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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 12/02/2026, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2370/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, RE
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7037/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0365295 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22284/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, ricorreva contro l'Ag.entrate Ufficio
Provinciale Di Napoli-Territorio avverso l'avviso di accertamento n. 2024NA0365295, notificato in data 22/01/202, con cui era stata definita la denuncia di variazione
DO.C.FA n. NA0032376 in atti dal 07/02/2023, con la quale il tecnico incaricato dalla contribuente proponeva il seguente classamento: Comune di Ercolano • Foglio 11, p.lla 5103, sub 1, Cat. C/6, Classe 2, Consistenza
620 m2, R.C. € 992,63.
In data 03/09/2024 il funzionario dell'ufficio, incaricato del controllo di merito Docfa, variava, ai sensi del D.
M. 701/94, il classamento proposto dalla parte, modificandolo nel seguente modo: • Foglio 11, p.lla 5103, sub 1, Cat. D/8, R.C. € 6.880,00.
MOTIVI del ricorso: difetto di notificazione e carenza di titolarità del diritto;
incongruenze della procedura di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto, osservando che l'attuale proprietà Società_1 S.R.L., ha presentato un'Istanza di Autotutela, che è stata accolta rettificando il classamento dell'immobile nel seguente modo: • Foglio 11, p.lla 5103, sub 1, Cat. D/8, R.C. € 6.230,00. La suddetta variazione è stata registrata in
Visura in data 11/03/2025, prima della presentazione del ricorso, pervenuto all'ufficio dell'Agenzia delle
Entrate - Territorio in data 18/03/2025 e del successivo deposito in Commissione di Giustizia Tributaria, avvenuto in data 14/04/2025.
La Corte all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva conme da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, essendo intervenuto accordo che ha rideterminato il quantum del tributo in maniera soddisfacente per entrambe le parti.
A fronte dell'espressa richiesta della ricorrente, occorre inoltre procedere alla liquidazione delle spese secondo la regola della cd. soccombenza virtuale (cfr. per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1230 del
19/01/2007): infatti, in tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo".
Al riguardo, se è vero che la variazione è stata registrata in Visura in data 11/03/2025, prima della presentazione del ricorso, pervenuto all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Territorio in data 18/03/2025 e del successivo deposito in Commissione di Giustizia Tributaria, avvenuto in data 14/04/2025, l'ufficio non ha dato prova di averne dato temepstiva notizia alla ricorrente. Ne è derivata la necessità per parte ricorrente di attivare il ricorso per evitare, nelle more, di incorrere nei termini di decadenza.
Ne deriva la necessità di accollare all'ente resistente le spese sostenute da parte ricorrente per l'instaurazione del giudizio. Tale liquidazione è operata con dispositivo.
Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate territorio alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 1000,00 oltre spese documentate e oneri accessori se dovuti.
Napoli, 15 dicembre 2025
Il Presidente
(dott. Alessandro Caputo)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, RE
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7037/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0365295 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22284/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, ricorreva contro l'Ag.entrate Ufficio
Provinciale Di Napoli-Territorio avverso l'avviso di accertamento n. 2024NA0365295, notificato in data 22/01/202, con cui era stata definita la denuncia di variazione
DO.C.FA n. NA0032376 in atti dal 07/02/2023, con la quale il tecnico incaricato dalla contribuente proponeva il seguente classamento: Comune di Ercolano • Foglio 11, p.lla 5103, sub 1, Cat. C/6, Classe 2, Consistenza
620 m2, R.C. € 992,63.
In data 03/09/2024 il funzionario dell'ufficio, incaricato del controllo di merito Docfa, variava, ai sensi del D.
M. 701/94, il classamento proposto dalla parte, modificandolo nel seguente modo: • Foglio 11, p.lla 5103, sub 1, Cat. D/8, R.C. € 6.880,00.
MOTIVI del ricorso: difetto di notificazione e carenza di titolarità del diritto;
incongruenze della procedura di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto, osservando che l'attuale proprietà Società_1 S.R.L., ha presentato un'Istanza di Autotutela, che è stata accolta rettificando il classamento dell'immobile nel seguente modo: • Foglio 11, p.lla 5103, sub 1, Cat. D/8, R.C. € 6.230,00. La suddetta variazione è stata registrata in
Visura in data 11/03/2025, prima della presentazione del ricorso, pervenuto all'ufficio dell'Agenzia delle
Entrate - Territorio in data 18/03/2025 e del successivo deposito in Commissione di Giustizia Tributaria, avvenuto in data 14/04/2025.
La Corte all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva conme da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, essendo intervenuto accordo che ha rideterminato il quantum del tributo in maniera soddisfacente per entrambe le parti.
A fronte dell'espressa richiesta della ricorrente, occorre inoltre procedere alla liquidazione delle spese secondo la regola della cd. soccombenza virtuale (cfr. per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1230 del
19/01/2007): infatti, in tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo".
Al riguardo, se è vero che la variazione è stata registrata in Visura in data 11/03/2025, prima della presentazione del ricorso, pervenuto all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Territorio in data 18/03/2025 e del successivo deposito in Commissione di Giustizia Tributaria, avvenuto in data 14/04/2025, l'ufficio non ha dato prova di averne dato temepstiva notizia alla ricorrente. Ne è derivata la necessità per parte ricorrente di attivare il ricorso per evitare, nelle more, di incorrere nei termini di decadenza.
Ne deriva la necessità di accollare all'ente resistente le spese sostenute da parte ricorrente per l'instaurazione del giudizio. Tale liquidazione è operata con dispositivo.
Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate territorio alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 1000,00 oltre spese documentate e oneri accessori se dovuti.
Napoli, 15 dicembre 2025
Il Presidente
(dott. Alessandro Caputo)