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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 23/10/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RG N 375/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione collegiale, in persona di:
- dott. Vittorio Cobianchi Bellisari – presidente/relatore;
- dott.ssa Angela Di Dio – giudice
- dott. Marco Ponsiglione – giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 375/2022, tra le seguenti parti:
già c.f. Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di precetto, P.IVA_1
dall'Avv. Roberto Prozzo, giusta procura in atti;
- parte attrice
e per essa, quale mandataria Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Testa;
- Parte convenuta;
CP_3
- parte convenuta, contumace;
; Controparte_4
- parte convenuta, contumace;
Controparte_5
- parte convenuta, contumace;
Oggetto: divisione endoesecutiva.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 25/09/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767;
Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
La ha promosso dinanzi al Tribunale di Isernia la procedura esecutiva CP_1
immobiliare n. 47/10 r.g.e. in danno del sig. ed avente ad oggetto la CP_3
quota pari ad 1/6 del diritto di proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di
Isernia: locale sito alla C.da Asinina, riportato nel catasto dei fabbricati, fol. 69,
p.lla 680, zona cens.1, categoria C/6, cl. 1, consistenza 23 mq, piano T-1s; appartamento sito alla C.da Riccione n. 51, riportato nel catasto dei fabbricati, fol.
69, p.lla 637, sub 2, zona cens.2, categoria A/4, cl. 2, vani 8, piano T-1; terreno riportato nel catasto dei terreni, al fol. 69, p.lla 622, seminativo arborato, cl.3, are
16,95.
Con ordinanza del 22 febbraio 2022, il Giudice dell'Esecuzione, stante la natura indivisibile dei beni pignorati e la non convenienza alla vendita della quota indivisa dei beni, ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare e ha disposto procedersi al giudizio di divisione.
La ha ritualmente e tempestivamente provveduto a introdurre il CP_1
presente giudizio di divisione, notificando l'ordinanza ai litisconsorti necessari e, tra essi, ai comproprietari.
Si è costituito in giudizio il creditore intervenuto il quale ha Parte_1
aderito alla richiesta di divisione dei beni staggiti.
All'udienza dell' 11 ottobre 2022 le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.
Il Tribunale di Isernia, con ordinanza del 12 ottobre 2022, ha concesso i termini e ha fissato l'udienza del 25 aprile 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Parte attrice ha ritualmente depositato la prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., nella quale ha fatto rilevare quanto segue: -all'atto della notifica del pignoramento immobiliare, avvenuta in data 3 maggio
2010, i comproprietari dei beni staggiti erano:
il sig. , debitore esecutato, comproprietario per la quota di 1/6 ; CP_3
la sig.ra sorella del debitore esecutato, comproprietaria per la quota CP_6
di 1/6;
il sig. , padre dei signori e di Controparte_4 CP_3 CP_6
comproprietario per la quota di 4/6;
- in data 12 aprile 2011 la signora è deceduta;
CP_6
- chiamato all'eredità della era il figlio, sig. CP_3 Controparte_5
- l'ordinanza introduttiva del giudizio divisorio è stata notificata al IA, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 22 agosto 2022;
- il IA non si è costituito in giudizio;
- nelle more, sono decorsi 10 anni dalla data di decesso (12 aprile 2011) della signora;
CP_3
- il diritto di accettare l'eredità, ai sensi dell'art. 480 c.c., è prescritto;
- tale prescrizione opera nei confronti di tutti gli aventi diritto alla successione legittima della signora , eccezion fatta per il fratello;
CP_6 CP_3
- il sig. , infatti, come risulta dai verbali di sopralluogo del 24 CP_3
febbraio 2012 e del 15 aprile 2021 allegati alle perizie depositate nella procedura esecutiva n. 47/2010 r.g.e., è sempre stato nel possesso dei beni ereditari-beni pignorati pro quota;
- l'art. 485 c.c. pone a carico del chiamato in possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione;
- trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice, avendo acquistato ope legis l'eredità
(Cass. 98/2911);
- nel caso di specie, non risulta adempiuto l'onere dell'inventario da parte del
; CP_3
- ne consegue che il sig. deve considerarsi erede puro e semplice CP_3
della sorella ed, in particolare, erede della per la quota di 1/6 CP_6 CP_3
della piena proprietà dei beni pignorati pro quota;
- l'accertamento dell'acquisto ope legis dell'eredità della sorella da parte del CP_3
fa sì che egli risulti comproprietario dei beni staggiti per la quota complessiva dei
2/6;
Il possesso dei beni ereditari previsto dall'articolo 485 del Cc per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario. (Cassazione civile sez. II, 14/02/2019,
n.4456, Cassazione civile sez. II, 14/05/1994, n.4707). Non occorre possedere l'intero patrimonio relitto, ma anche un solo bene, di cui sia nota la provenienza ereditaria (Cass. 05.06.1979 n. 3175, Cass. 2008 n. 11018).
Nella medesima prima memoria istruttoria, la ha precisato le CP_1
conclusioni come segue:
1. Dichiarare che il sig. , nato a [...] il [...], CP_3
c.f. , ha acquistato ope legis l'eredità devoluta dalla sorella CodiceFiscale_1 , nata a [...] il [...] c.f. CP_6 CodiceFiscale_2
e deceduta il 12 aprile 2011 ed è suo erede.
2. Dichiarare che il sig. ha acquisito per successione di CP_3 CP_6
, i seguenti beni:
[...]
- locale sito alla C.da Asinina, riportato nel catasto dei fabbricati, fol. 69, p.lla 680, zona cens.1, categoria C/6, cl. 1, consistenza 23 mq, piano T-1s, per la piena proprietà e per la quota di 1/6;
- appartamento sito alla C.da Riccione n. 51, riportato nel catasto dei fabbricati, fol.
69, p.lla 637, sub 2, zona cens.2, categoria A/4, cl. 2, vani 8, piano T-1, per la piena proprietà e per la quota di 1/6;
- terreno riportato nel catasto dei terreni, al fol. 69, p.lla 622, seminativo arborato, cl.3, are 16,95, per la piena proprietà e per la quota di 1/6;
3. Ordinare alla conservatoria la trascrizione del provvedimento di accertamento.
4. Accertare e dichiarare che gli immobili indicati nella premessa del presente atto oggetto del pignoramento immobiliare promosso dalla sono: Controparte_1
- di proprietà del sig. per la quota dei 2/6; CP_3
- di proprietà, per la quota dei 4/6 del sig. , nato a [...] il 7 Controparte_4
giugno 1946, soggetto non obbligato nei confronti della Controparte_1
5. Procedere alla vendita dei medesimi beni con attribuzione delle somme di pertinenza della quota di comproprietà del debitore esecutato al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Isernia al fine dell'assegnazione ai creditori secondo le legittime cause di prelazione.
6. Porre le spese e competenze di causa, in caso di opposizione a carico degli opponenti, ovvero carico del debitore esecutato. Esaurita l'istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
10/12/2024.
OSSERVA
La domanda di scioglimento della comunione non può trovare accoglimento, né possono trovare accoglimento le ulteriori domande formulate dalla parte attrice nell'ambito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
In particolare, va evidenziato che le domande proposte dalla parte attrice con la prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. devono ritenersi inammissibili, non costituendo una precisazione della domanda principale, ma domande radicalmente nuove rispetto alla originaria domanda di divisione pura e semplice, e che avrebbero dovuto essere formulate nell'atto introduttivo. La circostanza che quest'ultimo sia rappresentato dall'ordinanza del GE nel caso in esame non rileva invero in senso impeditivo a tale possibilità per la parte attrice che avrebbe dovuto procedere ad introdurre il giudizio con un atto di citazione riproduttivo dell'ordinanza e con l'aggiunta delle ulteriori domande che intendeva far valere nei confronti dei condividenti.
I fatti e le circostanze dedotte con la memoria istruttoria infatti risultavano, come emerge dalla lettura della medesima, già noti alla parte attrice prima dell'introduzione del giudizio.
In ogni caso va evidenziato che all'accoglimento della domanda di divisione ostano diverse carenze probatorie.
In primo luogo va evidenziato che non risulta adeguatamente provata la qualità di eredi di in capo ai convenuti. CP_6
Sul punto appare doveroso rilevare quanto segue.
L'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento del titolo a succedere asseritamente spettante alle parti convenute;
titolo che, venendo qui in rilievo un caso di successione legittima, consiste negli allegati rapporti di parentela con i defunti e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, ovvero con il certificato di stato di famiglia integrale per uso di successione (cfr. Cass.
29.3.2006, n. 7276; Cass. 12.7.2005, n. 14605; Cass. 4.5.1999, n. 4414).
Nella fattispecie, parte attrice provveduto alla prova che era a lei richiesta, non avendo prodotto né la semplice dichiarazione di successione né tantomeno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai rapporti di parentela con il de cuis, atto che, secondo una parte della giurisprudenza (Cass. 29.5.2014, n. 12065), potrebbe in certi casi essere sufficiente anche per la prova in giudizio della qualità ereditaria, salvo quanto meglio appresso si dirà sul punto.
Risulta, invero, a tal fine prodotto soltanto un certificato di stato di famiglia al momento del decesso che tuttavia non appare sufficiente, necessitandosi di un certificato storico.
Non si ignora l'esistenza di un orientamento ermeneutico che ammette una prova meno rigorosa del rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, reputando necessaria l'allegazione degli atti dello stato civile solo nel caso in cui il rapporto di parentela sia in contestazione, per cui, laddove il convenuto non abbia sollevato alcuna obiezione in merito o la abbia sollevata tardivamente, il vincolo parentale che giustifica la chiamata all'eredità per legge dovrebbe ritenersi positivamente accertato.
Tale ipotesi interpretativa non è unanimemente condivisa dalla giurisprudenza e non si ritiene meritevole di adesione da questo Tribunale.
Come acutamente ed autorevolmente osservato (cfr. fra molte Tribunale Nocera
Inferiore sez. I, 27/03/2019, n.412) la disciplina della devoluzione ereditaria nelle ipotesi di successione legittima ha senza dubbio carattere indisponibile e presenta un'evidente rilevanza pubblicistica legata alla presenza tra i successibili legittimi, sia pure in posizione suppletiva rispetto a tutti gli altri, dello Stato italiano. La natura indisponibile di tale disciplina rende, dunque, del tutto irrilevante l'eventuale non contestazione della qualità di eredi spesa dalle parti ed impone al giudicante di accertare d'ufficio tale affermata qualità.
Osservazioni che assumono rilevanza pregnante nel caso in esame in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti convenute.
Richiamando ulteriormente le condivisibili osservazioni della citata giurisprudenza di merito, va rilevato come sia la stessa giurisprudenza di legittimità ad affermare che in ipotesi di successione nel processo, colui che, nella asserita qualità di erede legittimo, si costituisce per la prosecuzione o impugna la decisione emessa nei confronti del de cuius, è tenuto a provare la propria qualità ereditaria mediante la produzione degli atti dello stato civile senza che rilevi la mancata contestazione della controparte, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale
(cfr. Cass. 27.6.2005, n. 13738; Cass. 22.12.2003, n. 19625; Cass. 28.5.2003, n. 8527;
Cass. 14.3.2002, n. 3756; Cass. 25.5.2001, n. 226; Cass. sez. un., 26.1.2001, n. 1114;
Cass. 21.3.2000, n. 3299; Cass. 30.1.1998, n. 944, Cass. 14.10.1997, n. 10022; Cass.
27.2.1995, n. 2276).
Detto ciò, in ordine alle domande introdotte con le memorie istruttorie, va evidenziato come la stessa domanda di divisione originaria non possa trovare accoglimento in questa sede, risultando dalla documentazione ipocatastale prodotta
(certificati notarili), un difetto di continuità delle trascrizioni.
La massa dividenda, costituita da beni immobili, risulta infatti pervenuta agli odierni condividenti in virtù di una successione ereditaria precedente che non risulta seguita dalla trascrizione della relativa accettazione, né da altri atti o fatti che comportino accettazione risultanti dal materiale istruttorio.
Tanto premesso e passando al merito, deve in linea generale rammentarsi che in tema di divisione ereditaria, al fine di dar seguito alle operazioni divisionali, occorre che le parti producano in prima battuta i titoli di provenienza degli immobili in capo al loro dante causa, al fine di verificare il requisito della comproprietà in favore degli eredi legittimi (v., tra le tante, Trib. Cagliari, n. 1504/15): si ritiene, infatti, di condividere l'orientamento della giurisprudenza di merito (v., per tutti,
Corte d'Appello di Roma, sez. III, n. 2480 dell'01.06.2011) secondo cui la domanda di divisione non può essere accolta quando le parti non abbiano prodotto in giudizio i titoli di provenienza degli immobili, al fine di verificare l'effettiva titolarità della proprietà indivisa degli stessi, non potendosi attribuire alcuna rilevanza alle dichiarazioni di successione allegate in quanto trattasi di dichiarazioni provenienti dalle parti ai fini fiscali.
Sul punto appare doveroso rilevare che l'allegazione della sola dichiarazione di successione (come risultante dal certificato notarile, prodotto con le memorie istruttorie) non prova la sussistenza, in capo all'attore, della qualità richiesta per formulare la domanda di divisione, nè permette di accertare l'integrità del contraddittorio. Non può sottacersi invero che per condiviso orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione di successione è di regola inidonea, di per sé sola,
a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità (tra le tante, cfr. Cass. 11 maggio
2009 n. 10796).
Principi non dissimili devono ritenersi validi in sede di divisione ordinaria (alla quale è equiparabile la presente, pur se introdotta su ordine del giudice dell'esecuzione).
Nell'ambito di tali procedimenti invero deve ritenersi imprescindibile la produzione dei titoli di provenienza dell'immobile agli asseriti contitolari, al fine di verificare l'effettiva titolarità della proprietà indivisa in capo agli stessi.
Il menzionato indirizzo trova fondamento, oltre che nella regola generale secondo cui la divisione può essere domandata soltanto da ciascuno dei coeredi (art. 713
c.c.) ovvero dei comunisti (art. 1111 c.c.).
Ne consegue che l'esistenza della menzionata qualità costituisce indispensabile condizione dell'azione, la cui ricorrenza va verificata d'ufficio, sul principio dell'universalità della divisione, del quale è espressione l'art. 784 c.p.c., ove è stabilito che le domande di divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono essere proposte in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono, avuto riguardo al disposto dell'art. 1113 c.c..
Incombendo, dunque, sul giudice, adito con la domanda di divisione, la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualità di coerede-comunista in capo a colui contro il quale è formulata la domanda, nonché, per altro verso, della integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, è indispensabile che la parte attrice depositi la documentazione a tal fine necessaria;
la medesima documentazione, in breve, che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile (o agli immobili) effettuate nei venti anni anteriori alla notifica della domanda di divisione o, in alternativa, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
Nel caso in esame la parte attrice ha sì prodotto certificazione notarile attestante il contenuto dei registri immobiliari, tuttavia dalla stessa emerge, come detto un difetto nella continuità delle trascrizioni che impedisce in questa sede di ritenere provata la qualità richiesta in capo ai convenuti.
Va rilevato infatti come il giudizio di divisione ha un duplice oggetto:
l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione
(quindi la titolarità, nel caso in esame del diritto di proprietà) e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa. La duplicità dell'oggetto non esclude, tuttavia, l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit (v. Cass., 8.11.1983, n.
6591).
In definitiva, in assenza di certezza sulla proprietà degli stessi e sull'assenza di vincoli o pregiudizi, conseguibile solo attraverso idonea documentazione circa la titolarità in capo agli asseriti condividenti del diritto di proprietà sugli immobili, non
è possibile adottare alcuna statuizione in merito, la domanda di divisione non può trovare accoglimento.
I beni della cui divisione in questa sede si discorre infatti risultano, in base alle attestazioni del notaio pervenuti ai convenuti condividenti in ragione della successione della sig.ra deceduta in data 27/9/2001, della cui successione Per_1
risulta trascritta solo la relativa denuncia, ma non anche la conseguenziale accettazione.
Tale circostanza risultando dagli atti prodotti dalla medesima parte attrice avrebbe dovuto indurre quest'ultima ad attivarsi al fine di ripristinare detta continuità, eventualmente instaurando un giudizio volto ad accertare il compimento di atti che importino accettazione, non risultando questi dai pubblici registri, né da altri atti o fatti che possano ritenersi pienamente provati sulla base del materiale istruttorio.
In conclusione, la domanda di divisione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite saranno integralmente compensate, stante la contumacia dei convenuti e la adesione alla domanda di parte attrice prestata dalla unica parte costituita.
PQM
Rigetta la domanda spiegata da Controparte_1
Spese compensate.
Isernia 09/10/2025 Il presidente- estensore Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione collegiale, in persona di:
- dott. Vittorio Cobianchi Bellisari – presidente/relatore;
- dott.ssa Angela Di Dio – giudice
- dott. Marco Ponsiglione – giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 375/2022, tra le seguenti parti:
già c.f. Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di precetto, P.IVA_1
dall'Avv. Roberto Prozzo, giusta procura in atti;
- parte attrice
e per essa, quale mandataria Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Testa;
- Parte convenuta;
CP_3
- parte convenuta, contumace;
; Controparte_4
- parte convenuta, contumace;
Controparte_5
- parte convenuta, contumace;
Oggetto: divisione endoesecutiva.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 25/09/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767;
Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
La ha promosso dinanzi al Tribunale di Isernia la procedura esecutiva CP_1
immobiliare n. 47/10 r.g.e. in danno del sig. ed avente ad oggetto la CP_3
quota pari ad 1/6 del diritto di proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di
Isernia: locale sito alla C.da Asinina, riportato nel catasto dei fabbricati, fol. 69,
p.lla 680, zona cens.1, categoria C/6, cl. 1, consistenza 23 mq, piano T-1s; appartamento sito alla C.da Riccione n. 51, riportato nel catasto dei fabbricati, fol.
69, p.lla 637, sub 2, zona cens.2, categoria A/4, cl. 2, vani 8, piano T-1; terreno riportato nel catasto dei terreni, al fol. 69, p.lla 622, seminativo arborato, cl.3, are
16,95.
Con ordinanza del 22 febbraio 2022, il Giudice dell'Esecuzione, stante la natura indivisibile dei beni pignorati e la non convenienza alla vendita della quota indivisa dei beni, ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare e ha disposto procedersi al giudizio di divisione.
La ha ritualmente e tempestivamente provveduto a introdurre il CP_1
presente giudizio di divisione, notificando l'ordinanza ai litisconsorti necessari e, tra essi, ai comproprietari.
Si è costituito in giudizio il creditore intervenuto il quale ha Parte_1
aderito alla richiesta di divisione dei beni staggiti.
All'udienza dell' 11 ottobre 2022 le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.
Il Tribunale di Isernia, con ordinanza del 12 ottobre 2022, ha concesso i termini e ha fissato l'udienza del 25 aprile 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Parte attrice ha ritualmente depositato la prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., nella quale ha fatto rilevare quanto segue: -all'atto della notifica del pignoramento immobiliare, avvenuta in data 3 maggio
2010, i comproprietari dei beni staggiti erano:
il sig. , debitore esecutato, comproprietario per la quota di 1/6 ; CP_3
la sig.ra sorella del debitore esecutato, comproprietaria per la quota CP_6
di 1/6;
il sig. , padre dei signori e di Controparte_4 CP_3 CP_6
comproprietario per la quota di 4/6;
- in data 12 aprile 2011 la signora è deceduta;
CP_6
- chiamato all'eredità della era il figlio, sig. CP_3 Controparte_5
- l'ordinanza introduttiva del giudizio divisorio è stata notificata al IA, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 22 agosto 2022;
- il IA non si è costituito in giudizio;
- nelle more, sono decorsi 10 anni dalla data di decesso (12 aprile 2011) della signora;
CP_3
- il diritto di accettare l'eredità, ai sensi dell'art. 480 c.c., è prescritto;
- tale prescrizione opera nei confronti di tutti gli aventi diritto alla successione legittima della signora , eccezion fatta per il fratello;
CP_6 CP_3
- il sig. , infatti, come risulta dai verbali di sopralluogo del 24 CP_3
febbraio 2012 e del 15 aprile 2021 allegati alle perizie depositate nella procedura esecutiva n. 47/2010 r.g.e., è sempre stato nel possesso dei beni ereditari-beni pignorati pro quota;
- l'art. 485 c.c. pone a carico del chiamato in possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione;
- trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice, avendo acquistato ope legis l'eredità
(Cass. 98/2911);
- nel caso di specie, non risulta adempiuto l'onere dell'inventario da parte del
; CP_3
- ne consegue che il sig. deve considerarsi erede puro e semplice CP_3
della sorella ed, in particolare, erede della per la quota di 1/6 CP_6 CP_3
della piena proprietà dei beni pignorati pro quota;
- l'accertamento dell'acquisto ope legis dell'eredità della sorella da parte del CP_3
fa sì che egli risulti comproprietario dei beni staggiti per la quota complessiva dei
2/6;
Il possesso dei beni ereditari previsto dall'articolo 485 del Cc per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario. (Cassazione civile sez. II, 14/02/2019,
n.4456, Cassazione civile sez. II, 14/05/1994, n.4707). Non occorre possedere l'intero patrimonio relitto, ma anche un solo bene, di cui sia nota la provenienza ereditaria (Cass. 05.06.1979 n. 3175, Cass. 2008 n. 11018).
Nella medesima prima memoria istruttoria, la ha precisato le CP_1
conclusioni come segue:
1. Dichiarare che il sig. , nato a [...] il [...], CP_3
c.f. , ha acquistato ope legis l'eredità devoluta dalla sorella CodiceFiscale_1 , nata a [...] il [...] c.f. CP_6 CodiceFiscale_2
e deceduta il 12 aprile 2011 ed è suo erede.
2. Dichiarare che il sig. ha acquisito per successione di CP_3 CP_6
, i seguenti beni:
[...]
- locale sito alla C.da Asinina, riportato nel catasto dei fabbricati, fol. 69, p.lla 680, zona cens.1, categoria C/6, cl. 1, consistenza 23 mq, piano T-1s, per la piena proprietà e per la quota di 1/6;
- appartamento sito alla C.da Riccione n. 51, riportato nel catasto dei fabbricati, fol.
69, p.lla 637, sub 2, zona cens.2, categoria A/4, cl. 2, vani 8, piano T-1, per la piena proprietà e per la quota di 1/6;
- terreno riportato nel catasto dei terreni, al fol. 69, p.lla 622, seminativo arborato, cl.3, are 16,95, per la piena proprietà e per la quota di 1/6;
3. Ordinare alla conservatoria la trascrizione del provvedimento di accertamento.
4. Accertare e dichiarare che gli immobili indicati nella premessa del presente atto oggetto del pignoramento immobiliare promosso dalla sono: Controparte_1
- di proprietà del sig. per la quota dei 2/6; CP_3
- di proprietà, per la quota dei 4/6 del sig. , nato a [...] il 7 Controparte_4
giugno 1946, soggetto non obbligato nei confronti della Controparte_1
5. Procedere alla vendita dei medesimi beni con attribuzione delle somme di pertinenza della quota di comproprietà del debitore esecutato al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Isernia al fine dell'assegnazione ai creditori secondo le legittime cause di prelazione.
6. Porre le spese e competenze di causa, in caso di opposizione a carico degli opponenti, ovvero carico del debitore esecutato. Esaurita l'istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
10/12/2024.
OSSERVA
La domanda di scioglimento della comunione non può trovare accoglimento, né possono trovare accoglimento le ulteriori domande formulate dalla parte attrice nell'ambito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
In particolare, va evidenziato che le domande proposte dalla parte attrice con la prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. devono ritenersi inammissibili, non costituendo una precisazione della domanda principale, ma domande radicalmente nuove rispetto alla originaria domanda di divisione pura e semplice, e che avrebbero dovuto essere formulate nell'atto introduttivo. La circostanza che quest'ultimo sia rappresentato dall'ordinanza del GE nel caso in esame non rileva invero in senso impeditivo a tale possibilità per la parte attrice che avrebbe dovuto procedere ad introdurre il giudizio con un atto di citazione riproduttivo dell'ordinanza e con l'aggiunta delle ulteriori domande che intendeva far valere nei confronti dei condividenti.
I fatti e le circostanze dedotte con la memoria istruttoria infatti risultavano, come emerge dalla lettura della medesima, già noti alla parte attrice prima dell'introduzione del giudizio.
In ogni caso va evidenziato che all'accoglimento della domanda di divisione ostano diverse carenze probatorie.
In primo luogo va evidenziato che non risulta adeguatamente provata la qualità di eredi di in capo ai convenuti. CP_6
Sul punto appare doveroso rilevare quanto segue.
L'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento del titolo a succedere asseritamente spettante alle parti convenute;
titolo che, venendo qui in rilievo un caso di successione legittima, consiste negli allegati rapporti di parentela con i defunti e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, ovvero con il certificato di stato di famiglia integrale per uso di successione (cfr. Cass.
29.3.2006, n. 7276; Cass. 12.7.2005, n. 14605; Cass. 4.5.1999, n. 4414).
Nella fattispecie, parte attrice provveduto alla prova che era a lei richiesta, non avendo prodotto né la semplice dichiarazione di successione né tantomeno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai rapporti di parentela con il de cuis, atto che, secondo una parte della giurisprudenza (Cass. 29.5.2014, n. 12065), potrebbe in certi casi essere sufficiente anche per la prova in giudizio della qualità ereditaria, salvo quanto meglio appresso si dirà sul punto.
Risulta, invero, a tal fine prodotto soltanto un certificato di stato di famiglia al momento del decesso che tuttavia non appare sufficiente, necessitandosi di un certificato storico.
Non si ignora l'esistenza di un orientamento ermeneutico che ammette una prova meno rigorosa del rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, reputando necessaria l'allegazione degli atti dello stato civile solo nel caso in cui il rapporto di parentela sia in contestazione, per cui, laddove il convenuto non abbia sollevato alcuna obiezione in merito o la abbia sollevata tardivamente, il vincolo parentale che giustifica la chiamata all'eredità per legge dovrebbe ritenersi positivamente accertato.
Tale ipotesi interpretativa non è unanimemente condivisa dalla giurisprudenza e non si ritiene meritevole di adesione da questo Tribunale.
Come acutamente ed autorevolmente osservato (cfr. fra molte Tribunale Nocera
Inferiore sez. I, 27/03/2019, n.412) la disciplina della devoluzione ereditaria nelle ipotesi di successione legittima ha senza dubbio carattere indisponibile e presenta un'evidente rilevanza pubblicistica legata alla presenza tra i successibili legittimi, sia pure in posizione suppletiva rispetto a tutti gli altri, dello Stato italiano. La natura indisponibile di tale disciplina rende, dunque, del tutto irrilevante l'eventuale non contestazione della qualità di eredi spesa dalle parti ed impone al giudicante di accertare d'ufficio tale affermata qualità.
Osservazioni che assumono rilevanza pregnante nel caso in esame in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti convenute.
Richiamando ulteriormente le condivisibili osservazioni della citata giurisprudenza di merito, va rilevato come sia la stessa giurisprudenza di legittimità ad affermare che in ipotesi di successione nel processo, colui che, nella asserita qualità di erede legittimo, si costituisce per la prosecuzione o impugna la decisione emessa nei confronti del de cuius, è tenuto a provare la propria qualità ereditaria mediante la produzione degli atti dello stato civile senza che rilevi la mancata contestazione della controparte, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale
(cfr. Cass. 27.6.2005, n. 13738; Cass. 22.12.2003, n. 19625; Cass. 28.5.2003, n. 8527;
Cass. 14.3.2002, n. 3756; Cass. 25.5.2001, n. 226; Cass. sez. un., 26.1.2001, n. 1114;
Cass. 21.3.2000, n. 3299; Cass. 30.1.1998, n. 944, Cass. 14.10.1997, n. 10022; Cass.
27.2.1995, n. 2276).
Detto ciò, in ordine alle domande introdotte con le memorie istruttorie, va evidenziato come la stessa domanda di divisione originaria non possa trovare accoglimento in questa sede, risultando dalla documentazione ipocatastale prodotta
(certificati notarili), un difetto di continuità delle trascrizioni.
La massa dividenda, costituita da beni immobili, risulta infatti pervenuta agli odierni condividenti in virtù di una successione ereditaria precedente che non risulta seguita dalla trascrizione della relativa accettazione, né da altri atti o fatti che comportino accettazione risultanti dal materiale istruttorio.
Tanto premesso e passando al merito, deve in linea generale rammentarsi che in tema di divisione ereditaria, al fine di dar seguito alle operazioni divisionali, occorre che le parti producano in prima battuta i titoli di provenienza degli immobili in capo al loro dante causa, al fine di verificare il requisito della comproprietà in favore degli eredi legittimi (v., tra le tante, Trib. Cagliari, n. 1504/15): si ritiene, infatti, di condividere l'orientamento della giurisprudenza di merito (v., per tutti,
Corte d'Appello di Roma, sez. III, n. 2480 dell'01.06.2011) secondo cui la domanda di divisione non può essere accolta quando le parti non abbiano prodotto in giudizio i titoli di provenienza degli immobili, al fine di verificare l'effettiva titolarità della proprietà indivisa degli stessi, non potendosi attribuire alcuna rilevanza alle dichiarazioni di successione allegate in quanto trattasi di dichiarazioni provenienti dalle parti ai fini fiscali.
Sul punto appare doveroso rilevare che l'allegazione della sola dichiarazione di successione (come risultante dal certificato notarile, prodotto con le memorie istruttorie) non prova la sussistenza, in capo all'attore, della qualità richiesta per formulare la domanda di divisione, nè permette di accertare l'integrità del contraddittorio. Non può sottacersi invero che per condiviso orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione di successione è di regola inidonea, di per sé sola,
a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità (tra le tante, cfr. Cass. 11 maggio
2009 n. 10796).
Principi non dissimili devono ritenersi validi in sede di divisione ordinaria (alla quale è equiparabile la presente, pur se introdotta su ordine del giudice dell'esecuzione).
Nell'ambito di tali procedimenti invero deve ritenersi imprescindibile la produzione dei titoli di provenienza dell'immobile agli asseriti contitolari, al fine di verificare l'effettiva titolarità della proprietà indivisa in capo agli stessi.
Il menzionato indirizzo trova fondamento, oltre che nella regola generale secondo cui la divisione può essere domandata soltanto da ciascuno dei coeredi (art. 713
c.c.) ovvero dei comunisti (art. 1111 c.c.).
Ne consegue che l'esistenza della menzionata qualità costituisce indispensabile condizione dell'azione, la cui ricorrenza va verificata d'ufficio, sul principio dell'universalità della divisione, del quale è espressione l'art. 784 c.p.c., ove è stabilito che le domande di divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono essere proposte in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono, avuto riguardo al disposto dell'art. 1113 c.c..
Incombendo, dunque, sul giudice, adito con la domanda di divisione, la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualità di coerede-comunista in capo a colui contro il quale è formulata la domanda, nonché, per altro verso, della integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, è indispensabile che la parte attrice depositi la documentazione a tal fine necessaria;
la medesima documentazione, in breve, che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile (o agli immobili) effettuate nei venti anni anteriori alla notifica della domanda di divisione o, in alternativa, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
Nel caso in esame la parte attrice ha sì prodotto certificazione notarile attestante il contenuto dei registri immobiliari, tuttavia dalla stessa emerge, come detto un difetto nella continuità delle trascrizioni che impedisce in questa sede di ritenere provata la qualità richiesta in capo ai convenuti.
Va rilevato infatti come il giudizio di divisione ha un duplice oggetto:
l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione
(quindi la titolarità, nel caso in esame del diritto di proprietà) e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa. La duplicità dell'oggetto non esclude, tuttavia, l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit (v. Cass., 8.11.1983, n.
6591).
In definitiva, in assenza di certezza sulla proprietà degli stessi e sull'assenza di vincoli o pregiudizi, conseguibile solo attraverso idonea documentazione circa la titolarità in capo agli asseriti condividenti del diritto di proprietà sugli immobili, non
è possibile adottare alcuna statuizione in merito, la domanda di divisione non può trovare accoglimento.
I beni della cui divisione in questa sede si discorre infatti risultano, in base alle attestazioni del notaio pervenuti ai convenuti condividenti in ragione della successione della sig.ra deceduta in data 27/9/2001, della cui successione Per_1
risulta trascritta solo la relativa denuncia, ma non anche la conseguenziale accettazione.
Tale circostanza risultando dagli atti prodotti dalla medesima parte attrice avrebbe dovuto indurre quest'ultima ad attivarsi al fine di ripristinare detta continuità, eventualmente instaurando un giudizio volto ad accertare il compimento di atti che importino accettazione, non risultando questi dai pubblici registri, né da altri atti o fatti che possano ritenersi pienamente provati sulla base del materiale istruttorio.
In conclusione, la domanda di divisione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite saranno integralmente compensate, stante la contumacia dei convenuti e la adesione alla domanda di parte attrice prestata dalla unica parte costituita.
PQM
Rigetta la domanda spiegata da Controparte_1
Spese compensate.
Isernia 09/10/2025 Il presidente- estensore Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari