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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1574 del Registro Generale Contenzioso 2019,
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, p. i.v.a.: rappresentata e difesa, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dall'avv. Salvatore Cariola e dall'avv. Roberta Biondo;
- opponente -
CONTRO
nato il [...] a [...] c.f.: CP_1
, nella sua qualità di titolare dell'omonima Ditta “Azienda C.F._1
Agricola Vivai Piante Torre Domenico”, p.iva. IVA , rappresentato e P.IVA_2
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonino Aloisio e Pietro Aloisio;
- opposto – avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 305/2019 del 2.08.2019, depositato in pari data, emesso dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del procedimento iscritto al n.
1247/2019 R.G., è stato ingiunto alla ditta di pagare a Parte_1
, titolare della ditta individuale “Azienda Agricola Vivai Piante Torre CP_1 Domenico”, la somma di € 81.088,70 a titolo di fornitura di piante di agrumi, intercorsa tra il 2011 e il 2014, portata dalla fattura n. 19/2018, oltre interessi di mora ex d. lgs. n.
231/02 e spese del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo la ditta Parte_1 ha proposto opposizione, con citazione notificata l'8.10.2019, deducendo: la mancanza di idonea prova scritta ai fini dell'emissione dell'ingiunzione opposta per difetto dei requisiti fiscali – amministrativi della fattura n. 19/2018; l'inesistenza del credito ingiunto per difetto di prova, contestando ogni rapporto commerciale incorso tra l'odierna opponente e la ditta opposta ed eccependo l'insufficienza probatoria della fattura e il disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto, cui la fattura medesima fa riferimento, in quanto apocrife.
Pertanto, parte opponente ha chiesto di dichiarare la revoca e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, di ritenere e statuire che nessuna somma risulta dovuta in favore di . CP_1
Con comparsa depositata in data 18.09.2020 si è costituito in giudizio
[...]
il quale ha contestato i motivi di opposizione formulati ex adverso, dei quali CP_1 ha chiesto il rigetto, deducendo: che tra l'Azienda Agricola Vivai Piante Torre
Domenico” e la era intercorso un rapporto di CP_2 Parte_1 fornitura, frazionato fra il 2011 ed il 2014, in forza del quale l'opposto aveva corrisposto in maniera tempestiva, regolare e conforme alle commesse ricevute, i prodotti richiesti;
che la fattura n. 19/2018 veniva regolarmente riportata nelle scritture contabili e che la stessa, corredata dalla copia conforme della documentazione contabile societaria e dai relativi documenti di trasporto, era documento idoneo per ottenere il decreto ingiuntivo.
Parte opposta ha articolato, altresì, istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Con ordinanza del 7 gennaio 2021, è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ritenendo assorbita l'istanza di verificazione formulata da in ragione della genericità del CP_1
disconoscimento di parte opponente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata assunta la prova testimoniale ammessa con ordinanza del 18.03.2022 e, successivamente, rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione, con concessione di termine per il deposito di note conclusive. Sostituita l'udienza con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti e alle quali si rimanda.
2. ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 81.088,70 per la fornitura di piante, intercorsa tra il 2011 e il
2014, in favore della ditta quale somma portata dalla Parte_1
fattura n. 19 del 16.10.2018, oltre agli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002.
L'opposizione proposta dalla ditta ingiunta non è fondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Anzitutto, non è condivisibile la prospettazione di parte opponente secondo la quale difetta idonea prova scritta ai fini dell'emissione dell'ingiunzione per mancanza dei requisiti fiscali – amministrativi della fattura n. 19/2018.
È pressoché incontroversa l'idoneità della fattura commerciale — se estratta in forma autentica da un registro fatture come richiesto dall'art. 634 c.p.c. per i crediti di imprenditori che esercitano attività commerciale — a comprovare la consegna della merce o la prestazione del servizio in favore della persona che in esso figuri come destinatario, e contro cui sia richiesta l'ingiunzione.
Come si evince agli atti del procedimento monitorio, su specifica richiesta di integrazione documentale, ha depositato l'estratto autenticato delle CP_1 scritture contabili e ciò era sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo richiesta a tal fine la regolarità fiscale della fatturazione sotto il profilo del termine di emissione e quello di esecuzione della prestazione, essendo la previsione di cui all'art. 21 del d.p.r. n. 633/1972 posta a presidio degli obblighi da assolvere nei rapporti con lo Stato.
Precisato, poi, che il creditore può procedere a depositare ricorso per decreto ingiuntivo senza dover previamente mettere in mora il debitore per il pagamento del dovuto, con assorbimento in parte qua del vaglio circa l'effettiva conoscenza avuta dalla ditta opposta della diffida datata 6.04.2018, si reputa infondata l'eccezione con cui parte opponente contesta l'efficacia probatoria della fattura allegata al ricorso monitorio, ritenuta insufficiente a dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e la sua corretta esecuzione di , posto che parte opposta, secondo CP_1
i principi generali in tema di onere probatorio, ha fornito piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, poi, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero - come nel caso di specie - per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Inoltre, nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore in senso sostanziale, convenuto in opposizione, spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione, con la precisazione che se il creditore domanda il pagamento di una somma determinata, spetta a lui dimostrare l'ammontare del credito mediante la prova dell'entità e della consistenza di esso. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere dell'opponente eccepire l'inefficacia di tali fatti, fornendo la prova dell'adempimento.
Inoltre, come sopra accennato, la giurisprudenza prevalente considera la fattura titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi la ha emessa;
la stessa giurisprudenza suole ritenere che il valore probatorio della fattura stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori -proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto ove sia contestata, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. Civ., sez. II,
21/02/2013, n. 4334; Cass. Civ, sez. III, 03/03/2009, n. 5071).
Ciò premesso in diritto ed applicando i principi sopra richiamati al caso di specie ove ha chiesto l'adempimento ovvero il pagamento del corrispettivo CP_1 delle forniture eseguite in favore della ditta opponente tra l'anno 2011 e 2014, era onere di parte opposta dimostrare l'esistenza del titolo posto a fondamento della propria domanda e l'ammontare del credito.
Tale prova è stata raggiunta, posto che la documentazione allegata al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta, in uno alla prova testimoniale, è idonea a confermare la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti e il credito vantato dall'opposto.
Il riferimento è, anzitutto, alla fattura dettagliata corrispondente alle scritture contabili della ditta creditrice, oggetto di contestazione esclusivamente in relazione all'asserita irregolarità fiscale e amministrativa, non anche con riguardo all'indicazione delle piante fornite, analiticamente individuate per tipologia, quantità e prezzo per ciascuna unità.
A ciò si aggiunga che già in sede monitoria sono stati prodotti in giudizio i documenti di trasporto della merce fornita, sottoscritti da dai quali si Parte_2
evince il rapporto di fornitura tra le parti del giudizio e dai quali risultano provate come avvenute le forniture delle piante ivi analiticamente indicate in favore della ditta opponente, senza che detti documenti siano stati altrimenti contestati in relazione all'oggetto delle forniture ivi dettagliatamente indicate.
Sul punto, va ribadita in questa sede la genericità del disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto come già ritenuto nell'ordinanza del 7 gennaio
2021, ragione per la quale non si è disposto in ordine al procedimento di verificazione.
La Suprema Corte ha fissato il principio secondo il quale il disconoscimento di una scrittura privata – nella specie, la sottoscrizione dei documenti di trasporto ad opera di rappresentante legale di parte opponente - pur non richiedendo ai sensi Parte_2
dell'art. 214 c.p.c. una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. lav., 20/08/2014, n.18042).
A ciò si aggiunga che il disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto, genericamente formulato nell'atto di citazione in opposizione, non può ritenersi validamente supportato dalle difese solo successivamente svolte in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., né dalla perizia calligrafica di parte, a firma del dott.
prodotta solo nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., e Persona_1
quindi non a corredo del disconoscimento e, comunque, allorquando era spirato il termine oltre il quale maturano le preclusioni assertive.
Inoltre, l'esistenza del rapporto e dell'avvenuta fornitura ha costituito oggetto di prova testimoniale e, segnatamente, i testi e , con Testimone_1 Testimone_2 dichiarazioni reciprocamente confermative, hanno riferito circa l'avvenuta consegna della merce indicata nei documenti di trasporto, alla presenza di Parte_2
Detta risultanza, corroborata anche dalla documentazione versata in atti e sopra richiamata, non è sconfessata dalle dichiarazioni, di segno contrario, del teste , Tes_3 con riguardo al quale, sebbene non si configuri l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c., va operato un giudizio negativo in punto di veridicità delle dichiarazioni rese, essendo il teste – come dallo stesso dichiarato – dipendente della ditta opponente Pt_1 [...]
e figlio di un socio della ditta medesima. Parte_1
Come affermato dalla Suprema Corte “[…] La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. dipende dalla presenza di un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Sez. 3, Sentenza n.
7763 del 30/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 16529 del 21/08/2004)” (Cass. Civ., sez. II,
22/12/2023, n.35814).
Applicando al caso di specie il principio di diritto richiamato, le dichiarazioni testimoniali di si presentano inficiate, in punto di credibilità e, quindi, di Tes_3
utilizzabilità ai fini della decisione, dal duplice rapporto di parentela e di lavoro intercorrenti, al tempo della testimonianza, con la ditta opponente, potendosi ritenere configurato un interesse di fatto all'esito del giudizio, anche considerato che dette dichiarazioni non sono corroborate e confermate da altri elementi istruttori.
A tale ultimo proposito, contrariamente alla prospettazione di parte opponente, non possono valutarsi favorevolmente a quest'ultima e come confermative del narrato di
, le dichiarazioni di quale rappresentante legale di Tes_3 Parte_2 [...]
essendo l'interrogatorio formale finalizzato a provocare Parte_1 dichiarazioni sfavorevoli all'interrogato, assumendo esclusivamente in parte qua valore confessorio e, quindi, probatorio.
D'altra parte, il rapporto di fornitura è stato ammesso implicitamente dalla stessa parte opponente nella misura in cui, in seno all'istanza depositata in corso di giudizio in data 10.02.21, ha chiesto la sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva del decreto ingiuntivo o, in via subordinata, di sospenderla limitatamente alla somma di € 43.351,00, così confermando la sussistenza del rapporto contrattuale e le forniture di cui ai documenti di trasporto prodotti, ad eccezione di quelle relative all'anno
2011.
Quanto a queste ultime, nessuno valore probatorio circa l'impossibilità per
[...] di eseguire gli ordinativi nell'anno 2011 emerge dall'accertamento oggetto del CP_1
giudizio iscritto al n. 718/2012 R.G. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, vertente sulla domanda di risarcimento danni articolata dall'opposto nei confronti del
[...]
Controparte_3
Intanto, l'impossibilità di accesso al proprio fondo, allegato dal CP_1
nel giudizio teste menzionato, non ha avuto riscontro probatorio in giudizio, come pure la domanda di risarcimento del danno per indisponibilità del terreno, tanto da essere rigettata, come si evince dalla sentenza n. 193/2020 Reg. Sent., che ha definito il giudizio di primo grado.
Inoltre, le consegne relative all'anno 2011 sono quasi tutte antecedenti al giugno
2011, come si evince dai documenti di trasporto, non potendosi peraltro escludere l'utilizzo di altri fondi o l'impiego di altre modalità organizzative da parte del per CP_1
l'esercizio della propria attività.
Quanto all'entità dell'importo preteso, va rilevato come la ditta opponente non ha specificamente contestato i prezzi delle piante oggetto di fornitura, limitandosi a dedurre l'esosità del prezzo praticato, pari ad € 7,00 in luogo di quello di mercato pari ad € 5,00, inclusi i costi di trasporto, senza tuttavia fornire alcuna prova. Pertanto, ha provato il rapporto intercorso con la società CP_1 debitrice, nonché l'esistenza e l'entità del credito vantato, fondato sulla fattura commerciale regolarmente registrata e sui documenti di trasporto delle forniture, anche tenuto conto dell'estrema genericità delle contestazioni della ditta opponente sul credito azionato, che si è limitata a dedurre generiche difese pure a fronte della analitica documentazione prodotta dall'opposta e, parimenti, non specificamente contestata: contegno processuale quest'ultimo che produce l'effetto di determinare una relevatio ab onere probandi - altrimenti gravante sulla creditrice opposta - e di rendere i fatti allegati pacifici.
Sotto altro profilo, venendo all'onere probatorio gravante su parte opponente,
[...]
non ha allegato, né dimostrato il fatto estintivo Parte_1 dell'obbligazione di pagamento.
Pertanto, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata, come pure l'istanza di restituzione delle somme percepite dall'opposto in sede esecutiva.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, avuto riguardo all'esito del giudizio, vanno poste a carico di parte opponente in favore dell'opposto, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1574/2019 R.G., così provvede:
-rigetta l'opposizione di Parte_1
-condanna alla refusione delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio sostenute da , che liquida in € 14.103,00 CP_1
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 2 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1574 del Registro Generale Contenzioso 2019,
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, p. i.v.a.: rappresentata e difesa, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dall'avv. Salvatore Cariola e dall'avv. Roberta Biondo;
- opponente -
CONTRO
nato il [...] a [...] c.f.: CP_1
, nella sua qualità di titolare dell'omonima Ditta “Azienda C.F._1
Agricola Vivai Piante Torre Domenico”, p.iva. IVA , rappresentato e P.IVA_2
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonino Aloisio e Pietro Aloisio;
- opposto – avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 305/2019 del 2.08.2019, depositato in pari data, emesso dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del procedimento iscritto al n.
1247/2019 R.G., è stato ingiunto alla ditta di pagare a Parte_1
, titolare della ditta individuale “Azienda Agricola Vivai Piante Torre CP_1 Domenico”, la somma di € 81.088,70 a titolo di fornitura di piante di agrumi, intercorsa tra il 2011 e il 2014, portata dalla fattura n. 19/2018, oltre interessi di mora ex d. lgs. n.
231/02 e spese del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo la ditta Parte_1 ha proposto opposizione, con citazione notificata l'8.10.2019, deducendo: la mancanza di idonea prova scritta ai fini dell'emissione dell'ingiunzione opposta per difetto dei requisiti fiscali – amministrativi della fattura n. 19/2018; l'inesistenza del credito ingiunto per difetto di prova, contestando ogni rapporto commerciale incorso tra l'odierna opponente e la ditta opposta ed eccependo l'insufficienza probatoria della fattura e il disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto, cui la fattura medesima fa riferimento, in quanto apocrife.
Pertanto, parte opponente ha chiesto di dichiarare la revoca e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, di ritenere e statuire che nessuna somma risulta dovuta in favore di . CP_1
Con comparsa depositata in data 18.09.2020 si è costituito in giudizio
[...]
il quale ha contestato i motivi di opposizione formulati ex adverso, dei quali CP_1 ha chiesto il rigetto, deducendo: che tra l'Azienda Agricola Vivai Piante Torre
Domenico” e la era intercorso un rapporto di CP_2 Parte_1 fornitura, frazionato fra il 2011 ed il 2014, in forza del quale l'opposto aveva corrisposto in maniera tempestiva, regolare e conforme alle commesse ricevute, i prodotti richiesti;
che la fattura n. 19/2018 veniva regolarmente riportata nelle scritture contabili e che la stessa, corredata dalla copia conforme della documentazione contabile societaria e dai relativi documenti di trasporto, era documento idoneo per ottenere il decreto ingiuntivo.
Parte opposta ha articolato, altresì, istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Con ordinanza del 7 gennaio 2021, è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ritenendo assorbita l'istanza di verificazione formulata da in ragione della genericità del CP_1
disconoscimento di parte opponente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata assunta la prova testimoniale ammessa con ordinanza del 18.03.2022 e, successivamente, rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione, con concessione di termine per il deposito di note conclusive. Sostituita l'udienza con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti e alle quali si rimanda.
2. ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 81.088,70 per la fornitura di piante, intercorsa tra il 2011 e il
2014, in favore della ditta quale somma portata dalla Parte_1
fattura n. 19 del 16.10.2018, oltre agli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002.
L'opposizione proposta dalla ditta ingiunta non è fondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Anzitutto, non è condivisibile la prospettazione di parte opponente secondo la quale difetta idonea prova scritta ai fini dell'emissione dell'ingiunzione per mancanza dei requisiti fiscali – amministrativi della fattura n. 19/2018.
È pressoché incontroversa l'idoneità della fattura commerciale — se estratta in forma autentica da un registro fatture come richiesto dall'art. 634 c.p.c. per i crediti di imprenditori che esercitano attività commerciale — a comprovare la consegna della merce o la prestazione del servizio in favore della persona che in esso figuri come destinatario, e contro cui sia richiesta l'ingiunzione.
Come si evince agli atti del procedimento monitorio, su specifica richiesta di integrazione documentale, ha depositato l'estratto autenticato delle CP_1 scritture contabili e ciò era sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo richiesta a tal fine la regolarità fiscale della fatturazione sotto il profilo del termine di emissione e quello di esecuzione della prestazione, essendo la previsione di cui all'art. 21 del d.p.r. n. 633/1972 posta a presidio degli obblighi da assolvere nei rapporti con lo Stato.
Precisato, poi, che il creditore può procedere a depositare ricorso per decreto ingiuntivo senza dover previamente mettere in mora il debitore per il pagamento del dovuto, con assorbimento in parte qua del vaglio circa l'effettiva conoscenza avuta dalla ditta opposta della diffida datata 6.04.2018, si reputa infondata l'eccezione con cui parte opponente contesta l'efficacia probatoria della fattura allegata al ricorso monitorio, ritenuta insufficiente a dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e la sua corretta esecuzione di , posto che parte opposta, secondo CP_1
i principi generali in tema di onere probatorio, ha fornito piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, poi, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero - come nel caso di specie - per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Inoltre, nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore in senso sostanziale, convenuto in opposizione, spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione, con la precisazione che se il creditore domanda il pagamento di una somma determinata, spetta a lui dimostrare l'ammontare del credito mediante la prova dell'entità e della consistenza di esso. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere dell'opponente eccepire l'inefficacia di tali fatti, fornendo la prova dell'adempimento.
Inoltre, come sopra accennato, la giurisprudenza prevalente considera la fattura titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi la ha emessa;
la stessa giurisprudenza suole ritenere che il valore probatorio della fattura stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori -proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto ove sia contestata, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. Civ., sez. II,
21/02/2013, n. 4334; Cass. Civ, sez. III, 03/03/2009, n. 5071).
Ciò premesso in diritto ed applicando i principi sopra richiamati al caso di specie ove ha chiesto l'adempimento ovvero il pagamento del corrispettivo CP_1 delle forniture eseguite in favore della ditta opponente tra l'anno 2011 e 2014, era onere di parte opposta dimostrare l'esistenza del titolo posto a fondamento della propria domanda e l'ammontare del credito.
Tale prova è stata raggiunta, posto che la documentazione allegata al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta, in uno alla prova testimoniale, è idonea a confermare la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti e il credito vantato dall'opposto.
Il riferimento è, anzitutto, alla fattura dettagliata corrispondente alle scritture contabili della ditta creditrice, oggetto di contestazione esclusivamente in relazione all'asserita irregolarità fiscale e amministrativa, non anche con riguardo all'indicazione delle piante fornite, analiticamente individuate per tipologia, quantità e prezzo per ciascuna unità.
A ciò si aggiunga che già in sede monitoria sono stati prodotti in giudizio i documenti di trasporto della merce fornita, sottoscritti da dai quali si Parte_2
evince il rapporto di fornitura tra le parti del giudizio e dai quali risultano provate come avvenute le forniture delle piante ivi analiticamente indicate in favore della ditta opponente, senza che detti documenti siano stati altrimenti contestati in relazione all'oggetto delle forniture ivi dettagliatamente indicate.
Sul punto, va ribadita in questa sede la genericità del disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto come già ritenuto nell'ordinanza del 7 gennaio
2021, ragione per la quale non si è disposto in ordine al procedimento di verificazione.
La Suprema Corte ha fissato il principio secondo il quale il disconoscimento di una scrittura privata – nella specie, la sottoscrizione dei documenti di trasporto ad opera di rappresentante legale di parte opponente - pur non richiedendo ai sensi Parte_2
dell'art. 214 c.p.c. una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. lav., 20/08/2014, n.18042).
A ciò si aggiunga che il disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto, genericamente formulato nell'atto di citazione in opposizione, non può ritenersi validamente supportato dalle difese solo successivamente svolte in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., né dalla perizia calligrafica di parte, a firma del dott.
prodotta solo nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., e Persona_1
quindi non a corredo del disconoscimento e, comunque, allorquando era spirato il termine oltre il quale maturano le preclusioni assertive.
Inoltre, l'esistenza del rapporto e dell'avvenuta fornitura ha costituito oggetto di prova testimoniale e, segnatamente, i testi e , con Testimone_1 Testimone_2 dichiarazioni reciprocamente confermative, hanno riferito circa l'avvenuta consegna della merce indicata nei documenti di trasporto, alla presenza di Parte_2
Detta risultanza, corroborata anche dalla documentazione versata in atti e sopra richiamata, non è sconfessata dalle dichiarazioni, di segno contrario, del teste , Tes_3 con riguardo al quale, sebbene non si configuri l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c., va operato un giudizio negativo in punto di veridicità delle dichiarazioni rese, essendo il teste – come dallo stesso dichiarato – dipendente della ditta opponente Pt_1 [...]
e figlio di un socio della ditta medesima. Parte_1
Come affermato dalla Suprema Corte “[…] La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. dipende dalla presenza di un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Sez. 3, Sentenza n.
7763 del 30/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 16529 del 21/08/2004)” (Cass. Civ., sez. II,
22/12/2023, n.35814).
Applicando al caso di specie il principio di diritto richiamato, le dichiarazioni testimoniali di si presentano inficiate, in punto di credibilità e, quindi, di Tes_3
utilizzabilità ai fini della decisione, dal duplice rapporto di parentela e di lavoro intercorrenti, al tempo della testimonianza, con la ditta opponente, potendosi ritenere configurato un interesse di fatto all'esito del giudizio, anche considerato che dette dichiarazioni non sono corroborate e confermate da altri elementi istruttori.
A tale ultimo proposito, contrariamente alla prospettazione di parte opponente, non possono valutarsi favorevolmente a quest'ultima e come confermative del narrato di
, le dichiarazioni di quale rappresentante legale di Tes_3 Parte_2 [...]
essendo l'interrogatorio formale finalizzato a provocare Parte_1 dichiarazioni sfavorevoli all'interrogato, assumendo esclusivamente in parte qua valore confessorio e, quindi, probatorio.
D'altra parte, il rapporto di fornitura è stato ammesso implicitamente dalla stessa parte opponente nella misura in cui, in seno all'istanza depositata in corso di giudizio in data 10.02.21, ha chiesto la sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva del decreto ingiuntivo o, in via subordinata, di sospenderla limitatamente alla somma di € 43.351,00, così confermando la sussistenza del rapporto contrattuale e le forniture di cui ai documenti di trasporto prodotti, ad eccezione di quelle relative all'anno
2011.
Quanto a queste ultime, nessuno valore probatorio circa l'impossibilità per
[...] di eseguire gli ordinativi nell'anno 2011 emerge dall'accertamento oggetto del CP_1
giudizio iscritto al n. 718/2012 R.G. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, vertente sulla domanda di risarcimento danni articolata dall'opposto nei confronti del
[...]
Controparte_3
Intanto, l'impossibilità di accesso al proprio fondo, allegato dal CP_1
nel giudizio teste menzionato, non ha avuto riscontro probatorio in giudizio, come pure la domanda di risarcimento del danno per indisponibilità del terreno, tanto da essere rigettata, come si evince dalla sentenza n. 193/2020 Reg. Sent., che ha definito il giudizio di primo grado.
Inoltre, le consegne relative all'anno 2011 sono quasi tutte antecedenti al giugno
2011, come si evince dai documenti di trasporto, non potendosi peraltro escludere l'utilizzo di altri fondi o l'impiego di altre modalità organizzative da parte del per CP_1
l'esercizio della propria attività.
Quanto all'entità dell'importo preteso, va rilevato come la ditta opponente non ha specificamente contestato i prezzi delle piante oggetto di fornitura, limitandosi a dedurre l'esosità del prezzo praticato, pari ad € 7,00 in luogo di quello di mercato pari ad € 5,00, inclusi i costi di trasporto, senza tuttavia fornire alcuna prova. Pertanto, ha provato il rapporto intercorso con la società CP_1 debitrice, nonché l'esistenza e l'entità del credito vantato, fondato sulla fattura commerciale regolarmente registrata e sui documenti di trasporto delle forniture, anche tenuto conto dell'estrema genericità delle contestazioni della ditta opponente sul credito azionato, che si è limitata a dedurre generiche difese pure a fronte della analitica documentazione prodotta dall'opposta e, parimenti, non specificamente contestata: contegno processuale quest'ultimo che produce l'effetto di determinare una relevatio ab onere probandi - altrimenti gravante sulla creditrice opposta - e di rendere i fatti allegati pacifici.
Sotto altro profilo, venendo all'onere probatorio gravante su parte opponente,
[...]
non ha allegato, né dimostrato il fatto estintivo Parte_1 dell'obbligazione di pagamento.
Pertanto, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata, come pure l'istanza di restituzione delle somme percepite dall'opposto in sede esecutiva.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, avuto riguardo all'esito del giudizio, vanno poste a carico di parte opponente in favore dell'opposto, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1574/2019 R.G., così provvede:
-rigetta l'opposizione di Parte_1
-condanna alla refusione delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio sostenute da , che liquida in € 14.103,00 CP_1
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 2 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile