Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 2
Nel giudizio di rinvio, allorquando dalla sentenza della Corte di Cassazione non discendono modifiche al "thema decidendum", non è consentito proporre nuove deduzioni istruttorie; in particolare non è consentito proporre prove orali che costituiscano la formulazione specifica di prove già ritenute inammissibili perché generiche nei gradi precedenti.
Non dà luogo a nullità della consulenza tecnica l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice così come la mancata indicazione nella relazione delle operazioni compiute da consulenti nominati in un precedente grado di giudizio, delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, non essendo comminata alcuna nullità per violazione dell'art. 195 cod.proc.civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI "
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO "
Dott. Francesca TROMBETTA "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto
FO OR, elettivamente domiciliato in ROMA, lungotevere dei MELLINI n. 24 presso lo studio del prof. avv. Giovanni GIACOBBE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
= RICORRENTE =
contro
Fallimento "C AN pendente davanti al Tribunale di Venezia, in persona del curatore dr. Sergio MARIN rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Sergio BERTOSSI e avv. prof. Salvatore PESCATORE ed elettivamente domiciliato in ROMA alla via OR Veneto n. 108 presso lo studio PESCATORE = CONTRORICORRENTE =
E
NE ing. Diego, elettivamente domiciliato in ROMA, via Toscana n. 1 presso lo studio dell'avv. Romolo PERSIANI che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Mario MARINO, giusta procura in atti = CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE =
nonché
DE ID EF
= INTIMATO =
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di VENEZIAemessa il 15 gennaio 1997, dep. il 2 aprile 1997, n.466;
udita, alla pubblica udienza del 5 novembre 1998, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORTERI;
udito, per il ricorrente, il prof. avv. Giovanni GIACOBBE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
sentito, il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del terzo e sesto motivo del ricorso principale;
il rigetto degli altri motivi;
l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FO OR, premesso che aveva stipulato il 5 maggio 1981 con l'impresa di RI Franco di S. STINO di LIVENZA un contratto con computo metrico di stima per la ricostruzione della sua casa in TARCENTO;
- che aveva raggiunto un accordo per il assoggettamento totale dei prezzi unitari a quelli del prezzario regionale mentre l'appaltatore, dolosamente, aveva inserito una clausola secondo cui i prezzi si riferivano soltanto alla mano d'opera e non all'intera costruzione comprensiva del costo dei materiali;
- che, essendo l'edificio affetto da vizi, difetti e difformità dal progetto, aveva dovuto sopportare la spesa di L.61.472.000 per eliminarli;
tutto ciò premesso, convenne in giudizio davanti al Tribunale di UDINE il legale rappresentante della RI al fine di ottenere l'annullamento del preventivo per dolo e la liquidazione delle opere secondo il giusto prezzo con detrazione di quanto speso per eliminare i vizi.
Con successivo atto del 30 giugno 1982, lo stesso FO, premesso di avere affidato all'ing. Diego NE l'incarico di predisporre la progettazione della casa e che il progetto da questi redatto si era rivelato insufficiente sicché in corso d'opera il professionista aveva ordinato all'impresa un ampliamento dei volumi con notevoli maggiori costi e pericolo per la stabilità dell'edificio costruito in zona sismica, convenne in giudizio davanti allo stesso tribunale di UDINE anche il NE al fine di ottenere il ristoro dei danni che quantificava in lire 10.000.000. Riuniti i due procedimenti, e disposto dal giudice istruttore l'intervento dell'ing. EF DE ID che era succeduto al NE nella direzione dei lavori, l'attore estese al DE ID la sua domanda richiedendo in solido con i convenuti, un risarcimento danni che quantificò, nelle conclusioni, in complessive lire 99.023.322.
Costituendosi in giudizio il DE ID si limitò a contestare gli assunti avversari mentre, RI chiese anche, in via riconvenzionale, che l'attore venisse condannato al pagamento del saldo delle opere eseguite;
l'intervenuto ing. NE reclamò dal FO il pagamento della somma di lire 12.661.619 per le prestazioni professionali espletate.
Nel corso del giudizio, l'impresa RI venne dichiarata fallita ed il giudizio proseguì nei confronti della curatela che si costituì facendo proprie le domande proposte dal fallito. Compiuta l'istruzione, il tribunale di UDINE, con sentenza del 23 marzo / 17 maggio 1986, qualificato appalto il contratto intercorso fra l'attore e la RI, statuì che il saldo del prezzo dovuto dal committente era di ulteriori lire 46.287.980; che il compenso dell'ing. NE per le prestazioni eseguite era di lire 3.517.448; l'esistenza di vizi, irregolarità e difformità dal progetto;
quantificò il risarcimento dovuto al FO in lire 99.023.322 e ne addebitò la responsabilità per il 50% al RI, per il 30 % al NE e per il 20% al DE ID;
compensò le opposte voci di credito e condannò i tre convenuti a pagare in solido al FO la somma di lire 49.218.346 con rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo ed interessi legali sulla somma rivalutata.
Su appello del fallimento della RI e dell'ing. NE, la Corte di TRIESTE, in riforma della sentenza impugnata, valutati diversamente il costo dell'appalto e l'ammontare del danno conseguente ai vizi accertati, previa compensazione, condannò il FO a pagare al fallimento RI la somma di lire 34.337.980 con rivalutazione ed interessi;
il NE, in solido con il DE ID, al pagamento di lire 348.115 e quest'ultimo, in solido con NE, a quello della somma di lire 4.780.000, entrambi in favore del FO.
Per la cassazione di tale sentenza proposero, quindi, ricorso sia il FO che il NE e questa Corte accolse il ricorso del FO ed assorbito quello del NE, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa alla Corte d'Appello di VENEZIA. Riassunto il giudizio ed espletata una nuova consulenza, la Corte di VENEZIA, con sentenza del 15 gennaio / 2 aprile 1997, condannò il FO a pagare al fallimento la somma di lire 8.592.000 oltre il 10% annuo capitalizzato di anno in anno dal dicembre 1990 al dicembre 1996 per interessi e danni e dal dicembre 1996 con interessi legali oltre lire 2.838.000 per interessi maturati fino al dicembre 1990. Condannò lo stesso FO a pagare al NE la somma di lire 6.822.000 con interessi pari al tasso ufficiale di sconto dal 27 settembre 1982 al saldo. Decise sulla spese compensandole in parte. Avverso tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso per cassazione il FO adducendo sette motivi di censura illustrati da memoria;
il fallimento RI ha resistito con controricorso e presentato memoria;
l'ing. NE ha anche proposto ricorso incidentale. L'ing. EF DE ID non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il FO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e segg. e 394 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn.3 e 4 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevanteai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e lamenta che, erroneamente, non sia stata ammessa dalla Corte d'Appello di TRIESTE, cui la causa era stata rimessa da questa Corte in sede di rinvio, la prove testimoniale dedotta sui capitoli formulati all'udienza del 6 giugno 1991, che costituivano specificazione di prove testimoniali già richieste nelle precedenti fasi del giudizio e non espletate perché ritenute superflue.
La censura è infondata.
La Corte d'Appello di TRIESTE ha esattamente ritenuta "nuova" la prova testimoniale richiesta atteso che la precedente era inammissibile per genericità, appunto perché mancante della specifica formulazione dei capitoli, che soltanto in sede di rinvio è stata eseguita. In tale sede, infatti, non derivando dalla, sentenza di questa Corte che ha cassato la precedente sentenza della Corte d'Appello di TRIESTE alcuna modifica del thema decidendum, non era consentito proporre nuove deduzioni istruttorie e quindi proporre prove orali che, per essere inammissibili in precedenza, erano da considerarsi nuove nella loro formulazione anche se i capitoli dedotti siano soltanto proposti al fine di precisare le circostanze da provare al fine di superare la loro genericità per la quale la prova non era ammissibile. Nè in questa sede la prova testimoniale richiesta in precedenza è stata riportata in ricorso onde consentire di valutare se fosse o meno inammissibile perché generica, ne' tanto, inoltre, è stato specificamente contestato. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 194 e 195 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente lamenta che la consulenza tecnica disposta in sede di rinvio sia da ritenersi affetta da invalidità, con ripercussione sulla legittimità della sentenza che tale consulenza ha recepito, per avere omesso di riportare la verbalizzazione delle informazioni assunte dal consulente nominato dal tribunale di UDINE, ritenute legittime dalla sentenza di questa Corte che ha cassato la precedente sentenza della Corte d'Appello di TRIESTE, al fine di accertare le constatazioni di fatto e tecniche della controversia;
di sentire riesporre le verifiche compiute nella immediatezza circa lo stato dei luoghi, l'oggetto degli interventi a completamento della sistemazione dell'immobile e gli accertamenti rimasti inalterati durante tutto il corso del giudizio. Si duole, altresi, che il consulente medesimo non abbia verbalizzato le informazioni assunte dagli esecutori delle opere di riparazione, ripristino e sistemazione, dopo l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa RI.
Il motivo è infondato.
Quanto lamentato dal ricorrente ha già trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata in quanto, pur non essendo stata riportata nella relazione la verbalizzazione di cui si duole, tutti i rilievi sollevati alla consulenza durante il corso del giudizio di rinvio sono state esaminate con la sentenza. Peraltro, non può considerarsi invalido un elaborato peritale nel quale il consulente abbia omesso di verbalizzare, ed a maggior ragione di trascrivere le verbalizzazioni che. in precedenza abbiano eseguito altri consulenti, circa le operazioni compiute senza l'intervento del giudice dacché in tal caso ben può limitarsi, come espressamente richiede il secondo comma . dell'art. 195 c.p.c., a farne relazione. Nè va omesso di rilevare sia che la mancata menzione nella relazione di osservazioni e di istanze formulate dalle parti e dai consulenti non importa nullità non essendo comminata, per inosservanza dell'art.195 c.p.c., alcuna nullità; sia che, con il motivo di gravame, non sono state indicate quali conseguenze negative siano derivate al ricorrente dalla mancata verbalizzazione che lamenta e che sole potrebbero giustificare la sua doglianza.
Con il terzo motivo di ricorso il FO, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si duole che con la sentenza impugnata è stata liquidata in favore della RI la somma di lire 11.648.060 per materiale e varie. Sostiene il ricorrente che, benché tale somma, contenuta in un riepilogo del 4 gennaio 1982, non trovasse riscontro nel progetto ne' in documenti equipollenti, è stata ciò nonostante liquidata sul presupposto che trattavasi di prestazioni presumibilmente effettuate" pur espressamente riconoscendosi che non era possibile verificare analiticamente voce per voce quanto contenuto nella liquidazione contestata.
La censura va disattesa. La Corte d'appello, pur riconoscendo che la nota non era obiettivamente riscontrabile voce per voce, come pur ha osservato il consulente d'ufficio, ha ritenuto che le voci in essa contenute, anche se non risultanti da contabilità dell'impresa o del committente, vanno egualmente riconosciute in quanto si riferiscono a prestazioni presumibilmente effettuate e la nota è stata esibita dal direttore dei Lavori che l'ha vistata salvo convalida e l'importo è stato liquidato dal consulente.
Ora, poiché in mancanza di prova diretta, il ricorso alle presunzioni semplici è rimesso alla prudenza del giudice del merito, l'apprezzamento compiuto dalla Corte d'Appello, essendo congruo dal punto di vista logico, è incensurabile in questa sede. Invero, nella concisa motivazione, al fine di dichiarare dovuto il corrispettivo delle suddette voci è assegnato non arbitrario rilievo al concorrere dei due elementi di convincimento costituiti dal parere di normale compatibilità delle prestazioni sul piano tecnico, espresso dall'ausiliario, e dalla verifica operata dal direttore dei lavori;
mentre la quantificazione, che non forma oggetto per altro di specifiche contestazioni, è operata col richiamo, esaustivo dello stesso parere.
Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 C.C., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la sentenza impugnata, disatteso la analitica contestazione della consulenza tecnica di ufficio compiuta dalla difesa del FO, in conformità a quanto rilevato con una consulenza di parte, con una motivazione laconica e di stile, essendosi limitata a dichiarare apoditticamente la " congruità e precisione" dei valori espressi dal consulente. Si è, altresì, lamentato che sia stato seguito il parere del consulente d'ufficio nominato in sede di rinvio, che è pervenuto a conclusioni difformi rispetto a quelle del consulente d'ufficio nominato in precedenza, senza che sia stata data alcuna giustificazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di doverlo preferire. La censura è infondata.
La Corte distrettuale ha esaminato le singole contestazioni mosse alla consulenza tecnica disposta in sede di rinvio identificando i vizi e le difformità accuratamente descritti nella consulenza d'ufficio, ed ha concluso, anche per la congruità e precisione dei valori esposti, alla stima complessiva indicata dal consulente (Cass.9 dicembre 1995 n. 12630). In questa sede, peraltro, pur dolendosi genericamente della diversità dei risultati delle due consulenze d'ufficio non si indicano le ragioni per le quali sia da preferire la prima anziché la seconda ne in quali punti e per quali poste le motivazioni della Corte di VENEZIA che ha fatto proprie le conclusioni - e peraltro solo in parte - del consulente d'ufficio siano da disattendere in conformità di rilievi del consulente di parte, non essendo consentito, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, accertarli aliunde.
Con il quinto motivo denunziando vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha respinto la domanda di risarcimento del danno connesso alla minore godibilità dell'immobile ed al minor valore estetico e commerciale dello stesso. il ricorrente contesta che tale risarcimento non sia dovuto, come hanno affermato i giudici di VENEZIA, conformemente a quanto sostenuto dal consulente d'ufficio, perché i difetti sono stati riparati e l'immobile si presenta con pregio estetico adeguato al progetto. Adduce, infatti, che l'esecuzione difforme rispetto al progetto originario importava di per sè, per l'esecuzione di porzione di scantinati non prevista, il maggior costo di gestione, il esecuzione di scarichi con taglio del grassetto e la formazione di due canadesi nel vespaio inducenti facili degradi e probabili rotture, importava una minore godibilità ed un minor valore dell'immobile. Soggiunge, quindi, che anche il danno relativo al pregio estetico andava riconosciuto, essendo diversa la realizzazione dell'immobile rispetto a quanto voluto e progettato. Il rilievo è infondato.
La Corte d'Appello, premesso che i difetti sono stati riparati ed osservato, in concreto, che la riparazione ha reso godibile l'immobile allo stesso modo in cui lo si sarebbe goduto ove i difetti non vi fossero stati, ha esattamente e coerentemente escluso che sussista una minore godibilità dell'edificio. Per quanto riguarda, poi, il pregio estetico la valutazione non poteva essere fatta con riferimento alla, semplice difformità, come vorrebbe il ricorrente, ma si doveva accertare in concreto;
ed il giudice del merito, con valutazione in fatto incensurabile in questa sede, ha affermato che siffatta difformità non ha alterato, rispetto al progetto, il pregio estetico dell'immobile.
Con il sesto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1242 e ss. e 1655 ss. c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e lamenta che i crediti del fallimento per il prezzo dell'appalto ed i crediti del FO per i danni siano stati compensati senza tenere conto che, mentre i debiti dell'appaltatore erano di valore quelli del FO erano di valuta.
La censura è fondata.
Contrariamente ai debiti della RI che sono dovuti per risarcire il danno subito dal FO per i vizi e le difformità dell'opera eseguita, accertati, in via definitiva, ex art. 1669 cod. civ. e quindi di valore;
le somme richieste al FO quale corrispettivo spettante all'appaltatore per l'opera eseguita, essendo dovute a causa di un'obbligazione avente ad oggetto la prestazione di una somma di danaro, costituiscono debito di valuta e, pertanto, non sono rivalutabili automaticamente, cosi come richiesto e indebitamente riconosciuto dalla sentenza, ma sono passibili di aumento unicamente ex art. 1224, 2^ comma, c.c. ove sia richiesto, e rimanga accertato, un maggior danno rispetto agli interessi spettanti. Con l'ultimo motivo di ricorso, il FO, denunziando ulteriori vizi di motivazione, sostiene che all'ing. NE nulla doveva essere riconosciuto per la prestazione professionale relativa al progetto di ristrutturazione del fabbricato in quanto lo stesso è stato respinto dalla Commissione edilizia comunale e la motivazione della sentenza appare contraddittoria dacché, mentre per un verso afferma che il progetto era realizzabile, per altro verso riconosce che la commissione edilizia ha accertato che il progetto non avrebbe potuto essere realizzato non essendo l'edificio riparabile. Il rilievo è da disattendere. La Corte di VENEZIA ha ritenuto che il professionista andava retribuito per tale prestazione in quanto il primo progetto, che era di ristrutturazione, è stato commissionato al NE dopo i due sopralluoghi della Commissione rilevamento danni della Regione Autonoma FRIULI-VENEZIA GIULIA, a seguito dei quali l'immobile del FO era stato dichiarato non irrimediabilmente danneggiato, mentre soltanto, a seguito di un terzo sopralluogo, allorché il progetto dell'ing. NE era stato eseguito, la Commissione, tornando sulla primitiva decisione, ebbe a dichiarare che l'edificio non era riparabile sicché al NE fu affidato un secondo incarico per la progettazione di un nuovo edificio. È quindi corretta, sul piano logico-giuridico, la conseguente affermazione dei giudici di merito con la quale hanno riconosciuto che l'opera professionale prestata dal NE per il primo progetto debba essere retribuita.
Il ricorso incidentale proposto dal NE, con il quale si contesta " il riconoscimento di una responsabilità solidale con l'impresa e l'altro professionista a carico dell'ing. NE è inammissibile in quanto non è stata osservata la disposizione di cui al quarto comma dell'artt. 371 c.p.c. che prescrive che anche al ricorso incidentale si applica la norma di cui all'art.366 c.p.c.. Invero, il ricorso incidentale del NE, in contrasto con quanto prescrive il art. 366 n. 3 c.p.c. a pena di inammissibilità, non contiene l'esposizione dei fatti di causa ne' è dato desumerla dallo svolgimento dei motivi.
Il ricorso principale va, pertanto, accolto nei limiti di cui al sesto motivo e rigettato nel mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il sesto motivo del ricorso principale;
rigetta gli altri;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di VENEZIA.
Così deciso in Roma, il 5 Novembre 1998.
Depositato in Cancelleria 14 aprile 1999