Ordinanza collegiale 28 ottobre 2022
Sentenza 23 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 28/10/2022, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/10/2022
N. 00919/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Troso e Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per la declaratoria del diritto
della ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione ed il valore retributivo degli stessi al fine di valutare l'interesse per la neutralizzazione degli ultimi contributi versati;
nonché per la condanna di INPS all'esibizione del modello RETR. PENS. e del modello TE 08 di prima liquidazione relativo alla pensione n. -OMISSIS-cat. VO (o di documentazione equipollente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to F. Cannoletta anche in sostituzione dell'avv.to U. Troso.
1) Premesso che l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale.
2) Ritenuto che, ciò detto nonché preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, sussista la necessità di acquisire una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso di parte ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (Mod. Retr. Pens. e Mod. TE08 di prima liquidazione della pensione oppure, in alternativa, documentazione di equipollente valore certificativo), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza - per completezza – della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.
3) Ritenuto pertanto di ordinare all’INPS di procedere al deposito della su indicata relazione, all’uopo fissando il termine di gg. 15 decorrente dalla data di notificazione della presente ordinanza presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui parte ricorrente è espressamente onerata.
4) Ritenuto di rinviare la causa, per le ulteriori determinazioni, alla camera di consiglio di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, dispone gli incombenti di cui in motivazione e rinvia la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 20 dicembre 2022.
Onera parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza all’INPS presso la sede reale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO