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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/10/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4550/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 15/10/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio Parte_1 dell'avv. Laura Roberta Satta, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Controparte_1
LI AP, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti chiedono che si dichiari lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano (MI), il
04.04.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano Anno 2008 - Parte I - Serie
A - n. 569, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile alle pagina 1 di 3 seguenti condizioni:
- affido esclusivo delle figlie minori e alla madre Persona_1 Per_2 Parte_1 per le scelte scolastiche, sanitarie e relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
[...]
- diritto di visita del padre disciplinato dai Servizi Sociali secondo le modalità e tempistiche ritenute opportune;
- determinazione a carico del padre di un contributo al mantenimento delle figlie di Euro 200,00= mensili per ciascuna, rivalutabili annualmente in ragione dell'indice di rivalutazione ISTAT FOI con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano. Ordine di pagamento diretto di tali spese da richiedere al datore di lavoro;
- disporre che l'importo del contributo al mantenimento di Euro 400,00= mensili, Euro 200,00= mensili per ciascuna figlia, rivalutabili annualmente, venga versato alla signora
[...] direttamente dal datore di lavoro del signor Parte_1 Controparte_1
[...]
- assegno unico integralmente alla parte ricorrente;
- dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- spese di lite integralmente compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Milano il
04/04/2008 è fondata e meritevole di accoglimento.
Le parti vivono separate sin dalla pubblicazione della sentenza non definitiva n. 328/25 (resa nella prima fase del presente procedimento e passata in giudicato) e da allora esse non si sono riconciliate.
Deve recepirsi l'accordo intervenuto tra le parti anche sulle condizioni del pronunziando divorzio in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alla condizione reddituale dei contendenti.
Alla stregua dell'esito del presente giudizio, possono compensarsi tra le parti le sperse di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano il 04/04/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 569, registro I, Parte I, anno 2008;
2) prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti secondo le sopra riportate conclusioni congiunte, pagina 2 di 3 che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di lite:
5) dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17/10/2025
Il Presidente estensore pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4550/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 15/10/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio Parte_1 dell'avv. Laura Roberta Satta, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Controparte_1
LI AP, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti chiedono che si dichiari lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano (MI), il
04.04.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano Anno 2008 - Parte I - Serie
A - n. 569, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile alle pagina 1 di 3 seguenti condizioni:
- affido esclusivo delle figlie minori e alla madre Persona_1 Per_2 Parte_1 per le scelte scolastiche, sanitarie e relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
[...]
- diritto di visita del padre disciplinato dai Servizi Sociali secondo le modalità e tempistiche ritenute opportune;
- determinazione a carico del padre di un contributo al mantenimento delle figlie di Euro 200,00= mensili per ciascuna, rivalutabili annualmente in ragione dell'indice di rivalutazione ISTAT FOI con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano. Ordine di pagamento diretto di tali spese da richiedere al datore di lavoro;
- disporre che l'importo del contributo al mantenimento di Euro 400,00= mensili, Euro 200,00= mensili per ciascuna figlia, rivalutabili annualmente, venga versato alla signora
[...] direttamente dal datore di lavoro del signor Parte_1 Controparte_1
[...]
- assegno unico integralmente alla parte ricorrente;
- dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- spese di lite integralmente compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Milano il
04/04/2008 è fondata e meritevole di accoglimento.
Le parti vivono separate sin dalla pubblicazione della sentenza non definitiva n. 328/25 (resa nella prima fase del presente procedimento e passata in giudicato) e da allora esse non si sono riconciliate.
Deve recepirsi l'accordo intervenuto tra le parti anche sulle condizioni del pronunziando divorzio in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alla condizione reddituale dei contendenti.
Alla stregua dell'esito del presente giudizio, possono compensarsi tra le parti le sperse di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano il 04/04/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 569, registro I, Parte I, anno 2008;
2) prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti secondo le sopra riportate conclusioni congiunte, pagina 2 di 3 che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di lite:
5) dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17/10/2025
Il Presidente estensore pagina 3 di 3