Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 324/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Giovanni Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 722/2024 del Tribunale di Monza, est.
Crispino, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Saccà ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Messina, Via F. Faranda n. 33
Appellante
Contro
P. IVA , C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Ferroni, Stefano Biagioli, Silvia Sartori e
Mario Pizzola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano,
P.zza Belgioioso n. 2
Appellata in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“1) Dichiarare inefficace e/o illegittimo il licenziamento comunicato al sig.
con lettera dell'01.06.2022; Parte_1
2) conseguentemente, condannare la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il sig. nel posto di lavoro, a Parte_1 versare i contributi dovuti oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria prevista
3) in subordine, condannare la società appellata a corrispondere all'appellante un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 300/1970, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”;
per l'appellata:
“voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, per tutto quanto esposto in atti:
In via preliminare nel merito:
accertare e dichiarare la nullità e/o infondatezza delle domande rivolte nei confronti delle Società, per violazione degli artt. 125 e 414 cod. proc. civ., commi 3 e 4;
In via principale rigettare – per quanto in atti – il ricorso in appello avversario e i relativi motivi come riportati in narrativa poiché privi di fondamento sia in fatto che in diritto ed assolvere la Società convenuta da ogni domanda in esso contenuto;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di controparte, anche alla luce del contegno processuale e del rifiuto di qualsivoglia proposta bonaria e conciliativa avanzata dalla Società, di limitare l'eventuale condanna di al pagamento di una indennità parametrata al regime di legge CP_1 ritenuto applicabile, detratto in ogni caso aliunde perceptum e aliunde percipiendum
Il tutto con refusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 722/2024 il Tribunale di Monza ha respinto il ricorso con cui
[...]
, dipendente di sin dal 3.11.2003, aveva Parte_1 Controparte_1
pag. 2/11 impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli in data
1°.6.2022.
Reputata irrilevante la circostanza che il lavoratore avesse proposto l'impugnazione con ricorso ex art. 414 c.p.c., piuttosto che con il c.d. rito Fornero;
riprodotta testualmente la lettera di licenziamento (“Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, CP_2
(“la Società”) comunica l'intenzione di procedere al licenziamento del
[...] signor (il dipendente), addetto presso lo stabilimento della società Parte_1 sito in Sesto San Giovanni con il ruolo e le mansioni di operaio qualificato per esecuzione attività di lavorazioni meccaniche su tornio a giostra, per giustificato motivo oggettivo consistente nella soppressione della posizione lavorativa. La società, nell'attuale contesto di crisi economico finanziaria a livello globale conseguente alla pandemia da COVID-19 e dagli effetti negativi causati dal conflitto russo-ucraino, ha subito una contrazione della propria attività e dei propri ricavi rispetto alla quale non si prevede un recupero nel breve medio periodo ai livelli precedenti tale crisi;
pertanto la società ha deciso di implementare una serie di azioni organizzative dirette a garantire maggiore efficienza e recuperare competitività alla propria struttura.
L'intervento di riorganizzazione si pone nello specifico l'obiettivo di: razionalizzare e ottimizzare le attività e i processi operativi delle singole divisioni aziendali particolari del comparto di lavorazione meccaniche in produzione;
adeguare la struttura organizzativa ed occupazionale agli attuali volumi/ carichi di lavoro e a quelli prevedibili nel breve medio periodo;
vuoi contenere i costi fissi, anche relativi al personale. Alla luce di quanto sopra, siamo purtroppo giunti alla conclusione che la posizione lavorativa ricoperta dal dipendente dovrà essere soppressa;
le relative mansioni e responsabilità saranno in parte soppresse in parte ridistribuite all'interno delle funzioni già esistenti”); omesso lo svolgimento di istruttoria orale il Tribunale ha rigettato il ricorso così motivando: “la società resistente ha dimostrato la contrazione dell'attività e dei ricavi indicata nella missiva di licenziamento, da cui sono conseguite la riorganizzazione addotta e la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente.
Dall'esame del bilancio semestrale del 2022 emerge un totale nei ricavi e nelle vendite pari, nel 2021, ad euro 26.009.253,50 e, nel 2022, ad Euro 9.813.597,88, con una pag. 3/11 differenza di euro 16.195.655,6 tra le annualità considerate, corrispondente a un decremento del 62,27%. Nel 2022 emerge altresì un utile di esercizio inferiore di euro
15.908,22 rispetto al 2021 (doc. 6 parte resistente); dal compendio documentale agli atti emerge, altresì, che la posizione del ricorrente non è stata ricostituita successivamente al licenziamento tramite l'assunzione di nuovo personale: la visura
(sub 1 parte resistente) indica infatti un numero di lavoratori dipendenti invariato successivamente al recesso, nonché sceso di un'unità nel secondo semestre del 2022. La società ha invero licenziato per giustificato motivo oggettivo per soppressione della posizione lavorativa anche avente mansioni di carpentiere giunti Controparte_3 anti-vibranti, per le medesime esigenze di ottimizzazione dei processi industriali (doc. 7 parte resistente)…. non si ritiene fondata la contestata violazione dell'obbligo di
“repechage”….. l'onere probatorio gravante sul datore deve essere contenuto nei limiti della ragionevolezza e nell'ambito delle rispettive allegazioni fornite dalle parti (cfr.
Cass. lav., 23.10.2001, n. 13021; Cass. lav., 16.6.2000, n. 8207; ab imo, Cass. lav.,
2.4.87, n. 3198). Nel caso di specie, le allegazioni attoree sul punto risultano estremamente generiche: il ricorso si limita infatti ad indicare che il ricorrente, nel corso del rapporto per cui è causa, di durata ventennale, avrebbe impegnato svariate mansioni, delle quali, tuttavia, non specifica contenuto e tipologia;
analogamente è a dirsi circa i compiti svolti al tempo del recesso: sul punto la prospettazione si limita a dare atto dello svolgimento di mansioni di carpentiere laddove, di contro, la società ha illustrato le attività compiute dal e puntualizzato trattarsi dell'unico Parte_1 addetto alle lavorazioni meccaniche su tornio a giostra e, dunque, di una posizione unica e pertanto infungibile. La circostanza è poi rimasta incontestata. Né il lavoratore ha allegato l'esistenza di posizioni lavorative libere, alle quali poter essere utilmente assegnato. Ne conseguono l'impossibilità di ravvisare la sussistenza di posizioni analoghe e fungibili e la necessità di verificare la possibilità di ricollocamento con esclusivo riferimento a mansioni diverse;
sul punto, tuttavia, non sono state allegate né risultano posizioni vacanti e compatibili con le competenze del ricorrente, per come desumibili dagli atti”.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
pag. 4/11 Con il primo motivo di impugnazione ha lamentato la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 3 Legge 604/1966, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo “in considerazione della significativa contrazione degli utili e dei ricavi registrati nell'annualità in cui il ricorrente è stato licenziato…” basandosi su un documento non ufficiale di mero raffronto tra dati non omogenei (un bilancio annuale contro un bilancio semestrale non certificato) e privo di qualsiasi riscontro oggettivo.
A dire dell'appellante, «La carenza probatoria della società risulta ancora più evidente considerando che la stessa ha motivato il licenziamento facendo riferimento ad una presunta crisi aziendale derivante "dalla contrazione della propria attività e dei propri ricavi a seguito dell'emergenza determinata dal virus Sars- CoV-2", che, come noto, è iniziata nel corso del 2020. La società ben avrebbe potuto (rectius: dovuto) produrre in giudizio i bilanci relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, necessari per dimostrare l'effettivo andamento aziendale nel periodo pre-pandemia e l'impatto della crisi sanitaria sui risultati economici (…) dall'esame del bilancio relativo all'anno 2022
[depositato in CCIA] emerge un quadro completamente opposto. Ed invero: - I ricavi dalle vendite sono cresciuti costantemente nel triennio 2020/2022: In particolare - anno
2020: € 24.177.828 – anno 2021: €26.099.769 (+7,9% rispetto al 2020) - anno 2022: €
29.010.527(+11,15% rispetto al 2021); così come l'utile di esercizio è aumentato significativamente: - anno 2020: € 53.533 - anno 2021: € 72.584 (+35,6% rispetto al
2020) – anno 2022: € 194.200 (+167,5% rispetto al 2021)… la società ha avuto un incremento esponenziale dei ricavi nel triennio esaminato, così come un incremento del risultato di esercizio certificando un incremento del fatturato dell'11,15% rispetto al
2021 e un incremento dell'utile del 167,5% rispetto al 2021. Ancora, i dati del bilancio ufficiale del 2022 mostrano, peraltro, un costante aumento del costo del personale nel triennio preso in esame: da €4.874.973 nel 2020 a € 5.100.000 nel 2021 (+4,6% rispetto al 2020) a €5.247.105 nel 2022 (+2,9% rispetto al 2021)».
In sostanza, nella prospettiva del gravame, la produzione del bilancio non ufficiale del primo semestre 2022, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non consentiva di ritenere dimostrata l'effettività della situazione di crisi descritta nella lettera di licenziamento.
pag. 5/11 Con il secondo motivo di impugnazione, ha lamentato la violazione e falsa Parte_1 applicazione dei principi normativi in materia di repechage, ed in particolare l'erronea valutazione del primo giudice in merito al riparto dell'onere probatorio.
Nella prospettiva del gravame, il Tribunale aveva trascurato che “l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro non si esaurisce nella dimostrazione della sussistenza della crisi aziendale e della conseguente riorganizzazione che ha comportato la soppressione del posto di lavoro, ma si estende anche alla prova dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore (c.d. obbligo di repechage). La violazione dell'obbligo di repechage si configura, infatti, quando il datore di lavoro, pur in presenza di posizioni lavorative disponibili nella propria organizzazione e compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore, anche se di livello inferiore, omette di offrirle al dipendente prima di procedere al licenziamento”.
Nel caso di specie, detto onere non era stato assolto, risultando pacifico che le mansioni svolte da non erano state soppresse bensì riassegnate ad un lavoratore Parte_1 somministrato ( ), che precedentemente si occupava esclusivamente di Persona_1 carpenteria;
secondo l'appellante, “Come affermato da Cass. n. 29914/2024, il datore di lavoro deve provare non solo l'assenza di assunzioni con lo stesso inquadramento formale del lavoratore licenziato, ma anche l'inesistenza di posizioni disponibili per mansioni analoghe o equivalenti. Nel caso di specie, la redistribuzione delle mansioni ad un lavoratore somministrato dimostra proprio l'esistenza di posizioni lavorative nelle quali il sig. avrebbe potuto essere utilmente ricollocato. In presenza Parte_1 di mansioni fungibili, secondo consolidata giurisprudenza, la scelta del lavoratore da licenziare deve essere effettuata nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, tenendo conto di elementi oggettivi quali il carico di famiglia, l'anzianità di servizio e le esigenze tecnico- produttive ed organizzative”.
Per queste ragioni, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 30.5.2025 si è costituita per il gravame
, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
pag. 6/11 In particolare, in ordine al primo motivo di appello, la società ha evidenziato che
“la valutazione della genuina sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva - disciplinato ex art. 3 legge n. 604 del 1966 – deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti e non future ed eventuali”; la procedura di licenziamento oggetto di causa era stata avviata nell'aprile 2022 quando, il bilancio semestrale, unico disponibile, registrava perdite significative. La documentazione prodotta da in grado di appello (in particolare il bilancio annuale del 2022) Parte_1 era inammissibile, perché tardivamente prodotta in assenza, tra l'altro, del requisito di indispensabilità di cui all'art. 437 c.p.c.
Quanto al secondo motivo di gravame, la società ha evidenziato che Persona_1
era un lavoratore somministrato già in forza presso la Società alla data
[...] dell'intimazione del recesso dal rapporto di lavoro oggetto di causa, abitualmente adibito a mansioni di carpenteria e solo occasionalmente chiamato a svolgere l'incarico di addetto al torno a giostra (incarico proprio dell'appellante).
Inoltre, a dire dell'appellata, il recesso per giustificato motivo oggettivo era da reputare legittimo anche se il datore di lavoro procede alla riorganizzazione delle risorse interne e, per periodi limitati, all'impiego di nuove risorse mediante contratti di somministrazione o contratti a termine stagionali. Tale condotta non è, infatti, equiparabile all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale e, pertanto, non comporta violazione dell'obbligo di repêchage.
L'appellata ha anche eccepito l'inammissibilità delle domande svolte da nel ricorso di primo grado (poi altrettanto inammissibilmente mutate); Parte_2 dette domande erano state infatti formulate in modo contraddittorio, con riguardo in via principale alle tutele di cui all'art. 18 legge n. 300/1970 ed in via subordnata a quelle previste dal d.lgs. n. 23/2015.
All'udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il secondo motivo di appello è fondato.
pag. 7/11 Conviene ricordare che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di repêchage, grava interamente sul datore l'onere di allegare e provare l'inesistenza di qualsiasi altra posizione lavorativa, anche inferiore, anche a termine, in cui possa essere utilmente ricollocato il prestatore, sul quale, di converso, non grava alcun onere, nemmeno di allegazione. Se simili mansioni sussistono, il datore può legittimamente recedere solo a fronte del rifiuto del prestatore di vedersele assegnate, oppure se, avuto riguardo alla specifica condizione e alla intera storia professionale del prestatore, quest'ultimo non possiede le competenze professionali richieste per l'espletamento delle mansioni (Cass. lav., 10/07/2024, n.18904; Cass. 30/01/2024, n.2739). Inoltre, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (Cass. 11/11/2019 n. 29102); ancora,
“In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, all'esito della sentenza della
Corte cost. n. 125 del 2022 l'accertamento del giudice che prelude all'applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, st.lav. ha ad oggetto la semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, non essendo più richiesta la verifica di manifesta inesistenza dei presupposti di legittimità dello stesso
(cfr. Cass. 1/07/2024 n. 18075).
Nel caso di specie, la società non ha assolto al proprio onere probatorio.
In primo luogo, va rilevato che non essendo stato prodotto il LUL, non può ritenersi dimostrato quanto meramente affermato dalla società in ordine all'assenza di nuove assunzioni successive al licenziamento di . Parte_1
Né può ritenersi che, a fronte dell'affermazione – non provata-della società di non avere eseguito nuove assunzioni successivamente al licenziamento di Parte_1 quest'ultimo- che nel ricorso ex art. 414 c.p.c.- cfr. paragrafo 2, pagina 7 e seguenti- aveva espressamente eccepito la violazione dell'obbligo di repechage-fosse gravato da oneri ulteriori di contestazione. Va ricordato infatti che «La contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non pag. 8/11 ribalta sull'attore l'onere di "contestare l'altrui contestazione", dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo» (così cfr. Cass. n. 6183 del 14/03/2018).
Il difetto di prova circa l'inesistenza di nuove assunzioni in profili compatibili con quello di , successive al licenziamento di quest'ultimo, già di per sé Parte_1 giustifica l'accoglimento dell'impugnazione, con applicazione delle tutele di cui all'art. 18 commi VII e IV legge n. 300/1970.
A detta ragione se ne aggiunge un'altra, pure autonomamente idonea a sorreggere la declaratoria di illegittimità del recesso aziendale e l'applicazione delle medesime tutele.
Ed infatti, la stessa appellata riconosce che, presso il reparto di produzione, fosse impiegato – con mansioni di carpentiere- un lavoratore somministrato (senza nemmeno specificare se a tempo determinato od indeterminato), lavoratore cui è stata affidata l'esecuzione delle lavorazioni sul torno a giostra dopo il recesso di . Parte_1
Non vi è prova- che era onere della società fornire – dell'infungibilità professionale dei due lavoratori.
In assenza di simile prova, che era onere dell'appellata fornire, la scelta organizzativa del datore di lavoro, ad avviso del Collegio, depone nel senso della violazione dell'obbligo di repechage, posto che l'azienda avrebbe dovuto allegare ed offrire di provare l'infungibilità del profilo professionale di rispetto a quello del Parte_1 lavoratore somministrato (ben potendo, viceversa, conservarsi il posto di lavoro del dipendente a fronte dell'interruzione del rapporto commerciale di somministrazione).
Per questi motivi
, assorbito il primo profilo di gravame, in riforma della sentenza n.
722/2024 del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 18, commi VII e IV, legge n.
300/1970, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato a
[...]
in data 1.6.2022 e per l'effetto Parte_1 Controparte_1
va condannata a reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro ed a
[...] corrispondergli un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, entro il limite di 12 mensilità.
Non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità delle domande del lavoratore che, secondo l'appellata, sarebbero state articolate in modo contraddittorio nel ricorso di primo grado, con riferimento in via principale alle previsioni dell'art. 18 legge n.
pag. 9/11 300/1970 e in via subordinata dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “Sul piano processuale (…) nel giudizio sull'impugnazione del licenziamento il giudice, in presenza di idonea domanda, deve applicare il regime di tutela corrispondente alla fattispecie che si è realmente prodotta in giudizio secondo quanto previsto dalla legge, senza che rilevi il tenore delle richieste formulate della parte quanto alla identificazione degli effetti (e, nel caso di specie, il lavoratore aveva fatto riferimento ai vari regimi di tutela ed aveva invocato sia la nullità, sia l'illegittimità, sia l'inefficacia dell'atto)” (così punto 5.1
Cass. n. 9544/2025); posto che nel ricorso di primo grado il lavoratore aveva chiesto la tutela reintegratoria, e che dall'atto introduttivo emergevano tutti gli elementi per identificare la tutela dovuta al ricorrente, non si ravvisa, ad avviso del Collegio,
l'eccepito vizio di inammissibilità della domanda.
Alle statuizioni che precedono deve peraltro essere accompagnata la condanna di al versamento dei contributi assistenziali e Controparte_1 previdenziali come per legge, e ciò anche in considerazione del principio secondo cui
“In caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, ai sensi degli artt. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e degli artt.
2, comma 2 e 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi” (Cass. 10/03/2021, n. 6722).
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il pag. 10/11 principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono pertanto poste a carico della parte appellata.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.800,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 3.500,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
PQM
In riforma della sentenza n. 722/2024 del Tribunale di Monza, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a in data 1.6.2022 e per l'effetto Parte_1 condanna a reintegrare il lavoratore nel Controparte_1 proprio posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, entro il limite di 12 mensilità; condanna al versamento dei contributi Controparte_1 assistenziali e previdenziali come per legge;
condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
, liquidate in euro 3.800,00 per il primo grado di giudizio ed in euro Parte_1
3.500,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al
15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Milano, 12/06/2025
Il Presidente La Consigliera est.
Giovanni Picciau Laura Bertoli
pag. 11/11