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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE PRIMA Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro , in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1553/2020 promossa da:
), in proprio nonché quale procuratore speciale Parte_1 C.F._1 di nata a [...] il [...], C.F.: , con l'avv. Persona_1 C.F._2
MAZZOCCA GIOSUE' (C.F. ), giusta procura in atti C.F._3
PARTE ATTRICE nei confronti di
), con l'avv. SIERVO RAFFAELE (C.F. Controparte_1 C.F._4
, giusta procura in atti C.F._5
PARTE CONVENUTA
, , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Pt_1
, ,
[...] Controparte_7 CP_8
CONVENUTI CONTUMACI
avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
1.2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U. 8/5/2014
n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016 n. 17214)., nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297).
2. L'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato alla L. 9 agosto 2013, n.
98 - artt. 84 e 84 bis - prevede che chi intende promuovere un giudizio in materia di diritti reali e condominio, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione dinanzi ad un organismo abilitato, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale.
2.1. L'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede che sia al primo incontro che agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
2.3. Sull'interpretazione di detta norma e sulla delegabilità a terzi della partecipazione alla detta procedura si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con sentenza del 27 marzo 2019 n. 8473, ove si legge: "... La questione giuridica che il ricorso impone di risolvere è se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie pagina2 di 7 indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del d.ls. n. 28 del 2010 (introdotto dall'art. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni della legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte cost. con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire. Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti. Il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché potessero liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultassero irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Quanto alla presenza dell'avvocato, essa originariamente non era neppure prevista' è stata introdotta nell'art. 5 dal comma 1 bis, che prevede che chi intenda esercitare pagina3 di 7 l'azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio avvocato. Si può osservare che la novella del 2013, che introduce la presenza necessaria dell'avvocato, con l'affiancare all'avvocato esperto in tecniche processuali che "rappresenta" la parte nel processo, l'avvocato esperto in tecniche negoziali che "assiste" la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate. Non è questa la sede per valutare le probabilità di successo della creazione forzosa di una cultura della mediazione. Occorre prendere atto che la legge impone in una vasta serie di casi, come momento necessario e significativo precedente alla possibilità stessa di introdurre il giudizio, la necessità di esperire la mediazione e sciogliere alcuni nodi del rapporto tra mediazione obbligatoria e giudizio, per individuare quando la condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta e in particolare se, nel caso di specie, il giudice abbia correttamente ritenuto che l'azione proposta fosse improcedibile (valutazione effettuata ai soli fini della soccombenza virtuale, perché qui la domanda di merito era stata alla fine rinunciata). Come si è detto, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare
(alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile.
In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto pagina4 di 7 strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente
(v. art. 231 c.p.c, sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del 2000:
"L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 cod. proc. civ.. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore.
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della
Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti pagina5 di 7 della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere
è conferito allo stesso professionista.
3. Nel caso in esame non veniva rilasciata, come da procura ridepositata con note del
24/4/23, procura idonea, in quanto mera “procura alle liti”, ancorché consolare, peraltro generica e non riferita neanche espressamente al presente giudizio né alla fase di mediazione, diversamente da quanto dedotto dalla attrice con comparsa conclusionale del
3/2/25 pag. 4, né essendo possibile la pur richiesta integrazione postuma trattandosi peraltro di materia successoria e divisoria in cui sussiste litisconsorzio necessario tra le parti ex art. 784 c.p.c..
Giova inoltre evidenziare, stante la deduzione avanzata in proposito degli attori già con le predette note, che le norme relative alle condizioni di ammissibilità e procedibilità sono di ordine pubblico processuale, “di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall'art. 101, comma 2 c.p.c. (in tal senso, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 04.03.2019, n. 6218 e
Cassazione civile sez. VI, 29.09.2015, n. 19372, che ha stabilito che “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
(nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”)” (così, Tribunale di Castrovillari, sentenza del 04.08.2020, nel quale il rilievo d'ufficio è avvenuto in sede di gravame).
Per vero, come da orientamento costante del Tribunale, il riferimento di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5 al rilievo solo in prima udienza va correttamente riferito all'omissione della previa mediazione ante causam e non a quella disposta dal giudice.
pagina6 di 7 4. Ciò posto, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, non essendo stato espletato il procedimento di mediazione obbligatoria, la domanda non può che essere dichiarata improcedibile.
4.2. La declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio (benché solo in rito) e consente di poter ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo entro i minimi stante la ridottissima attività processuale espletata e la pronuncia di mero rito e con esclusione della fase istruttoria in concreto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara improcedibile la domanda;
condanna altresì gli attori, solidalmente tra loro, a rimborsare alla convenuta costituita le spese di lite, che liquida in € 3.000 per compenso Controparte_1 professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Lagonegro, data da consolle
Il Giudice
Riccardo Sabato
pagina7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE PRIMA Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro , in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1553/2020 promossa da:
), in proprio nonché quale procuratore speciale Parte_1 C.F._1 di nata a [...] il [...], C.F.: , con l'avv. Persona_1 C.F._2
MAZZOCCA GIOSUE' (C.F. ), giusta procura in atti C.F._3
PARTE ATTRICE nei confronti di
), con l'avv. SIERVO RAFFAELE (C.F. Controparte_1 C.F._4
, giusta procura in atti C.F._5
PARTE CONVENUTA
, , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Pt_1
, ,
[...] Controparte_7 CP_8
CONVENUTI CONTUMACI
avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
1.2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U. 8/5/2014
n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016 n. 17214)., nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297).
2. L'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato alla L. 9 agosto 2013, n.
98 - artt. 84 e 84 bis - prevede che chi intende promuovere un giudizio in materia di diritti reali e condominio, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione dinanzi ad un organismo abilitato, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale.
2.1. L'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede che sia al primo incontro che agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
2.3. Sull'interpretazione di detta norma e sulla delegabilità a terzi della partecipazione alla detta procedura si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con sentenza del 27 marzo 2019 n. 8473, ove si legge: "... La questione giuridica che il ricorso impone di risolvere è se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie pagina2 di 7 indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del d.ls. n. 28 del 2010 (introdotto dall'art. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni della legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte cost. con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire. Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti. Il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché potessero liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultassero irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Quanto alla presenza dell'avvocato, essa originariamente non era neppure prevista' è stata introdotta nell'art. 5 dal comma 1 bis, che prevede che chi intenda esercitare pagina3 di 7 l'azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio avvocato. Si può osservare che la novella del 2013, che introduce la presenza necessaria dell'avvocato, con l'affiancare all'avvocato esperto in tecniche processuali che "rappresenta" la parte nel processo, l'avvocato esperto in tecniche negoziali che "assiste" la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate. Non è questa la sede per valutare le probabilità di successo della creazione forzosa di una cultura della mediazione. Occorre prendere atto che la legge impone in una vasta serie di casi, come momento necessario e significativo precedente alla possibilità stessa di introdurre il giudizio, la necessità di esperire la mediazione e sciogliere alcuni nodi del rapporto tra mediazione obbligatoria e giudizio, per individuare quando la condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta e in particolare se, nel caso di specie, il giudice abbia correttamente ritenuto che l'azione proposta fosse improcedibile (valutazione effettuata ai soli fini della soccombenza virtuale, perché qui la domanda di merito era stata alla fine rinunciata). Come si è detto, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare
(alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile.
In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto pagina4 di 7 strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente
(v. art. 231 c.p.c, sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del 2000:
"L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 cod. proc. civ.. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore.
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della
Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti pagina5 di 7 della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere
è conferito allo stesso professionista.
3. Nel caso in esame non veniva rilasciata, come da procura ridepositata con note del
24/4/23, procura idonea, in quanto mera “procura alle liti”, ancorché consolare, peraltro generica e non riferita neanche espressamente al presente giudizio né alla fase di mediazione, diversamente da quanto dedotto dalla attrice con comparsa conclusionale del
3/2/25 pag. 4, né essendo possibile la pur richiesta integrazione postuma trattandosi peraltro di materia successoria e divisoria in cui sussiste litisconsorzio necessario tra le parti ex art. 784 c.p.c..
Giova inoltre evidenziare, stante la deduzione avanzata in proposito degli attori già con le predette note, che le norme relative alle condizioni di ammissibilità e procedibilità sono di ordine pubblico processuale, “di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall'art. 101, comma 2 c.p.c. (in tal senso, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 04.03.2019, n. 6218 e
Cassazione civile sez. VI, 29.09.2015, n. 19372, che ha stabilito che “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
(nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”)” (così, Tribunale di Castrovillari, sentenza del 04.08.2020, nel quale il rilievo d'ufficio è avvenuto in sede di gravame).
Per vero, come da orientamento costante del Tribunale, il riferimento di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5 al rilievo solo in prima udienza va correttamente riferito all'omissione della previa mediazione ante causam e non a quella disposta dal giudice.
pagina6 di 7 4. Ciò posto, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, non essendo stato espletato il procedimento di mediazione obbligatoria, la domanda non può che essere dichiarata improcedibile.
4.2. La declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio (benché solo in rito) e consente di poter ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo entro i minimi stante la ridottissima attività processuale espletata e la pronuncia di mero rito e con esclusione della fase istruttoria in concreto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara improcedibile la domanda;
condanna altresì gli attori, solidalmente tra loro, a rimborsare alla convenuta costituita le spese di lite, che liquida in € 3.000 per compenso Controparte_1 professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Lagonegro, data da consolle
Il Giudice
Riccardo Sabato
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