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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 273/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 273/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. GRUMELLI EMIDIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/02/2025, e Parte_1
esponevano che in data 18/09/2019 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
21/12/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in MONTESILVANO il
18/09/2019, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2019 atto numero 48 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 7
1. Cessazione della convivenza.
I ricorrenti continueranno a vivere separati ed entrambi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Affidamento dei figli. Per I figli ed sono affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime della L. Per_1
54/2006 in materia di affidamento condiviso, con collocamento abitativo presso la madre.
I genitori eserciteranno in modo paritetico la potestà sui suddetti figli minori: assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i
Per piccoli ed relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute Per_1
tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. Modalità di visita.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, con pernotto, nonché due pomeriggi durante la settimana, il mercoledì ed il venerdì, compatibilmente con le eventuali eIGenze lavorative del padre e le disponibilità dei figli.
Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività, il padre li avrà con sé per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui il Natale e dal 1 gennaio fino al 7 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui la Vigilia, così che, nel rispetto del principio dell'alternanza, i figli pagina 3 di 7 possano trascorrere le giornate delle festività principali rispettivamente una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore.
Altrettanto durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno per metà dei giorni di vacanza consecutivi il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Durante il periodo estivo il padre avrà con sé i figli per n. 15 giorni anche consecutivi.
Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando Per comunque il criterio dell'alternanza della presenza dei figli. Luce ed , salvo diverso accordo dei genitori, festeggeranno il loro compleanno alternativamente di anno in anno con ciascun genitore.
I figli potranno partecipare alle cerimonie di parenti ed amici con conseguente eventuale slittamento della permanenza con ciascun genitore per il giorno feriale o il fine settimana interessato dalla cerimonia.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi, almeno 48 ore prima della partenza, l'intenzione di condurre in gita i figli.
4. Mantenimento.
Il padre provvederà al mantenimento diretto dei minori e sosterrà le spese ordinarie nel periodo in cui gli stessi sono presso di sé.
Per A titolo di concorso nel mantenimento dei piccoli ed , il IG. verserà Per_1 Pt_2 all'altro genitore entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, € 150,00
(centocinquanta/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2026.
Tale assegno comprende: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate pagina 4 di 7 dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, pre-scuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione).
Le spese straordinarie (per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione) mediche non erogate dal SSN, le ulteriori spese scolastiche, sportive e ricreative, opportunamente documentate, saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno.
Tali spese extra assegno saranno ulteriormente distinte in obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta concertazione tra i genitori, e spese subordinate al consenso dei genitori.
Nella prima categoria rientrano: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Nella seconda categoria rientrano invece:
• tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
pagina 5 di 7 • spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
• Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
• Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
L'assegno unico universale (o equivalente) sarà interamente attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla IG.ra . Il IG. sin d'ora Parte_1 Pt_2
presta il suo consenso e si impegna a compiere ogni attività necessaria affinché la IG.ra possa richiedere personalmente i suddetti assegni. Parte_1
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5. Assegnazione della casa coniugale.
pagina 6 di 7 La casa coniugale, sita in Montesilvano (PE) alla via Saline, 5, di proprietà della IG.ra , resterà alla stessa. Parte_1
6. Mantenimento del coniuge.
I IG.ri e dichiarano, allo stato, di essere economicamente Pt_2 Parte_1
autosufficienti e, fermo ed impregiudicato il diritto alla modifica delle presenti condizioni, non viene pattuito alcun assegno di mantenimento in favore del coniuge.
I ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo quanto sopra pattuito.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 273/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. GRUMELLI EMIDIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/02/2025, e Parte_1
esponevano che in data 18/09/2019 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
21/12/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in MONTESILVANO il
18/09/2019, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2019 atto numero 48 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 7
1. Cessazione della convivenza.
I ricorrenti continueranno a vivere separati ed entrambi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Affidamento dei figli. Per I figli ed sono affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime della L. Per_1
54/2006 in materia di affidamento condiviso, con collocamento abitativo presso la madre.
I genitori eserciteranno in modo paritetico la potestà sui suddetti figli minori: assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i
Per piccoli ed relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute Per_1
tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. Modalità di visita.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, con pernotto, nonché due pomeriggi durante la settimana, il mercoledì ed il venerdì, compatibilmente con le eventuali eIGenze lavorative del padre e le disponibilità dei figli.
Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività, il padre li avrà con sé per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui il Natale e dal 1 gennaio fino al 7 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui la Vigilia, così che, nel rispetto del principio dell'alternanza, i figli pagina 3 di 7 possano trascorrere le giornate delle festività principali rispettivamente una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore.
Altrettanto durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno per metà dei giorni di vacanza consecutivi il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Durante il periodo estivo il padre avrà con sé i figli per n. 15 giorni anche consecutivi.
Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando Per comunque il criterio dell'alternanza della presenza dei figli. Luce ed , salvo diverso accordo dei genitori, festeggeranno il loro compleanno alternativamente di anno in anno con ciascun genitore.
I figli potranno partecipare alle cerimonie di parenti ed amici con conseguente eventuale slittamento della permanenza con ciascun genitore per il giorno feriale o il fine settimana interessato dalla cerimonia.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi, almeno 48 ore prima della partenza, l'intenzione di condurre in gita i figli.
4. Mantenimento.
Il padre provvederà al mantenimento diretto dei minori e sosterrà le spese ordinarie nel periodo in cui gli stessi sono presso di sé.
Per A titolo di concorso nel mantenimento dei piccoli ed , il IG. verserà Per_1 Pt_2 all'altro genitore entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, € 150,00
(centocinquanta/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2026.
Tale assegno comprende: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate pagina 4 di 7 dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, pre-scuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione).
Le spese straordinarie (per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione) mediche non erogate dal SSN, le ulteriori spese scolastiche, sportive e ricreative, opportunamente documentate, saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno.
Tali spese extra assegno saranno ulteriormente distinte in obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta concertazione tra i genitori, e spese subordinate al consenso dei genitori.
Nella prima categoria rientrano: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Nella seconda categoria rientrano invece:
• tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
pagina 5 di 7 • spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
• Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
• Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
L'assegno unico universale (o equivalente) sarà interamente attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla IG.ra . Il IG. sin d'ora Parte_1 Pt_2
presta il suo consenso e si impegna a compiere ogni attività necessaria affinché la IG.ra possa richiedere personalmente i suddetti assegni. Parte_1
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5. Assegnazione della casa coniugale.
pagina 6 di 7 La casa coniugale, sita in Montesilvano (PE) alla via Saline, 5, di proprietà della IG.ra , resterà alla stessa. Parte_1
6. Mantenimento del coniuge.
I IG.ri e dichiarano, allo stato, di essere economicamente Pt_2 Parte_1
autosufficienti e, fermo ed impregiudicato il diritto alla modifica delle presenti condizioni, non viene pattuito alcun assegno di mantenimento in favore del coniuge.
I ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo quanto sopra pattuito.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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