TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2740/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2740/2022
Oggi all'udienza del 05 marzo 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede alle 15,30 ex art. 127ter cpc alla decisione .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 2740 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 5 tra
NATO A PALERMO L'1.10.1975 CF Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. ANGELO DI FEDE, (C.F. , PEC C.F._2
, FAX 091 6623374) Email_1
OPPONENTE
Contro
, con sede in Roma Via Paolo di Dono, 73, iscritta al n. REA RM Controparte_1
1160328, Partita Iva in persona dell'Amministratore Delegato Dott. P.IVA_1 CP_2
(CF ), delegato alla rappresentanza e firma sociale giusti poteri conferiti C.F._3 dal verbale del CdA del 12 febbraio 2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Arrabito (C.F.
), coma da delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente C.F._4 domiciliata in Agrigento, (AG) CAP 92100, Via Empedocle, n. 159, presso il suo studio;
l'Avv.
Andrea Arrabito dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni presso il seguente indirizzo pec Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. 5946/2021 emesso da questo Tribunale in data 30/12/2021;
2) Condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in
€ 1700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e
CPA come per legge.
pagina 2 di 5
MOTIVI DELA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società adiva il Tribunale di Controparte_1
Palermo esponendo : che il aveva stipulato il contratto di assicurazione n. 30223 a Pt_1 garanzia di un prestito estinguibile con cessione di quote dello stipendio;
che la prestazione assicurata dalla riguardava il rischio derivante dalla risoluzione Controparte_1
definitiva del rapporto di lavoro dell'Assicurato per qualunque causa, con conseguente corresponsione delle quote mensili di stipendio e senza che vi fosse la possibilità di continuare l'ammortamento; che al verificarsi di tale evento essa Compagnia si impegnava a corrispondere al beneficiario l'indennizzo pari al valore attuale delle rate di prestito che restano ancora da corrispondere, come da conteggio estintivo che sarà presentato dal
Contraente; che il sig. in data 29/06/2009 rassegnava le proprie dimissioni, con Pt_1 conseguente risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, e successivamente la
[...]
provvedeva ad estinguere il finanziamento di cui alla cessione del quinto CP_1
versando in data 02/07/2010 l'importo di euro 9.450,27; che a seguito delle dimissioni dell'odierno opponente si è quindi verificata la condizione di cui all'art. 8 delle CGA con conseguente esercizio del diritto di rivalsa nei diritti del Beneficiario nei confronti dell'Assicurato; che la CF Assicurazioni, poiché l'interruzione del rapporto di lavoro è avvenuta in seguito a dimissioni volontarie dell'assicurato, chiedeva al sig. la Pt_1
restituzione della somma di euro € 9.450,27, come previsto nelle condizioni di Polizza;
che in assenza di riscontro alla predetta richiesta di pagamento, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo in data 30/12/2021 il decreto ingiuntivo n. 5946/22021 con il quale ingiungeva a il pagamento in proprio favore proprio della somma di euro € 9.450,27, Parte_1 oltre interessi come da domanda e spese del monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione il chiedendo la revoca del decreto opposto. A Parte_1
sostegno della proposta opposizione, il eccepiva, quale unico motivo, la Pt_1
sopravvenuta prescrizione biennale, ai sensi dell'articolo 2952 c.c., dell'obbligazione di pagamento azionata in sede monitoria , assumendo che dalla data dell'eseguito pagamento pagina 3 di 5 del 02.07.2010 non erano intervenuti atti interruttivi e , pertanto invocava la prescrizione del diritto.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, contestando le difese parte opponente chiedendo la conferma del decreto opposto.
La causa veniva istruita solo a mezzo produzioni documentali e avviata alla fase decisionale.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
La domanda di parte opposta è fondata sul contratto di assicurazione rischi Impiego e che l'esistenza del rapporto giuridico afferente la copertura assicurativa del contratto di cessione del quinto, firmato dal , non è stato contestato. Pt_1
In ogni caso ha prodotto con il ricorso monitorio il certificato di Controparte_1
adesione (polizza) al rapporto contrattuale in questione, copia della liquidazione del sinistro del 02.07.2010 e con la comparsa di costituzione e risposta anche le Condizioni Generali del
Contratto ( prod. n. 6).
Quanto al rapporto assicurativo dedotto in causa, si osserva che la funzione è quella di garantire alla Finanziaria l'adempimento dell'obbligazione restitutoria radicata in contratto di mutuo e quantificata al momento del sinistro, mediante l'individuazione di un garante che si assuma l'impegno di ovviare all'eventuale insolvenza del mutuatario. Ricorrono pertanto tutti i requisiti per l'attribuzione - al negozio assicurativo - della natura funzionale e sostanziale di assicurazione fideiussoria: «la cosiddetta assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione dovuta dal contraente». E ancora: «la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente;
peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, ad essa è applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto».
La qualificazione del rapporto assicurativo in termini di assicurazione fideiussoria è conforme alla giurisprudenza che ritiene applicabile al negozio assicurativo la disciplina del contratto pagina 4 di 5 di fideiussione (salva espressa deroga, che nel caso di specie non ricorre) - poiché il diritto di surroga/rivalsa dell'Assicuratore è un elemento naturale del negozio di fideiussione previsto dall'art.
1950 c.c.
Venendo, quindi , alla prescrizione del credito di rivestendo questa, come Controparte_1
abbiamo detto, il ruolo di fideiussore, ne discende che la surrogazione non ha comportato alcuna estinzione e novazione del rapporto originario, ma una mera modificazione soggettiva del rapporto inerente il soggetto creditore;
ne deriva che la prescrizione applicabile è quella che sarebbe stata applicabile all'originario rapporto di mutuo.
Ne consegue che il termine prescrizionale va determinato in base al contratto di mutuo da cui discende il diritto di credito della Finanziaria mutuante nel quale si sarebbe surrogata la
Compagnia assicuratrice opposta, piuttosto che in base al contratto assicurativo dal quale discenderebbe soltanto il diritto di surroga nella predetta posizione attiva del rapporto obbligatorio sorto dal contratto di mutuo.
Il termine di prescrizione è pertanto quello ordinario decennale, decorrente, nella fattispecie, dalla data in cui il mutuatario ha perduto il beneficio del termine.
Poiché tale rapporto si è certamente risolto allorquando ha azionato Parte_2
la garanzia assicurativa a sua disposizione nel febbraio 2010 ( cfr all.3 produzione opposta) e ha pagato a quanto dovuto ( vedi doc.to n. 3 quietanza Controparte_1 Parte_2
del 02.7. 2010) chiedendo poi al di pagare quanto ad essa dovutole, il Pt_2 Pt_1 termine di prescrizione decennale deve farsi decorrere da febbraio 2010, ed era certo trascorso quando è stata ricevuta dal la raccomandata di richiesta di pagamento e Pt_1
messa in mora del 18/5/2020 recapitata al debitore ex art. 108 DL 18/2020 ( vedi doc. 4).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal deve essere Pt_1
accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese seguono la soccombenza di parte opposta si liquidano in base al D.M. 147/22, causa di valore compreso fra € 5.200 ed € 26.000, valori minimi in considerazione della quantità di attività difensiva complessivamente svolta.
Così deciso in Palermo il 05 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2740/2022
Oggi all'udienza del 05 marzo 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede alle 15,30 ex art. 127ter cpc alla decisione .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 2740 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 5 tra
NATO A PALERMO L'1.10.1975 CF Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. ANGELO DI FEDE, (C.F. , PEC C.F._2
, FAX 091 6623374) Email_1
OPPONENTE
Contro
, con sede in Roma Via Paolo di Dono, 73, iscritta al n. REA RM Controparte_1
1160328, Partita Iva in persona dell'Amministratore Delegato Dott. P.IVA_1 CP_2
(CF ), delegato alla rappresentanza e firma sociale giusti poteri conferiti C.F._3 dal verbale del CdA del 12 febbraio 2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Arrabito (C.F.
), coma da delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente C.F._4 domiciliata in Agrigento, (AG) CAP 92100, Via Empedocle, n. 159, presso il suo studio;
l'Avv.
Andrea Arrabito dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni presso il seguente indirizzo pec Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. 5946/2021 emesso da questo Tribunale in data 30/12/2021;
2) Condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in
€ 1700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e
CPA come per legge.
pagina 2 di 5
MOTIVI DELA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società adiva il Tribunale di Controparte_1
Palermo esponendo : che il aveva stipulato il contratto di assicurazione n. 30223 a Pt_1 garanzia di un prestito estinguibile con cessione di quote dello stipendio;
che la prestazione assicurata dalla riguardava il rischio derivante dalla risoluzione Controparte_1
definitiva del rapporto di lavoro dell'Assicurato per qualunque causa, con conseguente corresponsione delle quote mensili di stipendio e senza che vi fosse la possibilità di continuare l'ammortamento; che al verificarsi di tale evento essa Compagnia si impegnava a corrispondere al beneficiario l'indennizzo pari al valore attuale delle rate di prestito che restano ancora da corrispondere, come da conteggio estintivo che sarà presentato dal
Contraente; che il sig. in data 29/06/2009 rassegnava le proprie dimissioni, con Pt_1 conseguente risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, e successivamente la
[...]
provvedeva ad estinguere il finanziamento di cui alla cessione del quinto CP_1
versando in data 02/07/2010 l'importo di euro 9.450,27; che a seguito delle dimissioni dell'odierno opponente si è quindi verificata la condizione di cui all'art. 8 delle CGA con conseguente esercizio del diritto di rivalsa nei diritti del Beneficiario nei confronti dell'Assicurato; che la CF Assicurazioni, poiché l'interruzione del rapporto di lavoro è avvenuta in seguito a dimissioni volontarie dell'assicurato, chiedeva al sig. la Pt_1
restituzione della somma di euro € 9.450,27, come previsto nelle condizioni di Polizza;
che in assenza di riscontro alla predetta richiesta di pagamento, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo in data 30/12/2021 il decreto ingiuntivo n. 5946/22021 con il quale ingiungeva a il pagamento in proprio favore proprio della somma di euro € 9.450,27, Parte_1 oltre interessi come da domanda e spese del monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione il chiedendo la revoca del decreto opposto. A Parte_1
sostegno della proposta opposizione, il eccepiva, quale unico motivo, la Pt_1
sopravvenuta prescrizione biennale, ai sensi dell'articolo 2952 c.c., dell'obbligazione di pagamento azionata in sede monitoria , assumendo che dalla data dell'eseguito pagamento pagina 3 di 5 del 02.07.2010 non erano intervenuti atti interruttivi e , pertanto invocava la prescrizione del diritto.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, contestando le difese parte opponente chiedendo la conferma del decreto opposto.
La causa veniva istruita solo a mezzo produzioni documentali e avviata alla fase decisionale.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
La domanda di parte opposta è fondata sul contratto di assicurazione rischi Impiego e che l'esistenza del rapporto giuridico afferente la copertura assicurativa del contratto di cessione del quinto, firmato dal , non è stato contestato. Pt_1
In ogni caso ha prodotto con il ricorso monitorio il certificato di Controparte_1
adesione (polizza) al rapporto contrattuale in questione, copia della liquidazione del sinistro del 02.07.2010 e con la comparsa di costituzione e risposta anche le Condizioni Generali del
Contratto ( prod. n. 6).
Quanto al rapporto assicurativo dedotto in causa, si osserva che la funzione è quella di garantire alla Finanziaria l'adempimento dell'obbligazione restitutoria radicata in contratto di mutuo e quantificata al momento del sinistro, mediante l'individuazione di un garante che si assuma l'impegno di ovviare all'eventuale insolvenza del mutuatario. Ricorrono pertanto tutti i requisiti per l'attribuzione - al negozio assicurativo - della natura funzionale e sostanziale di assicurazione fideiussoria: «la cosiddetta assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione dovuta dal contraente». E ancora: «la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente;
peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, ad essa è applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto».
La qualificazione del rapporto assicurativo in termini di assicurazione fideiussoria è conforme alla giurisprudenza che ritiene applicabile al negozio assicurativo la disciplina del contratto pagina 4 di 5 di fideiussione (salva espressa deroga, che nel caso di specie non ricorre) - poiché il diritto di surroga/rivalsa dell'Assicuratore è un elemento naturale del negozio di fideiussione previsto dall'art.
1950 c.c.
Venendo, quindi , alla prescrizione del credito di rivestendo questa, come Controparte_1
abbiamo detto, il ruolo di fideiussore, ne discende che la surrogazione non ha comportato alcuna estinzione e novazione del rapporto originario, ma una mera modificazione soggettiva del rapporto inerente il soggetto creditore;
ne deriva che la prescrizione applicabile è quella che sarebbe stata applicabile all'originario rapporto di mutuo.
Ne consegue che il termine prescrizionale va determinato in base al contratto di mutuo da cui discende il diritto di credito della Finanziaria mutuante nel quale si sarebbe surrogata la
Compagnia assicuratrice opposta, piuttosto che in base al contratto assicurativo dal quale discenderebbe soltanto il diritto di surroga nella predetta posizione attiva del rapporto obbligatorio sorto dal contratto di mutuo.
Il termine di prescrizione è pertanto quello ordinario decennale, decorrente, nella fattispecie, dalla data in cui il mutuatario ha perduto il beneficio del termine.
Poiché tale rapporto si è certamente risolto allorquando ha azionato Parte_2
la garanzia assicurativa a sua disposizione nel febbraio 2010 ( cfr all.3 produzione opposta) e ha pagato a quanto dovuto ( vedi doc.to n. 3 quietanza Controparte_1 Parte_2
del 02.7. 2010) chiedendo poi al di pagare quanto ad essa dovutole, il Pt_2 Pt_1 termine di prescrizione decennale deve farsi decorrere da febbraio 2010, ed era certo trascorso quando è stata ricevuta dal la raccomandata di richiesta di pagamento e Pt_1
messa in mora del 18/5/2020 recapitata al debitore ex art. 108 DL 18/2020 ( vedi doc. 4).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal deve essere Pt_1
accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese seguono la soccombenza di parte opposta si liquidano in base al D.M. 147/22, causa di valore compreso fra € 5.200 ed € 26.000, valori minimi in considerazione della quantità di attività difensiva complessivamente svolta.
Così deciso in Palermo il 05 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica pagina 5 di 5