Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8043/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8043/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Pugliese, elett.te Parte_1 domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
, rapp.to e difeso dall'Avv. Lucia Miranda, elett.te Controparte_1 domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 3.10.2024.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.9.2022 [nata a Parte_1
AT (SA) in data 16.4.1982 (c.f. )], premesso di C.F._1 aver contratto matrimonio con [nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: )] in OR PU (SA) in data 5.7.2012 e C.F._2 dal quale erano era nata la figlia minore (12.7.2013), chiedeva Per_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge, di disporre l'affido congiunto della minore con collocamento presso di sé, la disciplina della frequentazione paterna, la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per la minore di euro 500,00 oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del
50%.
restava contumace. Controparte_1
Il Presidente, sentita la sola ricorrente che formulava anche domanda di mantenimento in proprio, emetteva i provvedimenti provvisori con ordinanza del
17.1.2023 e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore. si costituiva tardivamente con comparsa del 25.3.2024 Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione e dando atto della sussistenza di difficoltà nella frequentazione della minore.
Alla udienza del 26.3.2024 veniva effettuato l'ascolto della minore . Per_1
Alla udienza del 3.10.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali
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con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Dal matrimonio è nata la minore (12.7.2013), attualmente di 11 anni. Per_1
Va evidenziato che risulta pacifico tra le parti che il resistente non ha né frequentato né contattato la minore per circa due anni dopo la fine della convivenza matrimoniale (giugno 2022), cercando poi di attivarsi per recuperare il rapporto genitoriale.
La minore - cha ha dimostrato di aver raggiunto un grado di maturità assolutamente consono alla sua età - ascoltata alla udienza del 26.3.2024 ha riferito: “Io e mamma siamo andate via di casa a giugno 2022, ci siamo trasferite
a casa dei nonni materni. Già prima che andassimo via il rapporto con AP non era facile, cambiava spesso umore all'improvviso e si arrabbiava per tutto. Mi sgridava spesso e diceva che non facevo mai le cose giuste. Dopo che io e mamma siamo andate via di casa non ho più incontrato AP. Mamma non mi ha mai fatto problemi, mi ha sempre detto che quando volevo vederlo potevo farlo. Il problema è che è stato AP a non cercarmi mai. Per oltre un anno non mi ha nemmeno telefonato. Adesso abbiamo ripreso a sentirci a telefono e tramite messaggi da febbraio 2024. Abbiamo iniziato a sentirci tutti i giorni. A me a volte fa piacere, a volte no perché lui dice sempre le stesse cose. AP insiste per vedermi
e sentirmi. Non ci siamo ancora incontrati perché non mi sento ancora pronta a vederlo. Ho brutti ricordi dei nostri litigi, anche se ho anche ricordi belli. Io non ho paura di lui in senso fisico, ho paura che lui mi deluda di nuovo facendo riprendere le vecchie dinamiche, con il suo brutto carattere. Io ho paura che lui mi deluda di nuovo. Mamma non mi parla mai male di AP, mi lascia assolutamente libera di frequentarlo. Per esempio, in questi mesi le ho detto quando AP mi aveva proposto di vederci per il pranzo e lei mi ha sempre detto
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che era una scelta mia. Io ho un ottimo rapporto con mamma. Io ho paura che se dico a AP tutto quello che dei suoi comportamenti mi ha ferito lui si dispiace.
Del resto, lui in questi mesi mi ha chiesto scusa per come si è comportato”.
Il Tribunale evidenzia che la condotta tenuta dal che si è CP_1 disinteressato completamente della figlia per circa due anni, costituisce un primo indice di grave carenza genitoriale.
A ciò deve aggiungersi che il resistente in data 2.4.2024 il resistente è stato destinatario della misura del divieto di avvicinamento alla ricorrente e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati con divieto di qualsivoglia comunicazione
(anche telematica) e del divieto di dimora nel comune di AT qualora non vi sia possibilità di far ricorso al braccialetto elettronico (ordinanza emessa in data 26.4.2024 dal GIP presso il Tribunale di Salerno confermata dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 14.5.2024).
In particolare, al viene ascritta la commissione del reato p. e p. dall'art. CP_1
572 c.p. in quanto “con condotte reiterate consistite in quotidiane ingiurie, minacce, angherie, imposizioni, molestie e percosse, maltrattava la propria ex moglie, … sottoponendola ad uno stile di vita sofferente, Parte_1 vessatorio e mortificante, anche alla presenza della figlia minore , di Per_1 anni undici, che, spesso, assisteva agli episodi di violenza fisica e verbale… in seguito alla decisione della di separarsi verso la fine del 2022, Parte_1 soprattutto in seguito al provvedimento di separazione legale del 17.01.2023, continuava a controllarne e monitorarne la vita privata, anche strumentalizzando la figlia , alla quale chiedeva se la madre stesse frequentando un altro Per_1 uomo, presentandosi spesso sotto casa dei genitori dell'ex moglie, ove ella nel frattempo si era trasferita, rimanendo a fissarla per, poi, andare via;
la seguiva nei luoghi da ella abitualmente frequentati, osservandola da lontano o fissandola con insistenza ad esempio, mentre accompagnava la figlia in palestra oppure mentre camminava per strada con il nuovo fidanzato, e ancora Persona_2 mentre era all'interno del bar Cerasella a AT intenta a prendere un caffè; passava in più occasioni, a bordo del furgone con il quale effettuava le consegne, ad Olevano Sul Tusciano all'esterno dell'ufficio del nuovo compagno della
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ove ella aveva l'abitudine di parcheggiare la macchina, fermandosi a Parte_1 guardare sia il ia per verificare se l'ex moglie fosse all'interno.”. Per_2
Per tali fatti il PM in Sede ha, peraltro, formulato in data 17.5.2024 richiesta di giudizio immediato.
Risulta costante nella giurisprudenza l'orientamento che ritiene che la violenza assistita costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare l'affidamento esclusivo all'altro genitore, in quanto l'aver agito con violenza nei confronti del partner alla presenza del minore costituisce prova della manifesta inidoneità genitoriale del soggetto violento (cfr. Trib. Teramo, sez. I, 15 aprile 2021, n. 393, in DeJure; Trib. Roma, sez. I, 27 gennaio 2015, n. 1821, in DeJure; Trib. Torre
Annunziata, sez. I, 13 gennaio 2014, n. 175, in DeJure; Trib. Ancona, 13 febbraio
2013, n. 185, in Guida dir., 2013, 23, 61).
Del resto, non può ignorarsi che la condotta aggressiva di un genitore può rendere difficile e addirittura rischiosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale, potendo questi sviluppare condotte violente nel momento di condivisione di scelte di maggior rilevanza per il minore qualora fosse dissenziente rispetto alle proposte dell'altro genitore vittima delle pregresse violenze.
Alla luce di quanto sin qui esposto, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre.
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori,
l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi,
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invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg.
v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure). La concentrazione della genitorialità
e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Quanto alla frequentazione padre-figlia, considerato quanto riferito da Per_1 in sede di ascolto e la misura cautelare attualmente vigente a carico del padre, va disposta la sospensione degli incontri padre-figlia fino a quando il resistente non fornirà prova di aver efficacemente recuperato le proprie capacità genitoriali.
Per quanto attiene agli obblighi di mantenimento del padre si ritiene di dover confermare l'importo dell'assegno di mantenimento per la minore (euro 350,00) oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie non essendo emersi in corso di causa elementi ulteriori e diversi da quelli valutati in sede presidenziale.
C) In ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d.
“circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n.
31348; Cass. civ., sez. I, 07 giugno 2021, n. 15818). La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va
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rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2023, n. 8254).
È peraltro noto che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. Cass. civ., sez. I, 06 settembre 2021, n.24049; Cass. civ., sez. VI, 10 maggio 2021, n. 12329).
Nel caso di specie non essendo emerse circostanze ulteriori e diverse da quelle valutate in sede presidenziale, si ritiene di dover confermare l'assegno di euro
150,00 previsto a carico del resistente in favore della ricorrente considerato l'ingente patrimonio mobiliare pervenuto al per eredità (cfr. doc. in CP_1 atti).
D) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
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- dichiara la separazione personale di [nata a [...] Parte_1 in data 16.4.1982 (c.f. ] ed [nato a C.F._1 Controparte_1
Salerno il 03.06.1972 (C.F.: )]; C.F._2
- affida in via esclusiva alla ricorrente la figlia minore Parte_1 Per_3
(12.7.2013); le decisioni di maggiore interesse per la prole relative
[...] all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- dispone la sospensione degli incontri padre-figlia;
- determina in euro 350,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del sig. Per_1 CP_1
da versarsi entro il 5 di ogni mese in favore della sig.ra
[...] Parte_1
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia;
- determina in euro 150,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà versare entro il Controparte_1
5 di ogni mese in favore della sig.ra Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR PU per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune al n. 1, Parte 1, anno 2000).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.1.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
8