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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di IU del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 15.04.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5882/2024
Tra
L'Avv. CO RI, nato a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale: C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Gabriele Jannelli n. 186, presso lo studio dell'avv. Claudio La Rosa come in atti
Ricorrente E
Il (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, per il (C.F. Controparte_2
), in persona del Ministro pro tempore, nonché per la P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11, domiciliano per legge;
come in atti Resistenti
Nonché
l' (C.F. ) in Controparte_4 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliati in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_4
Resistente Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 08.03.2024 e ritualmente notificato, l'istante deduceva:
-Di aver svolto funzione di IU di PA presso l'ufficio del IU di PA di Napoli, dalla delibera di nomina emessa dal CSM del 13/02/2002 al 18/10/2013, data di risoluzione del rapporto per sopravvenuto raggiungimento dei limiti di età,
-di essersi dedicato esclusivamente al settore e ai giudizi civili svolgendo nel periodo in oggetto dal mese di gennaio al mese di luglio tre udienze a settimana quale IU monocratico, tranne che nel periodo feriale di Agosto, ove in ogni caso, non ha percepito alcuna retribuzione;
-di essere stato immesso nelle funzioni con il decreto di prima nomina per un primo periodo a tempo determinato (4 anni), poi rinnovato, senza soluzione di continuità sino alla cessazione del rapporto avvenuto in data 18/10/2013 per sopraggiunti limiti di età;
-di essere stato nominato IU di PA, “a seguito di un concorso per titoli, e prescelti tra “laureati in giurisprudenza con abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato o che hanno esercitato per un biennio le funzioni IU onorario, ovvero funzioni notarili, insegnamento in materie giuridiche, funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle segreterie e delle cancelliere giudiziarie, purché in possesso di una età compresa non inferiore ai 30 e non superiore ai 70 che abbiano cessato l'attività lavorativa e se avvocati, purchè non esercitano la professione di Avvocato nel circondario del Tribunale ove ha sede la sede dell'Ufficio del IU di PA al quale appartengono”;
-di essere stato assoggettato ogni 4 anni alla valutazione di idoneità del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura che costituiscono, secondo la legge, dei veri e propri giudizi di merito sulla qualità e sul merito dell'attività professionale svolta dal singolo IU di PA e/ dal Vice Procuratore Onorario, sulla base di criteri rigorosi e predeterminati utilizzati per la valutazione dei magistrati ordinari;
- di essersi durante tutta la durata del rapporto di lavoro, attenuto a quanto stabilito dall'articolo 5, comma I lettera G e dall'art. 8 della Legge nr. 374/1991, norme che stabiliscono per la magistratura onoraria un sistema di rigide e predeterminate incompatibilità, onde garantire la professionalità e imparzialità del Magistrato Ordinario, ai sensi degli articoli 102 e 106 della Costituzione;
-di aver ricevuto durante il servizio un trattamento economico conforme alle disposizioni di cui alla legge della legge nr. 374/1991, che prevede il pagamento delle seguenti indennità: € 36,00 per la partecipazione ad ogni singola udienza penale e/o civile;
€ 56,81 per ogni altro processo assegnato e/o definito;
€ 10,33 per ogni provvedimento di decreto ingiuntivo emesso anche se di rigetto;
€ 10,33 in materia penale per ogni altro provvedimento emesso); -di aver ricevuto, alla fine di ogni anno il C.U.D (Certificato Unico dei Redditi) che, introdotto dall'art. 4 del DPR nr. 322/1998, costituisce una certificazione dei redditi da lavoro dipendente e da pensione nello Stato italiano,
-di aver partecipato e preso parte ai corsi di formazione istituiti dal Consiglio Superiore della Magistratura, obbligatori ai fini del rinnovo dell'incarico sia presso le strutture distrettuali che presso la Scuola Superiore della Magistratura;
- di essersi dedicato in via esclusiva alla funzione di IU di PA e durante questo lungo periodo lavorativo ha redatto una mole enorme di provvedimenti giurisdizionali,
- di non aver goduto per tutta la durata del rapporto lavorativo in esame di nessuna copertura previdenziale, assistenziale e assicurativa, in quanto il ha omesso CP_1 di garantire qualsiasi tutela in violazione di ogni legge a tutela del lavoro dipendente pubblico o privato, con palese discriminazione nei confronti di un qualsiasi lavoratore pubblico e/o privato;
- che alcune istituzione europee hanno ritenuto questa situazione in contrasto con le fondi ti diritto sovranazionale e con il diritto dell'unione europea, la stessa Corte di giustizia non sembra ammettere in situazioni analoghe un trattamento economico e normativo di questo tipo. Pertanto, il ricorrente chiedeva, previo accertamento dell'esistenza di un rapporto continuativo con il quale IU di PA qualificabile in Controparte_1 termini di lavoro subordinato, la condanna del l pagamento Controparte_1 delle differenze retributive per l'omesso pagamento delle ferie, della tredicesima, per il TFR/ TFA, non corrisposto nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dell Il tutto oltre interessi legali dalla data di maturazione CP_4 dei crediti sino al soddisfo. Infine, l'istante agiva per il risarcimento derivante dall'illegittima apposizione del termine e per la illegittima proroga e successione di contratti a termine. Concludeva quindi affinché questo Tribunale voglia: CO RI ha svolto le funzioni di IU PA presso il Tribunale di Napoli dalla delibera di nomina emessa dal CSM del 13/02/2002 al 18/10/2013, data di risoluzione del rapporto per sopravvenuto raggiungimento dei limiti di età, dedicandosi esclusivamente al settore e ai giudizi civili;
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto, sin dalla data del decreto di nomina e sino alla risoluzione del rapporto, un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della Giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, ovvero rientrante nella nozione di “ lavoratore” prevista nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, secondo i principi indicati dalla Corte di Giustizia;
Accertare il diritto del ricorrente ad un trattamento economico e normativo, in relazione al periodo di lavoro cessato per raggiunti limiti di età, con il Ministero della Giustizia “ non discriminatorio” ed equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del resistente, CP_1 conformemente a quanto stabilito dalla Direttiva nr. 1999/1970; Per l'effetto condannare il in persona del Ministro pt, il Controparte_1 [...]
, nella persona del Ministro pt, e la Controparte_2 Controparte_3
nella persona del suo legale rapp. pt, ai sensi dell'art. 2126 del c.c., alla
[...] rideterminazione del trattamento economico e normativo dalla data dalla dell'instaurazione del rapporto e sino alla sua risoluzione, in materia di determinazione di tredicesima, di ferie, di malattia, di infortunio di Trattamento di Fine Rapporto e di ogni altra disposizione legislativa e contrattuale prevista dal contratto collettivo applicabile, in ragione dell'attività resa in favore del Per Controparte_1
l'effetto condannare il in persona del pt, il Controparte_1 CP_5 [...]
, nella persona del Ministro pt, e la Controparte_2 Controparte_3
previa applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3 e 7 della Direttiva 2003/88,
[...] della clausola 2 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell'articolo 31, paragrafo 2 della Carta Fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione Europea al pagamento dell'indennità di ferie non godute quantificate in € 44.245,57, cosi come determinato nel ricorso introduttivo, ovvero in quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condannare il in persona del Controparte_1
Ministro pt, il , nella persona del Ministro pt, e la Controparte_2
previa applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3 e Controparte_3
7 della Direttiva 2003/88, della clausola 2 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE e dell'articolo 31, paragrafo 2 della Carta Fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione Europea al pagamento dell'indennità per la tredicesima non percepita e quantificata in € € 44.245,57 cosi come determinato nel ricorso introduttivo, ovvero in quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condannare il in persona del Ministro pt, il Controparte_1 Controparte_2
, nella persona del Ministro pt, e la previa
[...] Controparte_3 applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3 e 7 della Direttiva 2003/88, della clausola 2 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell'articolo 31, paragrafo 2 della Carta Fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione Europea al pagamento in favore del ricorrente del Trattamento di Fine Rapporto e quantificato in complessivi € 52.166,76 cosi come determinato nel ricorso introduttivo, ovvero in quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
accertare il diritto del ricorrente alla tutela previdenziale e assistenziale, con obbligo del Ministero della Giustizia e delle altre amministrazioni convenute in solido, di provvedere alla regolarizzazione della posizione personale dell'istante, dalla data di costituzione alla risoluzione, con obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali in favore dell' CP_4 secondo il regime applicabile ad un rapporto con la Giustizia reputato comparabile;
nell'ipotesi di rigetto della domanda dedotta accogliere la domanda risarcitoria proposta ex art. 2116, II comma del c.c., e per l'effetto condannare il Controparte_1 in persona del Ministro pt, il , nella persona
[...] Controparte_2 del Ministro pt, e la previa applicazione Controparte_3 dell'articolo 1, paragrafo 3 e 7 della Direttiva 2003/88, della clausola 2 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell'articolo 31, paragrafo 2 della Carta Fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione Europea al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva pari a € 197.336,00 a titolo di danno derivante da omessa contribuzione previdenziale e assistenziale;
In via ulteriormente graduata e in ipotesi di rigetto delle domande di cui ai punti 9 o 10 condannare l' nella persona CP_4 del suo legale rapp. pt, alla costituzione di una rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge nr. 1338/1962, pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi;
in ogni caso accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione del contratto a termine da parte del alla data dell'assunzione e sino alla risoluzione, in Controparte_1 violazione della Direttiva 1999/1970 CE e della legislazione nazionale e per l'effetto condannare il in persona del Ministro pt, al risarcimento del Controparte_1 danno in favore del ricorrente nella misura pari a 20 mensilità e in ogni caso in misura non inferiore all'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 legge nr. 180/2010. Sotto tale profilo l'esponente deduce che la retribuzione lorda da prendere in considerazione è pari a € 5335,00; Con vittoria di spese, diritti e onorari con distrazione in favore dell'Avv. Claudio La Rosa per dichiarato anticipo.>>
Si costituiva con memoria del 18.10.2024 il il Controparte_1 [...] in persona del Ministro pro tempore, nonché la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
i quali eccepivano in via preliminare e in rito, difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, difetto di legittimazione passiva del ministero dell'economia e delle finanze e della presidenza del consiglio dei ministri. Ad avviso dei resistenti, erroneamente il ricorrente pretendeva di equiparare il trattamento economico e normativo spettante ai giudici di pace a quello del magistrato professionale, ottenendo la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Pertanto, concludevano chiedendo “Voglia codesto Tribunale dichiarare preliminarmente la propria carenza di giurisdizione in favore del IU Amministrativo, in subordine, nel merito, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate. Con vittoria delle spese di giudizio”. Con memoria del 18.10.2024 si costituiva l' la quale resisteva alla domanda e CP_4 chiedeva per quanto di interesse: ricorso avversario per carenza di legittimazione passiva dell' come dedotto;
in via CP_4 gradata respingere ogni eventuale ulteriore domanda formulata per le ragioni esposte>>.
All'udienza odierna la causa è quindi decisa dal IU, come da sentenza contestuale. Osserva, preliminarmente, il giudicante come sia da affermare la giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso in esame, infatti, la parte ricorrente richiede l'accertamento della natura del rapporto di lavoro in termini di subordinazione o, comunque, dello status di lavoratore ai sensi del diritto sovranazionale e, per l'effetto del diritto al riconoscimento delle conseguenti tutele fondamentali, principalmente retributive e comunque connesse con il rapporto di lavoro. Non è, invece, oggetto di domanda il riconoscimento dello status di magistrato ordinario, questo, invece, semmai, riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 63 del d.lgs. 165/2001. Neppure la domanda mira ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro che, nel caso di specie, è comunque cessato per raggiunti limiti di età, a tempo indeterminato.
Rileva, sul punto, il giudicante come la difesa ricorrente abbia esplicitamente chiarito che oggetto del presente giudizio non è la costituzione di un rapporto di impiego con il né di fatto né di diritto – analogo a quello sussistente con Controparte_1
i magistrati ordinari, quanto piuttosto il diritto del ricorrente all'applicazione, essenzialmente a titolo risarcitorio, delle stesse tutele fondamentali riconosciute, in virtù del principio di non discriminazione (quale sancito, fra l'altro, dalla direttiva 1999/70/CE) con i suddetti magistrati ordinari, dalle invocate direttive e dai rilevanti principi del diritto dell'Unione in ordine a retribuzione, ferie, previdenza e assistenza, etc. (trattamenti che dovranno essere quantificati e liquidati, a titolo per l'appunto risarcitorio, nel separato giudizio espressamente riservato dalla ricorrente). La domanda attiene, dunque, all'ambito proprio della competenza giurisdizionale del IU ordinario, non risolvendosi essa nella domanda di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la P.A., la cui cognizione potrebbe spettare al giudice amministrativo (come sancito dalla richiamata sentenza n. 27198/2017 della Cassazione a Sezioni unite). Si rammenta che per migrare verso il giudice amministrativo, occorre che la domanda trovi non solo occasione, ma anche causa genetica in un rapporto d'impiego pubblico non privatizzato, per il quale sussiste la riserva di competenza del G.A. (v. Cons. Stato, sez. VI, n. 7207 del 29.9.2010), il che può dirsi logicamente escluso nel caso in esame. Ai fini della decisione sul punto, è principio pacifico che il IU di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa azionata dalla ricorrente alla luce dei fatti dedotti in giudizio (Cass. Lav. n. 19630 del 26.9.2011; Cass. SS.UU. n. 11229/2014) e nella fattispecie, si ripete, non viene in questione una domanda, neppure implicita o soltanto presupposta, riguardante uno dei rapporti di lavoro di diritto pubblico indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, né tanto meno una domanda tendente a ottenere provvedimenti di trasformazione del rapporto o di riconoscimento del medesimo status giuridico o ancora di stabilizzazione dell'impiego in funzioni identiche al giudice togato e con trattamento analogo. Non pare revocabile, in dubbio, quindi, che la domanda, così come formulata, sia stata correttamente incardinata innanzi alla giurisdizione del giudice ordinario. Tanto premesso, rileva ancora il Tribunale come competente a conoscere nel merito della controversia sia il giudice del lavoro. In ordine a tale aspetto ci si limita a richiamare quanto condivisibilmente affermato da questo Tribunale (sent. n. 6015 del 26 novembre 2020, est. n una fattispecie Per_1 speculare alla presente cui si afferma testualmente che nessun dubbio che, vertendosi in tema di diritti correlati ad un rapporto che si assume essere stato reso secondo i canoni della subordinazione, anche ai sensi del diritto eurounitario, competente a conoscere la controversia sia il giudice del lavoro. Vale ricordare che la controversia relativa al compenso da corrispondere per un rapporto di lavoro nella quale vi sia contrasto tra le parti in merito alla natura autonoma o subordinata del rapporto e alla sua esatta qualificazione deve essere attribuita alla competenza del giudice del lavoro in quanto le suddette questioni riguardando il merito della controversia, non rilevano ai fini processuali. Affinché, poi, possa escludersi "ictu oculi" l'esistenza di un rapporto ex art. 409 cod. proc. civ. - e negare la competenza del giudice del lavoro - occorre, invero, che l'inesistenza di rapporti siffatti si desuma dalle stesse asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell'esame delibativo del reale oggetto della controversia che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria competenza, senza la necessità di procedere ad ulteriori indagini e senza che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia. (cfr. ex multis, Cass. Lav. n. 7736 del 7/6/2000; Cass. Lav. n. 12188 del 20/05/2013). Evenienza che, nella specie, può senz'altro escludersi.
Nel merito, il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Secondo orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, la nomina a giudice di pace dà luogo ad un rapporto di servizio non coincidente con un rapporto di pubblico impiego.
Si è, in particolare, osservato che la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace, ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza di elementi che caratterizzano l'impiego pubblico (ex pluribus Cass., Sez. Lav., 9.9.2016, n. 17862).
A fondamento di tale assunto milita, innanzitutto, il principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso ai sensi dell'art. 97 Cost., atteso che il concorso pubblico, forma generale di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione, è strumento che, offrendo le migliori garanzie di selezione neutrale e tecnica dei più capaci sulla base del merito, garantisce l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa. In termini ancor più rigorosi il principio dell'accesso mediante pubblico concorso è stabilito dall'art. 106, comma 1, Cost. segnatamente per il reclutamento dei magistrati (“Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso”). Dal concorso soltanto consegue la costituzione pleno iure di un rapporto di servizio incondizionatamente utile per la provvista di ufficio nell'organizzazione della giurisdizione ed il concorso assicura, in condizioni di par condicio, il vaglio tecnico della professionalità: per queste ragioni la formula della norma costituzionale poc'anzi richiamata è più rigida di quella di cui all'art. 97, comma 4, Cost. (“Ag. impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”).
E' ben vero che il secondo ed il terzo comma dell'art. 106 Cost. disciplinano modalità di nomina dei magistrati diverse dal concorso, ma si tratta di deroghe alla regola generale di cui al primo comma (coperte, peraltro, proprio per riguarda la nomina di magistrati onorari di cui al comma 2, da espressa riserva di legge, stabilendosi che la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai singoli giudici può essere prevista solo dalla legge sull'ordinamento giudiziario).
In tal modo, secondo il sistema delineato dall'art. 106 Cost., la magistratura viene ad articolarsi in due diversi e distinti plessi: la magistratura professionale, i cui appartenenti vengono selezionati secondo criteri di capacità tecnica all'esito di concorso pubblico e con essi viene instaurato un rapporto di pubblico impiego ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 165/2001; la magistratura non professionale, concepita ab origine come incarico onorario privo delle caratteristiche tipiche e proprie del pubblico impiego, il cui trattamento economico e normativo è previsto da apposite leggi speciali.
A tali distinte categorie corrispondono, pertanto, differenti status di coloro che vi appartengono.
Conferma di ciò è, d'altra parte, desumibile dall'art. 4, R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario), che, dopo aver stabilito al comma 1 che “l'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero”, distintamente prevede, ai sensi del comma 2, che “appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari, i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre gli assessori della corte di cassazione e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie”.
La norma differenzia, pertanto, un'appartenenza all'ordine giudiziario strutturale, cioè in ragione del rapporto di servizio (comma 1) e un'appartenenza meramente funzionale, vale a dire in occasione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, cioè soltanto per quanto concerne lo svolgimento concreto del rapporto d'ufficio e in occasione di esso (comma 2).
Si è, del resto, osservato che il rapporto di pubblico impiego che si instaura con il magistrato togato e quello di servizio che si instaura con il magistrato onorario si distinguono tra loro per i seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario, che nell'impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico- discrezionale;
2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato, mentre è meramente funzionale per il funzionario onorario;
3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell'esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest'ultima potendo essere individuata unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico;
4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che, invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti;
5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell'incarico) quanto al funzionario onorario (v. ex pluribus Cass. n. 17862/2016 cit.).
Sulla base di tali diversità è pertanto da escludere che nei confronti dei giudici di pace si instauri un rapporto di servizio coincidente con quello di pubblico impiego ovvero di parasubordinazione.
Sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ormai costante, ha affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, in relazione agli 3, 36, 38 e 97 Cost., non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto (v. da ultimo Cass., Sez. I, 10.2.2022, n. 4386, che ne ha fatto discendere l'impossibilità di parificare le indennità percepite dai giudici di pace alla retribuzione e la fissazione di un limite massimo annuo dell'emolumento; Cass., Sez. Lav., 5.6.2020, n. 10774).
Si è anche precisato che la specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici, nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non siano estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi, sicché non possono portare ad una diversa conclusione la appartenenza dei giudici di pace all'ordine giudiziario e l'attribuzione delle relative funzioni, sotto altri profili anche di rilevanza costituzionale, di tutela e dignità pari alle funzioni dei giudici di carriera, né, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale nesso sinallagmatico (v. Cass. n. 10775/2020 cit., che richiama a sua volta sul punto Cass. n. 16/2002, n. 13784/2001 e n. 22569/2015).
Anche la Corte Costituzionale è, del resto giunta alle medesime conclusioni nell'ordinanza n. 479/2000, affermando che la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi;
che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati.
Tali conclusioni restano valide anche a seguito della riforma della magistratura onoraria attuata con il D.Lgs. 116/2017, che ha anzi ancor più chiarito l'appartenenza meramente funzionale dei soggetti della magistratura onoraria all'ordine giudiziario (v. Cons. St., Sez. V, 4.2.2021, n. 1062).
Il metodo di reclutamento “inderogabilmente temporaneo” e non esclusivo ivi configurato dal Ca. II e, in particolare, dall'art. 7 (“Tirocinio e conferimento dell'incarico”), per quanto presenti tratti selettivo-valutativi, non è infatti assimilabile al concorso in magistratura, oltre ad esserne patentemente distinto.
Inoltre, l'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 116/2017, prevede espressamente che “l'incarico di magistrato onorario… non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego”, con ciò ribadendosi la distinzione tra lo status dei magistrati togati e dei magistrati onorari, la cui nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio,
o organico, ma non l'insorgenza di un rapporto di lavoro qualificabile come pubblico impiego.
Ancora, l'art. 1, comma 3, D.Lgs. ult. cit. dispone che “l'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative e professionali” (per assicurare tale compatibilità “a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana” e “ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”); l'art. 23, D.Lgs. cit., prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attività lavorativa svolta).
Né tali conclusioni possono ritenersi scalfite dalla giurisprudenza comunitaria.
In particolare, con la sentenza del 16 luglio 2020, nella causa C-658/18, richiamata dal ricorrente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sulla questione relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea della previgente normativa italiana che disciplinava la figura del IU di PA (legge n. 374/1991) nella parte in cui non prevedeva il diritto a ferie retribuite di 30 giorni come per i magistrati togati.
La Corte di Giustizia ha spiegato che il ragionamento da condurre per la soluzione della questione deve svilupparsi in tre direttrici: a) l'interpretazione della nozione di
“lavoratore” ai sensi della Direttiva 2003/88/CE, onde verificare se il IU di PA rientri in tale nozione;
b) l'individuazione della nozione di “lavoratore a tempo determinato”; c) la verifica della possibilità di paragonare, laddove sia data una risposta affermativa ai primi due aspetti, il IU di PA ai magistrati togati, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione.
Sotto il primo profilo, la CGUE, pur rinvenendo taluni tratti (obbligo di rispettare le tabelle di composizione dell'Ufficio di appartenenza, di osservare gli ordini di servizio del capo dell'Ufficio ed i provvedimenti organizzativi speciali e generali del Pt_1 obbligo di reperibilità; assoggettamento a poteri disciplinari analoghi a quelli dei magistrati professionali), che farebbero ritenere il IU di PA qualificabile come
“lavoratore” (ossia persona che fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni, non puramente marginali ed accessorie, in cambio delle quali percepisca una retribuzione), ha, tuttavia, osservato che la verifica del rispetto del principio della parità di trattamento va condotta accertando se la natura del rapporto di lavoro preso in considerazione sia
“sostanzialmente diversa da quella che lega ai loro datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori”, spettando, in ogni caso, al giudice nazionale verificare la ricorrenza di tali circostanze.
Per quanto attiene, poi, al terzo aspetto, quello cioè della comparabilità dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha ribadito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di svolgere un'attività in forza di un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità del trattamento.
Proprio sulla comparabilità tra la posizione dei magistrati togati e quella dei giudici di pace, tuttavia, la richiamata pronuncia comunitaria ha evidenziato significative differenze (la minore complessità delle controversie assegnate;
l'esercizio, da parte dei soli magistrati togati, dell'attività in organi giurisdizionali di grado superiore;
l'impossibilità dei giudici di pace di far parte di organi collegiali), demandando nondimeno, anche in tal caso, al giudice nazionale di valutare se il giudice di pace si trovi in una situazione comparabile a quella del magistrato togato.
Nel caso in cui, poi, tale verifica abbia esito positivo, occorre vagliare se esiste una ragione oggettiva che giustifichi una differenza di trattamento, essendo ben possibile, in astratto, nella discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri, stabilire diverse condizioni di impiego tra magistrati ordinari e giudici di pace, senza alcuna violazione della normativa europea, purché il criterio di scelta di una determinata regolamentazione sia trasparente.
Anche sotto tale specifico aspetto (ossia quello delle ragioni obiettive giustificative della disparità di trattamento tra situazioni che si presuppongano comparabili), la CGUE osserva, in particolare, sulla scorta della sentenza del 20 settembre 2018, causa Mo. C-466/17, che “qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro… A tale riguardo, occorre considerare che talune disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato assunti al termine di un concorso e lavoratori a tempo determinato assunti all'esito di una procedura diversa da quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle divere qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità… Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti nel mettere in luce le differenze nell'attività lavorativa tra un giudice di pace e un magistrato ordinario possono essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine”. La sentenza del 16 luglio 2020 aggiunge che “sebbene le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari non impongano necessariamente di privare i giudici di pace di ferie annuali retribuite corrispondenti a quelle previste per i magistrati ordinari, resta comunque il fatto che tali differenze e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale e, più specificamente, dall'articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio valutare, a tal fine, gli elementi qualitativi e quantitativi disponibili riguardanti le funzioni svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, i vincoli di orario e le sanzioni cui sono soggetti nonché, in generale, l'insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti. 162. Fatte salve le verifiche che rientrano nella competenza esclusiva di tale giudice, emerge che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie, vale a dire rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra i giudici di pace e i magistrati professionali, potrebbero essere idonei a rispondere ad una reale necessità e che le differenze di trattamento esistenti tra tali due categorie, anche in materia di ferie annuali retribuite, potrebbero essere considerate proporzionate agli obiettivi da esse perseguiti”.
Dunque, con riferimento alla concreta questione sottoposta al suo esame, la Corte di Giustizia perviene alla conclusione che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta ad una normativa nazionale che esclude il diritto dei giudici di pace alla percezione di ferie annuali retribuite, qualora – tuttavia – tale figura sia ricompresa nella nozione di “lavoratore a tempo determinato” e si trovi in una situazione comparabile a quella del magistrato togato e sempre salvo che la differenza di trattamento sia giustificata da diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni che detti magistrati devono assumere.
Ne discende che, secondo la richiamata giurisprudenza comunitaria, al fine di affermare una violazione del principio di non discriminazione è richiesto l'accertamento di tre distinte condizioni:
a) l'attività svolta dal giudice di pace deve concretizzarsi in un'attività che rientri nella nozione europea di lavoratore a tempo determinato;
b) tale attività deve essere comparabile a quella svolta dal magistrato togato;
c) non devono sussistere ragioni giustificatrici del diverso trattamento, quali la diversità di qualifiche richieste e della natura delle mansioni espletate.
Sennonché le differenze evidenziate dalla richiamata giurisprudenza interna (cui fa, peraltro, riferimento, anche la sentenza della CGUE) tra magistrato togato e magistrato onorario, sia per quanto attiene alle modalità di reclutamento, sia per quanto attiene al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali affidate, escludono in radice una discriminazione contraria al diritto eurounitario.
Il magistrato togato – giova ribadirlo - viene inserito nell'apparato dell'Amministrazione della giustizia a seguito di apposito concorso pubblico, mentre il giudice di pace è nominato attraverso diverse procedure di selezione caratterizzate non affatto comparabili;
i magistrati togati vengono sottoposti a valutazioni di professionalità con frequenza quadriennale, valutazioni approfondite che incidono sulla carriera del magistrato, di contro la conferma dell'ncarico dei giudici di pace avviene in base ad una semplice relazione del capo dell'Ufficio; il giudice di pace non può, sia in materia civile che penale, adottare provvedimenti cautelari;
le controversie devolute al giudice di pace sono di complessità inferiore rispetto a quelle attribuite ai giudici togati e l'impugnazione delle sue decisioni avviene esclusivamente davanti a questi ultimi;
il giudice togato può far parte di organi giudicanti di grado superiore, tale possibilità è, invece, esclusa per il giudice di pace;
quest'ultimo, a differenza del giudice togato, non può integrare collegi giurisdizionali;
il giudice di pace può esercitare anche altre attività professionali, tra cui quella forense a determinate condizioni, possibilità del tutto esclusa - in radice - per i magistrati togati.
D'altra parte, il trattamento economico dei giudici di pace trova regolamentazione in una disciplina specifica - in passato posta dalla legge n. 374/1991 ed oggi dal D.lgs. n. 116/2017 – di tal che risulterebbe arbitrario utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione del loro trattamento la disciplina dettata per altre categorie non comparabili (come, ad esempio, quella dei magistrati ordinari, ovvero quella dei dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale), considerato, peraltro, che la stessa giurisprudenza comunitaria prende in considerazione la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato (ovvero a tempo parziale e a tempo pieno), allorquando questa si determini tra lavoratori che svolgano la medesima attività (in quanto tali appunto comparabili) e trovi la sua ragione distintiva nel solo fatto di svolgere tale attività in forza di contratto a tempo determinato o a tempo parziale.
Del resto, in materia di precariato pubblico (si pensi al settore scolastico) vengono estesi al lavoratore a tempo determinato i medesimi trattamenti previsti per il lavoratore assunto a tempo indeterminato, ma ciò sul presupposto che le due categorie svolgono un'attività identica (v. Cass. n. 22558/2016).
I giudici di pace, invece, non trovano una corrispondente qualifica professionale nell'ambito delle previsioni legislative o contrattuali e, per giunta, il loro trattamento economico-giuridico, trova disciplina in specifiche fonti normative di rango primario.
Deve, in ogni caso, osservarsi che le questioni oggetto della sentenza della CGUE del 16 luglio 2020, sono ora superate dagli artt. 24,25 e 26, D.Lgs. n. 116/2017, che, rispettivamente in materia di ferie, gravidanza, malattia e infortunio, di trattamento previdenziale, configurano analoghi istituti per i magistrati onorari, seppure con le dovute specificazioni.
Tornando, poi, alla questione a monte della assimilabilità del rapporto che si instaura tra la P.A. e il giudice di pace ad un rapporto di lavoro subordinato, giova rimarcare che l'incardinamento del magistrato onorario nell'organizzazione degli uffici giudiziari è funzionale all'esercizio dell'attività giurisdizionale e ciò non consente di affermare in via automatica l'inserimento strutturale nell'organizzazione della P.A.; d'altra parte è proprio alla funzione giurisdizionale, piuttosto che al rapporto di impiego, che si correlano i doveri e le responsabilità del giudice di pace, la soggezione alle direttive generali del Ca. dell'Ufficio e dei vertici dell'Amministrazione, la soggezione al potere disciplinare del C.S.M.: lungi dal denotare un vincolo di subordinazione tipico del rapporto di lavoro dipendente, tali elementi sono piuttosto connessi alla gravità ed importanza dell'attività esercitata e non sono estranei neppure ad alcune categorie di liberi professionisti nei rapporti tra iscritti e relativi ordini professionali (emblematico è il caso dei notai, soggetti ad un controllo da parte dei competenti consigli dell'ordine, anche di natura disciplinare, sul corretto esercizio della funzione pubblica affidatagli).
In definitiva, a differenza del magistrato professionale, il magistrato onorario è tale solo in quanto e nei termini in cui viene chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali: il che avviene comunque per una durata limitata e in maniera non esclusiva, ma compatibile con altre attività lavorative e professionali e per scelta volontaria di partecipare all'amministrazione della giustizia gratis rei publicae servire;
caratteristiche che ne qualificano in maniera distinta lo status rispetto a quello del magistrato professionale.
Esclusa, dunque, la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego tra il magistrato onorario e la Pubblica Amministrazione, va rigettata anche la domanda del ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, il cui presupposto è appunto l'abuso da parte del datore di lavoro dello strumento flessibile del contratto di lavoro subordinato a termine.
Non inficia i principi tradizionalmente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza amministrativa italiane neppure l'ulteriore sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europe del 7.4.2022, causa C-236/20, intervenuta nelle more del giudizio e richiamata dal ricorrente nelle note conclusive.
Nella menzionata pronuncia la CGUE è stata chiamata a pronunciarsi su tre quesiti formulati dal giudice del rinvio in una controversia promossa da un giudice di pace in merito al rifiuto di accertare l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, a tempo pieno o a tempo parziale, con il : 1) se gli artt. 20, 21, 31, Controparte_1
33 e 34 della Carta, le clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva 1997/81, l'art. 7 della Direttiva 2003/88, nonché l'art. 1 e 2, paragrafo 2, lett. a), della Direttiva 2000/78, ostino all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana di cui alla legge n. 374/1991 e al D.Lgs. n. 92/2016, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico, assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico;
2) se i principi di diritto dell'Unione Europea in tema di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e segnatamente l'art. 47 della Carta ostino all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico;
3) se la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, secondo cui l'incarico a tempo determinato dei giudici di pace quali giudici onorari, originariamente fissato in 8 anni (quattro più quattro) possa essere sistematicamente prorogato di ulteriori 4 anni senza la previsione, in alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, di alcuna sanzione effettiva e dissuasiva.
La CGUE ha ritenuto irricevibile la seconda questione in toto e la prima questione nella parte in cui verte sull'interpretazione degli artt. 33 e 34 della Carta nonché della Direttiva 2000/78.
Sulla restante parte della prima questione pregiudiziale (se l'art. 7 della Direttiva 2003/78, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non preveda, per il giudice di pace, il diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari), la sentenza del 7.4.2022 richiama quanto già dichiarato con la sentenza del 16.7.2020 (ossia che la nozione di “lavoratore a tempo determinato”, di cui alla clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa include un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare), demandando, tuttavia, al giudice del rinvio l'accertamento se il ricorrente rientri nella nozione di “lavoratore a tempo determinato” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e/o di
“lavoratore a tempo parziale” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Nel far ciò tuttavia è significativo osservare che la menzionata pronuncia osserva che
“dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il rapporto di lavoro dei giudici di pace si distingue da quello dei magistrati ordinari sotto diversi profili essenziali, vale a dire l'assunzione, la posizione nel sistema organizzativo della pubblica amministrazione, il regime delle incompatibilità e di esclusività della prestazione, la retribuzione, la durata del rapporto nonché il carattere pieno ed esclusivo delle funzioni”. Seguendo un percorso logico-argomentativo del tutto analogo a quello della sentenza del 16.7.2020, la pronuncia del 7.4.2022, prosegue esaminando l'elemento delle
“condizioni di impiego” di cui all'art. 4 dell'accordo quadro.
Premettendo che tali condizioni includono le condizioni relative alle retribuzioni nonché alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale, la Corte, anche in tal caso, chiarisce che “spetta al giudice del rinvio stabilire se il regime assistenziale e previdenziale di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione della clausola 4 di tale accordo quadro”, precisando, peraltro, che allo stesso giudice del rinvio spetta altresì accertare se, “tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”, l'attività giurisdizionale del ricorrente sia comparabile a quella di un magistrato ordinario.
Procedendo ancora gradatamente, qualora sia accertata la predetta comparabilità – prosegue la CGUE
– occorre poi ancora verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi l'esistenza di una differenza di trattamento.
Su tale punto la sentenza 7.4.2022 richiama integralmente le motivazioni del proprio precedente del 16.7.2020, in particolare, sulla possibilità che – a fronte di situazioni comparabili – possano essere giustificate disparità di trattamento per ragioni oggettive, che possono risultare dalla natura delle funzioni e dalle caratteristiche ad esse inerenti;
che talune differenze di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato assunti mediante concorso e lavoratori a termine assunti all'esito di procedura diversa, possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità; che “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti nel mettere in luce le differenze dell'attività lavorativa tra un giudice di pace e un magistrato ordinario possano essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine”; che “le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale, e più specificamente dall'articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni. In ogni caso, spetta la giudice del rinvio valutare, a tal fine, gli elementi qualitativi e quantitativi disponibili riguardanti le funzioni svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, i vincoli di orario e le sanzioni cui sono soggetti nonché, in generale, l'insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti”.
Tanto richiamato, la sentenza del 7.4.2022 afferma che l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei giudici di pace, consente di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti dei magistrati ordinari.
Tuttavia, la CGUE ritiene che, nonostante la differenza di qualifiche richieste e di natura delle mansioni affidate, l'esclusione da ogni diritto alle ferie retribuite, nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale deve ritenersi contraria alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.
Va, però, osservato che la motivazione della sentenza della CGUE procede secondo un iter argomentativo ipotetico e, si direbbe, algoritmico, per cui la conclusione da ultimo riportata presuppone ex professo l'accertamento positivo della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, demandato al giudice del rinvio, tanto che la conclusione cui perviene la sentenza del 7.4.2022, ossia che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un sistema assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari”, è pur sempre condizionata all'accertamento della sussistenza: in primis di un rapporto di lavoro subordinato;
in secondo luogo, di un rapporto di lavoro subordinato a termine o part-time; in terzo luogo, di una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario (“…se tale giudice di pace rientra nella nozione di “lavoratore a tempo parziale” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di “lavoratore a tempo determinato” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario”).
Non potendo, pertanto, ritenersi funditus sussistente un rapporto di pubblico impiego tra i giudici di pace e la P.A., per le considerazioni – tuttora valide – riconosciute dalla costante giurisprudenza interna, va esclusa ogni violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori subordinati a tempo indeterminato, come tra lavoratori subordinati a tempo parziale e lavoratori subordinati full-time, e più in generale un contrasto della normativa nazionale con il diritto eurunitario, così come non può ritenersi, a valle, violato il divieto di abusiva reiterazione di contratti di lavoro subordinato imposto dalla clausola 5 dell'accordo quadro sui rapporti di lavoro a tempo determinato, oggetto della terza questione pregiudiziale affrontata nella richiamata sentenza della CGUE del 7.4.2022. Attesa la complessità in diritto della controversia che ha, peraltro, dato luogo ad alcune pronunce di segno contrario nell'ambito della giurisprudenza di merito, nonché considerata la disparità della posizione economica delle parti, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, il 15.4.2025.
ILGDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di IU del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 15.04.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5882/2024
Tra
L'Avv. CO RI, nato a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale: C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Gabriele Jannelli n. 186, presso lo studio dell'avv. Claudio La Rosa come in atti
Ricorrente E
Il (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, per il (C.F. Controparte_2
), in persona del Ministro pro tempore, nonché per la P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11, domiciliano per legge;
come in atti Resistenti
Nonché
l' (C.F. ) in Controparte_4 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliati in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_4
Resistente Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 08.03.2024 e ritualmente notificato, l'istante deduceva:
-Di aver svolto funzione di IU di PA presso l'ufficio del IU di PA di Napoli, dalla delibera di nomina emessa dal CSM del 13/02/2002 al 18/10/2013, data di risoluzione del rapporto per sopravvenuto raggiungimento dei limiti di età,
-di essersi dedicato esclusivamente al settore e ai giudizi civili svolgendo nel periodo in oggetto dal mese di gennaio al mese di luglio tre udienze a settimana quale IU monocratico, tranne che nel periodo feriale di Agosto, ove in ogni caso, non ha percepito alcuna retribuzione;
-di essere stato immesso nelle funzioni con il decreto di prima nomina per un primo periodo a tempo determinato (4 anni), poi rinnovato, senza soluzione di continuità sino alla cessazione del rapporto avvenuto in data 18/10/2013 per sopraggiunti limiti di età;
-di essere stato nominato IU di PA, “a seguito di un concorso per titoli, e prescelti tra “laureati in giurisprudenza con abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato o che hanno esercitato per un biennio le funzioni IU onorario, ovvero funzioni notarili, insegnamento in materie giuridiche, funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle segreterie e delle cancelliere giudiziarie, purché in possesso di una età compresa non inferiore ai 30 e non superiore ai 70 che abbiano cessato l'attività lavorativa e se avvocati, purchè non esercitano la professione di Avvocato nel circondario del Tribunale ove ha sede la sede dell'Ufficio del IU di PA al quale appartengono”;
-di essere stato assoggettato ogni 4 anni alla valutazione di idoneità del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura che costituiscono, secondo la legge, dei veri e propri giudizi di merito sulla qualità e sul merito dell'attività professionale svolta dal singolo IU di PA e/ dal Vice Procuratore Onorario, sulla base di criteri rigorosi e predeterminati utilizzati per la valutazione dei magistrati ordinari;
- di essersi durante tutta la durata del rapporto di lavoro, attenuto a quanto stabilito dall'articolo 5, comma I lettera G e dall'art. 8 della Legge nr. 374/1991, norme che stabiliscono per la magistratura onoraria un sistema di rigide e predeterminate incompatibilità, onde garantire la professionalità e imparzialità del Magistrato Ordinario, ai sensi degli articoli 102 e 106 della Costituzione;
-di aver ricevuto durante il servizio un trattamento economico conforme alle disposizioni di cui alla legge della legge nr. 374/1991, che prevede il pagamento delle seguenti indennità: € 36,00 per la partecipazione ad ogni singola udienza penale e/o civile;
€ 56,81 per ogni altro processo assegnato e/o definito;
€ 10,33 per ogni provvedimento di decreto ingiuntivo emesso anche se di rigetto;
€ 10,33 in materia penale per ogni altro provvedimento emesso); -di aver ricevuto, alla fine di ogni anno il C.U.D (Certificato Unico dei Redditi) che, introdotto dall'art. 4 del DPR nr. 322/1998, costituisce una certificazione dei redditi da lavoro dipendente e da pensione nello Stato italiano,
-di aver partecipato e preso parte ai corsi di formazione istituiti dal Consiglio Superiore della Magistratura, obbligatori ai fini del rinnovo dell'incarico sia presso le strutture distrettuali che presso la Scuola Superiore della Magistratura;
- di essersi dedicato in via esclusiva alla funzione di IU di PA e durante questo lungo periodo lavorativo ha redatto una mole enorme di provvedimenti giurisdizionali,
- di non aver goduto per tutta la durata del rapporto lavorativo in esame di nessuna copertura previdenziale, assistenziale e assicurativa, in quanto il ha omesso CP_1 di garantire qualsiasi tutela in violazione di ogni legge a tutela del lavoro dipendente pubblico o privato, con palese discriminazione nei confronti di un qualsiasi lavoratore pubblico e/o privato;
- che alcune istituzione europee hanno ritenuto questa situazione in contrasto con le fondi ti diritto sovranazionale e con il diritto dell'unione europea, la stessa Corte di giustizia non sembra ammettere in situazioni analoghe un trattamento economico e normativo di questo tipo. Pertanto, il ricorrente chiedeva, previo accertamento dell'esistenza di un rapporto continuativo con il quale IU di PA qualificabile in Controparte_1 termini di lavoro subordinato, la condanna del l pagamento Controparte_1 delle differenze retributive per l'omesso pagamento delle ferie, della tredicesima, per il TFR/ TFA, non corrisposto nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dell Il tutto oltre interessi legali dalla data di maturazione CP_4 dei crediti sino al soddisfo. Infine, l'istante agiva per il risarcimento derivante dall'illegittima apposizione del termine e per la illegittima proroga e successione di contratti a termine. Concludeva quindi affinché questo Tribunale voglia: CO RI ha svolto le funzioni di IU PA presso il Tribunale di Napoli dalla delibera di nomina emessa dal CSM del 13/02/2002 al 18/10/2013, data di risoluzione del rapporto per sopravvenuto raggiungimento dei limiti di età, dedicandosi esclusivamente al settore e ai giudizi civili;
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto, sin dalla data del decreto di nomina e sino alla risoluzione del rapporto, un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della Giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, ovvero rientrante nella nozione di “ lavoratore” prevista nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, secondo i principi indicati dalla Corte di Giustizia;
Accertare il diritto del ricorrente ad un trattamento economico e normativo, in relazione al periodo di lavoro cessato per raggiunti limiti di età, con il Ministero della Giustizia “ non discriminatorio” ed equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del resistente, CP_1 conformemente a quanto stabilito dalla Direttiva nr. 1999/1970; Per l'effetto condannare il in persona del Ministro pt, il Controparte_1 [...]
, nella persona del Ministro pt, e la Controparte_2 Controparte_3
nella persona del suo legale rapp. pt, ai sensi dell'art. 2126 del c.c., alla
[...] rideterminazione del trattamento economico e normativo dalla data dalla dell'instaurazione del rapporto e sino alla sua risoluzione, in materia di determinazione di tredicesima, di ferie, di malattia, di infortunio di Trattamento di Fine Rapporto e di ogni altra disposizione legislativa e contrattuale prevista dal contratto collettivo applicabile, in ragione dell'attività resa in favore del Per Controparte_1
l'effetto condannare il in persona del pt, il Controparte_1 CP_5 [...]
, nella persona del Ministro pt, e la Controparte_2 Controparte_3
previa applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3 e 7 della Direttiva 2003/88,
[...] della clausola 2 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell'articolo 31, paragrafo 2 della Carta Fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione Europea al pagamento dell'indennità di ferie non godute quantificate in € 44.245,57, cosi come determinato nel ricorso introduttivo, ovvero in quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condannare il in persona del Controparte_1
Ministro pt, il , nella persona del Ministro pt, e la Controparte_2
previa applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3 e Controparte_3
7 della Direttiva 2003/88, della clausola 2 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE e dell'articolo 31, paragrafo 2 della Carta Fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione Europea al pagamento dell'indennità per la tredicesima non percepita e quantificata in € € 44.245,57 cosi come determinato nel ricorso introduttivo, ovvero in quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condannare il in persona del Ministro pt, il Controparte_1 Controparte_2
, nella persona del Ministro pt, e la previa
[...] Controparte_3 applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3 e 7 della Direttiva 2003/88, della clausola 2 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell'articolo 31, paragrafo 2 della Carta Fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione Europea al pagamento in favore del ricorrente del Trattamento di Fine Rapporto e quantificato in complessivi € 52.166,76 cosi come determinato nel ricorso introduttivo, ovvero in quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
accertare il diritto del ricorrente alla tutela previdenziale e assistenziale, con obbligo del Ministero della Giustizia e delle altre amministrazioni convenute in solido, di provvedere alla regolarizzazione della posizione personale dell'istante, dalla data di costituzione alla risoluzione, con obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali in favore dell' CP_4 secondo il regime applicabile ad un rapporto con la Giustizia reputato comparabile;
nell'ipotesi di rigetto della domanda dedotta accogliere la domanda risarcitoria proposta ex art. 2116, II comma del c.c., e per l'effetto condannare il Controparte_1 in persona del Ministro pt, il , nella persona
[...] Controparte_2 del Ministro pt, e la previa applicazione Controparte_3 dell'articolo 1, paragrafo 3 e 7 della Direttiva 2003/88, della clausola 2 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell'articolo 31, paragrafo 2 della Carta Fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione Europea al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva pari a € 197.336,00 a titolo di danno derivante da omessa contribuzione previdenziale e assistenziale;
In via ulteriormente graduata e in ipotesi di rigetto delle domande di cui ai punti 9 o 10 condannare l' nella persona CP_4 del suo legale rapp. pt, alla costituzione di una rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge nr. 1338/1962, pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi;
in ogni caso accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione del contratto a termine da parte del alla data dell'assunzione e sino alla risoluzione, in Controparte_1 violazione della Direttiva 1999/1970 CE e della legislazione nazionale e per l'effetto condannare il in persona del Ministro pt, al risarcimento del Controparte_1 danno in favore del ricorrente nella misura pari a 20 mensilità e in ogni caso in misura non inferiore all'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 legge nr. 180/2010. Sotto tale profilo l'esponente deduce che la retribuzione lorda da prendere in considerazione è pari a € 5335,00; Con vittoria di spese, diritti e onorari con distrazione in favore dell'Avv. Claudio La Rosa per dichiarato anticipo.>>
Si costituiva con memoria del 18.10.2024 il il Controparte_1 [...] in persona del Ministro pro tempore, nonché la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
i quali eccepivano in via preliminare e in rito, difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, difetto di legittimazione passiva del ministero dell'economia e delle finanze e della presidenza del consiglio dei ministri. Ad avviso dei resistenti, erroneamente il ricorrente pretendeva di equiparare il trattamento economico e normativo spettante ai giudici di pace a quello del magistrato professionale, ottenendo la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Pertanto, concludevano chiedendo “Voglia codesto Tribunale dichiarare preliminarmente la propria carenza di giurisdizione in favore del IU Amministrativo, in subordine, nel merito, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate. Con vittoria delle spese di giudizio”. Con memoria del 18.10.2024 si costituiva l' la quale resisteva alla domanda e CP_4 chiedeva per quanto di interesse: ricorso avversario per carenza di legittimazione passiva dell' come dedotto;
in via CP_4 gradata respingere ogni eventuale ulteriore domanda formulata per le ragioni esposte>>.
All'udienza odierna la causa è quindi decisa dal IU, come da sentenza contestuale. Osserva, preliminarmente, il giudicante come sia da affermare la giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso in esame, infatti, la parte ricorrente richiede l'accertamento della natura del rapporto di lavoro in termini di subordinazione o, comunque, dello status di lavoratore ai sensi del diritto sovranazionale e, per l'effetto del diritto al riconoscimento delle conseguenti tutele fondamentali, principalmente retributive e comunque connesse con il rapporto di lavoro. Non è, invece, oggetto di domanda il riconoscimento dello status di magistrato ordinario, questo, invece, semmai, riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 63 del d.lgs. 165/2001. Neppure la domanda mira ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro che, nel caso di specie, è comunque cessato per raggiunti limiti di età, a tempo indeterminato.
Rileva, sul punto, il giudicante come la difesa ricorrente abbia esplicitamente chiarito che oggetto del presente giudizio non è la costituzione di un rapporto di impiego con il né di fatto né di diritto – analogo a quello sussistente con Controparte_1
i magistrati ordinari, quanto piuttosto il diritto del ricorrente all'applicazione, essenzialmente a titolo risarcitorio, delle stesse tutele fondamentali riconosciute, in virtù del principio di non discriminazione (quale sancito, fra l'altro, dalla direttiva 1999/70/CE) con i suddetti magistrati ordinari, dalle invocate direttive e dai rilevanti principi del diritto dell'Unione in ordine a retribuzione, ferie, previdenza e assistenza, etc. (trattamenti che dovranno essere quantificati e liquidati, a titolo per l'appunto risarcitorio, nel separato giudizio espressamente riservato dalla ricorrente). La domanda attiene, dunque, all'ambito proprio della competenza giurisdizionale del IU ordinario, non risolvendosi essa nella domanda di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la P.A., la cui cognizione potrebbe spettare al giudice amministrativo (come sancito dalla richiamata sentenza n. 27198/2017 della Cassazione a Sezioni unite). Si rammenta che per migrare verso il giudice amministrativo, occorre che la domanda trovi non solo occasione, ma anche causa genetica in un rapporto d'impiego pubblico non privatizzato, per il quale sussiste la riserva di competenza del G.A. (v. Cons. Stato, sez. VI, n. 7207 del 29.9.2010), il che può dirsi logicamente escluso nel caso in esame. Ai fini della decisione sul punto, è principio pacifico che il IU di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa azionata dalla ricorrente alla luce dei fatti dedotti in giudizio (Cass. Lav. n. 19630 del 26.9.2011; Cass. SS.UU. n. 11229/2014) e nella fattispecie, si ripete, non viene in questione una domanda, neppure implicita o soltanto presupposta, riguardante uno dei rapporti di lavoro di diritto pubblico indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, né tanto meno una domanda tendente a ottenere provvedimenti di trasformazione del rapporto o di riconoscimento del medesimo status giuridico o ancora di stabilizzazione dell'impiego in funzioni identiche al giudice togato e con trattamento analogo. Non pare revocabile, in dubbio, quindi, che la domanda, così come formulata, sia stata correttamente incardinata innanzi alla giurisdizione del giudice ordinario. Tanto premesso, rileva ancora il Tribunale come competente a conoscere nel merito della controversia sia il giudice del lavoro. In ordine a tale aspetto ci si limita a richiamare quanto condivisibilmente affermato da questo Tribunale (sent. n. 6015 del 26 novembre 2020, est. n una fattispecie Per_1 speculare alla presente cui si afferma testualmente che nessun dubbio che, vertendosi in tema di diritti correlati ad un rapporto che si assume essere stato reso secondo i canoni della subordinazione, anche ai sensi del diritto eurounitario, competente a conoscere la controversia sia il giudice del lavoro. Vale ricordare che la controversia relativa al compenso da corrispondere per un rapporto di lavoro nella quale vi sia contrasto tra le parti in merito alla natura autonoma o subordinata del rapporto e alla sua esatta qualificazione deve essere attribuita alla competenza del giudice del lavoro in quanto le suddette questioni riguardando il merito della controversia, non rilevano ai fini processuali. Affinché, poi, possa escludersi "ictu oculi" l'esistenza di un rapporto ex art. 409 cod. proc. civ. - e negare la competenza del giudice del lavoro - occorre, invero, che l'inesistenza di rapporti siffatti si desuma dalle stesse asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell'esame delibativo del reale oggetto della controversia che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria competenza, senza la necessità di procedere ad ulteriori indagini e senza che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia. (cfr. ex multis, Cass. Lav. n. 7736 del 7/6/2000; Cass. Lav. n. 12188 del 20/05/2013). Evenienza che, nella specie, può senz'altro escludersi.
Nel merito, il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Secondo orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, la nomina a giudice di pace dà luogo ad un rapporto di servizio non coincidente con un rapporto di pubblico impiego.
Si è, in particolare, osservato che la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace, ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza di elementi che caratterizzano l'impiego pubblico (ex pluribus Cass., Sez. Lav., 9.9.2016, n. 17862).
A fondamento di tale assunto milita, innanzitutto, il principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso ai sensi dell'art. 97 Cost., atteso che il concorso pubblico, forma generale di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione, è strumento che, offrendo le migliori garanzie di selezione neutrale e tecnica dei più capaci sulla base del merito, garantisce l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa. In termini ancor più rigorosi il principio dell'accesso mediante pubblico concorso è stabilito dall'art. 106, comma 1, Cost. segnatamente per il reclutamento dei magistrati (“Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso”). Dal concorso soltanto consegue la costituzione pleno iure di un rapporto di servizio incondizionatamente utile per la provvista di ufficio nell'organizzazione della giurisdizione ed il concorso assicura, in condizioni di par condicio, il vaglio tecnico della professionalità: per queste ragioni la formula della norma costituzionale poc'anzi richiamata è più rigida di quella di cui all'art. 97, comma 4, Cost. (“Ag. impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”).
E' ben vero che il secondo ed il terzo comma dell'art. 106 Cost. disciplinano modalità di nomina dei magistrati diverse dal concorso, ma si tratta di deroghe alla regola generale di cui al primo comma (coperte, peraltro, proprio per riguarda la nomina di magistrati onorari di cui al comma 2, da espressa riserva di legge, stabilendosi che la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai singoli giudici può essere prevista solo dalla legge sull'ordinamento giudiziario).
In tal modo, secondo il sistema delineato dall'art. 106 Cost., la magistratura viene ad articolarsi in due diversi e distinti plessi: la magistratura professionale, i cui appartenenti vengono selezionati secondo criteri di capacità tecnica all'esito di concorso pubblico e con essi viene instaurato un rapporto di pubblico impiego ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 165/2001; la magistratura non professionale, concepita ab origine come incarico onorario privo delle caratteristiche tipiche e proprie del pubblico impiego, il cui trattamento economico e normativo è previsto da apposite leggi speciali.
A tali distinte categorie corrispondono, pertanto, differenti status di coloro che vi appartengono.
Conferma di ciò è, d'altra parte, desumibile dall'art. 4, R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario), che, dopo aver stabilito al comma 1 che “l'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero”, distintamente prevede, ai sensi del comma 2, che “appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari, i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre gli assessori della corte di cassazione e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie”.
La norma differenzia, pertanto, un'appartenenza all'ordine giudiziario strutturale, cioè in ragione del rapporto di servizio (comma 1) e un'appartenenza meramente funzionale, vale a dire in occasione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, cioè soltanto per quanto concerne lo svolgimento concreto del rapporto d'ufficio e in occasione di esso (comma 2).
Si è, del resto, osservato che il rapporto di pubblico impiego che si instaura con il magistrato togato e quello di servizio che si instaura con il magistrato onorario si distinguono tra loro per i seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario, che nell'impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico- discrezionale;
2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato, mentre è meramente funzionale per il funzionario onorario;
3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell'esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest'ultima potendo essere individuata unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico;
4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che, invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti;
5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell'incarico) quanto al funzionario onorario (v. ex pluribus Cass. n. 17862/2016 cit.).
Sulla base di tali diversità è pertanto da escludere che nei confronti dei giudici di pace si instauri un rapporto di servizio coincidente con quello di pubblico impiego ovvero di parasubordinazione.
Sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ormai costante, ha affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, in relazione agli 3, 36, 38 e 97 Cost., non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto (v. da ultimo Cass., Sez. I, 10.2.2022, n. 4386, che ne ha fatto discendere l'impossibilità di parificare le indennità percepite dai giudici di pace alla retribuzione e la fissazione di un limite massimo annuo dell'emolumento; Cass., Sez. Lav., 5.6.2020, n. 10774).
Si è anche precisato che la specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici, nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non siano estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi, sicché non possono portare ad una diversa conclusione la appartenenza dei giudici di pace all'ordine giudiziario e l'attribuzione delle relative funzioni, sotto altri profili anche di rilevanza costituzionale, di tutela e dignità pari alle funzioni dei giudici di carriera, né, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale nesso sinallagmatico (v. Cass. n. 10775/2020 cit., che richiama a sua volta sul punto Cass. n. 16/2002, n. 13784/2001 e n. 22569/2015).
Anche la Corte Costituzionale è, del resto giunta alle medesime conclusioni nell'ordinanza n. 479/2000, affermando che la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi;
che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati.
Tali conclusioni restano valide anche a seguito della riforma della magistratura onoraria attuata con il D.Lgs. 116/2017, che ha anzi ancor più chiarito l'appartenenza meramente funzionale dei soggetti della magistratura onoraria all'ordine giudiziario (v. Cons. St., Sez. V, 4.2.2021, n. 1062).
Il metodo di reclutamento “inderogabilmente temporaneo” e non esclusivo ivi configurato dal Ca. II e, in particolare, dall'art. 7 (“Tirocinio e conferimento dell'incarico”), per quanto presenti tratti selettivo-valutativi, non è infatti assimilabile al concorso in magistratura, oltre ad esserne patentemente distinto.
Inoltre, l'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 116/2017, prevede espressamente che “l'incarico di magistrato onorario… non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego”, con ciò ribadendosi la distinzione tra lo status dei magistrati togati e dei magistrati onorari, la cui nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio,
o organico, ma non l'insorgenza di un rapporto di lavoro qualificabile come pubblico impiego.
Ancora, l'art. 1, comma 3, D.Lgs. ult. cit. dispone che “l'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative e professionali” (per assicurare tale compatibilità “a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana” e “ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”); l'art. 23, D.Lgs. cit., prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attività lavorativa svolta).
Né tali conclusioni possono ritenersi scalfite dalla giurisprudenza comunitaria.
In particolare, con la sentenza del 16 luglio 2020, nella causa C-658/18, richiamata dal ricorrente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sulla questione relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea della previgente normativa italiana che disciplinava la figura del IU di PA (legge n. 374/1991) nella parte in cui non prevedeva il diritto a ferie retribuite di 30 giorni come per i magistrati togati.
La Corte di Giustizia ha spiegato che il ragionamento da condurre per la soluzione della questione deve svilupparsi in tre direttrici: a) l'interpretazione della nozione di
“lavoratore” ai sensi della Direttiva 2003/88/CE, onde verificare se il IU di PA rientri in tale nozione;
b) l'individuazione della nozione di “lavoratore a tempo determinato”; c) la verifica della possibilità di paragonare, laddove sia data una risposta affermativa ai primi due aspetti, il IU di PA ai magistrati togati, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione.
Sotto il primo profilo, la CGUE, pur rinvenendo taluni tratti (obbligo di rispettare le tabelle di composizione dell'Ufficio di appartenenza, di osservare gli ordini di servizio del capo dell'Ufficio ed i provvedimenti organizzativi speciali e generali del Pt_1 obbligo di reperibilità; assoggettamento a poteri disciplinari analoghi a quelli dei magistrati professionali), che farebbero ritenere il IU di PA qualificabile come
“lavoratore” (ossia persona che fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni, non puramente marginali ed accessorie, in cambio delle quali percepisca una retribuzione), ha, tuttavia, osservato che la verifica del rispetto del principio della parità di trattamento va condotta accertando se la natura del rapporto di lavoro preso in considerazione sia
“sostanzialmente diversa da quella che lega ai loro datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori”, spettando, in ogni caso, al giudice nazionale verificare la ricorrenza di tali circostanze.
Per quanto attiene, poi, al terzo aspetto, quello cioè della comparabilità dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha ribadito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di svolgere un'attività in forza di un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità del trattamento.
Proprio sulla comparabilità tra la posizione dei magistrati togati e quella dei giudici di pace, tuttavia, la richiamata pronuncia comunitaria ha evidenziato significative differenze (la minore complessità delle controversie assegnate;
l'esercizio, da parte dei soli magistrati togati, dell'attività in organi giurisdizionali di grado superiore;
l'impossibilità dei giudici di pace di far parte di organi collegiali), demandando nondimeno, anche in tal caso, al giudice nazionale di valutare se il giudice di pace si trovi in una situazione comparabile a quella del magistrato togato.
Nel caso in cui, poi, tale verifica abbia esito positivo, occorre vagliare se esiste una ragione oggettiva che giustifichi una differenza di trattamento, essendo ben possibile, in astratto, nella discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri, stabilire diverse condizioni di impiego tra magistrati ordinari e giudici di pace, senza alcuna violazione della normativa europea, purché il criterio di scelta di una determinata regolamentazione sia trasparente.
Anche sotto tale specifico aspetto (ossia quello delle ragioni obiettive giustificative della disparità di trattamento tra situazioni che si presuppongano comparabili), la CGUE osserva, in particolare, sulla scorta della sentenza del 20 settembre 2018, causa Mo. C-466/17, che “qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro… A tale riguardo, occorre considerare che talune disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato assunti al termine di un concorso e lavoratori a tempo determinato assunti all'esito di una procedura diversa da quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle divere qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità… Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti nel mettere in luce le differenze nell'attività lavorativa tra un giudice di pace e un magistrato ordinario possono essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine”. La sentenza del 16 luglio 2020 aggiunge che “sebbene le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari non impongano necessariamente di privare i giudici di pace di ferie annuali retribuite corrispondenti a quelle previste per i magistrati ordinari, resta comunque il fatto che tali differenze e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale e, più specificamente, dall'articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio valutare, a tal fine, gli elementi qualitativi e quantitativi disponibili riguardanti le funzioni svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, i vincoli di orario e le sanzioni cui sono soggetti nonché, in generale, l'insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti. 162. Fatte salve le verifiche che rientrano nella competenza esclusiva di tale giudice, emerge che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie, vale a dire rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra i giudici di pace e i magistrati professionali, potrebbero essere idonei a rispondere ad una reale necessità e che le differenze di trattamento esistenti tra tali due categorie, anche in materia di ferie annuali retribuite, potrebbero essere considerate proporzionate agli obiettivi da esse perseguiti”.
Dunque, con riferimento alla concreta questione sottoposta al suo esame, la Corte di Giustizia perviene alla conclusione che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta ad una normativa nazionale che esclude il diritto dei giudici di pace alla percezione di ferie annuali retribuite, qualora – tuttavia – tale figura sia ricompresa nella nozione di “lavoratore a tempo determinato” e si trovi in una situazione comparabile a quella del magistrato togato e sempre salvo che la differenza di trattamento sia giustificata da diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni che detti magistrati devono assumere.
Ne discende che, secondo la richiamata giurisprudenza comunitaria, al fine di affermare una violazione del principio di non discriminazione è richiesto l'accertamento di tre distinte condizioni:
a) l'attività svolta dal giudice di pace deve concretizzarsi in un'attività che rientri nella nozione europea di lavoratore a tempo determinato;
b) tale attività deve essere comparabile a quella svolta dal magistrato togato;
c) non devono sussistere ragioni giustificatrici del diverso trattamento, quali la diversità di qualifiche richieste e della natura delle mansioni espletate.
Sennonché le differenze evidenziate dalla richiamata giurisprudenza interna (cui fa, peraltro, riferimento, anche la sentenza della CGUE) tra magistrato togato e magistrato onorario, sia per quanto attiene alle modalità di reclutamento, sia per quanto attiene al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali affidate, escludono in radice una discriminazione contraria al diritto eurounitario.
Il magistrato togato – giova ribadirlo - viene inserito nell'apparato dell'Amministrazione della giustizia a seguito di apposito concorso pubblico, mentre il giudice di pace è nominato attraverso diverse procedure di selezione caratterizzate non affatto comparabili;
i magistrati togati vengono sottoposti a valutazioni di professionalità con frequenza quadriennale, valutazioni approfondite che incidono sulla carriera del magistrato, di contro la conferma dell'ncarico dei giudici di pace avviene in base ad una semplice relazione del capo dell'Ufficio; il giudice di pace non può, sia in materia civile che penale, adottare provvedimenti cautelari;
le controversie devolute al giudice di pace sono di complessità inferiore rispetto a quelle attribuite ai giudici togati e l'impugnazione delle sue decisioni avviene esclusivamente davanti a questi ultimi;
il giudice togato può far parte di organi giudicanti di grado superiore, tale possibilità è, invece, esclusa per il giudice di pace;
quest'ultimo, a differenza del giudice togato, non può integrare collegi giurisdizionali;
il giudice di pace può esercitare anche altre attività professionali, tra cui quella forense a determinate condizioni, possibilità del tutto esclusa - in radice - per i magistrati togati.
D'altra parte, il trattamento economico dei giudici di pace trova regolamentazione in una disciplina specifica - in passato posta dalla legge n. 374/1991 ed oggi dal D.lgs. n. 116/2017 – di tal che risulterebbe arbitrario utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione del loro trattamento la disciplina dettata per altre categorie non comparabili (come, ad esempio, quella dei magistrati ordinari, ovvero quella dei dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale), considerato, peraltro, che la stessa giurisprudenza comunitaria prende in considerazione la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato (ovvero a tempo parziale e a tempo pieno), allorquando questa si determini tra lavoratori che svolgano la medesima attività (in quanto tali appunto comparabili) e trovi la sua ragione distintiva nel solo fatto di svolgere tale attività in forza di contratto a tempo determinato o a tempo parziale.
Del resto, in materia di precariato pubblico (si pensi al settore scolastico) vengono estesi al lavoratore a tempo determinato i medesimi trattamenti previsti per il lavoratore assunto a tempo indeterminato, ma ciò sul presupposto che le due categorie svolgono un'attività identica (v. Cass. n. 22558/2016).
I giudici di pace, invece, non trovano una corrispondente qualifica professionale nell'ambito delle previsioni legislative o contrattuali e, per giunta, il loro trattamento economico-giuridico, trova disciplina in specifiche fonti normative di rango primario.
Deve, in ogni caso, osservarsi che le questioni oggetto della sentenza della CGUE del 16 luglio 2020, sono ora superate dagli artt. 24,25 e 26, D.Lgs. n. 116/2017, che, rispettivamente in materia di ferie, gravidanza, malattia e infortunio, di trattamento previdenziale, configurano analoghi istituti per i magistrati onorari, seppure con le dovute specificazioni.
Tornando, poi, alla questione a monte della assimilabilità del rapporto che si instaura tra la P.A. e il giudice di pace ad un rapporto di lavoro subordinato, giova rimarcare che l'incardinamento del magistrato onorario nell'organizzazione degli uffici giudiziari è funzionale all'esercizio dell'attività giurisdizionale e ciò non consente di affermare in via automatica l'inserimento strutturale nell'organizzazione della P.A.; d'altra parte è proprio alla funzione giurisdizionale, piuttosto che al rapporto di impiego, che si correlano i doveri e le responsabilità del giudice di pace, la soggezione alle direttive generali del Ca. dell'Ufficio e dei vertici dell'Amministrazione, la soggezione al potere disciplinare del C.S.M.: lungi dal denotare un vincolo di subordinazione tipico del rapporto di lavoro dipendente, tali elementi sono piuttosto connessi alla gravità ed importanza dell'attività esercitata e non sono estranei neppure ad alcune categorie di liberi professionisti nei rapporti tra iscritti e relativi ordini professionali (emblematico è il caso dei notai, soggetti ad un controllo da parte dei competenti consigli dell'ordine, anche di natura disciplinare, sul corretto esercizio della funzione pubblica affidatagli).
In definitiva, a differenza del magistrato professionale, il magistrato onorario è tale solo in quanto e nei termini in cui viene chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali: il che avviene comunque per una durata limitata e in maniera non esclusiva, ma compatibile con altre attività lavorative e professionali e per scelta volontaria di partecipare all'amministrazione della giustizia gratis rei publicae servire;
caratteristiche che ne qualificano in maniera distinta lo status rispetto a quello del magistrato professionale.
Esclusa, dunque, la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego tra il magistrato onorario e la Pubblica Amministrazione, va rigettata anche la domanda del ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, il cui presupposto è appunto l'abuso da parte del datore di lavoro dello strumento flessibile del contratto di lavoro subordinato a termine.
Non inficia i principi tradizionalmente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza amministrativa italiane neppure l'ulteriore sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europe del 7.4.2022, causa C-236/20, intervenuta nelle more del giudizio e richiamata dal ricorrente nelle note conclusive.
Nella menzionata pronuncia la CGUE è stata chiamata a pronunciarsi su tre quesiti formulati dal giudice del rinvio in una controversia promossa da un giudice di pace in merito al rifiuto di accertare l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, a tempo pieno o a tempo parziale, con il : 1) se gli artt. 20, 21, 31, Controparte_1
33 e 34 della Carta, le clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva 1997/81, l'art. 7 della Direttiva 2003/88, nonché l'art. 1 e 2, paragrafo 2, lett. a), della Direttiva 2000/78, ostino all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana di cui alla legge n. 374/1991 e al D.Lgs. n. 92/2016, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico, assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico;
2) se i principi di diritto dell'Unione Europea in tema di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e segnatamente l'art. 47 della Carta ostino all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico;
3) se la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, secondo cui l'incarico a tempo determinato dei giudici di pace quali giudici onorari, originariamente fissato in 8 anni (quattro più quattro) possa essere sistematicamente prorogato di ulteriori 4 anni senza la previsione, in alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, di alcuna sanzione effettiva e dissuasiva.
La CGUE ha ritenuto irricevibile la seconda questione in toto e la prima questione nella parte in cui verte sull'interpretazione degli artt. 33 e 34 della Carta nonché della Direttiva 2000/78.
Sulla restante parte della prima questione pregiudiziale (se l'art. 7 della Direttiva 2003/78, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non preveda, per il giudice di pace, il diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari), la sentenza del 7.4.2022 richiama quanto già dichiarato con la sentenza del 16.7.2020 (ossia che la nozione di “lavoratore a tempo determinato”, di cui alla clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa include un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare), demandando, tuttavia, al giudice del rinvio l'accertamento se il ricorrente rientri nella nozione di “lavoratore a tempo determinato” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e/o di
“lavoratore a tempo parziale” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Nel far ciò tuttavia è significativo osservare che la menzionata pronuncia osserva che
“dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il rapporto di lavoro dei giudici di pace si distingue da quello dei magistrati ordinari sotto diversi profili essenziali, vale a dire l'assunzione, la posizione nel sistema organizzativo della pubblica amministrazione, il regime delle incompatibilità e di esclusività della prestazione, la retribuzione, la durata del rapporto nonché il carattere pieno ed esclusivo delle funzioni”. Seguendo un percorso logico-argomentativo del tutto analogo a quello della sentenza del 16.7.2020, la pronuncia del 7.4.2022, prosegue esaminando l'elemento delle
“condizioni di impiego” di cui all'art. 4 dell'accordo quadro.
Premettendo che tali condizioni includono le condizioni relative alle retribuzioni nonché alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale, la Corte, anche in tal caso, chiarisce che “spetta al giudice del rinvio stabilire se il regime assistenziale e previdenziale di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione della clausola 4 di tale accordo quadro”, precisando, peraltro, che allo stesso giudice del rinvio spetta altresì accertare se, “tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”, l'attività giurisdizionale del ricorrente sia comparabile a quella di un magistrato ordinario.
Procedendo ancora gradatamente, qualora sia accertata la predetta comparabilità – prosegue la CGUE
– occorre poi ancora verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi l'esistenza di una differenza di trattamento.
Su tale punto la sentenza 7.4.2022 richiama integralmente le motivazioni del proprio precedente del 16.7.2020, in particolare, sulla possibilità che – a fronte di situazioni comparabili – possano essere giustificate disparità di trattamento per ragioni oggettive, che possono risultare dalla natura delle funzioni e dalle caratteristiche ad esse inerenti;
che talune differenze di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato assunti mediante concorso e lavoratori a termine assunti all'esito di procedura diversa, possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità; che “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti nel mettere in luce le differenze dell'attività lavorativa tra un giudice di pace e un magistrato ordinario possano essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine”; che “le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale, e più specificamente dall'articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni. In ogni caso, spetta la giudice del rinvio valutare, a tal fine, gli elementi qualitativi e quantitativi disponibili riguardanti le funzioni svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, i vincoli di orario e le sanzioni cui sono soggetti nonché, in generale, l'insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti”.
Tanto richiamato, la sentenza del 7.4.2022 afferma che l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei giudici di pace, consente di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti dei magistrati ordinari.
Tuttavia, la CGUE ritiene che, nonostante la differenza di qualifiche richieste e di natura delle mansioni affidate, l'esclusione da ogni diritto alle ferie retribuite, nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale deve ritenersi contraria alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.
Va, però, osservato che la motivazione della sentenza della CGUE procede secondo un iter argomentativo ipotetico e, si direbbe, algoritmico, per cui la conclusione da ultimo riportata presuppone ex professo l'accertamento positivo della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, demandato al giudice del rinvio, tanto che la conclusione cui perviene la sentenza del 7.4.2022, ossia che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un sistema assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari”, è pur sempre condizionata all'accertamento della sussistenza: in primis di un rapporto di lavoro subordinato;
in secondo luogo, di un rapporto di lavoro subordinato a termine o part-time; in terzo luogo, di una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario (“…se tale giudice di pace rientra nella nozione di “lavoratore a tempo parziale” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di “lavoratore a tempo determinato” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario”).
Non potendo, pertanto, ritenersi funditus sussistente un rapporto di pubblico impiego tra i giudici di pace e la P.A., per le considerazioni – tuttora valide – riconosciute dalla costante giurisprudenza interna, va esclusa ogni violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori subordinati a tempo indeterminato, come tra lavoratori subordinati a tempo parziale e lavoratori subordinati full-time, e più in generale un contrasto della normativa nazionale con il diritto eurunitario, così come non può ritenersi, a valle, violato il divieto di abusiva reiterazione di contratti di lavoro subordinato imposto dalla clausola 5 dell'accordo quadro sui rapporti di lavoro a tempo determinato, oggetto della terza questione pregiudiziale affrontata nella richiamata sentenza della CGUE del 7.4.2022. Attesa la complessità in diritto della controversia che ha, peraltro, dato luogo ad alcune pronunce di segno contrario nell'ambito della giurisprudenza di merito, nonché considerata la disparità della posizione economica delle parti, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, il 15.4.2025.
ILGDL
Dott.ssa Clara Ruggiero