Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al N. 13552/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DAMINELLI SIMONA e , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. DAMINELLI SIMONA
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTONE Parte_2 C.F._1
GAETANO GIULIANO e elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.
BERTONE GAETANO GIULIANO
APPELLATA
Rimessa in decisione all'udienza del 10 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie in atti.
pagina 1 di 12
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo pec, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi il Tribunale di Catania, per ottenere la riforma della sentenza n° Parte_2
354/2023 del 02/04.08.2023, con la quale il Giudice di Pace di Acireale nel giudizio iscritto al R.G.
762/2023, in accoglimento della domanda di parte attrice, disponeva la condanna di alla Parte_1 restituzione all'attrice della somma di euro 1.744,93 oltre interessi legali e al Parte_2
pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore antistatario avv. Bertone.
Parte appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel condannarlo al pagamento in favore di parte attrice del rimborso della somma complessiva di euro 1.744,93 oltre interessi e pagamento delle spese di lite.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “In via preliminare - accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui per ritrascritte, la fondatezza dell'appello proposto, per l'effetto, riformare la sentenza n. 354/2023 del Giudice di Pace di Acireale, emessa in data
02.08.2023 e depositata in data 04.08.2023, mai notificata, resa nel giudizio R.G. n. 762/2023 dal
Giudice di Pace Dott. , accertando e dichiarando il difetto di legittimazione Persona_1
passiva della in ordine all'avversa domanda di condanna al rimborso delle commissioni di Pt_3
intermediazione. Nel merito: - accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui per ritrascritte, la fondatezza dell'appello proposto, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 354/2023 del Giudice di Pace di Acireale, emessa in data 02.08.2023 e depositata in data 04.08.2023, mai notificata, resa nel giudizio R.G. n. 762/2023 dal Giudice di Pace
Dott. rigettando tutte le domande formulate in primo grado da parte attrice, in Persona_1
quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via subordinata: - accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui per ritrascritte, la fondatezza dell'appello proposto, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 354/2023 del
Giudice di Pace di Acireale, emessa in data 02.08.2023 e depositata in data 04.08.2023, mai notificata, resa nel giudizio R.G. n. 762/2023 dal Giudice di Pace Dott. riconoscendo alla Persona_1 controparte l'importo calcolato secondo il criterio della curva degli interessi ed al netto delle “quote insolute”. Si precisa che l'appellante ha già provveduto al pagamento delle somme oggetto della sentenza di primo grado, per cui, per il caso di auspicato esito vittorioso del presente giudizio, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di condannare parte appellata alla restituzione delle somme da quest'ultima incassate, oltre a interessi e rivalutazione. - Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% o, in via subordinata, qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse procedere al rigetto del
pagina 2 di 12 gravame, con compensazione integrale delle spese di lite stante il noto contrasto giurisprudenziale in materia.”
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 15.05.2024 il G.I. rinviava per la remissione della causa in decisione, assegnando alle parti di termini di cui all'art.189 cpc, all'udienza del 10.03.2025.
Indi, all'udienza del 10.03.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione.
Giova premettere che con atto di citazione notificato il 27.02.2023 a , Parte_1 Parte_2
aveva convenuto in giudizio la società, avanti il Giudice di Pace di Acireale, esponendo di aver stipulato con la stessa, un contratto di finanziamento n. 935182 e di averlo estinto anticipatamente, residuando n.69/120 quote del finanziamento.
Chiedeva quindi al Giudice di Pace di: “A) Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inoperatività delle clausole contrattuali contenute nel contratto di finanziamento stipulato dall'odierno attore che escludono la ripetibilità dei costi non interamente maturati, in ragione dell'estinzione anticipata del contratto;
B) Ritenere e dichiarare la rimborsabilità degli oneri contenuti nelle clausole commissionali del contratto di finanziamento stipulato dall'odierno attore e conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto dell'attore, al rimborso della complessiva somma di € 1.774,93, da calcolarsi secondo il criterio del “pro rata temporis”, ovvero condannare la società convenuta al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa dal Giudice di Pace adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto (NEI LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL
GIUDICE ADITO);
C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (anche di mediazione, spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), da distrarre in favore del difensore anticipatario.”
L' costituitasi in giudizio, aveva chiesto il rigetto in toto delle pretese avversarie, Parte_1
sostenendo preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della Banca. Nel merito, contestava integralmente le pretese avversarie, chiedendo il rigetto delle stesse e contestualmente chiedeva di accertare l'avvenuto rimborso in sede di estinzione anticipata delle rate mensili di marzo, aprile, maggio e giugno 2013. Principalmente contestava la ripetibilità delle suddette commissioni, ritenendole di natura up front e non recurring.
pagina 3 di 12 Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 354/2023, pubblicata in data 04.08.2023, oggetto di appello, rigettava l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata da e accoglieva le pretese Parte_1 restitutorie avanzate dall'attrice in via principale, condannando la società al pagamento, in Parte_1 favore della , della somma di € 1.744,93, oltre interessi, nonché, oltre spese processuali e Pt_2
compensi avvocato.
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Invero l'odierna appellante con i motivi di appello lamenta l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime cure della disciplina di cui all'art. 125 sexies TUB e la consequenziale condanna a suo sfavore del rimborso delle commissioni di intermediazione (ritenute costi upfront e non recurring e quindi a suo dire, non rimborsabili).
Ciò premesso il caso che ci occupa riguarda la questione della mancata restituzione, da parte degli istituti di credito, degli oneri contrattuali, intesi quali commissioni, oneri accessori e premi assicurativi per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata di finanziamenti.
Occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 200/48/CE. Il 1° comma della già menzionata norma stabilisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Prima dell'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, 2° comma TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. dell'8.07.1992, il quale all'art. 3 ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa.
pagina 4 di 12 Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel TUB il già menzionato art. 125sexies.
E 'assolutamente pacifico quindi che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
È d'uopo, a questo punto, precisare cosa il legislatore intenda con «costo totale del credito».
A tal riguardo, si fa riferimento all'art. 3, lett. g), direttiva 2008/48, ai cui sensi per “costo totale del credito” s'intende “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili [...] inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), TUB, il quale, conformemente, statuisce che esso “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Precisato ciò, occorre prendere in considerazione, in merito alla riduzione del costo totale del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una serie di pronunce sia dalla Banca d'Italia che dall'Arbitro Bancario e Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tam alla disciplina previgente quam a quella di cui all'attuale art. 125sexies, ha costantemente interpretato il diritto, spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, ad una riduzione del costo totale del credito, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front). In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (rilevante nel caso di specie) e della pensione, ha, per l'appunto, più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati [...] comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è
pagina 5 di 12 necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.)”.
D'altro canto, secondo il costante e consolidato orientamento dell'ABF, reiteratamente confermato dal
Collegio di Coordinamento, “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv)
l'importo da rimborsare deve essere determinato [...] secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente [...].
È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n.
179/2012).” (ABF Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014, n. 6167. Più recentemente, ABF
pagina 6 di 12 Collegio di Coordinamento, 11 novembre 2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10 maggio 2017, n.
5031).
Orbene il quadro così delineato va rivisto alla luce della recente pronuncia della CGUE dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
Successivamente è, altresì, intervenuta, in data 17 dicembre 2019, la decisione n. 26525 del Collegio di
Coordinamento dell'ABF, il quale è giunto ad affermare il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Premesso tutto ciò, alla luce della disciplina richiamata e qui ritenuta applicabile, preso atto del venir meno della distinzione tra costi up-front e costi recurring, ma tenuto fermo il principio della domanda, si condivide quanto statuito dal Giudice di prime cure riguardo la rimborsabilità delle spese di intermediazione richieste da siano esse di natura up front e /o recurring, Parte_2
contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante.
Ricostruita la disciplina applicabile, l'assunto del Giudice di pace, sulla normativa da utilizzare, è quindi da condividere per le argomentazioni sopra espresse.
Da ultimo, con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale si è espressa in materia di riduzione del costo totale de credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento alla luce della Sentenza Lexitor. In particolare, con la sentenza in oggetto, la Corte costituzionale ha pagina 7 di 12 dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del Dl n. 73/2021 (Decreto sostegni bis – convertito con legge n. 106/2021), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento, il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del Dl 13 agosto
2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell'entrata in vigore della legge n.
106/2021. Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa europea ed, in particolare, dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
La sentenza della Corte Costituzionale ha espressamente affermato dunque che la sentenza Lexitor, resa in sede interpretativa, compone il quadro dei parametri sovranazionali che, attraverso le richiamate norme della Costituzione, devono essere utilizzati ai fini del vaglio di costituzionalità della norma di legge. Quindi, viene chiarito definitivamente che i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, l'appellato ha quindi diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021 .
Peraltro, questo G.I. ritiene che le ulteriori censure mosse dall'appellata relative al superamento dei principi stabiliti in seno alla Lexitor vadano disattese.
Con la sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria), citata dall'appellante, i
Giudici di Lussemburgo hanno poi affermato che: «L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive
2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito».
Se una tale conclusione può, di primo acchito, dirsi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza
Lexitor, in realtà l'approccio «differenziato» preso in esame dalla Corte nel caso Unicredit Bank
Austria deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori;
e tale specificità si coglierebbe in quella per cui il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di pagina 8 di 12 credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, semmai, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.
Orbene, la fattispecie tenuta in considerazione dalla Corte di Giustizia non può assimilarsi a quello preso in esame, alla luce della differente natura e delle caratteristiche peculiari sottese al credito immobiliare ai consumatori.
Ne deriva che le doglianze di parte appellante sul superamento dei principi stabiliti in seno alla Lexitor vanno rigettati, poiché non aderenti al caso di specie.
Di recente, inoltre la Suprema Corte di cassazione (ordinanza n.25977/2023) ha ribadito la ripetibilità di tutti i costi non interamente maturati (anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies nella sua nuova versione), allineandosi perfettamente alla sentenza della
Corte costituzionale 263-2022.
Dello stesso avviso la recente sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania n° 304/2024 del
16.02.2024 ha affermato la rimborsabilità di tutti i costi non interamente maturati, secondo il criterio di calcolo pro-rata temporis, laddove non contrattualmente stabilito diversamente.
In merito, quindi, alla natura delle voci di costo di cui l'odierno attore chiede il rimborso (commissioni di intermediazione) stante l'estinzione anticipata del finanziamento, occorre ribadire che, alla luce di quanto sopra, e dunque a seguito della citata sentenza Lexitor della CGUE, il problema relativo alla corretta qualificazione delle singole voci di costo pare superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore.
Ogni doglianza sul punto è da rigettare.
Proseguendo nei motivi di appello, parte appellante sostiene preliminarmente di non essere legittimata passiva rispetto alle pretese economiche avanzate in primo grado dalla , relativamente alle Pt_2 commissioni di intermediazione, non ritenendosi l'accipiens delle stesse, avendole incassate direttamente, a suo dire, l'intermediario. Tale tesi va rigettata.
Il rapporto contrattuale, infatti, è interamente gestito dalla BANCA finanziatrice, che pertanto è l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alle pretese di . L' riveste il ruolo di Parte_2 Parte_1
società mutuante/cessionaria -società mandante- Gli effetti giuridici ed economici dei contratti si concludono solo in capo ad essa, ai sensi dell'art. 1338 c.c.
L'appellante, in qualità di accipiens del rapporto, ha incassato ogni somma versata dal cliente anche a titolo di commissioni accessorie e pertanto va confermata la sua legittimazione passiva per l'azione di ripetizione dell'indebito.
pagina 9 di 12 Va sul punto ribadito l'orientamento maggioritario di questo Tribunale, sul punto che propende nell'attribuire la legittimazione passiva in capo alla società di finanziamento – nel caso di specie Pt_4
(si veda: Ordinanza 702 bis cpc del 23.12.2019 resa dal Tribunale di Catania,; sentenza Parte_1
del 28/09/2021 - RGN 15571/18 - resa dal Tribunale di Catania, ; sentenza del 22.03.2022 resa dal
Tribunale di Catania, ; sentenza del 27.05.2022 resa dal Tribunale di Catania,).
Il nuovo art. 125 sexies TUB, sancisce in maniera inequivocabile la legittimazione passiva dell'istituto finanziatore anche rispetto alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti ai soggetti intervenuti alla stipula del contratto (mediatore/agente/intermediario del credito e compagnia assicurativa). La norma introduce il “diritto di regresso” a beneficio del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito stabilendo che “Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
In ragione di tutto quanto sopra è chiaro come la legittimazione passiva, rispetto alle richieste economiche avanzate dall'odierno appellato, anche quelle riconducibili alle commissioni di intermediazione, venga a ricadere unicamente in capo alla società appellante.
Ogni eccezione sul punto è da rigettare.
In riferimento ad ulteriore motivo d'appello, parte appellante lamenta l'illogicità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata, relativamente al criterio di calcolo stabilito per il rimborso.
A dire dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, eventualmente, disporre l'utilizzo del criterio della “curva degli interessi” per la quantificazione del rimborso al mutuatario, piuttosto che disporre il criterio del “pro rata temporis”.
Orbene, tale doglianza è da rigettare per le seguenti motivazioni.
Per quanto attiene il criterio di calcolo da utilizzare, si farà applicazione del principio “pro rata temporis”, non essendo nel contratto stabilito diversamente dalle parti.
L'assunto del Giudice di Pace è da condividere e il calcolo operato per il rimborso delle commissioni richieste è corretto. Difatti è fondamentale la decisione della Corte di Giustizia, conformemente alla quale è necessario interpretare la normativa nazionale. Ebbene, nell'interpretare la locuzione “per la restante durata del contratto” come metodo di calcolo al fine di procedere alla riduzione prevista dall'art 16 della Direttiva n. 2008/48, la sentenza Lexitor ci comunica che è la normativa stessa ad indicare all'operatore il criterio in base al quale quantificare l'ammontare dei costi da restituire.
Infatti, è lo stesso art. 125 sexies TUB a prevedere che l'ammontare dei costi retrocedibili sia calcolato su base proporzionale;
tale metodo deve essere utilizzato per il calcolo della generalità dei costi oggetto di riduzione, ed è considerato il più adeguato, poiché garantisce il rispetto della predetta pagina 10 di 12 proporzionalità, in quanto divide l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero delle rate contrattualmente previste, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
Difatti, laddove espressamente pattuito in sede convenzionale, la Banca può liberamente definire il criterio di calcolo applicabile in caso di rimborso, nell'esercizio dell'autonomia negoziale spettante alle parti sottoscriventi l'accordo (da ultimo, si veda ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 1211 del 19 gennaio 2022; cfr. pure Decisione N. 10159 del 5 giugno 2020). Tale principio è espresso dall'art. 1322
c.c. ed ha portata generale.
In assenza, quindi, di diversa previsione contrattuale, come nel caso in esame, dovrà Parte_1
rimborsare interamente tali costi richiesti secondo il criterio del c.d. pro-rata temporis.
Infine, parte appellante lamenta l'errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della documentazione in atti, che ha condotto ad un'errata quantificazione delle somme da restituire.
A dire dell'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente disposto il rimborso di rate insolute per un importo pari ad euro 1.375,00, atteso che la non avrebbe dimostrato, con la Pt_2
documentazione depositata, la fondatezza di un doppio addebito.
Sul punto giova rilevare che in primo grado, asseriva di aver pagato due volte tali Parte_2
quote, in sede di conteggio estintivo e nelle buste paga, ne chiedeva quindi la restituzione.
In sede di richiesta di estinzione anticipata, parte appellata non aveva corrisposto il pagamento delle ultime cinque rate del finanziamento, pari ad Euro 1.375,00 che pertanto sono state legittimamente richieste da in sede di conteggio estintivo. Parte_1
Tuttavia, in primo grado, non ha dimostrato di aver versato due volte le rate del Parte_2
mutuo non pagate (sia in sede di estinzione anticipata che in seguito). In atti, difatti, non emerge alcuna allegazione contabile, per cui non vi è dimostrazione del presunto pagamento indebito, solo affermato ma per nulla provato dalla mutuataria.
Tale ricostruzione operata dall'appellante è da condividere.
Peraltro, il documento (alleg.n°3 comparsa costituz.appello) depositato dall'appellata, in questa sede, inerente la busta paga di marzo 2013, non può avere alcun valore probatorio.
La legge dispone all'art. 345 c.p.c., comma 3, come da novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a meno che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile ad essa (Cassazione civile, sez. III, sentenza 09/11/2017 n° 26522).
pagina 11 di 12 Parte appellata, già in primo grado, disponeva della documentazione contabile, che eventualmente serviva a dimostrare l'avvenuto doppio addebito. Ma nulla ha prodotto in quella sede. La busta paga prodotta nel giudizio de quo non può avere alcun valore probatorio ed è comunque limitata solo alla mensilità di marzo.
Ne consegue che, a parere di questo G.I., il Giudice di Pace di Acireale avrebbe dovuto ritenere non provata la domanda di restituzione dell'indebito, relative alle quote insolute, avanzata dalla e Pt_2
conseguentemente, nella quantificazione delle somme dovute avrebbe dovuto detrarle.
L'appello, limitatamente, all'eccepita erroneità del rimborso delle quote insolute, va accolto e pertanto parte appellata è tenuta a rimborsare all'appellante la somma pari ad euro 1.375,00, non essendovi prova di un doppio addebito.
Ne consegue che va disposta anche la modifica delle spese legali liquidate nel giudizio di primo grado, operando una corretta riduzione delle stesse.
Dalle suesposte argomentazioni discende che l'appello proposto debba essere accolto parzialmente per i profili sopra delineati, con conseguente modifica della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti in giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., attesa la soccombenza reciproca delle parti.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.
13552/2023 R.G., proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Parte_1
sentenza n. 354/2023 depositata dal Giudice di Pace di Acireale in data 04.08.2023, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- A parziale riforma della sentenza di I grado dichiara non dovuta all'appellata la somma di € 1.375,00 per rimborso “quote insolute”.
- Liquida le spese di giudizio di I grado in € 550,00 per compensi oltre spese generali Iva e cpa e €
150,00 per esborsi.
- Conferma per il resto la sentenza appellata.
-Dispone, per l'effetto, che l'appellata provveda alla restituzione in favore dell'appellante delle somme non dovute già corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
- Compensa tra le parti le spese di questo grado giudizio.
Così deciso in Catania, l'8 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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