Decreto cautelare 30 giugno 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 30/06/2021, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2021
N. 00654/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Col. Fincato, 210;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore di -OMISSIS- emesso in data 24/03/2021 e notificato al ricorrente il 6/04/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Impregiudicata e riservata al Collegio ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a. per la concessione delle misure cautelari richieste in via incidentale;
valutata in questa sede monocratica, inaudita altera parte, la sola sussistenza dei presupposti di “ estrema gravità e urgenza ” richiesti dall’art. 56 c.p.a.;
atteso che il ricorso proposto avverso il provvedimento assunto dalla Questura di -OMISSIS- in data 24.3.2021 e notificato al ricorrente il successivo 6 aprile 2021, è stato portato alla notifica via pec il successivo 4 giugno e quindi depositato in data 28 giugno 2021;
che per effetto degli adempimenti effettuati con le riportate scadenze temporali la prima camera di consiglio utile è quella prevista per il prossimo 8 settembre 2021;
ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente sarebbero state celermente e tempestivamente esaminate in occasione di una camera di consiglio anteriore solo laddove parte istante si fosse diligentemente e tempestivamente attivata, dopo la notifica del ricorso, mediante il deposito dello stesso in tempi utili per una sollecita trattazione collegiale, in osservanza dei termini previsti dall’art. 55 c.p.a., secondo il calendario attualmente vigente;
ritenuto che tali circostanze depotenzino i presupposti e le condizioni per la concessione delle misure cautelari ex art. 56, fermo restando che allo stato il ricorrente sta scontando la pena detentiva, sebbene in regime di affidamento in prova al servizio sociale, per cui non risulta disposto l’immediato allontanamento dal territorio nazionale (provvedimento avverso il quale potranno essere in ogni caso esperiti rimedi, anche cautelari);
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia il giorno 30 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.