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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott. Mario Cigna Presidente Dott. Alessandro Silvestrini Giudice est. Dott.ssa Viviana Mele Giudice
ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 9556/2019 R.G. avente ad oggetto “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e vertente:
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Toma, giusta mandato in atti. Parte_1
ATTRICE
E
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio e Fara Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
Manco, giusta mandato in atti.
CONVENUTI
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 18.12.2024, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.10.2019, conveniva in giudizio i propri fratelli, Parte_1
e nonchè la madre, , tutti eredi insieme a lei del Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
proprio padre deceduto in data 03.09.2018, al fine di accertare se le disposizioni Persona_1 mortis causa di quest'ultimo contenute nel testamento pubblico del 18.10.2010 per notar o in Per_2 altro testamento olografo eventualmente esistente, avessero leso la quota di legittima spettante alla medesima attrice, chiedendo, in caso di accertamento positivo, la riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate in favore degli altri eredi convenuti nei limiti necessari a reintegrare l'ingiusta lesione subita.
La medesima attrice chiedeva, altresì, l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul terreno identificato al catasto del Comune di Racale, foglio 14, particella 415, in favore del fondo ad esso adiacente, identificato al foglio 14, particella 414, deducendo in particolare: che in esecuzione del predetto testamento pubblico, la proprietà indivisa del primo fondo (p.lla 415) apparteneva ai convenuti, mentre l'altro (p.lla 414) apparteneva a e alla propria madre;
che le Parte_1
succitate particelle formavano in origine un unico terreno, oggetto di frazionamento da parte di in data 30.09.2010; che il fondo di cui l'attrice era comproprietaria risultava Persona_1 intercluso e che per accedervi era necessario attraversare quello dei convenuti;
che tale servitù di passaggio doveva intendersi stabilita attivamente in favore del proprio fondo e sopra quello dei convenuti per destinazione del padre di famiglia, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 1062 c.c.
Con comparsa depositata il 24.12.2019, si costituivano in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2
, contestando l'ex adverso e chiedendo il rigetto delle domande proposte da Parte_2
, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. All'uopo, con Parte_1
riferimento alla domanda di riduzione, deducevano: di non essere a conoscenza dell'esistenza di altro testamento se non di quello pubblico del 18.10.2010 per notar perfettamente valido ed Per_2
efficace stante la capacità del testatore, al quale le difficoltà motorie, causate dal morbo di Parkinson, non avevano in ogni caso impedito di esprimere le proprie volontà; che con il predetto testamento il de cuius aveva disposto soltanto dei terreni e non anche degli altri beni immobili di cui era proprietario, i quali, pertanto, formavano oggetto di successione ab intestato;
che, quindi, non vi era stata lesione della quota di legittima spettante all'attrice, la quale, al contrario, aveva ricevuto dal padre, sia per donazione che per successione, beni di valore complessivamente maggiore alla quota di spettanza.
Inoltre, con riferimento alla domanda di accertamento della servitù, i convenuti deducevano che l'attrice non aveva diritto ad ottenere il passaggio coattivo sul terreno di loro proprietà, in quanto il fondo in favore del quale veniva chiesto il passaggio non era intercluso ma confinante con altro fondo, sempre di proprietà di , catastalmente identificato al foglio 14, particella 330, con Parte_1
accesso diretto al S.P. 202; dichiaravano, tuttavia, di non opporsi alla domandata costituzione della servitù di passaggio nell'ipotesi in cui, contrariamente a quanto dagli stessi sostenuto, il fondo in oggetto si fosse dimostrato intercluso.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica estimativa.
All'udienza del 18.12.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini per conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla domanda di riduzione formulata dall'attrice, si osserva quanto segue.
L'azione di riduzione (artt. 554 e 555 c.c.) è lo strumento per mezzo del quale l'erede legittimario tutela il proprio diritto alla quota del patrimonio ereditario riservatagli dalla legge contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile.
Essa mira a far accertare la lesione della quota di legittima e a far dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, le disposizioni lesive. La riduzione può avere ad oggetto tanto beni che si trovavano nel patrimonio del defunto al momento dell'apertura della successione (il cd. relictum: cfr. art. 556 c.c., ove si parla di “beni che appartenevano al defunto”); quanto i beni che, al momento dell'apertura della successione, ne erano già usciti (il cd. donatum: cfr. art. 556 c.c., ove si parla di “beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione”).
Pertanto, ai fini della presente controversia, occorre in primo luogo procedere alla determinazione del relictum, ai sensi dell'art. 556 c.c., costituito dai beni che appartenevano a l tempo Persona_1
della morte, detraendone gli eventuali debiti, nonché alla riunione fittizia a tale massa dei beni di cui egli aveva disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c. (e, cioè, con riferimento al tempo di apertura della successione). Sull'asse così formato vanno calcolate la quota di cui il defunto poteva disporre e la quota di riserva.
In tema di oneri di allegazione e di prova, gli ordinari criteri imporrebbero al legittimario che agisce in riduzione l'onere di allegare e provare la propria qualità di erede necessario, l'avvenuta lesione della legittima e l'esistenza degli atti da ridurre, precisandone l'ordine cronologico. Tale principio è stato tuttavia affinato, nel tempo, dalla giurisprudenza secondo cui “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ancorchè abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, nonchè di conseguenza quello della quota di legittima violata, senza che a tal fine sia necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. Peraltro, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista dell'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per
l'attività di allegazione e di prova.” (Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, n. 18199). Nel caso in esame, dal contenuto delle difese svolte dalle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che la massa ereditaria di deceduto il 03.09.2018, è composta dai seguenti Persona_1
beni:
BENI CADUTI IN SUCCESSIONE (RELICTUM)
1. Quota del 50% di Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 14, particella 414;
2. Quota del 50% di Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 14, particella 415;
3. Immobile sito in Racale, via Umbria n. 42, in Catasto al foglio 16, particella 1651 e 1652 sub
2;
4. Quota del 50% di Immobile sito in Racale, via Felline n. 46, in Catasto al fg. 16, particella 367;
5. Quota del 50% di Immobile sito in Racale, via Umbria n. 18, in Catasto al fg. 16, particella 368;
6. Immobile sito in Racale, via da denominarsi, in Catasto al foglio 14, particella 386;
7. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 14, particella 166;
BENI OGGETTO DI DONAZIONI FATTE IN VITA ( ) CP_3
Alla figlia Parte_1
8. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 18, particella 63 e 169 (ex-33b);
9. Immobile sito in Racale, via Pisanelli n. 24 in Catasto al foglio 12, particella 612 e 328 sub 2;
10. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 14, particella 222;
11. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 18, particelle 65,157,158,159 e 160;
12. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 23, particelle 1110,718,733,734;
Al figlio Controparte_2
13. Terreno in agro di Ugento, in Catasto al foglio 48, particella 116;
14. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 23, particella 20 (oggi p.lla 1134);
15. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 19, particella 626;
16. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 23, particella 1109;
Al figlio Controparte_1
17. Immobile sito in Racale, via Tevere in Catasto al foglio 17, particella 1500 (oggi p.lla 1856).
Giova precisare che tra i beni costituenti il relictum, quelli di cui ai numeri 1, 2, 6 e 7 sono stati oggetto di disposizione testamentaria da parte di con testamento pubblico del 18.10.2010 Persona_1
per notar in particolare, il primo di essi (ovvero la quota del 50% di Terreno in agro di Racale, in Per_2
Catasto al foglio 14, particella 414) ha costituito un lascito in favore della figlia . Per converso, Parte_1
i beni di cui ai numeri 3, 4 e 5, non menzionati nel suddetto testamento, vanno divisi tra le parti secondo le regole della successione legittima, ex artt. 566 e 581 c.c., di tal chè, per quanto d'interesse, è devoluta in favore dell'attrice la quota dei 2/9 di ciascuno di essi;
Orbene, anche in considerazione della divergenza tra le parti sul valore da attribuire ai suddetti immobili, è stata disposta CTU a mezzo dell'architetto la quale correttamente ha Persona_3 proceduto alla stima di ciascun cespite riportata al tempo di apertura della successione, in base alle regole richiamate in premessa.
La suddetta consulente ha ampiamente motivato, rispondendo in maniera puntuale alle osservazioni di parte attrice, la propria scelta di non utilizzare il più comune metodo “sintetico-comparativo” per l'espletamento dell'incarico affidatole, ritenendo opportuno, invece, riferirsi ai valori di listini ufficiali
(“i quali, come è noto, sono frutto di dati statici di reali compravendite”), e in particolare all'Osservatorio dei Valori Agricoli O.V.A., per la valutazione dei terreni agricoli, e all'Osservatorio del
Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate - secondo semestre 2018, per la valutazione dei fabbricati.
Cosicché, all'esito delle valutazioni analiticamente e correttamente eseguite secondo il metodo di stima prescelto, valutazioni che il Tribunale ritiene di condividere interamente non avendo l'attrice fornito valide motivazioni per disattenderle, può ritenersi quanto segue.
Il valore dell'asse ereditario di al momento dell'apertura della successione Persona_1
ammontava ad € 253.083,93, di cui € 164.977,63 per relictum + € 88.106,30 per donatum.
Premesso che nel caso di concorso di coniuge e figli, a questi ultimi è complessivamente riservata la metà del patrimonio, da dividere in parti uguali tra loro, mentre al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto, si ha che la quota legittima spettante a è pari ad € Parte_1
42.180,65.
Ebbene, considerato che, secondo le condivisibili stime del CTU, il valore dei beni complessivamente ricevuti da ammonta ad € 67.933,64 (= € 48.218,25, pari al valore dei beni ricevuti Parte_1
per donazione + € 19.775,39, pari al valore di quanto ricevuto per testamento e ab intestato), deve concludersi che non vi è stata lesione della quota di legittima alla stessa spettante.
Conseguentemente, la domanda di riduzione proposta si appalesa infondata e va rigettata.
*
L'attrice, nel proporre il giudizio, ha chiesto altresì l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale sul terreno di proprietà dei convenuti (foglio 14, p.lla 415) al fine di accedere dalla strada pubblica al terreno di sua proprietà (foglio 14, p.lla 414), risultando quest'ultimo intercluso.
La domanda attorea può dunque essere qualificata come actio confessoria servitutis ex art. 1079 c.c.
È, perciò, onere dell'attrice provare l'esistenza della servitù e il suo esatto contenuto (Cass. Sez. II, sent.
n. 472 dell'11/1/2017).
In particolare, l'attrice ha invocato l'istituto della destinazione del padre di famiglia, di cui all'art. 1062
c.c.: tale modo di acquisto della servitù si realizza quando risulta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. In tale ipotesi, se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati (Cass. Civ. Sent. 11 febbraio 2009, n. 3389).
Tale modo di acquisto, inoltre, concerne soltanto le servitù apparenti, la cui definizione si ricava dall'art. 1061 c.c.: “Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. In ordine al requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, occorre precisare che esso “si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. Civile, Ordinanza 6 maggio 2021, n. 11834).
Nel caso di specie, l'attrice ha dimostrato, attraverso la produzione delle relative visure catastali, che il proprio fondo e quello dei convenuti, asseritamente servente, costituivano un unicum prima del frazionamento operato dall'allora proprietario verosimilmente in funzione della Persona_1
redazione del testamento che risulta essere avvenuta pochi giorni dopo;
tale circostanza, per altro, non
è contestata dalle controparti (cfr. memoria ex art. 183, co 6, n. 2 dell'avv. Manco). È vero, inoltre, che, dei due terreni, solo quello ereditato dai germani e ha accesso diretto dalla strada CP_1 CP_2
extraurbana, come si evince dalle planimetrie e dalle fotografie contenute nel fascicolo di parte attrice.
Tuttavia, tali elementi non sono da soli sufficienti a provare l'esistenza della servitù di passaggio, oggetto della domanda di accertamento, il cui accoglimento è impedito dall'assenza dell'ulteriore requisito, necessario per le ragioni innanzi esposte, dell'apparenza.
Invero, dalla documentazione surrichiamata si evince che l'ingresso del terreno sito in agro di Racale, censito al foglio 14, particella 415, è “segnato con un piccolo invito da cui diparte uno stradone carrabile in terra battuta che conduce ad una vecchia costruzione di circa mq 10 adibita a deposito e cisterna per irrigazione”, come confermato anche dalla descrizione del cespite operata dal CTU (pagg.
25 e 26). A ben vedere, pertanto, lo stradone, quale opera visibile e permanente, non fu realizzato al precipuo scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, ma per raggiungere il deposito - cisterna (del tutto estraneo alla pretesa avanzata dall'attrice) insistente sul medesimo fondo: invero, il percorso in terra battuta non attraversa interamente il fondo per arrivare sino al confine con quello limitrofo dell'attrice, ma si interrompe proprio in corrispondenza della piccola costruzione. Difetta quindi il requisito delle opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù di passaggio asseritamente costituita per destinazione del padre di famiglia, posto che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la mera esistenza di una strada, come ogni altra sua visibile componente, non è di per se' sola idonea ad integrare il requisito della apparenza, necessario per l'acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia ma è altresì essenziale che essa mostri chiaramente di essere stata posta in essere allo scopo di dare accesso, attraverso il fondo servente, a quello dominante, con la presenza di visibili e permanenti segni ed opere, costituenti indice non equivoco, come mezzo necessario all'esercizio della servitù, del peso imposto al fondo servente” (Cass. sentenze 14/7/1997 n. 6357; 14/1/1997 n. 277).
Aggiungasi che la circostanza, dedotta dall'attrice e contestata da controparte, che il proprio fondo risulterebbe intercluso, ovvero privo di accesso alla pubblica via, è irrilevante rispetto alla proposta domanda di accertamento della esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, costituendo, per converso, requisito necessario ai fini dell'accoglimento della domanda di costituzione coattiva del medesimo diritto reale ex artt. 1032 e 1051 c.c., che tuttavia non è stata espressamente formulata e sulla quale, pertanto, non si ritiene di dover pronunciare.
Come chiarito da Cass. Civ. Sez. II, Sent., 28/07/2023, n. 23078, “Se è vero, infatti, che la servitù, in quanto diritto reale, costituisce sul piano processuale diritto autodeterminato, è tuttavia anche vero che sussiste una specifica differenza tra l'actio confessoria servitutis con la quale venga dedotta l'esistenza di un preesistente diritto di servitù, quale che ne sia stata la fonte - essendo stato nella specie dedotto un acquisto per destinazione del padre di famiglia - e l'azione, disciplinata in via generale dall'art. 1032 c.c., volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza che venga a costituire una servitù prima non esistente, sebbene in forza della legge già sussista il diritto di ottenere tale costituzione. Nel primo caso, infatti, ad essere dedotta in giudizio
è una preesistente servitù rispetto alla quale, una volta che il diritto sia stato posto a fondamento della domanda, risulta effettivamente neutra l'individuazione del fatto o atto generatore, conformemente ai principi generali in tema di diritti autodeterminati. Nel caso della servitù coattiva, invece, la deduzione fondamentale svolta in giudizio non concerne la servitù stessa - la quale ancora non ha giuridica esistenza - bensì la presenza dei presupposti di legge per pervenire alla pronuncia di una sentenza costitutiva - e non di accertamento, come invece richiesto dall'attrice - solo in presenza della quale la servitù potrà ritenersi sorta ed esistente.”
Si tratta, del resto, di principi già da tempo remoto enunciati dalla Suprema Corte, affermando che l'actio confessoria servitutis (anche per usucapione) e l'azione costitutiva di servitù coattiva presentano petita e causae petendi del tutto distinte - in quanto la prima deduce un diritto esistente, la seconda mira a costituire il diritto ex novo - con la conseguenza che la seconda costituisce domanda nuova rispetto alla prima (arg. ex
Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 23531 del 09/10/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6673 del 30/03/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11112 del 21/10/1991; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 18/02/1991; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
3953 del 28/10/1976; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1367 del 11/04/1975).
Fermo ciò, pur senza voler pronunciare oltre la domanda di accertamento proposta, è comunque opportuno ricordare che, in tema di servitù coattiva di passaggio, “se tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s'interpongono altri fondi appartenenti al medesimo titolare e dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio (ndr, come è emerso nel presente giudizio), nessun ostacolo giuridico o materiale impedisce il passaggio attraverso i fondi del medesimo proprietario. In tal caso, pertanto, l'art. 1051 c.c. non può trovare applicazione alcuna" (Cass. Civ. sez. II, 23 maggio 2013 n° 12819).
Deve pertanto concludersi per l'inesistenza di una servitù di passaggio sopra al fondo di cui alla part.lla
415 del foglio 14, CT di Racale, in favore del fondo di cui alla part.lla 414 del medesimo foglio, sicchè la relativa domanda proposta dall'attrice va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione collegiale, sulle domande proposte, con atto di citazione notificato l'8.10.2019, da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , così provvede: Controparte_2 Parte_2
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , liquidate in € 13.000,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e
[...] Parte_2
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti Antonio e Fara Manco;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
Così deciso in Lecce il 24.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente Dott. Alessandro Silvestrini Dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini - funzionario
UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott. Mario Cigna Presidente Dott. Alessandro Silvestrini Giudice est. Dott.ssa Viviana Mele Giudice
ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 9556/2019 R.G. avente ad oggetto “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e vertente:
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Toma, giusta mandato in atti. Parte_1
ATTRICE
E
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio e Fara Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
Manco, giusta mandato in atti.
CONVENUTI
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 18.12.2024, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.10.2019, conveniva in giudizio i propri fratelli, Parte_1
e nonchè la madre, , tutti eredi insieme a lei del Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
proprio padre deceduto in data 03.09.2018, al fine di accertare se le disposizioni Persona_1 mortis causa di quest'ultimo contenute nel testamento pubblico del 18.10.2010 per notar o in Per_2 altro testamento olografo eventualmente esistente, avessero leso la quota di legittima spettante alla medesima attrice, chiedendo, in caso di accertamento positivo, la riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate in favore degli altri eredi convenuti nei limiti necessari a reintegrare l'ingiusta lesione subita.
La medesima attrice chiedeva, altresì, l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul terreno identificato al catasto del Comune di Racale, foglio 14, particella 415, in favore del fondo ad esso adiacente, identificato al foglio 14, particella 414, deducendo in particolare: che in esecuzione del predetto testamento pubblico, la proprietà indivisa del primo fondo (p.lla 415) apparteneva ai convenuti, mentre l'altro (p.lla 414) apparteneva a e alla propria madre;
che le Parte_1
succitate particelle formavano in origine un unico terreno, oggetto di frazionamento da parte di in data 30.09.2010; che il fondo di cui l'attrice era comproprietaria risultava Persona_1 intercluso e che per accedervi era necessario attraversare quello dei convenuti;
che tale servitù di passaggio doveva intendersi stabilita attivamente in favore del proprio fondo e sopra quello dei convenuti per destinazione del padre di famiglia, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 1062 c.c.
Con comparsa depositata il 24.12.2019, si costituivano in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2
, contestando l'ex adverso e chiedendo il rigetto delle domande proposte da Parte_2
, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. All'uopo, con Parte_1
riferimento alla domanda di riduzione, deducevano: di non essere a conoscenza dell'esistenza di altro testamento se non di quello pubblico del 18.10.2010 per notar perfettamente valido ed Per_2
efficace stante la capacità del testatore, al quale le difficoltà motorie, causate dal morbo di Parkinson, non avevano in ogni caso impedito di esprimere le proprie volontà; che con il predetto testamento il de cuius aveva disposto soltanto dei terreni e non anche degli altri beni immobili di cui era proprietario, i quali, pertanto, formavano oggetto di successione ab intestato;
che, quindi, non vi era stata lesione della quota di legittima spettante all'attrice, la quale, al contrario, aveva ricevuto dal padre, sia per donazione che per successione, beni di valore complessivamente maggiore alla quota di spettanza.
Inoltre, con riferimento alla domanda di accertamento della servitù, i convenuti deducevano che l'attrice non aveva diritto ad ottenere il passaggio coattivo sul terreno di loro proprietà, in quanto il fondo in favore del quale veniva chiesto il passaggio non era intercluso ma confinante con altro fondo, sempre di proprietà di , catastalmente identificato al foglio 14, particella 330, con Parte_1
accesso diretto al S.P. 202; dichiaravano, tuttavia, di non opporsi alla domandata costituzione della servitù di passaggio nell'ipotesi in cui, contrariamente a quanto dagli stessi sostenuto, il fondo in oggetto si fosse dimostrato intercluso.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica estimativa.
All'udienza del 18.12.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini per conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla domanda di riduzione formulata dall'attrice, si osserva quanto segue.
L'azione di riduzione (artt. 554 e 555 c.c.) è lo strumento per mezzo del quale l'erede legittimario tutela il proprio diritto alla quota del patrimonio ereditario riservatagli dalla legge contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile.
Essa mira a far accertare la lesione della quota di legittima e a far dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, le disposizioni lesive. La riduzione può avere ad oggetto tanto beni che si trovavano nel patrimonio del defunto al momento dell'apertura della successione (il cd. relictum: cfr. art. 556 c.c., ove si parla di “beni che appartenevano al defunto”); quanto i beni che, al momento dell'apertura della successione, ne erano già usciti (il cd. donatum: cfr. art. 556 c.c., ove si parla di “beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione”).
Pertanto, ai fini della presente controversia, occorre in primo luogo procedere alla determinazione del relictum, ai sensi dell'art. 556 c.c., costituito dai beni che appartenevano a l tempo Persona_1
della morte, detraendone gli eventuali debiti, nonché alla riunione fittizia a tale massa dei beni di cui egli aveva disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c. (e, cioè, con riferimento al tempo di apertura della successione). Sull'asse così formato vanno calcolate la quota di cui il defunto poteva disporre e la quota di riserva.
In tema di oneri di allegazione e di prova, gli ordinari criteri imporrebbero al legittimario che agisce in riduzione l'onere di allegare e provare la propria qualità di erede necessario, l'avvenuta lesione della legittima e l'esistenza degli atti da ridurre, precisandone l'ordine cronologico. Tale principio è stato tuttavia affinato, nel tempo, dalla giurisprudenza secondo cui “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ancorchè abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, nonchè di conseguenza quello della quota di legittima violata, senza che a tal fine sia necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. Peraltro, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista dell'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per
l'attività di allegazione e di prova.” (Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, n. 18199). Nel caso in esame, dal contenuto delle difese svolte dalle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che la massa ereditaria di deceduto il 03.09.2018, è composta dai seguenti Persona_1
beni:
BENI CADUTI IN SUCCESSIONE (RELICTUM)
1. Quota del 50% di Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 14, particella 414;
2. Quota del 50% di Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 14, particella 415;
3. Immobile sito in Racale, via Umbria n. 42, in Catasto al foglio 16, particella 1651 e 1652 sub
2;
4. Quota del 50% di Immobile sito in Racale, via Felline n. 46, in Catasto al fg. 16, particella 367;
5. Quota del 50% di Immobile sito in Racale, via Umbria n. 18, in Catasto al fg. 16, particella 368;
6. Immobile sito in Racale, via da denominarsi, in Catasto al foglio 14, particella 386;
7. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 14, particella 166;
BENI OGGETTO DI DONAZIONI FATTE IN VITA ( ) CP_3
Alla figlia Parte_1
8. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 18, particella 63 e 169 (ex-33b);
9. Immobile sito in Racale, via Pisanelli n. 24 in Catasto al foglio 12, particella 612 e 328 sub 2;
10. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 14, particella 222;
11. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 18, particelle 65,157,158,159 e 160;
12. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 23, particelle 1110,718,733,734;
Al figlio Controparte_2
13. Terreno in agro di Ugento, in Catasto al foglio 48, particella 116;
14. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 23, particella 20 (oggi p.lla 1134);
15. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 19, particella 626;
16. Terreno in agro di Racale, in Catasto al foglio 23, particella 1109;
Al figlio Controparte_1
17. Immobile sito in Racale, via Tevere in Catasto al foglio 17, particella 1500 (oggi p.lla 1856).
Giova precisare che tra i beni costituenti il relictum, quelli di cui ai numeri 1, 2, 6 e 7 sono stati oggetto di disposizione testamentaria da parte di con testamento pubblico del 18.10.2010 Persona_1
per notar in particolare, il primo di essi (ovvero la quota del 50% di Terreno in agro di Racale, in Per_2
Catasto al foglio 14, particella 414) ha costituito un lascito in favore della figlia . Per converso, Parte_1
i beni di cui ai numeri 3, 4 e 5, non menzionati nel suddetto testamento, vanno divisi tra le parti secondo le regole della successione legittima, ex artt. 566 e 581 c.c., di tal chè, per quanto d'interesse, è devoluta in favore dell'attrice la quota dei 2/9 di ciascuno di essi;
Orbene, anche in considerazione della divergenza tra le parti sul valore da attribuire ai suddetti immobili, è stata disposta CTU a mezzo dell'architetto la quale correttamente ha Persona_3 proceduto alla stima di ciascun cespite riportata al tempo di apertura della successione, in base alle regole richiamate in premessa.
La suddetta consulente ha ampiamente motivato, rispondendo in maniera puntuale alle osservazioni di parte attrice, la propria scelta di non utilizzare il più comune metodo “sintetico-comparativo” per l'espletamento dell'incarico affidatole, ritenendo opportuno, invece, riferirsi ai valori di listini ufficiali
(“i quali, come è noto, sono frutto di dati statici di reali compravendite”), e in particolare all'Osservatorio dei Valori Agricoli O.V.A., per la valutazione dei terreni agricoli, e all'Osservatorio del
Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate - secondo semestre 2018, per la valutazione dei fabbricati.
Cosicché, all'esito delle valutazioni analiticamente e correttamente eseguite secondo il metodo di stima prescelto, valutazioni che il Tribunale ritiene di condividere interamente non avendo l'attrice fornito valide motivazioni per disattenderle, può ritenersi quanto segue.
Il valore dell'asse ereditario di al momento dell'apertura della successione Persona_1
ammontava ad € 253.083,93, di cui € 164.977,63 per relictum + € 88.106,30 per donatum.
Premesso che nel caso di concorso di coniuge e figli, a questi ultimi è complessivamente riservata la metà del patrimonio, da dividere in parti uguali tra loro, mentre al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto, si ha che la quota legittima spettante a è pari ad € Parte_1
42.180,65.
Ebbene, considerato che, secondo le condivisibili stime del CTU, il valore dei beni complessivamente ricevuti da ammonta ad € 67.933,64 (= € 48.218,25, pari al valore dei beni ricevuti Parte_1
per donazione + € 19.775,39, pari al valore di quanto ricevuto per testamento e ab intestato), deve concludersi che non vi è stata lesione della quota di legittima alla stessa spettante.
Conseguentemente, la domanda di riduzione proposta si appalesa infondata e va rigettata.
*
L'attrice, nel proporre il giudizio, ha chiesto altresì l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale sul terreno di proprietà dei convenuti (foglio 14, p.lla 415) al fine di accedere dalla strada pubblica al terreno di sua proprietà (foglio 14, p.lla 414), risultando quest'ultimo intercluso.
La domanda attorea può dunque essere qualificata come actio confessoria servitutis ex art. 1079 c.c.
È, perciò, onere dell'attrice provare l'esistenza della servitù e il suo esatto contenuto (Cass. Sez. II, sent.
n. 472 dell'11/1/2017).
In particolare, l'attrice ha invocato l'istituto della destinazione del padre di famiglia, di cui all'art. 1062
c.c.: tale modo di acquisto della servitù si realizza quando risulta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. In tale ipotesi, se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati (Cass. Civ. Sent. 11 febbraio 2009, n. 3389).
Tale modo di acquisto, inoltre, concerne soltanto le servitù apparenti, la cui definizione si ricava dall'art. 1061 c.c.: “Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. In ordine al requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, occorre precisare che esso “si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. Civile, Ordinanza 6 maggio 2021, n. 11834).
Nel caso di specie, l'attrice ha dimostrato, attraverso la produzione delle relative visure catastali, che il proprio fondo e quello dei convenuti, asseritamente servente, costituivano un unicum prima del frazionamento operato dall'allora proprietario verosimilmente in funzione della Persona_1
redazione del testamento che risulta essere avvenuta pochi giorni dopo;
tale circostanza, per altro, non
è contestata dalle controparti (cfr. memoria ex art. 183, co 6, n. 2 dell'avv. Manco). È vero, inoltre, che, dei due terreni, solo quello ereditato dai germani e ha accesso diretto dalla strada CP_1 CP_2
extraurbana, come si evince dalle planimetrie e dalle fotografie contenute nel fascicolo di parte attrice.
Tuttavia, tali elementi non sono da soli sufficienti a provare l'esistenza della servitù di passaggio, oggetto della domanda di accertamento, il cui accoglimento è impedito dall'assenza dell'ulteriore requisito, necessario per le ragioni innanzi esposte, dell'apparenza.
Invero, dalla documentazione surrichiamata si evince che l'ingresso del terreno sito in agro di Racale, censito al foglio 14, particella 415, è “segnato con un piccolo invito da cui diparte uno stradone carrabile in terra battuta che conduce ad una vecchia costruzione di circa mq 10 adibita a deposito e cisterna per irrigazione”, come confermato anche dalla descrizione del cespite operata dal CTU (pagg.
25 e 26). A ben vedere, pertanto, lo stradone, quale opera visibile e permanente, non fu realizzato al precipuo scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, ma per raggiungere il deposito - cisterna (del tutto estraneo alla pretesa avanzata dall'attrice) insistente sul medesimo fondo: invero, il percorso in terra battuta non attraversa interamente il fondo per arrivare sino al confine con quello limitrofo dell'attrice, ma si interrompe proprio in corrispondenza della piccola costruzione. Difetta quindi il requisito delle opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù di passaggio asseritamente costituita per destinazione del padre di famiglia, posto che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la mera esistenza di una strada, come ogni altra sua visibile componente, non è di per se' sola idonea ad integrare il requisito della apparenza, necessario per l'acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia ma è altresì essenziale che essa mostri chiaramente di essere stata posta in essere allo scopo di dare accesso, attraverso il fondo servente, a quello dominante, con la presenza di visibili e permanenti segni ed opere, costituenti indice non equivoco, come mezzo necessario all'esercizio della servitù, del peso imposto al fondo servente” (Cass. sentenze 14/7/1997 n. 6357; 14/1/1997 n. 277).
Aggiungasi che la circostanza, dedotta dall'attrice e contestata da controparte, che il proprio fondo risulterebbe intercluso, ovvero privo di accesso alla pubblica via, è irrilevante rispetto alla proposta domanda di accertamento della esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, costituendo, per converso, requisito necessario ai fini dell'accoglimento della domanda di costituzione coattiva del medesimo diritto reale ex artt. 1032 e 1051 c.c., che tuttavia non è stata espressamente formulata e sulla quale, pertanto, non si ritiene di dover pronunciare.
Come chiarito da Cass. Civ. Sez. II, Sent., 28/07/2023, n. 23078, “Se è vero, infatti, che la servitù, in quanto diritto reale, costituisce sul piano processuale diritto autodeterminato, è tuttavia anche vero che sussiste una specifica differenza tra l'actio confessoria servitutis con la quale venga dedotta l'esistenza di un preesistente diritto di servitù, quale che ne sia stata la fonte - essendo stato nella specie dedotto un acquisto per destinazione del padre di famiglia - e l'azione, disciplinata in via generale dall'art. 1032 c.c., volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza che venga a costituire una servitù prima non esistente, sebbene in forza della legge già sussista il diritto di ottenere tale costituzione. Nel primo caso, infatti, ad essere dedotta in giudizio
è una preesistente servitù rispetto alla quale, una volta che il diritto sia stato posto a fondamento della domanda, risulta effettivamente neutra l'individuazione del fatto o atto generatore, conformemente ai principi generali in tema di diritti autodeterminati. Nel caso della servitù coattiva, invece, la deduzione fondamentale svolta in giudizio non concerne la servitù stessa - la quale ancora non ha giuridica esistenza - bensì la presenza dei presupposti di legge per pervenire alla pronuncia di una sentenza costitutiva - e non di accertamento, come invece richiesto dall'attrice - solo in presenza della quale la servitù potrà ritenersi sorta ed esistente.”
Si tratta, del resto, di principi già da tempo remoto enunciati dalla Suprema Corte, affermando che l'actio confessoria servitutis (anche per usucapione) e l'azione costitutiva di servitù coattiva presentano petita e causae petendi del tutto distinte - in quanto la prima deduce un diritto esistente, la seconda mira a costituire il diritto ex novo - con la conseguenza che la seconda costituisce domanda nuova rispetto alla prima (arg. ex
Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 23531 del 09/10/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6673 del 30/03/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11112 del 21/10/1991; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 18/02/1991; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
3953 del 28/10/1976; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1367 del 11/04/1975).
Fermo ciò, pur senza voler pronunciare oltre la domanda di accertamento proposta, è comunque opportuno ricordare che, in tema di servitù coattiva di passaggio, “se tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s'interpongono altri fondi appartenenti al medesimo titolare e dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio (ndr, come è emerso nel presente giudizio), nessun ostacolo giuridico o materiale impedisce il passaggio attraverso i fondi del medesimo proprietario. In tal caso, pertanto, l'art. 1051 c.c. non può trovare applicazione alcuna" (Cass. Civ. sez. II, 23 maggio 2013 n° 12819).
Deve pertanto concludersi per l'inesistenza di una servitù di passaggio sopra al fondo di cui alla part.lla
415 del foglio 14, CT di Racale, in favore del fondo di cui alla part.lla 414 del medesimo foglio, sicchè la relativa domanda proposta dall'attrice va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione collegiale, sulle domande proposte, con atto di citazione notificato l'8.10.2019, da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , così provvede: Controparte_2 Parte_2
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , liquidate in € 13.000,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e
[...] Parte_2
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti Antonio e Fara Manco;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
Così deciso in Lecce il 24.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente Dott. Alessandro Silvestrini Dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini - funzionario
UPP.