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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE
ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Dotta Presidente rel. dott. Silvia Graziella Carosio Giudice dott. Alessia Santamaria Giudice
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa n. 19636/2023 promossa da:
AL (CUI ), nato a [...]ù) il 20.07.2004, rappresentato Persona_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Federico Freni del Foro di Torino presso il quale ha eletto domicilio in via
Groscavallo n. 3.
-ricorrente-
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale è elettivamente domiciliato in via dell'Arsenale n. 21.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
AL ha così concluso: Persona_1
“Previa disapplicazione del provvedimento gravato e di ogni altro atto ad esso prodromico,
presupposto o consequenziale, dichiarare e/o riconoscere i presupposti atti a concedere permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.lvo 286/1998, nella formulazione previgente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023.”.
di Torino ha così concluso: Controparte_1
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2024 , cittadino peruviano, Parte_1 Persona_1
ha impugnato il decreto emesso dal Questore della Provincia di Torino notificatogli il 01.10.2024, con cui è stata rigettata l'istanza intesa ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 15.11.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 20.02.2025, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente.
Il non si è costituito. CP_1
All'esito il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. , nato a [...]ù) in data 20.07.2004, giungeva nel Parte_1 Persona_1
territorio italiano il 23.01.2022 e, fin dal suo arrivo in Italia, il ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa regolare e ha intrapreso un percorso di integrazione.
Il ricorrente, all'epoca ancora minorenne, in data 07.03.2022 ha richiesto un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. d TUI alla Questura di Torino;
tuttavia, non avendo ricevuto alcun esito, in data 22.11.2023 si recava presso la Questura di Torino, domandando protezione internazionale (doc. 13).
La Questura di Torino, in data 01.10.2024 notificava al ricorrente il provvedimento di rigetto Prot. nr.
1460/2022 del 17.08.2022, in questa sede impugnato, con il quale dichiarava inammissibile la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ritenendo che “non risultano sussistere, in ordine all'odierno instante, i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche minime previste dalla vigente normativa per il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno richiesta”. Ha osservato che non vi era documentazione che attestasse il legame famigliare con stranieri regolarmente soggiornanti. La
Questura di Torino ha, inoltre, aggiunto “che tanto meno appare emergere, in relazione alla posizione giuridica del suddetto, alcuno degli elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare, di cui all'art. 19 d.lgs.286/98”. (doc. A).
Va detto che nonostante l'originaria istanza rivolta alla fosse quella di un permesso per motivi CP_2
famigliari in questa il provvedimento viene censurato solo nella parte in cui non ha riconosciuto sussistenti i presupposti per il titolo di soggiorno per protezione complementare/speciale, pur avendo espressamente valutato la situazione alla luce dell'art. 19 T.U.I..
pagina 2 di 8 L'Avvocatura costituitasi in giudizio in sintesi contesta i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale – in sintesi – perché la mamma e la sorella del ricorrente godono di un permesso di soggiorno con efficacia provvisorio ex art. 31 TUI.
3. In punto di diritto la normativa applicabile è il dl. 130/2020 che modificando il dl. 113/2018, ha esteso l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e amplia le ipotesi disciplinate dall'art. 19
TUI, introducendo una nuova tipologia di permesso speciale. Invero, la domanda è stata presentata in data 07.03.2022, dunque, dopo il 2020 e prima del 2023.
La nuova formulazione dell'art. 19 TUI prevede la sostituzione del comma 1.1 con un nuovo testo che delinea i casi in cui il Questore rilascia un Permesso di Soggiorno per protezione speciale, in particolare, nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
Il comma 1.2. prevede: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”;
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI nella nuova formulazione.
La Suprema Corte (Cass. 6.10.2023, n. 28149) ha evidenziato altresì che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023,
n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8
CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione
pagina 3 di 8 irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così
Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15,
c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti Per_2
rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), Persona_3
compresi legami familiari di fatto.
Nell'ordinamento nazionale l'art. 8 Cedu rappresenta il limite al potere dello Stato, a prescindere dalla condizione soggettiva, con l'importante conseguenza che i criteri di accertamento elaborati dalla Corte di Strasburgo vanno utilizzati qualora, in applicazione dell'art. 5, comma 6, TU 286/98, la persona straniera chieda il riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si evidenzia tuttavia che gli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi,
pagina 4 di 8 saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
4. Alla stregua del predetto quadro normativo deve essere valutata la sussistenza circa i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, infatti, sussistono i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per le ragioni di seguito esposte, a salvaguardia della vita privata e famigliare, dovendo essere presa in considerazione la situazione attuale del ricorrente ed il suo livello di integrazione attuale.
Invero, il ricorrente giungeva in Italia il 23.01.2022 e fin dall'inizio intraprendeva un intenso percorso di integrazione;
infatti, il sig. ha ampiamente dimostrato e Parte_1 Persona_1
documentato di essersi adoperato al fine di perseguire un intenso percorso formativo;
egli – che già nel 2020 ha conseguito il diploma di istruzione secondaria peruviana - una volta giunto in Italia, nel
2022, ha frequentato la scuola di italiano per stranieri di via Sant'Anselmo 27. Per_4
Successivamente, si è iscritto al C.P.I.A. 2 di via Bologna 153, conseguendo il Diploma di licenza media italiana nel giugno del 2023. A settembre dello stesso anno ha iniziato il percorso di istruzione secondaria, scegliendo l'indirizzo socio-sanitario presso l'istituto “C. I. Giulio” di via Bidone 11, ove attualmente sta frequentando il terzo anno (docc. 5,8,9 e 10).
Sul piano lavorativo, il ricorrente sin dal suo arrivo in Italia ha sempre lavorato, seppure all'inizio senza un regolare contratto, così da poter garantire il sostentamento dell'intero nucleo familiare, prima che la madre iniziasse a lavorare. Inoltre, nell'ottobre 2024 ha reperito contratto di lavoro intermittente presso la Soc. Coop. “Tecnoservice” in qualità di facchino, con il quale continua a collaborare tuttora (docc. 11, 14, 19, 19.1, 19.2, 19.3); è riuscito ad ottenere un ulteriore contratto di lavoro presso l'azienda (docc. 20, 20.1, 20.2, 20.3). Parte_2
Inoltre, il ricorrente ha pienamente dimostrato di avere stretti legami familiari sul territorio italiano;
infatti, il nucleo familiare del sig. è composto dalla madre Persona_5
e dalla sorellina di cinque anni, Persona_6 Persona_7
Entrambe vivono regolarmente in Italia con il ricorrente e sono già titolari di un permesso di
[...]
soggiorno (docc. 1,2,3,4,12 e 16). In particolare, la sorella minore del ricorrente frequenta la scuola materna ‶Pacinotti″ di Torino, presso cui è ora iscritta al terzo anno (docc. 6 e 7); anche la madre del pagina 5 di 8 ricorrente risulta perfettamente integrata, infatti, ha reperito un regolare contratto di lavoro presso la
O.R.A. Società Agricola S.r.l., dal 12.12.2024 al 31.12.2024 con proroga al 31.03.2025 (docc. 17 e
18).
La presenza in Italia del ricorrente è fondamentale in modo particolare per la sorellina, poiché recentemente le maestre hanno attenzionato alcune sue difficoltà nello sviluppo del linguaggio, consigliando ai genitori di rivolgersi ad un logopedista. La costante presenza del
[...]
nella vita della sorellina è necessaria per la sua crescita poiché trascorre con Persona_5
lui la maggior parte del suo tempo;
il fratello, infatti, si occupa di lei mentre la madre è al lavoro, la accompagna a scuola e le prepara da mangiare. Egli, dopo i genitori è la principale figura di riferimento per la Infatti, anche il Tribunale dei Minori, nel riconoscere il diritto alla sorellina Per_7
a conseguire il permesso di soggiorno, ha scrutinato positivamente il rapporto della bambina con il fratello maggiore, odierno ricorrente, sentendolo in udienza.
In conclusione, grazie al suo continuo impegno, il ricorrente non solo ricopre un ruolo fondamentale nella crescita personale della sorella minore, ma grazie al suo lavoro, contribuisce al sostentamento economico dell'intero nucleo familiare.
Con memoria datata 19.2.2025 è stata prodotta l'ulteriore documentazione:
Doc. 16: copia dei permessi di soggiorno elettronici della madre ( e Persona_6
della sorellina del ricorrente;
Persona_7
Doc. 17: copia del contratto di lavoro della madre del ricorrente, assunta presso la O.R.A. Società
Agricola S.r.l. e relativa comunicazione obbligatoria;
Doc. 18: relative buste paga di dicembre 2024 e gennaio 2025;
Doc. 19: copia della comunicazione obbligatoria di assunzione dal 06.10.2024 al 31.12.2024, inerente il contratto di lavoro intermittente per la Soc. Coop. Tecnoservice;
Doc. 19.1: copia della proroga del rapporto per la Tecnoservice sino al 30.06.2025;
Doc. 19.2: copia della comunicazione obbligatoria della proroga;
Doc. 19.3: copia delle buste paga inerenti il suddetto rapporto (ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025;
Doc. 20: copia dell'ulteriore contratto di lavoro per l'azienda dal Parte_2
15.01.2025 al 14.02.2025;
Doc. 20.1: copia della relativa comunicazione obbligatoria;
Doc. 20.2: copia della proroga del contratto per la sino al 14.04.2025; Parte_2
Doc. 20.3: copia della relativa busta paga (gennaio 2025).
Infine, all'udienza del 20.02.2025, il ricorrente, esprimendosi in un buon italiano, ha dichiarato:
pagina 6 di 8 “Sono arrivato nel 2022 con mia mamma e mia sorella. Ho preso la terza media in Italia CPA e ora frequento l'istituto superiore socio sanitario serale. Lavoro come manutentore in una azienda.
Quando non lavoro mi occupo di mia sorella. Mia mamma lavora a Bra. Frazione Roreto di
Cherasco. Non ho rapporti con mio padre. Abitiamo in via Caltanisetta n. 7 in affitto”.
Alla luce di quanto sinora esposto è evidente che l'allontanamento del ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e lavorativa, stabilmente radicata in Italia, unito al fatto che il sig. dimostra un Parte_1 Persona_1
buon livello di inserimento sociale raggiunto anche grazie alla sua volontà di stabilizzarsi in un ambiente lavorativo specializzato.
La nozione di “vita privata” deve essere intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento Per_2
al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Deve, inoltre, tenersi conto della “comparazione attenuata” (cfr.
Cassazione a Sezioni Unite n. 24413/2021) tra la situazione del richiedente in Italia e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse in Ghana, dove risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Infine, in merito alla violazione dell'articolo 10 bis, l'accoglimento del ricorso consente ampiamente di superare tale eccezione di carattere meramente formale.
5. Si può, quindi, concludere che la documentazione in atti - costituita dai contratti di lavoro, dagli attestati scolastici, dalle buste paga, dalla documentazione della famiglia del ricorrente – consente di affermare che il sig. ha ampiamente un grado adeguato di Persona_5
integrazione nel tessuto socio-economico in Italia tale da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione, alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere accolto.
6. Nulla in punto spese tenuto conto che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio ( domanda del
31.10.2024). Invero nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pagina 7 di 8 spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale,
l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del
2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo
83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la
Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n.
30876/2018; Cass. 19299/2021).
Si dà atto che si provvede con separato provvedimento in ordine all'istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato formulata dalla difesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2 del D.lgs n.286/1998, con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 24.2.2025
Il Presidente est.
Roberta Dotta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE
ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Dotta Presidente rel. dott. Silvia Graziella Carosio Giudice dott. Alessia Santamaria Giudice
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa n. 19636/2023 promossa da:
AL (CUI ), nato a [...]ù) il 20.07.2004, rappresentato Persona_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Federico Freni del Foro di Torino presso il quale ha eletto domicilio in via
Groscavallo n. 3.
-ricorrente-
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale è elettivamente domiciliato in via dell'Arsenale n. 21.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
AL ha così concluso: Persona_1
“Previa disapplicazione del provvedimento gravato e di ogni altro atto ad esso prodromico,
presupposto o consequenziale, dichiarare e/o riconoscere i presupposti atti a concedere permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.lvo 286/1998, nella formulazione previgente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023.”.
di Torino ha così concluso: Controparte_1
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2024 , cittadino peruviano, Parte_1 Persona_1
ha impugnato il decreto emesso dal Questore della Provincia di Torino notificatogli il 01.10.2024, con cui è stata rigettata l'istanza intesa ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 15.11.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 20.02.2025, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente.
Il non si è costituito. CP_1
All'esito il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. , nato a [...]ù) in data 20.07.2004, giungeva nel Parte_1 Persona_1
territorio italiano il 23.01.2022 e, fin dal suo arrivo in Italia, il ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa regolare e ha intrapreso un percorso di integrazione.
Il ricorrente, all'epoca ancora minorenne, in data 07.03.2022 ha richiesto un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. d TUI alla Questura di Torino;
tuttavia, non avendo ricevuto alcun esito, in data 22.11.2023 si recava presso la Questura di Torino, domandando protezione internazionale (doc. 13).
La Questura di Torino, in data 01.10.2024 notificava al ricorrente il provvedimento di rigetto Prot. nr.
1460/2022 del 17.08.2022, in questa sede impugnato, con il quale dichiarava inammissibile la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ritenendo che “non risultano sussistere, in ordine all'odierno instante, i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche minime previste dalla vigente normativa per il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno richiesta”. Ha osservato che non vi era documentazione che attestasse il legame famigliare con stranieri regolarmente soggiornanti. La
Questura di Torino ha, inoltre, aggiunto “che tanto meno appare emergere, in relazione alla posizione giuridica del suddetto, alcuno degli elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare, di cui all'art. 19 d.lgs.286/98”. (doc. A).
Va detto che nonostante l'originaria istanza rivolta alla fosse quella di un permesso per motivi CP_2
famigliari in questa il provvedimento viene censurato solo nella parte in cui non ha riconosciuto sussistenti i presupposti per il titolo di soggiorno per protezione complementare/speciale, pur avendo espressamente valutato la situazione alla luce dell'art. 19 T.U.I..
pagina 2 di 8 L'Avvocatura costituitasi in giudizio in sintesi contesta i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale – in sintesi – perché la mamma e la sorella del ricorrente godono di un permesso di soggiorno con efficacia provvisorio ex art. 31 TUI.
3. In punto di diritto la normativa applicabile è il dl. 130/2020 che modificando il dl. 113/2018, ha esteso l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e amplia le ipotesi disciplinate dall'art. 19
TUI, introducendo una nuova tipologia di permesso speciale. Invero, la domanda è stata presentata in data 07.03.2022, dunque, dopo il 2020 e prima del 2023.
La nuova formulazione dell'art. 19 TUI prevede la sostituzione del comma 1.1 con un nuovo testo che delinea i casi in cui il Questore rilascia un Permesso di Soggiorno per protezione speciale, in particolare, nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
Il comma 1.2. prevede: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”;
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI nella nuova formulazione.
La Suprema Corte (Cass. 6.10.2023, n. 28149) ha evidenziato altresì che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023,
n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8
CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione
pagina 3 di 8 irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così
Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15,
c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti Per_2
rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), Persona_3
compresi legami familiari di fatto.
Nell'ordinamento nazionale l'art. 8 Cedu rappresenta il limite al potere dello Stato, a prescindere dalla condizione soggettiva, con l'importante conseguenza che i criteri di accertamento elaborati dalla Corte di Strasburgo vanno utilizzati qualora, in applicazione dell'art. 5, comma 6, TU 286/98, la persona straniera chieda il riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si evidenzia tuttavia che gli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi,
pagina 4 di 8 saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
4. Alla stregua del predetto quadro normativo deve essere valutata la sussistenza circa i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, infatti, sussistono i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per le ragioni di seguito esposte, a salvaguardia della vita privata e famigliare, dovendo essere presa in considerazione la situazione attuale del ricorrente ed il suo livello di integrazione attuale.
Invero, il ricorrente giungeva in Italia il 23.01.2022 e fin dall'inizio intraprendeva un intenso percorso di integrazione;
infatti, il sig. ha ampiamente dimostrato e Parte_1 Persona_1
documentato di essersi adoperato al fine di perseguire un intenso percorso formativo;
egli – che già nel 2020 ha conseguito il diploma di istruzione secondaria peruviana - una volta giunto in Italia, nel
2022, ha frequentato la scuola di italiano per stranieri di via Sant'Anselmo 27. Per_4
Successivamente, si è iscritto al C.P.I.A. 2 di via Bologna 153, conseguendo il Diploma di licenza media italiana nel giugno del 2023. A settembre dello stesso anno ha iniziato il percorso di istruzione secondaria, scegliendo l'indirizzo socio-sanitario presso l'istituto “C. I. Giulio” di via Bidone 11, ove attualmente sta frequentando il terzo anno (docc. 5,8,9 e 10).
Sul piano lavorativo, il ricorrente sin dal suo arrivo in Italia ha sempre lavorato, seppure all'inizio senza un regolare contratto, così da poter garantire il sostentamento dell'intero nucleo familiare, prima che la madre iniziasse a lavorare. Inoltre, nell'ottobre 2024 ha reperito contratto di lavoro intermittente presso la Soc. Coop. “Tecnoservice” in qualità di facchino, con il quale continua a collaborare tuttora (docc. 11, 14, 19, 19.1, 19.2, 19.3); è riuscito ad ottenere un ulteriore contratto di lavoro presso l'azienda (docc. 20, 20.1, 20.2, 20.3). Parte_2
Inoltre, il ricorrente ha pienamente dimostrato di avere stretti legami familiari sul territorio italiano;
infatti, il nucleo familiare del sig. è composto dalla madre Persona_5
e dalla sorellina di cinque anni, Persona_6 Persona_7
Entrambe vivono regolarmente in Italia con il ricorrente e sono già titolari di un permesso di
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soggiorno (docc. 1,2,3,4,12 e 16). In particolare, la sorella minore del ricorrente frequenta la scuola materna ‶Pacinotti″ di Torino, presso cui è ora iscritta al terzo anno (docc. 6 e 7); anche la madre del pagina 5 di 8 ricorrente risulta perfettamente integrata, infatti, ha reperito un regolare contratto di lavoro presso la
O.R.A. Società Agricola S.r.l., dal 12.12.2024 al 31.12.2024 con proroga al 31.03.2025 (docc. 17 e
18).
La presenza in Italia del ricorrente è fondamentale in modo particolare per la sorellina, poiché recentemente le maestre hanno attenzionato alcune sue difficoltà nello sviluppo del linguaggio, consigliando ai genitori di rivolgersi ad un logopedista. La costante presenza del
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nella vita della sorellina è necessaria per la sua crescita poiché trascorre con Persona_5
lui la maggior parte del suo tempo;
il fratello, infatti, si occupa di lei mentre la madre è al lavoro, la accompagna a scuola e le prepara da mangiare. Egli, dopo i genitori è la principale figura di riferimento per la Infatti, anche il Tribunale dei Minori, nel riconoscere il diritto alla sorellina Per_7
a conseguire il permesso di soggiorno, ha scrutinato positivamente il rapporto della bambina con il fratello maggiore, odierno ricorrente, sentendolo in udienza.
In conclusione, grazie al suo continuo impegno, il ricorrente non solo ricopre un ruolo fondamentale nella crescita personale della sorella minore, ma grazie al suo lavoro, contribuisce al sostentamento economico dell'intero nucleo familiare.
Con memoria datata 19.2.2025 è stata prodotta l'ulteriore documentazione:
Doc. 16: copia dei permessi di soggiorno elettronici della madre ( e Persona_6
della sorellina del ricorrente;
Persona_7
Doc. 17: copia del contratto di lavoro della madre del ricorrente, assunta presso la O.R.A. Società
Agricola S.r.l. e relativa comunicazione obbligatoria;
Doc. 18: relative buste paga di dicembre 2024 e gennaio 2025;
Doc. 19: copia della comunicazione obbligatoria di assunzione dal 06.10.2024 al 31.12.2024, inerente il contratto di lavoro intermittente per la Soc. Coop. Tecnoservice;
Doc. 19.1: copia della proroga del rapporto per la Tecnoservice sino al 30.06.2025;
Doc. 19.2: copia della comunicazione obbligatoria della proroga;
Doc. 19.3: copia delle buste paga inerenti il suddetto rapporto (ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025;
Doc. 20: copia dell'ulteriore contratto di lavoro per l'azienda dal Parte_2
15.01.2025 al 14.02.2025;
Doc. 20.1: copia della relativa comunicazione obbligatoria;
Doc. 20.2: copia della proroga del contratto per la sino al 14.04.2025; Parte_2
Doc. 20.3: copia della relativa busta paga (gennaio 2025).
Infine, all'udienza del 20.02.2025, il ricorrente, esprimendosi in un buon italiano, ha dichiarato:
pagina 6 di 8 “Sono arrivato nel 2022 con mia mamma e mia sorella. Ho preso la terza media in Italia CPA e ora frequento l'istituto superiore socio sanitario serale. Lavoro come manutentore in una azienda.
Quando non lavoro mi occupo di mia sorella. Mia mamma lavora a Bra. Frazione Roreto di
Cherasco. Non ho rapporti con mio padre. Abitiamo in via Caltanisetta n. 7 in affitto”.
Alla luce di quanto sinora esposto è evidente che l'allontanamento del ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e lavorativa, stabilmente radicata in Italia, unito al fatto che il sig. dimostra un Parte_1 Persona_1
buon livello di inserimento sociale raggiunto anche grazie alla sua volontà di stabilizzarsi in un ambiente lavorativo specializzato.
La nozione di “vita privata” deve essere intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento Per_2
al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Deve, inoltre, tenersi conto della “comparazione attenuata” (cfr.
Cassazione a Sezioni Unite n. 24413/2021) tra la situazione del richiedente in Italia e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse in Ghana, dove risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Infine, in merito alla violazione dell'articolo 10 bis, l'accoglimento del ricorso consente ampiamente di superare tale eccezione di carattere meramente formale.
5. Si può, quindi, concludere che la documentazione in atti - costituita dai contratti di lavoro, dagli attestati scolastici, dalle buste paga, dalla documentazione della famiglia del ricorrente – consente di affermare che il sig. ha ampiamente un grado adeguato di Persona_5
integrazione nel tessuto socio-economico in Italia tale da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione, alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere accolto.
6. Nulla in punto spese tenuto conto che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio ( domanda del
31.10.2024). Invero nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pagina 7 di 8 spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale,
l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del
2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo
83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la
Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n.
30876/2018; Cass. 19299/2021).
Si dà atto che si provvede con separato provvedimento in ordine all'istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato formulata dalla difesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2 del D.lgs n.286/1998, con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 24.2.2025
Il Presidente est.
Roberta Dotta
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