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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/04/2025, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.26337/2020 RG
PROMOSSA DA
con sede in Napoli al Corso Novara Parte_1
n.10 (C.F. , in persona del curatore p.t., dott.ssa P.IVA_1 Parte_2 autorizzata in forza del decreto reso da in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Pt_3
Lucio Ricci (C.F. , con studio in Napoli alla via San Pasquale C.F._1
n. 29
- ATTORE -
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (CF. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Biagioli (C.F. C.F._2
), con studio in Arcidosso (GR) al Corso Toscana n. 48 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._4 in proprio e quale esercente la potestà di , nata a [...] il Persona_1
11.10.2005, (c.f. ), C.F._5
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_5 C.F._6 in qualità di eredi del convenuto (deceduto) e nei cui confronti è stato Persona_2 riassunto il giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Renier ( ), con studio in Firenze Via San Jacopino, 24 Ischia alla via C.F._7 dello Stadio n.61
-CONVENUTI -
, nato a [...] il [...] (CF. ), Controparte_2 C.F._8 residente in [...]
-CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 15 novembre 2024 la parti concludevano come da verbale di udienza da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.11.2020 a , in data CP_1
18.12.2020 a ed in data 29.12.2020 a , la curatela del Controparte_2 Persona_2 Fallimento della conveniva dinanzi all'intestata giustizia i Parte_1 predetti convenuti, nella qualità di amministratori di diritto, nonché per il anche CP_1 di amministratore di fatto, per rispondere del risarcimento dei danni cagionati alla società fallita ed ai suoi creditori sociali dai contestati atti di mala gestio.
Esponeva, nel contesto:
a) che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società
[...] con sentenza n. 28/2019 del 21 febbraio 2019; Parte_1
b) che, all'esito dell'ammissione delle domande tardive, lo stato passivo, dichiarato esecutivo in data 18.3.2021, annoverava l'iscrizione di poste creditorie per l'ammontare complessivo di € 8.857.069,64;
c) che la fallita, precedentemente denominata Eurocostruzioni 2007, era stata costituita nel 2006 ed aveva trasferito diverse volte la propria sede legale;
d) che la società aveva ad oggetto la produzione nel settore culturale, nonché l'esecuzione di lavori edili e stradali;
e) che il sig. aveva ricoperto la carica di amministratore unico dalla CP_1 costituzione della società fino all'1.12.2015 (con intermezzo di due mesi – settembre- novembre 2013 – in cui l'incarico veniva ricoperto dalla sig.ra ), Parte_6 svolgendo, tuttavia, per l'intera durata della vita sociale il ruolo di amministratore di fatto;
f) che la carica di amministratore unico era stata, successivamente, ricoperta da
, dall'1.12.2015 al 14.09.2016, e da , dal 14.09.2016 Persona_2 Controparte_2 fino alla dichiarazione di fallimento;
g) che il bilancio al 31.12.2014, l'ultimo depositato, risultava redatto in violazione dei principi di verità, chiarezza e correttezza, con riferimento tanto ai debiti sociali, quanto alle poste attive, con censura, in particolare, della stima del valore degli immobili di proprietà della società;
h) che non erano stati depositati bilanci successivi al predetto e non erano stati rinvenuti libri sociali e scritture contabili, né era stato possibile esaminarne il contenuto in quanto nulla veniva consegnato alla curatela;
i) che gli amministratori avevano violato il dovere di conservare il patrimonio sociale e di impiegare le risorse per perseguire l'oggetto sociale, in quanto nessuna delle poste attive indicate nel bilancio 2014 veniva rinvenuta dalla curatela, né la stessa era stata posta nelle condizioni di recuperarle;
j) che tra gli atti pregiudizievoli per la società e i creditori rilevavano, in particolare:
1) il contratto di locazione del 26.03.2014, stipulato dal , in qualità di CP_1 amministratore unico, in presenza di un conflitto di interessi e verso un canone mensile di gran lunga inferiore al valore di mercato degli immobili;
2) il contratto di compravendita del 28.07.2016, per il quale nessun effettivo importo sarebbe stato 3 versato in corrispettivo dalla acquirente e rispetto a cui interveniva il deposito di sentenza che ne dichiarava la simulazione relativa;
k) che la società fallita aveva sistematicamente omesso di pagare le imposte e i contributi previdenziali;
l) che la predisposizione di un bilancio inveritiero e scorretto, con apposizione di valori contabili alterati, insieme al mancato deposito dei successivi bilanci e alla mancata o irregolare tenuta di libri sociali e scritture contabili, aveva determinato l'occultamento della perdita del capitale sociale, avvenuto già al 31.12.2014, di talché la prosecuzione dell'attività di impresa aveva integrato la violazione dei doveri di cui all'art 2447 (convocazione dell'assemblea per l'adozione dei necessari provvedimenti) e 2486 c.c. (gestione conservativa della società al verificarsi di una causa di scioglimento);
m) che la quantificazione del danno doveva essere parametrata secondo il criterio equitativo dello sbilancio fallimentare, in considerazione dell'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, tale da non consentire la prova specifica di tutti i danni derivanti dai singoli comportamenti illegittimi degli amministratori;
n) che, tuttavia, in via subordinata poteva procedersi ad una individuazione analitica dei danni provocati dalle summenzionate condotte di mala gestio.
Su tali presupposti concludeva nei seguenti termini:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità dei sigg.ri , e CP_1 Persona_2
per le violazioni di legge e di statuto meglio descritte in narrativa e, Controparte_2 per l'effetto, condannarli in via solidale al risarcimento del danno da quantificare ai sensi dell'art 1226 cc secondo il criterio dello sbilancio fallimentare nell'importo di 10.444.040,31 euro, o nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa anche in ragione dei crediti che saranno successivamente accertati, oltre interessi.
2) nella denegata ipotesi in cui il giudice non dovesse ritenere di far ricorso al criterio dello sbilancio fallimentare, accertare e dichiarare la responsabilità degli amministratori convenuti e per l'effetto condannarli in via solidale, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno nella misura indicata in narrativa ai punti 1,2,3 e 4 del paragrafo dedicato alla liquidazione analitica, ovvero nella maggiore o minore somma che per ciascuno sarà accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione.”
Si costituiva in giudizio il convenuto , depositando comparsa di CP_1 costituzione e risposta, il quale eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, e, nel merito, contestava tutti gli addebiti prospettati dall'attore.
In particolare a) riteneva che il bilancio del 2014 rispettasse i criteri legali di redazione;
b) riconduceva esclusivamente agli amministratori successivi tanto il mancato deposito dei bilanci post 2014, data la propria cessazione dalla carica di amministratore a fine
2015, quanto la distrazione del patrimonio sociale, poiché sotto la sua gestione la contabilità era stata regolarmente tenuta e depositata;
c) prospettava la congruità del canone di locazione criticato da parte attrice, in quanto in linea con i valori di mercato all'epoca della stipulazione;
d) deduceva che il mancato pagamento dei debiti tributari e previdenziali fosse ascrivibile alla gravissima crisi economica del settore;
e) contestava, per mancanza di prova, l'asserita qualità di amministratore di fatto a sé attribuita fino 4 alla dichiarazione di fallimento;
f) sottolineava che al 31.12.2014 non risultava eroso il capitale sociale, di talché tale circostanza doveva, se del caso, essere rilevata dagli amministratori successivi, i quali avrebbero violato il disposto degli artt. 2447 e 2486
c.c.
Concludeva, quindi, chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della pretesa attorea e, nel merito, il rigetto della domanda nei suoi confronti con vittoria di spese.
Non si costituivano in giudizio gli altri convenuti e , Persona_2 Controparte_2 ritualmente citati e non comparsi e nei cui confronti si dichiarava la contumacia.
Alla udienza di trattazione, il giudicante concedeva i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 27.01.2023, il giudice istruttore ammetteva l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e , Persona_2 Controparte_2 ammetteva prova testimoniale e disponeva CTU.
All'udienza del 24.03.2023, veniva rappresentato che, in sede di notifica della suddetta ordinanza istruttoria al se ne apprendeva l'intervenuto decesso, di talché il Per_2 giudice dichiarava l'interruzione del processo.
Il giudizio veniva ritualmente riassunto nei confronti degli eredi del che, Per_2 costituitisi, rappresentavano, da un lato, l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità e, dall'altro, l'infondatezza della domanda nei confronti di , Persona_2 concludendo per l'estromissione dal processo, nonché, in subordine, per il rigetto integrale della domanda attorea nei loro confronti.
Non espletati gli interrogatori formali, all'udienza del 15.12.2023 veniva escusso il teste ammesso. In data 19.04.2024 il CTU depositava il proprio elaborato peritale.
All'udienza del 15.11.2024, parte attrice, in considerazione della ridotta capacità patrimoniale dei convenuti e tenendo conto del presumibile valore di realizzo degli immobili in loro proprietà, riduceva la domanda all'importo di 420.000,00 euro (comprensivo di interessi e rivalutazione), riformulando, all'uopo, le proprie conclusioni. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisone, con termini di rito per comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruite sinteticamente le vicende processuali, il Collegio ritiene che la domanda sia fondata nei confronti dei convenuti e debba essere accolta per quanto di ragione.
Va in principio ricordato che l'azione ex art. 146 l.f., proponibile tra l'altro nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (così, tra gli altri, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Trib. Padova, Sez. I, 23/11/2000, C. L. e altri, Mass. Giur. Civ. Patavina, Controparte_3
2006).
Più precisamente si dice che “l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 5 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili” (Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012, n. 15955, C. Co.Me.R. s.r.l. CP_4 CP_3
e altri, CED Cassazione, 2012; Conforme Cass. civ. Sez. I, 21/06/2012, n. 10378).
Non si tratta, come è noto, di un'azione nuova, che sorge a titolo originario in capo al curatore: la norma si limita ad attribuire al curatore la legittimazione (esclusiva) ad esercitare, in forma cumulativa, le stesse azioni che, prima del fallimento, spettavano, separatamente, alla società ed ai creditori sociali. In particolare, la differenza normativa principale tra le due fattispecie è che mentre la responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ha natura extracontrattuale, pur se fatta valere nell'ambito del fallimento.
Sul tema della quantificazione del danno, invero nel caso di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, “potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio” (Cass. civ., Sez. I, 04/04/2011, n. 7606, Fall. Coder Scarl C. Bruno e altri, CED Cassazione, 2011).
La questione che ha impegnato la giurisprudenza di legittimità su posizioni antitetiche è stata definita con la sentenza delle Sezioni Unite 6.5.2015, n. 9100, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Venendo alla fattispecie in esame, in primo luogo, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto . CP_1 6
Preliminarmente, occorre precisare che la suddetta contestazione ha riguardato esclusivamente l'azione sociale di responsabilità e non quella dei creditori sociali, rispetto alla quale, pertanto, non si impone uno scrutinio circa la relativa tempestività.
D'altro canto, in merito all'azione sociale di responsabilità appare dirimente la riconducibilità delle condotte contestate al a talune fattispecie penali di cui al CP_1
d.lgs. 74 del 2000 (ratione temporis vigente) nonché dei reati di bancarotta fraudolenta e documentale puniti ex art. 216 l.fall.. Per tale ragione, trova applicazione l'art 2947 comma 3 c.c. e il previsto allungamento del termine necessario per il maturare della prescrizione dell'azione civile.
Le fattispecie citate sono qualificate dal legislatore come delitti, con conseguente operatività, ex art 161 c.p., del termine di prescrizione di almeno di sei anni. Nondimeno, laddove l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale maggiore termine di prescrizione previsto per il reato, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi, e ciò indipendentemente dall'instaurazione del processo penale (ex multis, Cass. Sez. III, n. 32021 dell'11.12.2024).
Nel caso in esame, dunque, è irrilevante l'instaurazione del procedimento penale o l'esercizio dell'azione penale per i reati summenzionati (come pretende la difesa del convenuto), gli stessi si ritengono sussistenti nei loro elementi costitutivi. Sotto il profilo oggettivo rilevano, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, il mancato ritrovamento delle scritture contabili obbligatorie, la distrazione delle poste attive non rinvenute dalla curatela nonchè la sistematica e reiterata omissione del pagamento delle obbligazioni fiscali, tale da cagionare dolosamente il dissesto della società; sotto il profilo soggettivo, per le fattispecie incriminatrici ipotizzate si considera la posizione di amministratore unico del negli anni di riferimento, CP_1 con conseguente dominio della gestione dei libri contabili e delle obbligazioni tributarie. In conclusione, in ordine all'azione di responsabilità sociale azionata in questa sede, opera un termine di prescrizione di almeno dieci anni (di cui all'art. 216 l. fall.) pienamente rispettato dal curatore fallimentare.
Peraltro, quanto esposto consente di superare la questione, dibattuta tra le parti, in ordine all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione sociale, da individuarsi, a parere del convenuto, nel 17.11.2015 – data dell'atto di nomina del come amministratore, e contestuale cessazione del da tale carica – e, Per_2 CP_1 secondo parte attrice, nell'1.12.2015 – data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cessazione dalla carica di amministratore del . CP_1
Le diverse prospettive indicate, in considerazione della notifica dell'atto introduttivo in data 27.11.2020, comporterebbero, rispettivamente, l'inammissibilità della domanda per maturata prescrizione o, viceversa, l'ammissibilità della stessa. Sebbene risulti, prima facie, condivisibile la prospettazione del convenuto, in considerazione della non terzietà del fallimento rispetto alla società (la curatela esercita un'azione propria della società), di talché l'opponibilità delle relative vicende non richiede l'iscrizione nel registro delle imprese (cfr. Cass. Sez I, n. 13221 del 17.05.2021), tuttavia, la riconduzione delle condotte del nelle suddette fattispecie di reato comporta, ex CP_1 art 2947 comma 3 c.c., l'operatività del termine di prescrizione di almeno dieci anni, 7 con conseguente tempestività dell'azione sociale di responsabilità proposta il 27.11.2015 dal curatore ex art 146 l.fall., indipendentemente dalla collocazione del dies a quo nel 17.11.2015 o nell'1.12.2015.
Pervenendo al merito delle domande formulate dalla curatela attrice, va precisato che, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e nei successivi scritti, l'attrice ha limitato la propria pretesa risarcitoria all'importo, di gran lunga inferiore a quanto indicato nell'atto introduttivo, di € 420.000 e tale opzione semplifica la disamina delle condotte di mala gestio contestate, non essendo necessario passarle in rassegna nella loro integrità.
Di tanto va tenuto conto, considerato che la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio e, a maggior ragione, la riduzione della quantificazione della pretesa, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa (cfr., ex multis, Cass. n. 8737/2014 e, da ultimo, S.U. n. 3453/2024).
Tra le condotte di mala gestio contestate dalla suddetta curatela rientra il sistematico mancato pagamento dei debiti tributari e previdenziali. Sul punto, è stato formulato preciso quesito al perito, ed in particolare che lo stesso “accerti il mancato pagamento da parte della società fallita di tasse, imposte e contributi previdenziali, rilevando per ciascun esercizio il debito maturo per sorta capitale, sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi in relazione tanto ai debiti tributari e previdenziali dovuti per lo specifico esercizio di riferimento, quanto ai debiti tributari e previdenziali già maturati negli anni precedenti a quello di volta in volta analizzato”.
Dall'elaborato peritale (pagg. 17 e seguenti), si evince l'omesso pagamento degli oneri tributari a partire dal 2007 (anno di costituzione della società) fino al 2019 (anno della sentenza dichiarativa di fallimento), con indicazione per ciascun anno, oltre che dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi maturati, per un totale, in ordine alle ultime due voci, di 1.212.883,34 €, di cui 1.018.538,21 € a titolo di sanzione e 194.345,13 € a titolo di interessi.
Su tale specifico aspetto del mandato peritale non sono state mosse obiezioni rilevanti dalle parti, limitandosi il consulente di parte attrice ad evidenziare che non vi è alcuna prova circa eventuali ricorsi pendenti o sentenze che hanno rigettato le pretese tributarie indicate in sede di CTU ed oggetto di ammissione al passivo.
Per vero, grava sugli amministratori l'onere di adempiere le pretese tributarie, la cui omissione comporta conseguenze negative sia per la società, consistenti nel maturare di interessi e nell'irrogazione di sanzioni, sia per i creditori sociali, data la riduzione della garanzia patrimoniale generica, in considerazione dell'aumento dell'esposizione debitoria al fisco, creditore privilegiato. Nondimeno, per imputare le suddette conseguenze pregiudizievoli agli amministratori, con conseguente affermazione della relativa responsabilità, è necessario che costoro fossero nelle effettive condizioni di adempiere il debito tributario e, dunque, che la società avesse a disposizione risorse e liquidità sufficienti al suddetto adempimento.
Risulta ormai pacifico e consolidato l'orientamento della giurisprudenza di merito alla cui stregua la corretta esecuzione del pagamento dei tributi e degli oneri fiscali rappresenta un obbligo per gli amministratori e, tuttavia, il danno subito dalla società non può essere parametrato all'entità dell'imposta o del contributo omesso, atteso che 8 la società sarebbe stata comunque ed in ogni caso obbligata a sopportarne il costo.
Il danno, quindi, deve essere commisurato solo in considerazione dell'entità delle sanzioni comminate dall'amministrazione finanziaria e degli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, atteso che tali esborsi sarebbero stati evitati se l'amministratore utilizzando l'ordinaria diligenza, avesse provveduto regolarmente ai propri obblighi (cfr. Trib. Roma sent. n. 24233/2017).
Dunque, incombeva su parte convenuta l'onere di dimostrare l'incapacità finanziaria o patrimoniale della fallita che avrebbe giustificato l'omesso versamento delle imposte e degli oneri contributivi. Tale prova liberatoria non è stata fornita in questo giudizio, ove l'unica parte convenuta costituita si è limitata a ricondurre l'inadempimento in parola ad un'asserita crisi economica del settore, senza documentarla e senza, peraltro, addurre argomenti a favore di una carenza di liquidità nelle casse della società.
Viceversa, la CTU, oltre ad indicare, come predetto, l'esposizione debitoria fiscale, consente di addivenire ad una affermazione di responsabilità in ordine all'omesso pagamento dei tributi. Rilevano, in particolare: a) l'affermazione della corretta redazione del bilancio del 2014, da cui deriva una situazione societaria in attivo;
b) la collocazione, sotto il profilo temporale, della perdita del capitale sociale non tanto al
2014, quanto, piuttosto, solo ad un momento successivo e non individuabile con precisione.
L'addebito relativo all'omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali vede coinvolti non solo l'amministratore ma anche gli amministratori che si sono CP_1 succeduti nella carica (e che non si sono costituiti in giudizio) che hanno condiviso la scelta gestionale già assunta al momento della stessa costituzione della società di autofinanziarsi senza pagare le imposte ed i dovuti contributi.
In particolare, gli ultimi due amministratori hanno perseguito la stessa linea amministrativa del continuando a far accumulare la debitoria fiscale giunta CP_1 all'importo smisurato di oltre 3,5 milioni di euro senza provvedere ad affrontarla nemmeno in parte.
In ordine alla posizione del Pacella, in considerazione della riduzione della domanda risarcitoria e dell'attribuzione allo stesso della responsabilità per le predette omissioni contributive, realizzate, per vero, nella qualità di amministratore di diritto, può ritenersi accolta la pretesa risarcitoria formulata da parte attrice in sede conclusionale, con conseguente assorbimento delle pretese legate alle ulteriori condotte di mala gestio a lui imputate ed asseritamente produttive di danni per la società e i creditori sociali. Di conseguenza, appare superfluo soffermarsi sul paventato ruolo di amministratore di fatto del per il periodo successivo alla cessazione dalla carica. CP_1
Per quanto concerne la posizione degli altri due amministratori, gli stessi rispondono sia per aver perpetrato la strategia di evasione fiscale condivisa con il primo amministratore ma anche per aver concorso a tale evasione senza attivare l'azione di responsabilità nei suoi confronti o comunque per non aver agito per elidere od attenuare le conseguenze dannose degli atti di mala gestio ascrivibili al precedente organo amministrativo in ragione della ingente debitoria accumulata negli anni che ha costituito un peso decisivo ad affossare la società (basti considerare che la metà del passivo come rilevato anche in sede di ctu è composto dal carico determinato dall'omesso pagamento di imposte e contributi) con conseguente assorbimento delle 9 pretese connesse agli altri atti di mala gestio.
Si precisa, peraltro, che l'importo dovuto a titolo di interessi e sanzioni calcolato dal CTU è pari a 1.212.883,34 euro (cfr. pag. 18 della relazione peritale in atti), ben superiore alla riduzione della domanda come formulata in sede di precisazione delle conclusioni.
In ordine alla posizione del in considerazione dell'intervenuto decesso, la Per_2 condanna, conseguente all'accertamento della sua responsabilità, deve essere pronunciata nei confronti dei costituiti eredi: sig.ra , in proprio e Controparte_5 quale esercente la potestà di , e che hanno accettato Persona_1 Parte_5 l'eredità con beneficio di inventario, i quali sono chiamati a rispondere “intra vires hereditatis” ai sensi dell'art. 490 c.c., pertanto deve essere rigettata la richiesta di estromissione degli eredi costituiti in giudizio.
A tal riguardo soccorre un recente orientamento della Cassazione (sent. n. 27626/2024) che ha chiarito che: “Il fulcro del funzionamento dell'istituto è proprio quello descritto nel n. 2) del secondo comma dell'art. 490 cod. civ., in quanto stabilisce che l'erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis, ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore (in tal senso, Cass., Sez. 2, 27/7/2022, n. 23398; Cass., Sez. 2, 29/09/2020,
n. 20531, in motivazione;
Cass., Sez. 2, 22/12/2020, n. 29252; Cass., Sez. 3, 2015, n. 7090; Cass., Sez. 5, 19/3/2007, n. 6488).”
Per quanto attiene al governo delle spese di giudizio, le stesse seguono il principio di soccombenza e devono essere rimborsate in solido dai convenuti in favore della curatela fallimentare, nei limiti del decisum, in conformità alle previsioni del D.M.
10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), liquidando valori prossimi tra i minimi ed i medi tabellari
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1 CP
, e , disattesa
[...] Parte_5 Persona_1 Controparte_2 ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
a) in accoglimento della domanda, per come ridotta in sede di precisazione delle conclusioni, condanna in solido tra loro CP_1 CP
, al
[...] Parte_5 Controparte_6 pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di € 420.000, inclusi, come da domanda, interessi e rivalutazione;
b) condanna, in solido tra loro, CP_1 Controparte_5
al pagamento delle Parte_5 Controparte_6 spese in favore della curatela fallimentare che si liquidano in € 1686,00 per esborsi ed € 10
18.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%;
e) pone definitivamente nei rapporti tra le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Giacomo Esposito, MOT in tirocinio generico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.26337/2020 RG
PROMOSSA DA
con sede in Napoli al Corso Novara Parte_1
n.10 (C.F. , in persona del curatore p.t., dott.ssa P.IVA_1 Parte_2 autorizzata in forza del decreto reso da in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Pt_3
Lucio Ricci (C.F. , con studio in Napoli alla via San Pasquale C.F._1
n. 29
- ATTORE -
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (CF. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Biagioli (C.F. C.F._2
), con studio in Arcidosso (GR) al Corso Toscana n. 48 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._4 in proprio e quale esercente la potestà di , nata a [...] il Persona_1
11.10.2005, (c.f. ), C.F._5
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_5 C.F._6 in qualità di eredi del convenuto (deceduto) e nei cui confronti è stato Persona_2 riassunto il giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Renier ( ), con studio in Firenze Via San Jacopino, 24 Ischia alla via C.F._7 dello Stadio n.61
-CONVENUTI -
, nato a [...] il [...] (CF. ), Controparte_2 C.F._8 residente in [...]
-CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 15 novembre 2024 la parti concludevano come da verbale di udienza da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.11.2020 a , in data CP_1
18.12.2020 a ed in data 29.12.2020 a , la curatela del Controparte_2 Persona_2 Fallimento della conveniva dinanzi all'intestata giustizia i Parte_1 predetti convenuti, nella qualità di amministratori di diritto, nonché per il anche CP_1 di amministratore di fatto, per rispondere del risarcimento dei danni cagionati alla società fallita ed ai suoi creditori sociali dai contestati atti di mala gestio.
Esponeva, nel contesto:
a) che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società
[...] con sentenza n. 28/2019 del 21 febbraio 2019; Parte_1
b) che, all'esito dell'ammissione delle domande tardive, lo stato passivo, dichiarato esecutivo in data 18.3.2021, annoverava l'iscrizione di poste creditorie per l'ammontare complessivo di € 8.857.069,64;
c) che la fallita, precedentemente denominata Eurocostruzioni 2007, era stata costituita nel 2006 ed aveva trasferito diverse volte la propria sede legale;
d) che la società aveva ad oggetto la produzione nel settore culturale, nonché l'esecuzione di lavori edili e stradali;
e) che il sig. aveva ricoperto la carica di amministratore unico dalla CP_1 costituzione della società fino all'1.12.2015 (con intermezzo di due mesi – settembre- novembre 2013 – in cui l'incarico veniva ricoperto dalla sig.ra ), Parte_6 svolgendo, tuttavia, per l'intera durata della vita sociale il ruolo di amministratore di fatto;
f) che la carica di amministratore unico era stata, successivamente, ricoperta da
, dall'1.12.2015 al 14.09.2016, e da , dal 14.09.2016 Persona_2 Controparte_2 fino alla dichiarazione di fallimento;
g) che il bilancio al 31.12.2014, l'ultimo depositato, risultava redatto in violazione dei principi di verità, chiarezza e correttezza, con riferimento tanto ai debiti sociali, quanto alle poste attive, con censura, in particolare, della stima del valore degli immobili di proprietà della società;
h) che non erano stati depositati bilanci successivi al predetto e non erano stati rinvenuti libri sociali e scritture contabili, né era stato possibile esaminarne il contenuto in quanto nulla veniva consegnato alla curatela;
i) che gli amministratori avevano violato il dovere di conservare il patrimonio sociale e di impiegare le risorse per perseguire l'oggetto sociale, in quanto nessuna delle poste attive indicate nel bilancio 2014 veniva rinvenuta dalla curatela, né la stessa era stata posta nelle condizioni di recuperarle;
j) che tra gli atti pregiudizievoli per la società e i creditori rilevavano, in particolare:
1) il contratto di locazione del 26.03.2014, stipulato dal , in qualità di CP_1 amministratore unico, in presenza di un conflitto di interessi e verso un canone mensile di gran lunga inferiore al valore di mercato degli immobili;
2) il contratto di compravendita del 28.07.2016, per il quale nessun effettivo importo sarebbe stato 3 versato in corrispettivo dalla acquirente e rispetto a cui interveniva il deposito di sentenza che ne dichiarava la simulazione relativa;
k) che la società fallita aveva sistematicamente omesso di pagare le imposte e i contributi previdenziali;
l) che la predisposizione di un bilancio inveritiero e scorretto, con apposizione di valori contabili alterati, insieme al mancato deposito dei successivi bilanci e alla mancata o irregolare tenuta di libri sociali e scritture contabili, aveva determinato l'occultamento della perdita del capitale sociale, avvenuto già al 31.12.2014, di talché la prosecuzione dell'attività di impresa aveva integrato la violazione dei doveri di cui all'art 2447 (convocazione dell'assemblea per l'adozione dei necessari provvedimenti) e 2486 c.c. (gestione conservativa della società al verificarsi di una causa di scioglimento);
m) che la quantificazione del danno doveva essere parametrata secondo il criterio equitativo dello sbilancio fallimentare, in considerazione dell'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, tale da non consentire la prova specifica di tutti i danni derivanti dai singoli comportamenti illegittimi degli amministratori;
n) che, tuttavia, in via subordinata poteva procedersi ad una individuazione analitica dei danni provocati dalle summenzionate condotte di mala gestio.
Su tali presupposti concludeva nei seguenti termini:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità dei sigg.ri , e CP_1 Persona_2
per le violazioni di legge e di statuto meglio descritte in narrativa e, Controparte_2 per l'effetto, condannarli in via solidale al risarcimento del danno da quantificare ai sensi dell'art 1226 cc secondo il criterio dello sbilancio fallimentare nell'importo di 10.444.040,31 euro, o nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa anche in ragione dei crediti che saranno successivamente accertati, oltre interessi.
2) nella denegata ipotesi in cui il giudice non dovesse ritenere di far ricorso al criterio dello sbilancio fallimentare, accertare e dichiarare la responsabilità degli amministratori convenuti e per l'effetto condannarli in via solidale, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno nella misura indicata in narrativa ai punti 1,2,3 e 4 del paragrafo dedicato alla liquidazione analitica, ovvero nella maggiore o minore somma che per ciascuno sarà accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione.”
Si costituiva in giudizio il convenuto , depositando comparsa di CP_1 costituzione e risposta, il quale eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, e, nel merito, contestava tutti gli addebiti prospettati dall'attore.
In particolare a) riteneva che il bilancio del 2014 rispettasse i criteri legali di redazione;
b) riconduceva esclusivamente agli amministratori successivi tanto il mancato deposito dei bilanci post 2014, data la propria cessazione dalla carica di amministratore a fine
2015, quanto la distrazione del patrimonio sociale, poiché sotto la sua gestione la contabilità era stata regolarmente tenuta e depositata;
c) prospettava la congruità del canone di locazione criticato da parte attrice, in quanto in linea con i valori di mercato all'epoca della stipulazione;
d) deduceva che il mancato pagamento dei debiti tributari e previdenziali fosse ascrivibile alla gravissima crisi economica del settore;
e) contestava, per mancanza di prova, l'asserita qualità di amministratore di fatto a sé attribuita fino 4 alla dichiarazione di fallimento;
f) sottolineava che al 31.12.2014 non risultava eroso il capitale sociale, di talché tale circostanza doveva, se del caso, essere rilevata dagli amministratori successivi, i quali avrebbero violato il disposto degli artt. 2447 e 2486
c.c.
Concludeva, quindi, chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della pretesa attorea e, nel merito, il rigetto della domanda nei suoi confronti con vittoria di spese.
Non si costituivano in giudizio gli altri convenuti e , Persona_2 Controparte_2 ritualmente citati e non comparsi e nei cui confronti si dichiarava la contumacia.
Alla udienza di trattazione, il giudicante concedeva i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 27.01.2023, il giudice istruttore ammetteva l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e , Persona_2 Controparte_2 ammetteva prova testimoniale e disponeva CTU.
All'udienza del 24.03.2023, veniva rappresentato che, in sede di notifica della suddetta ordinanza istruttoria al se ne apprendeva l'intervenuto decesso, di talché il Per_2 giudice dichiarava l'interruzione del processo.
Il giudizio veniva ritualmente riassunto nei confronti degli eredi del che, Per_2 costituitisi, rappresentavano, da un lato, l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità e, dall'altro, l'infondatezza della domanda nei confronti di , Persona_2 concludendo per l'estromissione dal processo, nonché, in subordine, per il rigetto integrale della domanda attorea nei loro confronti.
Non espletati gli interrogatori formali, all'udienza del 15.12.2023 veniva escusso il teste ammesso. In data 19.04.2024 il CTU depositava il proprio elaborato peritale.
All'udienza del 15.11.2024, parte attrice, in considerazione della ridotta capacità patrimoniale dei convenuti e tenendo conto del presumibile valore di realizzo degli immobili in loro proprietà, riduceva la domanda all'importo di 420.000,00 euro (comprensivo di interessi e rivalutazione), riformulando, all'uopo, le proprie conclusioni. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisone, con termini di rito per comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruite sinteticamente le vicende processuali, il Collegio ritiene che la domanda sia fondata nei confronti dei convenuti e debba essere accolta per quanto di ragione.
Va in principio ricordato che l'azione ex art. 146 l.f., proponibile tra l'altro nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (così, tra gli altri, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Trib. Padova, Sez. I, 23/11/2000, C. L. e altri, Mass. Giur. Civ. Patavina, Controparte_3
2006).
Più precisamente si dice che “l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 5 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili” (Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012, n. 15955, C. Co.Me.R. s.r.l. CP_4 CP_3
e altri, CED Cassazione, 2012; Conforme Cass. civ. Sez. I, 21/06/2012, n. 10378).
Non si tratta, come è noto, di un'azione nuova, che sorge a titolo originario in capo al curatore: la norma si limita ad attribuire al curatore la legittimazione (esclusiva) ad esercitare, in forma cumulativa, le stesse azioni che, prima del fallimento, spettavano, separatamente, alla società ed ai creditori sociali. In particolare, la differenza normativa principale tra le due fattispecie è che mentre la responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ha natura extracontrattuale, pur se fatta valere nell'ambito del fallimento.
Sul tema della quantificazione del danno, invero nel caso di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, “potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio” (Cass. civ., Sez. I, 04/04/2011, n. 7606, Fall. Coder Scarl C. Bruno e altri, CED Cassazione, 2011).
La questione che ha impegnato la giurisprudenza di legittimità su posizioni antitetiche è stata definita con la sentenza delle Sezioni Unite 6.5.2015, n. 9100, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Venendo alla fattispecie in esame, in primo luogo, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto . CP_1 6
Preliminarmente, occorre precisare che la suddetta contestazione ha riguardato esclusivamente l'azione sociale di responsabilità e non quella dei creditori sociali, rispetto alla quale, pertanto, non si impone uno scrutinio circa la relativa tempestività.
D'altro canto, in merito all'azione sociale di responsabilità appare dirimente la riconducibilità delle condotte contestate al a talune fattispecie penali di cui al CP_1
d.lgs. 74 del 2000 (ratione temporis vigente) nonché dei reati di bancarotta fraudolenta e documentale puniti ex art. 216 l.fall.. Per tale ragione, trova applicazione l'art 2947 comma 3 c.c. e il previsto allungamento del termine necessario per il maturare della prescrizione dell'azione civile.
Le fattispecie citate sono qualificate dal legislatore come delitti, con conseguente operatività, ex art 161 c.p., del termine di prescrizione di almeno di sei anni. Nondimeno, laddove l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale maggiore termine di prescrizione previsto per il reato, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi, e ciò indipendentemente dall'instaurazione del processo penale (ex multis, Cass. Sez. III, n. 32021 dell'11.12.2024).
Nel caso in esame, dunque, è irrilevante l'instaurazione del procedimento penale o l'esercizio dell'azione penale per i reati summenzionati (come pretende la difesa del convenuto), gli stessi si ritengono sussistenti nei loro elementi costitutivi. Sotto il profilo oggettivo rilevano, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, il mancato ritrovamento delle scritture contabili obbligatorie, la distrazione delle poste attive non rinvenute dalla curatela nonchè la sistematica e reiterata omissione del pagamento delle obbligazioni fiscali, tale da cagionare dolosamente il dissesto della società; sotto il profilo soggettivo, per le fattispecie incriminatrici ipotizzate si considera la posizione di amministratore unico del negli anni di riferimento, CP_1 con conseguente dominio della gestione dei libri contabili e delle obbligazioni tributarie. In conclusione, in ordine all'azione di responsabilità sociale azionata in questa sede, opera un termine di prescrizione di almeno dieci anni (di cui all'art. 216 l. fall.) pienamente rispettato dal curatore fallimentare.
Peraltro, quanto esposto consente di superare la questione, dibattuta tra le parti, in ordine all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione sociale, da individuarsi, a parere del convenuto, nel 17.11.2015 – data dell'atto di nomina del come amministratore, e contestuale cessazione del da tale carica – e, Per_2 CP_1 secondo parte attrice, nell'1.12.2015 – data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cessazione dalla carica di amministratore del . CP_1
Le diverse prospettive indicate, in considerazione della notifica dell'atto introduttivo in data 27.11.2020, comporterebbero, rispettivamente, l'inammissibilità della domanda per maturata prescrizione o, viceversa, l'ammissibilità della stessa. Sebbene risulti, prima facie, condivisibile la prospettazione del convenuto, in considerazione della non terzietà del fallimento rispetto alla società (la curatela esercita un'azione propria della società), di talché l'opponibilità delle relative vicende non richiede l'iscrizione nel registro delle imprese (cfr. Cass. Sez I, n. 13221 del 17.05.2021), tuttavia, la riconduzione delle condotte del nelle suddette fattispecie di reato comporta, ex CP_1 art 2947 comma 3 c.c., l'operatività del termine di prescrizione di almeno dieci anni, 7 con conseguente tempestività dell'azione sociale di responsabilità proposta il 27.11.2015 dal curatore ex art 146 l.fall., indipendentemente dalla collocazione del dies a quo nel 17.11.2015 o nell'1.12.2015.
Pervenendo al merito delle domande formulate dalla curatela attrice, va precisato che, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e nei successivi scritti, l'attrice ha limitato la propria pretesa risarcitoria all'importo, di gran lunga inferiore a quanto indicato nell'atto introduttivo, di € 420.000 e tale opzione semplifica la disamina delle condotte di mala gestio contestate, non essendo necessario passarle in rassegna nella loro integrità.
Di tanto va tenuto conto, considerato che la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio e, a maggior ragione, la riduzione della quantificazione della pretesa, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa (cfr., ex multis, Cass. n. 8737/2014 e, da ultimo, S.U. n. 3453/2024).
Tra le condotte di mala gestio contestate dalla suddetta curatela rientra il sistematico mancato pagamento dei debiti tributari e previdenziali. Sul punto, è stato formulato preciso quesito al perito, ed in particolare che lo stesso “accerti il mancato pagamento da parte della società fallita di tasse, imposte e contributi previdenziali, rilevando per ciascun esercizio il debito maturo per sorta capitale, sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi in relazione tanto ai debiti tributari e previdenziali dovuti per lo specifico esercizio di riferimento, quanto ai debiti tributari e previdenziali già maturati negli anni precedenti a quello di volta in volta analizzato”.
Dall'elaborato peritale (pagg. 17 e seguenti), si evince l'omesso pagamento degli oneri tributari a partire dal 2007 (anno di costituzione della società) fino al 2019 (anno della sentenza dichiarativa di fallimento), con indicazione per ciascun anno, oltre che dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi maturati, per un totale, in ordine alle ultime due voci, di 1.212.883,34 €, di cui 1.018.538,21 € a titolo di sanzione e 194.345,13 € a titolo di interessi.
Su tale specifico aspetto del mandato peritale non sono state mosse obiezioni rilevanti dalle parti, limitandosi il consulente di parte attrice ad evidenziare che non vi è alcuna prova circa eventuali ricorsi pendenti o sentenze che hanno rigettato le pretese tributarie indicate in sede di CTU ed oggetto di ammissione al passivo.
Per vero, grava sugli amministratori l'onere di adempiere le pretese tributarie, la cui omissione comporta conseguenze negative sia per la società, consistenti nel maturare di interessi e nell'irrogazione di sanzioni, sia per i creditori sociali, data la riduzione della garanzia patrimoniale generica, in considerazione dell'aumento dell'esposizione debitoria al fisco, creditore privilegiato. Nondimeno, per imputare le suddette conseguenze pregiudizievoli agli amministratori, con conseguente affermazione della relativa responsabilità, è necessario che costoro fossero nelle effettive condizioni di adempiere il debito tributario e, dunque, che la società avesse a disposizione risorse e liquidità sufficienti al suddetto adempimento.
Risulta ormai pacifico e consolidato l'orientamento della giurisprudenza di merito alla cui stregua la corretta esecuzione del pagamento dei tributi e degli oneri fiscali rappresenta un obbligo per gli amministratori e, tuttavia, il danno subito dalla società non può essere parametrato all'entità dell'imposta o del contributo omesso, atteso che 8 la società sarebbe stata comunque ed in ogni caso obbligata a sopportarne il costo.
Il danno, quindi, deve essere commisurato solo in considerazione dell'entità delle sanzioni comminate dall'amministrazione finanziaria e degli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, atteso che tali esborsi sarebbero stati evitati se l'amministratore utilizzando l'ordinaria diligenza, avesse provveduto regolarmente ai propri obblighi (cfr. Trib. Roma sent. n. 24233/2017).
Dunque, incombeva su parte convenuta l'onere di dimostrare l'incapacità finanziaria o patrimoniale della fallita che avrebbe giustificato l'omesso versamento delle imposte e degli oneri contributivi. Tale prova liberatoria non è stata fornita in questo giudizio, ove l'unica parte convenuta costituita si è limitata a ricondurre l'inadempimento in parola ad un'asserita crisi economica del settore, senza documentarla e senza, peraltro, addurre argomenti a favore di una carenza di liquidità nelle casse della società.
Viceversa, la CTU, oltre ad indicare, come predetto, l'esposizione debitoria fiscale, consente di addivenire ad una affermazione di responsabilità in ordine all'omesso pagamento dei tributi. Rilevano, in particolare: a) l'affermazione della corretta redazione del bilancio del 2014, da cui deriva una situazione societaria in attivo;
b) la collocazione, sotto il profilo temporale, della perdita del capitale sociale non tanto al
2014, quanto, piuttosto, solo ad un momento successivo e non individuabile con precisione.
L'addebito relativo all'omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali vede coinvolti non solo l'amministratore ma anche gli amministratori che si sono CP_1 succeduti nella carica (e che non si sono costituiti in giudizio) che hanno condiviso la scelta gestionale già assunta al momento della stessa costituzione della società di autofinanziarsi senza pagare le imposte ed i dovuti contributi.
In particolare, gli ultimi due amministratori hanno perseguito la stessa linea amministrativa del continuando a far accumulare la debitoria fiscale giunta CP_1 all'importo smisurato di oltre 3,5 milioni di euro senza provvedere ad affrontarla nemmeno in parte.
In ordine alla posizione del Pacella, in considerazione della riduzione della domanda risarcitoria e dell'attribuzione allo stesso della responsabilità per le predette omissioni contributive, realizzate, per vero, nella qualità di amministratore di diritto, può ritenersi accolta la pretesa risarcitoria formulata da parte attrice in sede conclusionale, con conseguente assorbimento delle pretese legate alle ulteriori condotte di mala gestio a lui imputate ed asseritamente produttive di danni per la società e i creditori sociali. Di conseguenza, appare superfluo soffermarsi sul paventato ruolo di amministratore di fatto del per il periodo successivo alla cessazione dalla carica. CP_1
Per quanto concerne la posizione degli altri due amministratori, gli stessi rispondono sia per aver perpetrato la strategia di evasione fiscale condivisa con il primo amministratore ma anche per aver concorso a tale evasione senza attivare l'azione di responsabilità nei suoi confronti o comunque per non aver agito per elidere od attenuare le conseguenze dannose degli atti di mala gestio ascrivibili al precedente organo amministrativo in ragione della ingente debitoria accumulata negli anni che ha costituito un peso decisivo ad affossare la società (basti considerare che la metà del passivo come rilevato anche in sede di ctu è composto dal carico determinato dall'omesso pagamento di imposte e contributi) con conseguente assorbimento delle 9 pretese connesse agli altri atti di mala gestio.
Si precisa, peraltro, che l'importo dovuto a titolo di interessi e sanzioni calcolato dal CTU è pari a 1.212.883,34 euro (cfr. pag. 18 della relazione peritale in atti), ben superiore alla riduzione della domanda come formulata in sede di precisazione delle conclusioni.
In ordine alla posizione del in considerazione dell'intervenuto decesso, la Per_2 condanna, conseguente all'accertamento della sua responsabilità, deve essere pronunciata nei confronti dei costituiti eredi: sig.ra , in proprio e Controparte_5 quale esercente la potestà di , e che hanno accettato Persona_1 Parte_5 l'eredità con beneficio di inventario, i quali sono chiamati a rispondere “intra vires hereditatis” ai sensi dell'art. 490 c.c., pertanto deve essere rigettata la richiesta di estromissione degli eredi costituiti in giudizio.
A tal riguardo soccorre un recente orientamento della Cassazione (sent. n. 27626/2024) che ha chiarito che: “Il fulcro del funzionamento dell'istituto è proprio quello descritto nel n. 2) del secondo comma dell'art. 490 cod. civ., in quanto stabilisce che l'erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis, ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore (in tal senso, Cass., Sez. 2, 27/7/2022, n. 23398; Cass., Sez. 2, 29/09/2020,
n. 20531, in motivazione;
Cass., Sez. 2, 22/12/2020, n. 29252; Cass., Sez. 3, 2015, n. 7090; Cass., Sez. 5, 19/3/2007, n. 6488).”
Per quanto attiene al governo delle spese di giudizio, le stesse seguono il principio di soccombenza e devono essere rimborsate in solido dai convenuti in favore della curatela fallimentare, nei limiti del decisum, in conformità alle previsioni del D.M.
10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), liquidando valori prossimi tra i minimi ed i medi tabellari
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1 CP
, e , disattesa
[...] Parte_5 Persona_1 Controparte_2 ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
a) in accoglimento della domanda, per come ridotta in sede di precisazione delle conclusioni, condanna in solido tra loro CP_1 CP
, al
[...] Parte_5 Controparte_6 pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di € 420.000, inclusi, come da domanda, interessi e rivalutazione;
b) condanna, in solido tra loro, CP_1 Controparte_5
al pagamento delle Parte_5 Controparte_6 spese in favore della curatela fallimentare che si liquidano in € 1686,00 per esborsi ed € 10
18.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%;
e) pone definitivamente nei rapporti tra le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Giacomo Esposito, MOT in tirocinio generico