Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3680
CASS
Sentenza 14 aprile 1999

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Nel giudizio di rinvio, allorquando dalla sentenza della Corte di Cassazione non discendono modifiche al "thema decidendum", non è consentito proporre nuove deduzioni istruttorie; in particolare non è consentito proporre prove orali che costituiscano la formulazione specifica di prove già ritenute inammissibili perché generiche nei gradi precedenti.

Non dà luogo a nullità della consulenza tecnica l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice così come la mancata indicazione nella relazione delle operazioni compiute da consulenti nominati in un precedente grado di giudizio, delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, non essendo comminata alcuna nullità per violazione dell'art. 195 cod.proc.civ..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3680
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3680
Data del deposito : 14 aprile 1999

Testo completo