluita dal
2008 nel par. 135 dell'area A del medesimo CCNL, ed il successivo inquadramento, a far data dall'1.6.2011 e sino alla data di effettivo riconoscimento del corretto inquadramento retributivo (1.1.2018), nel par. 159 del CCNL suddetto.
Occorre muovere, per meglio comprendere lo sviluppo dell'iter motivazionale, dal richiamo al tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, in tema di rivendicazioni di mansioni superiori, richiede l'applicazione del criterio c.d. "trifasico" di verifica delle mansioni concretamente svolte, il quale è notoriamente composto <da tre fasi successive,
e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla
individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal
raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati
nella seconda>> (cfr. Cass n. 20272 del 27/09/2010, Rv. 614765, Cass. n. 8589 del
28/04/2015, Rv. 635313, Cass. Sez. L., n. 752 del 15/01/2018, Rv. 646269). Più in particolare, la Suprema Corte ha specificato che: <Nel giudizio relativo all'attribuzione di
una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere
nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del
lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una
rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti
che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato
concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni>> (v.
Cass. Sez. L, n. 18943 del 27/09/2016, Rv. 641208 e, più di recente, Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877, secondo cui: <Il procedimento logico-
giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si
sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative
27 concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto
collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza
di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei
suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio,
configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione
dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n.
165 del 2001>>).
Nel caso di specie, quanto alla esposizione testuale delle declaratorie, ci si può esimere dal riproporle testualmente in questa sede e ci si può limitare a far richiamo ai contratti collettivi versati in atti dalle parti, in quanto dette declaratorie sono state in modo completo e lungo il loro intero sviluppo diacronico riportate da parte attrice nell'ambito del ricorso, alle pagg. da
11 a 19 a cui si fa richiamo.
Dando, dunque, per richiamato il testo delle declaratorie, va subito detto che le attività svolte dal ricorrente, per quanto emerso dall'istruttoria, non presentano le caratteristiche che consentano di inquadrarle nelle descrizioni che, nei contratti collettivi che si sono succeduti nell'arco di tempo in considerazione, hanno individuato le attività proprie prima della 7^
fascia funzionale e poi dell'Area Quadri e del par. 184 dell'Area A (par. 159 per coloro che hanno meno di sette anni di anzianità di servizio).
E, infatti, una caratteristica costante e saliente di tali livelli di inquadramento è quella per cui il dipendente deve svolgere funzioni direttive, avendo il coordinamento e controllo di un intero settore organizzativo, semplice o complesso, o quanto meno deve avere il coordinamento di un'unità operativa alla quale siano addetti dei dipendenti appartenenti alle fasce funzionali inferiori.
Quest'ultimo aspetto, per quanto attiene al ruolo lavorativo proprio del ricorrente, è risultato del tutto assente, atteso che, per quanto emerso dall'istruttoria, il ricorrente, a decorrere dall'aprile 2004, si è occupato in via del tutto prioritaria e preponderante delle attività
28 correlate all'ufficio deputato all'espletamento delle pratiche espropriative, il quale, da un lato,
non era un settore organizzativo ma un ufficio inserito in un settore, e, dall'altro, si componeva del solo ricorrente, non essendo emerso da alcun elemento probatorio il dato che il ricorrente coordinasse o controllasse l'operato di dipendenti di fasce funzionali inferiori.
Non possono valere, invece, a fornire indicazioni valevoli al fine di definire il corretto livello di inquadramento del ricorrente, le attività espletate in seno a procedimenti amministrativi per l'esecuzione di opere pubbliche come RUP, coadiutore del RUP, Responsabile per la sicurezza, Progettista, etc.
E, invero, pur prendendosi atto del numero elevato di nomine come RUP operate durante gli anni nei confronti del ricorrente e di incarichi molteplici di diverso genere in seno a procedimenti amministrativi per l'esecuzione di opere pubbliche (che verosimilmente hanno assorbito una quota importante delle sue energie lavorative), va evitato l'errore di ascrivere al novero delle ordinarie attribuzioni mansionali del dipendente (cui unicamente occorre guardare per la verifica della correttezza o meno al suo inquadramento contrattuale) le attività che egli di volta in volta ha espletato nella qualità di RUP, di Direttore Lavori, di
Responsabile per la sicurezza, Progettista, etc.; in tale veste, difatti, il dipendente opera, per così dire, al di fuori del suo ordinario inquadramento contrattuale e viene ad espletare una funzione distinta, con caratteristiche e prerogative proprie, specificamente disciplinate dall'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che non possono essere estese anche all'ordinario ambito delle sue mansioni, ma che attengono,
appunto alla specifica ed occasionale (nel senso di non preventivabile ed estranea alle attribuzioni ordinarie, pur se in concreto nel caso in esame capitata reiteratamente) nomina come RUP;
si intende dire che le molteplici attività di vigilanza, di direzione del procedimento amministrativo, di direzione di collaboratori, di iniziativa amministrativa, di verifica dei risultati, di relazione con soggetti esterni, sanzionatorie, etc., di volta in volta espletate dal
29 nella veste di RUP dei plurimi procedimenti amministrativi per i quali è stato Parte_1
nominato responsabile non possono essere ascritte alle sue ordinarie attribuzioni
Parte contrattuali, poiché afferiscono a detta specifica funzione di e solo in relazione ad essa si giustificano, con essa sorgendo e consumandosi, cioè esaurendo in detto specifico spazio giuridico la loro intera esistenza.
Peraltro, come si vedrà in prosieguo, la declaratoria del Personale di concetto non direttivo di cui al Par. 159 (Par. 135 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni), nella quale, come si dirà di qui ad un momento, va inquadrato il ricorrente a giudizio dello scrivente, contempla pacificamente che agli impiegati di tale categoria possano essere affidati incarichi di: “progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di
sicurezza (…) responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche”.
Ne deriva, in conclusione sul punto, l'impossibilità di ascrivere le attività lavorative del ricorrente alla qualifica funzionale di Quadro o di Impiegato Direttivo (cioè la ex 7^ qualifica ed ora il par. 184/159 dell'area A).
3.3. Parimenti, tuttavia, è emersa l'impossibilità di sussumere le mansioni svolte dal ricorrente, a decorrere dalla fine di aprile 2004, nella 5^ fascia funzionale del CCNL.
E' stato acclarato, infatti, sia in via testimoniale che documentale, che il sin dalla Parte_1
data suddetta, è stato incaricato di occuparsi delle procedure di esproprio in ogni loro aspetto, sia progettuale (piani particellari, grafici descrittivi), sia attuativo (pubblicazione degli avvisi, immissioni in possesso); egli specificamente, per quanto riferito concordemente dai testi sentiti, seguiva le procedure espropriative dalla fase tecnica di individuazione delle aree, all'attivazione delle procedure, alla pubblicazione degli avvisi di esproprio, al contatto con le ditte espropriande, alla formale acquisizione dei terreni, alla quantificazione degli indennizzi, etc., non occupandosi solo della fase della liquidazione degli indennizzi stessi.
Ebbene tali attività rientrano a pieno titolo tra quelle ricomprese nelle declaratorie prima della 6^ fascia funzionale e poi del Personale di concetto di cui al par. 159 (par. 135 per
30 coloro che hanno meno di 7 anni di servizio nelle funzioni), essendo da inquadrare nella declaratoria della 6^ fascia funzionale il personale che ha compiti “di collaborazione con il
diretto superiore per la realizzazione dei programmi di lavoro” e che “con iniziativa ed
autonomia operativa, provvede alla istruttoria amministrativa, amministrativo-contabile,
tecnica o agraria e alla conseguente definizione degli atti necessari curandone i relativi
adempimenti organizzativi” e, con ancor maggiore aderenza al caso di specie, nel par. 159
dell'Area A il “Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in
via prevalente e cumulativamente, le seguenti attività di carattere tecnico od amministrativo:
progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza, redazione
bilanci, stesura bozze di contratti, procedimento espropriativo, attività informatica, svolta da
persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati,
responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche” (le sottolineature sono dello scrivente).
Negli stessi sensi è il POV del , approvato nel 2015 ed attualmente vigente, il CP_1
quale in termini analoghi contiene al punto 2.4.3.a una declaratoria che collima perfettamente le mansioni svolte dal ricorrente.
Al contrario le declaratorie della ex 5^ fascia funzionale e del Par. 157/134 si palesano inadeguate rispetto alle mansioni che si è accertato fossero quelle proprie del ricorrente,
atteso che la prima riguardava il personale addetto “a mansioni d'ordine, di segreteria e
collaborazione amministrativa, amministrativo contabile, tecnica ed agraria”, cioè non esercente le attività maggiormente qualificate che svolgeva il a partire dalla fine Parte_1
di aprile 2004, e la seconda risulta esplicitamente riservata al personale di concetto che non svolge attività tecnica o amministrativa rientrante tra quelle descritte nella declaratoria del
Par. 159/135.
Ne consegue che in questa sede va affermato il diritto del ricorrente ad ottenere dall'inizio di maggio 2004 sino al 31.5.2011, cioè per i primi 7 anni nelle funzioni, l'inquadramento nella
31 6^ area funzionale del CCNL Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario, refluita dal
2008 nel par. 135 dell'area A del medesimo CCNL, ed il successivo inquadramento, a far data dall'1.6.2011 e sino alla data di effettivo riconoscimento del corretto inquadramento retributivo (1.1.2018), nel par. 159 del CCNL suddetto.
In via ulteriormente conseguenziale vanno ovviamente riconosciute al ricorrente le differenze retributive discendenti dal superiore inquadramento, da quantificarsi considerando anche gli scatti stipendiali nel corso del tempo maturati, cioè effettuando la comparazione in modo tale da non pregiudicare l'effetto che avrebbero avuto le progressioni stipendiali nel corso del tempo.
4. Resta da esaminare, in ultimo, la doglianza attinente all'inadeguata corresponsione al ricorrente dell'indennità di reperibilità.
Al riguardo l'art. 51 del CCNL prevede che: “I dipendenti possono, a rotazione, essere
chiamati a rendersi reperibili fuori dell'orario ordinario di lavoro nel caso in cui il CP_1
ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con
comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di
lavoro.
Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno
preventivamente le .S.U. dei turni di reperibilità. Pt_12
I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un recapito che consenta al
di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove CP_1
questa sia necessaria.
La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni
consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli
impianti idrovori.
Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di
reperibilità, un'indennità giornaliera del seguente importo:
32 - reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00;
- reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00”.
La deduzione attorea, per quanto emerso dall'istruttoria, risulta fondata solo in parte.
E, infatti, è stata prodotta in atti la disposizione di servizio n. 843 del gennaio 2008 con la quale veniva richiesto a tutti i dipendenti, compreso il ricorrente, di rendersi sempre reperibili senza limiti di orario ed in tutti i giorni, con l'obbligo di tenere acceso e di rispondere al telefono cellulare in loro dotazione al fine di far fronte alle “esigenze relative alle attività
consortili eventualmente necessarie oltre il normale orario di lavoro”.
Si tratta di un atto datoriale che, di fatto, superando i limiti consentiti dal succitato art. 51 del
CCNL, ha imposto ai dipendenti una reperibilità sostanzialmente continua, senza alcuna turnazione o limitazione a determinati periodi di essa, di guisa che si è trattato di prestazione che ha largamente superato quella che, in base alle buste paga prodotte in atti, risulta essere stata remunerata in favore del ricorrente.
E' emerso, tuttavia, in base alle testimonianze acquisite – alle quali si fa richiamo – che detta disposizione datoriale è stata successivamente modificata a partire dal 2016 ed è stata sostituita con una turnazione per periodi, senza, però, che sia stata acquisita prova specifica di quale sia stata la durata e l'entità dell'impegno richiesto al ricorrente nell'ambito di detta turnazione.
Ne deriva che, essendovi certezza del fatto che dal 2016 la reperibilità sia stata richiesta ai dipendenti solo per i giorni previsti dalla succitata turnazione e risultando dalle buste paga che certamente il ricorrente ha ricevuto la remunerazione per una serie di giorni in cui è
stato reperibile, non può dirsi che al sia stato chiesto di assicurare la sua Parte_1
disponibilità, secondo la turnazione suddetta, per un numero di giorni superiore a quello dichiarato da parte datrice e riportato nelle buste paga (che, peraltro, il ricorrente non risulta aver mai contestato in precedenza).
33 Analogamente va detto per il periodo antecedente al 2008, non essendo stata fornita prova adeguata del fatto che al ricorrente sia stata imposta la reperibilità per periodi diversi da quelli risultanti dalle certificazioni datoriali.
In tal senso, infatti, come è previsto in ogni ipotesi in cui il lavoratore assuma di aver reso lavoro supplementare o straordinario non riportato in busta paga, spettava all'attore fornire la prova di essere stato reperibile per un numero di giorni superiore a quello risultante dai cedolini stipendiali.
Di conseguenza la remunerazione dell'indennità di reperibilità in misura maggiore a quella erogata è dovuta al ricorrente solo per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016.
La concreta remunerabilità dell'indennità in parola, infine, non può essere ulteriormente ristretta sotto il profilo temporale dall'asserita prescrizione parziale delle pretese – come è
stato richiesto di fare al CTU da parte del – in quanto risulta infondata l'eccezione CP_1
di estinzione delle pretese formulata da parte convenuta.
Difatti, in ragione dei principi giurisprudenziali richiamati in precedenza, in forza dei quali la prescrizione delle pretese avrebbe potuto concernere solo le spettanze maturate prima di un quinquennio antecedente al 18.7.2012, cioè quelle maturate prima del 18.7.2007, risulta evidente come tale causa estintiva non si sia maturata con riferimento alle spettanze di cui si discute in questa sede.
5. Allo scopo, quindi, di effettuare un corretto computo del dovuto questo giudice ha ritenuto necessario, sulla scorta dei dati di fatto accertati in precedenza, disporre un approfondimento tecnico consulenziale volto a ricostruire la differenza tra il dovuto ed il percepito in termini di retribuzione spettante ai sensi del succitato CCNL vigente tra le parti.
In particolare, è stato specificamente chiesto al CTU, per quel che qui rileva, di rispondere al seguente quesito:
<<a ricalcoli il consulente esaminata la documentazione in atti alla luce delle risultanze>
delle buste paga del ricorrente (previamente acquisendole presso la parte convenuta ove
34 non già integralmente disponibili) e dei livelli retributivi del CCNL Consorzi di Bonifica e
Miglioramento Fondiario applicato al rapporto (nella versione vigente tempo per tempo), per
i periodi di seguito indicati, la retribuzione che sarebbe spettata al ricorrente in base a
diverso inquadramento contrattuale, redigendo tre distinte ipotesi che effettuino tale
riconteggio per i seguenti periodi ed in base alle seguenti declaratorie:
- 1^ ipotesi: periodo da aprile 2004 sino al 12.7.2019; inquadramento sino al 31.5.2011 nella
6^ area funzionale del succitato CCNL (refluita dal 2008 nel par. 135 dell'area A del
medesimo CCNL) e, dall'1.6.2011, nel par. 159 dell'area A del CCNL in parola;
- 2^ ipotesi: periodo da dicembre 2011 sino al 12.7.2019; inquadramento nel par. 159
dell'area A del CCNL in parola;
- 3^ ipotesi: periodo dal luglio 2013 sino al 12.7.2019; inquadramento nel par. 159 dell'area
A del CCNL in parola;
B) dica per ciascuna ipotesi se, raffrontando le retribuzioni per come rideterminate ai sensi
del punto A) e quelle effettivamente percepite dal ricorrente nei periodi suddetti, ovviamente
considerando entrambe al lordo, emerga una differenza lorda in favore del lavoratore;
C) quantifichi, ai sensi dell'art. 51 del CCNL succitato, l'indennità di reperibilità spettante al
ricorrente considerando che egli abbia assicurato la reperibilità tutti i giorni feriali e festivi
dal 1° gennaio 2008 al dicembre 2016, ovviamente detraendo da tale somma quanto, in
base alle risultanze delle buste paga, il ricorrente abbia già percepito a tale titolo;
D) abilita il CTU, in ogni caso, ove lo ritenga opportuno, oppure ove a tanto venga sollecitato
dalle parti, a redigere ipotesi alternative, sempre sulla base di parametri emergenti dagli atti
di causa>>.
Il CTU ha osservato modalità di calcolo del tutto corrette, che vanno intese come qui recepite e richiamate, ed ha specificato dettagliatamente i criteri, del tutto esatti e conformi alle già
richiamate previsioni della contrattazione collettiva, da lui utilizzati per il computo dei richiamati elementi della retribuzione dovuta.
35 Il CTU, in particolare, ha chiarito, tra l'altro, di aver riformulato le tre ipotesi sub A) dopo le osservazioni di parte attrice debitamente computando gli scatti di anzianità (ed a tal riguardo ha depositato le tabelle dei conteggi rettificate).
Ovviamente, per quanto detto nei paragrafi che precedono, tra le tre ipotesi elaborate con riferimento ai quesiti sub A) e B) va senza dubbio prescelta la prima ipotesi, giacché
aderente alle valutazioni giuridiche in questa sede svolte.
Alla luce di quanto evidenziato al par. 4, inoltre, quanto al quesito sub. C) non possono essere recepite le osservazioni di parte convenuta in punto di parziale prescrizione delle spettanze, sicché va in questa sede prescelta la prima ipotesi redatta dal consulente.
All'esito dei conteggi ivi svolti, dunque, si è appurata la spettanza dei seguenti importi lordi:
-- per differenze retributive € 30.179,97
-- per reperibilità (reperibilità feriale+reperibilità festiva) € 45.220,00
TOTALE: € 75.399,97
Su tutte le somme succitate, ovviamente, sono dovuti inoltre gli accessori ex art. 429,
comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo.
6. Quanto, in ultimo, alla ripartizione delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte ricorrente sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti di un terzo delle spese di lite, restando, invece, a carico di parte resistente, ai sensi del principio della soccombenza, i restanti due terzi delle competenze di causa, nella misura determinata, quanto all'intero ammontare delle spese per ciascuna delle parti vittoriose, in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, come modificati dal D.M. n. 147/22.
Le spese di CTU, che in favore del consulente gravano solidalmente a carico di entrambe le parti in causa, vanno, invece, poste interamente a carico del convenuto che CP_1
primariamente ha reso necessario l'espletamento della consulenza.
P.Q.M.
36 Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5761 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2019, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente ad ottenere dall'inizio di maggio 2004 sino al 31.5.2011,
cioè per i primi 7 anni nelle funzioni, l'inquadramento nella 6^ area funzionale del CCNL
Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario, refluita dal 2008 nel par. 135 dell'area A del medesimo CCNL, ed il successivo inquadramento, a far data dall'1.6.2011 e sino alla data di effettivo riconoscimento del corretto inquadramento retributivo (1.1.2018), nel par. 159
del CCNL suddetto;
2) condanna il , in persona del l.r. p.t., a corrispondere al Controparte_1
ricorrente, a titolo di differenze retributive, per le causali e per i periodi meglio specificati in parte motiva, la somma lorda complessiva di € 75.399,97, di cui € 30.179,97 per differente inquadramento ed € 45.220,00 per indennità di reperibilità, oltre agli accessori ex art. 429,
comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo;
3) rigetta nel resto le domande di parte attrice;
4) condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, dei Controparte_1
due terzi delle spese del giudizio, che liquida, nella loro interezza in complessivi € 7.800,00,
oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai Difensori antistatari, dichiarando compensate dette spese tra le parti nella misura di un terzo;
5) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, interamente a carico della società
convenuta, ferma restando la solidarietà tra le parti nei riguardi del Consulente.
Salerno, 5.6.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
37