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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4777/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: domanda congiunta di divorzio, promossa
da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero RAPISARDA, presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Agata LONGO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, senza che ne sia pervenuta opposizione.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/02/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 31/10/2024, i coniugi e Parte_1 Pt_2
, separati di fatto sin dal mese di luglio 2023 e, ad ogni effetto di legge, con sentenza n.
[...]
1600/2024 del Tribunale di NI, pubblicata il 26/03/2024, che ha omologato le condizioni della loro separazione consensuale, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad AN (CT) il 18/07/1995, alle condizioni di cui al ricorso,
precisando che dalla loro unione sono nati i figli (a NI, il 17/02/1995), maggiorenne Per_1
e coniugato, e (a Biancavilla il 07/09/2002), pure maggiorenne, ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla citata sentenza, in atti, di omologa della separazione consensuale, mentre il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno chiesto quanto segue:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 18/07/1995 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di AN al n. 68 p.2 S.A. anno
1995
b) ordinare al Comune Di AN di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
c) confermare gli obblighi assunti dai coniugi in sede di separazione e, quindi, le seguenti
condizioni:
- i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno alimentare e/o di
mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- la GL , la quale ha scelto di vivere con il padre, verrà mantenuta in via esclusiva Per_2
da tale ultimo, salvo quanto si dirà infra;
- la SI , infatti, a titolo di contributo al mantenimento della GL, si Parte_2
obbliga a cedere e trasferire a tale ultima la sua quota di comproprietà del vano terrano ad uso
garage, sito in AN alla via Paratore n. 5 di circa mq. 29 e confinante con la detta via, con
cortile e con la proprietà del sig. censito al catasto fabbricati di quel comune Parte_1
al fol. 79 part. 3210 sub. 9, cat. C/6, acquistato dal sig. in regime di comunione legale con Pt_1
atto pubblico del 18/11/1999 ai rogiti del da NI (Rep. 85525 – racc. Parte_3
8804);
- l'accordo patrimoniale di cui sopra a beneficio della GL è elemento funzionale e
indispensabile ai fini della separazione consensuale tra i coniugi;
d) dare atto che il trasferimento immobiliare attuato dalla moglie in favore della GL gode
delle particolari agevolazioni di cui all'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n 74 esteso anche alle
separazioni come previsto dalla Circolare 18/E del 29 Maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate;
e) la sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire alla GL , senza Pt_2 CP_1
corrispettivo, la propria quota di comproprietà di cui sopra, intervenendo presso notaio indicato dal marito e previo semplice invito.
f) dichiarare compensate le spese legali.”.
Rilevato che l'accordo - pedissequamente riprodotto tale e quale a quello sottoscritto in sede di separazione, ma da intendersi evidentemente riferito all'odierno divorzio - non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad AN (CT)
in data 18/07/1995 tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti Parte_2
di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di AN (CT) al n. 68, parte II^, serie A, anno
1995, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in NI, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu